Subappalto e divieto di cessione del contratto. 9.1 Durante l’esecuzione del contratto il Fornitore potrà richiedere l’autorizzazione a subappaltare una parte delle attività oggetto del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 105 del Codice, avendo effettuato tale dichiarazione in sede di offerta.
9.2 AGEA provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di AGEA sono ridotti della metà.
9.3 Nei confronti dell’affidatario del subappalto non dovranno sussistere divieti a contrarre prescritti nell’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011.
9.4 Il Fornitore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la AGEA almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni, trasmettendo, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali.
9.5 L’AGEA procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall’art. 105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’AGEA, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
9.6 Il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le forniture; è, altresì, responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
9.7 L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9.8 È fatto obbligo al Fornitore di comunicare ad AGEA, per tutti i sub-contratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto dell’attività affidata.
9.9 Il Fornitore rimarrà comunque responsabile unico nei confronti di AGEA per qualsiasi attività subappaltat...
Subappalto e divieto di cessione del contratto. Ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs.50/2016. Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. Il servizio potrà essere subappaltato entro il limite del 40% (cinquanta per cento) dell’importo complessivo contrattuale, solo se espressamente dichiarato in sede di gara. Il contratto non può essere ceduto pena la nullità ( si veda l’art.105, comma i del Codice dei Contratti).
Subappalto e divieto di cessione del contratto. Art. 42 -Penalità
Subappalto e divieto di cessione del contratto. È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Provincia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. Ai sensi dell'articolo 49 del D.L. 77/2021, in deroga all'articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 apri- le 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell'importo complessivo del con- tratto di lavori, servizi o forniture. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può es- sere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle catego- rie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le dispo- sizioni del presente articolo."Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un tratta- mento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle ca- tegorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale” Come stabilito all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 il Committente corrisponde direttamente al sub- appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: - quando il sub-appaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; - in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; -su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente. Per la definizione di micro imprese, piccole e medie imprese si fa riferimento all'art. 3 (definizioni) del D.Lgs. n. 50/2016 e comma 1 lett. aa) e alle nozioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 maggio 2015. Se non ricorrono le condizioni indicate al paragrafo precedente, il Committente non provvede al pagamento diretto del sub-appaltatore; i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, all'appaltatore, che dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamen- to, copie delle fatture quietanzate, emesse dal sub-appaltatore. Il contratto di subappalt...
Subappalto e divieto di cessione del contratto. 1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
2. Pertanto, non avendo dichiarato il Prestatore in sede di gara di voler ricorrere al subappalto, quest’ultimo istituto è vietato nel presente contratto.
3. In base a quanto disposto dal citato art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Prestatore non può cedere in nessun caso il contratto a terzi, in qualunque modo sia effettuata la cessione. In caso di cessione del contratto, il contratto sarà risolto per causa e in danno del Prestatore, senza riconoscimento alcuno delle prestazioni effettuate, con rivalsa sul deposito cauzionale definitivo e salva la facoltà dell’Agenzia di richiedere tutti i danni diretti e indiretti derivanti dalla risoluzione stessa.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006, è consentito il subappalto nel limite massimo, per ciascun lotto, del 30% del valore dell'appalto a base d'asta, diminuito del ribasso percentuale offerto.
2. In allegato all'offerta economica, dovrà essere presentata specifica dichiarazione con la quale il concorrente specifichi che intende avvalersi in caso di aggiudicazione della facoltà di subappalto, indicando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare ed i relativi importi, che non dovranno essere superiori al limite massimo di cui al comma 1. Per i raggruppamenti temporanei/consorzi non ancora costituti tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate/consorziate.
3. Il subappalto dichiarato in sede di offerta deve necessariamente essere autorizzato dalla FEM prima che inizi la parte della fornitura.
4. L’IMPRESA rimane unica responsabile nei confronti della FEM per l’esecuzione degli obblighi contrattuali e per le azioni, fatti, omissioni o negligenza da parte dei subappaltatori.
5. E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, salvo quanto previsto dall’art. 116 del D.lgs. 163/2006.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. 1. La limitazione introdotta al subappalto è di natura qualitativa correlata a ragioni di carattere tecnico che impongono che una parte delle prestazioni oggetto dell‟appalto siano eseguite direttamente dall‟affidatario anche in ragione della prestazione principale, per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare la concessione, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di infiltrazioni criminali ed anche per ragioni di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni (si veda in tal senso Atto di segnalazione ANAC n. 8 del 13 novembre 2019 concernente la disciplina del subappalto di cui all‟art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 – approvato dal Consiglio dell‟Autorità con delibera n. 1035 del 13 novembre 2019).
2. Inoltre, è vietata la cessione, anche parziale, del contratto, pena l„immediata risoluzione dello stesso con perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate all‟Amministrazione, fatti salvi i maggior danni conseguenti accertati.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati alla Amministrazione.