Contract
INPDAP – Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica Gara per la fornitura di licenze software, di server e dei relativi servizi di assistenza in garanzia
FORNITURA DI LICENZE SOFTWARE, DI SERVER E DEI RELATIVI SERVIZI DI ASSISTENZA IN GARANZIA
PER IL SISTEMA INFORMATIVO INPDAP
Bozza di Contratto
I N D I C E
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati 4
Art. 2. Norme di riferimento 4
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto 4
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche 6
Art. 7. Consegna e verifiche 6
Art. 9. Modalità di consuntivazione 7
Art. 10. Fatturazione e pagamento 7
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali 7
Art. 12. Deposito cauzionale 8
Art. 17. Obbligazioni a carico delle Parti 9
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale 9
Art. 19. Dichiarazioni di garanzia 10
Art. 21. Inadempienze e responsabilità 11
Contratto per la
Fornitura di licenze software, di server e dei relativi servizi di assistenza in garanzia per il Sistema Informativo dell’INPDAP
TRA
L’Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica, con sede in Roma, Via X. Xxxxx in Gerusalemme 55, codice fiscale 97095380586, rappresentato dal xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxx , nella qualità di Direttore Generale dell’Inpdap, domiciliato per la carica presso la sede legale dell’INPDAP, - di seguito denominato “INPDAP”
E
la Ditta:
▪ xxxxx, con sede in ………., capitale sociale Euro …………., codice fiscale ed iscrizione nel Registro delle Imprese di ……………, rappresentata da………….. giusta procura speciale a lui conferita da ………….., nella sua qualità di della predetta società, autenticata
nelle firme dal Notaio rep. rac. , che si allega al presente atto sotto lettera “A”;
PREMESSO CHE:
‐ L’INPDAP deve avviare in esercizio alcune procedure applicative che necessitano di un’infrastruttura di supporto per prodotti di Identity Management, di Workflow, di Posta Elettronica, per l’ambiente Fiscale, per i file transfer dei flussi, per il prodotto di stress test, per il consolidamento ed il monitoraggio, come piattaforma di e-learning in ambiente SAP e come piattaforma SAS, per il Cruscotto e la Videosorveglianza
‐ INPDAP per acquisire l’infrastruttura tecnologica di cui necessita per le finalità appena descritte, ha effettuato una Gara Comunitaria a Procedura Aperta, autorizzata con delibera n° xxxxxx del xxxxx, per la Fornitura di licenze software, di server e dei relativi servizi di assistenza in garanzia per il Sistema Informativo dell’INPDAP, della quale la Ditta xxxx in data xxxx è risultata aggiudicataria, come da delibera n° xxxx del yyyyy;
‐ il contratto ed i suoi Allegati, nonché tutto quanto premesso, costituiscono l’unico accordo tra le parti per le materie in esso dedotte e descritte
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
Definizioni
Ai sensi del presente Contratto, i seguenti termini assumono il significato che segue:
• “Contratto” si intende il presente documento;
• “Parti” si intendono INPDAP e la Ditta quando indicate congiuntamente
• “Allegati” si intendono gli allegati al presente contratto:
o il Capitolato tecnico di Gara (Allegato 1)
o l’Offerta economica della Ditta (Allegato 2)
Art. 1. Efficacia delle premesse e degli allegati
Tutto quanto definito in premessa e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto
Art. 2. Norme di riferimento
L’esecuzione del contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente contratto, comprensivo degli Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale degli accordi intervenuti tra l’INPDAP e LA DITTA relativamente alla fornitura di cui allo stesso contratto;
b) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità degli Enti Pubblici;
c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative già emanate in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti (a) e (b);
d) dalle direttive della U.E. e dalle leggi dello Stato che regolano gli appalti pubblici di forniture e servizi.
Art. 3. Oggetto e finalità del Contratto
3.1. Costituisce oggetto del presente contratto la fornitura dell’infrastruttura tecnologica (e dei correlati servizi professionali di consegna, installazione e configurazione e supporto al collaudo) costituita dai server e delle licenze software per il Sistema Informativo dell’INPDAP qui di seguito citata ai punti a) e
b) e dettagliatamente specificata nel Capitolato tecnico (Allegato 1) al paragrafo 2.1, e l’erogazione dei servizi di assistenza in garanzia necessari ad assicurare il funzionamento dei server secondo le specifiche contenute nel Capitolato Tecnico.
a. Prodotti hardware e servizi correlati
a.1. n° 38 apparecchiature server
a.2. n° 1 sistema di storage
b. Licenze prodotti software
b.1. n°38 licenze d’uso software sistema operativo
c. assistenza in garanzia 24 mesi
3.2. Le attività inerenti la fornitura sono suddivise in due distinte fasi, come specificato nel capitolato tecnico al § 5.
La Ditta si impegna ad operare con le seguenti modalità:
a) una prima fase per consegna, installazione, configurazione e assistenza al collaudo dell’infrastruttura (durante i primi due mesi a partire dalla data di stipula del contratto, che viene comunicata al Fornitore dall’Istituto);
b) una seconda fase di erogazione del servizio di assistenza in garanzia (dalla data di positivo collaudo fino alla fine del periodo di validità del presente contratto)
3.3. La Ditta si impegna a fornire i servizi richiesti dall’INPDAP presso le sedi INPDAP di Roma di via Ballarin e di via Quintavalle o presso altre sedi di Roma dell’Istituto che saranno comunicate alla data di efficacia del contratto.
Il personale della Ditta sarà autorizzato all’accesso ai locali INPDAP ed in particolare al Centro Elettronico interessato.
3.4. La Ditta è l’unico responsabile nei confronti dell’INPDAP dell’esecuzione delle attività previste dal presente contratto. L’adempimento da parte della Ditta delle obbligazioni di cui al presente Contratto dipende dall’adempimento, da parte dell’INPDAP, delle obbligazioni a suo carico indicate nell’articolo “Obbligazioni a carico delle Parti”.
3.5 I termini indicati nel presente contratto si intendono sempre in giorni solari, tranne differente esplicita indicazione.
Art. 4. Qualità dei Servizi
La Ditta si impegna ad operare secondo la norma UNI EN ISO 9001-2000, rispettando i Livelli di Servizio specificati al § 4 del Capitolato Tecnico, allegato al presente atto sub 1, ed utilizzando le proprie migliori conoscenze ed esperienze, nonché metodi già sperimentati e personale qualificato.
Art. 5. Durata e decorrenza
5.1. Il presente Contratto ha efficacia dalla data di affidamento. In caso di urgenza l’Istituto potrà richiedere alla Ditta che l’erogazione delle attività oggetto della presente fornitura siano eseguite immediatamente. In tale ipotesi la data di decorrenza contrattuale diventa quella della ricezione, da parte della Ditta, della richiesta di esecuzione anticipata formulata dall’Istituto.
5.2. L’esecuzione dei servizi ha una durata complessiva di 26 (ventisei) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale.
La fornitura dell’infrastruttura tecnologica ed i relativi servizi di consegna, installazione, configurazione e supporto al collaudo di cui all’Articolo 3, comma 3.1, punto a) dovranno essere completati entro e non oltre il termine di 2 (due) mesi dalla data di inizio attività come specificato all’Articolo 3, comma 3.2.
I servizi di assistenza di cui all’ Articolo 3 comma 3.1 punto b) dovranno essere erogati per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di positivo collaudo di cui al successivo Articolo 7 comma 7.2.
5.3 Ciascuna Parte avrà diritto di considerare risolto il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni loro ulteriore diritto, nel caso in cui si verifichino eventi che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica tali da porre in evidente pericolo l’adempimento delle obbligazioni.
Inoltre, le Parti espressamente convengono che, alla risoluzione, si applicano le norme del “Capitolato d’Oneri Generali del Provveditorato dello Stato per le forniture e Servizi” e del “Capitolato d’Oneri per i servizi in materia informatica”.
5.4 Tutte le notifiche di risoluzione dovranno essere inviate mediante lettera raccomandata con ricevuta a/r.
Art. 6. Comunicazioni tra le Parti e modifiche
6.1. Ciascuna Parte nominerà un “Responsabile della fornitura” il quale sarà responsabile, per conto di tale Parte e per tutta la durata contrattuale, dell’erogazione del servizio di assistenza nonché della qualità del servizio erogato.
6.2. Ciascuna Parte ha il diritto, in qualsiasi momento, di presentare delle richieste di modifica del presente Contratto. Tali richieste dovranno comprendere la descrizione delle modifiche desiderate e degli effetti auspicati sul Contratto. Le Parti si impegnano ad esaminare e negoziare, in buona fede, tutte le richieste di modifica.
6.3. In ogni caso, le eventuali integrazioni e/o aggiornamenti al presente Contratto dovranno avvenire tramite documento congiuntamente redatto e sottoscritto dalle Parti stesse, nel quale sia espressamente menzionato che l’atto costituisce emendamento al suddetto Contratto.
Art. 7. Consegna e verifiche
7.1. La Ditta si impegna a concordare con INPDAP entro 15 giorni solari dalla stipula del presente contratto un Calendario Operativo, recante le modalità ed i tempi di consegna delle componenti hardware e software, di esecuzione del servizio di installazione e configurazione.
7.2 Al termine delle attività di consegna delle apparecchiature di cui al precedente Articolo 3, comma
3.1 punti a.1) e a.2) e installazione dei prodotti software di cui al precedente Articolo 3, comma 3.1 punto a.3) è prevista la redazione di un apposito verbale di consegna, sottoscritto dalla Ditta e dall’INPDAP.
7.3 Le apparecchiature consegnate e configurate saranno sottoposte a Xxxxxxxx da parte di INPDAP, secondo le modalità e i tempi riportati nel Capitolato Tecnico § 3. Il collaudo prevederà la verifica della rispondenza della fornitura alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico § 8, allegato al presente contratto Sub 1.
In caso di non superamento del collaudo, verrà redatto un documento che attesti il mancato superamento del collaudo; la Ditta avrà a disposizione un tempo massimo di 15 giorni lavorativi per apportare le dovute modifiche e per una nuova sessione di collaudo.
Al termine delle operazioni di collaudo positivo sarà redatto apposito verbale di collaudo approvato e sottoscritto dai rappresentanti dell’INPDAP autori del collaudo ed i rappresentanti della Ditta presenti alle operazioni.
La data del verbale verrà considerata quale “Data di Positivo Collaudo” della infrastruttura tecnologica.
7.4 I Responsabili delle Parti di cui all’Articolo 6 comma 6.1 effettueranno, a partire dalla “Data di positivo Collaudo” e con cadenza trimestrale, una verifica della erogazione del servizio di assistenza e dei Livelli di servizio sulla base delle rendicontazioni previste nel § 4 del Capitolato tecnico.
Art 8. Importo contrattuale
8.1. L’importo complessivo del presente contratto è stabilito in € xxx.xxx,oo (xxxxxxxxxxxxxxxx/00) sulla base delle componenti di fornitura indicate nel Capitolato Tecnico e dei prezzi indicati nell’offerta economica allegata al presente atto, sub 2.
8.2. Tutti i corrispettivi indicati nel presente Contratto non sono comprensivi di I.V.A. e di ogni altra tassa applicabile o dovuta che rimane, comunque, a carico di INPDAP.
Art. 9. Modalità di consuntivazione
L’emissione del Verbale di Positivo Collaudo, sottoscritto dalla Ditta e da INPDAP, di cui al precedente Articolo 7, comma 7.2 autorizzerà l’emissione di fattura da parte della Ditta, con le modalità previste nel successivo Articolo 10, comma 10.1.
Art. 10. Fatturazione e pagamento
10.1. La fatturazione dei corrispettivi contrattuali di cui al precedente articolo 8 verrà effettuata con le seguenti modalità:
▪ alla fine della fase di collaudo (collaudo positivo) un importo pari al 90% (novanta per cento), previa approvazione di INPDAP del verbale di cui al precedente Articolo 7, comma 7.2;
▪ il restante 10% (dieci per cento) alla data di scadenza contrattuale.
10.2. Le fatture relative dovranno essere inviate dalla Ditta a mezzo lettera raccomandata postale o a mano per la liquidazione in via posticipata. I pagamenti saranno eseguiti entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa fattura mediante accrediti presso gli istituti di seguito specificati, ove non risultino contestazioni circa la rispondenza della fornitura agli obblighi contrattuali. E’ facoltà della Ditta di modificare le modalità di accredito con preavviso di trenta giorni:
• Estremi per accredito fatture emesse: xxxxxxxx
10.3. Le fatture relative ai servizi oggetto del presente Contratto dovranno essere inviate al seguente indirizzo:
INPDAP – Area Organizzazione e Formazione Sistemi Informativi e tecnologie xxx XXXXXXXXx – 00000 XXXX
o ad eventuale altro indirizzo che sarà comunicato da INPDAP.
10.4. I pagamenti verranno effettuati entro 60 gg dalla data di ricezione fattura, previa attestazione di regolare esecuzione dei servizi nonché di positivo collaudo dei prodotti da parte dell’Istituto. Il termine sopraindicato di 60 gg sarà interrotto da eventuali richieste di chiarimenti o integrazione alla documentazione necessaria ai pagamenti.
Art. 11. Oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico della Ditta tutte le spese contrattuali e tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l’obbligo di rivalsa. A tal fine, la Ditta espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente Contratto sono effettuate nell’esercizio di Impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall’imposta sul valore aggiunto, che la Ditta è tenuta al versamento e che le compete quindi la rivalsa della detta imposta, ai sensi del DPR 26 ottobre 1972 n.633. Al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa , in caso d’uso , ai sensi dell’art.40 del DPR 26 aprile 1986 n.131. Per quanto riguarda eventuali tasse, imposte o contributi futuri, essi saranno a carico dell’Istituto o della Ditta secondo quanto stabilito per Xxxxx.
Art. 12. Deposito cauzionale
Il deposito cauzionale definitivo di € xxxxxx,00, effettuato attraverso fideiussione bancaria o polizza fideiussoria pari al 5% (cinquepercento) dell’importo massimo di cui al precedente comma 8.1, essendo costituito a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme pagate in più dall’INPDAP a causa dell’inadempienza della Ditta, salvo l’esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell’INPDAP, sarà restituito al termine del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’avvenuto puntuale e completo adempimento da parte della Ditta, di tutti gli obblighi contrattuali.
Art. 13. Subappalto
Non è ammesso subappalto.
Art. 14. Protezione dati
14.1.Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a garantire il rispetto di quanto previsto dalle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196/03 e eventuali successive modifiche e/o integrazioni, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.
14.2. In particolare INPDAP garantirà alla Ditta di aver acquisito i consensi necessari al trattamento dei dati personali. A sua volta la Ditta garantirà all’INPDAP, su richiesta di quest’ultima, la consulenza necessaria affinché i Servizi vengano erogati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
14.3. La Ditta dichiara di essere a conoscenza che il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f), del Decreto Legislativo n. 196/03 è INPDAP. Pertanto in caso di trattamento di dei dati personali la Ditta si atterrà alale istruzioni scritte rilasciate da INPDAP.
Art. 15. Sicurezza dei dati
15.1. Il personale della Ditta è autorizzato ad accedere alle banche dati di INPDAP solo nella misura necessaria per lo svolgimento dei propri compiti. Le Parti si impegnano a non rivelare a persone non autorizzate i codici di accesso necessari all’utilizzo dei dati e/o del sistema
15.2. La Ditta garantirà una adeguata applicazione delle misure di sicurezza tecniche e organizzative sviluppate e concordate con INPDAP sulla protezione dei dati personali, in relazione all’elaborazione dei dati medesimi, nel rispetto delle norme vigenti in materia (D.lgs 196/03 e s.m.i.).
15.3. La Ditta procederà, a seguito di accordo con INPDAP, alla conservazione dei dati personali di INPDAP nel rispetto delle istruzioni scritte rilasciate dalla stessa. Su richiesta scritta di INPDAP e non oltre 3 (tre) mesi dopo la risoluzione o la scadenza del Contratto, intervenuta per qualsivoglia ragione, oppure nei casi in cui specifici dati non dovessero più servire al fine dell’erogazione dei Servizi, in tutti
15.4. I dati di INPDAP non potranno essere utilizzati dalla Ditta per scopi diversi da quelli dell’erogazione dei Servizi previsti da contratto; tali dati non potranno inoltre, essere venduti, ceduti, noleggiati, divulgati o comunque trasferiti dalla Ditta a terze parti, ad eccezione dei sub fornitori. La Ditta non possiederà o vanterà qualsivoglia privilegio o altro diritto in relazione ai dati di INPDAP
Art. 16. Riservatezza
16.1. Le Parti si impegnano a trattare tutte le informazioni, dalle Parti ritenute come riservate e comunque non finalizzate alla pubblica diffusione, delle quali vengono a conoscenza in relazione all’esecuzione del presente Contratto, come informazioni riservate e a tal fine portanti la dicitura “confidenziale”. Tali informazioni possono comprendere per esempio dati di natura tecnica, commerciale o organizzativa. Durante il periodo di validità del presente Contratto e anche successivamente, le Parti non faranno uso di tali informazioni riservate per qualsivoglia scopo che non sia la realizzazione dei Servizi e non renderanno tali informazioni riservate accessibili a terze parti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia richiesto dalla legge. La Ditta si atterrà, comunque, a quanto disposto in materia dal D.lgs 196/03 e s.m.i..
16.2. Questo obbligo di riservatezza non sarà applicato a quelle informazioni o conoscenze in relazione alle quali una delle Parti sia in grado di dimostrare di aver legalmente ricevuto tali informazioni da una terza parte o che tali informazioni fossero già di pubblico dominio.
16.3. Le Parti imporranno analoghi obblighi di riservatezza ai propri funzionari, dirigenti, dipendenti e sub fornitori. Tale obbligo sussisterà fino ai 5 anni successivi alla scadenza di tale contratto.
Art. 17. Obbligazioni a carico delle Parti
Qualora INPDAP causi ritardi nell’esecuzione dei Servizi a seguito di una inadempienza nei suoi obblighi di collaborazione, la Ditta non sarà ritenuta responsabile per tali ritardi e nessuna penale o indennizzo saranno dovuti a INPDAP.
Art. 18. Rispetto delle norme in materia di lavoro e dei principi generali in materia di etica professionale.
18.1. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. La Ditta si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, che sono impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.
18.2 INPDAP, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra e previa comunicazione alla Ditta delle inadempienze ad essa denunciate dall’Ispettorato del Lavoro e valutazione delle controdeduzioni dello stesso, si riserva il diritto di operare una ritenuta pari al massimo al 20% (venti per cento)
18.3 La Ditta si impegna a intrattenere con l’INPDAP e suoi dipendenti, e con i fornitori, una corretta condotta nel rispetto delle normative vigenti, dei comuni principi di etica professionale e in linea con i quelli previsti dallo standard internazionale Social Accountability 8000 (SA8000).
Art. 19. Dichiarazioni di garanzia
19.1 La Ditta dichiara quanto segue:
− l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente contratto, anche ai fini di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile;
− l’impegno a tenere sollevato ed indenne l’INPDAP da tutte le controversie che dovessero comunque insorgere per la proposta e l’impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetto, nonché da qualsiasi controversia, oneri e responsabilità nei confronti dei fornitori della Ditta impiegati in subappalto nell’ambito del presente contratto;
− l’impegno ad assumere a proprio carico ogni onere conseguente all’uso di tali metodi, dispositivi e materiali;
− l’impegno a tenere sollevato l’INPDAP da qualsiasi responsabilità e onere derivante da eventuali danni arrecati dal personale della Ditta e/o da personale di eventuali suoi sub- fornitori nei confronti dell’INPDAP e/o di terzi nello svolgimento dei servizi di cui al presente contratto; l’assenza dello stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, sospensione dell’attività, o di procedimenti finalizzati ai presenti stati, nell’ultimo quinquennio;
− l’assenza di procedimenti in corso per reati connessi alla condotta professionale di forniture e prestazione di servizi;
− l’assenza di inadempimento ad obblighi riguardanti il pagamento dei contributi di sicurezza sociale o obblighi tributari.
19.2 Il servizio di assistenza dovrà svolgersi in regime di garanzia per l’intero periodo contrattuale e comunque per 24 mesi a partire dalla data di positivo collaudo.
19.3 La Ditta dichiara la piena incondizionata conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni e circostanze in cui deve svolgersi la fornitura e di quelle che comunque vi possono influire.
Art. 20. Penali
20.1 – In caso di mancato rispetto delle scadenze contrattualmente previste per la consegna, il collaudo e il ripristino a seguito di fermo delle apparecchiature, INPDAP applicherà alla Ditta, previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dalla Ditta e da questa comunicate a INPDAP nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione, le penali riportate qui di seguito:
− per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di 30 giorni, a partire dalla data di cui all’art. 5 comma 1, previsto per la consegna della fornitura, verrà applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00)
− per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di 60 giorni, a partire dalla data di cui all’art. 5 comma 1, previsto per il positivo collaudo della fornitura, verrà applicata una penale pari ad euro 500,00 (cinquecento/00)
− per ogni giorno lavorativo di fermo, rispetto alla scadenza dei tempi di ripristino di ciascuna apparecchiatura che è di 4 ore lavorative a partire dal ricevimento della segnalazione di malfunzionamento, verrà applicata una penale pari ad euro 60,00 (sessanta/00).
20.2 - Qualora la piena funzionalità non fosse ripristinata entro il termine massimo di 48 (quarantotto) ore dal ricevimento della segnalazione di malfunzionamento, INPDAP avrà la facoltà di fare eseguire a terzi gli interventi necessari addebitando alla Ditta tutti gli oneri sostenuti, ferma restando l’applicazione delle penali di cui al precedente comma. In tale ipotesi, ai fini del calcolo delle penali in questione, l’intervento si riterrà concluso al momento della comunicazione alla Ditta da parte di INPDAP dell’ intenzione di avvalersi dell’intervento di terzi.
20.3 - L’ammontare delle penali non potrà superare la somma complessiva pari al 10% dell’importo massimo contrattuale di cui all’art. 8, comma 1.
20.4 - Nel caso in cui le penali raggiungano il valore massimo di cui al precedente art. 20.3, l’Istituto si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del presente contratto.
20.5 - Ferma restando l’applicazione delle penali previste nel presente articolo, l’Istituto si riserva di richiedere il maggior danno, entro i limiti di cui al successivo articolo 20, sulla base di quanto disposto all’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
20.6 - L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi anche della cauzione di cui al precedente art. 12, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto alla Ditta a qualsiasi titolo.
Art. 21. Inadempienze e responsabilità
21.1. Qualora una qualsiasi delle due Parti dovesse rendersi conto di non essere in grado di adempiere ai propri obblighi contrattuali o dovesse prevedere un ritardo nel loro adempimento, la Parte inadempiente informerà immediatamente l’altra Parte, indicando le ragioni che hanno determinato l’inadempienza o il ritardo.
21.2. Qualora una Parte dovesse dimostrare che un ritardo è dovuto a cause di forza maggiore, in base a quanto stabilito dall’art. 22 del presente Contratto, la scadenza sarà rimandata del tempo necessario e non sarà imposta alcuna riduzione di compenso o penale o altro tipo di indennizzo.
21.3. La Parte inadempiente, per qualsivoglia ragione, comprese le ragioni di forza maggiore, prenderà tutte le misure ragionevolmente possibili, a sue spese, per porre rimedio all’inadempienza nel più breve tempo possibile o almeno per mitigare i danni risultanti da tale inadempienza.
21.4. Salvo i limiti di legge e senza pregiudizio per quanto stabilito ai commi precedenti, la responsabilità della Ditta per danni causati a INPDAP e/o a terzi nell’esecuzione del presente contratto dal suo personale e dai suoi sub fornitori sarà limitata come segue:
La Ditta, nel caso di danni causati da dolo o colpa grave, sarà responsabile per i danni causati alle persone e alle proprietà illimitatamente, mentre per perdite pecuniarie la Ditta sarà responsabile fino a un ammontare massimo pari al valore del presente contratto. La Ditta e il suo personale non avranno ulteriori responsabilità né obblighi legali di qualsivoglia natura con particolare riferimento a danni indiretti o consequenziali.
21.5. INPDAP trasmetterà sollecitamente notifica scritta alla Ditta di eventuali danni o perdite per le quali la Ditta risulti responsabile ai sensi del precedente comma.
21.6. Nessuna azione per eventuali richieste di indennizzo sollevate ai sensi del precedente comma può essere promossa trascorso un anno dal momento in cui si è manifestata la causa dell’inadempimento o dal momento in cui la parte, che avrebbe avuto il diritto di agire, ha avuto conoscenza della causa medesima.
Art. 22. Forza maggiore
Subordinatamente al presente Contratto, ciascuna Parte sarà dispensata dalle sue responsabilità e dal rispetto dei propri obblighi in casi di forza maggiore quali a titolo esemplificativo guerra, guerra civile, scioperi generali ed altri eventi simili al di fuori del controllo delle Parti.
Art. 23. Varie
23.1. Principi di buona pratica nel settore informatico
Nell’adempiere al presente Contratto, INPDAP e la Ditta rispetteranno i principi generalmente riconosciuti di buona pratica nel settore informatico.
23.2.Divisibilità
Nel caso in cui una qualsiasi disposizione del presente Contratto venga considerata priva di validità o non eseguibile, la validità e l’eseguibilità delle rimanenti disposizioni del Contratto rimarranno inalterate. In caso di disposizione che non venga ritenuta valida o eseguibile, in tutto o in parte, le Parti giungeranno, in buona fede, ad un accordo per sostituire tale disposizione con una disposizione valida ed eseguibile che, per quel che riguarda gli effetti economici, risulti, nel migliore dei modi, conforme con la disposizione non valida e non eseguibile in un modo che sia coerente con le intenzioni comuni delle Parti.
23.3. Contratto non confidenziale
Le Parti sono autorizzate a rivelare l’esistenza del presente Contratto e a fare riferimento ad esso in qualsivoglia comunicazione intrattenuta con terzi, fermo restando che i termini e le condizioni in esso contenute sono riservate.
Art. 24. Foro Competente
Ogni eventuale controversia derivante dal presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione, sarà rimessa alla competenza esclusiva del Foro di Roma.