Sicurezza negli ambienti di lavoro Clausole campione

Sicurezza negli ambienti di lavoro. La SDSV fornirà al prestatore del servizio dettagliate informazioni sulle norme generali, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa dovrà operare e sulle misure d’igiene, sicurezza, prevenzione e protezione da adottarsi in relazione all’attività esercitata. Il prestatore del servizio s'impegna a rispettare tali misure e a seguire le indicazioni operative relative alla specificità della Struttura nella quale si troverà ad operare. Se richiesto dalle necessità del servizio, il prestatore del servizio si impegna a seguire appena possibile il corso organizzato a cura della SUISM (Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie - Sezione Igiene, sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro), dell’Università di Torino, a cura dell'Esperto Qualificato per la Radioprotezione, o corsi equivalenti, e nel frattempo a prendere visione delle norme di radioprotezione affisse nei locali ove sono ubicati gli apparecchi radiologici. Nel caso in cui l'Esperto Qualificato di Ateneo per la Radioprotezione ritenga necessaria l'assegnazione di un dosimetro personale sulla base dell'entità del rischio espositivo dichiarato il prestatore si impegna a sottoporsi a visita medica a cura del Medico Competente di Ateneo su specifica convocazione.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D.M. 05.08.1998 n. 363 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioniil Direttore del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica, in qualità di datore di lavoro garantisce al collaboratore, che eventualmente svolge l’incarico nei locali dell’Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie, idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Il collaboratore è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell’Università Politecnica delle Marche.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. L’ASP garantisce la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia. .
Sicurezza negli ambienti di lavoro. 1. Ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), quando il personale di una parte si reca presso la sede dell’altra parte o presso gli istituti penitenziari interessati dal Progetto per le attività connesse all’iniziativa, il datore di lavoro, nell’accezione stabilita nella normativa richiamata assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. L’AZIENDA e i COMUNI si impegnano a collaborare per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia, fornendo reciprocamente le informazioni tecniche necessarie.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. L’Azienda si obbliga a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia. Al fine di garantire il controllo da parte del Comune, l’Azienda collabora fornendo le informazioni tecniche necessarie.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in tutti i luoghi in cui vengono svolte le attività connesse alla presente convenzione, il datore di lavoro di ciascuna Parte, nell’accezione stabilita dalla normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. T si impegna a conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. 1. In applicazione dell’articolo 10 del Decreto Interministeriale 5.8.1998, n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) si concorda che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso le strutture dove si svolge l’attività delle aziende sanitarie universitarie integrate, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs 230/95, è individuato nei direttori generali delle aziende, nonché nei datori di lavoro locali, dirigenti o preposti, individuati ai sensi della normativa vigente.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. Oltre ai riferimenti normativi specifici delle singole attività lavorative, le disposizioni generali a cui fare riferimento sono: -T.U. sulla sicurezza n.° 81/2008 -DPR 547/55 -DPR 303/56 -L. 186/68 - D.L.vo 626/94 -Norme CEI -Norme UNI. In particolare viene richiesto che: 1) le apparecchiature, gli utensili, gli abiti da lavoro ed i dispositivi di protezione individuale (dpi), impiegati dal personale della società aggiudicataria dovranno rispondere alle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza del lavoro. 2) In caso di interventi presso la sede dell’AMTAB S.p.A., gli abiti da lavoro, indossati dal personale della società aggiudicataria, dovranno riportare il cartellino identificativo con la denominazione della società stessa, al fine di permettere la rapida identificazione del personale durante lo svolgimento dell’attività presso l’impianto, la stessa società deve elaborare un piano di sicurezza da presentare al responsabile dell’area tecnica o al responsabile della gestione del procedimento. Si precisa a tale riguardo, che l’AMTAB S.p.A. provvederà ad allontanare dai propri impianti il personale trovato privo, durante lo svolgimento delle attività, dei dpi previsti e del tesserino di riconoscimento. La società aggiudicataria risponderà dei danni causati direttamente e/o indirettamente a persone e/o cose, sia dell’azienda che a terzi e terrà sollevata l’AMTAB S.p.A. da qualsiasi responsabilità riferibile alle prestazioni lavorative di cui al presente Capitolato. Per tale motivo sarà sollevato da ogni responsabilità, per tutte le conseguenze derivanti da qualsiasi ricorso od azione promossa, in qualsivoglia sede, per qualsiasi sinistro od evento comunque riferibile all’esecuzione dei lavori in oggetto, il Responsabile Tecnico dell’AMTAB S.p.A. incaricato della gestione del presente affidamento. In considerazione di quanto sopra si sottolinea che sarà onere della società aggiudicataria: a) garantire l’impiego del personale con adeguata competenza tecnica in relazione ai lavori oggetto dell’appalto; b) garantire l’impiego di tutte le attrezzature ed utensili necessari per consentire l’esecuzione a regola d’arte ed in condizioni di sicurezza delle lavorazioni affidate; c) comunicare all’AMTAB S.p.A. le eventuali note informative o circolari tecniche di modifica e/o di aggiornamento e le relative procedure di controllo e di manutenzione riguardante l’oggetto del presente capitolato; d) stipulare a proprie spese un’idonea polizza assicurativa con una ...