AREA LAVORI PUBBLICI
ACOSET S.p.A.
AREA LAVORI PUBBLICI
(C.F. )
Schema BOZZA di Convenzione di Concessione di lavori pubblici per il servizio di “Potenziamento della captazione delle acque di Xxxxxxx ed efficientamento del sistema di adduzione e distribuzione delle stesse acque” con capitali privati ovvero con “finanza di progetto”, con procedura attivata da promotore ai sensi della L.R. 12/ 2011 e ss.mm.ii. (project financing).
L’anno il giorno del mese di innanzi a me , nato a
_ il _ e residente in _ CF. nella qualità di Segretario generale del Comune di sono comparsi:
- il _, nato a __ il _ CF , domiciliato
xxx appresso per la carica, in quale interviene nel presente atto nella qualità di PRESIDENTE in carica della società X.Xx.X.Xx. S.P.A. con sede presso a Catania viale Xxxxx Xxxxxxxxx n°164, denominato in appresso “Concedente”;
- il sottoscritto geom. Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Guardiagrele il 18/02/1969 n.q. di rappresentante legale della società Consorzio Italia Servizi – Consorzio Stabile con sede legale in Roma Xxxxxx Xxx Xxxxxx xx 00 X., XXX 00000000000, ove appresso per la carica, in quale interviene nel presente atto nella qualità di legale rappresentante della ditta denominata in appresso “Concessionaria”
Detti comparenti, la cui identità personale e veste rappresentati risultano dalla documentazione che si allega sotto la lettera “A”, rinunciando con il mio consenso alla assistenza di testimoni mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue
PREMESSO
- che presso l'azienda ACOSET S.P.A. vi è la necessità di affidare il servizio integrato di gestione, esercizio e manutenzione ordinaria, con ammodernamento della rete idrica Xxxxxxx…..
- che il Concedente intende ricorrere per la gestione del servizio ad Imprese esterne, secondo quanto previsto dall’art. 00 xxx, 00 xxx, 00 quater, 37 quinquies, 37 sexies, 37 septies della L. 11 Febbraio 1994, n°109 e ss.mm.ii. , e art. 153 del Dlgs 163/06 e ss .mm.ii.
che il Consorzio Italia Servizi – Consorzio Stabile con sede legale in Roma Xxxxxx Xxx Xxxxxx xx 00 X. , XXX 00000000000 ha presentato all'ACOSET S.p.A. un’offerta ai sensi Legge Regionale12.07.2011 n° 12 e dell’art. 153 DLgs 163/2006 e succ. mm. ed ii., per la gestione del servizio di “Potenziamento della captazione delle acque di Xxxxxxx ed efficientamento del sistema di adduzione e distribuzione delle stesse acque” con capitali privati ovvero con “finanza di progetto” ;
- che con l’offerta sopra indicata Concessionaria si è dichiarata disponibile a gestire con fondi propri o comunque privati e senza onere alcuno per il bilancio dell' ACOSET S.p.A. il rifacimento ed il servizio di manutenzione della condotta Xxxxxxx e delle fonti Xxxxxxx e Xxxxx Xxxxxxx (come meglio specificato negli elaborati a corredo della proposta) dietro compenso a canone annuo come appresso stabilito;
- che con l’offerta sopra indicata l’Impresa si dichiarata disponibile ad eseguire i lavori di cui all’oggetto; Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula quanto segue.
ART. 1
OGGETTO DEL CONTRATTO DI CONVENZIONE
IL Concedente affida in esclusiva in concessione al Consorzio Italia Servizi – Consorzio Stabile, la progettazione esecutiva impiantistica, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio di manutenzione della fonte Xxxxxxx e della rete idrica che va dalla fonte stessa fino al serbatoio di Adrano secondo quanto previsto nella proposta e negli allegati alla proposta stessa e nel presente atto.
La concessione affidata con il presente atto consiste in prestazioni interdisciplinari di progettazione, di costruzione e di gestione finalizzate a consentire al Concedente la rapida realizzazione dell’intervento come è meglio descritto nei successivi articoli, interamente a spese della Concessionaria e senza contributi finanziari a carico dell' ACOSET S.p.A.
Il Concedente resta comunque estraneo all’esecuzione delle opere; in sede di collaudo il tecnico preposto dal
Concedente verificherà la correttezza delle procedure.
Il Concedente verificherà, secondo quanto stabilito ai successivi artt. 15 e 16 che le opere vengano eseguite nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto e nel progetto esecutivo.
La Concessionaria dovrà:
ART. 2
FASI OPERATIVE DELLA CONCESSIONE
a) redigere tutti gli atti tecnico-amministrativi per ottenere i permessi e nulla osta necessari a realizzazione delle opere;
b) redigere la progettazione di dettaglio delle opere, secondo quanto previsto ai successivi artt. 3, 6 e 10;
c) predisporre i disciplinari tecnici e amministrativi concernenti l’esecuzione dei lavori eventualmente suddivisi in lotti;
d) realizzare a propria cura e spese, secondo quanto previsto nel presente contratto e negli allegati di progetto, le opere in concessione, apportando, rispetto agli allegati del progetto-offerta, tutte le migliorie concordate:
o schema esecuzione lavori secondo piano economico 35 anni:
e) effettuare la direzione dei lavori tenendo conto di quanto previsto ai successivi articoli;
f) redigere gli studi e la progettazione riguardanti eventuali varianti ed opere aggiuntive;
g) fornire assistenza e consulenza giuridico - amministrativa per le questioni afferenti alla concessione;
h) fornire assistenza ai collaudi tecnici ed al collaudo finale;
i) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di collocamento;
j) applicare e fare applicare, integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i lavoratori dipendenti delle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali in cui si svolgono i lavori, ivi compresa l’integrale osservanza degli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alla casse edili contemplati dai predetti accordi collettivi;
k) nel corso dei lavori e per l'intera durata della concessione e conformemente ai dettami normativi, l’impresa rispetterà l’applicazione del Dgls 81/08 e ss.mm.ii.;
l) se la concessionaria si avvarrà di imprese di sua fiducia per la realizzazione dell’opera, queste dovranno presentare certificati attestanti i requisiti prescritti, come previsto dalla vigente normativa al momento dell’esecuzione.
Il concessionario potrà eseguire i lavori e prestare i servizi oggetti di concessione anche affidati direttamente ai propri soci ai sensi dell’art. 37 quinquies, comma 1 bis, della L. 109/1994 e succ. mm. ed ii.
ART. 3 CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI
La Concessionaria entro 90 giorni dalla firma del contratto dovrà:
- redigere un programma di suddivisione dell’intervento;
- entro 90 giorni predisporre il progetto esecutivo delle opere e compiere le attività previste dal precedente art. 2 sotto le lettere a), b), c) e i), presentando al Concedente i relativi elaborati;
- entro 45 giorni dalla ricezione del programma e del progetto redatti dalla Concessionaria, il Concedente
dovrà pronunciarsi in merito. Trascorso tale termine senza comunicazione detti atti si intendono approvati. Le opere saranno eseguite nei tempi stabiliti nel programma dei lavori, costituente parte della progettazione esecutiva, previsto dal successivo art. 6 e secondo le prescrizioni tecniche ed amministrative di cui alla L. 10 settembre 1990, n°285 ed al capitolato di cui prece dente art. 2, lett. c).
ART. 4
CONTENIMENTO DELLE PERDITE IDRICHE
Per adeguamento al contenimento delle perdite idriche, si intendono tutte le attività tese ad assicurare il necessario aggiornamento tecnologico dell'impianto, e garantire le condizioni ottimali di adduzione delle acque al serbatoio basso di Adrano e consentire un adeguato apporto dalla fonte Balze Soprane.
Il superiore adeguamento è svolto attraverso le seguenti attività:
Progettazione esecutiva, redatta da tecnico abilitato
Realizzazione delle opere secondo il cronoprogramma ed il progetto esecutivo di cui al precedente art. 3.
ART. 5
GESTIONE DELLA MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO
Tra le prestazioni contemplate nella presente convenzione è compresa la gestione ordinaria e straordinaria del nuova rete, delle fonti Xxxxxxx e Balze Soprane, degli impianti di produzione di energia e di tutte quelle opere realizzate con il progetto di cui all'art. 3. Infatti, il concedente ha facoltà di ordinare all' impresa appaltatrice che si obbliga di eseguirli, tutti i lavori necessari ed opportuni per il mantenimento ordinario degli impianti, e per tutti gli ampliamenti determinati ad insindacabile giudizio del concedente, dietro giusto compenso. Detti impianti sono è restano di proprietà del concedente.
Per lavori di gestione ordinaria, compresi nella presente convenzione, s'intendono:
- lavori di mantenimento Preventivo effettuati ad intervalli predeterminati e corrispondenti a criteri prescritti e intesi a ridurre le probabilità di guasto;
- lavori di mantenimento correttivo eseguiti dopo la comparsa di un guasto ed intesa a ripristinare quella parte dell'impianto in uno stato nel quale può adempiersi la sua funzione.
Nei lavori di mantenimento preventivo rientrano:
1. sostituzione della pompa operato proporzionalmente alla vita media della stessa;
2. pulizia periodica della fonte;
3. controllo degli sfiati e dei pozzetti e della protezione catodica della condotta;
4. controllo periodico dei quadri elettrici esterni e dei dispositivi di comando e telecontrollo; Nei lavori di mantenimento correttivo rientrano:
1. guasto per impiego improprio attribuibile ad apparecchiature per sollecitazioni superiori a quelle stabilite;
2. guasto dovuto a deficienza intrinseca quando le sollecitazioni applicate non sono superiori a quelle stabilite;
3. guasto indotto, provocato direttamente o indirettamente dal guasto provocato da altro elemento dell'impianto;
4. guasto per usura.
5. la verniciatura e la numerazione della condotta;
6. l'esecuzione di lavori dichiarati urgenti per necessità di Pubblica Sicurezza;
7. Il costo di un professionista abilitato remunerato secondo il livello 8 del contratto Enti Locali, di nomina del C.d.A. pro tempore del Concedente, preposto ai controlli di tutte le attività di gestione elencate come all’Art. 5 e tutti gli altri interventi di manutenzione ordinaria e straordiaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, manutenzione, clorazione, potabilità, controllo delle forniture, coltivazione delle sorgenti, ecc. .
8. Il costo per assicurare il trattamento di potabilizzazione dell’acqua in distribuzione.
Non rientrano nella gestione ordinaria degli impianti:
- i danni causati agli impianti in conseguenza di grave calamità naturale, eventi bellici, sommosse popolari o altri eventi straordinari;
- la rimessa in efficienza degli impianti, o parti di loro, che andassero danneggiati o distrutti per cause imputabili a terzi o ad atti vandalici;
- gli spostamenti, le integrazioni o modifiche in genere di impianti in relazione a demolizioni o spostamenti dalla sede varia, o da prospetti stradali;
- gli allacciamenti di impianti realizzati da terzi ed acquisiti al patrimonio comunale, previa regolare consegna degli stessi;
- la progettazione e l'esecuzione di eventuali ampliamenti ricadenti nel territorio comunale e intercomunale; Qualsiasi lavoro, non previsto nella menzionata gestione ordinaria, dovrà essere eseguito in base ad ordinativo emesso dalla Ditta, con modalità tecniche e tempi d'esecuzione congrui per l'entità dei lavori da eseguire. L'ordinativo del concedente sarà validamente emesso soltanto se preceduto da relativa delibera ed il corrispettivo, per detti lavori, sarà determinato conformemente ai prezziari regionali vigenti alla data dell'ordinativo.
ART. 6 PENALITA’ DI GESTIONE
L'inosservanza degli obblighi imposti dalla presente Convenzione dovrà essere contestata all'impresa entro 5 (cinque) giorni, la quale entro 15 (quindici) giorni farà pervenire per iscritto le proprie giustificazioni.
Le penalità riguardano:
a) mancata rimessa in ripristino della pompa entro il tempo previsto di giorni 2:
€ 1.000,00;
b) ritardata riparazione della condotta entro il tempo previsto di giorni 1:
€ 1.000,00;
Nel caso di sospensione temporanea o parziale del servizio, per qualsiasi causa di forza maggiore, non si applica penale. L'impresa rimane in ogni modo obbligata a ristabilire il servizio nel tempo strettamente necessario.
ART. 7
DURATA DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha una durata di TRENTACINQUE anni. Il piano economico finanziario ha durata anni 35 a decorrere dalla data di stipula dello stesso.
ART. 8 CORRISPETTIVO
A partire dalla firma del contratto, la Concessionaria per le sue prestazioni avrà diritto a percepire gli importi costituenti IL CANONE ANNUO pro litro al secondo annuo maggiormente addotto (rispetto alla portata media fissata in 40 l/s) al serbatoio Basso di Adrano, di € 5.500,00 oltre IVA. Restano garantiti gli obblighi e le servitù sulla fonte Xxxxxxx che la Concedente ha verso enti terzi in merito alla fornitura di risorsa idrica.
I su indicati importi sono esclusi di IVA da assolversi secondo percentuale di legge, gli stessi vanno rivalutati anno per anno nella percentuale derivante dai dati ISTAT inerenti i prezzi al consumo. Il corrispettivo sarà pagato con cadenza mensile sulla scorta di apposita fattura emessa in seguito a relativa lettura e contabilizzazione dell’acqua consegnata e dietro opportuna liquidazione del RUP. Le spese di stipula e registrazione dei contratti di Utenza sono a carico di terzi. L’opera oggetto di concessione è opera pubblica da eseguirsi tramite l’istituto della finanza di progetto e, pertanto, non opera il pagamento di oneri di urbanizzazione. Sono altresì esclusi dai corrispettivi sopra pattuiti quelli relativi alle prestazioni che la Concessionaria renderà su richiesta di terzi, che sono individuati e disciplinati separatamente nell’allegato di gestione o da determinare.
Per essi il concessionario concederà preventivamente il prezzo per tale opera.
I suddetti compensi comprendono tutti gli oneri e le prestazioni, sia di mano d'opera sia di materiali e mezzi d'opera, per assicurare le condizioni di regolare funzionamento degli impianti. I compensi inoltre, prevedono gli oneri assicurativi e previdenziali, rilievi degli impianti nonché, l'incidenza delle spese generali e utile d'impresa.
Nell'ipotesi in cui, in sede d'esecuzione della presente convenzione, si dovesse verificare una variazione della consistenza degli impianti, il compenso sopra pattuito subirà un aumento proporzionale a tale aumento.
Le modalità di compenso delle eventuali suppletive che comportino maggiori prestazioni e spese di esecuzione saranno determinate dal Concedente in accordo con la Concessionaria e dovranno costituire oggetto di esplicita accettazione da parte del Concessionario stesso, anche secondo quanto previsto al successivo art. 14.
Inoltre spettano al Concedente il 50% dei ricavi che il Concessionario otterrà dalla produzione di energia elettrica ottenuti dagli impianti. Il Concessionario è obbligato ad adeguare gli impianti alle normative prescritte dalla legge.
Il Concessionario non può aumentare la fornitura massima prevista per il serbatoio di Adrano, pari a l/s 165, se non espressamente autorizzato dal Concedente. Il maggiore quantitativo che superi il 10% della suddetta quantità sarà conteggiato ad un prezzo differente che dovrà essere concordato e sottoscritto fra le parti preferibilmente all’inizio di ogni anno solare. Il Concessionario dovrà garantire al Concedente le forniture lungo la condotta per un quantitativo complessivo di l/s 15. Tale quantitativo è la sommatoria dei prelievi delle utenze lungo la condotta e le suddette
utenze dovranno essere censite, telemisurate costantemente e i relativi dati dovranno essere trasmessi alla concessionaria per il riconoscimento del corrispettivo eccedente i 15 l/s sopra menzionati. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei misuratori lungo la condotta principale sono a carico del Concessionario.
Eventuale richiesta di fornitura all’ingrosso di acqua lungo la condotta principale o dalle sorgenti, formulata da parte di privati o di Enti, potrà essere concessa esclusivamente dal Concedente che si riserva il diritto di poter richiedere al Concessionario un’ulteriore fornitura, se disponibile, ad un prezzo minore o uguale a quello da corrispondere all’offerta.
Il Concessionario deve garantire che il flusso di fornitura avvenga in maniera regolare e continua nelle 24 ore. l’acqua addotta dovrà rispettare i parametri igienico sanitari previsti dalla normativa vigente e dalle eventuali modifiche ed integrazioni. Resta inteso che il Concedente ha diritto di controllare la qualità della fornitura consegnata e si riserva il diritto di interrompere la suddetta fornitura qualora non sia rispondente ai suddetti parametri di qualità.
Il Concedente accetta esclusivamente una tolleranza del 30% sul suddetto flusso giornaliero, fermo restando la portata media stabilita per il periodo di cui sopra.
Qualsiasi variazione di portata dovrà sempre essere comunicata al Concedente.
ART. 9 PROGETTAZIONE
La progettazione esecutiva sarà redatta dalla Concessionaria, in osservanza delle norme di legge e regolamenti applicabili alla fattispecie e dovrà costituire sviluppo del progetto allegato all’offerta ed al presente atto, predisposto in modo da consentire l’esecuzione dei lavori secondo le regole dell’arte e senza ostacoli o inconvenienti di sorta. Nella progettazione esecutiva saranno indicati il cronoprogramma esecutivo dei lavori, nonché le date di inizio e compimento dei lavori.
ART. 10
DIREZIONE LAVORI – COORDINATORE DELLA SICUREZZA E ASSISTENZA
La direzione dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, saranno nominati dal Concessionario e saranno a carico della concessionaria. I lavori saranno eseguiti secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, con particolare riguardo alle norme dal Regolamento approvato con R.D. 25/05/1985 n°350, da l Capitolato Generale di Appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n° 1063 e ss.mm.ii..
Tale attività comprenderà, in particolare:
- controllo dell’osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati tecnici ed amministrativi;
- verifica progressiva della rispondenza dell’eseguito al progetto approvato;
- verifica dell’osservanza delle leggi e normative in materia di lavori pubblici;
- redazioni di periodiche relazioni informative sullo stato di esecuzione delle opere, con riguardo ai vari profili tecnici e tipologici.
ART. 11 ASSISTENZA AL COLLAUDO
La Concessionaria fornirà le attività di assistenza al collaudo tecnico da espletarsi per la verifica dei singoli interventi. Al collaudo provvederà un collaudatore nominato dal Concedente. Le relative spese graveranno sulla Concessionaria.
ART. 12 SERVIZIO FINANZIARIO
La Concessionaria provvederà ad impiegare le risorse economiche necessarie per l’esecuzione delle opere, inclusi gli oneri espropriativi e di occupazione, questi ultimi se occorrenti.
Resta comunque espressamente convenuto che, a fronte del servizio finanziario di cui al presente, il Concedente non erogherà alla Concessionaria contributi, corrispettivi o indennizzi risultando la Concessionaria completamente compensata con il riconoscimento delle somme di cui al precedente art. 8.
ART. 13
PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDO
Le progettazioni verranno svolte da professionisti abilitati ed iscritti agli albi nominati a cura e a spese della Concessionaria e da questa retribuiti secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, nonché nel rispetto delle vigenti norme di tutela delle attività professionali.
La Direzione dei lavori verrà svolta da professionisti abilitati ed iscritti agli albi nominati a cura e spese della Concessionaria e da questa retribuiti secondo le disposizioni vigenti in materia di opere pubbliche, nonché nel rispetto delle vigenti norme di tutela delle attività professionali anche in considerazione del fatto che la supervisione dei lavori è affidata al R.U.P. nominato dal Concedente e che il Collaudo è effettuato da professionista abilitato nominato dallo stesso Concedente e pagato secondo le tariffe professionali vigenti per opere pubbliche dal Concessionario.
ART. 14
OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Oltre all’osservanza degli obblighi derivati dal presente contratto per tutta la durata dello stesso e/o suoi rinnovi o proroghe, il Concedente ha l’obbligo di:
- espletare ed eseguire tutte le deliberazioni necessarie ed utili al conseguimento dell’oggetto del presente contratto, ed in particolare rilasciare – verificata la conformità di quanto proposto dalla Concessionaria e/o da questa richiesto alle norme vigenti nei termini minori, e comunque entro 60 gg. dalla richiesta della realizzazione delle opere e dei lavori.
ART. 15
OPERE SUPPLEMENTARI E VARIANTI
Il Concedente si riserva la facoltà di chiedere alla Concessionaria, opere non previste dal progetto allegato alla presente concessione.
In tal caso il Concedente predisporrà un apposito piano-finanziario che sarà sottoposto ad approvazione e la successiva stipula dell’atto aggiuntivo.
ART. 16
ALTA SORVEGLIANZA
Durante l’esecuzione dei lavori il Concedente si riserva il diritto di compiere visite periodiche a mezzo di tecnici di fiducia. Eventuali contestazioni sull’andamento dei lavori o del servizio dovranno essere effettuate in contraddittorio e in presenza del Direttore dei lavori.
ART . 17 COLLAUDO
Il collaudo delle opere sarà eseguito a spese della Concessionaria. A richiesta di quest’ultima si procederà a collaudi tecnici parziali provvisori di stralci funzionali in corso d’opera. Al collaudo tecnico dovrà aggiungersi quello tecnico amministrativo.
Alla nomina del collaudatore provvederà il Concedente avvalendosi di tecnici di comprovata esperienza.
ART. 18 PROPRIETA’ DELLE OPERE
Le opere sono di esclusiva proprietà del Concedente.
All’inizio dell’attività di gestione verrà redatto, a cura dell’Amministrazione, apposito verbale di consegna dove verranno descritti gli impianti consegnati per la gestione e la loro conformazione tecnica.
ART. 19
GARANZIE
La Concessionaria contestualmente alla stipula del presente contratto costituirà apposita garanzia fideiussoria a favore dell’Amministrazione a tutela dell’esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivati dal contratto stesso per un importo pari al 5% del canone relativo all’ultimo anno opportunamente rivalutato dell’indice ISTAT per i prezzi al consumo. La Concessionaria resta, altresì, obbligata alle restanti polizze a garanzia, di tipo bancario o assicurativo, per la responsabilità civile con massimale almeno pari all’importo dei lavori che di volta in volta dovranno eseguirsi secondo il cronoprogramma. Entrambe le polizze dovranno essere conformi allo Schema tipo adottato dall’Autorità per la vigilanza sui LL.PP.
ART. 20 RECESSO
Ferme le pattuizioni di cui al precedente art. 8, è riconosciuta al Concedente la facoltà di recedere unilateralmente ed in qualsiasi momento dal presente contratto, qualora dimostri la ricorrenza di gravi motivi di interesse pubblico e sempre che fornisca alla Concessionaria un preavviso minimo di sei mesi.
Il Concedente, dandone preavviso alla Concessionaria mediante lettera raccomandata AR.., può recedere il presente contratto d'appalto prima della sua naturale scadenza quando:
l. l'impresa per qualsiasi ragione viene ad abbondare il servizio;
2. è dato in subappalto totale o parziale il servizio, fatta salva l'eccezione contenuta nel precedente art. 9
E' facoltà del Concedente, in caso di proposta di rescissione contrattuale e fino alla data di riappalto dei lavori, procedere alla esecuzione delle opere al solo fine di garantire la continuità del servizio interrotto per cause imputabili all'Impresa.
Qualora il Concedente si avvalga di detta facoltà di recesso, dovrà corrispondere per le opere non ultimate, le seguenti somme:
- il compenso per le attività progettuali, di direzione dei lavori ed assistenza varia, determinato secondo le tariffe professionali applicabili;
- il rimborso delle somme anticipate per pagamenti di qualsiasi genere agli appaltatori oltre all’applicazione su di esse degli interessi al tasso delle prime rate senza aumento di alcun punto;
- il compenso per la parte di lavori eseguiti delle opere non ultimate, il valore dei materiali esistenti in cantiere ed il decimo dell’importo delle opere non eseguite, così come previsto dalla Legge fondamentale sui lavori pubblici.
Il Concedente verserà gli importi di cui sopra al Concessionario almeno due mesi prima che la revoca sia esecutiva, essendo convenuto tra le parti di considerare efficace la regola solo dopo l'avvenuto pagamento degli importi sopra indicati.
Per i lavori ultimati il Concedente sarà invece tenuto a corrispondere i corrispettivi previsti al precedente art. 8.
ART. 21 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente alla validità, interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente contratto, sarà demandata al foro competente, il Foro di Catania.
Fermo restando le norme previste dalla legge o dall’ordinamento giuridico sulla decadenza ed il riscatto delle concessioni, viene individuata una ipotesi di inadempimento grave, così per come segue: un inadempimento o un danno al patrimonio del Concedente che superi il 1/12 il valore della prestazione. In tal caso il Concedente potrà risolvere ipso iure il contratto come previsto nel codice civile.
Resta inteso che il Concessionario si occuperà di ottenere tutte le autorizzazioni necessarie, comprese quelle relative alle fonti, all’esecuzione del progetto. A tal proposito quanto non esplicitamente richiamato al presente articolo sarà evidenziato in apposito verbale di consistenza.
ART. 22 SPESE
Tutte le spese contrattuali, nonché le imposte e le tasse dipendenti e conseguenti del presente atto, IVA esclusa, sono a carico della Concessionaria.
ART. 23
CONTINUITA’ DEL SERVIZIO DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Durante il corso dei lavori devono essere garantite la completa funzionalità e l’esercizio della condotta esistente. Qualora dovessero verificarsi danni dovuti all’esecuzione dei lavori il Concessionario è obbligato ad intervenire tempestivamente alla riparazione degli stessi. In caso di mancato intervento si applicherà una penale di € 1.000,00. Inoltre se il mancato intervento si protraesse oltre 30 giorni, il Concedente si riserva la facoltà di effettuare la riparazione e ribaltarne i costi al Concessionario.
formula
Il presente schema di convenzione è costituito da n. 23 articoli e composto da n. 11 (undici) pagine. Letti ed approvati gli articoli dall’1 al 23, si sottoscrivono integralmente.