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Concorrenza Clausole campione

Concorrenza. 1. Gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990. 2. Si intendono per comportamenti anticoncorrenziali, salvo altri: • qualunque promessa, offerta, concessione diretta o indiretta a possibili concorrenti per loro stessi o per un terzo di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione della gara, ovvero affinché non concorrano o ritirino la loro offerta o presentino offerte evidentemente abnormi; • qualunque accordo concertato tra soggetti concorrenti per condizionare il prezzo di aggiudicazione dell’appalto o di stipulazione del contratto; • qualunque accordo sulle altre condizioni dell’offerta diretto a condizionare l’aggiudicazione o l’esito della trattativa contrattuale.
Concorrenza. 1. La ditta che partecipa a gare d’appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990. 2. Ai fini del presente Xxxxxx, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l’impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: • La promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione dell’appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti responsabili di atti relativi all’aggiudicazione dell’appalto; • Tacendo l’esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; • Un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell’offerta; • L’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinchè non concorrano all’appalto o ritirino la loro offerta.
Concorrenza. 2.1. Le imprese partecipanti alle gare di appalto sono tenute al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, di cui alla legge n. 287 del 1990, e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali. 2.2. Ai fini del presente codice, si intende per “comportamento anticoncorrenziale” qualsiasi comportamento - o pratica di affari - ingannevole, fraudolento o sleale, contrario alla libera concorrenza, in forza del quale l’impresa pone in essere gli atti inerenti al procedimento concorsuale. In particolare, e sempre che il fatto non costituisca autonomo reato, è vietato qualsiasi accordo illecito volto a falsare la concorrenza, quale: - la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio nell’ambito della procedura per l’affidamento di un appalto; - il silenzio sull’esistenza di un accordo illecito o di una concertazione fra le imprese; - l’accordo ai fini della concertazione dei prezzi o di altre condizioni dell’offerta; - l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché questi non concorrano alla gara di appalto o ritirino la propria offerta o che, comunque, condizionino la libera partecipazione alla gara medesima.
Concorrenza. L’attività professionale viene espletata nell’ambito dell’economia di mercato in cui la libera concorrenza detiene un ruolo di primaria importanza. Le azioni dell’Expert saranno sempre improntate a lealtà e correttezza nei confronti degli altri Expert. Nei rapporti con terzi l’iscritto eviterà interventi illeciti o illegali per acquisire o sottrarre clienti ad altri.
ConcorrenzaLe Parti riconoscono l’importanza dell’assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità per quanto riguarda la normativa e la politica in materia di concorrenza. In questo senso e nel rispetto della disponibilità di fondi prevista dai rispettivi stru- menti e programmi di cooperazione, le Parti si impegnano a portare avanti attività di assistenza tecnica per quanto riguarda: (a) il rafforzamento delle capacità; (b) lo sviluppo e l’attuazione di leggi e regolamentazioni in materia di concor- renza; (c) lo scambio di informazioni su leggi e regolamentazioni in materia di concor- renza; e (d) altre attività di cooperazione nell’ambito dello sviluppo e dell’attuazione di leggi e regolamentazioni in materia di concorrenza.
Concorrenza. 1. La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella legge 287/1990. 2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto; - tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; - l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinchè non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.
Concorrenza. 1. L’operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria. 2. Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: - la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione stessa; - l’omessa dichiarazione dell'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; - un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta; - l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri operatori economici affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.
ConcorrenzaGli operatori economici devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le prescrizioni della legge n.287 del 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). Ai fini del presente Xxxxxx, sono considerati contrari alla libera concorrenza e lesivi delle norme della buona fede, in particolare:
ConcorrenzaLa ditta che partecipa a gare d’appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990. Ai fini del presente Xxxxxx, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l’impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: La promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione dell’appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti responsabili di atti relativi all’aggiudicazione dell’appalto;
Concorrenza a) L’impresa che partecipa a gare d'appalto o selezioni in genere, indette dal Comune, si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella Legge 287/1990. b) Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: