ACCORDO DI PROGRAMMA
ACCORDO DI PROGRAMMA
PER LA DEFINIZIONE DELLE CONDIZIONI GENERALI DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
Tra
Associazione Nazionale Comuni Italiani, con sede legale in Xxxx, Xxx xxx Xxxxxxxx, 00 – 00186, cod. fiscale 80118510587, nella persona del Segretario Generale dr.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxx (l’“ANCI”), in qualità di legale rappresentante
e
Centro di Coordinamento RAEE, consorzio con attività esterna, con sede in Xxxxxx, xxx Xx Xxxxxx x. 00, cod. fiscale 05688180966, nella persona del presidente Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxx, nella sua qualità di legale rappresentante protempore, che agisce in virtù dei poteri conferitigli con delibera dell’Assemblea del 26 maggio 2022 (il “Centro di Coordinamento”),
e
il Rappresentante unico dei Produttori di AEE, nella persona del dr. Xxxxx Xxxxxx che agisce in virtù della delega a rappresentare i produttori comunicata al Ministero della transizione ecologica in data 22 novembre 2021 (i “Produttori”),
e
il Rappresentante unico delle Aziende di Raccolta Rifiuti, nella persona del dr. Xxxx Xxxxxxxx che agisce in virtù della delega a rappresentare le aziende (le “Aziende della Raccolta”).
Nel seguito definite anche le Parti.
PREMESSO
a) che il Decreto Legislativo 14 Marzo 2014 n. 49 e successive modifiche e integrazioni detta specifiche norme in materia di gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (da qui in avanti “RAEE”) provenienti da nuclei domestici, in attuazione della Direttiva 2012/19/CE, e che lo Stato italiano ha l’obbligo di raggiungere obiettivi specifici dettati da tale Direttiva;
b) che i Produttori di AEE adempiono ai propri obblighi di cui al D.Lgs. 49/2014 in forma individuale o mediante Sistemi Collettivi, operanti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, i quali devono garantire il ritiro di tutti i RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti dai Centri di Raccolta e dai soggetti autorizzati e iscritti presso il Centro di Coordinamento, garantendo i migliori standard di trattamento e sostenendone i relativi oneri;
c) che nel rispetto degli obiettivi di recupero indicati dall’allegato V del D.Lgs. 49/2014 deve essere assicurato da parte dei Comuni un elevato livello di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici ai sensi dell’articolo 12 comma 1 del medesimo decreto;
d) che tale raccolta differenziata deve essere organizzata secondo i Raggruppamenti indicati nell’Allegato 1 del
D.M. 185/07 e s.m.i., ovvero:
R1 Freddo e Clima,
R2 Altri grandi bianchi, R3 TV, Monitor,
R4 IT e Consumer Electronics, Apparecchi di Illuminazione, PED, Pannelli fotovoltaici e altro,
R5 Sorgenti Luminose;
e) che il Centro di Coordinamento costituito dai Sistemi Collettivi è il consorzio, avente personalità giuridica di diritto privato, costituito sulla base dell’art. 13 comma 8) del D.Lgs. 151/05 e disciplinato ai sensi dell’articolo 33 del D.Lgs. 49/2014 per assicurare l’ottimizzazione delle attività di competenza dei Sistemi dei Produttori relative ai RAEE provenienti dai nuclei domestici;
f) che l’organizzazione e la gestione della raccolta differenziata devono essere effettuate secondo criteri che assicurino la prevenzione e – comunque – la minimizzazione degli impatti all’ambiente e privilegino l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio, nonché garantiscano la conservazione e l’integrità dei RAEE;
g) che, ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. 49/2014, tutti i RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti separatamente devono essere sottoposti a un trattamento adeguato;
h) che, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all’Allegato V, del citato D.Lgs. 49/2014, i Produttori sono tenuti ad avviare al trattamento adeguato e al recupero i RAEE raccolti, privilegiando la preparazione per il riutilizzo;
i) che il presente Accordo ha decorrenza dal 1 gennaio 2022;
j) che la Direttiva europea e la normativa italiana individuano nell’ “uno contro uno” e “uno contro zero” strumenti per aumentare la raccolta primaria e che le Parti ritengono fondamentale l’utilizzo di tali strumenti e la corretta contabilizzazione da parte del Centro di Coordinamento dei relativi flussi ai sensi dell’articolo 34 del citato X.Xxx. 49/2014;
k) che ai sensi dell’art. 15 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 49/2014 i premi di efficienza sono riconosciuti al verificarsi di condizioni di buona operatività e applicati sulla base dei quantitativi di RAEE provenienti dai nuclei domestici ritirati dai Sistemi dei Produttori;
l) che la rendicontazione di tutti i flussi di raccolta è un interesse condiviso e comune del sistema anche ai fini della verifica del raggiungimento degli obiettivi nazionali di raccolta di cui all’art.14 del D.Lgs. 49/2014 e delle soglie di premialità;
m) che tutti i flussi di raccolta dei Comuni contabilizzati dai Sistemi dei Produttori saranno trasmessi ad ANCI per l’inserimento nella Banca dati ANCI sui rifiuti.
CONSIDERATO
a) che, ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 49/2014 le associazioni di categoria rappresentative dei Produttori iscritti al Centro di Coordinamento, le associazioni di categoria a livello nazionale delle imprese che effettuano la raccolta, ciascuna tramite un unico delegato, l’Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) e il Centro di Coordinamento hanno il compito di stipulare un accordo di programma (l’“Accordo di Programma”) con validità triennale da rinnovarsi per un uguale periodo entro il termine del 31 dicembre che precede la scadenza del triennio precedente;
b) che, ai sensi dell’art. 15 comma 5 del D.Lgs. 49/2014, in caso di mancata stipula dell’accordo di cui al comma 2 nei termini previsti, il Ministro della transizione ecologica invita le parti a trovare un’intesa entro sessanta giorni, decorsi i quali, senza esito positivo, provvede direttamente di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. Nelle more della stipula del primo accordo restano validi tra le parti gli accordi di programma già stipulati.
c) che l’Accordo disciplina le modalità e i tempi di ritiro dei RAEE dai Centri di Xxxxxxxx, l’organizzazione della raccolta in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale e gli oneri per lo svolgimento delle relative attività, con particolare riferimento ai seguenti aspetti previsti dall’art. 15 comma 3 del D.Lgs. 49/2014:
- condizioni generali di ritiro da parte Sistemi dei Produttori dei RAEE provenienti dai nuclei domestici conferiti ai Centri di Raccolta comunali;
- modalità necessarie affinché il ritiro sia effettuato in modo razionale ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
- modalità di gestione dei rifiuti di cui al comma 4 dell’articolo 12 del D.Lgs. 49/2014, conferiti ai Centri di Raccolta, attraverso l’individuazione di impianti idonei, con oneri a carico dei Produttori di AEE;
- premi di efficienza, ovvero gli importi che i Produttori di AEE sono tenuti a erogare ai Centri di Raccolta comunali al verificarsi di condizioni di buona operatività, sulla base dei quantitativi di RAEE provenienti dai nuclei domestici ritirati dai Sistemi dei Produttori;
- l’adeguamento e l’implementazione dei Centri di Raccolta comunali;
d) che durante la fase di definizione delle condizioni generali di ritiro di cui al punto precedente, le Parti hanno individuato una serie di tematiche operative per disciplinare, in modo chiaro e conforme allo spirito della normativa, le questioni relative alle fasi di gestione dei RAEE di rispettiva competenza;
e) che le Parti intendono confermare il proprio impegno a perseguire gli obiettivi di prevenzione e riduzione dell’impatto sull'ambiente della gestione dei RAEE, in ottemperanza alle finalità perseguite dall’intero sistema normativo sui RAEE;
f) che le Parti hanno convenuto sull’opportunità di incontrarsi con cadenza periodica per confrontarsi sui principi guida dell’Accordo di Programma e sulle misure implementative adottate, confermando reciproca disponibilità ad adottare ogni misura necessaria al fine di adattarne i contenuti alle necessità che dovessero emergere nel tempo.
RILEVATO
a) che, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Ambiente 8 aprile 2008 e s.m.i. contenente la disciplina dei Centri di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’art. 183 comma 1 lettera mm) del D.Lgs. 152/06, la realizzazione dei Centri di Raccolta, per le attività di raccolta dei rifiuti urbani e dei RAEE provenienti dai nuclei domestici come definiti dall’art. 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 49/2014 conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche, è approvata dai Comuni territorialmente competenti;
b) che, ai sensi dell’art. 16 comma 1, lettera a) del D.Lgs. 49/2014 i Distributori, i Centri di Assistenza Tecnica e gli Installatori possono conferire ai Centri di Raccolta appositamente attrezzati e istituiti ai sensi dell’art. 12 comma 1, lettera a) dello stesso decreto, i RAEE provenienti dai nuclei domestici compresi quelli di piccolissime dimensioni;
c) che ai sensi dell’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 49/2014 si prevede che nei Centri di Raccolta siano individuate apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE provenienti dai nuclei domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo;
d) che il DM 65/2010 e il DM 121/2016 individuano le specifiche modalità semplificate di gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte dei Distributori, degli Installatori e dei Centri di Assistenza Tecnica per procedere alla raccolta e al trasporto dei RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i Centri di Raccolta;
e) che ai sensi dell’art. 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 49/2014 sono considerati "RAEE provenienti dai nuclei domestici" i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici.
SI DEFINISCE
1. PREMESSE
Le “premesse”, i “considerata”, i “rilevata” e gli allegati formano parte essenziale e integrante del presente Accordo di Programma.
2. DEFINIZIONI
I termini indicati nel presente Accordo di Programma con la lettera maiuscola hanno il significato di seguito rispettivamente attribuito:
▪ “Accordo di Programma”: indica il presente accordo stipulato ai sensi dell’art. 15 comma 2 del D.Lgs. 49/2014;
▪ “Bacino di Popolazione”: indica l’insieme della popolazione di riferimento per ciascun Centro di Raccolta così definito:
- Singolo Comune con solo un Centro di Raccolta: il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti del Comune;
- Singolo Comune con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) servito è dato dal numero di abitanti del Comune diviso per il numero di Centri di Raccolta;
- Centro di Raccolta ubicato in un Comune che serve gli abitanti di più Comuni (aggregazione); il Bacino di Popolazione coincide con il numero di abitanti del Comune sede del Centro di Raccolta;
- Aggregazione di Comuni con più Centri di Raccolta: il Bacino di Popolazione (medio) di ciascun Centro di Raccolta dell’aggregazione è dato dal numero di abitanti dell’aggregazione diviso il numero di Centri di Raccolta in essa ubicati;
▪ “Centro di Coordinamento”: ha il significato attribuito a tale termine in epigrafe al presente Accordo di Programma;
▪ “Centro di Raccolta”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera mm) del D.Lgs. 49/2014, esso può altresì essere autorizzato ex art. 208 del X.Xxx. 152/06;
▪ “Condizioni Generali di Ritiro”: indica le condizioni di servizio di cui all’Allegato 1 del presente Accordo di Programma;
▪ “Convenzione Operativa”: indica la convenzione di cui all’Allegato 2 del presente Accordo di Programma sottoscritta per accettazione attraverso l’esplicita accettazione nel portale messo a disposizione da parte del Centro di Coordinamento (dematerializzazione);
▪ “Distributore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 49/2014;
▪ “Fascia”: indica la categoria cui appartiene ciascun Centro di Raccolta ai fini dell’attribuzione del Premio di Efficienza;
▪ “Installatori/ Centri di Assistenza Tecnica”: indica i soggetti che, a titolo professionale, rispettivamente installano o sostituiscono in garanzia, ovvero installano, manutengono e riparano le AEE destinate ai nuclei domestici come definiti nel D.lgs. 49/2014 e che, ai fini di cui al presente Accordo di Programma sono assimilati ai Distributori;
▪ “Normativa Ambientale”: significa qualsivoglia legge o normativa o disposizione di qualunque genere, incluse quelle derivanti da provvedimenti abilitativi individuali o licenze, applicabile di volta in volta in materia o comunque connessa (i) alla protezione dell’ambiente; (ii) alla gestione dei rifiuti; (iii) alla materia della salute e alla sicurezza sul lavoro;
▪ “Premio di Efficienza”: indica il premio di efficienza messo a disposizione dai Produttori attraverso i sistemi definiti agli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014 agli Iscritti che abbiano registrato nel portale messo a disposizione dal Centro di Coordinamento un centro di raccolta comunale, secondo quanto indicato all’art. 15 comma 3 lettera d) del D.Lgs. 49/2014;
▪ “Contributo per l’adeguamento delle infrastrutture”: indica il contributo costituito dai Produttori di AEE, attraverso i sistemi definiti agli articoli 9 e 10 del D.Lgs. 49/2014 in un apposito Fondo finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei Centri di Raccolta come previsto dall’articolo 15 comma 3, lettera e) del D.Lgs. 49/2014. Tale Fondo è costituito annualmente presso il Centro di Coordinamento;
▪ “Produttore”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera g) del X.Xxx. 49/2014;
▪ “Raccolta”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 183, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
▪ XXXX” o rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche: ha il significato attribuito a tale termine dall’art.
4, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 49/2014;
▪ “RAEE di piccolissime dimensioni”: ha il significato attribuito a tale termine dall’art. 4, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 49/2014;
▪ “RAEE provenienti dai nuclei domestici’: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici come definito nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 49/2014;
▪ “Raggruppamenti”: indica i raggruppamenti di cui all’Allegato I al DM 185/07 e s.m.i.;
▪ “Sistemi Individuali”: indica i Produttori di AEE che intendano gestire RAEE ai sensi dell’articolo 9 del D.Lgs. 49/2014 facenti parte del Centro di Coordinamento;
▪ “Sistemi Collettivi”: indica i Sistemi Collettivi dei Produttori istituiti per la gestione dei RAEE domestici ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. 49/2014 facenti parte del Centro di Coordinamento;
▪ “Sistemi dei Produttori”: indica i Sistemi Individuali e i Sistemi Collettivi istituiti dai Produttori per la gestione dei RAEE provenienti dai nuclei domestici;
▪ “Soggetti Beneficiari”: indica quegli Iscritti che hanno effettuato la registrazione del Centro di Raccolta e ai quali spetta il Premio di Efficienza secondo quanto previsto all’art. 8.3 del presente Accordo di Programma;
▪ “Iscritti”: indica i Comuni, ovvero i gestori delegati dei Centri di Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica e il loro rapporto con il Comune stesso, che abbiano perfezionato la registrazione al portale del Centro di Coordinamento;
▪ “Microraccolta dei RAEE”: modelli e circuiti di raccolta dei RAEE diversi dal ritiro dei RAEE presso i centri di raccolta.
3. OBBLIGHI DELLE PARTI
3.1 Il Centro di Coordinamento coordina le attività dei Sistemi dei Produttori, i quali assicurano il ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici presso i Centri di Raccolta. I Sistemi dei Produttori si impegnano ad assicurare il trattamento adeguato dei RAEE ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 49/2014, garantendo elevati standard di trattamento e recupero così come ulteriormente codificati nell’accordo previsto ai sensi dell’art. 33, comma 5, lettera g) del D.Lgs. 49/2014 attraverso impianti autorizzati ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 49/2014.
3.2 ANCI e le Associazioni di rappresentanza delle Aziende della Raccolta si impegnano a promuovere la realizzazione da parte dei Comuni e delle Aziende della Raccolta di adeguati sistemi di raccolta differenziata dei RAEE sulla base di quanto previsto all’art. 12 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 49/2014, nel rispetto dei Raggruppamenti. ANCI e le Associazioni di rappresentanza delle Aziende della Raccolta si impegnano altresì a sensibilizzare periodicamente i Comuni e le Aziende della Raccolta sulla necessità che il trattamento avvenga nel
rispetto di quanto previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. 49/2014 e che tutti i dati relativi ai RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti e avviati direttamente a trattamento, senza intermediazione dei Sistemi dei Produttori, siano comunicati al Centro di Coordinamento che rende disponibile il proprio portale per effettuare tale comunicazione di dati fornendo, inoltre, il supporto nella definizione tecnica dei contenuti della sensibilizzazione.
3.3 Le Parti convengono che l’operatività del sistema sarà disciplinata dal presente Accordo secondo le seguenti regole:
3.3.1 al fine di usufruire del servizio di ritiro dei RAEE provenienti dai nuclei domestici coordinato dal Centro di Coordinamento, i Comuni ovvero le Aziende della Raccolta, qualunque sia la rispettiva forma giuridica e il loro rapporto, (gli “Iscritti”) devono:
- assicurare che ciascun Centro di Raccolta sia e si mantenga conforme ai requisiti tecnico- organizzativi definiti dall’Allegato 1 al D.M. 8 aprile 2008 e s.m.i., ovvero ai diversi requisiti previsti dalla Normativa Ambientale;
- iscrivere i Centri di Raccolta destinatari dei servizi di ritiro all’apposito portale internet messo a disposizione dal Centro di Coordinamento accessibile direttamente o tramite il sito xxx.xxxxxxx.xx, accettando le Condizioni Generali di Ritiro e la Convenzione Operativa di cui agli Allegati 1 e 2 al presente Accordo di Programma, e impegnandosi a mantenere aggiornate tutte le informazioni fornite all’interno del portale per consentire il corretto espletamento del servizio;
- conferire i RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti in forma differenziata ai Sistemi dei Produttori come da assegnazione del Centro di Coordinamento.
3.3.2 I Sistemi dei Produttori, per tramite del Centro di Coordinamento, e gli Iscritti, che hanno accettato la Convenzione Operativa e le Condizioni Generali di Ritiro, si impegnano a rispettare con diligenza le obbligazioni in esse contenute.
3.3.3 In ogni caso, nella gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta i Sistemi dei Produttori e gli Iscritti dovranno attenersi alle normative vigenti e di volta in volta applicabili, con particolare attenzione a quelle relative alla materia ambientale, a quelle relative alla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative alla protezione dei dati sensibili, anche a tutela di cittadini e operatori che abbiano eventualmente accesso al Centro di Raccolta.
3.3.4 Per quanto riguarda le attività di propria competenza, i Sistemi dei Produttori inseriscono o adeguano, qualora necessario, nei contratti con i propri fornitori di logistica specifici obblighi di attenersi alla Normativa Ambientale e si impegnano inoltre a formare specificatamente gli operatori logistici che effettuano il ritiro dei RAEE presso i Centri di Raccolta.
3.3.5 Il Centro di Coordinamento, essendo soggetto passivo di accesso ai dati ambientali, rende disponibili i dati di raccolta ad ANCI, alle associazioni delle Aziende della raccolta dei rifiuti e alle associazioni dei Produttori.
4. ISCRIZIONE E REQUISITI DI BASE DEI CENTRI DI RACCOLTA
4.1 Registrazione On line
La registrazione on line al portale del Centro di Coordinamento (accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xx) viene effettuata dall’Iscritto per ciascun Centro di Raccolta gestito che ottempera ai requisiti minimi di cui al successivo articolo 4.2; al momento della registrazione l’Iscritto deve indicare, tra l’altro, oltre ai requisiti minimi di cui al punto 4.2 e nel rispetto di quanto riportato all’Allegato 2, i seguenti elementi:
a) l’anagrafica comprensiva delle informazioni necessarie, anche in relazione ai soggetti, persone fisiche, che gestiranno operativamente il servizio: eventuali modifiche anagrafiche successive all’iscrizione diventano valide dal giorno successivo all'inserimento;
b) le caratteristiche del Centro di Raccolta, ivi incluso l’indirizzo preciso e completo.
L’Iscritto deve inoltre caricare sulla propria area personale tutti i documenti di gestione previsti dalle Condizioni Generali di Xxxxxx che devono essere conosciuti dai suoi interlocutori per l’espletamento del servizio.
4.2 Requisiti minimi
Al fine di poter essere compiutamente registrati al portale del Centro di Coordinamento gli Iscritti devono garantire che i Centri di Raccolta:
a) soddisfino i requisiti indicati dal D. M. 8 aprile 2008 e s.m.i. nelle singole autorizzazioni e siano conformi alla Normativa Ambientale, ovvero soddisfino i requisiti specifici individuati dalla Normativa Ambientale applicabile caso per caso;
b) assicurino, in particolare, che i RAEE ricevuti siano suddivisi in maniera conforme ai Raggruppamenti e alla Normativa Ambientale e correttamente gestiti.
L’iscritto diverso dal Comune dovrà inoltre dimostrare la sua titolarità a svolgere l’attività di gestione del Centro di Raccolta, fornendo, obbligatoriamente, idonea documentazione, tramite caricamento sul portale del Centro di Coordinamento RAEE all’atto dell’iscrizione, assicurandone l’aggiornamento costantemente.
5. RUOLO E OPERATIVITÀ DEI DIVERSI SOGGETTI
5.1 Gli obblighi di gestione a carico dei diversi soggetti della filiera dei RAEE sono disciplinati dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 152/06 e, più in generale, dalla Normativa Ambientale applicabile.
5.2 La disponibilità giuridica dei RAEE, nel momento del ritiro (inteso come prelievo dal Centro di Raccolta) si trasferisce, in forza degli obblighi di cui al D.Lgs. 49/2014, ai Sistemi dei Produttori che, ottemperando agli obblighi dei Produttori sanciti dal medesimo decreto, agiscono quali intermediari senza detenzione di tali RAEE, anche ai fini della disciplina applicabile ai sensi del D.Lgs. 152/06. La detenzione e materiale disponibilità dei RAEE in questa fase di ritiro viene trasferita direttamente dal Centro di Raccolta agli operatori logistici incaricati dai Sistemi dei Produttori, operatori che rispondono alle condizioni previste per i gestori ambientali dalla Normativa Ambientale.
5.3 Il formulario di identificazione dei rifiuti e i registri di cui agli artt. 190 e 193 del D.Lgs. 152/06 saranno compilati contenendo espressa indicazione dell’Iscritto quale detentore del rifiuto, del Sistema dei Produttori quale soggetto per conto del quale si effettua il ritiro, dell’operatore logistico quale trasportatore e dell’impianto
di destinazione quale recuperatore/smaltitore. Tale inquadramento sarà – mutatis mutandis – applicabile a tutta la casistica prevista dal D.Lgs. 152/06 e dalla Normativa Ambientale in generale.
5.4 Il rapporto intercorrente tra gli Iscritti e i Sistemi dei Produttori, o operatori da questi incaricati, in relazione alle unità di carico posizionate all’interno dei Centri di Raccolta è costituito da un contratto di comodato, disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti cod. civ. secondo quanto indicato nelle Condizioni Generali di Ritiro e nella Convenzione Operativa, anche per quanto riguarda il furto e il danneggiamento delle unità di carico.
5.5 Il Comune o la Società di gestione che non conferisce i RAEE provenienti dai nuclei domestici ai Sistemi dei Produttori è comunque responsabile dell’avvio al trattamento adeguato degli stessi ai sensi dell’articolo 18 del D.Lgs. 49/2014 in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 20 del medesimo decreto e si impegna a rendere disponibili al Centro di Coordinamento i dati relativi ai RAEE raccolti e avviati direttamente a trattamento senza intermediazione dei Sistemi dei Produttori.
5.6 Le caratteristiche generali e le modalità operative relative alla gestione dei RAEE presso i Centri di Raccolta, con particolare riferimento a:
- unità di carico posizionabili,
- spazi ed attrezzature,
- quantità minime raccolte e saturazione per la buona operatività dei servizi,
- livelli di servizio e tempi di intervento,
- procedure per la raccolta e la movimentazione,
- procedure amministrative,
- gestione anomalie,
sono definite nelle Condizioni Generali di Ritiro di cui all’Allegato 1 al presente Accordo di Programma, al quale espressamente si rimanda.
6. ATTIVITA’ E COMPITI DEI SISTEMI DEI PRODUTTORI
I Sistemi dei Produttori servono tutto il territorio nazionale e tutti i Centri di Raccolta iscritti, assicurando i livelli di servizio individuati nelle Condizioni Generali di Ritiro. I Centri di Raccolta e i rispettivi Punti di Prelievo (intesi come singolo Raggruppamento all’interno del Centro di Raccolta) saranno assegnati a seguito della iscrizione con frequenza settimanale ai Sistemi dei Produttori esclusivamente dal Centro di Coordinamento, per essere serviti dai Sistemi medesimi, su tutto il territorio nazionale. I punti di prelievo potranno essere riassegnati a un diverso Sistema annualmente, o eccezionalmente più volte in un anno, per favorire l’allineamento delle quote di competenza. Le modalità di riassegnazione saranno preventivamente comunicate all’Iscritto, e seguiranno la Procedura dei Subentri, alla quale espressamente si rimanda.
7. RACCOLTA DEI RAEE
7.1 I Cittadini, i Distributori, gli Installatori ed i Centri di Assistenza Tecnica possono conferire gratuitamente presso i Centri di Raccolta i RAEE provenienti dai nuclei domestici, come definiti dall’articolo 4, comma, 1 lettera
l) del D.Lgs. 49/2014. In particolare, i RAEE derivanti da AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici e sarà sempre garantito l’accesso ai centri di raccolta per il conferimento e sottoscritta la prevista documentazione di autocertificazione presentata dal conferitore finalizzata all’assolvimento da parte dello stesso degli obblighi civilistici e fiscali. Segnalazioni di impossibilità di conferimento di RAEE provenienti dai nuclei domestici da parte di soggetti aventi diritto, portano alla sospensione del servizio per il raggruppamento coinvolto, per violazione dell'Accordo.
7.2 Nell’ambito del presente Accordo di Programma ANCI e le Associazioni delle Aziende della Raccolta si impegnano a promuovere e, ove richiesto, in collaborazione con il Centro di Coordinamento presso gli Iscritti l’accesso ai Centri di Raccolta da parte dei Distributori / Installatori / Centri di Assistenza Tecnica, così da consentire una corretta gestione anche dei flussi dei RAEE provenienti dai nuclei domestici raccolti dalla Distribuzione, dagli Installatori e dai Centri di Assistenza Tecnica, compatibilmente con le unità di carico collocabili nei singoli Centri di Raccolta.
7.3 Gli Iscritti assicurano, rispettando le previsioni del D.Lgs. 49/2014, la disponibilità dei propri Centri di Raccolta al conferimento da parte dei Distributori / Installatori / Centri di Assistenza Tecnica e si impegnano, compatibilmente con le unità di carico collocabili nei singoli Centri di Raccolta, a ricevere tutti i RAEE provenienti dai nuclei domestici indipendentemente dalla loro provenienza territoriale consegnati al Centro di Raccolta da qualsiasi Distributore / Installatore / Centro di Assistenza Tecnica, nel rispetto da parte di questi delle normative vigenti. A fronte del suddetto impegno il soggetto che ha Iscritto il Centro di Raccolta, ove si qualifichi come Soggetto Beneficiario, potrà avere accesso ai Premi di Efficienza, secondo quanto indicato all’articolo 9. Laddove il Distributore/ Installatore / Centro di Assistenza Tecnica, non abbia accesso a tali Centri di Raccolta, segnalerà il caso al Centro di Coordinamento. Segnalazioni ripetute portano alla sospensione della qualifica di beneficiario e conseguentemente alla perdita dei Premi di Efficienza eventualmente da riconoscere per i ritiri effettuati.
8. PARAMETRI DI EFFICIENZA
8.1 Fermo restando quanto previsto agli articoli 3 e 5 del presente Accordo di Programma, le Parti hanno individuato di comune accordo l’opportunità di incentivare scelte organizzative e operative atte ad assicurare una elevata efficienza complessiva del sistema di gestione dei RAEE perseguendo le finalità di protezione ambientale sottese alla normativa di cui al D.Lgs. 49/2014 e al D.Lgs. 152/06.
8.2 Al fine di riconoscere un percorso virtuoso da parte degli Iscritti, i Produttori di AEE mediante i loro Sistemi rendono disponibili le risorse economiche destinate a costituire i Premi di Efficienza anche ai fini di assicurare la presenza di apposite aree destinate al deposito preliminare alla raccolta dei RAEE destinati alla preparazione per il riutilizzo come richiesto dall’articolo 7 comma 2 del D.Lgs. 49/2014, nonché a favorire processi di gestione efficiente da parte dei diversi soggetti che dispongono di un Centro di Raccolta, al fine di agevolare un incremento dei quantitativi di RAEE raccolti ed avviati all’adeguato trattamento.
8.3 I Premi di Efficienza sono legati ai risultati di ottimizzazione della raccolta conseguibili attraverso una gestione di incremento sia quantitativa sia qualitativa dei RAEE che si prefigga di salvaguardare l’integrità dei RAEE per un avvio ad adeguato trattamento.
I Premi di Efficienza saranno riconosciuti da parte dei Sistemi dei Produttori al Soggetto Beneficiario, inteso come il soggetto giuridico che abbia effettuato l’iscrizione di un Centro di Raccolta che abbia diritto al Premio di Efficienza.
8.4 I Soggetti Beneficiari sono distinti in due categorie, (CU1 e CU2) a seconda del verificarsi dei seguenti prerequisiti per l’accesso al Premio.
a) BENEFICIARI CU1:
I prerequisiti per il riconoscimento agli Iscritti del Premio di Efficienza CU1 da parte dei Sistemi dei Produttori sono i seguenti:
- l’incondizionata apertura di almeno un Centro di Raccolta nel Comune ai Distributori / Centri di Assistenza Tecnica / Installatori presenti sul proprio territorio, secondo quanto definito al punto 7.3 del presente Accordo. È possibile indicare l'apertura di un Centro di Raccolta ai Distributori / Centri di Assistenza Tecnica / Installatori in un Comune contiguo, dietro presentazione al Centro di Coordinamento RAEE di idonea documentazione di accordo tra i Comuni;
- la sottoscrizione della documentazione prevista al punto 7.1 del presente Accordo;
- l’indicazione nel portale web del Centro di Coordinamento RAEE di un valido calendario di apertura per i ritiri che conti almeno 6 ore settimanali di apertura nella fascia oraria 6.00 -19.00 dal lunedì al venerdì per almeno due ore consecutive di apertura;
- il peso netto di XXXX ritirati per singolo viaggio presso il Centro di Raccolta dovrà essere almeno pari alla soglia di “buona operatività” in peso definita al punto 3.8 dell’Allegato 1 al presente Accordo di Programma, salvo il caso dei giri programmati, di cui alle Condizioni Generali di Ritiro. Il Sistema dei Produttori riconoscerà il Premio di Efficienza per i ritiri che non raggiungono la soglia di buona operatività nel caso in cui, per motivi logistici, non vengano ritirate tutte le unità di carico indicate nella richiesta di ritiro.
b) BENEFICIARI CU2:
I prerequisiti per il riconoscimento agli Iscritti del Premio di Efficienza CU2 da parte dei Sistemi dei Produttori sono i seguenti:
- l’effettuazione di attività di microraccolta come risultante dalla documentazione caricata nel portale del Centro di Coordinamento RAEE;
- il verificarsi di tutti i prerequisiti previsti per i Beneficiari CU1.
8.5 È inoltre previsto un riconoscimento economico pari a 20 euro/ton per le missioni che presentano un peso netto inferiore alla soglia di buona operatività, ma comunque uguale o superiore ai pesi minimi di saturazione definiti al punto 3.9 dell’Allegato 1. L’attribuzione e il riconoscimento di tale contributo seguono i medesimi prerequisiti e meccanismi utilizzati per i Premi di Efficienza. Per gli iscritti che concedono su convenzione, e dietro presentazione al Centro di Coordinamento RAEE di idonea documentazione di accordo tra i Comuni, l’accesso al proprio Centro di Raccolta quale unico punto di conferimento dei RAEE sia a utenti di altri Comuni al di sotto dei
20.000 abitanti sia ad altri Comuni al di sotto dei 20.000 abitanti, il premio per i ritiri sottosoglia è fissato in 30
€/ton.
9. PREMI DI EFFICIENZA
9.1 Fatti salvi i prerequisiti di cui al punto 8.4, i Sistemi dei Produttori riconosceranno ai Soggetti Beneficiari CU1 i seguenti Premi di Efficienza CU1 per singolo carico ritirato in relazione alle tipologie di Raggruppamento interessate (Tabella A) Periodo Transitorio:
Tabella A (applicabile a partire dal 1 ottobre 2022) | ||
Raggruppamento | Tipologia | Importo in Euro / tonnellata |
R1, R2, R3, R4, R5 | Indisponibilità a ricevere la Distribuzione o assenza di un valido calendario per i ritiri o indisponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. | 0 |
X0, X0, X0, X0, R5 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro che raggiunge almeno la soglia minima di saturazione (premi sotto soglia) | 20 |
R1, R3 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività. | 59 |
R2, R4 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività | 124 |
R5 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività | 324 |
Fatti salvi i prerequisiti di cui al punto 8.4, i Sistemi dei Produttori riconosceranno ai Soggetti Beneficiari CU2 i seguenti Premi di Efficienza per singolo carico ritirato in relazione alle tipologie di Raggruppamento interessate (Tabelle B e C):
Tabella B (applicabile a partire dal 1 gennaio 2023) | ||
Raggruppamento | Tipologia | Importo in Euro / tonnellata |
R1, R2, R3, R4, R5 | Indisponibilità a ricevere la Distribuzione o assenza di un valido calendario per i ritiri o non effettuazione di attività di microraccolta o indisponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. | 0 |
X0, X0, X0, X0, R5 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri, effettuazione di attività di microraccolta e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro che raggiunge almeno la soglia minima di saturazione (premi sotto soglia) | 20/30 |
R1, R3 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri, effettuazione di attività di microraccolta, e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività. | Classe 1: 59 Classe 2: 62 Classe 3: 66 Classe 4: 69 Classe 5: 73 Classe 6: 76 Classe 7: 80 Classe 8: 83 |
R2, R4 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri, effettuazione di attività di microraccolta, e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività | Classe 1: 124 Classe 2: 131 Classe 3: 139 Classe 4: 146 Classe 5: 153 Classe 6: 160 Classe 7: 168 Classe 8: 175 |
R5 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri, e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività | Classe 1: 324 Classe 2: 343 Classe 3: 362 Classe 4: 381 Classe 5: 400 Classe 6: 419 Classe 7: 438 Classe 8: 450 |
Le classi per l'anno 2023 sono così determinate:
Raccolta pro-capite del Comune | Classe |
Da 0 fino a 6 kg incluso | 1 |
Da 6 fino a 7 kg incluso | 2 |
Da 7 fino a 8 kg incluso | 3 |
Da 8 fino a 9 kg incluso | 4 |
Da 9 fino a 10 kg incluso | 5 |
Da 10 fino a 11 kg incluso | 6 |
Da 11 fino a 12 kg incluso | 7 |
Oltre 12 kg | 8 |
Tabella C (applicabile a partire dal 1 gennaio 2024) | ||
Raggruppamento | Tipologia | Importo in Euro / tonnellata |
R1, R2, R3, R4, R5 | Indisponibilità a ricevere la Distribuzione o assenza di un valido calendario per i ritiri o non effettuazione di attività di microraccolta o indisponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. | 0 |
X0, X0, X0, X0, R5 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri, effettuazione di attività di microraccolta, e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro che raggiunge almeno la soglia minima di saturazione (premi sotto soglia) | 20/30 |
R1, R3 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri, effettuazione di attività di microraccolta, e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività. | Classe 1: 59 Classe 2: 66 Classe 3: 74 Classe 4: 81 Classe 5: 88 Classe 6: 96 Classe 7: 103 Classe 8: 110 |
R2, R4 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione, presenza di un valido calendario per i ritiri, effettuazione di attività di microraccolta, e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività | Classe 1: 124 Classe 2: 139 Classe 3: 155 Classe 4: 170 Classe 5: 186 Classe 6: 201 Classe 7: 216 Classe 8: 230 |
R5 | Disponibilità a ricevere la Distribuzione e presenza di un valido calendario per i ritiri, effettuazione di attività di microraccolta, e disponibilità a sottoscrivere il documento previsto al punto 7.1. Ritiro a giro, o carico che raggiunge almeno la soglia di buona operatività | Classe 1: 324 Classe 2: 364 Classe 3: 405 Classe 4: 445 Classe 5: 450 Classe 6: 450 Classe 7: 450 Classe 8: 450 |
Le classi per l'anno 2024 sono così determinate:
Raccolta pro-capite del Comune | Classe |
Da 0 fino a 7 kg incluso | 1 |
Da 7 fino a 8 kg incluso | 2 |
Da 8 fino a 9 kg incluso | 3 |
Da 9 fino a 10 kg incluso | 4 |
Da 10 fino a 11 kg incluso | 5 |
Da 11 fino a 12 kg incluso | 6 |
Da 12 fino a 13 kg incluso | 7 |
Oltre 13 kg | 8 |
Nel trimestre ottobre 2022 – dicembre 2022, fatti salvi i prerequisiti di cui al punto 8.4, i Sistemi dei Produttori riconosceranno ai Soggetti Beneficiari i Premi di Efficienza di cui alla Tabella A per singolo carico ritirato in relazione alle tipologie di Raggruppamento interessate.
L’assegnazione della Fascia di premialità avverrà a seguito dell’aggiornamento mensile delle caratteristiche indicate al paragrafo 8.4 a decorrere dal mese seguente alla variazione anagrafica da parte degli Iscritti al portale del Centro di Coordinamento.
L’assegnazione della Classe di premialità avverrà ogni anno solare a valere dal 1 gennaio. Per i Centri di Raccolta già iscritti la prima assegnazione della Classe sarà effettuata dal 1 gennaio 2023, a seguito della computazione del totale della raccolta effettuata nel Comune da parte di tutti i centri di raccolta presenti nel comune nei dodici mesi antecedenti calcolati a partire dal 1 novembre 2021 in presenza delle caratteristiche indicate al paragrafo 8.4 a decorrere dal primo trimestre di raccolta dell’anno solare. Per gli anni n a seguire la classe sarà sempre calcolata sul periodo che va dal 1 novembre dell’anno n-2 -fino al 31 ottobre dell’anno n-1. Per Centri di Raccolta di nuova iscrizione, la prima classe assegnata corrisponde alla Classe del Comune nel caso nel Comune fossero già attivi uno o più Centri di Raccolta. Nel caso il Centro di Raccolta iscritto fosse situato in un Comune che non avesse mai effettuato raccolta di RAEE provenienti dai nuclei domestici sarà assegnata per il primo anno solare la Classe 1. L’importo unitario del Premio di Efficienza è calcolato sulle quantità ritirate nel singolo viaggio, come determinate sulla base del peso riscontrato a destino.
9.2 I Soggetti Beneficiari che abbiano diritto all’erogazione di un Premio di Efficienza provvederanno a emettere i documenti contabili previsti dalla normativa applicabile a ciascun Soggetto Beneficiario per l’incasso sulla base di un rapporto (Estratto Conto, calcolato cumulativamente per tutti i Centri di Raccolta gestiti dall’Iscritto) reso disponibile dal Centro di Coordinamento, nell’area riservata agli Iscritti al portale accessibile dal sito xxx.xxxxxxx.xx. Il documento dovrà essere emesso in coerenza con il pronunciamento di Risposta n. 91/2022 emesso da parte dell’Agenzia delle Entrate pubblicato anche sul sito del Centro di Coordinamento RAEE (xxx.xxxxxxx.xx).
Il Centro di Coordinamento renderà disponibile l’Estratto Conto che conterrà tutte e sole le missioni eseguite e rendicontate al Centro stesso dai Sistemi dei Produttori. In caso di voltura di un Centro di Raccolta a favore di un nuovo Iscritto, i Premi sono riconosciuti al nuovo soggetto beneficiario sulle missioni eseguite a partire dall'approvazione del contratto da parte del Centro di Coordinamento.
9.3 L’invio dei documenti contabili per l’incasso avrà un termine di esigibilità pari a 12 mesi a partire dalla data di pubblicazione dell’Estratto Conto sul sito del Centro di Coordinamento; la pubblicazione avrà cadenza trimestrale, con pubblicazione il primo giorno lavorativo del mese successivo al calcolo. Gli Estratti Conto comprenderanno tutti i Premi di Efficienza raggiunti nel trimestre e i pagamenti verranno effettuati a 30 giorni data documento fine mese. Per importi inferiori a 50,00€ per singolo Sistema dei Produttori destinatario di fatturazione, l’estratto conto potrà essere reso disponibile ai Soggetti Beneficiari cumulativamente nell’ultimo Estratto Conto dell’anno solare di riferimento secondo le specifiche indicazioni dei Sistemi debitori.
9.4 In caso di variazioni significative del contesto di mercato, il Comitato Guida potrà riesaminare i Premi di Efficienza e il loro adeguamento.
10. CONTRIBUTI ECONOMICI FINALIZZATI ALL’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA RAEE
10.1 FONDO INFRASTRUTTURAZIONE CENTRI DI RACCOLTA
È costituito dai Produttori di AEE per tramite dei Sistemi dei Produttori un apposito Fondo finalizzato alla infrastrutturazione, allo sviluppo e all’adeguamento dei Centri di Raccolta come previsto dall’articolo 15, comma 3, lettera e) del D.Lgs. 49/2014. Il 50% del fondo deve essere destinato alla realizzazione di nuovi Centri di Raccolta; per il restante 50% il fondo finanzierà l’ammodernamento dei Centri di Raccolta esistenti, al fine di migliorare le condizioni delle aree di deposito ed attuare gli accorgimenti per evitare sottrazioni e cannibalizzazioni. In quest’ultimo importo potranno essere ricompresi anche gli interventi volti alla predisposizione, all’interno dei Centri di Raccolta, di apposite aree adibite al "deposito preliminare alla raccolta" dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo come previsto dall’art. 7 comma 2 del D.Lgs. 49/2014. Tali RAEE devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 49/2014 e registrati dal Centro di Coordinamento ai sensi dell'accordo previsto all'art. 33 comma 5 lettera g) del medesimo decreto.
Tale Fondo è costituito annualmente presso il Centro di Coordinamento dai Sistemi dei Produttori, con una contribuzione pari a:
18 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai Centri di Raccolta iscritti e premiabile ai sensi dell’art. 9 del presente Accordo di Programma, per l’anno 2022;
20 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai Centri di Raccolta iscritti e premiabile ai sensi dell’art. 9 del presente Accordo di Programma, per l’anno 2023;
22 € per ogni tonnellata di RAEE ritirata dai Centri di Raccolta iscritti e premiabile ai sensi dell’art. 9 del presente Accordo di Programma, per l’anno 2024.
Non concorrono a costituire questo fondo i quantitativi per richiesta di ritiro che non raggiungono la soglia di buona operatività.
Il Fondo è costituito per il triennio 2022-2024 con un contributo annuo minimo garantito di 2 milioni euro annui. Detto fondo non potrà in alcun modo eccedere la somma totale complessiva di 4 milioni di € annui.
Il Fondo sarà erogato annualmente mediante la pubblicazione di specifici bandi, secondo criteri che saranno stabiliti dal Comitato Guida di cui all’articolo 14.
10.2 FONDO COMUNICAZIONE SUI RAEE
Al fine di incentivare la raccolta dei RAEE e rispondere alle specifiche esigenze degli Iscritti, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa vigente, i Produttori di AEE si impegnano e si obbligano a trasferire annualmente al Centro di Coordinamento RAEE per tramite dei Sistemi dei Produttori un contributo a favore degli Iscritti per la realizzazione di progetti di comunicazione locale, pari a:
400.000 € per l’anno 2022;
400.000 € per l’anno 2023;
400.000 € per l’anno 2024.
Il Fondo sarà erogato annualmente mediante la pubblicazione di specifici bandi, secondo criteri che saranno stabiliti dal Comitato Guida di cui all’articolo 14. Il Comitato Guida approva i criteri per la pubblicazione dei bandi entro il 15 gennaio di ciascun anno.
10.3 FONDO MICRORACCOLTA SUI RAEE
Al fine di incentivare l’avvio di attività di micro-raccolta dei RAEE e rispondere alle specifiche esigenze degli Iscritti, in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa vigente, i Produttori di AEE si impegnano e si obbligano a trasferire nella prima annualità di validità del presente Accordo al Centro di Coordinamento RAEE per tramite dei Sistemi dei Produttori un contributo a favore degli Iscritti per la realizzazione di progetti di gestione territoriale di micro-raccolta di RAEE, pari a 1.000.000 €.
Il Fondo sarà erogato mediante la pubblicazione di uno specifico bando, secondo criteri che saranno stabiliti dal Comitato Guida di cui all’articolo 14.
10.4 GESTIONE DEI BANDI
La segreteria e la gestione dei bandi sono a carico del Centro di Coordinamento RAEE. Ogni anno solare sarà pubblicato un bando, istituita una specifica commissione paritetica tra le parti e, alla conclusione dei lavori della commissione, sarà pubblicata la graduatoria degli assegnatari.
11. LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI
Le Condizioni Generali di Ritiro di cui all’Allegato 1 del presente Accordo di Programma definiscono i livelli di servizio tra i Sistemi dei Produttori e i Centri di Raccolta, stabilendo anche le relative penali o sanzioni, la cui disciplina applicativa è contenuta nella Convenzione Operativa.
12. SISTEMI INDIVIDUALI E RAPPORTI CON I CENTRI DI RACCOLTA
I Sistemi Individuali dei Produttori di ritiro e avvio al trattamento dei RAEE al fine di operare in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 49/2014 devono stipulare una apposita convenzione onerosa almeno con ciascuno degli Iscritti al Centro di Coordinamento RAEE, siano essi gestiti dai Comuni ovvero da altri soggetti. Tale convenzione deve disciplinare e prevedere il rimborso almeno dei costi sostenuti dai gestori dei Centri di Raccolta per esaminare e valutare e, in caso di valutazione positiva, collocare in contenitori all’uopo forniti dal Sistema Individuale, ogni singolo RAEE proveniente dai nuclei domestici entrante al Centro di Raccolta, sia esso conferito direttamente da un cittadino, da Distributori, Installatori o Centri di Assistenza Tecnica oppure raccolto direttamente dalla società di gestione rifiuti o da un altro soggetto incaricato della raccolta secondo la normativa applicabile.
Tale convenzione dovrà essere stipulata, via via, con tutti i Centri di Raccolta che andranno ad essere realizzati anche in quei Comuni che – alla data di sottoscrizione del presente Accordo - non hanno un Centro di Raccolta iscritto al Centro di Coordinamento RAEE o non siano serviti da un Centro di Raccolta iscritto al Centro di Coordinamento RAEE.
13. VIGENZA DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA
Il presente Accordo di Programma resterà in vigore per il periodo di 3 (tre) anni a decorrere dal 1 gennaio 2022.
In particolare, i Premi unitari sopra descritti sono da ritenersi validi sino al 31 dicembre 2024 e potranno essere successivamente confermati o modificati a seconda dell’analisi di impatto relativa ai quantitativi di RAEE raccolti per raggruppamento e alla verifica sull’effettivo conferimento ai Sistemi dei Produttori.
Eventuali importi fatturati sulla base dei quantitativi conferiti dal 1° gennaio 2022 fino alla data di sottoscrizione del presente Accordo di programma saranno calcolati sulla base dei premi di efficienza previgenti.
Ogni qualvolta si verifichi una modifica alla Normativa Ambientale ovvero un altro evento straordinario ovvero ancora ove vi sia la richiesta della maggioranza dei suoi membri, il Comitato Guida di cui al successivo articolo 14 si riunirà per valutare i risultati derivanti dalla attuazione dell’Accordo di Programma e, se del caso, formalizzare le relative proposte di modifica per la revisione dell’Accordo.
Con riferimento al singolo nuovo Iscritto, il presente Accordo di Programma sarà efficace dal momento della approvazione “on line” da parte di questo del/i Centro/i di Raccolta nel portale gestito dal Centro di Coordinamento, e sino alla eventuale chiusura del/i Centro/i di Raccolta da parte dell’Iscritto. La registrazione
“on line” consente di accedere all’acquisizione via internet della documentazione tecnica e contrattuale, che dovrà essere esplicitamente accettata e gestita unicamente online.
Le Parti esplicitamente concordano e sottoscrivono che l’efficacia del presente Accordo di Programma e di tutti gli atti ad esso collegati decorre dal giorno della esplicita accettazione da effettuarsi unicamente “on line” da parte di ciascun Iscritto. Tutte le convenzioni già in essere alla firma del presente Accordo rimarranno valide per un periodo massimo di 12 mesi dopo di che si intendono decadute e sarà interrotto il servizio. Dalla data di decorrenza del presente Accordo si applicano per tutti i soggetti iscritti le condizioni economiche del presente Accordo.
14. GESTIONE DELL’ACCORDO: COMITATO GUIDA E XXXXXX TECNICO DI MONITORAGGIO
14.1 Al fine di garantire l’attuazione coordinata e coerente del presente Accordo di Programma e di monitorare l’andamento della gestione del sistema a regime, anche al fine di suggerire possibili aggiustamenti e miglioramenti o modifiche nel rispetto delle finalità di cui al D.Lgs. 49/2014, le Parti concordano di istituire un Comitato paritetico (il “Comitato Guida”) di coordinamento e monitoraggio, costituito da un numero di esperti pari a 8 così composto: 2 componenti nominati da ANCI, 2 componenti nominati dalle Associazioni delle Aziende della Raccolta, 2 componenti nominato dai Produttori e 2 componenti nominati dal Centro di Coordinamento. Ciascuna delle Parti potrà esprimere un voto e le delibere conseguenti verranno prese a maggioranza semplice. Al Comitato Guida saranno invitati a partecipare, per la discussione delle tematiche di specifica competenza, i rappresentanti dei Distributori.
In particolare, il Comitato Guida provvederà a monitorare l’andamento dell’operatività dell’Accordo di Programma con riferimento a:
a) stato dell’arte delle iscrizioni perfezionate, della tipologia dei Centri di Raccolta, delle quantità raccolte annualmente, dei Soggetti Beneficiari, anche al fine di studiare in prospettiva – dal punto di vista dell’impatto logistico ed ambientale – una ottimizzazione dell’efficienza;
b) dati qualitativi e quantitativi sui conferimenti dei RAEE;
c) monitoraggio di quanto previsto dall'Accordo di cui all'art 16 del d.lgs. 49/2014 in merito alla regolazione dei rapporti fra i Distributori ed i Gestori dei Centri di Raccolta dei RAEE domestici e relativi obblighi;
d) dirimere, in via stragiudiziale e precontenziosa, l’eventuale contenzioso nell’attuazione delle diverse fasi dell’Accordo di Programma, nonché in caso di contestazione di una delle Parti procedere alla interpretazione del presente Accordo, ivi compresi gli allegati, e delle Anomalie di gestione rilevate per mezzo del Modulo Segnalazione Anomalie, nonché dirimere questioni interpretative relative all’applicazione dell’Accordo stesso;
e) effettuare il monitoraggio e l’analisi dello stato e delle modalità di attuazione dell’Accordo di Programma sul territorio nazionale;
f) effettuare il monitoraggio delle anomalie rispetto ai livelli di servizio concordati e decidere in merito alle anomalie non risolte; saranno presentati al Comitato Guida i casi di ripetute anomalie da parte di Iscritti
o Sistemi dei Produttori, al fine di procedere con interventi mirati che possono prevedere annullamento dei Premi di Efficienza o ulteriori azioni che mirino a garantire l’efficienza e la correttezza nell’operatività. In particolare, saranno monitorati e segnalati i casi di gestione dei RAEE non conformi alle regole del presente Accordo o i casi di Iscritti che scendano nei conferimenti in maniera significativa rispetto ai periodi antecedenti;
g) studiare interventi presso Xxxxxx e Aziende della Raccolta ove i RAEE siano gestiti in maniera non coerente con i contenuti del D.Lgs. 49/2014 e in particolare ove le quantità gestite risultino non tracciate ovvero siano avviate a trattamenti non coerenti con la normativa vigente, anche avvalendosi delle esperienze e delle iniziative attuate presso gli iscritti che presentino ottimi risultati (best practices);
h) elaborare proposte per gli eventuali atti di indirizzo e modelli di semplificazione volti ad agevolare l’attuazione dell’Accordo di Programma stesso, nonché a valutare progetti pilota per il miglioramento del sistema di raccolta e di tracciatura dei RAEE;
i) prevedere, attraverso il fondo di cui all’articolo 10, l’elaborazione di uno studio indipendente, con la collaborazione di Università, Enti o società specializzate sul tema del mercato del recupero e della vendita delle materie prime seconde ottenute dalle operazioni di recupero e riciclo dei RAEE, selezionate dal comitato paritetico;
j) agire quale supporto agli enti locali e alle loro forme associative, nonché di tutte le altre tipologie di Iscritti nelle materie oggetto del presente Accordo di Programma;
k) esaminare e deliberare anche ai fini del riconoscimento del Premio di Efficienza, situazioni particolari derivanti da modelli di servizio diversi da quelli considerati nell’ambito del presente Accordo di Programma;
l) destinare parte dei fondi di cui all’articolo 10 dell’Accordo di Programma, predisporre piani di attività che rispondano alle finalità degli investimenti, strutturarne i budget relativi, monitorare gli stati di avanzamento dei progetti già deliberati, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 10 dell’Accordo di Programma;
m) elaborare specifici progetti in materia di RAEE e deliberare in merito;
14.2 Il Comitato Guida è presieduto alternativamente da un rappresentante ANCI, da un rappresentante del Centro di Coordinamento, da un rappresentante dei Produttori di AEE e da un rappresentante delle Imprese della Raccolta e si riunirà almeno una volta ogni nove mesi, o più frequentemente su richiesta di una delle Parti. La carica del Presidente dura 9 mesi.
14.3 Il Comitato Guida ha sede presso l’organizzazione che esprime il Presidente. Per i membri del Comitato non sono previsti né gettoni di presenza né rimborsi delle spese di trasferta che sono a carico delle Parti. La segreteria del Comitato Guida è assicurata dal Centro di Coordinamento RAEE.
14.4 È istituito un Tavolo Tecnico di Monitoraggio sul sistema di gestione dei RAEE, che vedrà rappresentati: ANCI ed i Soggetti Gestori dei Centri di Raccolta da una parte e il Centro di Coordinamento RAEE ed i Produttori dall’altra in maniera paritetica, con un numero massimo di rappresentanti pari a 6 per parte.
Tale Tavolo di Monitoraggio avrà l’obiettivo di:
a) monitorare e verificare lo stato di avanzamento del sistema di gestione dei RAEE, con particolare riferimento alle condizioni tecnico/operative ad esso legate e previste nelle presenti Condizioni di Ritiro, alla sostenibilità organizzativa e ambientale del sistema medesimo nonché al tema relativo all’integrità dei RAEE;
b) valutare eventuali scostamenti, problematiche, criticità e anomalie rispetto alle condizioni tecnico/operative/organizzative suddette, analizzandone le cause/motivazioni;
c) presentare proposte migliorative al presente documento e alle condizioni tecnico/operative/organizzative ad esso collegate o soluzioni alle eventuali problematiche e criticità;
d) costituire un adeguato strumento di supporto tecnico per il miglioramento della qualità, efficienza, efficacia ed economicità del sistema di gestione dei RAEE, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, economica e sociale.
e) Il Tavolo Tecnico si riunirà periodicamente su richiesta delle Parti, con l’obiettivo di verificare lo stato di avanzamento del sistema mediante la rendicontazione dei dati legati alla gestione dei RAEE, la segnalazione di eventuali anomalie e criticità, la presentazione di proposte e argomentazioni che possano portare al raggiungimento delle finalità di cui sopra.
Al Tavolo Tecnico saranno invitati a partecipare, in qualità di osservatori, i rappresentanti delle Associazioni nazionali degli impianti di trattamento dei RAEE in numero massimo di due.
La segreteria del tavolo Tecnico di Monitoraggio è assicurata dal Centro di Coordinamento RAEE.
15. FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che non dovesse essere risolta in via bonaria per tramite del Comitato Guida sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.
ALLEGATI
- ALLEGATO 1 - CONDIZIONI GENERALI DI RITIRO
- ALLEGATO 2 - CONVENZIONE OPERATIVA IN FORMA DI CONTRATTO PER ADESIONE REGOLANTE I SERVIZI DI GESTIONE DEI RAEE AI SENSI DEL D.Lgs. 49/2014
Settembre 2022
ANCI | PRODUTTORI AEE |
ASSOCIAZIONI DELLE AZIENDE DI RACCOLTA RIFIUTI | CENTRO DI COORDINAMENTO RAEE |
ALLEGATO previsto al punto 7.1
Documentazione di autocertificazione per conferimento “RAEE DUAL USE” sottoscritta dal gestore del CdR
Il Sottoscritto Codice Fiscale
sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci
dichiara di conferire RAEE DUAL USE
(così definiti - “RAEE provenienti dai nuclei domestici’: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle AEE che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono in ogni caso considerati RAEE provenienti dai nuclei domestici come definito nell’articolo 4, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 49/2014)
Per conto di
Società/ Soggetto P.IVA/CODICE FISCALE
Con sede nel Comune di Prov Indirizzo
Il conferimento avviene presso il Centro di Raccolta del
Comune di
All’indirizzo
Elenco di RAEE DUAL USE come nel seguito identificati:
Peso stimato del totale dei RAEE conferiti KG
DATA / /
Il Dichiarante (firma)
Il Centro di Raccolta (firma)