Danni Clausole campione

Danni. Il pregiudizio economico conseguente a morte, lesioni personali e/o danneggiamento di cose.
Danni. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione dell'Appalto. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
Danni. Si considerano danni di forza maggiore esclusivamente quelli provocati da eventi imprevedibili ed eccezionali che l’Appaltatore non sia riuscito ad evitare nonostante l’adozione di ogni opportuna cautela imposta dalla dovuta diligenza. Non potranno in ogni caso essere considerati eventi “imprevedibili ed eccezionali” fatti ed eventi comunque ascrivibili alla sfera di azione e controllo dell’Appaltatore (es. sciopero dei dipendenti dell’Appaltatore medesimo). I danni che dovessero derivare dall’esecuzione negligente della prestazione lavorativa non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire alla Stazione Appaltante gli eventuali danni conseguenti. L’Appaltatore è responsabile, a qualsiasi titolo, di ogni sinistro o danno che possa derivare alle cose ed alle persone in conseguenza dell’esecuzione dei lavori o per altre cause ad essi contingenti. La garanzia assicurativa da stipulare a copertura di tale responsabilità è regolata dall'art. 20 del presente Capitolato. In caso di danni arrecati a beni preesistenti e/o su cui si interviene (edifici, impianti, manufatti, ecc.), la Stazione Appaltante provvede comunque a trattenere, sugli importi che verranno a maturare a favore dell’Appaltatore, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell’idoneità tecnica e dell’affidabilità operativa e a suo insindacabile giudizio, può invitare l’Appaltatore ad eseguire direttamente la riparazione dei danni causati, addebitando in contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi della Stazione Appaltante anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite. Si provvede inoltre secondo le norme degli artt. 165 e 166 del d.P.R. 207/2010 e degli artt. 14 e 20 del Capitolato Generale di Appalto dei LL.PP. (D.M. 145/2001).
Danni. Riguardo al Cyber Risk si intendono gli importi dovuti dall'Assicurato in forza di una sentenza di condanna al risarcimento, lodo arbitrale o transazione (raggiunta con il previo consenso della Società).
Danni. Qualsiasi ammontare che l’Assicurato è legalmente obbligato a pagare, per capitale, interessi e spese. La copertura include sanzioni punitive, aggravate, multiple ed esemplari, ove queste siano legalmente assicurabili.
Danni. Qualora nell’esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al responsabile unico del procedimento indicando le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose per la stazione appaltante. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico dell’appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa. L’appaltatore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia il direttore dei lavori procede, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’appaltatore redigendone processo verbale alla presenza dell’appaltatore, all'accertamento:
Danni. Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. Nel caso di danni causati da forza maggiore l'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all'accertamento:
Danni. Le clausole che indicano decadenza, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono evidenziate mediante grassetto.
Danni. La Ditta Appaltatrice sarà ritenuta responsabile dei danni che possano essere arrecati durante l’esecuzione delle attività, per incuria, negligenza, imprevidenza, errori di conduzione o qualsiasi altra causa, alle persone ed alle cose appartenenti all’Amministrazione. I danni derivanti o conseguenti al mancato o insufficiente funzionamento degli impianti saranno a totale carico della Ditta Appaltatrice e non costituiranno cumulo con le penalità eventualmente da applicare. Gli eventuali danni dei quali la Ditta Appaltatrice dovrà rispondere saranno stimati dall’Amministrazione e recuperati mediante escussione della cauzione definitiva, ovvero deducendo i relativi importi dal successivo pagamento oppure riparati a cura e spesa della Ditta Appaltatrice nel più breve tempo possibile. Dei danni cagionati a terze persone, risponde direttamente ed esclusivamente la Ditta Appaltatrice. Restano a carico della Ditta Appaltatrice i danni dovuti ad inesperienza o negligenza propria o del proprio personale o ad impropria modalità di esecuzione dei lavori.
Danni. Il subappaltatore assume la responsabilità delle opere eseguite fino al collaudo, restando poi però a carico dello stesso la responsabilità prevista dall’art. 1669 del X.X.