LISTINO PREZZI Listino espresso in euro a kWh
CONVENZIONE CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA - TRENTINO
IMPRESA
Validità offerta fino al 31/05/2019 Validità minima delle presenti condizioni: fino al 30/06/2019
MonoOraria | MultiOraria | ||
F0 0,07800 | F1 0,08490 | F2 0,08390 | F3 0,06990 |
LISTINO PREZZI Listino espresso in euro a kWh
! cod.13878 EE PF 19.0.3.CONF_18_19
Definizioni
Per Fasce Orarie si intendono i seguenti raggruppamenti orari: F1 = da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle ore 19; F2 = da lunedì a venerdì dalle ore 7 alle ore 8 e dalle ore 19 alle ore 23, il sabato dalle ore 7 alle ore 23; F3 = da lunedì a sabato dalle ore 23 alle ore 7; domenica e festivi tutte le ore della giornata; Peak (P) = tutte le ore comprese tra le 8 e le 20 dal Lunedì al Venerdì; Off Peak (OP) = tutte le altre ore dell’anno. Per Perdite si intende il coefficiente che esprime le perdite di energia elettrica sulle reti ai sensi della delibera ARERA n° 5/04 e s.m.i.. Tutte le delibere ARERA citate nel presente allegato sono consultabili all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx.
Art.1
1.1 L’offerta è fruibile per i Clienti connessi a qualsiasi livello di tensione associati a Confcommercio Imprese per l’Italia – Trentino.
1.2 Il Listino Xxxxxx sopra riportato è valido per tutto il periodo di fornitura. Il cliente potrà recedere dal presente contratto secondo le modalità previste all’art. 1.11 delle Condizioni Contrattuali Generali: qualora i termini di recesso ivi previsti non fossero rispettati, Dolomiti Energia S.p.A. si riserverà la facoltà di addebitare al cliente un importo economico quale risarcimento secondo quanto stabilito all’art. 1.12 delle Condizioni Contrattuali Generali.
1.3 Dolomiti Energia S.p.A. fatturerà l’energia elettrica applicando il Listino Prezzi, a cui saranno aggiunti i seguenti corrispettivi: a) tariffa per il servizio di trasmissione; b) corrispettivo per il servizio di distribuzione (opzione tariffaria); c) tariffa per il servizio di misura; d) componente di valore pari alla tariffa per il servizio di commercializzazione come definita dalla delibera ARERA 633/2016/R/EEL e s.m.i.; e) componenti tariffarie A e UC (ad esclusione della componente PPE) ed in particolare la componente tariffaria A3 finalizzata alla copertura dei costi per l’incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate; f) perdite di rete; g) gli oneri previsti per i punti di dispacciamento in prelievo di cui alle delibere ARERA 111/06, ARG/elt 107/09 e s.m.i., compresi gli art. 23 della delibera ARERA ARG/elt 107/09 e art. 41.5 della delibera ARERA 111/06 e s.m.i. I prezzi relativi ai punti a), b), c), d), e), f) e g) seguono le condizioni economiche stabilite dalle delibere ARERA 348/07, 111/06, ARG/elt 107/09 e s.m.i.. Gli oneri relativi all’art. 11 del D.Lgs. 79/99 e s.m.i. (cosiddetti CV) si intendono inclusi nel prezzo di fornitura. Tali oneri saranno eventualmente posti a carico del cliente qualora il legislatore dovesse variare la normativa vigente in tal senso. Gli oneri relativi a CIP 6 e interconnessione e/o oneri relativi all’assegnazione di bande di import si intendono inclusi nei prezzi di cui al listino sopraesposto.
1.4 L’offerta prevede l’applicazione di uno sconto percentuale applicato al Listino Prezzi nella misura del 2%.
1.5 Dolomiti Energia S.p.A. si farà carico degli oneri derivanti dall’art. 43 della delibera ARERA 111/06 e s.m.i.. Tali oneri non saranno posti a carico del cliente.
1.6 Dolomiti Energia S.p.A. si farà carico degli oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE e s.m.i., in materia di emissioni di CO2.
1.7 Sul portale di Dolomiti Energia (xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxx-xxxxxxxx-xxxxxxx, sezione “Offerte a prezzo fisso”) è disponibile per il cliente la guida alla lettura dell’offerta di cui all’art.20 dell’Allegato A della delibera ARG/ELT n° 501/14.
1.8 La fatturazione avverrà a fasce orarie qualora sia installato presso il Cliente un contatore in grado di rilevare l’energia per ore o per fasce orarie.
1.9 La presente offerta prevede la fornitura di energia elettrica da fonte rinnovabile grazie all’annullamento di Garanzie di Origine (GO) in adempimento al decreto ministeriale 31 luglio 2009. Per tutto il periodo di validità dell’offerta Dolomiti Energia S.p.A. si fa carico di tutti gli eventuali oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE in materia di emissioni di CO2. La Garanzia di Origine (GO) è una certificazione elettronica che attesta l’origine rinnovabile delle fonti utilizzate dagli impianti qualificati IGO. Ogni titolo GO, rilasciato dal GSE sull’energia elettrica immessa in rete, in conformità con la Direttiva 2009/28/CE, ha valore pari a 1 MWh.
Il Cliente potrà avvalersi dell’utilizzo del marchio “100% energia pulita Dolomiti Energia” (secondo quanto indicato nell’allegato CCGE_I - Condizioni Contrattuali Generali).
1.10 Il Cliente dichiara di aver valutato secondo diligenza l’offerta commerciale di Dolomiti Energia S.p.A. con piena consapevolezza degli elementi di rischio associati alla formula di prezzo scelta, la cui evoluzione nel corso del periodo contrattuale, con riferimento alla componente variabile, è determinata - nel caso di prezzo indicizzato - dalla variabilità del cambio e delle quotazioni dei prodotti energetici riportati nella formula.
1.11 Il presente documento costituisce parte integrante della Proposta di Contratto per la Fornitura di Energia Elettrica. In caso di contrasto tra il presente documento e l’allegato CCGE_I (Condizioni Contrattuali Generali), Dolomiti Energia S.p.A. dichiara che prevale il presente documento.
Unitamente al presente allegato, è stata trasmessa/consegnata la scheda informativa contenente le informazioni sulle condizioni di fornitura per clienti finali non domestici, la nota informativa per il cliente finale, la tabella contenente i livelli effettivi di qualità commerciale riferiti all’ultimo anno disponibile al momento della presentazione della presente offerta e la tabella contenente la composizione del mix energetico ai sensi della Delibera ARG/elt 104/11 e della Delibera ARG/com 104/10.
Dolomiti Energia S.p.A. si fa carico della valutazione di solvibilità del Cliente; in caso di esito negativo o revoca verrà richiesta idonea garanzia finanziaria nei termini e nei modi previsti nelle Condizioni Contrattuali Generali.
Scadenza Pagamento: entro 20 giorni data fattura
Modalità di Pagamento: SEPA Direct Debit (S.D.D.)
Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole del presente allegato.
Timbro dell’Azienda
/ / _
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Legale Rappresentante o Delegato
Il Cliente potrà trasmettere la documentazione firmata a Dolomiti Energia S.p.A. al n. di fax 0461/362332, oppure alla casella di posta xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx, oppure recandosi agli sportelli di Dolomiti Energia o in alternativa al proprio Consulente Energetico.
Spazio riservato a Confcommercio Trento
Si attesta che l’impresa è iscritta a Confcommercio – Imprese per l’Italia - Trentino
Data
l’Ufficio Soci
Dolomiti Energia S.p.A. - Via Fersina, 23 – 00000 Xxxxxx - Cod. Fisc., P.IVA e Reg. impr. 01812630224 – NUMERO VERDE: 800.030.030 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx pag. 1/1
Allegato FE_I - Condizioni Tecnico-Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica | Versione 20/11/2017 - Annulla e Sostituisce le Versioni Precedenti
CONTO CONTRATTUALE
INFORMAZIONI SULLE CONDIZIONI DI FORNITURA PER CLIENTI FINALI NON DOMESTICI
Caratteristiche relative al cliente finale tipo: consumo annuo 50.000 kWh; potenza impegnata 36,2 kW; potenza disponibile 105,0 kW; tipologia di contratto utenza usi diversi; tensione di alimentazione bassa; tipologia di contatore orario; Incidenza percentuale dei costi dei Servizi di Vendita e dei Servizi di Rete relativi al cliente finale tipo (al netto delle imposte): prezzo energia/perdite di rete 39,6%; PCV 1,1%; dispacciamento 6,20%; trasmissione/distribuzione/misura 14,5%; parti A e UC 38,7% di cui componente A3: 34,7%. La componente A3 serve per finanziare il sistema di incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili o da fonti assimilate alle rinnovabili.
Il prezzo dell’energia e relativa incidenza percentuale sono da considerarsi indicativi e soggetti a variazione in relazione alle modalità di aggiornamento prezzo indicati nelle condizioni tecnico-economiche dell’offerta.
La data di presunta attivazione della fornitura di energia elettrica per un cliente tipo in bassa tensione rispetta le seguenti indicazioni: il contratto deve arrivare in sede entro e non oltre il giorno 25 del mese; il contratto del cliente proveniente dal mercato di tutela o dal mercato libero verrà attivato il primo giorno del secondo mese successivo la data di stipula.
Nazionale | Dolomiti Energia S.p.A. | |||
Anno 2015 | Anno 2016 | Anno 2015 | Anno 2016 | |
Fonti primarie utilizzate | % | % | % | % |
- Fonti rinnovabili | 40,79% | 38,64% | 100,0% | 91,89% |
- Carbone | 19,41% | 15,90% | 0,0% | 2,09% |
- Gas naturale | 30,62% | 37,63% | 0,0% | 5,02% |
- Prodotti petroliferi | 1,29% | 0,79% | 0,0% | 0,10% |
- Nucleare | 4,85% | 3,89% | 0,0% | 0,48% |
- Altre fonti | 3,04% | 3,15% | 0,0% | 0,42% |
MIX MEDIO NAZIONALE
Composizione del mix medio nazionale utilizzato per la produzione dell'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano nel 2015 e nel 2016 e venduta da Dolomiti Energia S.p.A. (Trenta S.p.A. fino al 31/03/2016) nel 2015 e nel 2016.
Ai sensi del DM “fuel mix disclosure” e dell’art. 1, comma 5, della Legge n. 125/07, si comunicano le informazioni relative al mix medio nazionale per gli anni 2015 e 2016 e il mix energetico di Dolomiti Energia S.p.A. (Trenta S.p.A. fino al 31/03/2016) per l’anno 2015 e 2016.
Il mix energetico nazionale illustra la composizione del mix energetico medio utilizzato a livello nazionale per la produzione dell’energia elettrica immessa nel sistema elettrico nel 2015 e nel 2016. I dati sono calcolati dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici), in collaborazione con Terna, e sono disponibili sul portale web del GSE stesso.
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Dal 1° gennaio 2003 tutti i clienti del servizio gas e dal 1° luglio 2004 tutti i clienti non domestici e dal 1° luglio 2007 tutti i clienti del servizio elettrico divengono liberi, potendo così scegliere il venditore di gas naturale e/o
di energia elettrica ed il contratto di fornitura che meglio risponda alle proprie esigenze.
Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero.
Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, in alternativa all’offerta attuale.
Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI(1), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l’ Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato, con Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i., un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.
Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
1. Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
- Nome impresa
- Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento
- Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata
- Data e ora del contatto
- Firma del personale commerciale che l’ha contattata
2. Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
- Data di presunta attivazione
- Periodo di validità della proposta
Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI(2), se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.
- Eventuali oneri a carico del cliente
3. Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti clausole:
• prezzo del servizio
• durata del contratto
• modalità di utilizzo dei dati di lettura
• modalità e tempistiche di pagamento
• conseguenze del mancato pagamento
• eventuali garanzie richieste
• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
4. Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici)
5. Diritto di ripensamento
Se Lei è un cliente domestico o cliente PMI(1) il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
- 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale)
- 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio al telefono);
- 14 (quattordici) giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente
6. Riepilogo
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, verifichi quindi che chi Le ha proposto il contratto:
- abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita del gas
- abbia fornito informazioni chiare su:
- il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo
- le altre spese a carico del cliente previste dal contratto
- la durata del contratto
- come e quando saranno misurati i consumi
- con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio
- i tempi per l’avvio del servizio
- abbia consegnato una copia scritta del contratto
- abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico e riassunte ai punti 2 e 3 della presente nota informativa
(1) PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.
(2) Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.
In ottemperanza alla Delibera 153/2012/R/com, Art. 10.3, dell’Autorità per l’elettrica il gas e il sistema idrico, informiamo che Dolomiti Energia S.p.A. ha aderito alla procedura di ripristino da attivare in caso di “contratti non richiesti”.
Società di vendita: Dolomiti Energia S.p.A. - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 XXXXXX – Numero Verde 800.030.030 Data di presunta attivazione Periodo di validità della proposta Eventuali oneri a carico del cliente
TESTO INTEGRATO DELLA REGOLAZIONE DELLA QUALITA’ DEI SERVIZI DI VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E DI GAS NATURALE (TIQV) (Delibera 413/2016/R/com, allegato TIQV – testo aggiornato)
Il Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale (TIQV) accorpa in modo organico la regolazione sulla qualità della vendita. L’intervento regolatorio è relativo ad aspetti essenziali, soprattutto nell’ottica della tutela del consumatore: le risposte ai reclami, le rettifiche di fatturazione e l’inoltro ai distributori delle richieste dei clienti per preventivi, lavori e altre prestazioni soggette a standard di qualità commerciale.
In dettaglio, il Testo integrato (delibera 413/2016/R/com, disponibile sul sito xxx.xxxxx.xx ) disciplina il trattamento dei reclami. L'Autorità prevede: l'obbligo per il venditore di indicare la persona ed il riferimento organizzativo ai quali rivolgersi dopo aver presentato il reclamo; che le risposte fornite al cliente debbano essere adeguatamente motivate; un unico interlocutore anche per effettuare reclami di tipo tecnico, sia per l'energia elettrica che per il gas; maggiore tempestività nelle verifiche di fatturazione
Indennizzi automatici stabiliti dal Testo integrato Per risposta a reclami:
• 25 € se evasa tra 41 e 80 giorni;
• 50 € se evasa tra 81 e 120 giorni. Se avviene dopo il tempo doppio e entro il tempo triplo l’indennizzo è pari a 50 €;
• 75 € se evasa oltre i 120 giorni. Se l’esecuzione avviene oltre il tempo triplo l’indennizzo è di 25 € * 3 = 75 €.
Per risposta a rettifica di fatturazione:
• 25 € se evasa tra 91 e 180 giorni;
• 50 € se evasa tra 181 e 270 giorni. Se avviene dopo il tempo doppio e entro il tempo triplo l’indennizzo è pari a 50 €;
• 75 € se evasa oltre i 270 giorni. Se l’esecuzione avviene oltre il tempo triplo l’indennizzo è di 20 € x 3 = 60 €.
Per risposta a rettifica di doppia fatturazione:
• 25 € se evasa tra 21 e 40 giorni
• 50 € se evasa tra 41 e 60 giorni. Se avviene dopo il tempo doppio e entro il tempo triplo l’indennizzo è pari a 50
€
• 75 € se evasa oltre i 60 giorni. Se l’esecuzione avviene oltre il tempo triplo l’indennizzo è di 25 € * x 3 = 75 € Le disposizioni del Testo integrato entrano in vigore già dal 1° gennaio 2017.
Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l’ Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico ha emanato, con deliberazione 08 luglio 2010 n. 104/10, un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.
Servizio offerto da Trenta S.p.A. (divenuta Dolomiti Energia S.p.A. dal 01/04/2016) nel secondo semestre dell'anno 2015
Livelli specifici e generali di qualità commerciale del servizio di vendita di energia elettrica, come da delibera ARG 164/08 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
Prestazione richieste dal cliente | Livello Autorità | Riferimento | % di rispetto rilevata nel II° sem.2016 | Tempo medio rilevato II° sem.2016 giorni | Indennizzi corrisposti nel semestre | ||
Numeri | |||||||
art. 4 - Risposta motivata ai reclami scritti di esclusiva competenza del venditore (livello specifico di qualità) | clienti BT non domestico liberi | 40 gg | giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta | 70% | 34.6 | 7 | € 220 |
clienti MT | 40 gg | 100% | 21.5 | - | - | ||
clienti multisito | 40 gg | 100% | 14.0 | - | - | ||
art. 4 - Risposta motivata ai reclami per i quali occorre richiedere i dati tecnici al distributore (livello specifico di qualità) | clienti BT non domestico liberi | 40 gg | giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta | 100% | 26.3 | - | - |
clienti MT | 40 gg | - | - | - | - | ||
clienti multisito | 40 gg | 67% | 42.2 | 1 | € 20 | ||
art. 5 - Rettifica di fatturazione (livello specifico di qualità) | clienti BT non domestico liberi | 90 gg | giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, per bollette già pagate dallo stesso | 100% | 13.4 | - | - |
clienti MT | 90 gg | 100% | 35.0 | - | - | ||
clienti multisito | 90 gg | 100% | 28.8 | - | - | ||
art. 6 - Rettifica di doppia fatturazione (livello specifico di qualità) | clienti BT non domestico liberi | 20 gg | giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di accredito delle somme non dovute | - | 32.5 | 1 | € 20 |
clienti MT | 20 gg | - | - | - | - | ||
clienti multisito | 20 gg | - | 38 | 2 | € 60 | ||
art. 7 - Risposte a richieste scritte di informazione (livello generale di qualità) | clienti BT non domestico liberi | 95% | entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta di informazioni | 84% | 20.8 | - | - |
clienti MT | 95% | 67% | 32.9 | - | - | ||
clienti multisito | 95% | 95% | 15.6 | - | - | ||
art. 8 - Risposte motivate a richieste scritte di rettifica fatturazione (livello generale di qualità) | clienti BT non domestico liberi | 95% | entro 40 giorni solari dalla data di ricevimento, da parte del venditore, della richiesta inoltrata dal cliente, e la data di invio della risposta motivata scritta | 81% | 22.6 | - | - |
clienti MT | 95% | - | 90.0 | - | - | ||
clienti multisito | 95% | 92% | 20.9 | - | - |
Indennizzi automatici previsti dall'Autorità in caso di mancato rispetto del livello specifico di qualità sopra indicato, per causa del Fornitore: € 20,00. L'indennizzo automatico di € 20,00 è crescente in relazione al ritardo registrato nell'esecuzione della prestazione.
Incaricato che ha proposto il contratto:
Dolomiti Xxxxxxx X.x.X. - Xxx Xxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx - Cod. Fisc., P.IVA e Reg. impr. 01812630224 – NUMERO VERDE: 800.030.030 – xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Allegato FE_I - Condizioni Tecnico-Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica | Versione 13/11/2017 - Annulla e Sostituisce le Versioni Precedenti
IMPRESA
PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA
DI ENERGIA ELETTRICA
xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Per informazioni, pratiche di nuova attivazione, subentro, voltura, variazione di potenza/fase/tensione, spostamento o disattivazione contatore, verifica gruppo di misura, verifica tensione di fornitura e richiesta dati tecnici.
xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx
Dolomiti Energia S.p.A.
Xxx Xxxxxxx, 00
00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
Numero Verde 800.364.364
Riferimenti Consulente Energetico
Consulente Energetico
xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx xxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx
800.364.364
Agenzia
Riservato Consulente Energetico per eventuali note
DATI DEL CLIENTE
Timbro Azienda Completo e leggibile
Riservato Back Office
numero contratto e timbro
Ragione sociale
Azienda con capogruppo - Specificare (gruppo, associazione, consorzio, etc.)
Partita IVA CF Azienda
Indirizzo Num.civico
CAP
Comune
Prov
Tel Email per invio comunicazioni
PEC dell’azienda
Codice Ateco (rintracciabile in visura)
Cell
Fax
Sede di invio documenti e fatture (se diversi dalla sede legale) Fattura multisito: barrare se si desidera una fattura unica per tutti i Punti di Prelievo
Indirizzo Num.civico
CAP
Comune
Prov
MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA
Riferimento del mandato (da indicare a cura di Dolomiti Energia S.p.A.)
Con la sottoscrizione della presente disposizione, titolata “MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA”, il Cliente* autorizza e conferisce mandato a Dolomiti Energia S.p.A. al fine di richiedere alla banca e/o al diverso prestatore di servizi di pagamento indicato dal Cliente (di seguito congiuntamente definiti la “Banca”) l’addebito continuativo sul conto corrente riferibile al Cliente del corrispettivo periodico convenuto per le prestazioni erogate da Dolomiti Energia S.p.A.. Al contempo il Cliente autorizza la Banca a procedere a tale addebito sul proprio conto corrente, attenendosi alle disposizioni impartite da Dolomiti Energia S.p.A..
* Nel caso di conto corrente intestato a persona giuridica il sottoscrittore della sezione MANDATO PER ADDEBITO DIRETTO SEPA coincide con il soggetto delegato ad operare sul conto stesso. Nel caso di conto corrente intestato a persona fisica il sottoscrittore coincide con il titolare medesimo ovvero con il soggetto delegato ad operare sullo stesso.
Intestatario Conto Corrente (Nome del debitore)
Indirizzo Num.civico
CAP
Località
Prov
Paese
Numero conto corrente (IBAN) Swift BIC
Codice Fiscale/Partita IVA Intestatario Conto Corrente
Tipo di pagamento
Ricorrente
Singolo
Cognome del Sottoscrittore/Firmatario Codice Fiscale Sottoscrittore/Firmatario
Nome
Luogo e data sottoscrizione Firma
Nota: I diritti del sottoscrittore/firmatario del presente mandato sono indicati nella documentazione ottenibile dalla propria Banca.
PROPOSTA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA E I SERVIZI DOLOMITI ENERGIA S.P.A.
Il sottoscritto, sopra identificato, propone a Dolomiti Energia S.p.A. di concludere un contratto per la fornitura di Energia Elettrica e/o Servizi, secondo termini e condizioni indicati nella presente Proposta di Contratto costituita dagli allegati qui elencati che il sottoscritto dichiara di conoscere e accettare. Il sottoscritto garantisce inoltre l’esattezza, l’attendibilità e l’autenticità dei dati riportati nei documenti allegati alla presente proposta, che costituiscono elementi integranti ed inscindibili del rapporto giuridico esistente tra le parti. Con la presente firma il sottoscritto dichiara di accettare ed approvare incondizionatamente tutte le clausole presenti negli Allegati CCGE_I, FE_I e FA_I (esclusivamente al servizio sottoscritto) che sono parte integrante della presente proposta.
Pertanto all’atto dell’accettazione da parte di Dolomiti Energia S.p.A. della predetta Proposta, il Contratto sarà concluso ed efficace.
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dei seguenti allegati che costituiscono parte integrante della Proposta (esclusivamente al servizio sottoscritto):
A1 Quadro A1-Modulo d’Ordine e Informativa in tema di privacy e trattamento dei dati personali
CCGE_I Condizioni Contrattuali Generali Dolomiti Energia S.p.A.
FE_I Condizioni Tecnico Economiche per la Fornitura di Energia Elettrica
FA_I Condizioni Tecnico Economiche per la Fornitura di Servizi Ambientali e di Efficienza Energetica
Con la presente firma, ai fini dell’applicazione degli articoli 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di aver letto, accettato e compreso le condizioni contrattuali generali e, in particolare, dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole: Art. 1.3.3. Qualità dei Servizi ∙ Limitazione Responsabilità Fornitore; Art. 1.4. Riservatezza; Art. 1.6. Cessione del contratto; Art. 1.9.1. Domicilio e Foro Competente; Art. 1.10. Durata e Decorrenza Contrattuale ∙ Condizioni per l’esecuzione; Art. 1.11. Recesso ∙ Clausola risolutiva espressa ∙ Condizione risolutiva; Art. 1.12. Xxxxxxxx Xxxxxx; Art. 1.14. Pagamento Corrispettivi e rateizzazione; Art. 1.15. Clausola solve et repete
∙ Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento; Art. 1.16. Sospensione della fornitura Morosità; Art. 2.3. Responsabilità del Fornitore; Art. 2.4. Utilizzo della Fornitura; Art. 2.6. Modifica della Normativa, dei Parametri Tecnici e/o delle Condizioni Economiche contrattuali; Art. 2.7. Garanzie; Art. 2.8. Garanzia Fideiussoria; Art. 2.9. Deposito Cauzionale; Art. 2.12. Fatturazione ∙ Tempi di Fatturazione ∙ Responsabilità; Art. 3.1. Programmazione Oneri a Carico del CLIENTE; Art. 3.4. Adeguamenti Contatore; Art. 3.6. Prezzi e Condizioni Commerciali; Art. 4.3. Utilizzo del MARCHIO; Art. 4.4. Revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del MARCHIO.
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Legale Rappresentante o Delegato Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Legale Rappresentante o Delegato
Quadro A1 - Modulo d’Ordine - Si allegano integrazioni al Quadro A1
Registrato in CRUSCOTTO il / / Codice di registrazione (OID)
PDP 01 - DATI PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA
Codice POD
Indirizzo
Num.civico
CAP
Mercato di provenienza
Libero
Comune
Potenza Contrattuale
Dichiarazione Regime IVA
Applicazione aliquota ordinaria ex lege
Prov
Maggior Tutela Salvaguardia
Data decorrenza
Contratto a scadenza
Xxxxxxx Xxxxx
Livello di tensione
Contratto a recesso
Recesso già inviato
Distributore Ex Fornitore*
Applicazione aliquota ridotta ex lege (allegare MOD.CCS-013-04) Esente (allegare Dichiarazione d’Intento)
Delega all’esercizio del diritto di recesso dal contratto di somministrazione di energia elettrica con contestuale conferimento di mandato irrevocabile alla stipula del contratto di trasporto e dispacciamento La nostra società/il nostro ente intende stipulare con Dolomiti Energia S.p.A., un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica sul mercato libero, pertanto per i punti di prelievo sopra indicati dichiara di recedere dal contratto di fornitura in corso con il succitato fornitore uscente* con conseguente revoca del mandato attribuitogli per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento dell’energia elettrica e cessazione degli stessi, con termine della fornitura alle ore 24.00 del giorno / / o comunque alla prima data utile nel rispetto e compatibilmente con le tempistiche consentite dal vigente rapporto contrattuale. Incarichiamo pertanto Dolomiti Energia S.p.A. di comunicare nostro formale recesso al contratto in essere e conferiamo a Dolomiti Energia S.p.A. mandato irrevocabile a stipulare, in nome proprio e per nostro conto, il contratto per il trasporto e per il dispacciamento dell’energia elettrica rispettivamente con il distributore competente e con Terna S.p.A.
Ragione sociale cliente
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Legale Rappresentante o Delegato
NB - La richiesta di recesso dovrà essere compilata anche nel caso in cui il cliente sia attualmente servito dal mercato di tutela con Trenta e desideri passare al libero mercato con Dolomiti Energia
Codice POD
PDP 02 - DATI PUNTO DI PRELIEVO ENERGIA ELETTRICA
Indirizzo Num.civico
CAP
Mercato di provenienza
Libero
Comune
Potenza Contrattuale
Dichiarazione Regime IVA
Applicazione aliquota ordinaria ex lege
Prov
Maggior Tutela Salvaguardia
Data decorrenza
Contratto a scadenza
Xxxxxxx Xxxxx
Livello di tensione
Contratto a recesso
Recesso già inviato
Distributore Ex Fornitore*
Applicazione aliquota ridotta ex lege (allegare MOD.CCS-013-04) Esente (allegare Dichiarazione d’Intento)
Delega all’esercizio del diritto di recesso dal contratto di somministrazione di energia elettrica con contestuale conferimento di mandato irrevocabile alla stipula del contratto di trasporto e dispacciamento La nostra società/il nostro ente intende stipulare con Dolomiti Energia S.p.A., un nuovo contratto di somministrazione di energia elettrica sul mercato libero, pertanto per i punti di prelievo sopra indicati dichiara di recedere dal contratto di fornitura in corso con il succitato fornitore uscente* con conseguente revoca del mandato attribuitogli per la stipula dei contratti di trasporto e dispacciamento dell’energia elettrica e cessazione degli stessi, con termine della fornitura alle ore 24.00 del giorno / / o comunque alla prima data utile nel rispetto e compatibilmente con le tempistiche consentite dal vigente rapporto contrattuale. Incarichiamo pertanto Dolomiti Energia S.p.A. di comunicare nostro formale recesso al contratto in essere e conferiamo a Dolomiti Energia S.p.A. mandato irrevocabile a stipulare, in nome proprio e per nostro conto, il contratto per il trasporto e per il dispacciamento dell’energia elettrica rispettivamente con il distributore competente e con Terna S.p.A.
Ragione sociale cliente
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Legale Rappresentante o Delegato
NB - La richiesta di recesso dovrà essere compilata anche nel caso in cui il cliente sia attualmente servito dal mercato di tutela con Trenta e desideri passare al libero mercato con Dolomiti Energia
MODULO DI CONSENSO INFORMATO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L’Interessato, preso atto dell’informativa fornita da DOLOMITI ENERGIA S.p.A. in allegato alla presente proposta di contratto ai sensi
degli artt. 13 e 14 del GDPR n.2016/679, dichiara:
Per persone fisiche e giuridiche:
di prestare il consenso
di negare il consenso
al trattamento dei propri dati personali da parte di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. per le finalità promozionali e di marketing indicate al punto 3,
n. 3), dell’informativa (finalità di marketing diretto; si ricorda che, come indicato nell’informativa, il consenso è qui richiesto sia per i sistemi cosiddetti tradizionali di contatto – posta cartacea, chiamata con operatore – che mediante l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata e con comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo; l’interessato rimane libero di opporsi anche ad una sola tipologia di contatto – quella automatizzata o quella tradizionale –, revocando il consenso solo per essa);
Solo nel caso di persone fisiche:
di prestare il consenso
di negare il consenso
al trattamento dei propri dati personali da parte di DOLOMITI ENERGIA S.p.A. per le finalità di profilazione della Clientela indicate al punto
3, n. 4), dell’informativa;
Xxxxxx Xxxx Anno Firma dell’Interessato
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR” o “Regolamento”), si informa che la presente informativa è relativa ai dati personali conferiti dal CLIENTE mediante la compilazione della Proposta di Contratto e/o per aderire ai servizi online offerti da Dolomiti Energia S.p.A. (quale, ad esempio, il servizio Xxxxxxx@xxxx), compilando i relativi form.
1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il titolare del trattamento (“Titolare del Trattamento” o “Titolare”) è Dolomiti Energia S.p.A., con sede a Xxxxxx, xxx Xxxxxxx 00, C.F. e P.Iva 00000000000, tel. x00 0000 000000 PEC:
xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2. DATI DI CONTATTO DEL RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Si informa che il Titolare del Trattamento, ai sensi dell’art. 37 del Regolamento, ha designato il responsabile della protezione dei dati (Data Protection Officer, in sigla “DPO”) che è contattabile per ogni necessità inerente la tutela dei dati personali, compreso l’esercizio dei diritti di cui al successivo punto 9, all’indirizzo e-mail: xxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, telefono 0000 000000, ovvero all’indirizzo di Xxxxxx, xxx Xxxxxxx 00.
3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati personali potrà avere le seguenti finalità:
1) stipulazione dei contratti ed adempimento delle obbligazioni contrattuali (a carico ed a favore del Titolare), e quindi per scopi strettamente connessi alla gestione dei rapporti con la clientela, reclami, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili; è pure compreso l’adempimento agli obblighi normativi (di fonte sia nazionale che comunitaria) ed alle disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo (finalità contrattuali e connessi obblighi legali);
2) (in caso l’interessato non esprima dissenso) trasmissione, attraverso le coordinate di posta elettronica fornite dall’Interessato, comunicazioni inerenti la vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli già forniti, sempre che lo stesso, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni (finalità di marketing su prodotti analoghi);
3) (in caso di consenso dell’Interessato) promozione e vendita di prodotti e servizi (anche di società del Gruppo, ma senza comunicazione di dati ad esse) effettuate attraverso lettere, telefono, materiale pubblicitario, sistemi automatizzati di comunicazione, newsletter via e-mail, etc. indagini di mercato e sulla soddisfazione della clientela eseguite anche attraverso l’opera di società specializzate mediante interviste personali o telefoniche, questionari, sondaggi on line finalizzate alla specifica proposta di prodotti e servizi (finalità di marketing diretto);
4) (in caso di consenso dell’Interessato) svolgimento di attività automatizzate volte all’analisi delle preferenze dell’Interessato, abitudini e/o scelte di consumo al fine di offrirgli prodotti o servizi conformi ai suoi interessi (finalità di profilazione).
4. TIPOLOGIA DATI TRATTATI
Possono essere oggetto di trattamento le seguenti categorie di dati: cognome, nome e data luogo di nascita, residenza; codice fiscale e/o partita IVA; numero di telefono/indirizzo e-mail; indirizzo e numero civico del punto di fornitura; indirizzo di recapito delle fatture; dati relativi al contratto di fornitura (es. codice Cliente, POD o PDR, consumi); modalità di pagamento; dati relativi alle particolari condizioni, anche di salute, del cliente o della persona con questi convivente, che legittimano l’applicazione di tariffe particolari (bonus) o che comportano specifiche modalità di esecuzione della fornitura per clienti finali non disalimentabili (es. garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco, ecc.).
5. BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO ED OBBLIGATORIETÀ DEL CONFERIMENTO
Per quanto riguarda la finalità di cui al paragrafo 3, punto 1), “stipulazione contratti ed adempimento obbligazioni contrattuali”, non sussiste un obbligo di conferimento dei dati in fase precontrattuale, ma il mancato conferimento comporterà l’impossibilità di dare seguito alla richiesta di fornitura del servizio. Una volta stipulato il contratto, il conferimento dei dati ulteriormente necessari, o l’aggiornamento di quelli già forniti, è obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l’eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all’impossibilità per la Società di dare esecuzione al contratto e potrebbe comunque configurare inadempimento contrattuale da parte o violazione di legge del Cliente.
La legittimazione al trattamento dei dati per la finalità 1) deriva quindi dal fatto che esso è necessario all’esecuzione del contratto di cui l’Interessato è parte (o, in fase precontrattuale, in relazione a misure precontrattuali nell’ambito del procedimento di contrattualizzazione), o per adempiere ad obblighi legali connessi al contratto medesimo o comunque alla fornitura del servizio. Si evidenzia però che, per il trattamento di categorie particolari di dati personali (quali, in particolare, quelli relativi alla salute, è consentito, per quanto qui interessa, solo qualora l’Interessato presti il proprio esplicito consenso, di talché non solo il conferimento di detti dati è facoltativo da parte dello stesso, ma tali dati potranno essere trattati solo con il suo espresso consenso. In caso di mancato conferimento dei dati appartenenti a categorie particolari o di mancato espresso consenso al trattamento, pertanto, non sarà possibile fornire connessi servizi (garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco) o applicare le relative tariffe agevolate ed in generale i regimi specifici previsti. L’attivazione di detti servizi, in ogni caso, avverrà da parte nostra su indicazione del Comune di residenza oppure di un organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune medesimo, a cui l’Interessato avrà fatto
espressa richiesta ed a cui avrà dato esplicita comunicazione di consenso del trattamento dei dati personali in oggetto. Rimane fermo che l’Interessato potrà revocare detto consenso, anche con comunicazione allo scrivente Titolare (per quanto di competenza di quest’ultimo) – si veda il punto 9 in tema di diritti dell’Interessato – con la conseguenza tuttavia che il relativo servizio, che presuppone il trattamento dei dati relativi alla salute non potrà essere più fornito.
Si ricorda, tuttavia, che non opera il divieto di trattare dati personali appartenenti a categorie particolari (quali quelli relativi alla salute) qualora tale trattamento sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, e pertanto il trattamento per tali finalità potrà avvenire a prescindere dal consenso dell’Interessato o dall’eventuale revoca dello stesso. Pertanto, la base giuridica del trattamento per la finalità 1) consiste nel fatto che il trattamento è necessario: per l’esecuzione del contratto in essere o delle misure precontrattuali adottate su richiesta dell’Interessato; per l’adempimento di un obbligo legale a cui è soggetto il Titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento. Per i soli dati personali relativi alla salute, la base giuridica del trattamento è l’esplicito consenso dell’Interessato, salvo che il trattamento non sia necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria, circostanza che costituisce di per sé valida autonoma base giuridica.
Per quanto riguarda le finalità 3) “marketing diretto” e 4) “profilazione”, il trattamento avverrà solo con il consenso dell’Interessato.
Il trattamento di cui alla finalità 2) “marketing su prodotti analoghi”, potrà avvenire salvo che l’Interessato, adeguatamente informato, non rifiuti tale uso, inizialmente o in occasione di successive comunicazioni, come previsto dall’art. 130, comma 4, del D.Lgs.196/2003 – Codice Privacy – e successive modifiche. Per quanto attiene alla finalità 3), si specifica che la revoca del consenso o l’opposizione al trattamento effettuato attraverso modalità automatiche di contatto (sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione di chiamata e con comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms o Sms o di altro tipo) si estende a quelli tradizionali (posta cartacea, chiamata con operatore), ma resta salva lapossibilità di esercitare tale diritto solo in parte, opponendosi, ad esempio, al solo invio di comunicazioni promozionali tramite sistemi automatizzati.
6. RACCOLTA, MODALITÀ DI TRATTAMENTO E CONSERVAZIONE
I dati sono raccolti presso l’Interessato, cioè sono i dati che lo stesso ci fornirà e quelli risultanti dall’utilizzo del prodotto o servizio (es. consumi). I dati relativi alla fornitura per clienti finali non disalimentabili (es. garanzia di continuità del servizio; dispositivi salvavita; preclusione del distacco, ecc.) ci verranno comunicati, tramite il Distributore, dal Comune di residenza oppure dall’organismo istituzionale appositamente individuato dal Comune medesimo, a cui l’Interessato avrà fatto espressa richiesta ed a cui avrà dato esplicita comunicazione di consenso del trattamento di tali dati personali.
Il trattamento sarà effettuato:
- mediante l’utilizzo di sistemi manuali e automatizzati;
- da soggetti o categorie di autorizzati all’assolvimento dei relativi
compiti;
- con l’impiego di misure adeguate a garantire la riservatezza dei dati ed evitare l’accesso agli stessi da parte di terzi non autorizzati.
Con riferimento alle finalità 3 e 4 del precedente punto 3, si evidenzia in particolare che i dati personali saranno trattati anche mediante:
1) l’uso di sistemi automatizzati di chiamata o di comunicazione
di chiamata;
2) comunicazioni elettroniche effettuate mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service) o Sms (Short Message Service) o di altro tipo;
3) l’impiego del telefono con operatore e della posta cartacea.
Per quanto riguarda la finalità 1 del precedente punto 3, i dati saranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale, e, dopo la cessazione del rapporto – limitatamente ai dati a quel punto necessari - per l’estinzione delle obbligazioni contrattualmente assunte e per l’espletamento di tutti gli eventuali adempimenti di legge e per le esigenze di tutela anche contrattuale connessi o da esso derivanti.
Per la finalità 4 del precedente punto 3, il trattamento cesserà in ogni caso – quindi qualora l’Interessato non revochi prima il consenso – al termine del rapporto contrattuale. Per le finalità 2 e 3 del precedente punto 3, il trattamento potrà avere durata fino a revoca del consenso ed in ogni caso non oltre due anni dalla cessazione del rapporto contrattuale o dalla rinnovazione del consenso.
Non vi sono processi decisionali automatizzati, ferma l’ipotesi (qualora l’Interessato esprima il relativo consenso) della profilazione (cfr. precedente punto 3, finalità n. 4), che potrà avvenire anche mediante incrocio dei dati personali raccolti in relazione alla fornitura del servizio ed al relativo utilizzo di più funzionalità diverse tra quelle messe a disposizione dell’utente e mediate utilizzo di altri identificatori (credenziali di autenticazione, tessere ecc.), necessari per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti nell’uso delle funzionalità offerte (pattern).
7. COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati,
esclusivamente per le finalità sopra specificate, a:
a) tutti i soggetti cui la facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi;
b) dipendenti, collaboratori, fornitori del Titolare, nell’ambito delle relative mansioni e/o obblighi contrattuali relativi all’esecuzione del rapporto contrattuale con gli interessati; tra i soggetti fornitori del Titolare si indicano a titolo esemplificativo altre società del gruppo societario di cui fa parte Dolomiti Energia S.p.A. (identificabili al sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) che svolgono attività per accordi di servizi intercompany, istituti bancari e creditizi, associazioni di categoria, imprese di assicurazioni, consulenti legali, avvocati, consulenti fiscali e commercialisti, società di recupero crediti, società che rilevano rischi finanziari e che svolgono attività di prevenzione delle frodi, società incaricate della lettura dei contatori, società di stampa e imbustamento delle bollette, società di recapito bollette, soggetti che svolgono attività per conto di Dolomiti Energia S.p.A. sulla base di accordi di collaborazione, ecc.;
c) amministrazioni pubbliche e Autorità di vigilanza e controllo;
d) (qualora gli interessati abbiano prestato consenso alla finalità 3 e 4 del precedente punto 3) a società incaricate di svolgere interviste personali o telefoniche, questionari, sondaggi on line, promozione e marketing per conto di Dolomiti Energia S.p.A.;
8. LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI
Lo svolgimento dell’attività avviene sul territorio dell’Unione Europea. Non vi è intenzione di trasferire i dati al di fuori del territorio dell’Unione Europea o ad un’Organizzazione internazionale.
9. DIRITTI DELL’INTERESSATO
Il GDPR attribuisce all’Interessato l’esercizio dei seguenti diritti:
a. accesso ai dati personali (diritto di avere gratuitamente le informazioni in merito ai dati personali detenuti dal Titolare ed al relativo trattamento, nonché di ottenerne copia in formato accessibile);
b. rettifica dei dati (provvederemo, su segnalazione dell’Interessato, alla correzione o integrazione dei suoi dati – non espressione di elementi valutativi – non corretti o imprecisi, anche divenuti tali in quanto non aggiornati);
c. revoca del consenso (qualora il trattamento avvenga in forza di consenso espresso dall’Interessato, lo stesso potrà revocarlo in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento prestato prima della revoca)
d. cancellazione dei dati (diritto all’oblio) (ad esempio, i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o trattati; sono stati trattati illecitamente; devono essere cancellati per adempiere ad un obbligo legale; revoca del consenso e non insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento; opposizione al trattamento);
e. limitazione del trattamento (in determinati casi – contestazione dell’esattezza dei dati, nel tempo necessario alla verifica; contestazione della liceità del trattamento con opposizione alla cancellazione; necessità di utilizzo perdiritti di difesa, mentre essi non sono più utili ai fini del trattamento; se vi è opposizione al trattamento, mentre vengono svolte le necessarie verifiche
– i dati verranno conservati con modalità tali da poter essere eventualmente ripristinati, ma, nel mentre, non consultabili dal Titolare se non appunto in relazione alla validità della richiesta di limitazione presentato dall’Interessato).
f. opposizione in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi (in determinate circostanze l’Interessato potrà comunque opporsi al trattamento dei Suoi dati, in particolare, qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l’Interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento, salvo che il trattamento sia necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico);
g. portabilità dei dati (qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto e sia effettuato con mezzi automatizzati, su richiesta, l’Interessato riceverà in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano e potrà trasmetterli ad un altro Titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del Titolare del Trattamento cui li ha forniti e, se tecnicamente fattibile, potrà ottenere che detta trasmissione venga effettuata direttamente da quest’ultimo).
h. proposizione reclamo all’autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali – Garante Privacy).
Tutte le informazioni relative alla tutela dei dati personali, compresa copia aggiornata della presente informativa, sono reperibili sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, alla voce “privacy”.
CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI
Le seguenti condizioni contrattuali disciplinano i rapporti in essere tra il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO e Dolomiti Energia S.p.A..
Le condizioni generali sono parte integrante di tutti i contratti di Dolomiti Energia S.p.A. riguardanti la fornitura di energia elettrica, gas e servizi ambientali. Delle presenti condizioni fanno parte integrante le premesse e le definizioni.
In seguito Dolomiti Energia S.p.A. sarà denominato “FORNITORE” e il cliente che ha sottoscritto la PROPOSTA DI CONTRATTO “CLIENTE”. In caso di riferimento congiunto, il FORNITORE ed il CLIENTE saranno denominati “PARTI” e singolarmente “PARTE”.
Art. 1.1. - Proposta e Conclusione del Contratto - Diritto di ripensamento
1) Il CLIENTE richiede al FORNITORE la conclusione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o Servizi mediante la sottoscrizione della PROPOSTA DI CONTRATTO.
2) Il CLIENTE ha facoltà di effettuare la PROPOSTA DI CONTRATTO anche attraverso supporto telematico.
3) Salvo patto contrario, la PROPOSTA DI CONTRATTO del CLIENTE viene valutata dal FORNITORE, in relazione alle caratteristiche del proponente.
4) Qualora ricorrano i presupposti per l’accettazione, il FORNITORE provvederà a notiziare il CLIENTE dell’avvenuta conclusione del CONTRATTO che diverrà efficace (i) dalla data di ricezione da parte del CLIENTE del documento e/o della comunicazione di attivazione; oppure (ii) dal momento in cui il FORNITORE avrà posto in essere un comportamento concludente nei confronti del CLIENTE.
5) La conclusione del CONTRATTO annulla e sostituisce ogni precedente accordo tra le PARTI avente lo stesso oggetto contrattuale.
6) Qualora la proposta di CONTRATTO sia sottoscritta dal CLIENTE in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE, il CLIENTE può recedere dal CONTRATTO senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto.
Art. 1.2. - Forza Maggiore
1) Il FORNITORE non sarà responsabile per qualsiasi inadempienza del CONTRATTO dovuta a cause di forza maggiore o comunque da qualsiasi causa estranea alla propria attività.
2) Sono considerati casi di forza maggiore in via esemplificativa e non esaustiva:
- leggi, regolamenti o disposizioni di enti che esercitano una forma di
controllo sulla fornitura oggetto del CONTRATTO;
- provvedimenti di pubbliche autorità che rendano al FORNITORE, in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico;
- scioperi a carattere nazionale e/o di categoria e/o altri eventi comunque indipendenti dalla volontà delle PARTI.
3) Qualora uno dei casi di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una PARTE, la stessa ne darà comunicazione all’altra entro 5 (cinque) giorni lavorativi dall’evento, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della sospensione totale o parziale e la natura del caso di forza maggiore. Art. 1.3. - Qualità dei Servizi - Limitazione Responsabilità Fornitore
1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE accetta che il servizio di assistenza alla fornitura e, in generale, i servizi oggetto del CONTRATTO siano erogati dal FORNITORE con le modalità tecniche che lo stesso, a suo insindacabile giudizio, ritiene più idonee ed opportune.
2) Il FORNITORE si riserva di affidare, in tutto o in parte, anche nel corso del presente CONTRATTO, l’esecuzione della propria prestazione ad operatori da esso autorizzati.
3) Il FORNITORE declina ogni responsabilità per danni subiti dal CLIENTE qualora questi utilizzi in modo erroneo i servizi e/o gli apparati resi disponibili dal FORNITORE e/o non si attenga alle indicazioni ed alle istruzioni eventualmente rese dal FORNITORE.
Art. 1.4. - Riservatezza
1) Durante il periodo di durata del CONTRATTO, ciascuna PARTE si impegna a non divulgare a terzi informazioni relative al CONTRATTO stesso, se non con espresso consenso dell’altra, salvo i dati, le informazioni e le notizie che per loro natura devono essere divulgati o comunicati a terzi al fine di eseguire o perfezionare gli adempimenti connessi ai servizi oggetto del presente CONTRATTO.
2) È in ogni caso facoltà del FORNITORE menzionare il CLIENTE, l’area merceologica e territoriale in cui lo stesso opera nella pubblicità e/o a fini promozionali.
3) Il CLIENTE potrà rendere noto a terzi che la somministrazione di energia elettrica è effettuata dal FORNITORE, mantenendo però riservati i particolari tecnici, economici e commerciali relativi alla stessa. Art. 1.5. - Comunicazioni e Reclami - Servizio conciliazione
1) Tutte le comunicazioni fra le PARTI inerenti il CONTRATTO devono essere trasmesse per iscritto. In particolare il CLIENTE dovrà inoltrare le comunicazioni per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura) all’indirizzo Dolomiti Energia S.p.A., Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx oppure via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
2) Deve altresì essere trasmessa per iscritto al FORNITORE entro i termini previsti dalla normativa vigente, qualunque variazione inerente i Punto Di Prelievo (PDP).
3) Il CLIENTE dovrà comunicare tempestivamente al FORNITORE ogni variazione dell’indirizzo, compreso quello di posta elettronica, dichiarato alla data di sottoscrizione del CONTRATTO.
4) In ogni caso e in ogni momento il CLIENTE può inviare al FORNITORE un reclamo per iscritto (indicando il conto contrattuale o codice POD relativi alla fornitura), anche mediante il modulo predisposto dal FORNITORE stesso e reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Il reclamo andrà inoltrato: all’indirizzo Dolomiti Energia S.p.A. Xxx Xxxxxxx 00 - 00000 Xxxxxx oppure via email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o via posta elettronica certificata all’indirizzo xxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
5) Per i reclami relativi al servizio distribuzione e misura della fornitura di elettricità, il FORNITORE richiederà al DISTRIBUTORE LOCALE i dati tecnici necessari ad inviare la risposta al CLIENTE. Per i detti servizi il CLIENTE ha facoltà di inviare il reclamo direttamente al DISTRIBUTORE LOCALE. In tal caso il DISTRIBUTORE LOCALE è tenuto a rispondere al CLIENTE entro e non oltre 20 giorni lavorativi dalla richiesta.
6) Nel rispetto delle previsioni dell’art. 40 del TIQV (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia elettrica e di gas naturale, allegato “A” alla delibera ARG/com 164/08 dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente [di seguito “ARERA”], il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx) entro il 30 giugno di ogni anno il FORNITORE renderà disponibili al CLIENTE tramite avvisi allegati ai documenti di fatturazione le informazioni relative ai livelli effettivi di qualità.
7) Qualora il CLIENTE abbia presentato reclamo al FORNITORE e abbia ricevuto una risposta ritenuta dal CLIENTE insoddisfacente o non abbia ricevuto risposta decorsi 50 (cinquanta) giorni dalla presentazione del reclamo, il CLIENTE, nel termine di un anno dalla data di presentazione del reclamo stesso, potrà proporre un’istanza di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell’ARERA, di cui alla Delibera 21 giugno 2012 n. 260/2012/E/com dell’ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Il Servizio Conciliazione dell’ARERA è uno strumento gratuito di tutela dei clienti finali di energia elettrica e gas, che agevola la risoluzione delle controversie insorte con il FORNITORE, facendo incontrare le parti via web o in call conference alla presenza di un soggetto conciliatore che opera al fine di tentare di risolvere bonariamente la controversia ed evitare l’instaurarsi di un giudizio contenzioso; la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione presso il Servizio Conciliazione è disciplinato dalla delibera 209/2016/E/com e successive modifiche e integrazioni (cd. TICO, Testo Integrato Conciliazione, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx), emanata in attuazione dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della Legge 481/95 e dell’articolo 141, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (cd. Codice del consumo).
Il CLIENTE potrà attivare la procedura del Servizio Conciliazione registrandosi alla piattaforma on line del sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.
Il CLIENTE può attivare il Servizio Conciliazione qualora risulti connesso in bassa tensione e/o media tensione.
Il CLIENTE non può attivare il Servizio Conciliazione qualora:
- abbia già attivato il Servizio Conciliazione per la stessa controversia:
- abbia già concluso una procedura di conciliazione presso il Servizio
Conciliazione;
- il Servizio Conciliazione abbia archiviato una domanda del CLIENTE per rinuncia o mancata comparizione al primo incontro fissato per la conciliazione.
L’esecuzione del tentativo di conciliazione è condizione obbligatoria di
procedibilità per il successivo accesso alla giustizia ordinaria.
Qualora il cliente non intenda avvalersi del Servizio Conciliazione dell’ARERA per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie, potrà rivolgersi ad uno degli altri organismi di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetti “ADR” Alternative Dispute Resolution) iscritti nell’elenco dell’ARERA, disponibile al link “elenco ADR dell’Autorità” sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx. Ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione sono disponibili sul sito internet xxxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxxx.xxx.
8) xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx.
Art. 1.6. - Cessione del Contratto
1) Il CLIENTE autorizza sin d’ora il FORNITORE a cedere a terzi il presente CONTRATTO ed i conseguenti pesi, oneri e frutti di qualsiasi natura connessi all’esecuzione o da essa derivanti.
2) È consentita fin d’ora la cessione del CONTRATTO da parte del FORNITORE ad altra società operante sul mercato della vendita di energia elettrica appartenente al medesimo gruppo societario del FORNITORE, senza aggravio di costi o peggioramento delle condizioni economiche applicate nei confronti del CLIENTE. La cessione sarà efficace nei confronti del CLIENTE dalla ricezione della relativa comunicazione inviata dal FORNITORE.
3) Il CLIENTE non può cedere il contratto a terzi senza il preventivo assenso del FORNITORE. In caso di cessione, affitto ed usufrutto dell’azienda, il CLIENTE che sia acquirente, affittuario o usufruttuario, indipendentemente dall’attestazione delle scritture contabili del cedente, risponde in solido con il cedente degli eventuali debiti inerenti i contratti di fornitura in essere con il precedente titolare dell’azienda comunque risultanti al FORNITORE.
4) Ai fini di quanto disposto dal presente articolo, sarà considerato terzo rispetto al CLIENTE cedente qualsiasi società controllante il contraente cedente o da quest’ultimo controllata, come pure qualsiasi società che, unitamente al contraente cedente, si trovi sotto il controllo di una medesima altra società.
Art. 1.7. - Rinvio Normativo
1) Per quanto non espressamente previsto nel presente CONTRATTO, le PARTI fanno espresso rinvio a quanto contenuto nelle disposizioni di legge, alle Delibere dell’ARERA e alle norme del Codice Civile, dove applicabili.
Art. 1.8. - Registrazione
1) Le PARTI si danno reciprocamente atto che i corrispettivi previsti nel presente CONTRATTO sono soggetti a I.V.A. e pertanto, ai sensi dell’art. 5, secondo comma del D.P.R. n° 131 del 26.04.1986, e successive modifiche ed integrazioni, il presente CONTRATTO sarà registrato a tassa fissa e in caso d’uso.
Art. 1.9. - Elezione di domicilio e Foro Competente
1) Le PARTI eleggono domicilio, a tutti gli effetti del CONTRATTO, presso la propria sede legale. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere fra le PARTI in merito all’interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione del CONTRATTO e dei relativi allegati, sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento, impregiudicata la competenza inderogabile di ogni altro foro prevista dalle vigenti disposizioni di legge.
Il FORNITORE informa il CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (ai sensi dell’art.3, comma 1, lett. a) D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”) che in attuazione dell’art. 141 del Codice del Consumo è stata istituita una piattaforma europea per la risoluzione online delle controversie dei consumatori (c.d. piattaforma ODR, accessibile all’indirizzo internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxxx/xxx) attraverso la quale il CLIENTE potrà consultare l’elenco degli organismi di risoluzione alternativa delle controversie, trovare il link al sito di ciascuno di essi e avviare una procedura di risoluzione on-line della controversia in cui sia coinvolto. Art. 1.10. - Durata e Decorrenza Contrattuale - Condizioni per l’Esecuzione
1) La durata del presente CONTRATTO è indeterminata, fatto salvo una diversa durata stabilita negli allegati Tecnico-Economici (FE_I, FA_I), con efficacia a decorrere dalla data di inizio fornitura comunicata dal FORNITORE al CLIENTE. L’esecuzione del CONTRATTO avverrà in base alle tempistiche stabilite dalle autorità competenti ed è subordinata al buon esito della procedura di cambio fornitore presso il DISTRIBUTORE LOCALE (che dipende, ad esempio, dalla corrispondenza dei dati anagrafici riportati nel quadro A1, nei moduli di integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, con quelli in possesso dei distributori), in mancanza del quale il FORNITORE si impegnerà a contattare il CLIENTE affinché questi, per quanto di sua competenza, possa fornire i dati richiesti ai fini del completamento della procedura.
2) La decorrenza della fornitura per ciascun PDP si intenderà differita alla prima data utile successiva, che verrà comunicata dal FORNITORE, qualora la data prevista all’art. 1.10.1 non fosse compatibile con la data di decorrenza di attivazione del servizio di trasporto e/o di distribuzione dell’energia elettrica oppure non fosse compatibile con i termini temporali del contratto che il CLIENTE ha in essere con il precedente FORNITORE.
3) Il FORNITORE, si riserva la facoltà di non dare corso alla fornitura e conseguentemente di non formalizzare la conclusione del contratto con comportamento concludente, quando per ragioni tecniche, economiche e/o commerciali, a suo insindacabile giudizio, non sussistano i requisiti per dare seguito all’erogazione di energia elettrica o dei servizi Dolomiti Energia S.p.A..
4) Le PARTI convengono che l’esecuzione del contratto è in ogni caso
condizionata, nell’esclusivo interesse del FORNITORE:
- all’inesistenza di precedenti morosità del CLIENTE nei confronti del
FORNITORE o di altre società riconducibili al Gruppo Dolomiti Energia;
- alla positiva verifica da parte del FORNITORE della situazione creditizia del CLIENTE e della sua puntualità nei pagamenti (credit check) e del possesso dei requisiti previsti dalle Condizioni Tecnico Economiche;
- all’attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio);
- al possesso dei requisiti di accesso alle reti di trasporto e distribuzione
a cui il CLIENTE è allacciato;
- al fatto che il CLIENTE, ai sensi dell’articolo 10.3 dell’allegato “A” alla delibera ARG/elt 04/08 dell’ARERA, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx, non risulti al momento della richiesta di switching: a) sospeso per morosità; b) oggetto di una richiesta di indennizzo ai sensi della delibera n.ARG/elt n.219/10 dell’ARERA il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx.
5) Dell’attivazione della fornitura il FORNITORE darà comunicazione al CLIENTE, nei tempi e nei modi stabiliti dall’ARERA.
6) Qualora il contratto sia stato concluso da un CLIENTE che riveste la qualifica di consumatore (come definito dal Codice del Consumo
- D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005) in un luogo diverso dai locali commerciali del FORNITORE o attraverso forme di comunicazione a distanza, l’attivazione del servizio non potrà avvenire, in mancanza di esplicita richiesta del CLIENTE, durante il periodo di recesso accordato dalla legge al CLIENTE. Qualora il CLIENTE richieda l’attivazione immediata della fornitura ed eserciti successivamente il diritto di recesso, egli sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE le spese e gli oneri sostenuti per l’attivazione ed il corrispettivo contrattualmente previsto per i consumi realizzati.
7) In caso di fornitura e/o forniture relative ad una pluralità di PDP,
qualora le condizioni citate al precedente punto 1.10.4. si verificassero solo per una parte degli stessi, il FORNITORE si riserva la facoltà di procedere all’attivazione della fornitura solo per questi ultimi.
8) Qualora, nonostante quanto sopra, il CONTRATTO non possa avere esecuzione per causa non imputabile al FORNITORE, il CONTRATTO si intenderà automaticamente risolto senza responsabilità di nessuna delle due parti.
9) Ai fini dell’esercizio della facoltà prevista dall’art. 6.3 TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, approvato con deliberazione dell’ARERA di data 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx), l’impresa di distribuzione è tenuta a mettere a disposizione dell’utente del trasporto e del dispacciamento, a semplice richiesta di quest’ultimo, le seguenti informazioni circa il punto di prelievo oggetto della richiesta di switching: i) se il punto di prelievo risulta sospeso a seguito di una richiesta di sospensione della fornitura per morosità; ii) se per il medesimo punto sia in corso una richiesta di indennizzo; iii) il mercato di provenienza del punto, distinguendo tra mercato libero e servizi di ultima istanza; iv) le eventuali date delle richieste di sospensione, oltre a quella eventualmente in corso, se presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching; v) le eventuali date delle richieste di switching, oltre a quella eventualmente in corso, se eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching. Qualora, a seguito delle informazioni ricevute dall’impresa di distribuzione, l’utente del trasporto e del dispacciamento che abbia presentato richiesta di switching eserciti la facoltà di cui al comma 6.3 TIMOE (Testo integrato morosità elettrica approvato con deliberazione dell’ARERA di data 29 maggio 2015, 258/2015/R/com, come successivamente modificato e integrato, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx), non verrà data esecuzione al contratto di vendita e gli effetti del recesso dal contratto con il precedente venditore verranno meno.
10) Fatto salvo quanto previsto all’articolo 81, comma 81.3 e 81.4, del TIQE (Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell’energia elettrica, allegato “A” alla delibera
n. 646/2015/R/EE dell’ARERA il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx) ciascun cliente finale avente diritto alla salvaguardia può chiedere all’esercente la salvaguardia l’attivazione della procedura di switching secondo quanto previsto al Titolo II dell’allegato D della deliberazione 487/2015/R/eel dell’ARERA, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Ai fini dell’erogazione del servizio di salvaguardia, i contratti per i servizi di dispacciamento e di trasporto relativi ai clienti finali del servizio sono distinti dai contratti relativi ai clienti finali eventualmente serviti nel mercato libero dall’esercente o dai soggetti mandatari del medesimo. Art. 1.11. - Recesso - Clausola Risolutiva Espressa - Condizione Risolutiva
1) Il CLIENTE finale in regime di tutela o non in regime di tutela alimentato in bassa tensione, può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cambiare fornitore in qualsiasi momento inviando al FORNITORE una comunicazione mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata, che dovrà essere ricevuta dal fornitore entro e non oltre il giorno 10 (dieci) del mese precedente la data di cambio del fornitore.
La comunicazione di recesso deve contenere quale indicazione della causa di recesso la frase “per cambio fornitore”. La comunicazione di recesso potrà essere inviata anche dal nuovo fornitore, ed in tal caso, quest’ultimo dovrà giustificare i propri poteri di rappresentanza del CLIENTE attraverso l’invio al FORNITORE, contestualmente alla comunicazione di recesso, del mandato per l’esercizio del diritto di recesso sottoscritto dal CLIENTE.
La disciplina relativa al recesso di cui al presente comma troverà applicazione ai clienti finali di cui all’articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV (Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07) allegato “A” alla delibera ARERA di data 19 luglio 2012 n.301/2012/R/eel, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx), e non troverà applicazione nel caso di contratti relativi ad utenze stagionali o ricorrenti e qualora il CLIENTE sia un cliente multisito, qualora almeno un punto non ricada nell’ambito di applicazione di cui all’articolo 2.3, lettere a) e c) del TIV.
2) Il CLIENTE finale non domestico e non alimentato esclusivamente in bassa tensione può recedere unilateralmente dal CONTRATTO decorsi 12 mesi dall’inizio della fornitura con un preavviso di 6 (sei) mesi, salvo diversa previsione contenuta nelle Condizioni Tecnico Economiche, con comunicazione da effettuarsi al FORNITORE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
3) Qualora il contratto sia riconducibile contemporaneamente alle previsioni degli articoli 1.11.1, 1.11.2, il CLIENTE potrà esercitare il diritto di recesso secondo i termini previsti dall’art. 1.11.2.
4) Il CLIENTE può recedere unilateralmente dal CONTRATTO per cessazione della fornitura in qualunque momento e senza oneri, inviando una comunicazione scritta al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata, con termine di preavviso di 1 (uno) mese, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione di recesso,
5) Il FORNITORE può recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, anche in relazione ad uno o più PDP determinati, con un preavviso di 6 (sei) mesi, a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione, inviando una comunicazione al CLIENTE mediante raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
6) Il FORNITORE avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del CONTRATTO, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, mediante semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata al CLIENTE, qualora si verifichi, in relazione alla posizione del CLIENTE, anche una sola delle seguenti circostanze:
a- inizio di una azione esecutiva a carico del CLIENTE o di un
procedimento per la messa in liquidazione;
b- interruzione o sospensione dell’attività produttiva;
c- istanza od inizio di una procedura concorsuale;
d- insolvenza o iscrizione del CLIENTE nel registro dei protesti;
e- non sussistenza dei requisiti previsti dal CONTRATTO;
f- inadempienza ad uno o più obblighi contrattuali, senza avervi posto rimedio, dove possibile, nei successivi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di messa in mora;
g- cessione del contratto a terzi da parte del CLIENTE in violazione
dell’art. 1.6;
h- ritardo del pagamento superiore a 30 (trenta) giorni, anche di una
singola fattura;
i- modifica delle condizioni patrimoniali del CLIENTE che ne possano
inficiare l’affidabilità;
l- sottoscrizione a TERZI, da parte del CLIENTE, di mandato analogo
a quello conferito al FORNITORE;
m- prelievo fraudolento dell’energia elettrica a danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del trasportatore.
7) Nell’ipotesi in cui il FORNITORE non sia utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, il contratto fra il FORNITORE ed il CLIENTE si risolverà, valendo la presente pattuizione quale condizione risolutiva, ove in applicazione della disposizione di cui al comma 22.3 TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica, allegato “A” alla delibera ARERA di data 29 maggio 2015 n.258/2015/R/com, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx) si risolva il contratto fra l’utente del servizio di trasporto e dispacciamento ed il soggetto responsabile di tali servizi. Al verificarsi di tale ipotesi: a) il contratto di
fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza coi termini previsti dall’articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08 dell’ARERA (il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx), che saranno successivamente comunicati; b) la fornitura verrà comunque garantita da parte dell’esercente la maggior tutela ovvero dell’esercente la
salvaguardia.
8) Xxxxx salvo il diritto al risarcimento del maggior danno, il CLIENTE si obbliga a tenere indenne il FORNITORE da eventuali oneri rimasti a carico dello stesso in conseguenza della risoluzione dell’accordo al medesimo CLIENTE imputabile.
Art. 1.12. – Clausola Penale
1) Qualora il CLIENTE, che non abbia la qualità di consumatore,
non rispetti i termini di preavviso indicati negli articoli 1.11.1., 1.11.2., 1.11.3., e 1.11.4., sarà tenuto a corrispondere al FORNITORE, a titolo di penale, un importo corrispondente al valore totale di un mese medio di fornitura (consumo annuo diviso dodici o consumo annuo ricostruito sul minor periodo di durata del rapporto), fermo il diritto del FORNITORE di ottenere il risarcimento di ogni danno ulteriore. Resta inoltre inteso e convenuto che tutti gli oneri assunti dal FORNITORE per assicurare la fornitura al CLIENTE saranno comunque addebitati al CLIENTE, in aggiunta alla penale di cui al presente articolo.
Art. 1.13. - Oneri Fiscali, Accise, Adempimenti Fiscali e Responsabilità
1) Gli oneri fiscali e gli eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o per disposizione dell’autorità competente, al CONTRATTO, alla fornitura ed ai relativi compensi, sono a carico del CLIENTE, salvo che siano posti espressamente dalla legge a carico del FORNITORE e senza facoltà di rivalsa.
2) Le imposte gravanti sui consumi di energia elettrica a carico del CLIENTE, saranno esposte in fattura in voce separata.
3) L’applicazione di un trattamento fiscale agevolato (rispetto all’applicazione dell’aliquota IVA ordinaria) verrà effettuata dal FORNITORE, sulla base di un’apposita istanza, delle dichiarazioni e della documentazione consegnate dal CLIENTE, riportanti tutti gli elementi necessari all’applicazione del regime fiscale richiesto. In assenza di produzione dei predetti documenti verrà applicata l’aliquota IVA nella misura ordinaria, fatto salvo quanto stabilito qui di seguito. In mancanza di diversa comunicazione del CLIENTE, il FORNITORE considererà valide, ai fini della corretta applicazione delle imposte, l’istanza, le dichiarazioni e la documentazione, riferite al medesimo PDP, già ritenute valide nell’ambito di un precedente contratto di somministrazione di energia elettrica tra le PARTI, a condizione che, successivamente a quest’ultimo, si siano susseguiti tra le PARTI, senza soluzione di continuità, contratti di somministrazione e non siano intervenute modifiche normative e/o interpretative, che ne rendano necessaria l’integrazione o la modificazione.
Il CLIENTE assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità delle dichiarazioni e dei dati forniti e manleva e terrà indenne il FORNITORE da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle istanze, delle dichiarazioni e della documentazione dal CLIENTE stesso consegnate al FORNITORE. Qualora dovessero emergere realtà differenti rispetto a quanto risultante dall’istanza, dalle dichiarazioni e dalla documentazione fatta pervenire dal CLIENTE al FORNITORE, saranno poste a carico del CLIENTE stesso le eventuali differenze di imposte, le sanzioni pecuniarie, indennità, interessi ed ogni altra somma che il FORNITORE fosse tenuto a pagare all’Amministrazione Finanziaria.
Sarà cura del CLIENTE fornire tempestivamente l’aggiornamento dell’istanza, delle dichiarazioni e della documentazione, nel caso di variazioni riguardanti l’impiego dell’energia elettrica, la destinazione d’uso dei locali, la tipologia di attività svolta, la titolarità dell’utenza (cessione, affitto, cambiamenti di ragione sociale, denominazione, tipologia societaria, indirizzo, ecc), nonché ogni altro elemento in precedenza dichiarato. Ogni rimborso dal FORNITORE al CLIENTE di quanto da questi pagato per i titoli di cui al presente articolo, che risultasse non dovuto dal FORNITORE all’Amministrazione Finanziaria, sarà possibile solo entro i termini e nella misura in cui il FORNITORE potrà ottenere il rimborso dall’Amministrazione Finanziaria.
4) Tasse o imposte che venissero successivamente introdotte in aggiunta, modificazione e/o sostituzione di quelle esistenti saranno assunte a carico del CLIENTE secondo quanto disporranno le relative previsioni di legge.
5) Salvo diverse disposizioni di legge, regolamenti e/o previa espressa dichiarazione del CLIENTE, il FORNITORE effettua le dichiarazioni agli Uffici delle Dogane competenti ed esegue i relativi pagamenti secondo le disposizioni di legge.
6) Il CLIENTE si impegna a tenere indenne e manlevato il FORNITORE da ogni responsabilità nei riguardi dell’Erario derivante da un diverso impiego dell’energia elettrica fornita rispetto a quanto dichiarato nel contratto.
7) La spedizione delle fatture e di eventuali altri documenti contabili avvenuta attraverso posta elettronica, nel rispetto dell’ambiente, secondo quanto definito dal decreto legislativo n°52/2004, non comporta nessun onere per il CLIENTE.
Art. 1.14. - Pagamento Corrispettivi e Rateizzazione
1) Il pagamento delle fatture deve essere effettuato entro il termine indicato in fattura e dovrà avvenire con le modalità indicate negli allegati Tecnico - Economici (FE_I e FA_I).
2) Le fatture saranno recapitate nel luogo di fornitura o presso il diverso indirizzo indicato dal CLIENTE, recando indicazione dei termini di pagamento stabiliti in conformità a quanto previsto nell’allegato Tecnico-Economico FE_I, che sono da intendersi come tassativi. Il pagamento delle fatture dovrà avvenire tramite procedura di domiciliazione bancaria o postale. Qualora entro 3 (tre) mesi dalla data di ricezione il CLIENTE non attivi la modalità di pagamento prescritta nell’allegato Tecnico-Economiche FE_I come condizione per l’accesso a determinate offerte commerciali, il FORNITORE avrà facoltà di comunicare al CLIENTE la riscontrata carenza dei requisiti previsti per poter usufruire dell’offerta ed applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche di fornitura prescritte per la specifica tipologia di CLIENTE dell’Autorità, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.
3) Il CLIENTE avente i requisiti per accedere alla maggior tutela avrà la facoltà di richiedere al FORNITORE la rateizzazione delle somme dovute per la fornitura di energia elettrica secondo le modalità e i criteri previsti all’art. 13-bis del TIV (Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07) approvato con deliberazione dell’ARERA 09 luglio 2012, 301/2012/R/ eel, come successivamente modificato e integrato il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx).
4) In caso di ritardato pagamento delle fatture, sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo pari a 1/365, IL FORNITORE si riserva di applicare gli interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio d’interesse di periodo previsto dal D.Lgs. n.231/2002. In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti. Eventuali reclami o contestazioni non daranno diritto al CLIENTE di differire o sospendere i pagamenti.
5) Il CLIENTE effettuerà i pagamenti attraverso soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento all’interno dell’Unione Europea. Il FORNITORE è abilitato a non accettare i pagamenti provenienti da soggetti privi di tali requisiti; nell’ipotesi in cui il CLIENTE non risultasse in grado di rispettare le suddette prescrizioni, egli dovrà darne informativa scritta al FORNITORE, indicando le ragioni e le soluzioni prospettate, che saranno valutate dal FORNITORE, che resterà comunque libero di non aderirvi.
Art. 1.15. - Clausola solve et repete - Divieto di opporre eccezioni alla richiesta di pagamento
1) In nessun caso il pagamento potrà essere sospeso, differito o ridotto dal CLIENTE, neppure in caso di contestazione, né potrà essere compensato con eventuali crediti che il CLIENTE vanti nei confronti del FORNITORE, anche relativi ad altri contratti, salvo diverso ed espresso accordo tra le PARTI. La presente disposizione non troverà applicazione nel periodo in cui risulti pendente il reclamo proposto dal CLIENTE per denunziare una doppia fatturazione, limitatamente agli importi oggetto di contestazione.
Art. 1.16. - Sospensione della Fornitura - Morosità
1) In tutti i casi di morosità del CLIENTE nei confronti del FORNITORE, è facoltà del FORNITORE stesso, decorsi giorni dieci dalla scadenza del termine di pagamento indicato nei documenti di fatturazione, di attivare le procedure previste in caso di morosità del CLIENTE, secondo quanto di seguito previsto.
2) Il FORNITORE provvederà a costituire in mora il CLIENTE mediante invio di una comunicazione a mezzo raccomandata A/R
o posta elettronica certificata (PEC), intimandogli di provvedere al pagamento entro un termine comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni solari dall’invio al CLIENTE della raccomandata A/R, oppure a 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte del FORNITORE, della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata, oppure, nel caso in cui il FORNITORE non sia in grado di documentare la data di invio della comunicazione tramite raccomandata A/R, del termine, comunque non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora. Decorso il termine per provvedere al pagamento, in caso di persistenza del mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà richiesta la sospensione della fornitura. Prima della sospensione della fornitura, qualora il CLIENTE sia connesso in bassa tensione e sussistano le condizioni tecniche del misuratore, verrà effettuata una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 (quindici) giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato pagamento da parte del CLIENTE, verrà effettuata la sospensione della fornitura. In caso di costituzione in mora, il CLIENTE dovrà comunicare al FORNITORE l’avvenuto pagamento degli insoluti, effettuato con bonifico bancario, attraverso l’invio di un fax al nr 0000 000000 o di una email all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xx o di una PEC all’indirizzo xxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx contenente data di pagamento, importo pagato, riferimento documenti saldati, valuta al beneficiario, banca del beneficiario, banca del debitore, nr. C.R.O. dell’operazione, copia della contabile bancaria. Non saranno accettati dal FORNITORE pagamenti diversi dal bonifico bancario.
3) In caso di morosità del CLIENTE, il FORNITORE avrà diritto di richiedere all’impresa distributrice la sospensione della fornitura di energia elettrica per uno o più punti di prelievo nella titolarità del medesimo CLIENTE, qualora sia decorso un termine comunque non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento di cui al precedente paragrafo. Il FORNITORE avrà diritto di richiedere al CLIENTE il pagamento del corrispettivo di sospensione e di riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’ARERA. In tutti i casi di sospensione e/o risoluzione della fornitura, anche se relativi solo ad uno o più siti, è fatto salvo il diritto del FORNITORE di ricevere il rimborso delle spese relative ai solleciti di pagamento e alle spese relative alle operazioni di sospensione e di eventuale riattivazione, oltre ad un importo pari a quello previsto all’art. 7-bis dell’Allegato A alla del. ARERA n° 156/07 (il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx), fermo restando il risarcimento del maggior danno.
In caso di mancato rispetto da parte del FORNITORE della disciplina in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura al CLIENTE spetterà il diritto di vedersi riconosciuto un indennizzo automatico dell’importo come indicato all’interno degli allegati Tecnico-Economici (FE_I, FA_I) e disponibile altresì nel sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx.
Art. 1.17. - Richiesta Dati Catastali
1) Ai fini dell’applicazione dell’Art.1 Comma 333 della Legge 311 del 30.12.2004 (Legge Finanziaria 2005), il FORNITORE richiederà al CLIENTE, per ogni punto di prelievo presso cui è attivata la fornitura di energia elettrica i dati catastali identificativi dell’immobile che saranno trasmessi all’Anagrafe Tributaria.
2) Nei casi e con le modalità previsti dal TISIND (testo integrato del sistema indennitario a carico del cliente finale moroso nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale), allegato alla delibera 593/2017/R/com dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx, potrà essere addebitato un indennizzo (a beneficio dell’operatore uscente) al CLIENTE che risulti moroso in riferimento alla titolarità di un punto di prelievo alimentato in bassa tensione
3) La mancata comunicazione da parte del CLIENTE dei dati richiesti potrà formare oggetto di segnalazione all’Anagrafe Tributaria.
4) Per ogni chiarimento consultare l’Agenzia delle Entrate xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx
Art. 1.18. - Responsabilità amministrativa
1) Con riferimento all’esecuzione delle attività oggetto del presente CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza, impegnandosi a rispettarlo, del contenuto del documento “Modello 231” elaborato dal FORNITORE, consultabile al sito Internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dal “Modello 231”, il FORNITORE si riserva la facoltà di applicare una sanzione per le violazioni rilevate e/o di risolvere il CONTRATTO.
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Le presenti condizioni si applicano a tutte le forniture di energia elettrica.
Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e Dolomiti Energia S.p.A..
Art. 2.1. - Oggetto del CONTRATTO
1) Con la conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE si impegna a somministrare al CLIENTE, che si impegna a ritirare, presso i PDP riportati nel quadro A1, nei moduli d’integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE, l’energia elettrica necessaria a soddisfare per tutta la durata del presente contratto l’intero fabbisogno degli stessi.
2) Gli aspetti tecnici concernenti il prelievo dell’energia elettrica, comprese le responsabilità per eventuali disservizi e/o interruzioni della somministrazione, sono regolati dalla normativa vigente e dai provvedimenti che verranno emanati dalle competenti autorità per la disciplina dell’uso delle reti ed attengono ai rapporti fra il CLIENTE ed il DISTRIBUTORE LOCALE o il trasportatore al quale ciascun PDP è collegato.
Art. 2.2. - Caratteristiche del CLIENTE
1) I PDP del CLIENTE, oggetto del presente CONTRATTO, risultano già adeguatamente collegati alla rete di trasmissione nazionale e/o a quella di distribuzione locale. Qualora non fossero adeguatamente collegate alla rete, il FORNITORE si riserva la possibilità di non dar corso al contratto di fornitura oppure a dare esecuzione al contratto solo in seguito all’attivazione da parte dei distributori competenti del servizio di trasmissione e distribuzione ed all’eventuale completamento dei lavori necessari per attivare la fornitura (allaccio).
2) Sono a carico del CLIENTE i costi derivanti dagli eventuali adeguamenti tecnici che si rendessero necessari per l’avvio e l’esercizio della fornitura.
3) Il CLIENTE dichiara di non avere obbligazioni insolute relative a precedenti contratti di somministrazione, trasporto, dispacciamento o altre obbligazioni nei confronti del Distributore, del trasportatore o di terzi.
Art. 2.3. - Responsabilità del FORNITORE
1) Il FORNITORE non risponde dei danni di qualsiasi natura causati dall’energia elettrica somministrata, essendo lo stesso FORNITORE, persona giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di trasmissione, di distribuzione e/o trasporto.
2) In ogni caso, qualunque danno o pregiudizio eventualmente patito dal CLIENTE che sia derivato direttamente o indirettamente da attività del DISTRIBUTORE LOCALE o di terzi non sarà ascrivibile al FORNITORE, neppure a titolo di responsabilità indiretta od oggettiva
o altre obbligazioni nei confronti del DISTRIBUTORE LOCALE, del trasportatore o di terzi.
3) Il CLIENTE, sotto la propria responsabilità, dichiara di disporre della documentazione comprovante che, alla data di inizio erogazione di energia elettrica, da parte del FORNITORE, saranno validamente risolti i contratti di somministrazione stipulati tra il CLIENTE e il FORNITORE uscente. Il CLIENTE manleva pertanto il FORNITORE da ogni responsabilità e/o incombenza per eventuali contestazioni da parte dei fornitori uscenti.
4) Il FORNITORE non assume alcun tipo di impegno in ordine ad eventuali oneri connessi ad un recesso anticipato da parte del CLIENTE dal contratto di fornitura di energia elettrica con il precedente fornitore. Sono posti a carico del CLIENTE gli eventuali corrispettivi che il DISTRIBUTORE LOCALE e/o il GSE e/o il trasportatore
dovessero richiedere al FORNITORE a seguito della sospensione o della risoluzione del CONTRATTO.
5) Le interruzioni o limitazioni della fornitura, siano esse dovute a cause accidentali, a scioperi, ad esigenze di servizio o disposte dalla competente autorità come pure le variazioni tecniche di fornitura dovute a cause accidentali, non danno luogo a riduzione dei corrispettivi, a risarcimento da parte del FORNITORE o a risoluzione del contratto. Art. 2.4. - Utilizzo della Fornitura
1) L’energia elettrica non può essere utilizzata in località e per usi diversi da quelli previsti dal CONTRATTO, né ceduta sotto qualsiasi forma a terzi.
2) Il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, in caso di prelievo fraudolento dell’energia elettrica da parte del CLIENTE in danno del FORNITORE e/o del DISTRIBUTORE LOCALE e/o del trasportatore nazionale. In tal caso il CLIENTE è tenuto a corrispondere immediatamente al FORNITORE l’intero ammontare dei corrispettivi pattuiti, e a risarcire ogni danno ulteriore danni.
Art. 2.5. - Inserimento automatico di Regolamentazioni Tecniche e di Clausole Negoziali
1) Il presente CONTRATTO si intenderà automaticamente modificato o integrato mediante l’inserimento di clausole negoziali e regolamentazioni tecniche che venissero obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti di pubbliche autorità o di altri soggetti competenti.
2) Parimenti si intendono implicitamente abrogate le clausole del presente CONTRATTO che risultino incompatibili con le condizioni obbligatoriamente imposte ai sensi del precedente punto 2.5.1..
3) Qualora i contenuti imposti dai provvedimenti di cui ai precedenti punti 2.5.1. e 2.5.2., non siano suscettibili di inserimento automatico nel presente CONTRATTO, le PARTI provvederanno di comune accordo a formulare le clausole integrative o modificative al fine di ottemperare ai provvedimenti di cui sopra.
Art. 2.6. - Modifica della Normativa, dei Parametri Tecnici e/o delle Condizioni Economiche contrattuali
1) Qualora per effetto delle delibere emanate dall’ARERA e/o a seguito di ulteriori provvedimenti che potranno essere emanati dalle autorità competenti che dovessero apportare delle modifiche alla normativa vigente e/o a seguito di straordinari eventi sociopolitici, finanziari ed economici (a titolo esemplificativo: attentati terroristici, black-out generalizzati, embarghi, interruzione dei flussi d’approvvigionamento, repentine oscillazioni delle quotazioni di materie prime), che dovessero comportare variazioni sostanziali delle condizioni economiche e/o giuridiche in base alle quali il FORNITORE si è impegnato a stipulare il CONTRATTO, il FORNITORE provvederà a negoziare con il CLIENTE nuove condizioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi entro 30 giorni dal verificarsi dei suddetti provvedimenti/accadimenti.
2) Il mancato accordo circa le nuove condizioni applicabili abiliterà il FORNITORE a recedere dal CONTRATTO, dandone comunicazione al CLIENTE mediante lettera raccomandata A/R ovvero PEC con un preavviso di almeno 90 giorni.
3) Le condizioni tecniche ed economiche applicate alla fornitura ed il relativo periodo di validità sono indicati nelle Condizioni Tecnico Economiche applicabili al CLIENTE. Allo scadere del periodo di validità previsto dalle Condizioni Tecnico Economiche il FORNITORE potrà continuare ad applicare le previsioni delle Condizioni Tecnico Economiche scadute, con facoltà di comunicare in qualsiasi momento al CLIENTE in forma scritta, nel rispetto dei termini previsti dall’articolo 13 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla Delibera dell’ARERA ARG/com 104/10 (Approvazione del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, il cui testo è consultabile sul sito xxx.xxxxx.xx), le nuove condizioni contrattuali e/o i nuovi corrispettivi e parametri di calcolo dei corrispettivi di fornitura applicabili e il relativo periodo di validità (qualora ciò risulti consentito dalle disposizioni vigenti, la comunicazione delle nuove condizioni potrà essere eseguita anche con nota in fattura).
4) In mancanza di comunicazioni da parte del CLIENTE da inviarsi tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 30 (trenta) giorni prima del previsto termine di scadenza delle Condizioni Tecnico Economiche in corso di validità, le nuove Condizioni Tecnico Economiche ed i relativi corrispettivi si intenderanno automaticamente accettati dal CLIENTE.
5) In caso di mancata accettazione delle modifiche unilaterali comunicate dal FORNITORE, il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO, facendo pervenire la comunicazione di recesso con raccomandata A/R o posta elettronica certificata che dovrà pervenire al FORNITORE almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza delle condizioni economiche in corso di validità. Il recesso avrà pertanto effetto allo scadere del periodo di validità del prezzo dell’energia elettrica in precedenza convenuto o unilateralmente definito dal FORNITORE ai sensi dell’art. 13.1 del Codice di Condotta Commerciale di cui alla Delibera dell’ARERA n.ARG/com 104/10, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Art. 2.7. - Garanzie
1) Qualora non sia presente o sia revocata la domiciliazione bancaria e/o postale per il pagamento delle fatture, il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale di ammontare commisurato al consumo effettuato nell’anno precedente a quello di applicazione ovvero al consumo ipotizzabile in ragione del profilo attribuito al Cliente.
2) L’ammontare del deposito cauzionale di cui all’art. 2.7.1. è
raddoppiato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) l’esercente la vendita abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno due fatture, anche non consecutive, nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura;
b) il CLIENTE non abbia adempiuto al versamento del deposito cauzionale di cui all’art. 2.7.1. e l’esercente la vendita abbia costituito in mora il CLIENTE, con riferimento ad almeno una fattura nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova fattura.
Nel caso in cui il CLIENTE non versi il deposito cauzionale eventualmente richiesto ai sensi del presente art. 2.7.2., l’esercente la vendita può chiedere all’impresa di distribuzione di attivare i rimedi previsti dal Titolo II del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, allegato alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
In tali casi non si applicano le previsioni di cui al comma 4.3, lettera c) del TIMOE (Testo integrato morosità elettrica, allegato alla Delibera 29 maggio 2015 258/2015/R/com dell’ARERA, il cui testo è disponibile sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
3) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale di cui all’art. 2.7.1 è da ritenersi fruttifero per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE, maggiorato degli interessi legali maturati, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto di fornitura, ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla data di attivazione della domiciliazione bancaria o postale dei pagamenti.
4) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO.
5) Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito cauzionale la garanzia sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con le medesime modalità di cui all’art. 2.7.1 entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile.
Art. 2.8 - Garanzia Fideiussoria
1) Il CLIENTE si impegna a rilasciare in favore del FORNITORE una garanzia fideiussoria bancaria (emessa da soggetto gradito al FORNITORE, il cui testo dovrà essere preventivamente approvato da quest’ultimo) contenente la clausola di pagamento “a prima richiesta”, con espressa esclusione della facoltà di opporre eccezioni,
entro l’ultimo giorno lavorativo del secondo mese antecedente la data di decorrenza della fornitura. La fideiussione dovrà garantire il pagamento di un importo commisurato ai consumi del CLIENTE, come precisato nelle Condizioni Tecnico Economiche, e dovrà avere una
durata pari alla durata del CONTRATTO maggiorata di 3 (tre) mesi e dovrà essere tale da consentire, in caso di inadempimento del cliente, l’incasso da parte del FORNITORE degli importi garantiti mediante semplice richiesta di quest’ultimo, rimossa ogni eccezione, e senza obbligo di preventiva escussione del CLIENTE.
2) Il CLIENTE si impegna a garantire che la fideiussione rilasciata ai sensi dell’art. 2.8.1. resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.
3) In caso di escussione da parte del FORNITORE di detta garanzia fideiussoria, il CLIENTE provvederà entro 30 (trenta) giorni a ripristinare la garanzia, così da assicurare al FORNITORE la disponibilità di una garanzia conforme a quanto previsto all’art. 2.8.1.. L’inadempimento di tale obbligo entro il termine su indicato, o la violazione dell’obbligo indicato al punto 2.8.2., abiliterà il FORNITORE a dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile, valendo la presente previsione quale clausola risolutiva espressa.
Art. 2.9. - Deposito Cauzionale
1) Il FORNITORE si riserva la facoltà di richiedere al CLIENTE il versamento, con addebito sulla prima fattura emessa, di un importo a titolo di deposito cauzionale in misura pari a quanto previsto per i clienti domestici all’art. 16 della delibera ARERA n. 200/99 (“Direttiva concernente l’erogazione dei servizi di distribuzione e di vendita dell’energia elettrica a clienti del mercato vincolato ai sensi dell’articolo 2, comma 12, lettera h), della legge 14 novembre 1995, n. 481”) e successive modifiche ed integrazioni, il cui testo è consultabile all’indirizzo internet xxx.xxxxx.xx.
2) Le PARTI convengono che il deposito cauzionale di cui all’art. 2.9.1. è da ritenersi fruttifero per il CLIENTE, e che esso sarà restituito dal FORNITORE al CLIENTE al momento della cessazione degli effetti del contratto di fornitura.
3) Il CLIENTE si impegna a garantire che detto deposito cauzionale resti in vigore per tutta la durata del CONTRATTO e per i successivi 3 (tre) mesi.
4) Qualora nel corso della fornitura l’importo del deposito cauzionale sia incamerato in tutto o in parte dal FORNITORE, il CLIENTE sarà tenuto a ricostituirlo con le medesime modalità di cui all’art. 2.9.1. entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata o invalida costituzione o ricostituzione del deposito cauzionale, il FORNITORE avrà la facoltà di risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, valendo la presente disposizione quale clausola risolutiva espressa.
Art. 2.10. - Accesso al Gruppo di Misura
1) Con la sottoscrizione del CONTRATTO, il CLIENTE dichiara di autorizzare il DISTRIBUTORE LOCALE e il FORNITORE ad accedere in qualsiasi momento agli impianti per la loro verifica e per la lettura del gruppo di misura e, ove necessario, per la loro sostituzione e/o spostamento.
2) Il CLIENTE è tenuto a consentire al DISTRIBUTORE LOCALE l’accesso anche agli impianti a valle del gruppo di misura qualora il loro funzionamento risultasse interferire con l’esercizio della rete del DISTRIBUTORE LOCALE ed in tutti casi richiesti dalle competenti autorità.
Art. 2.11. - Manutenzione Gruppo di Misura
1) Le PARTI sono tenute a segnalare tempestivamente, anche in forma scritta se ritenuto necessario, gli eventuali esiti negativi dei tentativi di lettura e qualunque anomalia inerente i gruppi di misura e loro sigillatura e/o integrità.
2) Nel caso in cui, da una eventuale richiesta di verifica del gruppo di misura da parte del CLIENTE, lo stesso risultasse funzionante in modo corretto, gli oneri richiesti dal DISTRIBUTORE LOCALE e/o dal trasportatore saranno a carico del CLIENTE.
Art. 2.12. - Fatturazione - Tempi di fatturazione - Responsabilità
1) La rilevazione e la fatturazione dell’energia elettrica somministrata ai singoli PDP avrà periodicità mensile ed avverrà sulla base dei dati analitici relativi ai consumi dei PDP stessi, sempre che tali dati siano noti al FORNITORE.
2) In deroga all’art. 2.12.1., le PARTI concordano che il FORNITORE avrà facoltà di effettuare la fatturazione con periodicità maggiore (di norma bimestrale) qualora i consumi mensili del CLIENTE siano considerati dal FORNITORE, a proprio giudizio, di valore irrisorio e/o qualora i PDP congiuntamente intesi abbiano potenza inferiore o uguale a 16,5 kW.
3) Nel caso in cui il CLIENTE, antecedentemente all’adesione alla presente offerta, risulti servito nell’ambito del mercato di maggior tutela da parte di Trenta, l’adesione comporterà l’invio di una fattura di cessazione del preesistente CONTRATTO.
4) Per il CLIENTE è disponibile, nella sezione Bolletta 2.0 del sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, la guida alla lettura dell’offerta di cui all’art.20 dell’Allegato A della delibera ARG/ELT n° 501/14, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx. È facoltà del CLIENTE richiedere l’emissione della fattura comprensiva degli elementi di dettaglio di cui all’art.11 dell’Allegato A della delibera ARG/ELT n° 501/14 il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
5) Il FORNITORE potrà utilizzare eventuali propri sistemi di rilevazione e analisi dati ai fini della fatturazione.
6) In assenza della lettura effettiva e dell’autolettura, la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati dal FORNITORE sulla base dei consumi storici del CLIENTE e/o della quantità e della modalità di consumo dichiarato nel Quadro A1, riservandosi di addebitare al CLIENTE eventuali conguagli.
7) L’autolettura da parte del CLIENTE è valida ai fini della fatturazione, salvo il caso di non verosimiglianza statistica del dato comunicato rispetto ai consumi storici. L’autolettura, se comunicata entro il secondo giorno lavorativo del mese solare, può essere utilizzata ai fini della fatturazione delle competenze del mese precedente.
8) Eventuali errori di determinazione dei dati sui quali viene effettuata la fatturazione, sia in eccesso che in difetto, daranno luogo a conguagli degli importi erroneamente fatturati senza addebito o accredito di interessi per le PARTI e senza che il CLIENTE possa svolgere nessuna rivendicazione nei confronti del FORNITORE.
CONDIZIONI GENERALI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA
Le presenti condizioni disciplinano i rapporti in essere tra: il CLIENTE e Dolomiti Energia S.p.A..
Art. 3.1. - Programmazione - Oneri a Carico del CLIENTE
1) Il CLIENTE si impegna a comunicare al FORNITORE, per ciascun PDP, il Programma di Prelievo come definito nel Quadro A1, nei moduli d’integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto nonché a comunicare allo stesso tempestivamente tutte le variazioni del programma superiori al 7%. Il FORNITORE, a seguito di dette variazioni, avrà la facoltà di richiedere modifiche alle condizioni economiche sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.
2) Per quanto riguarda il servizio di bilanciamento, qualora il FORNITORE, nell’ambito della gestione dei servizio di dispacciamento in prelievo svolto per il CLIENTI, sia assoggettato al pagamento di oneri relativi a penalità previste dalla disciplina in materia di sbilanciamenti che eccedano un eventuale limite massimo di tolleranza - attualmente fissato dalla disciplina al 7% - al CLIENTE (con differenziali tra impegnato e prelevato superiori al 7%) verrà fatturato un eventuale corrispettivo unitario, determinato dalla regolazione ai prezzi di mercato e per ogni mese di fornitura, dei saldi tra quantitativi di energia programmata in prelievo e i quantitativi effettivamente prelevati.
3) Il valore mensile del fattore di potenza per ogni PDP non deve essere inferiore a 0,9. Eventuali scostamenti positivi tra il valore 0,9 ed il valore medio mensile del fattore di potenza di ogni singolo PDP saranno a carico del CLIENTE e regolati secondo quanto previsto nella tariffa del DISTRIBUTORE LOCALE come indicato al successivo art. 3.5.
Art. 3.2. - Mandati Trasporto, Dispacciamento Energia Elettrica e Connessione alla Rete Elettrica
1) Ai fini dell’esecuzione del CONTRATTO il FORNITORE provvederà,
salvo quanto diversamente indicato nella documentazione d’offerta, a stipulare o a far stipulare, divenendo così utente del servizio di trasporto e dispacciamento dell’energia, i contratti per i servizi di trasmissione, distribuzione e di dispacciamento e a porre in essere tutto quanto necessario od opportuno a tal fine, in conformità anche a quanto richiesto dai gestori di rete competenti. Per l’energia elettrica prelevata presso i PDP oggetto del CONTRATTO il CLIENTE, in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, conferisce mandato, ai sensi dell’art. 1705 codice civile, al FORNITORE, o ad altra società da questi designata, per la stipula dei contratti di trasporto, connessione alla rete elettrica, dispacciamento, bilanciamento e - qualora fosse contemplato - per lo scambio dell’energia prelevata e per svolgere tutto quanto necessario per l’espletamento di tale mandato nei rapporti con Terna S.p.A. e con il distributore competente.
2) Il CLIENTE si impegna inoltre, previa richiesta del FORNITORE, a porre in essere tutto quanto eventualmente necessario o opportuno per consentire l’espletamento del mandato conferito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa o richiesto dai gestori di rete competenti.
3) Qualora successivamente alla richiesta di attivazione del servizio di trasmissione e distribuzione i dati relativi all’uso di uno o più siti risultanti al Distributore siano difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato dichiarato dal CLIENTE dandone comunque comunicazione al medesimo. Il CLIENTE si assume la responsabilità dell’esattezza e della veridicità di quanto dichiarato in contratto in relazione all’uso della fornitura, consapevole delle implicazioni di tale dichiarazione ai fini del trattamento fiscale dei consumi di energia elettrica e dell’attribuzione della corretta tariffa di trasporto. In caso di uso difforme da quello dichiarato, il FORNITORE potrà riaddebitare al CLIENTE i maggiori corrispettivi, le imposte e le sanzioni da cui sia rimasto onerato. Se i dati relativi alla potenza impegnata ed alla tensione di fornitura che risultano al DISTRIBUTORE LOCALE sono difformi da quelli indicati dal CLIENTE in occasione della conclusione del CONTRATTO, il FORNITORE darà prevalenza al dato risultante al DISTRIBUTORE LOCALE.
4) Il CLIENTE sarà tenuto al pagamento dei contributi di competenza del Distributore locale previsti per le singole prestazioni dall’Allegato C della Del. ARG/elt 654/15 e s.m.i.. Inoltre Il CLIENTE riconoscerà al FORNITORE, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore locale tramite lo stesso FORNITORE, un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa previsto dall’Allegato A della Del. 156/07, come aggiornato dalla normativa di volta in volta vigente. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra le prestazioni indicate le seguenti: disattivazione della fornitura su richiesta del cliente finale, voltura e subentro, variazione di potenza di un sito già attivo.
Art. 3.3. - Mandati Importazione e Approvvigionamento di Energia Elettrica
1) Il CLIENTE, relativamente ai PDP indicati nel Quadro A1, nei moduli d’integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, conferisce mandato irrevocabile in via esclusiva per tutta la durata del CONTRATTO al FORNITORE, o a soggetto dallo stesso delegato, affinché partecipi in nome proprio e per conto del CLIENTE all’assegnazione, da parte del GSE, e/o di altro organismo competente di:
- energia elettrica di produzione CIP 6;
- aste e/o gare per:
- l’approvvigionamento di energia elettrica;
- i diritti d’importazione;
- ogni altra procedura avente come oggetto l’assegnazione di energia elettrica a prezzi competitivi promossa da organismi istituzionali e da operatori di settore.
2) In relazione a quanto previsto dall’articolo 3.3.1., il CLIENTE rinuncia, per l’intera durata del contratto, a concorrere in proprio alle predette assegnazioni e si impegna comunque, sin d’ora, a sottoscrivere e fornire al FORNITORE tutta la documentazione eventualmente necessaria.
3) Le PARTI danno atto che, ai fini della determinazione del prezzo di somministrazione, si è tenuto conto della eventuale assegnazione di energia elettrica di produzione CIP6 e/o della eventuale energia elettrica assegnata tramite aste e/o gare e dei diritti di importazione relativamente ai dati riportati nel quadro A1, nei moduli d’integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE.
Art. 3.4. - Adeguamenti Contatore
1) Nel caso in cui presso il PDP non sia installato un contatore digitale orario, la fatturazione sarà di tipo mono-orario secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico - Economici FE_I.
2) Nel caso in cui presso il PDP sia installato un contatore digitale orario, la fatturazione avverrà a fasce orarie secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico- Economici FE_I.
3) Nel caso in cui l’installazione del contatore orario avvenga in corso di fornitura, la fatturazione avverrà a fasce orarie secondo la normativa in vigore per il mercato vincolato, dal primo mese successivo alla comunicazione da parte del Distributore al FORNITORE dell’avvenuta installazione e salvo specifiche pattuizioni definite negli allegati Tecnico-Economici FE_I.
4) Qualora avvenga tale sostituzione, il CLIENTE è tenuto ad inviare tempestivamente al FORNITORE la documentazione rilasciata dal DISTRIBUTORE LOCALE.
Art. 3.5. - Servizi di Distribuzione
1) Il FORNITORE applica le opzioni tariffarie di distribuzione previste dall’ARERA come da delibera ARERA n. 348/07 e successive modifiche e/o integrazioni, il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
Art. 3.6. - Prezzi e Condizioni Commerciali
1) I prezzi, le condizioni commerciali e la durata minima della validità delle stesse applicate dal FORNITORE per la fornitura di energia elettrica oggetto del presente CONTRATTO sono stabiliti nell’allegato Tecnico-Economico FE_I.
2) In costanza di rapporto e dopo il decorso di tre mesi dalla conclusione del contratto, il FORNITORE avrà la facoltà di verificare il possesso da parte del CLIENTE dei requisiti eventualmente prescritti nell’allegato Tecnico-Economico FE_I quali condizioni per l’adesione ad un’offerta commerciale. Nel caso di riscontrata carenza dei prescritti requisiti il FORNITORE avrà facoltà di applicare, con effetto dalla data di ricezione, le condizioni economiche previste dall’Autorità per la specifica tipologia di cliente, procedendo al ricalcolo dei corrispettivi dovuti dal CLIENTE.
3) Trascorso il lasso temporale di cui all’articolo 3.6.1., il FORNITORE si riserva la facoltà di comunicare al CLIENTE, con un preavviso non inferiore ai 3 (tre) mesi e con apposita informativa diversa dalla fattura, le nuove condizioni economiche di fornitura e la durata minima di validità delle stesse.
4) Entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 3.6.3., il CLIENTE potrà recedere dal CONTRATTO inviandone comunicazione al FORNITORE a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata con effetto allo scadere dei 60 (sessanta) giorni dalla ricezione da parte del CLIENTE della proposta e comunque non prima dello scadere del periodo di applicabilità in corso. In mancanza di proposta da parte del FORNITORE, le condizioni economiche applicate si intendono prorogate finché il FORNITORE non procederà ad aggiornarle inviandone comunicazione al CLIENTE indicandone anche il nuovo periodo di applicabilità. Il FORNITORE si impegna a riportare il testo completo della nuova versione delle clausole modificate, nonché la spiegazione in modo chiaro del contenuto e gli effetti della modifica. In assenza di recesso si intenderanno accettate dal CLIENTE le nuove condizioni economiche.
5) In caso di non accettazione delle modifiche, il FORNITORE avrà la facoltà di recedere dal CONTRATTO dandone comunicazione mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
6) In occasione della scadenza di ciascun periodo di applicabilità delle condizioni economiche, il FORNITORE si riserva eventualmente di chiedere al CLIENTE di adeguare le garanzie di pagamento. È facoltà del CLIENTE aderire ad eventuali ed ulteriori opzioni che il FORNITORE proponga nel futuro legate alla presente offerta, con efficacia dell’adesione del CLIENTE alla prima data utile.
7) Il FORNITORE si riserva la facoltà di applicare al CLIENTE eventuali:
- maggiorazioni od oneri derivanti dalla applicazione della Direttiva CEE 2003/87/CE, e successive modifiche, in materia di emissioni di CO2;
- variazioni degli oneri di dispacciamento risultanti dal mercato libero
rispetto a quelli determinati nel mercato vincolato;
- tributi ambientali sotto qualunque forma addebitati;
- corrispettivi applicati all’energia prelevata per tenere conto degli oneri conseguenti all’applicazione del decreto legislativo 16 marzo 1999
n. 79 art. 11 e successive modifiche ed integrazioni (cosiddetti oneri per certificati verdi). Tale corrispettivo sarà calcolato moltiplicando una percentuale pari alla quota d’obbligo imposta al FORNITORE per il prezzo di riferimento dei certificati verdi definito dal GSE, inclusivo di eventuali oneri di transazione. Restano fermi gli altri corrispettivi contrattualmente previsti.
Art. 3.7. - Rilevazione dei Consumi
1) Qualora il DISTRIBUTORE LOCALE non renda disponibili al FORNITORE i dati di consumo del CLIENTE, in tempi compatibili con la data di fatturazione, il FORNITORE si riserva la facoltà di fatturare in acconto sulla base di consumi previsionali. Successivamente il FORNITORE effettuerà gli eventuali conguagli con i dati certificati del DISTRIBUTORE LOCALE.
CONDIZIONI GENERALI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI Dolomiti
Energia S.p.A.
Art. 4.1. - Oggetto del CONTRATTO
1) Con l’efficacia del presente CONTRATTO, il FORNITORE si impegna ad erogare i servizi sottoscritti dal CLIENTE presso i PDP riportati nel Quadro A1, nei moduli d’integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
Art. 4.2. - MARCHIO 100% ENERGIA PULITA
1) Il marchio “100% energia pulita”, di seguito identificato come MARCHIO, identifica la provenienza dell’energia elettrica da una fonte rinnovabile in base alle definizioni previste nelle vigenti disposizioni di legge.
2) Il MARCHIO può essere utilizzato per i PDP del CLIENTE che consumano energia che rispetti i requisiti stabiliti all’interno del presente documento e negli allegati FE_I e FA_I.
3) Le modalità Tecnico-Economiche per l’utilizzo del MARCHIO sono riportate negli Allegati FE_I e FA_I.
Art. 4.3. - Utilizzo del MARCHIO
1) Il MARCHIO può essere utilizzato esclusivamente dai PDP riportati nel Quadro A1, nei moduli d’integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto, dal CLIENTE e può essere applicato:
- sugli edifici ospitanti tali PDP;
- sui prodotti realizzati sulle linee di produzione afferenti ai medesimi
PDP;
- sul materiale pubblicitario e promozionale relativo ai prodotti realizzati
nei medesimi PDP;
- sul materiale componente l’immagine aziendale e relativo ai prodotti
realizzati nei medesimi PDP;
- sul sito web, social media ed altri mezzi di comunicazione utilizzati dall’azienda CLIENTE.
2) L’elenco di cui all’art. 4.3.1. deve ritenersi tassativo, ogni altro uso improprio del MARCHIO sarà tutelato dal FORNITORE. Il CLIENTE non potrà concedere a terzi l’uso del MARCHIO, in qualunque forma.
3) L’apposizione del MARCHIO in pubblicità e in lanci promozionali non deve indurre in errore i destinatari del messaggio sul significato del MARCHIO.
4) Il CLIENTE si impegna fin d’ora ad utilizzare il MARCHIO secondo quanto riportato nei documenti denominati “Disciplinare e regolamento d’uso del marchio 100% energia pulita” e “Linee guida per eco comunicare - vademecum per il corretto utilizzo del marchio 100% energia pulita”, che saranno consultabili dal CLIENTE, in formato digitale, in seguito all’attivazione della fornitura.
5) Il FORNITORE si riserva la facoltà di poter effettuare visite ispettive nelle unità produttive del CLIENTE al solo scopo di verificare il corretto utilizzo del MARCHIO, all’uopo il CLIENTE presta sin d’ora il suo completo consenso.
6) La parti convengono che, al termine di efficacia del CONTRATTO a qualsiasi altra causa dovuto, cesserà immediatamente anche il diritto del CLIENTE di utilizzare in qualunque modo il marchio “100% energia pulita”. Contestualmente alla cessazione del rapporto contrattuale tutto il materiale sul quale è riprodotto il MARCHIO dovrà essere distrutto dal CLIENTE o comunque restituito al FORNITORE. In caso di violazione del presente obbligo da parte del CLIENTE, quest’ultimo dovrà corrispondere al FORNITORE una penale pari a 2 €/MWh sul volume dei prelievi attesi di energia dell’anno in corso per ogni violazione riscontrata, salvo il risarcimento del maggior danno. Art. 4.4. - Revoca dell’autorizzazione all’utilizzo del MARCHIO
1) L’autorizzazione all’uso del MARCHIO viene revocata:
- in caso di risoluzione del CONTRATTO;
- in violazione delle condizioni contrattuali riportate nell’art.4.3.
2) La revoca dell’autorizzazione comporta il divieto di utilizzo del MARCHIO da parte del CLIENTE e l’eliminazione, a carico del CLIENTE, di ogni riferimento al MARCHIO dalla corrispondenza, dai cataloghi, dall’immagine aziendale e dalla pubblicità in genere.
Art. 4.5. - Adesione agevolata ad altri servizi Dolomiti Energia S.p.A.
1) Con la sottoscrizione di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o gas naturale o con la sottoscrizione di un contratto di servizio con il FORNITORE Dolomiti Energia S.p.A., il CLIENTE potrà acquistare eventuali ulteriori servizi offerti dal FORNITORE a condizioni agevolate.
DEFINIZIONI
ARERA: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, organismo indipendente che svolge funzioni di regolazione e controllo dei servizi pubblici nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale. CODICE DEL CONSUMO: indica il D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, titolato “Codice del Consumo”.
CLIENTE: persona fisica, impresa individuale, persona giuridica, ente o pubblica amministrazione, in qualunque forma costituito, che acquista ed utilizza Energia Elettrica e/o Servizi per proprio consumo; CLIENTE IDONEO: nel settore dell’energia elettrica è definito dalla delibera n° 107/04 dell’ARERA e successive modifiche o integrazioni. CONTRATTO: il contratto di fornitura di energia elettrica concluso dal CLIENTE con Dolomiti Energia S.p.A..
DISTRIBUTORE LOCALE: persona fisica o giuridica che fornisce il servizio di distribuzione del gas naturale e/o dell’energia elettrica attraverso reti locali.
FORNITORE: Dolomiti Energia S.p.A. (con sede in Xxx Xxxxxxx x. 00, 00000 - Xxxxxx), società attiva quale grossista di energia elettrica ai sensi del D.Lgs. n. 79/99, autorizzata ad effettuare attività di vendita di gas naturale a clienti finali nel territorio italiano ai sensi degli art. 17, 18 e 22 del D.L. n. 164/2000.
GSE: Gestore Servizi Energetici S.p.a.
MARCHIO: il marchio “100% energia pulita”.
PARTI: il CLIENTE e il FORNITORE, qualora congiuntamente intesi. PDP: punto di prelievo, inteso come luogo fisico dotato di un apposito misuratore fiscale a cui vengono applicate le condizioni contrattuali generali di fornitura. Le caratteristiche dei punti di prelievo sono descritte nel Quadro A1, nei moduli d’integrazione al Quadro A1 o nella ulteriore documentazione contrattuale sottoscritta, anche in costanza di rapporto.
NOTA INFORMATIVA PER IL CLIENTE FINALE
Tutti i clienti sono liberi di scegliere il proprio fornitore d’energia elettrica e/o gas naturale. Aderendo al contratto che Le è stato sottoposto o sottoscrivendo la relativa proposta contrattuale Lei entrerà/rimarrà nel mercato libero. Se Lei è un cliente domestico di gas naturale o comunque un cliente avente diritto al servizio di tutela (ad esempio un cliente domestico), l’esercente la vendita è sempre tenuto ad informarla della possibilità di richiedere l’applicazione delle condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in alternativa all’offerta attuale. Se Lei è un cliente domestico elettrico o una PMI(1), Lei ha sempre la possibilità di richiedere all’esercente il servizio di maggior tutela della sua località, in alternativa all’offerta attuale, l’attivazione del servizio a condizioni economiche e contrattuali fissate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per garantire che i clienti dispongano degli elementi necessari per poter consapevolmente scegliere l’offerta più conveniente sulla base di informazioni chiare, attendibili e confrontabili, l’ Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha emanato, con Delibera ARG/com 104/10 e s.m.i., un Codice di condotta commerciale che impone a tutte le società di vendita di energia elettrica e gas naturale precise regole di comportamento.
Per ulteriori informazioni sul Codice di condotta commerciale e più in generale sui diritti del cliente può visitare il sito xxx.xxxxx.xx o chiamare il numero verde 800.166.654.
Di seguito vengono riassunte, come promemoria, le informazioni che devono essere fornite nel corso della presentazione di una offerta contrattuale.
1. Identità dell’impresa e dell’operatore commerciale
• Nome impresa
• Indirizzo utile anche per l’invio di reclami scritti o dell’esercizio del diritto di ripensamento
• Codice Identificativo o nome del personale commerciale che l’ha contattata
• Data e ora del contatto
• Firma del personale commerciale che l’ha contattata
2. Scadenze ed eventuali oneri per l’attivazione del contratto
• Data di presunta attivazione
• Periodo di validità della proposta
Nota: in caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente PMI(2), se l’impresa di vendita non invia l’accettazione della proposta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta
• Eventuali oneri a carico del cliente
3. Contenuto del contratto
Il contratto che Le è stato proposto deve sempre contenere almeno le seguenti
clausole:
• prezzo del servizio
• durata del contratto
• modalità di utilizzo dei dati di lettura
• modalità e tempistiche di pagamento
• conseguenze del mancato pagamento
• eventuali garanzie richieste
• modalità e tempistiche per l’esercizio del diritto di recesso
• modalità per ottenere informazioni, presentare un reclamo o risolvere una controversia con l’impresa di vendita
4. Documenti che devono essere consegnati oltre alla presente nota informativa
• Copia contratto
• Scheda di confrontabilità della spesa annua prevista (solo clienti domestici e con esclusione delle offerte non generalizzate di cui al comma 5.2 dell’Allegato A, deliberazione 51/2018/R/com).
5. Diritto di ripensamento
Se Lei è un cliente domestico il diritto di ripensamento (cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta e restare nella situazione di partenza) va esercitato sempre in forma scritta entro:
• 14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto se il contratto viene stipulato in un luogo diverso dagli uffici o dagli sportelli dell’impresa di vendita (ad esempio, a casa del cliente o in un centro commerciale)
• 14 (quattordici) giorni dal ricevimento della copia scritta del contratto se il contratto viene stipulato attraverso forme di comunicazione a distanza (ad esempio al telefono);
• 14 (quattordici) giorni dalla consegna della proposta sottoscritta nel caso di proposta contrattuale da parte del cliente
Qualora sia stata attivata la fornitura Lei sarà tenuto al pagamento dei corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura; qualora la fornitura non sia stata attivata Dolomiti Energia Spa potrà applicare un corrispettivo massimo non superiore a quello applicato dall’esercente la maggior tutela nei casi di cui all’art. 11 TIV (Testo integrato delle disposizioni dell’autorità per l’energia elettrica e il gas per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07 approvato con deliberazione dell’ARERA del 9 luglio 2012, n. 301/2012/R/eel, come successivamente modificato e integrato il cui testo è consultabile sul sito internet xxx.xxxxx.xx).
6. Riepilogo
Prima di aderire ad un nuovo contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas, verifichi quindi che chi Le ha proposto il contratto:
• abbia indicato il nome e un recapito della società di vendita dell’energia elettrica e/o del gas
• abbia fornito informazioni chiare su:
• il prezzo del servizio e le sue possibili variazioni nel tempo
• le altre spese a carico del cliente previste dal contratto
• la durata del contratto
• come e quando saranno misurati i consumi
• con quali scadenze dovrà essere pagato il servizio
• i tempi per l’avvio del servizio
• abbia consegnato una copia scritta del contratto
• abbia previsto nel contratto tutte le clausole fondamentali indicate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e riassunte ai punti 2 e 3 della presente nota informativa
In ottemperanza alla Delibera 153/2012/R/com, Art. 10.3, dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, informiamo che Dolomiti Energia
S.p.A. ha aderito alla procedura di ripristino da attivare in caso di “contratti non richiesti”.
(1) PMI: imprese con fino a 50 addetti e un fatturato non superiore a 10 milioni di euro.
(2) Nel caso di proposta per la fornitura di energia elettrica.
Società di vendita: Dolomiti Energia S.p.A. - Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 - Xxxxxx - Numero Verde 800.364.364 Incaricato che ha proposto il contratto:
Denominazione dell’offerta contrattuale: Luogo e data di consegna al cliente:
Timbro Azienda Completo e leggibile
Versione B_19.1 rev del 01/07/2018 – Xxxxxxx e sostituisce le versioni precedenti
Dolomiti Energia S.p.A. – Via Fersina, 23 – 38123 TRENTO - Cap. Soc. euro 20.200.000,00 i.v. - Cod. Fisc., P.IVA e Reg. impr. 01812630224 - Società sottoposta a direzione e coordinamento di Dolomiti Energia Holding S.p.A.
Xxxxxx Xxxx Anno Firma del Legale Rappresentante o Delegato