Concorrenza Clausole campione

Concorrenza. 1. Gli operatori economici concorrenti devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990.
Concorrenza. 1. La ditta che partecipa a gare d’appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990.
Concorrenza. L’attività professionale viene espletata nell’ambito dell’economia di mercato in cui la libera concorrenza detiene un ruolo di primaria importanza. Le azioni dell’Expert saranno sempre improntate a lealtà e correttezza nei confronti degli altri Expert. Nei rapporti con terzi l’iscritto eviterà interventi illeciti o illegali per acquisire o sottrarre clienti ad altri.
Concorrenza. 1. L’operatore economico si astiene da comportamenti anticoncorrenziali rispettando le norme per la tutela della concorrenza e del mercato contenute nella vigente legislazione nazionale e comunitaria.
Concorrenza. 2.1. Le imprese partecipanti alle gare di appalto sono tenute al rispetto delle “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”, di cui alla legge n. 287 del 1990, e si astengono dal porre in essere comportamenti anticoncorrenziali.
Concorrenza. Gli operatori economici devono astenersi da comportamenti anticoncorrenziali e rispettare le prescrizioni della legge n.287 del 1990 (“Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”). Ai fini del presente Xxxxxx, sono considerati contrari alla libera concorrenza e lesivi delle norme della buona fede, in particolare:
Concorrenza. Le Parti riconoscono l’importanza dell’assistenza tecnica e del rafforzamento delle capacità per quanto riguarda la normativa e la politica in materia di concorrenza. In questo senso e nel rispetto della disponibilità di fondi prevista dai rispettivi stru- menti e programmi di cooperazione, le Parti si impegnano a portare avanti attività di assistenza tecnica per quanto riguarda:
Concorrenza. La ditta che partecipa a gare d’appalto di lavori o per la fornitura di beni e servizi si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” contenute nella legge 287/1990. Ai fini del presente Xxxxxx, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d’affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l’impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante: la promessa, l’offerta, la concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell’aggiudicazione dell’appalto, ovvero altre forme di collusione con soggetti responsabili di atti relativi all’aggiudicazione dell’appalto; tacendo l’esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata; un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell’offerta; l’offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all’appalto o ritirino la loro offerta.
Concorrenza. INTEGRA si obbliga, per la durata di anni cinque a decorrere dalla data di cessazione del presente contratto per qualsia- si causa diversa dall'acquisto da parte di INTEGRA del Ramo Affitto, a non svolgere, direttamente o indirettamente, sot- to qualsiasi forma e anche tramite le proprie società consor- ziate, attività concorrenti con quella svolta dal Ramo Affit- to, poste in essere utilizzando specifici know-how eventual- mente acquisiti per effetto della gestione del Ramo Affitto in oggetto che, senza tale affitto, INTEGRA o le proprie so- cietà consorziate non avrebbero avuto la possibilità di im- piego, neppure, queste ultime, nella loro veste di società consorziate di CCC.
Concorrenza. Regole di concorrenza tra imprese .................................................Art. 9 Contesto e obiettivi ....................................................................Art. 10.1 Campo d’applicazione ...............................................................Art. 10.2 Diritto di regolamentare e livelli di protezione .........................Art. 10.3 Mantenimento dei livelli di protezione nell’applicazione e nell’attuazione di leggi, regolamentazioni o norme................Art. 10.4 Norme e accordi internazionali sul lavoro.................................Art. 10.5 Commercio di prodotti forestali ................................................Art. 10.6 Accordi multilaterali sull’ambiente e principi ambientali .........Art. 10.7 Promozione del commercio e degli investimenti a favore dello sviluppo sostenibile ..........................................................Art. 10.8 Cooperazione in consessi internazionali....................................Art. 10.9 Attuazione e consultazioni.......................................................Art. 10.10 Riesame ...................................................................................Art. 10.11