Subappalto e divieto di cessione del contratto. 9.1 Durante l’esecuzione del contratto il Fornitore potrà richiedere l’autorizzazione a subappaltare una parte delle attività oggetto del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 105 del Codice, avendo effettuato tale dichiarazione in sede di offerta.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. Ai sensi dell’art.105, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. è vietata la cessione anche parziale del contratto da parte dell’Appaltatore fatto salvo quanto previsto dall’art.106, comma 1 lett. d) punto 2 del D.Lgs.50/2016. Il subappalto relativo alle prestazioni di servizio deducibili in contratto, è ammesso nei termini e nei limiti di cui all’art. 105 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. I concorrenti devono indicare le parti del servizio che intendono subappaltare. L’autorizzazione al subappalto sarà vincolato al riscontro della sussistenza delle condizioni prescritte al suddetto art.105. Nel caso di subappalto autorizzato, rimane invariata la responsabilità dell’appaltatore, che continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali in solido con la subappaltatrice. Copia delle condizioni di subappalto, sottoscritte dalle parti, dovranno essere consegnate alla Stazione Appaltante.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. 1. Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia (art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).
Subappalto e divieto di cessione del contratto. 21.1 Qualora fosse stata fornita adeguata indicazione nel DGUE presentato in sede di gara, durante l’esecuzione del contratto il Prestatore potrà richiedere di subappaltare una parte dei servizi oggetto del contratto nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non superiore al 50% del valore complessivo dell’appalto.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. 9.1 Durante l’esecuzione del contratto il Fornitore potrà richiedere l’autorizzazione di subappaltare una parte delle attività oggetto del contratto nei limiti di quanto indicato in sede di gara e, comunque, per un importo non superiore al 30% del valore complessivo dell’appalto, secondo quanto stabilito dall’art. 105 del Codice.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. È consentito il subappalto nei modi e nei termini previsti dall’articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto e i singoli ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, salvo quanto previsto nell’articolo 116 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, la Provincia, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. Il servizio potrà essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale, solo se espressamente dichiarato in sede di gara. Il contratto non può essere ceduto pena la nullità (si veda l’art.105, comma i del Codice dei Contratti) In caso di mancata o non perfetta esecuzione delle prestazioni, alla Ditta aggiudicataria saranno applicate le seguenti penali: - composizione dei pasti giornalieri diversamente da quanto stabilito dall’art. 8: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - mancata somministrazione, in caso di richiesta, di pasti per soggetti di cui all’art. 7, : € 500,00 al giorno per persona; - mancata esposizione all’inizio della linea di distribuzione del menù o comunque inosservanza di quanto previsto dall’art. 9: € 200,00 al giorno fino all’adempimento; - approvvigionamento delle materie prime e garanzia di qualità delle stesse non in sintonia con l’art. 15: € 1.000,00 al giorno fino all’adempimento; - mancata e/o imperfetta fornitura e/o fornitura non conforme a quanto previsto dall’art.16 : € 1.000,00 al giorno fino all’adempimento; - mancato allestimento dei tavoli previsti dall’art.20 : € 200,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art.21: € 700,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza art.22: € 1.000,00 per giorno qualora il pasto sia servito con l’impiego di cibi riciclati; - mancata conservazione dei campioni di cui all’art.28: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - Personale addetto alla manipolazione, preparazione e distribuzione inosservante degli adempimenti sanitari previsti dalla normativa di settore per causa dell’appaltatore: € 500,00 a persona al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni legate all’esecuzione della formazione del personale art. 33: € 700,00 al giorno fino all’adempimento, salvo le ipotesi di risoluzione; - inosservanza dell’art.34:€ 100,00 al giorno a persona fino all’adempimento; 25 - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art.38: € 500,00 al giorno fino all’adempimento; - inosservanza delle prescrizioni previste dall’art. 26, comma 8 del D.Lgs. 81/08 € 100 per ciascun lavoratore al giorno fino all’adempimento Le ulteriori penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare,...
Subappalto e divieto di cessione del contratto. 1. In conformità a quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006, è consentito il subappalto nel limite massimo del 30% del valore della fornitura a base d'appalto, diminuito del ribasso percentuale offerto.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere, subappaltare, in tutto o in parte, il servizio oggetto dell'appalto, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati alla Amministrazione.
Subappalto e divieto di cessione del contratto. L’affidatario rimane l’unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato per il servizio di brokeraggio e delle attività accessorie. È vietato cedere a terzi in tutto o in parte il contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti. È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del servizio secondario, nei termini previsti dall’art.105 del d.lgs. 50/16, fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30 % dell’importo contrattuale stimato. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente. Data la natura dei servizi, il Comune non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e l'affidatario è obbligato a trasmettere al Comune, entro 20 (venti)giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.