FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE Clausole campione

FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE. Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta; le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE. Tutte le comunicazioni tra le parti devono essere effettuate per iscritto, e le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate mediante atto scritto.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE. Tutte le comunicazioni tra le Parti debbono essere fatte in forma scritta, anche tramite fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (P.E.C.); le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE. Tutte le comunicazioni tra le parti debbono essere fatte in forma scritta in uno dei seguenti modi: con lettera raccomandata, fax, posta elettronica, posta elettronica certificata, o altro mezzo idoneo ed indirizzate al Broker. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE. Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute, saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE. Tutte le comunicazioni tra le Parti, per essere valide, devono essere fatte per iscritto tramite fax, lettera raccomandata, e-mail, posta elettronica certificata (PEC) in firma digitale od altro mezzo idoneo ad assicurarne e certificarne la provenienza. Le comunicazioni devono essere indirizzate dall’una all’altra parte e viceversa per il tramite del Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza, con la sola eccezione delle comunicazioni di disdetta/recesso e di proroga e/o rinnovo che vanno indirizzate direttamente dall’una all’altra parte e viceversa. Le eventuali modificazioni dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. In caso di disdetta/recesso annuale, entro 30 (trenta) giorni la Società dovrà provvedere a fornire le informazioni sui sinistri ai sensi degli articoli di Polizza.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano od altro mezzo (telefax e simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE. 11 Art.9 Ispezione dei beni assicurati 12 Art.10 Limite massimo d’indennizzo 12
FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE. Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto. Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall’una all’altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo.
FORMA DELLE COMUNICAZIONI E MODIFICHE DELL’ASSICURAZIONE. Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte tramite PEC indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. Costituiscono eccezione a quanto sopra pattuito l’eventuale disdetta della polizza ed il recesso per sinistro che ciascuna delle Parti è tenuta ad inviare direttamente all’altra parte nei termini e modalità previsti dalla presente polizza.