Sicurezza negli ambienti di lavoro Clausole campione

Sicurezza negli ambienti di lavoro. La SDSV fornirà al prestatore del servizio dettagliate informazioni sulle norme generali, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la stessa dovrà operare e sulle misure d’igiene, sicurezza, prevenzione e protezione da adottarsi in relazione all’attività esercitata. Il prestatore del servizio s'impegna a rispettare tali misure e a seguire le indicazioni operative relative alla specificità della Struttura nella quale si troverà ad operare. Se richiesto dalle necessità del servizio, il prestatore del servizio si impegna a seguire appena possibile il corso organizzato a cura della SUISM (Struttura Universitaria di Igiene e Scienze Motorie - Sezione Igiene, sicurezza a tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro), dell’Università di Torino, a cura dell'Esperto Qualificato per la Radioprotezione, o corsi equivalenti, e nel frattempo a prendere visione delle norme di radioprotezione affisse nei locali ove sono ubicati gli apparecchi radiologici. Nel caso in cui l'Esperto Qualificato di Ateneo per la Radioprotezione ritenga necessaria l'assegnazione di un dosimetro personale sulla base dell'entità del rischio espositivo dichiarato il prestatore si impegna a sottoporsi a visita medica a cura del Medico Competente di Ateneo su specifica convocazione.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D.M. 05.08.1998 n. 363 “Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioniil Direttore del Dipartimento di Scienze e Ingegneria della Materia, dell’Ambiente ed Urbanistica, in qualità di datore di lavoro garantisce al collaboratore, che eventualmente svolge l’incarico nei locali dell’Università e che utilizza mezzi delle strutture universitarie, idonee misure di prevenzione e protezione in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro. Il collaboratore è tenuto al rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro dell’Università Politecnica delle Marche.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. L’ASP garantisce la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia. .
Sicurezza negli ambienti di lavoro. L’AZIENDA e i COMUNI si impegnano a collaborare per garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia, fornendo reciprocamente le informazioni tecniche necessarie.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, modificato dal Decreto Legislativo n. 106 del 3 agosto 2009, quando il personale di una parte si reca presso la sede dell'altra parte per le attività connesse al progetto, il datore di lavoro, nell'accezione stabilita dalla normativa sulla sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i., in tutti i luoghi in cui vengono svolte le attività connesse al presente contratto, il datore di lavoro di ciascuna Parte, nell’accezione stabilita dalla normativa vigente in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, assolve a tutte le misure generali e specifiche di prevenzione e sicurezza, ivi compresa la sorveglianza sanitaria.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. Ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 ciascuna Parte garantisce nell’ambito di propria competenza l’applicazione ed il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione e salute.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. 1) L’ASP e i Xxxxxx si impegnano a collaborare per conseguire la sicurezza negli ambienti di lavoro secondo la normativa vigente in materia, fornendo reciprocamente le informazioni tecniche necessarie.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. 1. In applicazione dell’articolo 10 del Decreto Interministeriale 5.8.1998, n. 363 (Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze delle Università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni) si concorda che, al fine di garantire la salute e la sicurezza del personale che presta la propria opera presso le strutture dove si svolge l’attività delle aziende sanitarie universitarie integrate, il soggetto cui competono gli obblighi di datore di lavoro previsti dal D.Lgs 81/2008 e dal D.Lgs 230/95, è individuato nei direttori generali delle aziende, nonché nei datori di lavoro locali, dirigenti o preposti, individuati ai sensi della normativa vigente.
Sicurezza negli ambienti di lavoro. Le Parti garantiscono, ciascuna nell’ambito della propria autonomia e per quanto di rispettiva competenza, l’applicazione e il rispetto della legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro negli ambienti in cui lavorano gli operatori interessati dalla presente Accordo.