Scioglimento e liquidazione Clausole campione

Scioglimento e liquidazione. 1) In caso di scioglimento della Società, l’assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
Scioglimento e liquidazione. Lo scioglimento del Consorzio può essere proposto da almeno due terzi dei Consorziati e deve essere approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Con- sorziati con una maggioranza di due terzi dei voti complessivamente attri- buiti ai Consorziati. L’Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e designerà il liquidato- re. Il bilancio finale di liquidazione, approvato con il voto unanime dell’Assem- blea, costituita con la presenza di tutti i Consorziati, non è soggetto a recla- mo e si intende approvato ai fini dell’art. 2493 del codice civile, anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.
Scioglimento e liquidazione. 1. In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determi- na le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquida- tori fissandone i poteri e gli eventuali compensi. 2. Ad ogni effetto, il domicilio dei soci è quello risultante dai libri sociali.
Scioglimento e liquidazione. 34.1 La Società si scioglie per le cause previste dal Codice Civile, nonché in base alle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili alla Società, ivi incluso quanto stabilito al D.Lgs. 175/2016. 34.2 In caso di scioglimento della Società, l’Assemblea determina le modalità di liquidazione ai sensi delle disposizioni del presente Statuto, e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
Scioglimento e liquidazione. 1) La Società si scioglie per le cause previste dalla legge. 2) La competenza per decidere od accertare le cause di scioglimento previste dal presen- te Statuto spetta all’Assemblea straordinaria. 3) La nomina e la revoca del liquidatore è di competenza dell’Assemblea straordinaria che delibera con le maggioranze previste per le modificazioni dello Statuto. I verbali delle decisioni del liquidatore saranno redatti su apposito libro e da lui sottoscritti. 4) Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2487 bis Codice Civile il liquidatore assume la sua funzione con effetto dalla data di iscrizione relativa alla nomina nel registro delle imprese. 5) Salva diversa delibera dell’Assemblea, al liquidatore compete il potere di compiere tutti gli atti utili ai fini della liquidazione, con facoltà, a titolo esemplificativo, di cedere anche in blocco l’azienda sociale, stipulare transazioni, effettuare denunzie, nominare procuratori speciali per singoli determinati atti o categorie di atti. 6) La cessione (totale o parziale) dell’azienda e/o delle azioni, è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, ed in casi eccezionali a seguito di deliberazione analiticamente motivata rispetto alla convenienza economica dell’ope- razione, soprattutto rispetto alla congruità del prezzo di vendita.
Scioglimento e liquidazione. La delibera di scioglimento e la nomina dei liquidatori dell’Associazione deve essere presa con il voto favorevole di almeno 3/5 (tre quinti) dei presenti all’Assemblea straordinaria che rappresentino numericamente anche la maggioranza di tutti gli aventi diritto al voto.
Scioglimento e liquidazione. In qualunque caso di scioglimento della Società l'Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non Soci, determinandone i poteri. Ai Soci in sede di scioglimento e liquidazione della Società non possono essere distribuiti né utili né avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma.
Scioglimento e liquidazione. Allo scioglimento (2711) e alla liquidazione della società si applicano le disposizioni degli artt. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori è quella richiesta dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente. a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra società di capitali; b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma; c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2475 bis.
Scioglimento e liquidazione. Addivendendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.
Scioglimento e liquidazione. 1. In caso di scioglimento di EBINTER, gli associati provvederanno alla nomina di un liquidatore designato di comune accordo, o, in mancanza, trascorso un mese dal giorno della messa in liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà ad istanza della parte più diligente. 2. Il liquidatore devolverà il patrimonio netto risultante dalla chiusura della liquidazione, esclusa in ogni caso qualsiasi attribuzione ai soci ad altra associazione avente finalità analoghe a quelle perseguite dall'Ente, secondo le determinazioni dell'Assemblea.