CONTRATTO DI SUBAPPALTO
CONTRATTO DI SUBAPPALTO
TRA
L’impresa TECNICASPORT con sede in Xxxxx (XX) Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 00 C.F. LCNRRT68E22A429Le Partita I.V.A. 01365900032 in qualità di Impresa, rappresentata dal Sig. Xxxxx Xxxxxxx
E
L’impresa MONDIALTENNIS SNC DI XXXXXXX XXXXXXX & C. con sede a LIMBIARE
MB VIA CISNARA 30 C.F. e P.IVA 02702130960 in qualità di subappaltante, rappresentata dal sig. XXXXXXX XXXXXXX in seguito denominata Subappaltatore
P R E M E S S O
A. che l’Impresa TECNICASPORT. è risultata aggiudicataria dell’appalto indetto da Comune di Borgomanero: SPOSTAMENTO DI TENSOSTRUTTURA SITA NEL PARCO DELLA RESISTENZA PRESSO CENTRO XXX XXXXX IN LOCALITA’ SANTA XXXXXXXX CIG : Z3725F30B1
B. che l’Impresa TECNICASPORT intende subappaltare parte dei lavori alla Impresa MONDIALTENNIS SNC;
C. che l’impresa subappaltatrice risulta disporre di capitali, di capacità tecnica, macchine, attrezzature e maestranze necessarie e sufficienti per garantire l’esecuzione a regola d’arte delle opere commesse con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
D. che l’Impresa MONDIALTENNIS è rappresentata dal Sig. XXXXXXX XXXXXXX ;
E. che l’impresa subappaltatrice, esaminato il capitolato delle opere da eseguirsi e degli atti connessi, dichiara di assumere in subappalto i lavori come appresso specificati e di eseguirli alle condizioni del presente contratto ed in conformità di tutti gli elaborati componenti il progetto e del Capitolato Speciale d’appalto e Norme tecniche, nel rispetto ed osservanza del programma dei lavori che verrà concordato fra il Committente e l’Appaltatore, nonché nel rispetto delle normative vigenti;
F. che l’Impresa subappaltatrice ha fornito all’Impresa tutta la documentazione richiesta al fine di ottenere l’autorizzazione al presente contratto di subappalto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50;
G. che l’Impresa ha richiesto l’autorizzazione al presente contratto di subappalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.
H. che la validità del presente contratto di subappalto è subordinata al rilascio da parte della Stazione Appaltante della relativa autorizzazione come previsto dalla Legge; nel caso di negata autorizzazione da parte della Stazione Appaltante il presente contratto sarà ritenuto nullo e privo di efficacia, senza che il subappaltatore possa invocare al riguardo alcunché;
I. che l’Impresa provvederà a depositare il contratto di subappalto presso il committente dell’opera unitamente alla domanda di autorizzazione al subappalto.
J. che non sussistono nei confronti dell’Impresa TECNICA SPORT DI XXXXX XXXXXXX alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni;
K. che non sussistono ai sensi dell’art. 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 tra l’impresa subappaltante e l’impresa subappaltatrice forme di controllo e di collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ.;
L. che l’Impresa MONDIALTENNIS SNC risulta:
iscritta alla C.C.I.A.A. di MILANO al n° 21114
intestataria delle seguenti posizioni assicurative:
presso l’I.N.P.S. Sede di MILANO n° 4943725903
presso l’INAIL Sede di NOVARA n° 4674203
presso la Xxxxx Xxxxx xx XXXXXX xx 00000;
Tali premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto anche ai sensi e per gli effetti della legge 23 ottobre 1960, n. 1369, della legge 20 maggio 1970, n. 300, della
legge 13 settembre 1982, n. 646, della legge 19 marzo 1990, n.55 e della legge 2 giugno 1995 n.
216 e del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
T U T T O C I O’ P R E M E S S O
si conviene quanto segue: Art. 1
Oggetto del contratto
Il presente contratto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori di spostamento di tensostruttura sita nel Parco della Resistenza presso il Centro Xxx Xxxxx in località Santa Xxxxxxxx, che dovranno essere eseguiti secondo le modalità, le prescrizioni e con gli oneri previsti dai documenti di progetto ed alle condizioni del capitolato speciale d'appalto della Stazione appaltante che, anche se non allegati, formano parte integrante del contratto.
Il subappaltatore dichiara espressamente di conoscere tutti i documenti di progetto, disegni ed elaborati tecnici, elenco prezzi, capitolato speciale d'appalto ecc., di accettarne il contenuto, le prescrizioni e le condizioni senza riserva alcuna.
Art. 2
Importo presunto del subappalto
I lavori vengono subappaltati a misura.
L'importo del subappalto è determinato in via presunta, di comune accordo fra le parti, in
€. 15.500,00 (euro quindicimilacinquecento/00), di cui €. 400,00 (euro quattrocento/00) per oneri della sicurezza.
L'importo contrattualmente previsto non vincola il risultato finale della liquidazione nè la reciproca obbligazione delle parti ad osservare tutte le condizioni del presente contratto, e ciò anche in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1660 del Codice Civile.
La liquidazione delle opere ordinate ed eseguite sarà effettuata a misura ai prezzi del contratto di appalto al netto dello sconto praticato dall’Appaltatore in sede di gara con un ulteriore sconto del 1,50% (unovirgolacinque).
Il subappaltatore dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di accettare fin d’ora per quanto di propria spettanza, le quantità che saranno contabilizzate dal Direttore dei Lavori.
Art. 3 Pagamenti
Per i lavori eseguiti saranno redatti da parte dell'Impresa, al raggiungimento degli importi previsti contrattualmente dalla Stazione Appaltante, stati di avanzamento lavori.
Il pagamento dell'importo a credito di volta in volta risultante, al netto delle ritenute e degli acconti versati, avverrà alla riscossione del mandato dalla Stazione Appaltante.
In occasione di ciascun pagamento di acconto sull'avanzamento lavori, a qualsiasi titolo eseguito, l'Impresa effettuerà una trattenuta pari alle ritenute di legge trattenute dal Committente.
Ai sensi dell’art. 35, commi da 28 a 34, della Legge 04 agosto 2006 n. 248, il pagamento avverrà solo dopo l’effettuazione dell’accertamento del regolare adempimento da parte del subappaltatore dei versamenti delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dei contributi previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile ove dovuta, mediante acquisizione della certificazione DURC e autocertificazione. Nel caso venga riscontrata un’irregolarità nei versamenti da parte del subappaltatore, l’Impresa tratterà il corrispettivo dovuto, sino alla dimostrazione dell’avvenuta regolarizzazione.
L’impresa, inoltre, si riserva di quantificare eventuali danni che le dovessero derivare qualora la Stazione Appaltante dovesse procedere a sospensioni o ritardi nell’erogazione dei pagamenti o nella formalizzazione delle contabilità a causa della mancata regolarità contributiva del subappaltatore o a causa di ritardata produzione della documentazione comprovante la regolarità dei versamenti delle ritenute fiscali e previdenziali.
In ogni caso, il subappaltatore sarà tenuto – e si impegna sin d’ora – a rifondere all’Impresa gli eventuali interessi per detti ritardi/sospensioni che si concordano si da ora pari al tasso medio Euribor del mese precedente aumentato di due punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data prevista del pagamento da parte della Stazione Appaltante e quella di effettiva esecuzione.
Nel caso di pagamento diretto del subappaltatore da parte del committente appaltante il subappaltatore si impegna a fornire all’Impresa la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del corrispettivo contrattualmente convenuto.
Art. 4.
Consegna dei lavori
La consegna dei lavori deve essere comunicata al Subappaltatore in forma scritta con l'indicazione delle opere da eseguire secondo le esigenze dell'Impresa e del Committente.
Di tale consegna verrà redatto apposito verbale in duplice copia, sottoscritto dai contraenti o dai loro rappresentanti.
In assenza del verbale di consegna di cui sopra, questa coinciderà con la consegna che il Committente farà all’Impresa e che sarà trasmessa in copia al Subappaltatore il quale si dichiara fin d’ora d’accordo accettandone senza riserva i contenuti.
Art. 5
Rapporti esecutivi tra Impresa e Subappaltatore
L’Impresa, dichiara che le disposizioni concernenti l’esecuzione dei lavori e quelle riguardanti la gestione del presente contratto sono riservate ai rappresentanti legali e/o ai direttori tecnici dell’impresa stessa o loro delegati all’uopo nominati.
L’Impresa, dichiara che il Responsabile della Commessa è il Geom. Xxxxxxx Xxxxxxxx.
E’ facoltà dell’Impresa di sostituire le persone sopra indicate, senza che il subappaltatore possa sollevare eccezioni.
Art. 6 Sorveglianza dei lavori
Il subappaltatore deve attenersi alle disposizioni della Direzione dei Lavori e a quelle organizzative del Responsabile di Commessa.
Riconosce il potere di verifica dell'esecuzione dei lavori da parte dell'Impresa, sia in corso d'opera ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, come richiamato dall'art. 10 del presente contratto, sia all'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 13 dello stesso.
Art. 7
Persone autorizzate dal Subappaltatore
Il Subappaltatore autorizza a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in conto e a saldo il Sig. Agnellini Xxxxxxx.
Il Subappaltatore nomina a tutti gli effetti, come proprio rappresentante e Responsabile dei Lavori da eseguire il sig. Agnellini Geom. Davide, in possesso di specifiche capacità e competenze.
Il subappaltatore dovrà comunicare all’Impresa, per iscritto e prima dell’inizio dei lavori, il responsabile della sicurezza, incaricato in particolare del rispetto da parte dei propri dipendenti dei piani di sicurezza.
Art. 8
Tempi di esecuzione
Il tempo utile per dare ultimati i lavori oggetto del presente contratto di subappalto è di giorni 30 (trenta) naturali consecutivi computati dalla data del verbale di consegna di cui sopra.
All'ultimazione effettiva dei lavori verrà redatto, da parte dell'Impresa, un apposito verbale in duplice copia, sottoscritto anche dal Subappaltatore.
Il Subappaltatore dà atto che i periodi di ferie annuali dei dipendenti non costituiscono motivo di sospensione della decorrenza del tempo utile contrattuale come sopra indicato.
Salvo diverso accordo - da sancire con apposito "programma dei tempi esecutivi" accettato e sottoscritto dalle parti - resta convenuto che l'intero lavoro oggetto del presente contratto deve essere eseguito anche in via convenzionale con ritmo costante e per un ammontare giornaliero corrispondente all'intero corrispettivo di appalto convenuto, suddiviso per i giorni contrattuali disponibili.
L'Impresa, si riserva il diritto di provvedere in qualsiasi momento al controllo dell'avanzamento dei lavori ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile e di fissare congruo termine per un recupero dell'eventuale ritardo del Subappaltatore, qualora l'avanzamento dei lavori non soddisfi il ritmo dell'ammontare giornaliero,.
Art. 9 Sospensione dei lavori
Il Subappaltatore non potrà opporre alcuna obiezione ed eccezione per eventuali sospensioni e successive riprese dei lavori, anche di singole opere, che gli venissero ordinate dall'Impresa in relazione a sopravvenienti esigenze di carattere tecnico produttivo ed in dipendenza dell'esercizio di facoltà proprie del Committente generale dell'opera, ed anche per esigenze di priorità ovvero coordinamento dei lavori di terza Impresa o Ditta interessata alla complessiva esecuzione delle opere. Resta impregiudicato il diritto del Subappaltatore ad un'eventuale richiesta di congrua proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori, nonché al risarcimento degli eventuali danni conseguenti al prolungamento della sospensione.
Art. 10 Penalità
Per ogni giorno di ritardo nella consegna delle opere rispetto al termine stabilito dal presente contratto ovvero al nuovo maggior termine eventualmente concordato tra le parti e semprechè il ritardo sia imputabile al Subappaltatore, verrà applicata nei suoi confronti, occorrendo negli stati di avanzamento anche prima della contabilità definitiva dei lavori, una penalità pari a quella stabilita dalla Stazione Appaltante a carico dell’Impresa, salvo la dimostrazione del maggior danno da parte dell’Impresa e salva sempre l’eventuale risoluzione del contratto per colpa del subappaltatore.
Art. 11
Verifica dei lavori e pagamento dei saldi
Fatto salvo il diritto di procedere a verifiche in corso d'opera, ai sensi dell'art. 1662 del Codice Civile, l'Impresa effettuerà la verifica finale dei lavori eseguiti, entro il termine previsto per il collaudo dal Capitolato Speciale d'appalto, dandone regolare preavviso al Subappaltatore; e, subito dopo comunicherà allo stesso, in forma scritta, l'elenco degli eventuali vizi o manchevolezze da eliminare entro un breve termine prefissato.
La mancata comunicazione scritta da parte dell'Impresa, in ordine a vizi ovvero manchevolezze dell'opera, entro il termine di 60 giorni dalla visita di collaudo finale delle opere, costituisce collaudo favorevole dei lavori eseguiti.
Il Subappaltatore si impegna ad eseguire i controlli sulle lavorazioni a lui affidate secondo le indicazioni previste dalla Pianificazione per la Qualità dell’Impresa, e a dare evidenza della loro esecuzione. Le modalità saranno concordate con il Responsabile Qualità dell’Impresa.
Il Subappaltatore non potrà introdurre aggiunte o varianti al progetto originario approvato dalla Stazione Appaltante senza preventivo assenso scritto da parte dell’Impresa, restando pertanto inteso che ogni eventuale aggiunta o variazione introdotta arbitrariamente dal Subappaltatore , qualora non riconosciuta dalla Stazione Appaltante per tramite del Direttore dei Lavori, rimarrà esclusivamente a carico del Subappaltatore,
L'eventuale presa in consegna anticipata dell'opera da parte dell'Impresa e/o dal Committente rispetto al termine di ultimazione o a quello di collaudo, mentre non dà diritto al Subappaltatore di richiedere speciali compensi di sorta, non costituisce anticipata positiva verifica o accettazione dell'opera stessa.
Art. 12
Divieto di cessione dei lavori di subappalto e del credito
Il subappaltatore si impegna a non affidare in subappalto, neanche parziale, l’esecuzione dei lavori previsti nel contratto, ai sensi dell’art. 105, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. E' pure vietata qualunque cessione dei crediti derivanti dal presente contratto, se non sia riconosciuta dall'Impresa.
Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto, di cui al comma precedente, si intenderà nullo fin dall'origine, impregiudicato il diritto dell'Impresa al risarcimento dei danni ad essa eventualmente derivanti da fatti illeciti che venissero posti in essere dal Subappaltatore per violazione delle vigenti norme di legge, ivi compreso l’art. 105, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
Art. 13 Custodia del cantiere
La custodia del cantiere di tutto il materiale, dei mezzi sarà totale carico dell’appaltatore principale.
Art. 14
Variazioni delle opere del contratto di subappalto
Tutte le variazioni rispetto agli elaborati progettuali debbono essere ordinate per iscritto. Il Subappaltatore non può introdurre variazioni ovvero addizioni ai lavori assunti rispetto alle previsioni contrattuali.
Ha, però, l'onere di eseguire tutte le variazioni ordinate espressamente e per iscritto dall'Impresa.
Eventuali nuovi prezzi unitari o nuovo prezzo a corpo, occorrenti, saranno concordati, in analogia dei prezzi già convenuti con il presente contratto.
Art. 15
Oneri a carico del Subappaltatore
Il Subappaltatore dovrà disporre di adeguata assistenza tecnica ai lavori e direttiva dei propri dipendenti; dovrà, inoltre, provvedere alle forniture di tutto quanto necessario per l'esecuzione dei lavori se previste.
Il Subappaltatore assume, infine, espresso impegno:
a) di rendere tempestivamente edotta l'Impresa - ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 13 settembre 1982, N. 646 e successive modificazioni dell'eventuale insorgere di una o più delle cause ostative previste dagli artt. 10 e 10 ter della legge 31 maggio 1965, N. 575 e dall’art. 105, del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50.
b) di applicare, nei confronti dei dipendenti adibiti alle lavorazioni da eseguirsi in adempimento del presente contratto e per il periodo per il quale essi sono addetti alle lavorazioni medesime, il contratto collettivo nazionale di lavoro in vigore e gli accordi locali integrativi del medesimo, nonchè di assolvere, nei confronti della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dagli Statuti e regolamenti dei due Organismi anzidetti.
c) di corrispondere, conseguentemente ai lavoratori stessi, un trattamento minimo inderogabile retributivo e di assicurare un trattamento normativo non inferiore a quelli previsti dai contratti collettivi di categoria vigenti.
d) di osservare ogni altra formalità o condizione accessoria del rapporto di lavoro subordinato, prevista da leggi, disposizioni ed accordi sindacali in vigore, ivi compresa la formale sottoscrizione della dichiarazione di adesione di cui al contratto collettivo nazionale in vigore.
e) Il subappaltatore accetta le eventuali variazioni derivanti dal coordinamento dei piani di sicurezza ed assume, altresì, la responsabilità di ogni eventuale danno che, in dipendenza dei lavori, possa derivare alle cose o alle persone.
f) di provvedere all'assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni e alle previdenze sociali; di adempiere a tutte le altre incombenze di legge e di provvedere alla stipula di congrue polizze R.C.O. e R.C.T., copia di dette polizze dovrà essere trasmessa, prima dell'inizio dei lavori all'Impresa.
g) a richiesta dell'Impresa ovvero del Committente principale, di consentire alle medesime, ovvero a persone da esse designate di prendere visione dei libri paga, dei libri matricola, dei nulla-osta di avviamento al lavoro, delle ricevute dei versamenti effettuati agli Istituti previdenziali ed assicurativi, alla Cassa Edile, nonchè di tutti gli altri documenti occorrenti ad un approfondito esame della sua regolarità nella corresponsione delle retribuzioni, nel versamento dei contributi ed in genere nella corretta, integrale esecuzione di tutti gli adempimenti di legge e contrattuali. Si impegna, altresì, a presentare, in qualsiasi momento, copia di tutta o parte della suddetta documentazione, a richiesta dell’Impresa.
h) di ammettere in cantiere i lavoratori dipendenti solo se muniti di un documento di riconoscimento valido agli effetti di legge e di tesserino di riconoscimento, così come previsto dall’art. 36 bis, comma 3, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.
i) di prestare ogni migliore collaborazione al fine di far acquisire all'Impresa i certificati di adempimento, eventualmente richiesti dal Committente principale. Il Subappaltatore si impegna, pertanto, ad esibire entro i termini previsti agli Enti preposti all'accertamento, la documentazione probatoria attestante l'assolvimento di tutti gli obblighi di legge e contrattuali. Tutte le spese derivanti al subappaltatore per l’osservanza degli obblighi sopra indicati, nonché degli oneri in genere, nessuno escluso, che comunque possano far capo al subappaltatore per l’organizzazione, in condizioni di completa autonomia, di tutti i mezzi necessari, tecnici ed amministrativi, per dare compiuti a regola d’arte i lavori oggetto del presente contratto, debbono intendersi compresi nei prezzi convenuti.
j) Il subappaltatore provvederà a trasmettere all’Impresa il proprio Piano Operativo di sicurezza.
Art. 16
Oneri a carico dell’Impresa Subappaltante
L’impresa subappaltante provvederà a trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento ove predisposto dal committente dell’opera, al subappaltatore al fine di rendere compatibile le modalità esecutive dei lavori con il piano suddetto.
Art. 17
Osservanza delle norme relative all'igiene e all'ambiente di lavoro ed alla prevenzione degli infortuni sul lavoro
Il Subappaltatore dovrà curare l'attuazione, sotto la propria esclusiva responsabilità, di ogni prescrizione, disposizione od onere previsto dai documenti contrattuali sottoscritti dall'Impresa con il Committente dichiarando esplicitamente di esserne edotto del loro contenuto, di tutti i provvedimenti e le condizioni atti ad evitare infortuni, giuste le vigenti norme di legge, ed a tali attuazioni dovrà provvedere di sua iniziativa, escluso ogni intervento o suggerimento da parte dell'Impresa. Quest'ultima, resterà, pertanto, indenne da qualsiasi responsabilità relativa alla sicurezza del lavoro commesso in subappalto, che farà capo, quindi, al solo Subappaltatore, in quanto assuntore di un lavoro richiedente l'impiego di particolari tecniche ed il possesso di specialistiche capacità.
Il Subappaltatore dovrà altresì controllare la rispondenza alle vigenti norme di legge delle opere provvisionali in atto a tutela dell'integrità fisica dei lavoratori alle proprie dipendenze modificandole od integrandole, ove del caso, e previa comunicazione all'Impresa sia prima di dare inizio ai lavori sia durante lo svolgimento degli stessi.
Parimenti il Subappaltatore deve esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiali eventualmente messi a disposizione dall'Impresa compresi quelli relativi alle opere provvisionali ed agli apprestamenti antinfortunistici in genere, e, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito si assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine e delle attrezzature e le qualità dei materiali, nonchè in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra.
Il Subappaltatore, mentre dichiara di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui le maestranze facenti capo ad esso saranno chiamate a prestare la propria attività - e ciò ai sensi e per gli effetti dei D.P.R. 27 Aprile 1955, n. 457 e 7 gennaio 1956, n. 164, nonchè dalle altre leggi vigenti in materia - manda inoltre indenne sin d'ora l'Impresa per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i dipendenti di esso Subappaltatore, così per i danni che per fatto dello stesso Subappaltatore dovessero comunque derivare a terzi.
Per quanto attiene all'igiene e all'ambiente di lavoro, il Subappaltatore darà infine attuazione, per la parte di propria competenza alle vigenti norme di legge, nonchè di contratti ed accordi collettivi di lavoro nazionali e territoriali.
Art. 18 Danni
L’appaltatore assume la responsabilità di tutte le opere eseguite.
Eventuali danni alle opere ultimate o in corso di esecuzione ed a terzi ricadono sull’Appaltatore, permanendo in ogni caso sotto la sua responsabilità l'obbligo di prevedere ed usare tutti gli accorgimenti atti ad evitare danni provocati da ogni evento atmosferico anche a cantiere chiuso.
Art.19
Obblighi del subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
Il subappaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto.
Qualora il subappaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dei commi 8 e 9 del medesimo art.3.
Art. 20 Risoluzione del contratto
E' in facoltà dell'Impresa di risolvere il contratto:
a) quando il Subappaltatore si renda colpevole di frode e negligenza grave;
b) quando per negligenza del Subappaltatore o per inadempimento agli obblighi ed alle condizioni stipulate, il programma dei lavori non sia tale da assicurare il compimento nel termine prefisso, ovvero sia compromessa la buona riuscita dell'opera;
c) quando il Subappaltatore, a causa di divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori o per la pendenza di contestazioni giudiziarie ovvero arbitrali o per qualsiasi altra causa, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
d) qualora il Committente principale rifiuti o revochi il gradimento del presente contratto di subappalto o revochi l’autorizzazione al subappalto, la risoluzione opera di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
e) quando l’Impresa Subappaltatrice non adempie agli obblighi concernenti i versamenti agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché agli organi paritetici, previsti dalla contrattazione collettiva, degli importi e dei contributi loro spettanti per legge o per contratto collettivo, sempre che la stessa, a seguito di contestazione scritta dell’Impresa Subappaltante, non preveda entro il termine improrogabile prefissatole, a sanare tali irregolarità.
f) Quando l’Impresa Subappaltatrice non adempie agli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 di tracciabilità dei flussi finanziari.
g) Quando l’impresa Subappaltatrice si trovi in una situazione di liquidazione, concordato preventivo e fallimento e non possa più garantire la corretta esecuzione dei lavori nei termini di contratto.
Nel caso di risoluzione spetterà al Subappaltatore soltanto il pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, salvo il risarcimento dei danni che eventualmente l'Impresa dovesse subire per il completamento dei lavori, nonchè per ogni altro titolo conseguente all'inadempienza del Subappaltatore.
All'atto della risoluzione, il Subappaltatore è obbligato, ogni eccezione rimossa, all'immediata riconsegna dei lavori e delle opere nello stato in cui si trovano. Sarà in facoltà dell'Impresa, e a suo insindacabile giudizio rilevare totalmente o parzialmente i materiali del Subappaltatore, esistenti in cantiere, corrispondendo un compenso da determinare secondo il loro valore al momento di scioglimento del contratto.
Art. 21
Risoluzione del contratto per volontà dell'Impresa
Al di fuori dei casi previsti dall'art. 19 del presente contratto, è in facoltà dell'Impresa risolvere in qualunque momento il contratto, mediante il pagamento sia dei lavori eseguiti sia, eventualmente del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, in analogia e con i criteri di cui all'art. 345 della legge sulle opere pubbliche escluso ogni altro compenso.
Art. 22
Obbligo di rilascio del cantiere
Sia nei casi di dichiarata risoluzione del contratto da parte dell’Impresa, ai sensi degli art. 19 e 20 del presente contratto, sia in ogni caso di insorta o insorgenda controversia fra le parti, il subappaltatore rinuncia ad avvalersi della tutela possessoria e cautelare o di provvedimenti d’urgenza o di eccezione che gli possano eventualmente competere per la sua qualità di detentore o codetentore dell’area ove debba svolgersi l’attività inerente al presente contratto.
Art. 23 Foro competente
Il Foro competente per la risoluzione delle eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente contratto è quello del luogo dove è stato stipulato il contratto (art. 19 c.p.c.).
Art. 24 Norma di rinvio
Per quanto non è espressamente previsto nel presente contratto di subappalto, valgono, in quanto applicabili le norme di cui agli artt. 1655 e segg. del Codice Civile e le altre norme di legge.
Le parti richiamano inoltre, espressamente i disposti dei vigenti contratti di lavoro nazionali e territoriali.
Art. 25 Spese del contratto
Tutte le spese relative al presente contratto ed accessorie sono a carico del’Appaltatore.
Art. 26 Allegati
Formano parte integrante del presente contratto di subappalto, anche se non allegati, tutti i documenti di progetto, in particolare il capitolato speciale d’appalto, l’elenco prezzi e gli elaborati grafici.
Art. 27
Forma delle modifiche
Ogni modifica o integrazione del presente contratto abbisogna, per la sua validità, di atto scritto, sottoscritto da entrambi i contraenti
Art. 28
Trattamento dei dati personali
Le parti, preso atto dei propri diritti di cui all’art. 7 D.Lgs 196 del 30 giugno 2003 con la sottoscrizione del presente contratto, esprimono il consenso affinchè i propri dati aziendali e personali possano essere raccolti e trattati in osservanza alle prescrizioni della Legge sopra richiamata al fine di gestire il rapporto commerciale.
Letto, confermato e sottoscritto in segno di accettazione. Arona, 19 marzo 2019
L’IMPRESA IL SUBAPPALTATORE
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del codice civile le parti, previa lettura di tutti gli articoli componenti la precedente scrittura, in particolare con riferimento ai seguenti articoli:
Art.3 pagamenti – Art. 5 – Rapporti esecutivi tra i contraenti; Art. 6 – Sorveglianza dei lavori; Art. 8 – Tempi di esecuzione; Art.9 – Sospensione dei lavori; Art. 12 – Divieto di cessione dei lavori di subappalto e del credito; Art. 13 – Custodia del cantiere; Art.14 – Variazioni delle opere del contratto di subappalto; Art.15 – Oneri a carico del subappaltatore; art.16 – Oneri a carico dell’impresa subappaltante; Art.18 – Danni; Art. 19 – Obblighi del Subappaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari; Art.20 – Risoluzione del contratto; Art.24 – Foro competente; Art.25 – Norme di rinvio; Art. 26 – Spese del contratto; Art.27 – Allegati
Dichiarano espressamente di approvarli LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Arona, 19 marzo 2019
L’IMPRESA SUBAPPALTANTE L’IMPRESA SUBAPPALTATRICE