POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)
POLIZZA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D’OPERA (RCT/O)
La presente polizza è stipulata tra il Contraente
AMAIE SpA |
Via Armea n. 96 – 18038 – SANREMO (IM) |
C.F / P. IVA: 00399050087 |
N. CIG |
e Compagnia di Assicurazione
Nome …………………… |
Via/Piazza |
C.F / P. IVA |
………………………….. |
Durata del contratto
dalle ore 24.00 del | 31.12.2020 |
alle ore 24.00 del | 31.12.2022 |
Con scadenze dei periodi di assicurazione successivi al primo fissati
Scadenza annua ore 24.00 del | 31.12 |
Scadenza semestrale ore 24.00 del | 30.06 |
Rateazione semestrale
Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005
DEFINIZIONI
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:
Alluvione ed inondazione | Fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini e corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, con o senza rottura di argini, dighe, barriere e simili |
Amministratore | Xxxxxxxxx persona che sia stata, che si trova e/o che sarà collegata al Contraente in forza di un mandato e che partecipi alle attività isitituzionali del Contraente stesso |
Annualità assicurativa o periodo assicurativo | Il periodo, pari od inferiore a 12 mesi, compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o cessazione annuale dell’assicurazione |
Assicurato | La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall’Assicurazione. Hanno la qualifica di assicurato: * il Contraente (Ente pubblico); * tutte le persone fisiche dipendenti e non dipendenti di cui il Contraente si avvale per le proprie attività compresi amministratori prestatori di lavoro in genere, dirigenti, quadri, impiegati, tecnici, operai, lavoratori interinali, volontari, stagisti, borsisti, tirocinanti, studenti, apprendisti, allievi, personale comandato o in avvalimento da altri enti o aziende, personale inviato in comando o in avvalimento presso altri enti o aziende, lavoratori socialmente utili e lavoratori di pubblica utilità e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo; * le associazioni dopolavoristiche, ricreative, di volontariato e i loro aderenti che esplicano attività per conto o su incarico del Contraente stesso; |
Assicurazione | Il contratto di assicurazione contenente le garanzie prestate a termini di polizza |
Broker - Intermediario | AON S.p.A, impresa di brokeraggio assicurativo alla quale, per incarico conferito dal Contraente, è affidata la gestione dell’assicurazione |
Contraente | Il soggetto che stipula il contratto di Assicurazione in nome proprio e nell’interesse di chi spetta |
Cose | Sia gli oggetti materiali sia gli animali |
Danno | Il danno corporale ed il danno materiale di seguito definiti: Danno corporale: il pregiudizio economico conseguente a lesioni e/o morte di persone, ivi compresi il danno alla salute, il danno biologico e il danno morale; Danno materiale: distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa; |
Franchigia | L’importo previsto dalle condizioni contrattuali che in caso di sinistro è detratto dalla somma liquidata e che rimane a carico esclusivo del Contraente |
Franchigia S.I.R. | La quota di rischio ritenuta dal Contraente in applicazione del principio di auto-ritenzione per sinistro. Il Contraente, relativamente ai sinistri dallo stesso gestiti, assumerà l’onere delle spese di resistenza inerenti l’assistenza, il patrocinio e la difesa legale e peritale in sede giudiziale e stragiudiziale. In caso di transazione o condanna il pagamento del risarcimento (capitale, interessi e spese) dovuto al danneggiato sarà effettuato direttamente dal Contraente. |
Xxxxxxxxxx - Xxxxxxxxxxxx | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro |
Massimale per sinistro | La massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà e/o uso |
Polizza | Il documento che prova e regola l’assicurazione |
Prestatori di lavoro o dipendenti | Tutte le persone fisiche di cui, nel rispetto della vigente legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro, il Contraente si avvalga nell'esercizio delle sue attività, escluse quelle degli appaltatori, ma incluse: * quelle distaccate temporaneamente presso altri Enti o aziende, anche qualora l'attività svolta sia diversa; * quelle per le quali l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada, ai sensi di legge, su soggetti diversi dal Contraente. Per effetto di questa definizione, qualsiasi riferimento a dipendenti, lavoratori somministrati, parasubordinati o altri soggetti (a esempio stagisti e tirocinanti) deve intendersi a ogni effetto riferito a dipendenti o prestatori di lavoro. Si intendono parificati ai dipendenti i soggetti impiegati presso l’Ente in lavori socialmente utili e/o di pubblica utilità, nonché i soggetti non dipendenti dell'Amministrazione del cui operato la stessa si avvale per l’erogazione di pubblici servizi. |
Premio | La somma dovuta dal Contraente alla Società |
Retribuzione annua lorda | Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali, il dipendente effettivamente riceve a compenso delle sue prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo), nonché i compensi agli Amministratori |
Rischio | La probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possano derivarne |
Scoperto | La parte percentuale di danno che il Contraente tiene a suo carico |
Sinistro | Il verificarsi dell’evento dannoso per il quale è prestata l’assicurazione. Xxxx intendersi quale unico sinistro anche l’evento dannoso che causa danni contestualmente/contemporaneamente a più soggetti. |
Sinistro in serie | Tutti i danni derivanti dal medesimo evento dannoso saranno considerati come verificatisi nella stessa data, anche se i singoli danni si sono verificati in momenti diversi ed ancorchè le relative richieste di |
risarcimento siano avanzate successivamente alla scadenza della presente polizza; ciò indipendentemente dal numero dei danneggiati e/o dalle pretese avanzate. Tutti i danni della serie saranno pertanto considerati come un unico sinistro: · agli effetti del massimale e/o del sottolimite previsto per la garanzia interessata · agli effetti dell’applicazione della relativa franchigia Per quanto sopra si farà riferimento al massimale, sottolimite e franchigia in vigore alla data in cui si è verificato l’ evento dannoso. | |
Società | La Compagnia Assicuratrice, o il gruppo di Compagnie, che ha assunto il presente rischio |
DESCRIZIONE DEL RISCHIO ASSICURATO
L’assicurazione è operante per i rischi della responsabilità civile derivante all'Assicurato nello svolgimento delle attività e competenze istituzionali dell'Ente Contraente, comunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.
L’assicurazione è, inoltre, operante per tutte le attività:
• esercitate dall'assicurato per legge, regolamenti, norme, delibere o altri atti amministrativi, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi,
• attribuite, consentite e delegate all’Ente Contraente, ancorchè a seguito di eventuali future modificazioni e/o integrazioni.
L’Assicurato può svolgere tutte le attività ricoducibili ai servizi sopraelencati anche partecipando a enti, società, consorzi o associazioni.
La garanzia è inoltre operante per tutte le attività che possono essere svolte anche avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori; in tal caso la garanzia vale per la responsabilità che possa ricadere sull’Assicurato a titolo solidale o di committente. In tal caso la polizza opererà per la sola quota di responsabilità dell’Assicurato e rimane fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti degli altri soggetti responsabili.
Per l'individuazione degli Assicurati e la loro entrata o cessazione nelle garanzie, si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.
La seguente descrizione delle attività dell’Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo:
• produzione, acquisto, trasporto, distribuzione e vendita di acqua ed energia elettrica per uso industriale e domestico;
• proprietà e conduzione di impianti ed attrezzature sia sul suolo privato che sul suolo pubblico, impianti e servizi tutti, sussidiari e non, alle attività svolte (che la tecnica inerente l'attività insegna o consiglia di utilizzare o che l'Assicurato ritiene di adottare) per i cicli completi di lavorazione, nulla escluso né eccettuato;
• gestione di immobili, compresi ( a titolo esemplificativo): gestione impianti termici, gestione impianti elettrici, gestione sistemi di sicurezza (reti antincendio, estintori), manutenzione ordinaria e straordinaria relativa alle opere edili, servizi di pulizia, disinfezione, servizi di vigilanza, apertura e chiusura accessi, tenuta ed aggiornamento del registro di sicurezza;
• proprietà e/o gestione di dighe ( Diga di Tenarda) , acquedotti e bacini idrici, canali di scarico, chiuse paratie, ed altri impianti di servizio e/o altre attività di cui agli statuti societari e/o ai certificati camerali;
• la manutenzione, riparazione, modifiche, adattamenti e sistemazione di nuovi impianti anche con l’esecuzione di scavi, semprechè eseguiti in economia;
L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte.
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, unicamente in caso di Dolo. Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.
Art.2 DURATA DELL’ASSICURAZIONE - PROROGA - DISDETTA
L’assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nel frontespizio di polizza. Se il contratto viene stipulato per durata superiore ad un anno, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di risolverlo, alla scadenza di ciascun periodo assicurativo, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC) da inviarsi almeno quattro mesi prima della scadenza.
Ai sensi delle norme vigenti in materia di contratti pubblici, si conviene che nell’ ipotesi di risoluzione del contratto alla prima scadenza annuale dello stesso o a quelle successive o alla scadenza del contratto stesso, é in ogni caso facoltà del Contraente chiedere ed ottenere dalla Società una proroga della presente assicurazione fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.
La Società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.
Le disposizioni di cui ai precedenti due capoversi non sono operanti nel caso in cui la Società o il Contraente si siano avvalsi della facoltà di recesso a seguito di sinistro o variazione del rischio , salvo quanto previsto ai successivi Art. 5 – Variazione de Rischio ed Art. 6 - Recesso in caso di Xxxxxxxx.
Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da Centrali di Committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012 e xx.xx. e ii.), si riserva di recedere dall’assicurazione qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., l’Ente contraente si riserva la facoltà di rinnovare l’assicurazione per una durata di anni due, previa adozione di apposito atto.
Art.3 PAGAMENTO DEL PREMIO E DELLE APPENDICI CON INCASSO PREMIO - DECORRENZA DELL’ASSICURAZIONE
L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza anche se il pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro 90 (novanta) giorni successivi al medesimo, salvo ulteriore proroga concordata fra le Parti. Se il Contraente non paga la prima rata di premio entro 90 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Se il Contraente non paga le rate di premio successive e le eventuali appendici comportanti un premio entro 60 giorni, l'Assicurazione resta sospesa, dalle ore 24.00 dell’ultimo giorno utile per il pagamento del Premio, e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
• l'assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
• Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
Art.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE
Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO
La mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all’indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione di cui agli Articoli 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile, sempre che il Contraente o l’Assicurato non abbiano agito con dolo.
Resta fermo il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti e/o variazioni di rischio, che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti e/o le variazioni del rischio siano venute a conoscenza della società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità). La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all’ultima scadenza di premio.
Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione di non accettazione delle nuove condizioni, ha diritto di recedere dall’assicurazione, il recesso decorre dalla scadenza dell’annualità.
Qualora la comunicazione della volontà di recedere dal rischio pervenga a meno di 120 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su richiesta del Contraente, si impegna a concedere una proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 120 giorni di effetto del recesso.
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.
Art.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al trentesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dal contratto, mediante lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica certificata (PEC), con preavviso di 120 (centoventi) giorni. In tal caso la Società, entro 30 (trenta) giorni dalla data d’efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta
governativa, relativa al periodo di rischio non corso, conguagliata con quanto eventualmente dovuto dal Contraente per variazioni intervenute nel corso di validità della Polizza.
Qualora la comunicazione della volontà di recedere dal rischio pervenga a meno di 120 giorni dalla scadenza annuale del Contratto, la Società, su richiesta del Contraente, si impegna a concedere una proroga tecnica alle medesime condizioni economiche e normative in corso, per il periodo intercorrente tra la scadenza dell’annualità e la scadenza del periodo di 120 giorni di effetto del recesso per sinistro.
La riscossione di premi, o rate di Premio, venuti a scadenza dopo il recesso per Sinistro o qualunque altro atto della Società e/o del Contraente, non potranno essere interpretati come rispettiva rinuncia a valersi della facoltà di recesso. Resta inteso che i predetti premi sono dovuti in pro-rata al periodo residuo di validità della Polizza venutosi a determinare a seguito del recesso.
Art.7 REGOLAZIONE E CONGUAGLIO PREMIO
La presente assicurazione non è soggetta a regolazione premio.
Art.8 FORO COMPETENTE
Per le controversie riguardanti l'esecuzione e l’applicazione del presente contratto, è competente, a scelta del Contraente, il Foro ove ha sede lo stesso oppure l’Assicurato, fatto salvo quanto previsto dal D.lgs 28/2010 e xx.xx. ii..
Art.9 ONERI FISCALI
Le imposte e tutti i relativi oneri stabiliti per legge presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche nel caso in cui il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
Art.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non è regolato dalla polizza valgono le norme vigenti, anche ai sensi del D.lgs n. 209/2005.
Art.11 ALTRE ASSICURAZIONI
Il Contraente non e’ tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni direttamente stipulate per lo stesso rischio. In caso di sinistro deve dare comunicazione a tutti gli Assicuratori comunicando a ciascuno il nominativo degli altri, ai sensi dell’ art. 1910 C.C.. In tal caso, per quanto coperto dalla presente assicurazione, ma non coperto dalle altre o in caso di inefficienza delle stesse per qualsiasi motivo, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente assicurazione. Per quanto efficacemente coperto sia dalla presente assicurazione sia da altra/e assicurazione/i, la Società risponderà solo per la parte eventualmente non risarcita dalle predette altra/e assicurazione/i.
Art.12 ELEZIONE DI DOMICILIO
La Società potrà eleggere un domicilio diverso dalla propria sede legale per la notificazione dei sinistri o degli atti giudiziari.
Art.13 OBBLIGO DI FORNIRE DATI SULL’ANDAMENTO DEL RISCHIO
La Società o l’Agenzia alla quale è assegnato il contratto, entro i 60 giorni successivi ad ogni scadenza annuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente per il tramite del Broker il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
a) sinistri denunciati (con indicazione della data dell’evento, del nome della controparte, della data della richiesta di risarcimento, della tipologia e descrizione dell’evento stesso);
b) sinistri riservati (con indicazione del numero e dell’importo a riserva);
c) sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell’importo liquidato);
d) sinistri respinti e chiusi senza seguito (per quelli respinti mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte).
La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, utilizzabile dal Contraente stesso.
Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. In particolare, nel caso in cui la Società esercitasse la facoltà di recesso di cui all’art. “Recesso in caso di sinistro”, la statistica dettagliata dei sinistri deve essere fornita in automatico dalla Società entro e non oltre 30 giorni di calendario dalla data in cui il recesso è stato inviato.
In previsione della scadenza definitiva del contratto, ed al fine di consentire l'indizione di una nuova procedura di gara, gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.
L’obbligo di fornire i dati in argomento permane anche successivamente alla definitiva scadenza del contratto, fino alla definizione di tutte le pratiche, a fronte di formale richiesta scritta da parte del Contraente, anche per il tramite del broker, da inviarsi con cadenza annuale a far tempo dalla data di cessazione della polizza.
Art.14 OBBLIGHI DEL CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, il Contraente deve darne avviso scritto alla Società o al broker, entro 30 giorni dal momento in cui ha avuto conoscenza della richiesta risarcitoria del terzo.
Ai fini della garanzia RCO devono essere denunciati soltanto:
• i sinistri mortali;
• i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta giudiziaria o amministrativa a norma di legge – in quest’ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta;
• domande o azioni proposte dall’infortunato o suoi aventi diritto o terzi, nonché da parte dell’INAIL, qualora questa esercitasse diritto di surroga a sensi del DPR 30.06.1965, n. 1124 e successive modifiche ed integrazioni, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.
Art.15 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.
Tuttavia in caso di definizione transattiva del danno, la Società, a richiesta dell’Assicurato, e ferma ogni altra condizione di polizza, continuerà a proprie spese la gestione in sede penale della vertenza fino ad esaurimento del giudizio nel grado in cui questo si trova al momento dell’avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell’Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce ed assume spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati. La Società non risponde di multe od ammende.
Nel caso di adozione della forma con franchigia – Self –insurance retention (SIR) la presente norma si intende operante solo per i danni eccedenti la SIR stessa.
Art.16 COASSICURAZIONE E DELEGA (OPERATIVA NEL SOLO CASO DI COASSICURAZIONE EX ART. 1911 C.C.)
In caso di coassicurazione l'assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto allegato. In caso di coassicurazione la Società delegataria sarà tenuta ad assolvere, in ogni caso e comunque, direttamente e per l’intero, tutte le obbligazioni contrattuali assunte nei confronti del Contraente e/o degli aventi diritto come derivanti dal presente contratto, indipendentemente dai fatti, dagli eventi, dalle circostanze di fatto e/o di diritto, dai rapporti che possono interessare gli Assicuratori presso le quali il rischio è stato ripartito.
La Società delegataria, pertanto, è espressamente obbligata ad emettere atto di liquidazione per l’intero importo dei sinistri ed a rilasciare al Contraente/Assicurato quietanza per l’ammontare complessivo dell’indennizzo, esclusa comunque ogni responsabilità solidale.
Con la sottoscrizione della presente polizza le Coassicuratrici danno mandato alla Società a firmare, anche per loro nome e per loro conto, ogni atto di gestione del contratto (appendice, modifica, integrazione, estensione di garanzia, variazione di massimale, somma assicurata ecc.) riconoscendo espressamente come validi e pienamente efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Società delegataria in ragione e/o a causa della presente polizza.
In particolare, tutte le comunicazioni inerenti alla polizza, xxx comprese quelle relative al recesso e/o alla disdetta, alla gestione dei sinistri, all’incasso dei premi di polizza, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.
Art.17 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
In ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136/2010 e xx.xx. ii., la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l’intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara – CIG.
Qualora i suddetti obblighi non vengano assolti, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 della legge 136/2010 e ss. mm. ii.; in tale caso la risoluzione del contratto non pregiudica comunque le garanzie relative ai sinistri verificatisi antecedentemente alla data di risoluzione di diritto, restando immutato il regolare iter liquidativo.
Art.18 TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi della normativa vigente (Regolamento UE 679/2016 - DLgs 196/03 e xx.xx. e ii.), ciascuna delle Parti (Contraente, Società, Assicurato, Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.
Art.19 RINUNCIA ALLA RIVALSA
La Società, per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno, rinuncia ad esercitare il diritto di rivalsa nei confronti di Xxxxxxxxxx e/o Amministratori e/o Collaboratori dell'Ente assicurato, salvo che per il caso di dolo. Resta in ogni caso impregiudicato il diritto di rivalsa spettante all'Ente per legge. . Qualora il Contraente eserciti l’azione di rivalsa, lo stesso di impegna a riconoscere quanto ricavato alla Società nei limiti dell’importo già risarcito dalla Società stessa.
Art.20 INTERPRETAZIONE DELL’ASSICURAZIONE
Si conviene tra le Parti che verrà data l’interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente e/o Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.
Art.21 VALIDITÀ TERRITORIALE
L’assicurazione RCT è operante per i danni che avvengano nei territori di tutti i Paesi del Mondo, esclusi USA, Canada. Nel caso di partecipazione a stages, convegni, mostre, fiere e corsi di aggiornamento /
formazione professionale, la garanzia s’intende valida anche in tali paesi. L’assicurazione RCO è operante per i danni che avvengano nel mondo intero.
Art.22 GESTIONE DELLA POLIZZA
Il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato la gestione ed esecuzione della presente polizza alla società Aon S.p.A. in qualità di broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e ss.mm.ii.
Il Contraente/Assicurato e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente l’esecuzione della presente assicurazione avverrà anche per il tramite del broker incaricato.
Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza la Società dà atto che ogni comunicazione, incluse le denunce di sinistro, fatta dal Contraente/Assicurato al broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso. Si precisa che qualora le comunicazioni del Contraente comportassero una modifica contrattuale impegneranno gli assicuratori solo dopo il consenso scritto.
Nelle more degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art 118 del D.Lgs. 209/2005 ed all’art .55 del regolamento IVASS n.05/2006 e ss. mm. ii., il broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, pertanto, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto dal Contraente tramite il broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria anche a termine dell'art. 1901 Codice Civile del pagamento così effettuato.
La remunerazione del broker è a carico della Società nella misura percentuale del 8% sul premio imponibile. Tale remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, alla Società.
Art.23 CORRISPONDENTE /COVERHOLDER (OPERATIVA SOLO NEL CASO DI AGGIUDICAZIONE A SOTTOSCRITTORE LLOYD’S)
I Sottoscritotri conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd’s indicato in sede di offerta di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto :
b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori all’Assicurato/Contraente ; oppure
b2. Ogni comunicazione effettuata dal broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall’Assicurato/Contraente ai Sottoscrittori;
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RCT/RCO
Art.24 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
A) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatisi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
La garanzia è operante anche per fatti colposi e dolosi commessi da persone delle quali l’Assicurato debba rispondere nello svolgmento delle attività, fatto salvo quanto previsto all’art. “Rinuncia alla rivalsa”.
La Società si obbliga inoltre a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare in seguito all’azione di rivalsa promossa da Xxxxx eventualmente chiamati a risarcire in prima istanza i soggetti danneggiati.
B) ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato/Contraente, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonchè del Decreto Legislativo 23/2/2000, n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti assicurati ai sensi del predetto D.P.R. e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23/2/2000 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente;
Tanto la garanzia RCT quanto la garanzia RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INAIL, dall’INPS, o da Enti similari, siano essi assistenziali e previdenziali, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222 e, comunque, laddove esperite ai sensi di Legge; è altresì compresa la rivalsa dell’ASL ed AUSL ai sensi delle vigenti Leggi Regionali.
L’assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge; qualora tuttavia l’irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l’assicurazione conserva la propria validità.
I dipendenti soggetti all’assicurazione obbligatoria INAIL inviati all’estero saranno considerati terzi qualora l’INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa.
Art.25 MALATTIE PROFESSIONALI
L'assicurazione RCO comprende le malattie professionali, contemplate ai sensi della vigente normativa di Xxxxx, nonché quelle malattie che fossero riconosciute dalla magistratura come professionali e/o dovute a causa di servizio.
L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino durante il periodo di assicurazione, ma non oltre 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e purché denunciate entro 12 mesi dalla fine del periodo di assicurazione.
Il massimale per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:
a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi, durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale;
b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;
Esclusioni per la garanzia malattie professionali
La garanzia non vale:
1. per le ricadute di malattia professionale già precedentemente indennizzata o indennizzabile;
2. per le malattie professionali conseguenti:
⮚ all’intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte di amministratori o legali rappresentanti dell’impresa;
⮚ all’intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamento dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte d’amministratori o legali rappresentanti dell’impresa; questa esclusione cessa d’avere effetto successivamente all’adozione d’accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alle circostanze di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione;
⮚ per i danni derivanti da mobbing, da bossing, da abusi e/o molestie sessuali.
⮚ direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto;
Art.26 PRECISAZIONI SULLA QUALIFICA DI "TERZO"
Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell’operatività della garanzia RCT prestata con la presente polizza, sono considerati terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche, sia giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di amministratori dell’Ente Contraente.
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T. esclusivamente le persone che essendo in rapporto di dipendenza con il Contraente, subiscano il danno (limitatamente a morte o lesioni personali) in occasione di lavoro o di servizio per i quali sia operante la garanzia R.C.O. Pertanto, i prestatori d'opera sono considerati terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio o in caso di danno a cose di loro proprietà. Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi terzi fra loro.
Art.27 ESCLUSIONI
L’assicurazione R.C.T. non comprende i danni:
a) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che sia condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparata di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, riconducibili alla assicurazione obbligatoria ex D.l.g.s. 209/2005;
c) di qualsiasi natura o da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento lento e graduale, infiltrazione, contaminazione di acque, aria, terreni o colture,
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua,
- alterazioni od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibili di sfruttamento,
tranne quanto previsto alla clausola “Inquinamento improvviso ed accidentale”;
d) da furto, tranne quanto previsto alla clausola “Danni da furto”;
e) alle cose e/o opere di terzi sulle quali si eseguono i lavori oggetto dell’attività, tranne quanto previsto alla clausola “Danni a cose di terzi”;
f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratici, ecc.); La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
g) derivanti dalla detenzione e/o uso di esplosivi, ad eccezione della R.C. derivante all’Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedono impiego di tali materiali. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O.;
h) derivanti da alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali in genere, ad eccezione di quanto previsto alla clausola “Terremoto, Esondazioni, Alluvioni ed Inondazioni”.
i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzie R.C.O.;
j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia di RCO;
k) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse e terrorismo; la presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
l) derivanti da qualsiasi tipo di RC Professionale;
m) di natura patrimoniale che non siano conseguenza di lesioni fisiche o morte o danni a cose, salvo quanto espressamente indicato;
n) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori, salvo quanto indicato alla clausola “Lavori di manutenzione, pulizia, disinfezione ed altri lavori in economia“ nonché da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi;
o) derivanti dalla malpractice medica ed infermieristica;
p) derivanti da attivita’ biotecnologiche, di ingegneria genetica e relativi prodotti che derivano da materiale e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati (OGM);
q) derivanti da violazioni dei doveri di pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori – ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze, o abusi sessuali e simili;
r) direttamente o indirettamente causate da, avvenute in seguito a o come conseguenza di: guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione o azioni militari o colpo di stato. La presente esclusione si intende operante anche per la garanzia R.C.O;
s) in relazione alla proprietà di fabbricati, la garanzia non comprende i danni derivanti da stillicidio ed insalubrità dei locali, muffe, nonchè da spargimento di acqua e rigurgito di fogna, salvo quelli conseguenti a rottura improvvisa ed accidentale di tubazioni e/o condutture;
t) a natanti nonche’ i danni derivanti da proprieta’ o attivita’ in ambito “off-shore”;
u) a velivoli nonche’ i danni derivanti da proprieta’ o attività svolte entro le aree ad accesso limitato e/o regolamentato di strutture aeroportuali (air-side);
v) derivanti dal pagamento di mute, penali, danni esemplari, punitivi;
w) danni derivanti direttamente o indirettamente da trasporto di persone su ferrovia, linee metropolitane anche sotterranee e, più in generale, linee ad impianto fisso;
x) a cose in consegna e custodia, salvo quanto previsto dalle clausole “Xxxxx a cose di terzi” e “Responsabilità da incendio”
Art.28 PRECISAZIONE SUI RISCHI COMPRESI NELL'ASSICURAZIONE R.C.T.
A titolo esemplificativo ma non limitativo si conferma l’operatività ai termini e condizioni tutti convenuti in polizza delle seguenti garanzie:
1) Committenza auto ed altri veicoli
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi dell'Art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori e motocicli purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.
La garanzia vale anche:
• per i danni corporali cagionati alle persone trasportate;
• per i danni cagionati con l'uso di biciclette anche se a pedalata assistita e vetture elettriche; La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
2) Utilizzo veicoli del contraente
Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a propri dipendenti,collaboratori, consulenti e simili, autovetture immatricolate ad uso privato di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato stesso dalle somme che questi sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni da quest'ultimo subiti a causa di vizio occulto di costruzione o di difetto di manutenzione di cui il Contraente debba rispondere. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicate in polizza.
3) Danni ai trasportati sui veicoli a motore di proprietà del Contraente
L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all’Assicurato/Contraente per danni ai trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato / Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto D.Lgs. 7/9/05 n. 209 – Codice delle Xxx.xx – Titolo X e successive modificazioni.
4) Carrelli, impianti e Macchine Operatrici
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà , uso e detenzione a qualsiasi titolo, di tutti i macchinari, impianti, attrezzature, carrelli, macchine operatrici e altri apparati su ruota/cingolo (compattatori, macchine operatrici, gru, bracci idraulici installati su veicoli e simili mezzi) impiegati per operazioni connesse con l’attività svolta, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della legge n. 209/2005 e ss-mm.ii.
La garanzia è operante anche quando i macchinari, gli impianti, le attrezzature, ecc sono messi a disposizione di terzi o da terzi.
La garanzia comprende i danni arrecati a terzi dalle macchine operatrici di proprietà o comunque in uso all'Assicurato anche quando alla loro guida, al momento del sinistro, si trovasse persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore, purché abbia compiuto il sedicesimo anno di età.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
5) Mezzi di trasporto non a motore / elettrici
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà, uso e gestione di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli e furgoncini, biciclette elettriche, corredate dalla relativa attrezzatura per la ricarica; tali mezzi potranno essere dati in noleggio a terzi od in uso saltuario ai dipendenti del Contraente per ragioni di servizio o compiti d’istituto, eventualmente per il tramite di Enti o Società appositamente convenzionate. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
6) Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni cagionati ad autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti, con esclusione del furto e dell’incendio, trovantisi in sosta nelle aree adibite a parcheggio fuori o dentro stabilimenti, depositi, magazzini del Contraente ed altro. La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
7) Xxxxx a mezzi sotto carico e scarico
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose trasportate sui mezzi stessi; sono altresì compresi i danni causati ai veicoli di terzi e Dipendenti in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
8) Apparecchiature in comodato od uso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i danni cagionati dalle apparecchiature che l'Assicurato ha in comodato od uso a qualsiasi titolo e la responsabilità civile derivante dalla proprietà delle apparecchiature concesse in comodato od uso a terzi a qualsiasi titolo.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
9) Xxxxx arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori che si trovano nell’ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
10) Xxxxx a cose di terzi :
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni :
• alle cose di terzi detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo o destinazione (con esclusione dei danni alle cose che costituiscono oggetto di strumento di lavoro);
• alle cose di terzi, consegnate o non consegnate, per le quali l’Assicurato è tenuto a rispondere, eventualmente anche ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile per sottrazione, distruzione o deterioramento. Restano esclusi denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori e oggetti preziosi;
• alle cose di terzi trasportate, sollevate, rimorchiate, caricate e/o scaricate dalle gru e da mezzi meccanici di proprietà od in uso all'Assicurato (sono esclusi dalla garanzia i danni da mancato uso della cosa danneggiata);
• a parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera e), la garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni ai locali ed alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori e dei servizi, nonché alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ma esclusi i danni necessari e quelli alle cose direttamente oggetto dei lavori medesimi;
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
11) Danni a condutture ed impianti sotterranei di terzi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreche’ il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli.
Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi; in tal caso la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori fermo il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’appaltatore.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
12) Xxxxx a fabbricati ed altre cose di terzi a seguito cedimento o franamento del terreno
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni a fabbricati ed a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno.Per tali danni, questa garanzia è prestata con con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
13) Xxxxx a terzi a seguito fuoriuscita fluidi
La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento/fuoriuscita di acqua, fluidi in genere purché conseguenti a rotture accidentali, occlusione, traboccamento, infiltrazione, tracimazione, errata manovra, di tubazioni, vasche, condutture ed altri sistemi di trasporto, contenimento, controllo, trattamento, comunque costruiti, sia che trattasi di opere interrate che a cielo aperto.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
14) Xxxxx a terzi a seguito di operazioni di ricerca e riparazione
La garanzia comprende i danni a beni di terzi resi necessari dalle operazioni di ricerca e riparazione di guasti eseguite in conseguenza di uno spargimento/fuoriuscita di acqua e fluidi (come disciplinato dal precedente punto 13) e/o di gas, cagionato da beni/cose di proprietà e/o nella disponibilità del Contraente/Assicurato.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
15) Xxxxx a terzi a seguito di inquinamento improvviso ed accidentale
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera c)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da inquinamento di acqua, aria e suolo a seguito di rottura improvvisa ed accidentale di impianti, serbatoi e condutture dell'Assicurato stesso.
L'assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimite di risarcimento previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini di polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società.
L'Assicurazione non comprende i danni:
• derivanti da alterazioni di carattere genetico;
• dalla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, nonché dalla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti per prevenire o contenere l'inquinamento;
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
16) Danni da interruzioni o sospensioni di attività
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
17) Xxxxx a terzi da furto
A parziale deroga di quanto previsto all’articolo Esclusioni, lettera d), la garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
18) Xxxxx a terzi da Incendio
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, esclusi i danni alle cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "Ricorso dei vicini/terzi" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.
19) Xxxxx a terzi arrecati da personale dipendente
La garanzia copre la Responsabilità personale di tutti i dipendenti in genere di ogni ordine e grado dell’Assicurato per danni arrecati a terzi e ad altri dipendenti in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compresa:
• quella di "responsabile del servizio di protezione e prevenzione per la sicurezza",
• quella di “responsabile dei lavori”, di “coordinatore della progettazione dei lavori”, di “coordinatore per l’esecuzione dei lavori” per la responsabilità civile personale a loro incombente ai sensi del Dlgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
È altresì compresa la responsabilità civile personale per i danni involontariamente cagionati a terzi conseguenti a violazione della Legge 196/03 e ss. mm. ii., nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016. Tutto quanto sopra entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con l'Assicurato o fra di loro.
La garanzia è prestata con con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
20) Xxxxx a terzi arrecati da Personale non dipendente
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati e/o subiti da soggetti che pur non essendo alle dipendenze del Contraente /Assicurato medesimo (quali a titolo esemplificativo e non limitativo, borsisti, tirocinanti, prestatori d’opera in convenzione, volontari in genere, ect..) prendono parte all’esercizio, anche occasionalmente, di tutte le attività in genere del Contraente/Assicurato svolte in virtù di leggi, regolamenti, delibere, decreti istitutivi, etc.. La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.
21) Responsabilità derivante dal D.Lgs n. 81 , del 9 aprile 2008 e ss. mm. ii.
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi di quanto disposto dal D.lgs 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni,
22) Responsabilità derivante agli Assicurati ai sensi di quanto previsto dalla D.lgs 30.06.2003 nr. 196 e ss. mm. ii. nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D.lgs 30.06.2003 nr. 196 e successive modifiche ed integrazioni (Tutela delle persone e d’altri soggetti rispetto al trattamenti dei dati personali) nonché da inosservanza del Regolamento UE n. 679/2016, compresa la funzione del dipendente responsabile del trattamento dei dati previsto dalla normativa vigente.
23) Lavori ceduti in appalto e subappalto
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante quale committente di lavori ceduti in appalto e subappalto, nel caso in cui all’Assicurato/Contraente, a seguito di sinistro, ne derivasse una responsabilità, anche in via solidale per:
• danni a terzi; danni a prestatori d’opera dell’Assicurato, dipendenti e non;
• danni a prestatori d’opera dell’Impresa appaltatrice e/o subappaltatrice o comunque esecutrice dei lavori commissionati e/o ceduti;
La Società, nell’ambito dei massimali stabiliti dalla presente polizza, risponderà dei danni occorsi qualora i soggetti succitati non fossero in grado, per qualsiasi motivo direttamente o indirettamente, totalmente o parzialmente, di farvi fronte. La Società, nei confronti di questi, manterrà il diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile.
L’Assicurato/Contraente e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.
La garanzia assicurativa è altresì estesa:
• alla responsabilità civile che, ai sensi del comma 910 della legge 296/2006, possa derivare all’Assicurato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dell’appaltatore o del subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell’INAIL.
• alla responsabilità civile che possa gravare all’Assicurato/Contraente nel caso in cui partecipi,a qualunque titolo, ad associazioni temporanee d’Impresa. Limitatamente a quest’ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall’ATI, la presente polizza opera a secondo rischio e/o per “differenza in condizioni” e/o per “differenza di limiti” rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall’ATI stessa.
24) Postuma da lavoro eseguito
L’assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato nella sua qualità di appaltatore, progettista, installatore, manutentore o riparatore di impianti, macchinari e fabbricati, anche di terzi ed anche se installati, manutenuti o riparati da soggetti diversi dall’Assicurato e che agiscono per suo conto, compresi lavori in genere, per danni subiti da terzi, comprendendo fra questi i committenti, e causati:
- dai sopra citati beni dopo la loro consegna; tale estensione cessa dopo 5 anni dalla loro consegna;
- dai lavori eseguiti dopo l’ultimazione degli stessi e la loro consegna; tale estensione cessa dopo 2 anni dalla loro consegna.
25) Lavori di manutenzione, pulizia, disinfezione ed altri lavori in economia
A parziale deroga di quanto previsto all’art. “Esclusioni, lettera n)”, la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparzione e pulizia e disinfezione o disinfestazione in genere. La garanzia comprende la responsabilita’ civile in capo all’Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.
26) Consegna/Prelievo/Rifornimento
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato da operazioni di consegna, prelievo e rifornimento.
27) Gestione di attività e/o servizi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla gestione di attività e/o servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale.
28) Acqua ed energia elettrica
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per la proprietà e committenza:
• di acquedotti, dighe, serbatoi, bacini idrici compresi i danni alle persone da erogazione di acqua alterata, compresi i danni causati da spargimento di acqua solo se consegenti a rotture improvvise ed accidentali di tubazioni e/o condutture;
• di cabine elettriche di trasformazione e/o distribuzione, impianti di illuminazione centrali, impianti e reti di distribuzione, compresi i lavori di riparazione e manutenzione ordinaria e straordinaria.
L’assicurazione comprende il rischio della proprietà, dell’esercizio e della manutenzione ordinaria degli impianti non collocati in fabbricati, destinati al funzionamento dell’azienda, nonché il rischio derivante da lavori per gli allacciamenti delle utenze alla rete di distribuzione, purchè eseguiti in economia.
Sono compresi :
• i danni materiali a cose di terzi, compresi fondi e colture degli utenti, semprechè dovuti a rotture o guasti improvvisi ed accidentali di tubazioni e condutture; la garanzia è prestata con limiti e franchigie indicati nela sezione Tabella Limiti di risarcimento.
• i danni materiali e diretti agli apparecchi ed impianti degli utenti destinati all’utilizzazione dei servizi erogati; la garanzia è prestata con limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
• i danni materiali e diretti alle cose di xxxxx conseguenti alla mancata attivazione o interruzione (anche temporanea) e/o irregolare erogazione dei servizi di pubblica utilità forniti dall’Assicurato/Contraente; la garanzia è prestata con limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
• i danni derivanti da interruzione o sospensione totali o parziali di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi di terzi purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza; la garanzia è prestata con limiti e franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
L’assicurazione non comprende :
• i danni da sabotaggio, sciopero,causa di forza maggiore, disposti da pubblica autorità;
• direttamente od indirettamente causati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
• causati o derivanti da o verificatisi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;
29) Proprietà e/o conduzione di fabbricati/tensotrutture/aree verdi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per danni a terzi derivanti da proprietà, conduzione, uso, gestione e/o manutenzione, a qualsiasi titolo o destinazione di:
• fabbricati, e relative pertinenze e dipendenze, parcheggi, parchi e giardini, terreni ed aree verdi in genere, compresi tutti i relativi impianti fissi e non che possono essere usati, oltre che dall’Assicurato per la sua attività, anche da Terzi. Per giardini, parchi, alberi, aree verdi in genere è compresa la responsabilità derivante dall’utilizzo di anticrittogamici, antiparassitari e dall’attività di potatura e sfalcio;
• tenso e tendostrutture, palloni pressostatici e relativi impianti ed attrezzature,che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi;
30) Uffici / Magazzini / Case ed alloggi / Officine/ Parcheggi
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato dalla proprietà e gestione di uffici, magazzini, depositi, case ed alloggi, officine, parcheggi.
31) Mense/Insegne/Segnaletica stradale
La garanzia comprende la responsabilita’ civile derivante all’Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e dall'esercizio di mense aziendali, da cartelli e insegne pubblicitarie ovunque si trovino e da proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
32) Antenne radiotelevisive / Recinzioni / Cancelli
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esistenza di antenne radiotelevisive, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici di porte ad apertura elettronica.
La garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
33) Convegni / Riunioni / Fiere / Vigilanza armata / Cani da guardia
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla organizzazione, gestione e partecipazione a convegni, riunioni. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni cagionati a terzi dal servizio di vigilanza, svolto da guardiani anche armati e cani.
34) Infermeria e pronto soccorso
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla gestione del servizio di infermeria e pronto soccorso, esclusa la responsabilità civile professionale del personale medico e parasanitario.
35) Attività varie
La garanzia viene estesa anche alla responsabilità civile derivante all'Assicurato/Contraente per i rischi derivanti da danni derivanti da mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi, per l'esistenza, in luoghi aperti al pubblico, di opere o di lavori, di macchine, impianti o attrezzi, di depositi di materiale, di strutture o attrezzature, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano compiuti in necessaria connessione complementare con le attività formanti oggetto dell'assicurazione.
Art.29 LIMITAZIONE ED ESCLUSIONE EMBARGHI E SANZIONI
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo né comunque alcuna somma in base alla presente assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America.
Art.30 FRANCHIGIE E SIR (C.D. “SELF INSURANCE RETENTION”)
Limitatamente alla garanzia RCT l’assicurazione entra in vigore per i sinistri superiori all’importo SIR indicato nella tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR, importo che resta a totale carico del Contraente quale Self Insurance Retention (di seguito “S.I.R.”) per ciascun sinistro RCT.
Si conviene pertanto che:
A) Per i danni il cui ammontare rientri certamente o ragionevolmente nell’importo di “S.I.R.” medesima, le operazioni di accertamento, gestione, trattazione e liquidazione degli eventuali sinistri rimarranno a totale carico del Contraente, che si avvarrà di mezzi organizzativi e finanziari propri o di strutture esterne.
Per tali danni il Contraente si impegna a fornire su espressa richiesta della Società un file in formato excel riassuntivo dei nuovi sinistri ricevuti con indicazione delle informazioni relative alle singole posizioni, quali a titolo esemplificativo: controparte/ data dell’evento / data della richiesta / descrizione dell’evento con indicazione della dinamica / della potenziale lesione/danno / prima stima economica / esiti conclusivi dei sinistri trattati ed aggiornamento delle posizioni riepilogate nei diversi borderaux trasmessi nei mesi precedenti.
Resta convenuto tra le Parti che, a semplice richiesta e con un preavviso di 10 giorni lavorativi, è facoltà della Società effettuare un audit al fine di analizzare le posizioni di sinistro non denunciate dal Contraente in quanto ritenute potenzialmente rientranti nell’importo della SIR.
Nel caso in cui la Società valuti che il valore di uno o più sinistri possa superare l’importo della SIR, la stessa si riserva di chiedere al Contraente l’affidamento di tali posizioni. In tal caso, quest’ultimo si impegna, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta, a denunciarli alla Società, che ne assumerà la gestione, riservandosi di esprimersi anche in merito all’operatività della garanzia.
B) Qualora, nel corso dell’istruttoria, il risarcimento richiesto o presunto per un sinistro inizialmente non trasmesso alla Società perché rientrante nell’importo della “S.I.R.” dovesse superare tale importo, il Contraente ne farà denuncia alla Società che riconoscerà – ai fini del termine
prescrizionale previsto dall'art. 2952, comma 2, Cod. Civ. - come fosse fatta a se stessa, la data di denuncia in cui la richiesta é pervenuta al Contraente o agli Assicurati. Inoltre, la Società non potrà opporre alcuna eccezione in ordine alla strategia di gestione adottata dal Contraente. La Società potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Contraente. Le spese (legali e/o peritali) maturate fino al momento dell’assunzione della gestione da parte della Società resteranno a carico del Contraente, mentre le spese successive competeranno alla Società.
C) Per i danni il cui ammontare superi certamente o ragionevolmente l’importo di “S.I.R.” la Società provvederà alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui al precedente art. Gestione delle vertenze di danno. Qualora all'esito della gestione il sinistro dovesse risultare pari o inferiore all'importo della SIR, il medesimo sarà trasmesso al Contraente e tutte le spese di gestione (comprese quelle legali e/o peritali) sostenute dalla Società sino al trasferimento del sinistro al Contraente, rimarranno a carico della Società stessa, mentre le spese successive saranno di competenza di quest’ultimo.
In ogni caso, la Società richiederà formale consenso all’Ente Contraente per inoltrare la proposta di liquidazione al terzo danneggiato, fermo restando che l’Ente Contraente avrà sette giorni lavorativi di tempo per accettare o meno le proposte della Società. In assenza di riscontro da parte dell’Ente Contraente entro il predetto termine, la proposta s’intenderà accettata e la Società resterà obbligata esclusivamente al pagamento della porzione di danno eccedente la “S.I.R.” e la responsabilità di indennizzare la porzione di danno corrispondente alla “S.I.R.” resterà a totale carico del Contraente.
Nel caso in cui non si raggiunga un’intesa tra le Parti (Società e Ente Contraente) e permanga quindi fra le stesse disaccordo in ordine alla definizione del sinistro, la Società provvederà ad erogare direttamente all’Ente Contraente un importo pari alla differenza tra il limite della SIR e l’ipotesi transattiva raggiunta, affidando la gestione del sinistro al Contraente come se esso ricadesse nei limiti della SIR.
Le spese di gestione maturate fino a tale data resteranno ad esclusivo carico della Società mentre le spese successive resteranno ad esclusivo carico del Contraente.
Il Contraente rilascerà formale quietanza liberatoria nei confronti della Società in ordine all’esposizione connessa al sinistro in esame, così come la Società rilascerà formale rinuncia alla ripetizione dell’importo versato al Contraente qualora quest’ultimo dovesse definire il sinistro per un importo inferiore a quello inizialmente ipotizzato dalla Società. Resta inteso che, nel caso in cui intervengano successivamente ulteriori richieste di risarcimento da parte di aventi diritto diversi da quelli previsti nella transazione di cui sopra, il sinistro sarà riaperto e sorgerà nuovo impegno di gestione da parte della Società.
Limitatamente ai soli danni a terzi causati da spargimento di fluidi NON originato da impianti asserviti ai fabbricati ma originato da altre condotte ( a titolo esemplificativo e non limitativo condotte adibite alla distribuzione dell’acqua potabile sul territorio) di importo presumibilmente superiore alla franchigia “S.I.R.”, la Società provvederà come consuetudine alla gestione e trattazione del sinistro nei termini di cui al precedente art. Gestione delle vertenze di danno, ma le garanzie di polizza verranno prestate con l’applicazione di una FRANCHIGIA FISSA ( franchigia tradizionale) per sinistro prevista nella scheda di polizza che abroga le franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.
In questo caso la Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l’importo del danno al lordo dello scoperto e/o della franchigia contrattualmente prevista.
A maggior precisazione, nel caso in cui - nel corso della gestione del sinistro da parte della Società - l’importo del danno dovesse nuovamente rientrare al di sotto del livello della franchigia SIR - la Società manterrà comunque la gestione della vertenza e procederà a liquidare al terzo danneggiato anche i danni di importo inferiore.
Dopo la liquidazione di ogni singolo danno, o altra tempistica concordata con l’Assicurato/Contraente, la Società si impegna a far pervenire in forma scritta al Contraente (posta elettronica, posta elettronica certificata (P.E.C.),fax oppure raccomandata) la documentazione relativa al sinistro, quale a titolo esemplificativo: numero del sinistro / data sinistro / data di liquidazione /importo quietanzato e liquidato
/documento provante il risarcimento (copia della quietanza sottoscritta, oppure copia dell'ordine di pagamento oppure copia di qualunque altro documento equipollente) nonché l’importo a carico del Contraente e le modalità di pagamento della franchigia.
Il Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società.
Art.31 DANNI A TERZI A SEGUITO DI TERREMOTO, ESONDAZIONI, ALLUVIONI ED INONDAZIONI
La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per fatti, atti od omissioni che abbiano cagionato danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti e calamità naturali in genere. Questa garanzia è prestata con i limiti e le franchigie indicati nella sezione Tabella Limiti di risarcimento.
Art.32 MASSIMALI , LIMITI DI RISARCIMENTO E CALCOLO DEL PREMIO
La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l’assicurazione fino alla concorrenza dei massimali e con i limiti di risarcimento riportati in tabella. Rimane inteso che, fatte salve le garanzie sotto riportate, nessun altro limite, scoperto o franchigia potranno essere applicati alla liquidazione del danno. Nel caso di coesistenza di più livelli di franchigia, per unico sinistro, si applica la sola franchigia più elevata. Qualora fossero operanti più scoperti, verrà applicato solo quello più elevato; qualora lo scoperto sia concomitante con una Franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Il premio dovuto dalla Contraente viene calcolato come indicato di seguito.
Tabella Massimali | |
Responsabilità Civile verso Terzi : | € 7.500.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 7.500.000,00.= per ogni persona lesa e | |
€ 7.500.000,00.= per danni a cose | |
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro : | € 7.500.000,00.= per ogni sinistro, con il limite di |
€ 3.750.000,00.= per persona lesa. | |
In caso di sinistro che interessi contemporaneamente le garanzie R.C.T. ed R.C.O., l’esposizione massima della Società non potrà superare € 10.500.000,00 |
Tabella Limiti di risarcimento – scoperti e franchigie/SIR | |||||||
Garanzia | Scoperto | Franchigia XXX | Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx | ||||
Ogni e qualsiasi danno RCT | Nessuno | € 5.000,00 | I massimali RCT di polizza | ||||
Ogni e qualsiasi danno RCO | Nessuno | nessuna | I massimali RCO di polizza | ||||
Danno biologico nell’ambito RCO | Nessuno | € 2.500,00 | Massimali di polizza | ||||
Malattie professionali | Nessuno | Nessuna | €1.500.000,00 | ||||
Committenza auto | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 | ||||
Utilizzo veicoli del contraente | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 | ||||
Carrelli impianti e macchine operatrici | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 | ||||
Mezzi di trasporto biclette elettriche | non | a | motore | / | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 |
Autoveicoli, motoclicli e ciclomotori dei dipendenti | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 | ||||
Danni a mezzi sotto carico e scarico | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 |
Apparecchiature in comodato d’uso | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 |
Danni a cose di proprietà di dipendenti ed amministratori | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 |
Danni alle cose di terzi | 10% | Minima € 5.000,00 | € 600.000,00 |
Danni a condutture ed impianti sotterranei di terzi | 10% | Minima € 5.000,00 | € 1.000.000,00 |
Danni a fabbricati ed altre cose da cedimento e franamento del terreno non conseguente a fuoriuscita fluidi | 10% | Minima € 5.000,00 | € 1.000.000,00 |
Danni a fabbricati ed altre cose da cedimento e franamento del terreno conseguente a fuoriuscita fluidi | Nessuno | € 20.000,00 per danneggiato | € 1.000.000,00 |
Danni a terzi da fuoriuscita fluidi da impianti asserviti a fabbricati di proprietà/conduzione del Contraente | 10% | Minimo € 5.000,00 | € 600.000,00 |
Danni a terzi da fuoriuscita fluidi da condotte idriche | Nessuno | € 20.000,00 per danneggiato | € 1.000.000,00 |
Danni a terzi a seguito di operazioni di ricerca e riparazione | 10% | Minima € 5.000,00 | € 300.000,00 |
Danni a terzi a seguito di inquinamento improvviso e accidentale | 10% | Minima € 2.500,00 | € 1.000.000,00 |
Danni da interruzione e sospensione di attività | 10% | Minima € 5.000,00 | € 2.000.000,00 |
Danni a terzi da Furto | 10% | Minima € 5.000,00 | € 100.000,00 |
Danni a terzi da Incendio | Nessuno | € 5.000,00 | € 1.000.000,00 |
Danni a terzi a seguito di alluvioni, inondazioni, terremoti e calamità naturali | 20% | Minima € 10.000,00 | € 1.000.000,00 |
Mense/ insegne/ segnaletica stradale | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 |
Antenne radiotelevisive / Recinzioni / Cancelli | Nessuno | € 5.000,00 | € 500.000,00 |
ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO – PREMIO ANNUO
Retribuzione annua lorda | Tasso finito pro-mille | Premio annuo lordo |
€ 4.300.000,00= | ‰ | €…………………….= |
Data La Società