CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx
Tel. x00 (0) 0000000000 - x-xxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx - xxx.xxxxxx.xxx (1).
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
APPARTENENTI ALLE FORZE MILITARI E DI POLIZIA
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO, CONTENENTE:
a) Nota informativa;
b) Condizioni di assicurazione;
c) Glossario;
d) Modulo di proposta.
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTISCRIZIONE DEL CONTRATTO O DOVE PREVISTO DELLA PROPOSTA DI ASSICURAZIONE.
PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA NFORMATIVA.
1 - Autorizzati ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizie, nel Regno Unito di Gran Bretagna, soggetti al controllo della Prudencial Regulation Authority, con sede in 00 Xxxxxxxx , Xxxxxx , XX0X 0XX
a) NOTA INFORMATIVA
La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza
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A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
x. Xxxxx’x è un ente (“Society”) costituito come società costituita per legge da una Legge del Parlamento del Regno Unito di Gran Bretagna del 1871. I membri della Society sono per legge assicuratori e possono assumere rischi assicurativi per proprio conto. Gli Assicuratori di questo contratto sono alcuni membri di Lloyd’s che aderiscono ai Sindacati identificati nella Scheda di Polizza (e ogni altro assicuratore identificato nella Scheda di Xxxxxxx)
La responsabilità di ogni Assicuratore è disgiunta e non solidale con quello degli altri Assicuratori. Ogni Assicuratore è responsabile solo per la quota di rischio che ha assunto.
Ogni Assicuratore non è responsabile per la quota di responsabilità assunta da qualsiasi altro Assicuratore.
Nel caso di Sindacato, ogni membro del Sindacato (e non il Sindacato stesso) è un Assicuratore.
Ogni membro assume una quota di responsabilità dell’entità complessiva che viene specificata in relazione al Sindacato (essendo l’entità complessiva la somma delle quote di responsabilità assunte da tutti i membri del Sindacato considerati globalmente). La responsabilità di ciascun membro del Sindacato è disgiunta e non solidale. Ogni membro è responsabile solo per la sua quota. Un membro non è responsabile in solido per la quota degli altri membri. Né qualsiasi membro è altrimenti responsabile per qualsiasi obbligazione assunta da ogni altro membro per lo stesso contratto.
La quota di responsabilità assunta da un Assicuratore (o, in caso di un Sindacato, l’ammontare totale delle quote di tutti gli Assicuratori membri del Sindacato considerati globalmente) è specificata nel contratto e, in mancanza, può essere accertata mediante richiesta scritta da inviarsi presso la sede secondaria italiana di Lloyd’s sotto indicata. Parimenti, mediante richiesta scritta inviata alla medesima sede secondaria è possibile accertare i nomi di ciascuno degli Assicuratori del Sindacato e le rispettive quote di responsabilità.
b. Lloyd’s ha la sua sede legale in Xxxxxx (XX0X 0XX), Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxxxxxxx, che è anche il domicilio di ciascun membro di Lloyd’s.
c. Il recapito telefonico, l’indirizzo e-mail e il sito internet di Lloyd’s sono, rispettivamente:
x00(0)0000000000, xxxxxxxxx@xxxxxx.xxx; e xxx.xxxxxx.xxx.
d. I membri di Lloyd’s che assumono rischi assicurativi sono autorizzati all’esercizio dell’attività assicurativa in forza della legge inglese. L’Associazione di Assuntori di rischi assicurativi nota come Lloyd’s svolge attività in Italia in regime di libera prestazione di servizi (Iscrizione al n°
.II.00018 dell’elenco dell’IVASS delle imprese di assicurazione con sede legale in un altro Stato Membro ammesse ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi) e, nel Regno
Unito, è soggetta al controllo della Prudencial Regulation Authority, con sede in 00 Xxxxxxxx , Xxxxxx , XX0X 0XX
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s
Come riportato a pag. 65 del Rapporto Annuale di Ll oyd’s del 2015* il capitale del mercato di Lloyd’s ammonta ad EUR 32.934 milioni** ed è composto dai Fondi dei membri pressoLloyd’s di EUR 24.262 milioni, dai Bilanci dei membri di EUR 6.274 milioni e da riserve centrali di EUR 2.398 milioni. Il mercato di Lloyd’s ha un indice di solvibilità complessivo, non suddiviso per ramo vita e ramo danni.
L’indice di solvibilità complessivo del mercato di Lloyd’s al 31.12.2015 era il 16660%. Tale percentuale è il risultato del rapporto tra il totale degli attivi centrali, ammontanti ad EUR 4.532 milioni e la somma dei deficit di solvibilità dei singoli membri.
Quest’ultimo importo è stato determinato tenendo conto del margine minimo di solvibilità, ammontante ad EUR 27 milioni, calcolato in base alla vigente normativa inglese. Gli importi della solvibilità (espressi in sterline inglesi) possono essere letti a pag. 92 del Rapporto
Annuale di Lloyd’s del 2015*. *Link al Rapporto annuale di Lloyd’s del 2015:
xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/XxxxxxXxxxxx0000/xxxxxx/xxx/X loyds_Annual_Report_2015.pdf
** Tasso di cambio al 31.12.2015: EUR 1,00 = GBP 0,73529 (fonte: Banca d’Italia).
L’aggiornamento annuale delle Informazioni sulla situazione patrimoniale di Lloyd’s è consultabile al seguente link: xxxx://xxx.xxxxxx.xxx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxx/xxxxxx/xxxxxxxx-x-xxxxxx-xx-xxxxxx
(Art. 37, Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 35/2010). B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Rinnovo del contratto
AVVERTENZA: ad eccezione delle ipotesi in cui sia stata inserita in polizza apposita clausola derogatoria,
Il contratto in mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente. Il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di una modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio.
L’assicuratore non sarà obbligato al rinnovo nel caso in cui entro 30 giorni dalla scadenza di ogni periodo di Assicurazione annuale venissero notificate dall’ Assicurato / Contraente Circostanze e/o Richieste di Risarcimento agli Assicuratori.
Si rinvia per maggior dettaglio alla disciplina degli specifici articoli delle condizioni di assicurazione.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
1) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l’Ente di appartenenza)
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato ed ai suoi eredi per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l’Ente di Appartenenza.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie del Certificato s’intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell’Assicurato, senza il diritto di rivalsa da parte della Società nei confronti dell’assicurato.
2) Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa
L’assicurazione s’intende estesa
a) a tenere indenne l’Assicurato dall’azione di rivalsa esperita dall’Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall’Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l’Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi
b) alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall’assicurato all’Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Forma “Claims Made” Retroattività e Garanzia postuma
L’assicurazione è prestata nella forma “Claims Made” ed è operante a copertura delle richieste di risarcimento avanzate per la prima volta contro l’Assicurato durante il periodo di assicurazione e da lui denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, in relazione ad avvenimenti posteriori alla data di retroattività convenuta e come disciplinato dall’Art. 17 di Polizza.
AVVERTENZA
Esclusioni e limiti delle coperture assicurative
Il contratto prevede alcune limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, regolarmente esplicitate dalle condizioni di polizza
AVVERTENZA
Presenza di franchigie, scoperti e massimali (massimo limite d’indennizzo)
Il contratto prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o massimali alle coperture assicurative di cui al presente punto della Nota Informativa. La loro applicazione può comportare la riduzione o il mancato pagamento dell’indennizzo.
Per facilitarne la comprensione, si illustra nel seguito il meccanismo di applicazione delle Franchigie, degli Scoperti, dei Sottolimiti di Indennizzo (ove previsti) e del Massimale, con alcune esemplificazioni numeriche:
Esempio 1: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di Richiesta di Risarcimento inferiore al Massimale: |
Massimale: € 500.000,00 Ammontare della Richiesta di Risarcimento: € 150.000,00 Franchigia: € 5.000,00 Indennizzo: € 145.000,00 |
Esempio 2: Prestazione soggetta all’applicazione della Franchigia in caso di Richiesta di Risarcimento superiore al Massimale: |
Massimale: € 500.000,00 Ammontare della Richiesta di Risarcimento: € 600.000,00 Franchigia: € 5.000,00 Indennizzo: € 495.000,00 |
Esempio 3: Prestazione soggetta all’applicazione del Sottolimite di Indennizzo in caso di Richiesta di Risarcimento inferiore al relativo ammontare: |
Sottolimite di Indennizzo: € 175.000,00 Ammontare della Richiesta di Risarcimento: € 150.000,00 Franchigia: nessuna Indennizzo: € 150.000,00 |
Esempio 4: Prestazione soggetta all’applicazione del Sottolimite di Indennizzo in caso di Richiesta di Risarcimento superiore al relativo ammontare: |
Sottolimite di Indennizzo: € 175.000,00 Ammontare della Richiesta di Risarcimento: € 250.000,00 Franchigia: nessuna Indennizzo: € 175.000,00 |
Esempio 5: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno inferiore al Massimale |
Massimale € 500.000,00 Danno: € 150.000,00 Scoperto: 10% del Danno Indennizzo: € 135.000,00 |
Esempio 6: Prestazione soggetta all'applicazione di Scoperto in caso di Danno superiore al Massimale: |
Massimale € 500.000,00 Danno: € 600.000,00 Scoperto: 10% del Danno Indennizzo: € 440.000,00 |
AVVERTENZA
Pagamento del premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo se il Premio è stato pagato altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
I Premi devono essere pagati all’agente attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata. Se il Contraente non paga il Premio relativo al primo periodo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art.1901 del Codice Civile.
Le parti convengono che nel caso in cui l’Assicurato ricopra più cariche presso il medesimo Ente o presso Enti differenti, il premio addizionale finito dovuto sarà pari a quando indicato nella Scheda allegata al presente Certificato.
4. Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità AVVERTENZA
La Proposta costituisce la base di questa polizza e è da considerarsi come parte integrante della stessa
Ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. le dichiarazioni non veritiere, inesatte o le reticenze del Contraente/ Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione, così come disposto dall’Art. 1 di Polizza.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del Rischio. Gli aggravamenti di Xxxxxxx non comunicati o non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo nonché la cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’Art. 1898 C.C. Nel caso di diminuzione del Rischio gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato (art. 1897 Codice Civile). Si rimanda alla lettura dell’Art. 5 e 6 di Polizza.
Ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio Un esempio di aggravamento di rischio può essere rappresentato da un intermediario che comincia ad operare
per la prima volta nel ramo vita, dopo la stipula del presente contratto di assicurazione. Se il contraente non comunica agli Assicuratori questo aggravamento di rischio, in caso di sinistro gli Assicuratori si avvarranno di quanto stabilito dall’Art. 4 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
6. Premi
Il premio è commisurato al ruolo ed alla carica ricoperta dall’assicurato .
Il contratto, salvo diversa pattuizione fra le parti, è stipulato con frazionamento annuale, dove per frazionamento deve intendersi la periodicità di pagamento del premio. Il premio è comunque sempre interamente dovuto anche se è stato concordato il frazionamento in più rate. Il pagamento del premio è effettuato in favore dell’intermediario che gestisce il contratto.
Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi (D.Lgs. 7 settembre 2005, N. 209 – Codice delle assicurazioni private):
a. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
b. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).
Per i contratti di assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto, il divieto riguarda i premi di importo superiore a settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.
7. Rivalse AVVERTENZA
In caso di pagamento di somme da parte degli Assicuratori ai sensi del Contratto, essi saranno surrogati, fino alla concorrenza dell'ammontare delle somme pagate e delle spese sostenute, nei diritti del Contraente/Assicurato nei confronti dei terzi responsabili.
Quanto ai presupposti e agli effetti dell'esercizio da parte degli Assicuratori dei diritti di surrogazione si rinvia alla polizza nel dettaglio.
8. Diritto di recesso AVVERTENZA
Gli Assicuratori e il Contraente possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di 60 giorni dopo ogni Sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia a quanto previsto dalla polizza nel dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
(I) Prescrizione
Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 (due) anni dal
giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione per responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro
questo l'azione.
(II) Decadenza
Ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, richiamato delle condizioni di polizza, l'Assicurato che dolosamente non adempia all'obbligo di avviso o di salvataggio, perde il diritto all'Indennizzo.
10. Legge applicabile al contratto
Il Contratto è regolato dalla legge italiana.
Per gli aspetti di dettaglio si rinvia alle condizioni di polizza nel dettaglio
11. Regime fiscale
L'aliquota d'imposta è pari al 22.25% ed è posta a carico del Contraente/Assicurato.
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’indennizzo AVVERTENZA
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato deve darne avviso scritto, anche a mezzo telex o telefax, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc..);
(b) ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità contabile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)
13. Reclami
Ogni reclamo relativo alla gestione del Contratto d’Assicurazione o alla liquidazione dei sinistri dovrebbe essere indirizzato a:
Policyholder and Market Assistance Department Lloyd’s
Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxxxxx, XX0X 0XX Xxxxx Xxxxx
Email: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Tel: x00 (0) 00 0000 0000
Fax: x00 (0) 00 0000 0000
Qualora il reclamante non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo, oppure decorsi 45 giorni senza che sia stato dato riscontro al reclamo, se il reclamante è un Consumatore o un piccolo imprenditore, intendendosi per tale un imprenditore con un giro d’affari inferiore ad EUR 2.000.000,00 e con meno di 10 dipendenti, potrà anche presentare il proprio reclamo avvalendosi della procedura per liti transfrontaliere “Fin-net”, trasmettendo il proprio reclamo all’IVASS e facendo richiesta di applicazione di tale procedura oppure rivolgendosi direttamente al sistema competente nel Regno Unito: Financial Xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx Xxxx Xxxxx, 000 Xxxxx Xxxx, Xxxxxx, X00 0XX, Xxxxx Xxxxx; telefono x00 (0) 00 0000 0000; xxxxxxxxx.xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xxx.xx.
La procedura di reclamo fa salvo il diritto di promuovere azioni legali o iniziare procedure alternative di risoluzione delle controversie, in conformità alle previsioni contrattuali.
14. Arbitrato
Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise – previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.
AVVERTENZA Il Contraente/Assicurato potrà in ogni caso rivolgersi all'Autorità giudiziaria. Al riguardo si rinvia a quanto previsto delle Condizioni Generali di Assicurazione.
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Si sottolinea che la presente Nota Informativa non sostituisce né integra le i termini e condizioni e le clausole di cui alle Condizioni Generali e Condizioni Speciali. La presente Nota Informativa non integra né ha la funzione di interpretare o modificare il contenuto di Condizioni Generali e le Condizioni Speciali. Le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali contengono e racchiudono l’intero accordo tra le parti e in caso di contrasto o anche semplice non integrale identità tra il contenuto della presente Nota Informativa e le Condizioni Generali e le Condizioni Speciali, varrà esclusivamente quanto previsto da queste ultime.
Si raccomanda pertanto – data anche la natura e la complessità della copertura – una attenta lettura ed analisi di tali Condizioni Generali e Condizioni Speciali .
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Gli assuntori di rischi assicurativi di Lloyd’s sono responsabili della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Firmato:
I Membri del Lloyd’s che assumono il rischio di cui al presente contratto
GLOSSARIO
"POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE"
Nel seguito sono elencate le principali definizioni utilizzate nella Polizza ai fini di una migliore comprensione del contratto.
Le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale.
ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
ASSICURATORE: la Compagnia Assicuratrice che assume il rischio coperto dal Contratto d’Assicurazione e, in caso di riassicurazione, le imprese di assicurazione menzionata nel Contratto di Assicurazione.
ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.
CONSUMATORE: ogni persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale.
CONTRATTO D'ASSICURAZIONE: il contratto in forza del quale l’Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
CONTRAENTE: il soggetto che stipula l’Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.
FRANCHIGIA: importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell’Assicurato. Tale importo va a ridurre l’ammontare dell’Indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale Franchigia non fosse esistita.
MASSIMALE: l'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione.
PREMIO: il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.
SCHEDA DI POLIZZA/ SCHEDA DI COPERTURA/ MODULO: il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che, a seconda dei casi, contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il Premio, gli eventuali altri dettagli della Polizza.
SCOPERTO: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in misura percentuale sull’ammontare dell’indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello Scoperto stesso.
SINISTRO: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
SOTTOLIMITE: l’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Per le ulteriori definizioni si rinvia alla sezione Definizioni della polizza
CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' PATRIMONIALE
APPARTENENTI ALLE FORZE MILITARI E DI POLIZIA
Il presente Certificato opera nella forma “claims made”. Ciò significa che copre i sinistri notificati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta durante il periodo di validità della copertura.
DEFINIZIONI
Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicuratori:
alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S DI LONDRA
Massimale:
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Assicurato/ Contraente:
La persona nominativamente indicata al punto 1 della Scheda di Copertura che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro con la Pubblica Amministrazione.
Assicurazione:
Il contratto di Assicurazione.
Beni:
Denaro, titoli, preziosi, merci, arredamento, macchinari ed attrezzature.
Danno:
Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica
Danni Materiali:
Il pregiudizio economico conseguente al danneggiamento di cose od animali.
Danni Corporali:
Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone, ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Ente di Appartenenza:
L’Ente facente parte della Pubblica Amministrazione con il quale l’Assicurato/Contraente abbia tuttora od abbia avuto in passato o avrà in futuro un rapporto di lavoro o di servizio
Indennizzo:
La somma dovuta dagli Assicuratori in caso di Xxxxxxxx.
Massimale:
La massima esposizione degli Assicuratori per ogni Sinistro.
Perdite Patrimoniali:
Ogni danno immateriale (intendendosi per tale, il danno subito da terzi che non sia conseguenza di Xxxxx
Materiali e/o Corporali) inclusi i danni patrimoniali e non patrimoniali.
Premio annuo dell’Assicurazione:
La somma dovuta agli Assicuratori.
Pubblica Amministrazione:
A fini di questa polizza ogni ente la cui attività sia soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti.
Responsabilità Civile:
La responsabilità che possa gravare personalmente sull’Assicurato nell’esercizio delle sue funzioni e attività ai sensi dell’art. 2043 e ss. del C.C. e dell’art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell’interesse legittimo derivante dall’esercizio dell’attività amministrativa.
Responsabilità Amministrativa:
La responsabilità che incombe sull’Assicurato che, avendo violato obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione, abbia cagionato un danno o perdite patrimoniali al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Responsabilità Amministrativa-Contabile:
La responsabilità che implica l’esistenza di una gestione di beni, valori o denaro pubblico, da parte di un Assicurato/Contraente detto “agente contabile” ed è fondata sul mancato adempimento di obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio con la Pubblica Amministrazione e che abbia cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione.
Sinistro:
La comunicazione scritta agli Assicuratori di un evento per il quale è prestata l'assicurazione.
Strumenti Derivati:
Qualsiasi contratto o titolo il cui prezzo e il conseguente rendimento è basato sul valore di mercato di altri beni e/o azioni e/o indici e/o valute e/o tassi. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati
strumenti derivati i Futures, opzioni, Swaps, OverNight Index Average, Forward Rate Agreement, Interest Rate Swap e Strutturati, CDS (Credit Default Swaps), CDO (Collaterized Debt Obligations).
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli Art. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile Italiano.
Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte dell’ Assicurato/ Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il Rischio, durante il corso della validità del presente Certificato così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo Indennizzo sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato
Art. 2 - Altre assicurazioni
Il Contraente deve comunicare per iscritto agli Assicuratori l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).
Art. 3 - Pagamento del Premio
L’Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nel Modulo se il Premio è stato pagato altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento viene effettuato.
I Premi devono essere pagati all’agenzia di sottoscrizione attraverso cui la presente Assicurazione è stata negoziata. Se il Contraente non paga il Premio relativo al primo periodo, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello della scadenza del premio e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto degli Assicuratori al pagamento dei Premi scaduti ai sensi dell’art.1901 del Codice Civile.
Le parti convengono che nel caso in cui l’Assicurato ricopra più cariche presso il medesimo Ente o presso Enti differenti, il premio addizionale finito dovuto sarà pari a quando indicato nella Scheda allegata al presente Certificato.
Art. 4 - Modifiche dell'Assicurazione
Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 – Aggravamento del rischio
L'Assicurato deve dare comunicazione scritta agli Assicuratori di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti e non accettati dagli Assicuratori possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).
Art. 6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, gli Assicuratori sono tenuti a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinunciano al relativo diritto di recesso.
Art. 7 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro
In caso di Xxxxxxxx, l'Assicurato/ Contraente deve darne avviso scritto anche a mezzo telex o telefax, al broker indicato nel Certificato o in alternativa all’agenzia di sottoscrizione che ha negoziato questo contratto, entro 15 giorni da quando si è verificata una delle seguenti circostanze:
(a) formale richiesta di risarcimento Danni da parte del terzo danneggiato (Privato – Ente Pubblico - Corte dei Conti ecc..);
(b) ricevimento di notifica dell’avvio del procedimento di responsabilità contabile.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo (art. 1915 C.C.)
Art. 8 –Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, gli Assicuratori ed il Contraente possono recedere dall'Assicurazione limitatamente all’assicurato che abbia cagionato il sinistro, con preavviso di 60 giorni. In caso di recesso da parte degli Assicuratori, questi entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, rimborsano la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 9 –Periodo di assicurazione e rinnovo espresso
In mancanza di disdetta da entrambe le parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni della scadenza annuale, il presente Certificato sarà rinnovato per un anno e così successivamente. Il rinnovo avverrà in forma espressa con rilascio di una modulo di copertura e quietanza del premio e previa dichiarazione di non cambiamento del rischio. Per i casi nei quali la legge od il certificato si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del certificato.
L’assicuratore non sarà obbligato al rinnovo nel caso in cui entro 30 giorni dalla scadenza di ogni periodo di Assicurazione annuale venissero notificate dall’ Assicurato / Contraente Circostanze e/o Richieste di Risarcimento agli Assicuratori.
Art. 10 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all’Assicurazione sono a carico del Contraente anche se anticipati dagli Assicuratori.
Art. 11 – Foro competente
Foro competente è esclusivamente quello del luogo in cui ha sede l’Assicurato.
Art. 12 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 13 – Corresponsabilità
L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 3.2 della Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.
Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori ai termini del Certificato o dei Certificati ecceda l'importo indicato al punto 3.2 della Scheda di Copertura, le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E LA RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
Art. 14 – Oggetto dell’Assicurazione
1) Responsabilità civile patrimoniale verso terzi (escluso l’Ente di appartenenza)
L’assicurazione è prestata per la responsabilità civile e professionale, derivante all’Assicurato ed ai suoi eredi per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Le garanzie del Certificato s’intendono operanti anche in caso di colpa grave, escluso il dolo dell’Assicurato senza diritto di rivalsa da parte della società nei confronti dell’assicurato..
2) Responsabilità per danno erariale e responsabilità amministrativa
L’assicurazione s’intende estesa
a) a tenere indenne l’Assicurato dall’azione di rivalsa esperita dall’Ente di Appartenenza e dalla Pubblica Amministrazione per i danni provocati dall’Assicurato stesso, con colpa grave, sempre escluso il dolo, e dei quali l’Ente di Appartenenza o la Pubblica Amministrazione siano stati chiamati a rispondere direttamente, qualora in base alle norme ed ai principi vigenti nell’ordinamento giuridico, sussista anche la responsabilità degli stessi
b) alla responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall’assicurato all’Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere in conseguenza di atti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni istituzionali.
Sono comprese nella garanzia le somme che l’Assicurato sia tenuto a pagare per effetto di decisioni della Corte dei Conti, nonché di qualunque organo di giustizia civile od amministrativa dello Stato.
Art. 15 – Limiti di Indennizzo
L’Assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 3.1 della Scheda di Copertura per ciascun Sinistro e annualmente in aggregato, indipendentemente dal numero dei sinistri denunciati dall’ Assicurato/ Contraente nello stesso periodo. Resta convenuto che, nel caso di corresponsabilità di più Assicurati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato al punto 3.2 della Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati.
Le garanzie vengono prestate senza applicazione di franchigia a carico dell’ Assicurato/ Contraente salvo se diversamente indicato nel presente Certificato.
Art. 16 – Rischi esclusi dall’Assicurazione
L’assicurazione non vale per le Perdite Patrimoniali ed i danni conseguenti, direttamente e/o indirettamente, a:
a) danni corporali di qualsiasi tipo;
b) attività svolta dall’ Assicurato/ Contraente quale componente di consigli di amministrazione o collegi sindacali di altri Enti della Pubblica Amministrazione salvo quanto precisato alle Condizioni Particolari Aggiuntive lett. F e salvo che l’ Assicurato/ Contraente non abbia pagato il premio previsto all’Art. 3 per il caso di cumulo di cariche;
c) atti od omissioni da parte dell’ Assicurato/ Contraente in epoca anteriore alla data di retroattività stabilita nel Certificato;
d) responsabilità assunte volontariamente dall’ Assicurato/ Contraente al di fuori dei compiti di ufficio o di servizio e non derivategli dalla legge, da statuto, regolamenti o disposizioni dell’ente;
e) la stipulazione, e/o la mancata stipulazione, e/o la modifica, di assicurazioni nonché il pagamento e/o mancato o tardivo pagamento di premi;
f) azioni od omissioni imputabili all’ Assicurato/ Contraente a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell’autorità competente;
g) inquinamento di qualsiasi genere di aria, acqua e suolo; danno ambientale in generale; la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto;
h) calunnia, ingiuria, diffamazione;
i) multe, ammende, sanzioni inflitte direttamente contro l’ Assicurato/ Contraente salvo che siano inflitte contro terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte dell’ Assicurato/ Contraente;
j) il possesso, la custodia o l’uso, da parte di qualsiasi persona, di autoveicoli, rimorchi, natanti o velivoli, esclusa comunque ed in ogni caso la Responsabilità Civile di cui al D.Lgs 209 del 2005;
k) fatti o circostanze pregresse già note all’ Assicurato/ Contraente e/o denunciate. Agli effetti di quanto disposto dagli articoli 1892 - 1893 - 1894 del Codice Civile l’ Assicurato/ Contraente dichiara, e gli Assicuratori ne prendono atto, di non essere a conoscenza di fatti o circostanze che possano dare luogo a richieste di risarcimento indennizzabili ai sensi della presente assicurazione;
l) alcun indennizzo in relazione a Sinistri che derivino da una Richiesta o Richieste di Risarcimento avanzate contro l’ Assicurato/ Contraente derivanti da Liti, Ispezioni, Controversie, Indagini o Pendenze note o conosciute alla data di effetto del presente Certificato;
m) sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
n) guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, Atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
o) investimenti effettuati con l’utilizzo di Strumenti Derivati;
p) esercizio dell’azione sociale di responsabilità ex artt. 2393, 2393 bis, 2395 c.c.
Qualora l’Assicurato/ Contraente eserciti attività sanitaria, s’intende inoltre operante la seguente esclusione:
q) danni e perdite patrimoniali derivanti da responsabilità professionale nello svolgimento dell’attività medica, paramedica, diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria.
L’assicurazione della responsabilità civile non vale, inoltre, per i danni o le perdite patrimoniali seguenti:
r) danni materiali di qualsiasi tipo;
s) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per i danni derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
Art. 17 – Validità temporale dell’Assicurazione – Inizio e termine della garanzia – (forma Claims Made) – cessazione della attività
L’assicurazione vale per i sinistri denunciati dall’Assicurato agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di decorrenza dell’Assicurazione indicato nel Certificato, a condizione che tali sinistri siano conseguenti a comportamenti posti in essere in data successiva alla data di retroattività indicata al punto 4 della Scheda di Copertura (periodo di garanzia retroattiva), e non siano state presentate richieste di risarcimento scritte all’Assicurato prima della data di stipulazione dell’Assicurazione stessa.
Si precisa inoltre che in caso di eventuali cambiamenti di categoria assicurativa / Ente di appartenenza nel periodo del presente Certificato l’Assicurato dovrà provvedere a comunicarlo tempestivamente agli Assicuratori senza dover procedere all’adeguamento di premio. Una volta effettuata la comunicazione il rischio si intende automaticamente in garanzia. In tale caso l'adeguamento del premio, in aumento o diminuzione, sarà dovuto con effetto dalla prima scadenza successiva al mutamento dell'attività.
Nel caso la presente polizza sia la continuazione o sostituzione di precedenti polizze stipulate con lo stesso assicuratore , l’efficacia della retroattività prevista dalla presente polizza decorre dalla data di inizio della retroattività prevista dalla prima polizza stipulata con lo stesso assicurazione e rinnovata senza soluzione di continuità.
Cessazione dell’attività : nel caso di morte, pensionamento dell’Assicurato, nonché di cessazione dell'attività per fine mandato senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con il presente Certificato, l'Assicurazione è altresì operante per i Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 5 anni successivi alla data di cessazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di iniziale decorrenza del contratto indicata nel certificato.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente Certificato.
Art. 18 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Europea, compresi X. Xxxxxx e la Città del Vaticano.
Nonostante quanto sopra, viene concordato che la garanzia è valida anche nei confronti dei soggetti in servizio presso consolati ed ambasciate mentre prestano servizio all’estero, ma limitatamente alle Perdite Patrimoniali derivante loro ai termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dallo specifico incarico.
Art. 19 – Persone non considerate terzi
Non sono considerate terzi il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente e le società di cui l’Assicurato e/o le predette figure siano amministratori.
Art. 20 – Vincolo di solidarietà
L’assicurazione vale esclusivamente per la responsabilità personale dell’Assicurato. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, gli Assicuratori risponderanno soltanto per la quota di pertinenza dell’Assicurato stesso.
Art. 21 – Sinistri in serie
In caso di sinistri in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di sinistro di tutte le eventuali successive
richieste incluse quelle presentate successivamente alla cessazione dell’Assicurazione.
Art. 22 – Gestione delle vertenze di Sinistro – Spese legali
Gli Assicuratori assumono fino a quando ne hanno interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso con assenso dell’assicurato.
Sono a carico degli Assicuratori le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito nel presente Certificato per il Danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Xxxxxxxxx, le spese vengono ripartite fra Assicuratori e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del Massimale di cui sopra.
La garanzia è prestata nei limiti previsti dall’art. 1917 c.c.; ivi comprese le spese legali sostenute per i procedimenti dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, limitatamente alle pretese di risarcimento del danno, e dinanzi alla Corte dei Conti.
Gli Assicuratori non riconoscono spese incontrate dall’Assicurato per i legali che non siano da essi designati e non rispondono di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 23 – Clausola Broker - Intermediario
Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l’ Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione all’intermediario indicato in polizza come intermediario retail.
Pertanto:
a. Ogni comunicazione effettuata all’Intermediario Incaricato, si considererà come effettuata all’ Assicurato/ Contraente
b. Ogni comunicazione effettuata dall’ Intermediario Incaricato, si considererà come effettuata dall’Assicurato/ Contraente
Condizioni Particolari aggiuntive valide solo se richiamate nella scheda di copertura con la dicitura “operante”
Lettera A - Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi
L’assicurazione è prestata per la responsabilità amministrativa e contabile per danni cagionati dall’Assicurato all’Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere a seguito di danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi, all’Ente di Appartenenza, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, in conseguenza di un fatto accidentale di cui l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, verificatosi nell’esercizio delle sue mansioni e/o funzioni presso l’Ente o gli Enti per i quali sia stata dichiarata l’appartenenza nel Modulo di Adesione.
La suddetta garanzia s’intende operante esclusivamente per il caso di colpa grave accertata in via giudiziale, escluso il dolo dell’Assicurato, ed è prestata entro un sottolimite di pari al 75% del massimale indicato al punto 3.1 della Scheda di Copertura con una franchigia fissa di Euro 500.00 per sinistro.
L’Assicurazione conserva la sua validità per l’azione di surroga esperita dalla Compagnia di Assicurazione dell’Ente nei confronti dell’Assicurato che ha agito con Colpa Grave ma entro i limiti in cui sia riconosciuta o riconoscibile, ai sensi di legge vigente, una responsabilità amministrativa dell’Assicurato ed entro i limiti della stessa.
Relativamente al personale Sanitario, Veterinario o qualsiasi altro personale coinvolto in attività mediche e paramediche o comunque attinenti al settore Sanitario, l’estensione di cui sopra è limitata ad i soli Danni Materiali con esclusione di qualsiasi danno direttamente od indirettamente riconducibile a danni corporali.
Il sovrappremio pagabile per l’estensione relativa alla Responsabilità civile per danni materiali e corporali verso terzi e’ da intendersi pari al 25% del premio annuo più qualsiasi altro sovrappremio pagato.
Lettera B - Estensione periodo di ultra-attivita’ per l’Assicurato/ Contraente che han cessato l’ attività
Nel caso di cessazione dell’attività’ per ragioni diverse da quelle di cui all’ Art. 17 comma cessazione di attività, senza che sia stata intrapresa una nuova attività compresa tra quelle assicurabili con il presente Certificato e previo il pagamento di un premio aggiuntivo equivalente al 75% del premio corrispondente all’ultima mansione, e’ riservata all’assicurato la facoltà di acquistare la copertura assicurativa annuale per eventuali azioni nei propri confronti durante il periodo di validità
del presente Certificato, riferite a comportamenti colposi posti in essere in data non antecedente alla data di retroattività indicata al punto 4 della Scheda di Copertura.
La presente garanzia postuma non avrà alcuna validità nei casi di licenziamento per giusta causa e cesserà immediatamente nel caso l’Assicurato stipulasse durante tale periodo altra copertura assicurativa analoga alla presente a garanzia degli stessi rischi.
Per i Xxxxxxxx denunciati agli Assicuratori durante tale periodo di garanzia postuma, il limite di Indennizzo in aggregato, indipendentemente dal numero dei Sinistri stessi, non potrà superare il Massimale indicato nel presente Certificato.
La presente Condizioni Particolari Aggiuntive può essere richiesta solamente dopo il rinnovo della prima annualità
Lettera C - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Xxxxx
La garanzia di cui al presente Certificato comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi entro il limite del Massimale per Assicurato in aggregato annuale indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo Assicurativo annuo a carico del medesimo Assicurato.
Lettera D - Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione ed alla gestione del Personale
L’assicurazione comprende le Perdite Patrimoniali per l’attività connessa all’assunzione e gestione del personale.
Lettera E - Attività di rappresentanza
Fermo restando quanto stabilito dall’Art. 16 lettera b) si precisa che l’Assicurazione vale per gli incarichi anche di carattere collegiale e/o commissariale svolti dai singoli Assicurati in rappresentanza dell’Ente di Appartenenza in altri organi collegiali
Lettera F - Perdite Patrimoniali per l’attività derivante dai Decreto 81/2008
A condizione che l’Assicurato sia in possesso di legale qualifica e abbia eseguito un idoneo corso richiesto dalla legge, la copertura, ferme le altre condizioni del presente Certificato, è altresì operante per le perdite patrimoniali derivanti dalle responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia d’igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
1. “Datore di lavoro” e/o “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche e/o integrazioni;
2. “Committente”, “Responsabile dei lavori”, Coordinatore per la Progettazione e/o Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 30 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.
Lettera G - Copertura personale distaccato
Nel caso di distacco temporaneo dell’Assicurato presso altro Ente, l’Assicurazione s’intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
Lettera H - Acquisizioni in economia
Premesso che l’Assicurato sia stato legittimato a procedere ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 50/2016 all’acquisiszione di lavori, servizi e forniture in economia mediante:
a) amministrazione diretta
b) procedura di cottimo fiduciario
L’assicurazione si intende estesa entro il limite di Euro 211.000,00 per sinistro e per anno assicurativo per ciascun assicurato alle responsabilità derivanti all’Assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, esclusi i danni materiali e corporali, ancorchè conseguenti ad inadempimento ed inesatto adempimento dell’obbligazioni assunte dall’Impresa Cottimista.
Lettera I - Perdite Patrimoniali derivanti dall’attività di cui al D.lgs 196/2003
La garanzia di cui al presente Certificato comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge, in relazione al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, degli stessi. La garanzia è valida a condizione che il trattamento dei dati personali predetti sia strettamente strumentale allo svolgimento delle attività istituzionali oggetto dell’Assicurazione. La garanzia copre i danni cagionati in violazione dell’art. 11 del D.Lgs 196/2003 e comportanti danno patrimoniale, anche ai sensi dell’art. 2050 c.c, e un danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c..
L’Assicurazione non vale:
− Per il trattamento di dati aventi finalità commerciali;
− per le multe e le ammende inflitte direttamente all’Ente Assicurato o alle persone del cui fatto l’Ente debba rispondere.
Lettera L - Funzioni di R.U.P. svolte da personale non tecnico
La garanzia di cui al presente Certificato comprende le perdite Patrimoniali involontariamente cagionate dagli Assicurati ai terzi in conseguenza della attività di RUP dipendente di ruolo di amministrazioni aggiudicatrici che in caso di accertata carenza di dipendenti di ruolo in possesso di professionalità adeguate, venga nominano quale responsabile del procedimento.
Letto approvato e sottoscritto in data……………………….. Il Contraente/Assicurato ……………..……………………
XXXXXXXX DA APPROVARE ESPLICITAMENTE PER ISCRITTO
Agli effetti degli art. 1341 e 1342 C.C. l’Assicurato dichiara di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione e delle norme che regolano l’Assicurazione della Responsabilità Amministrativa dei Dipendenti della pubblica Amministrazione
Art. 01 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio. Art. 02 - Altre assicurazioni.
Art. 03 - Pagamento del Premio Art. 05 - Aggravamento del rischio Art. 06 - Diminuzione del rischio
Art. 08 - Facoltà bilaterale di recesso in caso di Sinistro
Art. 09 - Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione
Art. 13 - Corresponsabilità.
Art. 16 - Rischi esclusi dall’Assicurazione
Art. 17 - Inizio e termine della garanzia - (forma Claims Made) Art. 19 - Persone non considerate terzi.
Eventuali Condizioni Particolari Aggiuntive concordate e riportate nella Scheda di Copertura
Data
....................................................
L’ Assicurato/ Contraente
....................................................
PROPOSTA PER L’ASSICURAZIONE DELLE RESPONSABILITA' PATRIMONIALE APPARTENENTI ALLE FORZE MILITARI E DI POLIZIA
(P.O.L. Public Officials Liability)
La sottoscrizione di questo modulo non impegna nè il proponente nè gli assicuratori alla stipula del contratto di assicurazione, tuttavia, in caso di stipula della polizza assicurativa esso formerà parte integrante della stessa.
AVVISO IMPORTANTE
1. La presente proposta è relativa ad una polizza di responsabilità nella forma “claims made”. Ciò significa che la polizza copre:i reclami avanzati per la prima volta nei confronti delle Persone Assicurate durante il periodo di validità della polizza, a condizione che siano portati a conoscenza degli Assicuratori durante il periodo di validità della polizza.
Dopo la scadenza della polizza, nessun Reclamo potrà essere avanzato a termini della polizza stessa, anche se l’evento che ha originato la richiesta danni si sia verificato durante il periodo di validità della polizza, eccetto quando sia operativa la “Garanzia Postuma”.
This proposal form is in respect of a Third Party Liability Policy - Claims Made basis. This means that the Policy covers claims first made to the Insured during the period of insurance, provided that the Underwriters are notified thereof during the period of insurance.
The Policy does not cover claims made after the expiry of the period of insurance, even if the events giving rise to the claim occurred during the period of insurance, except where specified under “Extended Discovery Period”
2. Tutti i fatti importanti devono essere dichiarati, ed il mancato adempimento di detto obbligo potrà rendere inoperante qualsiasi polizza, o potrà gravemente pregiudicare i Vostri diritti in caso di sinistro.
All material facts must be declared. Failure to do so may give cause for avoidance of the Policy or result in prejudice to your rights in the event of a claim.
3. L’Assicurato prende atto che nel caso di corresponsabilità di più Assicurati , dipendenti, eletti, nominati dello stesso Ente della Pubblica Amministrazione nella determinazione di un medesimo Sinistro, gli Assicuratori per tale Sinistro sono obbligati fino alla concorrenza del Massimale indicato nella Scheda di Copertura complessivamente fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.Nell'eventualità che il risarcimento complessivamente indennizzabile dagli Assicuratori ai termini del Certificato o dei Certificati ecceda nella Scheda di Copertura, le indennità spettanti a ciascuno degli Assicurati si intenderanno proporzionalmente ridotte in misura uguale fra tutti gli Assicurati coinvolti nello stesso sinistro.
The Policy holder acknowledges that should more than one insured person employed , elected or appointed by the same Public Body be jointly liable for the same claim occurring; the insurer will be liable up to an aggregate limit as set out in the cover sheet. In the event that the aggregate indemnification calculated as per each single certificate exceeds the aggregate limit set out in the cover sheet, compensations due in respect of each insured person will be proportionally reduced according to the number of insured persons involved in the same claim.
DATI DEL PROPONENTE (Proposer) | |||||
Cognome Surname | Nome Name | ||||
Codice Fiscale Fiscal Code | |||||
Residenza Address | Città Town | ||||
CAP ZIP | Provincia Province |
DETTAGLI DELLA POSIZIONE RICOPERTA – (Position held)
Pubblico Ufficiale appartenente alla Forze Militari e di Polizia che svolge funzione amministrativa – dirigenziale e/o equiparata (Officers carrying out administrative functions) | Ente di Appartenenza Belonging Entity | ||
Specificare ruolo – mansione – grado – categoria State role - job – military rank and position | |||
Pubblico Ufficiale appartenente alla Forze Militari e di Polizia che NON svolge funzione amministrativa – dirigenziale e/o equiparata (Officers NON carrying out administrative functions) | Ente di Appartenenza Belonging Entity | ||
Specificare ruolo – mansione – grado – categoria State role - job – military rank and position |
MASSIMALE PER CORRESPONSABILITA’ RICHIESTO
Joint liability aggregate limit
€ 3,000,000.00 senza sovrappremio with no additional premium
€ 5,000,000.00 maggiorazione del 10%
additional premium of 10%
MASSIMALE RICHIESTO PER SINISTRO E PERIODO
Limit per each claim occurring and in the annual aggregate
Opzione 1 (Option 1) - Euro 500.000,00
Opzione 2 (Option 2) - Euro 1.000.000,00
Opzione 3 (Option 3) - Euro 1.500.000,00
Opzione 4 (Option 4) - Euro 2.000.000,00 (solo per coloro che svolgono funzione amministrativa – dirigenziale e/o equiparata -
only administrative functions)
Opzione 5 (Option 5) - Euro 2.500.000,00 (solo per coloro che svolgono funzione amministrativa – dirigenziale e/o equiparata -
only administrative functions)
EVENTUALI CONDIZIONI AGGIUNTIVE RICHIESTE
Extension of coverage
Responsabilità civile per Danni materiali e corporali verso terzi ( la presente estensione comporta un aumento del premio del 25%)
Third Party Liability for bodily injury personal injury and property damage ( 25% additional premium applies)
ASSENZA DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRECEDENTI E/O IN CORSO
Dichiarazione di assenza di sinistri da rendere conformemente al sistema giuridico italiano. Questa
dichiarazione non viene tradotta per evitare ogni incomprensione e preservare il significato originario della terminologia giuridica; il proponente è perfettamente consapevole delle implicazioni di questa dichiarazione che può essere utilizzata in una molteplicità di sedi legali, come tribunali, sessioni avvocato-cliente, udienze preliminari, chiamate in giudizio, deposizioni e prove.
(No claims declaration to be given according to the Italian legal system.This declaration is not being translated to avoid any misunderstanding and preserve the original meaning of legal terminology ; the proposer is well aware about the implication of this declaration wich may be used in a variety of legal settings, such as courts, attorney-client meetings, preliminary hearings, arraignments, depositions, and trials)
ASSENZA DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRECEDENTI E/O IN CORSO
Il Proponente dichiara di non essere a conoscenza di fatti che, nei propri confronti, abbiano generato negli ultimi 5 anni:
1.Ricevimento di informazione di garanzia e/o di avviso di procedimento, compreso l’invito a dedurre avanzato dalla Corte dei Conti e l’audizione personale
2.Procedimento intentato al fine di ottenere un risarcimento o di altro tipo di risarcimento
3.Richiesta scritta da parte di una persona fisica o giuridica con la quale questa persona fisica o giuridica intende imputare la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi evento dannoso specificato
4. Azione penale
5.Procedimento civile, amministrativo o stragiudiziale o qualsiasi indagine od inchiesta o verifica ufficiale riguardante un qualsiasi evento dannoso specificato nonché qualsiasi procedimento amministrativo o regolamentare che sia avviato mediante a) la notizia di una citazione o di un analogo atto processuale oppure b) la ricezione o la presentazione di un avviso di incriminazione
6.Inchiesta riferita ad un evento dannoso, nella quale il dichiarante è stato identificato per iscritto dall’autorità inquirente come persona nei cui confronti può essere
intentato un procedimento rispondente alla definizione di cui ai suddetti punti 3, 4 e 5
ULTERIORI DICHIARAZIONI VINCOLANTI - FURTHER BINDING DECLARATIONS
Il Proponente dichiara che:
A. Non sono mai state rifiutate al Proponente o annullate dagli Assicuratori coperture assicurative o il rinnovo per questi rischi
Se si fornire informazioni dettagliate.(You never had a previus insurance policy declined, cancelled or been refused renewal if yes please provide full details).
B. In relazione alle proprie attività professionali, dopo attenta valutazione , non è a conoscenza di circostanze nella attività che possano dare
origine ad una richiesta di risarcimento, xxx comprese: (In relation to the proposer’s professional activities, after reasonable enquiry the proposer is not aware of any shortcoming in his work which may lead to a claim. This includes):
• Una circostanza di cui si è a conoscenza ed alla quale non si può ragionevolmente porre rimedio (A shortcoming known to you which you cannot reasonably put right).
• Una lamentela circa il vostro operato o circa qualsiasi vostra attività che non possa essere immediatamente risolta (A complaint about your work or anything you have supplied which cannot be immediately resolved).
• Un crescente livello di reclamo su un progetto particolare.(An escalating level of complaint on a particular project).
• Perdite dovute a disonestà o dolo di vostri subordinati o vostri collaboratori autonomi (Any loss from the dishonesty or malice of any employee or self-employed freelance)
• Ogni circostanza che possa dar luogo a una richiesta di risarcimento nei confronti di vostri ex dipendenti o ex collaboratori autonomi ( ove applicabile). (Any matter which may give rise to a claim against any past employee or self-employed freelance) (where applicable).
CONOSCENZA DI RICHIESTE DI RISARCIMENTO PRECEDENTI E/O IN CORSO
(Nota bene: per ogni richiesta di risarcimento è necessario segnalare data, tipologia di richiesta/procedimento, motivazione ed importo; devono essere inserite anche le informazioni di garanzia ricevute in passato ma che non hanno avuto seguito)
Il proponente dichiara di essere a conoscenza dei seguenti fatti:
DATA | MOTIVAZIONE | TIPOLOGIA DI RICHIESTA/ PROCEDIMENTO | IMPORTO |
Il proponente dichiara di aver letto e compreso tutte le condizioni riportate nel contratto di assicurazione e dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti degli art 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile, che le informazioni fornite sono complete e veritiere ed è consapevole che la presente proposta forma parte integrativa del contratto assicurativo e dichiara che non ha taciuto, omesso od alterato circostanze che possono influire sulla valutazione del rischio da parte degli Assicuratori. Il proponente dichiara, altresì, di aver esaminato attentamente l’informativa fornita dalla Società ai sensi dell’art. 123 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997 stessa.
Firma Del Proponente Data
FI Eagle-WRB-2017 PO Forze Militari e di Polizia pag. 19