STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE"
ART. 1 COSTITUZIONE
E' costituita, ai sensi degli articoli da 14 a 35 del Codice Civile, l'Associazione denominata: "AGENZIA PER L'ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE" abbreviabile in "AESS", con sede in Modena, via Xxxxxx Xxxxxx
n. 3, presso la "Casa Ecologica" del Comune di Modena.
L'Associazione è aperta all'adesione di tutti i soggetti che, in condizione di poter contribuire agli scopi, ne facciano domanda e siano ammessi ai sensi del successivo art. 3.
L'Associazione ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Ulteriori proroghe saranno deliberate dall'Assemblea, secondo le norme previste per le modifiche dello Statuto.
ART. 2 SCOPI E OBIETTIVI
L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale, non ha scopo di lucro ed è indirizzata alla prestazione di servizi ad imprese, operatori economici e sociali, enti pubblici e di diritto privato, altre associazioni, nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle riserve energetiche, del risparmio energetico, del ricorso a fonti energetiche rinnovabili, della riduzione delle emissioni di gas climalteranti, della promozione del trasporto collettivo, nella riduzione e valorizzazione dei rifiuti della sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti dello sviluppo sostenibile, e in ogni altro campo collaterale.
L'Associazione opera in conformità alla normativa nazionale e comunitaria UE inerente l'efficienza energetica, la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle previsioni della Strategia Energetica Nazionale e delle sue future evoluzioni.
L'Associazione svolge la propria attività prioritariamente a favore degli Associati e dei loro territori, ma può accettare incarichi o fornire collaborazioni in tutto il territorio nazionale e al di fuori di esso e cooperare con altre Agenzie nell'Unione Europea e al di fuori di essa.
Al fine di garantire la tutela della salute e dell'ambiente urbano, l'Associazione potrà intraprendere azioni e sviluppare il proprio programma di lavoro, secondo le seguenti direttrici:
- analisi dei flussi energetici e individuazione di direttrici di intervento a livello locale nei settori privato e pubblico;
- miglioramento dell'efficienza energetica nel Settore privato;
- miglioramento dell'efficienza energetica del Settore pubblico;
- interventi sul sistema energetico territoriale;
- analisi e previsioni strategiche riguardanti i sistemi energetici locali, con particolare riferimento alla sostituzione delle fonti energetiche fossili con fonti rinnovabili;
- consulenze per il miglioramento dei sistemi energetici locali, con particolare attenzione a strutture e servizi degli enti pubblici, delle imprese private e dei cittadini;
- campagne di informazione, formazione e promozione, anche attraverso l'organizzazione di eventi, riguardanti le tematiche energetiche, ambientali, di bioarchitettura e domotica con iniziative sia di carattere generale sia rivolte a target definiti (scuole, imprenditori, operatori pubblici, ecc.);
- altre attività afferenti al settore energetico;
- sviluppo e coordinamento di interventi per la realizzazione diimpianti finalizzati al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili;
- sviluppo di PAES (Piani di Azione Energia Sostenibile) ed articolazione di progetti ed iniziative relative al loro finanziamento in particolare valutando l'accesso alle fonti di finanziamento derivanti da
programmi comunitari, fondi nazionali e regionali, ivi inclusi tutti gli strumenti di ingegneria finanziaria in accordo alla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;
- attività in veste di X.X.Xx (Energy Service Company) secondo i canoni e le filosofie indicate in sede europea. In particolare l'attività dell'Associazione in ambito energetico sarà tesa a: svolgere diagnosi energetiche delle utenze (immobili adibiti ad uso civile, ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi).
L'AESS potrà, altresì, compiere ogni ulteriore atto o operazione utili a favorire il conseguimento degli scopi associativi, ivi inclusa l'assunzione di partecipazioni in altre associazioni, enti o società aventi attività connessa o affine alla propria.
L'Associazione potrà svolgere ogni attività che sia, in maniera diretta o indiretta, attinente agli scopi sociali e conforme alle previsioni del contratto stipulato con la Commissione Europea stipulati e stipulandi.
ART. 3 SOCI
I soci si distinguono in fondatori, ordinari, ordinari sovventori e onorari.
Sono soci fondatori i soggetti che hanno sottoscritto l'atto di costituzione dell'Associazione ovvero subentrano nella identica posizione di uno dei precedenti soci fondatori, assumendone, conseguentemente, tutti i relativi diritti ed obblighi e, in particolare, impegnandosi a versare la quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.
I soci fondatori potranno effettuare i conferimenti, in tutto o in parte, in denaro o in natura. Alla data del presente statuto i soci fondatori sono: Comune di Modena, Provincia di Modena e il socio fondatore subentrante Città Metropolitana di Bologna.
La Provincia di Modena in virtù dei meriti acquisiti fin dalla costituzione dell'Associazione è socio fondatore benemerito pertanto è dispensata dal versamento della quota associativa annuale e conserva il diritto di voto.
Sono soci ordinari i soggetti la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio di Amministrazione e che sottoscrivano annualmente almeno dieci quote associative pari a totali Euro 520,00 (cinquecentoventi).
La domanda di ammissione all'Associazione come soci ordinari deve essere presentata al Presidente ed approvata dal Consiglio di Amministrazione.
Sono soci ordinari sovventori i soci ordinari che si impegnano a versare una quota associativa annuale minima pari a totali Euro 1.520,00 (millecinquecentoventi) ovvero nella diversa misura deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto, al fine di sostenere le attività istituzionali della Associazione ed ai quali, in ragione del loro apporto, saranno riconosciuti servizi aggiuntivi ed ulteriori rispetto a quelli forniti ai soci ordinari definiti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione ed identificati dal Direttore.
Xxxxx restando i servizi aggiuntivi ed ulteriori determinati dal versamento di una maggior quota, tale maggiorazione non andrà a modificare la percentuale di voti assegnata a ciascun socio ordinario sovventore in Assemblea Generale, che comunque sarà pari a quella dei soci ordinari non sovventori. Sono soci onorari le Associazioni riconosciute e gli Enti legalmente costituiti, operanti sul territorio nazionale, che abbiano finalità di ricerca scientifica, di trasferimento tecnologico di tutela dell'ambiente o dei consumatori e comunque si occupino di materie affini agli scopi associativi di AESS, che si impegnino a contribuire agli scopi dell'Associazione.
La domanda di ammissione del socio onorario deve essere accettata dal consiglio di amministrazione. Lo status di socio onorario è gratuito e non è soggetto a decadenza.
Tutti i soci hanno diritto di voto secondo i criteri indicati nel successivo art. 8.
La qualifica di socio si perde per recesso, estinzione o per radiazione deliberata dall'Assemblea qualora ricorrano gravi motivi ed in caso di mancato pagamento della quota associativa entro il 30 giugno di ogni anno previa diffida.
Il socio, al momento della cessazione del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun rimborso.
ART. 4 AMMISSIONE A SEGUITO DI VICENDE ASSOCIATIVE
Nel caso di fusione mediante costituzione di una nuova Associazione ovvero di fusione per incorporazione in AESS di una o più Associazioni ai sensi e per gli effetti dell' art. 2501 e seguenti codice civile, gli associati della Associazione di nuova costituzione ovvero dell'Ente incorporato o degli Enti incorporati si impegnano ad acquisire, per i primi due anni successivi alla data di efficacia della fusione, lo status di soci ordinari sovventori assumendo, conseguentemente, i relativi diritti ed obblighi fra i quali, in particolare, l'impegno a versare una quota associativa annuale minima pari a totali Euro 1.520,00 (millecinquecentoventi). Per gli associati degli Enti incorporati che acquisiscono lo status di soci ordinari sovventori il termine di cui all'art. 3, limitatamente al primo anno è prorogato al 31 dicembre.
La mancata corresponsione della quota annuale minima pari a totali Euro 1.520,00 (millecinquecentoventi), innanzi indicata, determina la perdita dello
status di socio ordinario sovventore e, conseguentemente, dei diritti connessi a tale status.
I servizi aggiuntivi ed ulteriori, rispetto a quelli forniti ai soci ordinari, resi in favore dei soci ordinari sovventori saranno identificati dal Direttore e definiti con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ente incorporante.
A far data dal terzo anno successivo alla efficacia della fusione i soci ordinari sovventori, al pari di quelli puramente e semplicemente ordinari, avranno la facoltà di sottoscrivere annualmente almeno dieci quote associative pari a totali Euro 520,00 (cinquecentoventi), ma in tale ipotesi non potranno beneficiare dei servizi ulteriori ed aggiuntivi rispetto a quelli forniti ai soci ordinari.
ART. 5 FONDO DI DOTAZIONE
Il Fondo di Dotazione dell'Associazione è costituito da:
- conferimenti iniziali dei soci fondatori;
- quote associative versate da tutti i soci fino all'anno 2005; - conferimenti, a qualsiasi titolo, dei soci fondatori subentranti nell'anno in cui subentrano; - patrimonio netto degli Enti incorporati.
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.
Il Fondo di Dotazione è destinabile dal Consiglio di Amministrazione all'acquisizione di beni a patto che esso ammonti ad almeno Euro 40.000,00 (quarantamila) di cui almeno Euro 20.000,00 (ventimila) indisponibili e vincolati, a garanzia dei terzi.
ART. 6 FONDO DI GESTIONE
L'Associazione non ha scopo di lucro.
Il Fondo di Gestione, con il quale l'Associazione finanzia le proprie attività, è composto da:
- i conferimenti di tutti i soci non espressamente destinati a Fondo di Dotazione;
- i contributi erogati da enti pubblici e dall'Unione Europea;
- i contributi degli sponsor;
- i proventi di gestione;
- ogni altro introito comunque conseguito.
ART. 7 ORGANI
DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi
dell'Associazione: - l'Assemblea Generale;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Collegio Sindacale, se ed in quanto nominato.
La struttura organizzativa dell'Associazione prevede inoltre il Direttore, il Comitato Scientifico ed il Comitato di Indirizzo e di Controllo.
ART. 8 ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale rappresenta la totalità degli associati e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.
Nell'Assemblea il 50% (cinquanta per cento) dei voti è assegnato ai soci fondatori, che attualmente sono pari a tre, onde a ciascun socio fondatore spetta il 16,667% (sedici virgola seicentosessantasette per cento); il rimanente 50% (cinquanta per cento) è suddiviso tra i soci ordinari, ordinari sovventori ed onorari, qualunque ne sia il numero nel tempo.
La variazione del numero dei soci ordinari, ordinari sovventori ed onorari comporta la rideterminazione della percentuale di voti assegnata ad ognuno di essi, fermo restando che la loro quota totale non potrà superare la metà (50%) dei voti dell'Assemblea.
Ogni associato partecipa alle sedute dell'Assemblea a titolo gratuito. Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare da soggetto associato o non associato per delega scritta, che deve essere conservata dall'Associazione. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. E' ammessa anche una delega a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
All'Assemblea possono partecipare tutti i soci che alla data di convocazione risultino in regola con il pagamento della quota associativa.
L'Assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo e non oltre il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.
L'assemblea Generale nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso. L'Assemblea, inoltre, autorizza, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'eventuale assunzione di partecipazione al capitale di terzi.
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione.
L'Assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci oppure la maggioranza del Consiglio di Amministrazione ovvero il Direttore.
Le convocazioni sono fatte con avviso spedito per posta elettronica o PEC, pervenuto almeno cinque giorni prima della data fissata.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto e con la maggioranza dei voti.
In seconda convocazione la deliberazione è valida con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto di voto e il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto di voto, tenendo presente - ai fini del quorum deliberativo - la percentuale espressa da ciascuna categoria di soci ai sensi dei precedenti commi di questo articolo.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, tenendo presente - ai fini del quorum deliberativo - la percentuale espressa da ciascuna categoria di soci ai sensi dei precedenti commi di questo articolo.
Per approvare il Regolamento generale per il funzionamento degli organi dell'Associazione e le sue eventuali modifiche successive occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto di voto.
ART. 9 COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea:
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
- nomina ed eventualmente revoca i membri del Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso;
- decide le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori;
- decide sulla radiazione dei soci;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione e le modalità della sua liquidazione;
- nomina i componenti del Collegio Sindacale e ne sceglie il Presidente;
- modifica lo Statuto;
- approva il Regolamento generale per il funzionamento degli organidell'Associazione e le sue eventuali modifiche successive; - autorizza, nel rispetto delle previsioni statutarie, l'eventuale assunzione di partecipazione al capitale di terzi;
- nomina i membri del Comitato di Indirizzo e di Controllo propostidai soci ordinari. Art. 9 bis COMITATO DI INDIRIZZO E CONTROLLO E SUOI COMPITI
Il comitato di indirizzo e controllo è composto da un rappresentante per ogni socio fondatore oltre che da ulteriori altri due rappresentanti dei soci ordinari.
Il comitato di controllo e vigilanza dura in carica 3 anni ed è rinnovabile per un ulteriore mandato triennale. I membri proposti dai soci ordinari sono nominati dall'assemblea.
Il comitato di indirizzo e di controllo si riunisce almeno due volte all'anno e delibera a maggioranza dei propri membri, esso è costituito validamente quando siano presenti almeno tre suoi membri.
Il comitato di indirizzo e di controllo ha i seguenti compiti:
- indirizza l'associazione rispetto agli obiettivi sia economici che qualitativi che essa deve perseguire;
- verifica l'attuazione da parte dell'associazione delle normative sia pubblicistiche che privatistiche ad essa applicabili, in particolare l'attuazione del piano triennale di trasparenza, l'attuazione del piano triennale anticorruzione, l'attuazione del piano di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- vigila sul corretto operato dell'associazione con particolare riferimento al rispetto dell'oggetto sociale e delle norme statutarie;
- relaziona sullo stato di attuazione del piano di trasparenza e del piano anticorruzione all'assemblea dei soci di approvazione del bilancio consuntivo;
Il comitato di indirizzo e di controllo al fine di esercitare i propri compiti convoca l'organismo di vigilanza costituito ai sensi del Dlgs. 231/2001.
La carica di membro del Comitato di Indirizzo e Controllo è gratuita.
ART. 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione si compone da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri, che possono essere scelti anche tra soggetti che non rivestono la qualifica di socio o di legale rappresentante di enti associati.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 (tre) esercizi, salvo revoca per giusta causa, qualora si siano verificate inadempienze nei doveri di correttezza che si impongono all'organo amministrativo. Il Consiglio di Amministrazione nonché il Presidente dello stesso sono nominati ed eventualmente revocati dall'Assemblea.
Il Consiglio di Amministrazione:
- nomina, nel proprio seno, il Vicepresidente;
- attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- decide sulla destinazione e sull'utilizzo, parziale o totale, del Fondo di dotazione;
- predispone il programma e il piano annuale delle attività e i bilanci preventivo e consuntivo proposti dal Direttore;
- delibera sulla approvazione della domanda di ammissione presentata dai soci ordinari, ordinari sovventori e soci onorari - delibera sulla entità della quota annuale minima che si impegnano a versare tutti i soci ordinari, gli ordinari sovventori, i fondatori, nonché sui servizi aggiuntivi ed ulteriori, rispetto a quelli forniti ai soci ordinari, riconosciuti in favore dei soci ordinari sovventori;
- nomina il Direttore;
- assume il personale e può avvalersi di prestazioni di dipendenti e/o di collaboratori degli associati, dai medesimi messi a disposizione; - nomina i membri del Comitato Scientifico, ai sensi del successivo art. 10;
- può delegare a singoli componenti del Consiglio specifiche funzioni.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente o il Direttore lo ritengono opportuno e comunque almeno 2 (due) volte all'anno.
Alla convocazione del Consiglio di Amministrazione provvede il Presidente con avviso scritto via posta elettronica o PEC, pervenuto almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza qualificata (due terzi) dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza qualificata (due terzi) dei presenti. Gli amministratori che, senza fondati motivi, non partecipino a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, potranno essere dichiarati decaduti dalla carica.
La carica di consigliere di amministrazione, anche per Presidente e Vice-presidente, è gratuita. ART. 11 PRESIDENTE
La firma e la rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua sostituzione, al Vice-presidente.
Il Presidente convoca l'Assemblea Generale e il Consiglio di Amministrazione, ne definisce l'ordine del giorno e ne regola i lavori.
ART. 12 COMITATO SCIENTIFICO
Il Comitato Scientifico è composto da non oltre 12 membri nominati dal Consiglio di Amministrazione, che sceglie tra esperti di chiara fama in campo energetico-ambientale provenienti dalle più importanti istituzioni pubbliche e private, e dai Dirigenti Responsabili dei Settori competenti del Comune e della Provincia di Modena e della Città Metropolitana di Bologna, che ne sono componenti di diritto.
Il Comitato ha compiti di consulenza ed esprime parere motivato, non vincolante, sul piano e sul programma annuale proposti dal Direttore, prima che vengano sottoposti per l'approvazione al Consiglio di Amministrazione.
Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Direttore dell'Associazione.
Resta in carica per tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Per i membri del Comitato è previsto un gettone di presenza, il cui ammontare viene stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
ART. 13 COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea degli associati, qualora lo ritenga opportuno, in base alla loro competenza in campo contabile e fiscale su proposta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio, se nominato, rimane in carica 3 (tre) anni e
comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo dell'ultimo esercizio. I sindaci hanno il compito di controllare la regolarità dei bilanci e dei libri contabili e, qualora ravvisino delle irregolarità, hanno il potere e il dovere di richiamare il Consiglio di Amministrazione all'adempimento dei propri obblighi, comunicando all'Assemblea i rilievi fatti.
L'Assemblea determina l'entità del compenso destinato ai sindaci.
ART. 14 IL DIRETTORE
Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, tra candidati in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica, amministrativa e manageriale, previa selezione ad evidenza pubblica su proposta di un nucleo di valutazione concordemente designato dai Soci Fondatori, che provvede all'esame dei curricula presentati e all'effettuazione di un eventuale colloquio coi candidati alla carica.
Il Direttore è legato all'Associazione da un contratto di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, in sede di prima nomina assoggettato ad un periodo di prova di durata annuale o da un contratto di diritto privato a tempo indeterminato.
Il Direttore è il responsabile della gestione dell'Associazione, ha autonomia gestionale e decisionale e rende conto al Consiglio di Amministrazione dell'attuazione del piano annuale.
Il Direttore:
- elabora e propone il programma ed il piano annuale delle attività dell'Associazione nonché i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;
- è responsabile sia degli aspetti organizzativi sia di quelli finanziari dell'Associazione;
- seleziona l'eventuale personale esterno e ne propone l'assunzione al Consiglio di Amministrazione;
- convoca il Comitato Scientifico e partecipa ai suoi lavori, acquisendone il parere consultivo sul programma e sul piano annuale di attività;
- convoca inoltre, nei casi di particolare urgenza o qualora lo ritenga opportuno, il Consiglio di Amministrazione ovvero l'Assemblea Generale;
- cura, promuove ed è responsabile delle relazioni esterne dell'Associazione e dei rapporti con le organizzazioni tecnico-scientifiche, gli enti pubblici, le imprese e gli operatori professionali impegnati nel settore energetico;
- sviluppa le relazioni internazionali dell'Associazione al fine di realizzare il programma di attività nei tempi e con le modalità previste;
- tiene inoltre i rapporti con le altre Agenzie energetiche al fine di realizzare forme di collaborazione di reciproco interesse;
- Relaziona al comitato di indirizzo e di controllo sulle materie di competenza di quest'ultimo.
ART. 15 PERSONALE
Il personale necessario al funzionamento dell'Associazione può essere reperito sia mediante distacco di dipendenti o collaboratori dei Soci fondatori, sia ricorrendo ad assunzioni esterne, a tempo pieno o parttime.
La selezione del personale esterno per l'assunzione da parte del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Direttore.
ART. 16 BILANCI
L'esercizio associativo ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce. Il bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio di Amministrazione e presentato all'Assemblea degli associati per l'approvazione entro quattro mesi dalla conclusione, ovvero sei qualora particolari esigenze lo richiedano.
ART. 17 SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci, con le maggioranze di cui al precedente art.8, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea delibera inoltre sulla devoluzione del patrimonio, destinandolo a finalità di utilità generale.
Nell'ipotesi di liquidazione dell'Associazione, i soci fondatori acquisiranno tutti i diritti, anche commerciali, sui dati, sugli studi e sugli elaborati, compresi i software e banche dati eventualmente sviluppati, che pertanto non potranno essere utilizzati o citati se non previo consenso dei legali rappresentanti dei soci fondatori.
Qualora lo scioglimento si renda necessario per l'impossibilità di funzionamento dell'Assemblea, agli adempimenti di cui sopra si provvederà in conformità al Codice Civile.
In caso di scioglimento dell'Associazione si provvederà in conformità all'art. 6 del DPR 361/2000.
ART. 18 NORME FINALI
Tutte le controversie fra i soci e fra questi e gli organi dell'Associazione saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla composizione da parte di un arbitro, scelto di comune accordo fra le parti. In caso di mancato accordo, l'arbitro sarà nominato, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Modena.
L'arbitro deciderà secondo diritto ma senza alcuna formalità di procedura e la sentenza sarà inappellabile.
ART. 19 RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile e le altre norme vigenti in materia.
In vigore dal 07/12/2016