Scioglimento e liquidazione. 1) In caso di scioglimento della Società, l’assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.
Scioglimento e liquidazione. Articolo 25
Scioglimento e liquidazione. Lo scioglimento del Consorzio può essere proposto da almeno due terzi dei Consorziati e deve essere approvato dall’Assemblea Straordinaria dei Con- sorziati con una maggioranza di due terzi dei voti complessivamente attri- buiti ai Consorziati. L’Assemblea stabilirà le modalità della liquidazione e designerà il liquidato- re. Il bilancio finale di liquidazione, approvato con il voto unanime dell’Assem- blea, costituita con la presenza di tutti i Consorziati, non è soggetto a recla- mo e si intende approvato ai fini dell’art. 2493 del codice civile, anche se non sia compiuto il termine ivi previsto.
Scioglimento e liquidazione. 1. La società si scioglie nei casi e con i modi previsti dalla legge.
Scioglimento e liquidazione. 1. La Società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:
Scioglimento e liquidazione. 34.1. La Società si scioglie per le cause previste dal Codice Civile, nonché in base alle disposizioni di legge tempo per tempo applicabili alla Società, ivi incluso quanto stabilito al D.lgs. 175/2016.
Scioglimento e liquidazione. Facciata 15
Scioglimento e liquidazione. 1. Lo scioglimento e la messa in liquidazione dell’Ente è disposto dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei componenti.
Scioglimento e liquidazione. Lo scioglimento volontario della società è deliberato dal- l'Assemblea. Nel caso predetto, l'Assemblea, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce il numero dei liquidatori, i loro poteri, i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione ed il compenso con l’osservanza delle previsioni di legge che regolano il trattamento economico dei componenti degli organi di governo della società a controllo pubblico.
Scioglimento e liquidazione. Il Consorzio si scioglie: - per il decorso del termine di durata; - per deliberazione dell’Assemblea Generale adottata con la maggioranza dei 2/3 dei Consorziati; - per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo; - per deliberazione dei Consorziati, presa a norma dell'articolo 2606, se sussiste una giusta causa; - per ogni altra causa prevista dalla legge. Addivenendosi per qualunque ragione allo scioglimento del Consorzio, anche prima della scadenza, i liquidatori provvederanno, al termine delle operazioni di li- quidazione, alla devoluzione della consistenza residuale del fondo consortile tra i Consorziati, in proporzione e nei limiti dei relativi apporti al fondo medesimo, senza possibilità di rivalutazione alcuna e salvo che gli stessi Consorziati vi rinunzino. Tutte le eccedenze saranno devolute ad altri Enti non lucrativi e comunque a fini di pubblica utilità, conformi agli scopi istituzionali del Con- sorzio.