ACCORDO QUADRO
ACCORDO QUADRO
PER ATTIVITA’ DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA
tra
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, con sede in Bologna, in via Zamboni 33, CAP 40126 (C.F. n. 80007010376, P.I. 01131710376) nella persona del Rettore e legale rappresentante pro-tempore o xxxx. Xxxxx Xxxxxxx.
(di seguito indicata come “Università” o, indistintamente, come “Parte”)
e
Comune di Bologna, con sede in Bologna, in Xxxxxx Xxxxxxxx 0 C.F. 01232710374 , rappresentata dal Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx
(di seguito indicato come “Comune” o, indistintamente come “Parte”) (entrambe di seguito collettivamente indicate come le “Parti”)
PREMESSO CHE
- l’attività dell’Università di Bologna è istituzionalmente dedicata alla didattica, alla formazione e alla ricerca nei campi di interesse della presente collaborazione;
- l'Ateneo indicherà i dipartimenti responsabili delle singole attività in base alle competenze scientifiche necessarie per l'esecuzione delle stesse;
- il Comune intende realizzare sia il restauro della statua del Nettuno, compreso l'impianto idraulico e l'impianto di illuminazione che il consolidamento delle strutture murarie (cunicoli) sottostanti il monumento. A tale scopo è stato nominato un Comitato scientifico, con a capo il sindaco della città, i cui componenti sono espressione di alta competenza professionale;
- l’art. n. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- le Parti, nell’ambito delle rispettive finalità istituzionali di ricerca e di formazione, hanno un reciproco interesse ad addivenire ad una collaborazione, finalizzata ad approfondire ricerche nel settore della diagnostica, dell’analisi e della conservazione del Patrimonio e pertanto intendono stipulare un accordo quadro (di seguito “Accordo“) per la definizione delle modalità di realizzazione dei comuni obiettivi sopra indicati e per disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività;
tutto ciò premesso e considerato convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1 - Finalità dell’Accordo
Finalità del presente Accordo è quella di instaurare un rapporto non episodico di collaborazione fra le Parti, nel quale le attività di ricerca dell'Università possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente con le attività di coordinamento e controllo del Comune, anche mediante la stipula di convenzioni attuative tra i singoli Dipartimenti dell’Università e settori del Comune al fine di ottenere un quadro diagnostico esaustivo per la progettazione del restauro del monumento del Nettuno a Bologna.
In particolare, gli elementi che le Parti intendono approfondire sono i seguenti:
1. analisi storica del manufatto idraulico e del suo impianto di alimentazione, incluso il sistema originario di adduzione delle acque, finalizzati a fornire supporti conoscitivi necessari alla gestione dei manufatti stessi, nonché alla progettazione del restauro;
2. rilievo tridimensionale del basamento e della statua del Nettuno, oltre al rilievo degli ambienti sotterranei;
3. indagini geognostiche sui materiali, prove tecniche ;
4. indagini e verifiche statiche delle volte dei cunicoli sotterranei e ipotesi di intervento di consolidamento;
5. simulazioni grafiche 3D di ipotesi progettuali di illuminazione;
6. analisi chimica dell'acqua che alimenta la fontana;
7. ipotesi di intervento per l'impianto di alimentazione idraulica della fontana, e ricircolo dell'acqua.
Articolo 2 - Oggetto della collaborazione
La collaborazione, da esplicitarsi anche mediante la stipula di specifiche e successive convenzioni attuative citate al precedente articolo 1, potrà riguardare:
A) attività di collaborazione scientifica;
B) attività di diagnostica, consulenza, progettazione;
C) ulteriori eventuali attività.
Α. Attività di collaborazione scientifica.
L'Università favorirà la collaborazione con il Comune nei settori similari a quelli indicati all’art. 1 attraverso lo svolgimento di studi e ricerche su temi specifici, quali ad esempio lo studio dell'antico impianto idraulico e il sistema delle acque.
Le attività di cui sopra saranno di volta in volta definite mediante la stipula di apposite convenzioni attuative, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Accordo Quadro.
Le attività di collaborazione scientifica saranno definite dal Comitato scientifico nominato per il restauro della fontana del Nettuno.
Per quanto non indicato dal presente Accordo ed in quelli successivi, le attività di collaborazione scientifica dovranno essere conformi alla disciplina contenuta nei Regolamenti dell'Università e alle norme vigenti che regolano l’attività del Comune.
Β. Attività di diagnostica, consulenza e progettazione.
L'Università potrà stipulare con il Comune specifiche convenzioni attuative per lo svolgimento di attività scientifiche focalizzate su temi specifici, quali ad esempio:
1. analisi delle strutture sottostanti il monumento, analisi del degrado dei materiali lapidei, delle malte e del metallo;
2. attività di analisi di laboratorio (analisi chimiche, petrografiche, termografiche, prove di carico, imbibizione, raggi X, etc.) e prove sui materiali che compongono il monumento;
3. attività di rilievo, diagnostica e progettazione.
4. ulteriori eventuali attività.
Tra le Parti potranno intercorrere ulteriori attività collaborative.
Articolo 3 - Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente Accordo, l'Università ed il Comune si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nelle attività di collaborazione, l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento delle attività di ricerca, l’accesso a specifiche banche dati, archivi, biblioteche, nonché quant’altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini, previsti dall’art. 1, del rapporto collaborativo.
Articolo 4 - Responsabili scientifici dell’Accordo
L’Università indica il xxxx. Xxxxx Xxxxxx afferente al Dipartimento di Architettura quale responsabile scientifico del presente Accordo.
Il Comune indica l'arch. Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx come referente per il presente Accordo.
Articolo 5 - Utilizzazione e pubblicazione dei risultati di studi e ricerche Le parti concordano di disciplinare successivamente in appositi atti la gestione della proprietà intellettuale fermo restando che si impegnano a segnalare la paternità della documentazione prodotta in base al presente Accordo, qualunque sia la forma di diffusione e di pubblicazione dallo stesso adottata.
Articolo 6 - Durata, rinnovo e modifiche e riconoscimento delle spese
Il presente Accordo è valido ed efficace a far data dalla sua sottoscrizione ad opera delle Parti e avrà una durata pari a 2 (due) anni.
Il Presente Accordo potrà essere rinnovato per iscritto, mediante scambio di lettere tra le Parti prima della scadenza, per un uguale o diverso periodo, previa approvazione dei competenti organi delle rispettive Parti.
Resta inteso tra le Parti che la scadenza del presente Accordo per decorso del termine non determinerà l'interruzione di eventuali convenzioni attuative, di cui al precedente articolo 1, che non siano ancora concluse.
Al termine dell’Accordo, le Parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti; in caso di rinnovo, a questa dovrà aggiungersi una relazione sugli obiettivi futuri di interesse concordati tra le Parti.
Qualsiasi modifica al presente Accordo si renda necessaria per adeguamenti rilevanti e mutate esigenze delle Parti sarà valida ed efficace solo ove stipulata per iscritto e a seguito della sottoscrizione delle Parti, previa approvazione degli organi competenti di ciascuna Parte.
Il Comune converrà al riconoscimento di un rimborso spese forfettario per ogni lavoro di indagine o ricerca, che verrà specificato in ogni singola convenzione attuativa.
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali
L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Accordo nell’ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai propri Regolamenti emanati in attuazione del D. Lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali».
Il Comune si impegna a trattare i dati personali provenienti dall'Università unicamente per le finalità connesse all’esecuzione del presente Accordo.
Articolo 8 - Responsabilità
Ciascuna Parte è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento che possa accadere al personale dell’altra Parte durante la permanenza presso i suoi locali e presso le strutture ricadenti nella propria competenza, salvo i casi di dolo e colpa grave.
Ciascuna Parte esonera comunque e tiene indenne l’altra Parte da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa derivare a quest’ultima nei confronti di terzi dall’esecuzione delle attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale.
Articolo 9 - Sicurezza negli ambienti di lavoro
Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ciascuna Parte garantisce nell’ambito di propria competenza l’applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e salute.
Articolo 10 - Controversie
Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tutte le controversie che dovessero insorgere tra di loro in pendenza del presente atto. In caso di man-
cato accordo, la controversia, rientrante nella giurisdizione esclusiva del giu- dice amministrativo, sarà risolta del Tribunale Amministrativo Regionale competente.
Articolo 11 - Spese di registrazione e Bollo
Il presente Accordo è stipulato mediante scrittura privata delle Parti in confor- mità al disposto dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/1990 e s.m.i..
Il presente Accordo è soggetto a registrazione soltanto in caso d'uso ai sensi della normativa vigente, a cura e spese della Parte richiedente.
Il presente Accordo è il risultato della negoziazione intercorsa tra le Parti che dichiarano di approvare in ogni sua parte e per l’intero.
Bologna, 23/10/2015
per il Comune di Bologna per Alma Mater Studiorum – Università di Bologna
Il Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx Il Rettore Xxxxx Xxxxxxx