SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI
SERVIZIO DI VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI ASCENSORE E SERVOSCALA INSTALLATI NEGLI EDIFICI COMUNALI
CIG: ZB025D8B59
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Stazione Appaltante
Comune di Quarrata (PT)
Responsabile Unico del Procedimento
Xxx. Xxxx Xxxxx
Novembre 2018
ART. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
ART. 2 – DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO
ART. 3 – AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI, IMPORTO CONTRATTUALE
ART. 4 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ART. 5 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
ART. 6 – CONTABILIZZAZIONE DELLE PRESTAZIONI
ART. 7 – CONTRATTO - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ART. 8 - OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 9 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO (GENERALI E SPECIFICHE) E NORME SUI CONTRATTI COLLETTIVI
ART. 10 – CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO ART. 11 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 12 - GARANZIE
ART. 13 – DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
ART. 14 – ONERI, OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'AFFIDATARIO ART. 15 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
ART. 16 – TEMPI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO - PENALI ART. 17 – PAGAMENTI
ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER REATI ACCERTATI ART. 19 – FACOLTA' DI SUBENTRO
ART. 20 – CONTROVERSIE ART. 21 – RISERVATEZZA
Art. 1 – Oggetto dell’appalto.
L’Appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto tutte le prestazioni connesse al servizio di verifica periodica biennale e verifica straordinaria degli impianti elevatori (ascensori e servoscala) come previsto dal D.P.R. 23/10.01.2017: Regolamento ascensori (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori), il quale stabilisce che proprietario dello stabile o il suo legale rappresentante sono tenuti a far effettuare regolare manutenzione degli ascensori nonché a sottoporre gli stessi a verifica periodica biennale e verifiche straordinarie a seguito di esito negativo oppure per interventi di manutenzione straordinaria su dispositivi atti a pregiudicare la sicurezza degli impianti. Tale obbligo è esteso anche alle piattaforme elevatrici e ai montascale.
Pertanto oltre le verifiche periodiche di legge, le installazioni più vecchie possono inoltre presentare dei rischi, essendo state costruite seguendo standard di sicurezza che ora non sono più attuali e per esse si rendono necessari interventi di verifica. Per esse è possibile individuare gli aspetti critici al fine di un adeguamento ai recenti standard europei.
Gli impianti oggetto del servizio di cui al presente capitolato sono indicati nell'allegato “A” alla procedura di gara.
Le verifiche avverranno su impianti di proprietà comunale, quali scuole di ogni ordine e grado, sedi di uffici amministrativi e tecnici, secondo quanto indicato dalla Committenza.
Per tali impianti, i tempi e le modalità di espletamento del servizio, dovranno essere concordate con la Committenza, in modo da non arrecare disagi agli utenti.
Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso. La descrizione sommaria delle opere, lavorazioni e prestazioni è riportata nel successivo articolo 2. Il servizio, regolato dal presente disciplinare, dovrà essere eseguito entro 20 giorni naturali e consecutivi, a partire dall'affidamento definitivo dell'appalto. Al momento della consegna del servizio verranno indicati gli impianti oggetto delle verifiche, solamente se diverso da quelli indicati nell'Allegato “A”.
In caso di urgenza, su espresso ordine della Committenza, (intervento di manutenzione straordinaria su organi di sicurezza) le verifiche straordinarie dovranno essere eseguite anche entro le 24 ore dalla data della richiesta effettuata per iscritto via PEC.
L'Appaltatore dovrà ripetere le ispezioni, senza aggravio di spese per l'Ente, in caso di disservizio temporaneo dell'impianto, causato da mancanza di energia elettrica o da qualsiasi altra causa che abbia determinato l'interruzione del servizio.
Art. 2 – Descrizione sommaria del servizio
In via esemplificativa e non esaustiva si elencano le operazioni di verifica periodica degli ascensori da effettuare:
1. accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell’impianto sono in condizioni di efficienza;
2.accertare se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente; 3.controllare lo stato di conservazione e il grado di usura dei componenti;
4.accertare se è stato ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite da verifiche precedenti;
5. rilasciare il verbale di verifica periodica, con esito della verifica e eventuali prescrizioni;
6. effettuare sopralluoghi per accertamento di ottemperanza alle eventuali prescrizioni indicate in sede di prima ispezione e rilascio di ulteriore verbale di verifica;
7.effettuare l'apposizione nella cabina di ogni impianto della targa di presa in carico dall'Organismo Notificato.
A titolo esemplificativo e non esaustivo occorre controllare:
· Lo stato di conservazione delle funi;
· Le condizioni di isolamento dei circuiti;
· Le condizioni dei dispositivi di sicurezza, di chiusura e di blocco;
· Il funzionamento del paracadute e del limitatore di velocità;
· Le condizioni del vano corsa;
· Il regolare funzionamento dell’allarme;
· Il regolare funzionamento delle valvole di sicurezza (negli ascensori oleodinamici).
Le verifiche straordinarie sono dirette ad effettuare le seguenti operazioni:
1. Ispezione straordinaria per la verifica della sicurezza, della conformità e del funzionamento degli impianti oggetto dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162 dei 30.4.1999 (come modificato dal DPR 23/2017), a seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo;
2. nel caso siano apportate all'impianto rilevanti modifiche;
3. in caso di incidenti di notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, ad esempio dopo atti vandalici arrecati da terzi, o altre cause che possono averne determinato mutamenti;
4. l'apposizione nella cabina di ogni impianto della targa di presa in carico dall'Organismo Notificato, qualora non sia stata apposta, o risulti asportata, in occasione della visita periodica.
Art. 3 – Ammontare delle prestazioni, importo contrattuale.
1. L’importo complessivo dell’appalto in oggetto è previsto in Euro 3.230,00 oltre IVA 22% per Euro 710,60 e quindi per complessivi Euro 3.940,60.
L’appaltatore dichiara di rinunciare ad ogni pretesa nel caso che l’importo delle opere risultasse minore di quanto preventivato ed avrà solo diritto al pagamento delle quantità effettivamente eseguite.
L’importo soggetto a ribasso d’asta è conseguentemente pari ad € 3.230,00 e definito come segue:
voce | Prestazioni | |
a) | Importo prestazioni (soggetto a ribasso) | € 3.230,00 |
b) | Iva 22% | € 710,60 |
c) | TOTALE (c+d) | € 3.940,60 |
Nell’importo complessivo dell'appalto, si intende compreso l’approvvigionamento e l’uso dei mezzi di lavoro necessari a effettuare le prestazioni a perfetta regola d’arte, in sicurezza e nei tempi prescritti dall’Amministrazione.
L’importo delle prestazioni di servizio a base di gara è comprensivo di tutti gli oneri per l’esecuzione delle stesse, nonché le opere provvisionali, ponteggi, trabattelli, piattaforme mobili ecc. , gli oneri per la sicurezza, ex D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, le prestazioni e le apparecchiature/attrezzature necessarie per completare, in ogni loro parte tutte le prestazioni oggetto dell’appalto, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale. I prezzi offerti sono da considerarsi comprensivi di ogni onere necessario all’esecuzione dei singoli interventi comprensivi delle spese generali, utili d'impresa e oneri della sicurezza derivanti dal rispetto delle normative esistenti.
Il contratto è stipulato “a misura”; il contenuto del contratto è conforme al Capitolato Generale DM 145/2000 ed all’art. 43 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i..
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è:ZB025D8B59
In fase di gara l’appaltatore offrirà un ribasso percentuale sull'importo delle prestazioni posto a base di gara, il quale, così ribassato, corrisponderà al complessivo del computo metrico estimativo redatto dall'appaltatore e approvato dalla committenza.
Per la definizione «a misura» si assume quella di cui all’art. 3 lettera eeeee) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..
La presentazione dell’offerta da parte della ditta equivale ad accettazione incondizionata di tutti i documenti componenti la procedura di gara, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità compatibili con i tempi di esecuzione previsti, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali, sull'esecuzione delle prestazioni ed i prezzi nel loro complesso remunerativi tali da consentire il ribasso offerto. La stessa presentazione dell’offerta equivale inoltre all'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione delle prestazioni nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia per l'espletamento di quanto in oggetto.
La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Amministrazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dall'Amministrazione su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.
Note esemplificative
In caso di urgenza, su espresso ordine della Committenza, (intervento di manutenzione straordinaria su organi di sicurezza) le verifiche straordinarie dovranno essere eseguite anche entro le 24 ore dalla data della richiesta effettuata per iscritto via PEC.
L'Appaltatore dovrà ripetere le ispezioni, senza aggravio di spese per l'Ente, in caso di disservizio temporaneo dell'impianto, causato da mancanza di energia elettrica o da qualsiasi altra causa che abbia determinato l'interruzione del servizio.
L'intervento dovrà avvenire entro le 48 ore successive alla comunicazione della Stazione Appaltante (per Pec, Fax o semplice chiamata telefonica). Da tale richiesta decorrono 7 giorni entro il quale l'appaltatore dovrà rilasciare l'attestazione di idoneità dell'impianto.
In caso di esito negativo la relativa comunicazione dovrà essere rilasciata entro 24 ore.
Su ogni impianto verificato dovrà essere installata a propria cura e spese una targa riportante il nominativo dell'Organismo, il numero di recapito telefonico ed il numero di notifica.
Art. 4 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente tali, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto, per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
Art. 5 - Criterio di aggiudicazione.
Il contratto verrà stipulato a misura, mediante aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso.
L'operatore economico è invitato a rimettere la propria offerta, sottoforma di unico e incondizionato ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.
Si prenderà in considerazione fino alla seconda cifra decimale dopo la virgola, si procederà ad arrotondare all'unità superiore se la successiva cifra è pari o superiore a cinque (cfr. delibera dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 6/2009).
L'appalto sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente.
In seguito all’aggiudicazione provvisoria, si procederà alla verifica dei requisiti generali e speciali nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
In caso di mancato possesso dei requisiti generali, ovvero di mancato possesso dei requisiti speciali, la stazione appaltante procederà:
- alla revoca dell’aggiudicazione a favore del concorrente;
- alla segnalazione del fatto all’ANAC;
- se del caso, alla segnalazione all’autorità giudiziaria.
Il RUP si riserva il diritto di procedere anche in presenza di una sola offerta valida. La stazione appaltante si riserva altresì a suo insindacabile giudizio di annullare o revocare la procedura di gara, dar corso o meno alle operazioni di gara, aggiudicare o meno l’appalto, senza che si costituiscano
diritti e risarcimenti di sorta a favore dei partecipanti.
L'affidamento delle prestazioni oggetto del presente appalto avverrà secondo le modalità previste dall’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 (disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017). L’affidamento è comunque subordinato alla condizione della verifica, in capo all’aggiudicatario, della sussistenza dell’effettivo possesso dei requisiti, come indicati nelle dichiarazioni sostitutive presentate in fase di selezione. Allorché si verifichi la mancata sussistenza di alcuno dei requisiti, l’aggiudicatario decade dall’affidamento con effetto retroattivo, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese per l’esecuzione delle prestazioni effettuate fino all’accertamento ed alla comunicazione delle cause di decadenza dell’affidamento.
Art. 6 - Contabilizzazione delle prestazioni
La misurazione e valutazione delle prestazioni di servizio sarà effettuata secondo l'elenco prezzi allegato alla presente procedura già depurato del ribasso offerto in sede di gara.
Nel corrispettivo per l’esecuzione delle prestazioni a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 7 - Contratto - Documenti che fanno parte del contratto.
La forma contrattuale prescelta consiste nello scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio ai sensi dell'art. 1326 del Codice civile.
Xxxxx parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti, ancorché materialmente non allegati:
1. dichiarazioni prodotte dal concorrente in sede di offerta;
2. il presente Capitolato Speciale di appalto;
3. la lettera d’invito.
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori in economia e in particolare:
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento generale approvato con il D.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- la legge regionale toscana 38/07;
- il Capitolato generale d’appalto nelle parti non abrogate;
- copia della polizza/e assicurativa/e per danni di esecuzione, R.C.T., R.C.O.) nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato speciale di appalto.
Nessuna eccezione potrà essere sollevata dall’Appaltatore qualora, nello svolgimento del servizio, ritenesse di non aver valutato sufficientemente gli oneri derivanti dal presente Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri documenti contrattuali e di non aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare quanto richiesto, anche sotto pretesto di insufficienza degli elaborati prodotti.
E' fatto divieto all'Appaltatore e ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione o per ritrovamenti fortuiti o a seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant’altro.
La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto; l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi le prestazioni in oggetto.
Art. 8 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, l’Appaltatore, gli eventuali subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finan- ziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati all’appalto in oggetto, devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, per tutti i movimenti finanziari relativi al contratto di appalto oggetto del presente capitolato e comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi di tale/i conto/i corrente/i, nonché le generalità ed il codice fi- scale delle persone che possono riscuotere a norma dell’art. 3 del Capitolato generale di appalto, delegate ad operare su tale/i conto/i corrente/i. Entrambe le comunicazioni dovranno pervenire alla stazione appaltante entro sette giorni dall’accensione del/i conto/i corrente/i dedicato/i.
1. Tutti i movimenti finanziari relativi all’appalto in oggetto devono essere registrati su tale/i conto/i corrente/i dedicato/i e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in rela- zione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) su richiesta della stazione appal- tante relativamente all’accordo quadro e il CIG derivato corrispondente al singolo ordinativo e, ai sensi dell’art. 11 della Legge 16.01.2003 n. 3 codice unico di progetto (CUP) relativo al contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
3. Il/i conto/i corrente/i dedicato/i dovrà/anno essere utilizzato/i anche per pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali nonché quelli desti- nati all’acquisito di immobilizzazioni tecniche, anche se tali pagamenti non si riferiscono in via esclu- siva all’esecuzione del contratto di appalto oggetto del presente capitolato.
4. Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, eseguendo transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
5. L’appaltatore, il subappaltatore ed il subcontraente dovranno inserire, nei rispettivi contratti, ap- posita clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 nonché apposita clausola risolutiva espressa da attivare avuta notizia dell’inadempimento della propria controparte agli stessi obblighi di tracciabilità di cui al presente articolo. Dell’avvenuta risoluzione contrattuale dovranno dare contestuale informazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura territorialmente competente.
Art. 9 - Normative di riferimento (Generali e specifiche) e norme sui contratti collettivi. L’affidatario è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso delle prestazioni, ed in particolare:
1. nell’esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente contratto, l’affidatario si obbli- ga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono le prestazioni;
2. i suddetti obblighi vincolano l’affidatario anche qualora non sia aderente alle associazioni stipu- lanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
3. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assisten- ziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
4. è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, o comunque esecutori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subcottimo; il fatto che il subcottimo non sia stato autorizzato, o non soggetto ad autorizzazione, non esime l’affidatario dalle responsa- bilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.
In caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
In ogni momento la Committenza e per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9.08.2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
I pagamenti agli Enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa. Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 500,00, relative all’appalto aggiudicato, al subappalto ed al subcon- tratto possono essere effettuate anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante e l’obbligo di documentazione della spesa.
Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l’appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.
La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l’applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100,00 ad Euro 500,00 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da Euro 50,00 a Euro 300,00. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.
• D.Lgs. 50/2016;
• D.P.R. 23/10.01.2017: Regolamento ascensori (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori)
• Norma UNI EN 81/1 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori elettrici.";
• Norma UNI EN 81/2 - "Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione degli ascensori e montacarichi. Ascensori idraulici.";
• Norma UNI 10411 - "Modifiche ad ascensori elettrici preesistenti.";
• Norma UNI EN 81-80 – “Ascensori esistenti – Regole per il miglioramento della sicurezza degli ascensori per passeggeri e degli ascensori per merci esistenti”
• D.M. 26 ottobre 2005
• D.M. 9 dicembre 1987, n. 587 - "Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli ascensori elettrici." per le parti ancora applicabili;
• D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767 - "Regolamento per l’esecuzione della l. 24-10- 1942, n. 1415" per le parti ancora applicabili e non abrogate;
• D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497 – "Approvazione del Regolamento per gli ascensori e montacarichi in servizio privato." per la parti ancora applicabili;
• D.M. 28 maggio 1979 - "Misure sostitutive di sicurezza per ascensori e montacarichi a vite, a cremagliera ed idraulici" per le parti applicabili;
• D.M. 14 giugno 1987, n. 246 - "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione" nelle parti applicabili alla materia regolata dal presente capitolato;
• X.X.X. 00 xxxxx 0000, x. 000 - "Xxxxxxxxxxx xxxxxxx attuazione della direttiva n. 90/486/CEE relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, idraulici ed oleoelettrici" per le parti ancora applicabili;
• Circolare 14 aprile 1997, n. 157296 - "Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996 n. 459, ai montacarichi ed alle piattaforme elevatrici per disabili";
• D.P.R.24 luglio 996, n. 459 - "Regolamento per l’attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine";
• D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• Circolare Min. LL.PP. 19 giugno 1968, n. 4809 - "Norme per assicurare la utilizzazione degli edifici sociali da parte dei minorati fisici e per migliorare la godibilità generale" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• Legge 9 gennaio 1989, n. 13 - "Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• D.M.14 giugno 1989, n. 236 - "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche." per le parti relative agli impianti di sollevamento;
• D.M. 00/00 - "Xxxxx per la sicurezza degli impianti elettrici.";
• Norme CEI applicabili agli impianti oggetto dell’appalto;
• Codice di prevenzione incendi – D.M. 3/8/2015. L’elenco sopra riportato si intende non esaustivo.
Art. 10 - Conoscenza delle condizioni di appalto.
Le imprese concorrenti devono possedere i seguenti requisiti:
Organo notificato alle verifiche periodiche sugli impianti elevatori, autorizzato dal Ministero dello Sviluppo Economico in attuazione al D.P.R. 23/10.01.2017: Regolamento ascensori (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori) e Circolare 14 aprile 1997 n. 157296 (esplicativa della direttiva macchine - D.P.R. 24 luglio 1996 n. 459). Comunque organismi di ispezione accreditati, per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per le verifiche periodiche degli ascensori, dei montacarichi e degli apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria (abilitazioni ai sensi dell’art. 13, comma 1 lettera e del DPR 162/99).
Art. 11 - Responsabile del Procedimento.
L’Amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per l’attuazione dell’intervento che svolge le funzioni pertinenti all’oggetto dell’appalto secondo gli indirizzi e le responsabilità fini della presente procedura, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento è l'xxx. Xxxx Xxxxx, Dirigente dell'Area Valorizzazione e Sviluppo del Territorio.
Art. 12 - Garanzie
POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - L’affidatario è obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa, stipulata per un massimale non inferiore a € 500.000,00, per la responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori e che copra eventuali danni alle opere preesistenti, sino alla data di ultimazione delle prestazioni in appalto.
Art. 13 - Disciplina del subappalto
L’affidamento in subappalto è consentito, nel limite massimo del 30% dell’importo dell’appalto al netto del ribasso offerto in sede di gara.
Al momento della presentazione dell'offerta l’appaltatore dovrà comunicare la propria eventuale intenzione di ricorrere al subappalto specificandone la tipologia e la percentuale nei limiti suddetti, tale comunicazione deve avvenire in forma scritta.
Ai fini dell’autorizzazione al subappalto la stazione appaltante verificherà che:
1. che l’affidatario abbia indicato, all’atto dell’ordinativo, la quota parte del servizio che intende su- bappaltare;
2. che l’affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la sta- zione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali for- me di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con l’impresa subappal- tatrice;
3. che l’affidatario, trasmetta alla Stazione appaltante la certificazione attestante che il sub-affida- tario possiede i requisiti d’ordine generale e di ordine tecnico-organizzativo previsti dal D.P.R. n° 207/2010 per l’importo del servizio affidato in subappalto;
4. che venga presentata la dichiarazione dell'affidatario del subappalto, relativa al possesso dei re- quisiti di ordine generale previsti dal Codice dei Contratti.
Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell’affidatario; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; trascorso il medesimo termine, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto.
Gli operatori economici subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni e sono responsabili, in solido con l’affidatario, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto.
Le imprese subappaltatrici, per tramite dell’affidatario, trasmetteranno alla stazione appaltante, pri- ma dell’inizio delle prestazioni, il D.U.R.C., ovvero la Stazione Appaltante acquisirà d’ufficio il stesso D.U.R.C., escludendo la Stazione appaltante la possibilità di corrispondere direttamente al subaffi- datario o al cottimista l'importo del servizio dagli stessi eseguiti, è fatto obbligo all'affidatario di tra- smettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia del- le fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subaffidatario o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non tra- smettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera, i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo del servizio affidato qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto di subcottimo.
L’affidatario resta, in ogni caso, responsabile nei confronti della stazione appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subcottimo, sollevando la stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione dei servizi subappaltati.
Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto legge 29 aprile 1995,
n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo del cottimo, arresto da sei mesi ad un anno).
Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni, nei limiti e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, da intendersi interamente trascritto al presente articolo ed al quale interamente si rinvia la lettura.
L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione per l’esecuzione delle opere e/o delle lavorazioni oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa Amministrazione da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni nell’evenienza avanzate da terzi in conseguenza anche dei servizi subappaltati o concessi sottoforma di sub-contratto come previsto al comma 2 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
Art. 14 - Oneri ed obblighi diversi a carico dell'affidatario
Si intendono comprese nel prezzo del servizio e perciò a carico dell'affidatario:
a) le spese relative alla sicurezza;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e per- fetta delle prestazioni;
d) le spese di adeguamento del luogo di lavoro in osservanza del decreto legislativo n. 81/2008, e successive modificazioni;
Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6 e 8 del Capitolato Generale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono pure a carico dell'Affidatario e compensati nei prezzi di elenco i seguenti obblighi speciali:
1. la fedele esecuzione di quanto richiesto negli elaborati approvati dall'Amministrazione Comu- nale, e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal RUP, in conformità alle pattuizio- ni contrattuali.
2. nello svolgimento delle prestazioni, l'adozione di tutti i procedimenti e cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette alle prestazioni stesse e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’affidatario, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza del servizio.
3. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso e di quant’altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;
4. la custodia e la tutela del luogo di lavoro, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della stazione appaltante;
5. le provviste e la mano d'opera per la realizzazione di parapetti, ponti provvisori, ogni qual- volta occorrano o vengano richieste dalla D.L. per la sicurezza pubblica e/o degli operai ad- detti alle prestazioni;
6. L’osservanza scrupolosa delle norme in vigore e di quelle che venissero eventualmente ema- nate durante il corso dell'affidamento, circa l'assunzione di operai in genere.
7. le imposte e gli altri oneri che, direttamente od indirettamente gravino sulle prestazioni og- getto del cottimo.
8. Eventuali spese contrattuali, comprese quelle di registrazione.
Tali oneri si intendono compresi nella valutazione dei prezzi offerti.
Art. 15 - Responsabilità dell'Appaltatore.
L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l’incolumità e la personalità morale, a norma dell'art. 2087 c.c., del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e
del relativo personale dipendente. In caso di infortuni ricadrà pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevata l'Amministrazione Comunale.
L'appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidato. La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva, sia civilmente che penalmente.
L’appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il committente e il personale dell'Ente appaltatore.
Art. 16 - Tempi per l’espletamento del servizio - Penali.
Il tempo utile per ultimare la prestazione di servizio, il cui inizio sarà stabilito con apposito verbale, è pari a 20 (venti) giorni naturali consecutivi.
Nel calcolo del tempo utile per l’espletamento del servizio si è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie condizioni stagionali, dando atto che il servizio in oggetto si svolgerà al coperto.
In caso di ritardato per l'ultimazione del servizio sarà applicata una penale stabilita nella misura giornaliera pari all'uno per mille dell'importo del servizio e comunque complessivamente non superiore al 10% dell’importo contrattuale stesso.
Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dell'importo a saldo, al termine delle prestazioni.
L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Art. 17 – Pagamenti.
Alla fine di ogni intervento, la ditta appaltatrice dovrà consegnare la lista delle verifiche effettuate accompagnate dai verbali di ogni impianto.
I pagamenti all'impresa esecutrice sono effettuati in unica soluzione, a seguito dell'ultimazione delle prestazioni di servizio in affidamento.
All'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvederà ad acquisire il DURC dell’Impresa e procederà al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione di apposito mandato, previo accertamento della regolarità del DURC.
L'importo dovuto è liquidato entro 30 giorni dall’avvenuta emissione del certificato di certificato di regolare esecuzione previa acquisizione del DURC.
Art. 18 - Risoluzione del contratto per reati accertati
Qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, ovvero sia intervenuta la sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati dalle prestazioni, nonché per violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato del servizio espletato e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia all’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016.
Art. 19 - Facoltà di subentro
1. In tutti i casi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto alla ditta collocata al posto immediatamente successivo nella graduatoria approvata nella determinazione di aggiudicazione definitiva, oppure di ripetere la procedura di gara.
2. In caso di risoluzione la ditta non potrà pretendere alcun indennizzo, né per il personale assunto, né per i materiali o le attrezzature acquistate, o per qualsiasi altra causa. Le opere eseguite, le analisi, campionamenti, prove o quant’altro rimarrà acquisito all’Amministrazione Comunale, senza che l’impresa possa accampare nessun diritto.
3. In caso di mancata stipula del contratto o di mancato versamento delle spese contrattuali l’Amministrazione procederà tempestivamente alla revoca dell’aggiudicazione, riservandosi di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
Art. 20 - Controversie
Qualora eventuali controversie relative al presente affidamento non siano definite in via amministrativa saranno deferite competenza del Foro di Pistoia.
Nelle more della risoluzione delle controversie l’affidatario non può comunque rallentare o sospendere le prestazioni, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
Art. 21 - Riservatezza
Il Contraente si obbliga a mantenere strettamente riservate e confidenziali le informazioni tecniche, commerciali, o di altra natura di cui dovesse venire a conoscenza nell’esecuzione del Contratto. Il Contraente si impegna a far osservare tale obbligo anche a tutti i dipendenti, rappresentanti, collaboratori, subappaltatori e terzi di cui si avvalga per l’espletamento del Contratto. Restano escluse le informazioni di pubblico dominio o la cui rivelazione è richiesta da disposizioni di legge o di pubblica autorità.
Quarrata, 14 Novembre 2018
x.xx Il Responsabile del Procedimento Dirigente Area Tecnica
Xxx. Xxxx Xxxxx