CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA PER L’ATTIVITÀ RICETTIVA, LUDICO-RICREATIVA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO “CENTRO POLIFUNZIONALE COLOMBIROLO”
CONTRATTO DI AFFITTO DI AZIENDA PER L’ATTIVITÀ RICETTIVA, LUDICO-RICREATIVA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE PRESSO “CENTRO POLIFUNZIONALE COLOMBIROLO”
L’anno addì del mese di in Cavallasca presso la sede del Parco Spina Verde con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge
TRA
Il Parco Spina Verde (locatore) con sede in Cavallasca , xxx Xxxxxxxx xx0 xxx 00000 Xxxxxxxxxx (XX) C.F. 95054520135 nella persona di Xxxxxxxx Terza nato a
Como il 13/10/1978, residente per la funzione in Xxxxxxxxxx (XX), Xxx Xxxxxxxx 0, il quale dichiara di agire nella sua qualità di Direttore pro-tempore del Parco Spina Verde esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta, giusta deliberazione di Consiglio di Gestione n. ;
e
Il Direttore del Parco dott. Xxxxxxxx Terza
(affittuario) residente in – , domiciliato in
P. IVA nato a il 04.01.1956, C.F.
PREMESSO
che il Parco Spina Verde ha la piena disponibilità all’interno dell’area protetta dell’immobile dalla superficie complessiva pari a mq 194 denominato “Centro Polifunzionale Vivere tutti il Parco” sito in Cavallasca Via alla Torre snc loc. Colombirolino, di seguito denominato “Centro”, di proprietà del Comune di Cavallasca in forza della convenzione approvata con Delibera di Consiglio Comunale del 29.11.2013, anche per lo svolgimento di attività di tipo ricettive;
che il Parco Spina Verde è titolare di Autorizzazione all’esercizio di attività di somministrazione bevande ed alimenti presso detto immobile.
che con Deliberazione di Consiglio di Gestione n. esecutiva ai sensi di legge, veniva approvato il bando per l’individuazione del soggetto gestore e lo schema di contratto di affitto di azienda per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “unica” in locale posto all’interno del Centro;
che con determinazione n° del esecutiva ai sensi di legge, si prendeva atto delle risultanze economiche della trattativa aperta;
che l’attività di cui sopra deve esercitarsi obbligatoriamente all’interno del Centro e non trasferibile ad altra sede, meglio individuato nella planimetria allegata al presente contratto sotto la lettera “A”, sottoscritta ed accettata dalle parti, e costituente parte integrante della presente scrittura, che risulta così composto:
i. salone polifunzionale, attrezzato con tavoli, sedie, bancone bar e dotato di impianto video, video 3d, stereo, microfono mq 90;
ii. cucina completa di elettrodomestici mq 23;
iii. magazzino ad uso promiscuo del Parco e dell’affittuario mq 31;
iv. magazzino ad uso esclusivo del Parco;
v. servizi igienici Maschili, Femminili, handicappati con due antibagno mq 21 e doccia;
vi. servizi ad uso esclusivo della cucina mq 5;
vii. palcoscenico mq 24;
viii. magazzino ad uso esclusivo della Associazione Sportiva di Cavallasca;
ix. area esterna di pertinenza pari a mq 2.400.
che l’immobile sopra menzionato, l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “unica” che verrà assegnata all’aggiudicatario della gara in oggetto, gli arredi, il materiale ed i beni di proprietà del Parco Spina Verde concessi in uso all’aggiudicatario, costituiscono un “unicum” aziendale.
TUTTO CIÒ PREMESSO
Tra il Parco Spina Verde e come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1 – Oggetto del contratto
1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. Il Parco Spina Verde concede in affitto a che accetta, l’Azienda costituita:
dai locali siti all’interno della struttura ricettiva “Vivere tutti il Parco”,
da un’autorizzazione per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di tipo “unica” (vincolata all’esercizio dell’attività all’interno dell’immobile sopra menzionato e dunque non trasferibile ad altra sede né a soggetto diverso dall’aggiudicatario)
dagli arredi, materiale, impianti e beni di proprietà del Parco Spina Verde concessi in uso all’aggiudicatario.
3. L’affittuario deve garantire l’apertura al pubblico della struttura ricettiva offrendo i seguenti servizi a terzi:
i. L’organizzazione di un servizio di ristorazione, bar e caffetteria;
ii. l'organizzazione di attività ludico-ricreative con scuole, gruppi, famiglie ed escursionisti, da organizzarsi anche in sinergia con l'Ente Parco;
iii. il servizio di prima ricettività consistente in distribuzione del materiale divulgativo del Parco Spina Verde e apertura al pubblico dei servizi igienici almeno nel Weekend.
L’affittuario introita i proventi derivanti da tali attività.
4. L’affittuario deve inoltre garantire al Parco:
i. la disponibilità del Centro dal 1° al 15 Agosto di ogni anno per lo svolgimento della tradizionale Sagra di San Xxxxx e per ulteriori n. 10 giorni complessivi per l’allestimento e il disallestimento;
ii. ospitalità delle attività organizzate all'interno del programma di educazione ambientale dal Parco con scuole, previa comunicazione con preavviso di almeno 15 giorni;
iii. a fronte della disponibilità, di cui al punto ii), all’affittuario saranno
rimborsate le spese di utenze ( per esempio acqua, gas elettricità).
Sarà cura del Parco e dell’affittuario verificare congiuntamente lo stato dei luoghi e il corretto utilizzo da parte dei soggetti di cui al punto precedente che saranno ritenuti responsabili di eventuali danneggiamenti.
Art. 2 – Durata
1. L’affitto dell’azienda avrà decorrenza dal 01.02.2017 e avrà durata di anni 3 (tre); alla scadenza dell’affitto d’azienda il presente contratto potrà essere rinnovato per ulteriori anni 3 (tre) previa deliberazione del Parco.
2. In caso di mancato rinnovo, il gestore senza pretesa alcuna, dovrà lasciare i locali liberi di sé, cose sue ed aventi causa e riconsegnarli al locatore non oltre il periodo contrattuale, con consegna delle chiavi, previa verifica dello stato delle unità immobiliari, dei relativi impianti e dell’osservanza di ogni altra
obbligazione contrattuale, fermo il risarcimento dei danni accertati oltre la normale usura.
Art. 3 - Canone di affitto
1. Il canone annuo di affitto di azienda viene stabilito in € , come da offerta economica di cui alla precitata gara pubblica.
2. Il canone dovrà essere versato dal gestore, per il primo anno 50% alla sottoscrizione del contratto e 50% entro il 30 giugno; per gli anni successivi 50% entro 31 Gennaio e 50% entro il 30 giugno.
3. L’importo del canone annuo, a decorrere dal secondo anno di affitto e per tutta la durata contrattuale, verrà aggiornato annualmente, automaticamente senza necessità di richiesta scritta, in misura pari alla variazione dell'indice I.S.T.A.T dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatesi rispetto al mese precedente a quello d’inizio del presente contratto.
4. In caso di utilizzo di ulteriori spazi rispetto a quelli dati in gestione con il
presente contratto, saranno previste dal Parco ulteriori integrazioni rispetto all’importo del canone pattuito.
5. Il pagamento del canone o quant’altro dovuto per oneri accessori non potrà
essere sospeso o ritardato da pretese eccezioni dell’affittuario, qualunque ne sia il titolo.
Art. 4 – Obblighi e divieti dell’affittuario
1. L’affittuario si impegna ad esercitare l’attività di cui all’Art. 1 alle condizioni previste dal presente contratto.
2. L’affittuario procede tempestivamente a proprie spese alla volturazione delle utenze attive, fino alla quale corrisponde al Parco il rimborso spese delle bollette non ancora volturate.
3. L’affittuario dovrà gestire personalmente l’azienda, esclusivamente per gli scopi citati in premessa, con divieto assoluto di mutamento dell’attività, di subaffitto, di cessione anche parziale e anche a titolo gratuito o comunque di concederne a terzi l’uso o il godimento, pena la risoluzione “ipso iure” del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
4. L’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al
presente contratto è tassativamente vincolato all’immobile che ne forma oggetto e dunque non trasferibile ad altra sede; del pari, l’autorizzazione in oggetto non è trasferibile a qualsiasi titolo ad altro soggetto diverso da quello individuato con la procedura negoziata, a pena di risoluzione del contratto ed incameramento della cauzione definitiva; il soggetto gestore non potrà altresì cedere in tutto o in parte a qualsiasi titolo l’attività di gestione oggetto del presente capitolato.
5. In caso di cessazione a qualsiasi titolo dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte del soggetto affidatario, l’autorizzazione tornerà nella disponibilità del Parco Spina Verde ed il contratto cesserà di diritto, rientrando l’azienda nella disponibilità del Parco Spina Verde.
6. E’ fatto assoluto divieto all’affidatario di cedere, sublocare negozialmente ad altri l’uso dei locali di che trattasi e comunque di cederne a terzi, a qualunque titolo. È altresì vietata, a pena di risoluzione del contratto e incameramento della cauzione definitiva, la cessione del contratto, anche parziale.
7. Il Parco Spina Verde resterà estraneo a tutti i rapporti del “gestore” con i conduttori dei servizi, e fornitori in genere, poiché tali rapporti saranno da intendersi esclusivamente tra il “gestore” e tali soggetti.
8. La violazione delle prescrizioni riportate nel presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, salva ogni ulteriore azione che il Parco Spina Verde intenderà intraprendere per la tutela dei propri diritti ed il risarcimento dei danni subiti.
Art. 5 - Rilascio delle autorizzazioni e condizioni di esercizio dell’attività
1. L’autorizzazione in oggetto decadrà qualora l’assegnatario della stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l’esercizio entro 30 gg dalla data del suo rilascio ovvero sospenda l’attività.
Art. 6 – Consegna dei locali
1. L’affittuario dichiara di prendere in consegna attrezzature, arredi, materiali, beni e quant’altro forma oggetto del contratto come da elenco dettagliato di cui a verbale di consegna redatto e sottoscritto in contradditorio con il Parco.
2. L’affittuario si impegna a conservare i locali e impianti, attrezzature, arredi, materiali, e beni e quant’altro forma oggetto del contratto nelle attuali buone condizioni ed a gestirli con ogni cura e diligenza, mantenendoli in buono stato di conservazione ed in efficienza ed obbligandosi alle riparazioni di piccola ed ordinaria manutenzione ed alla loro sostituzione in caso di rotture ai sensi dell’art. 8 che segue, salvi gli interventi di manutenzione straordinaria, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
3. L’affittuario potrà apportare ai beni oggetto della concessione innovazioni,
addizioni o migliorie, solo previo consenso scritto del locatore, alla cui proprietà dette innovazioni, addizioni o migliorie resteranno acquisite, alla scadenza del contratto, naturale o anticipata nei casi previsti dal contratto stesso o dalla legge, senza che l’affittuario abbia diritto a rimborsi o indennità di sorta.
4. Qualora, invece, al termine del contratto, il locatore richiedesse la riduzione in pristino dei locali, l’affittuario si impegna a provvedervi a proprie spese secondo il disposto dell’art. 1590 c.c.
5. Nel caso che le opere siano state eseguite senza il predetto consenso, esse si intendono acquisite senza compenso alcuno da parte del locatore.
6. L’affittuario è tenuto invece a rimuoverle immediatamente a proprie spese, qualora il locatore dichiari di non volerle ritenere.
7. L’affittuario dovrà consentire di effettuare accessi e ispezioni all’immobile oggetto d’affitto d’azienda, anche per mezzo di incaricati, per verificarne lo stato di conservazione, con il minor incomodo possibile.
Art. 7 – Avviamento
1. L’affittuario non potrà pretendere alcun indennizzo al termine dell’affittanza per migliorie e incrementi nella produttività ed avviamento dell’azienda, in quanto l’avviamento è proprio del locatore.
Art. 8 – Oneri e manutenzione dei locali, impianti e attrezzature
1. Sono interamente a carico dell’affittuario le spese relative alla fornitura dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, del riscaldamento, e ogni altra necessaria per il regolare funzionamento dell’attività esercitata, quelle relative alle tasse, tariffe e comunque ai tributi afferenti l’attività svolta.
2. L’affittuario deve provvedere agli interventi utili alla conservazione dei locali, impianti e attrezzature oggetto del contratto; esso deve provvedere all'esecuzione degli interventi di ordinaria manutenzione e alla pulizia.
3. Le spese per riparazioni di piccola manutenzione dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso ed ogni altra riguardante tutti gli impianti di pertinenza esclusiva dell’immobile concesso in affitto, quali, a mero titolo
esemplificativo, elettrici, idraulici, serramenti, serrande, tapparelle ecc. sono a carico dell’affittuario. Il locatore potrà sostituirsi all’affittuario per eventuali interventi di manutenzione ordinaria che si rendessero necessari nel corso dell’affitto, qualora non vi fosse provveduto tempestivamente, con addebito degli eventuali costi.
4. Le eventuali manutenzioni straordinarie saranno a carico del Parco Spina
Verde, che interverrà, in ogni caso, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, previa redazione, da parte di un proprio tecnico di una perizia dei lavori.
5. Le opere di manutenzione straordinaria che l’affittuario intendesse effettuare,
dovranno essere preventivamente autorizzate dal Parco Spina Verde.
6. Sono inoltre posti a carico dell’affidatario:
i. La pulizia delle aree perimetrali, dei marciapiedi e del parcheggio limitrofi alla struttura ricettiva nel quale l’esercizio pubblico in oggetto risulta esercitata, così come individuate nella planimetria allegata al presente contratto di affitto di azienda;
ii. la manutenzione biennale dell’impianto di fitodepurazione consistente in taglio a raso del canneto e spurgo annuale delle tubazioni e delle vasche tricamerale e imhoff.
iii. la sorveglianza dei locali in cui viene svolto l’esercizio senza diritto al
riconoscimento di alcun corrispettivo o beneficio economico.
Art. 9 – Arredi e beni concessi in uso
1. Compete all’aggiudicatario dotarsi di stoviglie e attrezzature minute e ogni altra dotazione necessari per il funzionamento dell’attività oggetto del presente contratto.
2. Le parti concordano che gli arredi, il materiale ed i beni di proprietà del Parco Spina Verde, diversi da quelli di cui agli articoli che precedono, eventualmente concessi in uso all’aggiudicatario, vengano dallo stesso tenuti e gestiti con la diligenza del buon padre di famiglia. L’elenco di tutti i beni eventualmente dati in uso sarà descritto in apposito verbale predisposto dall’Ufficio Tecnico del Parco, di cui una copia sarà consegnata all’aggiudicatario. Tutto il materiale anzidetto dovrà essere restituito al Parco nello stesso stato in cui è stato consegnato, fatte salve le condizioni di degrado imputabili all’uso ed al tempo.
3. Resta a carico all’aggiudicatario la manutenzione ordinaria e straordinaria di
tutti gli arredi e materiale eventualmente dati in uso.
4. Il Parco, solo in caso di accertata incuria sulla manutenzione ed utilizzo degli arredi, potrà rivalersi, per il rimborso del costo, sul deposito versato a garanzia (o sull’escussione della garanzia fidejussoria).
Art. 10 – Responsabilità - Polizze assicurative
1. L’affittuario solleva il Parco da ogni e qualsiasi responsabilità diretta od indiretta che possa derivare alle persone, animali o cose, conseguente e/o connessa allo svolgimento dell’attività di somministrazione, all’interno e all’esterno dei locali affidati fatto ovviamente salvo la negligenza o comportamenti pericolosi assunti degli avventori; in particolare, l’affittuario assume ogni più ampia responsabilità civile e penale in caso di sinistro sia al personale addetto all’attività sia a terzi, che possa derivare per fatto proprio o dei propri dipendenti o collaboratori, nonché per ogni danno arrecato a beni pubblici e privati, intendendo il Parco Spina verde escludere ogni propria responsabilità in merito.
2. L’affittuario, si impegna a stipulare entro il termine di decorrenza del contratto e comunque a semplice richiesta del locatore, con primaria compagnia di assicurazione, le seguenti polizze assicurative della durata pari a quella del presente contratto ed eventuali proroghe:
i. polizza globale fabbricati limitatamente al rischio di incendio, esplosione, fenomeno elettrico, per un massimale pari all’importo stimato per la ricostruzione a nuovo della struttura pari a € 500.000,00.
ii. polizza di Responsabilità Civile verso Terzi.
3. Le polizze di cui sopra dovranno essere indicizzate e l’affittuario dovrà fornirne copia, unitamente alle quietanze, al locatore alla data di decorrenza del contratto.
4. La mancata attivazione delle polizze assicurative entro il termine sopra prescritto determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione del contratto.
Art. 11 - Rispetto delle normative vigenti
1. Il gestore è tenuto ad attuare e garantire congiuntamente all’inizio dell’attività di somministrazione presso i locali oggetto del contratto:
i. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
ii. l’osservanza della normativa antincendio, provvedendo a definire il piano di evacuazione ed apporre idonea cartellonistica.
iii. l’osservanza della normativa statale e regionale concernente l’igiene dei prodotti alimentari.
iv. l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle norme previdenziali e assistenziali.
Art. 12 – Garanzia
1. L’affittuario si impegna a rilasciare prima della stipula del contratto, entro il termine assegnato dal Parco una garanzia pari a n. 1 annualità di affitto pari quindi a nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto.
2. La garanzia potrà essere costituita esclusivamente, a scelta dell’aggiudicatario, in contanti da depositare presso la Tesoreria del Parco oppure mediante fideiussione bancaria, nella quale dovrà essere chiaramente indicato l’oggetto; la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Parco, e si intende costituita a garanzia dell’esatto adempimento di ogni obbligazione contrattuale, del puntuale pagamento dei canoni ed oneri accessori, risarcimento dei danni tutti, ivi compresi i danni arrecati alle strutture, arredi, materiali e beni in generi avuti in dotazione; resta salvo per il Parco l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
3. La cauzione dovrà avere durata di anni 3 (tre) e dovrà essere rinnovata prima
della sua scadenza, in caso di rinnovo del contratto.
4. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione e dal contratto.
5. La garanzia resterà a disposizione del Parco Spina verde non solo per tutto il periodo di durata del contratto e della sua eventuale rinnovazione, bensì fino all’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti o aventi causa dal contratto medesimo, nel caso che il Parco dovesse farvi ricorso anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, integralmente o parzialmente.
Art. 13 – Penali e cause di risoluzione
1. Il mancato pagamento puntuale, per qualunque causa, anche di un solo rateo del canone comporterà l’incameramento della cauzione definitiva e l’obbligo di sua reintegrazione fino a concorrenza dell’importo originario garantito per il quale la cauzione è stata costituita; l’eventuale reiterazione da parte dell’affittuario del mancato pagamento dei canoni trimestrali di affitto potrà determinare, a insindacabile giudizio del locatore, la risoluzione “ipso iure” del presente contratto per fatto e colpa dell’affittuario ai sensi dell’art. 1456 c.c., l’incameramento della cauzione definitiva e l’eventuale azione per risarcimento dei danni.
2. Ferme le ipotesi di risoluzione previste negli articoli che precedono, il contratto
di affitto potrà risolversi di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche nelle seguenti ipotesi:
i. revoca dell’aggiudicazione, nei casi previsti dalla procedura negoziata
o dalla legge;
ii. decadenza o revoca dell’autorizzazione, nei casi previsti dall’art. 15
L.R. 26 luglio 2003, n. 14;
iii. utilizzazione dei locali affittati per un uso differente da quello oggetto del presente contratto o mancato raggiungimento degli standard attesi in particolare sulla soddisfazione dell’utenza sui servizi offerti;
iv. ogni altra ipotesi prevista dalla legge.
3. In ogni caso di revoca dell’aggiudicazione o di risoluzione del contratto per causa dell’affittuario, l’Amministrazione procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta salva ogni eventuale azione per il risarcimento dei maggiori danni patiti.
Art. 14 – Revoca
1. Il Parco potrà, indipendentemente dalla scadenza del contratto, revocarlo unilateralmente per motivi di pubblico interesse, dandone preavviso, con lettera raccomandata, almeno tre mesi prima, senza che l’affidatario possa sollevare eccezione alcuna ed avanzare pretese di indennizzo a qualsiasi titolo.
Art. 15 – Acquisto di materiale aggiuntivo rispetto a quello dato in dotazione
1. Il Parco si riserva la facoltà di acquistare dall’aggiudicatario quella parte del materiale, beni ed arredi, che lo stesso, per fare fronte alle esigenze della gestione, dovesse avere acquistato oltre quello dato in uso dal Parco ad esclusivo utilizzo dell’esercizio.
2. La presente disposizione non costituisce in capo all’affittuario alcun diritto a che il Parco provveda all’acquisto del materiale, beni ed arredi eventualmente acquistati dall’affittuario stesso.
3. Le parti si riservano la facoltà di pattuire il relativo costo.
Art. 16 – Concorrenza
1. L’affittuario acconsente che il Parco Spina Verde possa stipulare con altri soggetti, all’interno del territorio comunale, contratti aventi ad oggetto la concessione, con la presente forma giuridica o qualunque altra, di autorizzazioni per attività di somministrazione e bevande.
Art. 17 – Debiti relativi all’azienda affittata
1. La cessazione a qualunque titolo del presente contratto di affitto di azienda non comporterà a carico della parte locatrice la responsabilità ex art. 2560 cod. civ. per i debiti contratti dalla parte conduttrice durante la gestione dell’azienda e comunque di quelli alla stessa riconducibili.
Art. 18 - Norme regolatrici
1. Il presente contratto è regolato, oltre che dalle norme in esso espressamente contenute, dal bando di gara, dalle norme di legge e regolamento vigenti, nonché dalle disposizioni dettate e richiamate dall’art. 2562 del codice civile in materia di affitto di azienda.
Art. 19 – Spese
1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le relative spese saranno quindi assunte per intero a proprio carico dall’affittuario.
Art. 20 – Domicilio
1. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, l’affittuario elegge domicilio legale presso la sede del Parco.
Art. 21 – Controversie
1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti per la interpretazione ed applicazione delle clausole del presente contratto il Foro competente è quello di Como.
Fatto in triplice originale, letto, confermato e sottoscritto
Cavallasca, lì …………………
Il locatore
L’affittuario
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si danno per espressamente approvate le clausole contrattuali di cui agli Art. 4 – Obblighi e divieti dell’affittuario - Art. 6 – Consegna dei locali - Art. 7 – Avviamento - Art. 8 – Oneri e manutenzione dei locali, impianti e attrezzature - Art. 10 – Responsabilità - Polizze assicurative - Art. 13 – Penali e cause di risoluzione - Art. 14 – Revoca - Art. 16 - Concorrenza - Art. 17 – Debiti relativi all’azienda affittata - Art. 19 – Spese.
Il locatore
L’affittuario
L’affittuario autorizza il trattamento dei propri dati personali ed in particolare dei dati sensibili, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, con l’intesa che gli stessi siano raccolti,
detenuti, trattati e comunicati dal Parco in base agli obblighi previsti dalla normativa comunitaria, dalla legge, dai regolamenti e negli altri casi previsti dalla legge.
L’affittuario