Soci Clausole campione
Soci. Sono soci del Xx.Xx.X.Xxx le Associazioni di cui all’art. 1 del presente Statuto, in quanto sottoscrittrici dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro richiamati all’articolo 1 dello Statuto del Fondo. Il socio o i soci della parte datoriale hanno il 50% della rappresentanza; i soci che rappresentano la parte delle organizzazioni sindacali hanno l’altro 50%. E’ escluso qualsiasi rimborso in caso di recesso.
Soci. Possono essere soci dell'E.P.M.I. le Associazioni rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro in quanto sottoscrittrice dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del settore della Piccola e Media Industria di cui al precedente art. 1, le quali potranno essere ammesse a seguito di loro domanda rivolta al Consiglio Direttivo entro 90 (novanta) giorni. I soci hanno tutti uguali diritti. La qualità di socio si perde per recesso o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo. Escluso qualsiasi rimborso ai soci in caso di recesso. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Soci. Sono soci dell'EBT: l'Ascom/Unione/Confcommercio-Imprese per l'Italia della provincia di ..... ..... ..... ....., la FILCAMS-CGIL della provincia di , la FISASCAT-CISL della provincia di ..... ..... ..... ....., la UILTUCS-UIL della provincia di ..... ..... ..... .....
Soci. Sono soci di EBINTER le Organizzazioni nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto.
Soci. Sono soci fondatori di AGRIFORM: • le Organizzazioni Professionali degli imprenditori agricoli: COLDIRET- TI, CONFAGRICOLTURA e CIA; • le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori agricoli: FLAI-CGIL, FISBA- CISL, UILA-UIL e CONFEDERDIA.
Soci. Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano sottoscritto volontariamente la domanda di adesione. I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del Fondo rimangono associati ad esso.
Soci. Hanno diritto di essere ammessi a far parte del Consorzio tutti i soggetti della filiera del formaggio Montasio inseriti nel sistema di controllo previsto dal DDOP formaggio Montasio identificati nelle seguenti categorie:
a) Gli allevatori produttori di latte, aventi l’allevamento ubicato all’interno della zona di produzione, il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio DOP Montasio. I produttori di latte soci delle cooperative produttrici di Montasio sono da queste rappresentati. Gli allevatori produttori di latte possono essere rappresentati da associazioni, legalmente costituite, fra aziende produttrici di latte i cui allevamenti siano ubicati all’interno della zona di produzione ed il cui latte sia destinato alla produzione del formaggio DOP Montasio. Le aziende dovranno rilasciare all’associazione specifica delega scritta di rappresentanza.
b) I caseifici produttori di formaggio DOP Montasio in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'organo di controllo competente.
c) Le ditte che acquistano e stagionano il formaggio DOP Montasio fino al 60° giorno, con magazzino ubicato all'interno della zona di produzione, in possesso del certificato di conformità rilasciato dall'Organo di controllo competente. I Caseifici produttori di formaggio Montasio che effettuano direttamente la stagionatura del Montasio fino al 60° giorno, per la loro quota di prodotto stagionato, rappresentano i due elementi della filiera, produttori e stagionatori. Tutti i soggetti della filiera devono dimostrare di avere la disponibilità del proprio prodotto. [Digitare qui]
Soci. 1. I soci si suddividono in: • soci ordinari; • soci straordinari; • soci aggregati.
Soci. Il rispetto del requisito di indipendenza della SOA impone una disciplina specifica anche con riferimento ai soci. Infatti il Regolamento attribuisce all’Autorità il potere di autorizzare l’acquisto delle azioni di una SOA, valutando caso per caso il rispetto del principio di indipendenza (art. 66, comma 4 del Regolamento) fissando altresì limiti alla partecipazione azionaria di alcuni soggetti ritenuti a priori incompatibili con l’attività di una SOA. Preliminarmente, alla luce del disposto normativo vanno definiti i limiti alla partecipazione azionaria alle SOA. In questi termini devono adeguatamente essere considerati i commi 1, 2, 4 e 6 dell’art. 66 del Regolamento che disciplinano distinte ipotesi. Il comma 1 dell’art. 66 individua puntualmente categorie di soggetti che non possono possedere a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, partecipazioni al capitale di una SOA. In questo caso il divieto attiene alle caratteristiche soggettive, in termini generali ed astratti, delle categorie individuate. Il comma 2 pone dei limiti percentuali alla partecipazione di altri soggetti che potrebbero inficiare l’indipendenza della SOA. Il comma 4 dell’art. 66 specifica, inoltre, che l’Autorità può negare l’autorizzazione ad operazioni di trasferimento azionario che possono compromettere il requisito dell’indipendenza della SOA di cui all’art. 64, comma 4 del Regolamento o influire sulla sua corretta gestione. Si tratta, pertanto, di un potere di veto esercitabile con riguardo all’operazione di trasferimento oggettivamente considerata, e non alle caratteristiche soggettive del titolare della partecipazione. Il comma 6 dell’art. 66 non individua, in termini generali ed astratti, divieti di natura soggettiva ulteriori rispetto a quelli espressi dal comma 1 e dunque non amplia in sé il novero dei soggetti cui è vietato possedere partecipazioni in SOA, ma legittima l’Autorità a verificare, in concreto, con riferimento a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1, che l’attività svolta dal soggetto titolare della partecipazione non sia tale da influire potenzialmente sulla corretta gestione della SOA o comprometterne il requisito di indipendenza. A tal fine, l’Autorità può precisare in astratto i criteri ed i canoni del controllo su soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, ritenuti, per ragioni soggettive, potenzialmente pericolosi per la correttezza gestionale e per l'indipendenza delle SOA, fermo restando che poi la verifica va condotta, in concreto...
Soci. Sono soci di EBINTER le Organizzazioni Nazionali di cui all'art. 1 del presente Statuto. Art. 5 - Scopi e finalità EBINTER, ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile, ha natura giuridica di associazione non riconosciuta e non persegue finalità di lucro. Xxxx si propone lo scopo di promuovere e sostenere con le opportune iniziative il dialogo sociale tra le parti. In particolare, EBINTER avrà i seguenti scopi:
a) promuovere la costituzione degli enti bilaterali a livello territoriale e coordinarne l'attività, verificandone la coerenza con gli accordi nazionali;
b) sostenere l'attività delle parti sociali per lo sviluppo, la diffusione e la promozione della bilateralità del terziario;
c) fornire assistenza tecnica alle parti sociali per l'attivazione e la sottoscrizione di convenzioni nazionali, al fine di ottimizzare la riscossione contributiva del sistema bilaterale;
d) verificare la coerenza degli statuti e dei regolamenti degli enti bilaterali territoriali, con lo statuto tipo allegato al C.C.N.L. Xxxxxxxxx, dando i relativi visti di congruità;
e) incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore terziario, con particolare riguardo all'analisi dei fabbisogni di formazione ed alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti socie;
f) interfacciarsi con gli EBT per monitorare l'attuazione dei compiti e delle attività come previsti negli statuti e come regolamentati dalla contrattazione collettiva nazionale;
g) assicurare attività iniziale di supporto agli EBT per l'adeguamento degli statuti e regolamenti a quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale e dall'Accordo sulla governance del 10 dicembre 2009, monitorandone il completamento secondo le scadenze previste;
h) predisporre uno schema unico di bilancio tecnico e sociale, e relative strumentazioni tecniche, redatto secondo le regole individuate dalla Commissione paritetica per la bilateralità e valido per tutti gli EBT che provvederanno a trasmetterlo annualmente ad EBINTER, insieme con la relazione annuale;
i) sottoporre alla Commissione paritetica per la bilateralità del terziario eventuali richieste avanzate dagli EBT che intendano procedere a piani di razionalizzazione, sulla base di quanto previsto dal 6° comma, lett. M), dell'Accordo 10 dicembre 2009;
j) predisporre una relazione annuale, da trasm...