per assicurazioni temporanee in caso di morte, con somma d'assicurazione costante o decrescente (tariffe D2, D6), edizione 2017
Condizioni generali di assicurazione
per assicurazioni temporanee in caso di morte, con somma d'assicurazione costante o decrescente (tariffe D2, D6), edizione 2017
Generali Assicurazioni per persone SA, 8134 Adliswil
Indice
Persone partecipanti al contratto pagina
Prestazioni pagina
Generali Assicurazioni
Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00
Casella postale 1040
8134 Adliswil 1
T x00 00 000 00 00
F x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx Internet: xxxxxxxx.xx
Condizioni generali di assicurazione (CGA)
Le CGA, insieme alle relative eventuali Condizioni complementari (CCA), costi- tuiscono un'importante base legale del contratto fra lei e noi. Contengono i diritti e gli obblighi delle parti contrat- tuali e altre informazioni essenziali sull'assicurazione. Le CGA poggiano sulla legge federale sul contratto d’assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908 che regola il contratto d’assicurazione in generale.
1. Stipulante, persona assicurata 2
2. Prestazioni assicurate 2
3. Inizio e fine della copertura assicurativa 2
Recesso, disdetta, riscatto, esenzione dai premi pagina
4. Giustificazione del diritto alle prestazioni 2
5. Diritto di recesso 2
6. Disdetta 2
7. Riscatto 3
Premi pagina
8. Trasformazione 3
9. Pagamento dei premi 3
Ulteriori condizioni pagina
10. Conseguenze della mora 3
11. Designazione dei beneficiari 3
12. Partecipazione alle eccedenze 4
13. Casi particolari 4
14. Spese 4
15. Obbligo di notifica e violazione dell'obbligo di notifica 4
16. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale 4
17. Elaborazione dei dati 4
18. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense «FATCA» 4
19. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automatico interna- zionale di informazioni a fini fiscali (LSAI) 5
Appendice pagina
20. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente, basi contrattuali 5
Appendice A: Servizio militare e guerra 6
Prima di firmare e inoltrare la proposta o di accettare una controproposta, ossia prima di stipulare il contratto di assicurazione, in virtù dell'art. 3 LCA lei ha diritto a ricevere le informazioni seguenti sul contratto: rischi assicurati; durata ed estensione della copertura assicurativa; ammontare dei premi; i suoi ulteriori obblighi e doveri; dettagli relativi alla partecipazione alle eccedenze; valori di riscatto; le prestazioni dopo un'esenzione dai premi; i nostri impegni riguardo alla protezione dei dati. Lei può trovare queste informazioni nella nostra pro- posta/controproposta e nelle Condizioni di assicurazione.
FO15‘331I 10.16
In virtù dell'art. 3a LCA lei ha il diritto di disdire il contratto per iscritto se le infor- mazioni che lei ha ricevuto da noi fossero erronee o incomplete o se prima della stipulazione del contratto lei non fosse ancora in possesso delle Condizioni gene- rali ovvero delle Condizioni complementari di assicurazione. Il termine di disdetta è di quattro settimane e inizia a decorrere non appena lei ha conoscenza di una violazione degli obblighi di informazione e delle informazioni complete trasmesse in seguito. Questo diritto di disdetta si estingue comunque un anno dopo la violazione dell'obbligo ovvero al più tardi un anno dopo la stipulazione del con- tratto.
Condizioni generali di assicurazione
1. Stipulante, persona assicurata
LEI
Lo "stipulante" è la persona che stipula il contratto con Generali Assicurazioni per persone SA. I documenti contrat- tuali sono indirizzati allo stipulante, cui ci rivolgiamo pertanto con il "lei".
La "persona assicurata" è la persona, sulla cui vita è stata stipulata l'assicu- razione.
NOI
Generali Assicurazioni per persone SA, Xxxxxxxxxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxxxx
2. Prestazioni assicurate
2.1. Prestazione in caso di decesso
Se la persona assicurata muore durante il contratto, noi paghiamo allo stipulante o agli aventi diritto la somma assicurata vigente in base alla polizza al momento in cui si verifica il caso assicurato.
2.2. Estensione della copertura assicurativa
3.3. La copertura assicurativa provvisoria può sussistere soltanto nella misura in cui al proponente potrebbe essere accordata una copertura assicurativa definitiva, in base all’esame del rischio. Essa rimane in vigore anche se possiamo accettare la sua proposta soltanto a condizioni modificate. Se lei dovesse rifiutare la controproposta, la copertura assicurativa termina. Se noi dobbiamo accantonare o respingere la proposta, la copertura assicurativa si estingue con l'invio della nostra comunicazione.
3.4. La copertura provvisoria dura al massimo fino alla fine della procedura di accettazione e vale soltanto se la persona da assicurare al momento in cui è stata presentata la proposta era completamente abile al lavoro e nei sei mesi precedenti non aveva ricevuto trattamenti medici né era stata sotto controllo medico. Viene garantita una copertura provvisoria fino a concorrenza della prestazione complessiva massima di 200'000 franchi. La prestazione massima si
includere lo scioglimento dal segreto professionale, d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza medico di tutte le seguenti persone e istituzioni nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:
ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI; assicurazioni sulla vita e casse pensioni, riassicuratori, datori di lavoro.
4.3. Possiamo fissare un termine per l'adempimento degli obblighi ai sensi delle cifre 4.1. e 4.2. L'inosservanza di tale termine, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.
5. Diritto di recesso
La copertura assicurativa sussiste in
intende per ciascun soggetto ed evento
assicurato e include anche le eventuali
tutto il mondo. Se la situazione professionale, personale o di salute della persona assicurata dovesse subire dei cambiamenti dopo la conclusione del contratto, l'aumento dei rischi che ne derivano è pure coperto.
3. Inizio e fine della copertura
assicurazioni complementari.
3.5. L'assicurazione si estingue con lo spirare del periodo concordato, il verificarsi dell'evento assicurato o la risoluzione anticipata del contratto.
4. Giustificazione del diritto alle prestazioni
Lei può recedere dal contratto senza alcun costo, mediante dichiarazione scritta inviata entro 14 giorni dall'entrata in vigore dell'assicurazione (cifra 3.1.). Con la data della consegna alla posta della sua dichiarazione di recesso la copertura assicurativa decade con effetto retroattivo.
L'eventuale premio già versato viene
assicurativa
rimborsato senza interessi.
3.1. L'assicurazione entra in vigore non
4.1. In caso di decesso della persona
6. Disdetta
appena abbiamo confermato per
assicurata gli aventi diritto devono
presentare la polizza e un certificato
iscritto l'accettazione della sua proposta ovvero abbiamo avuto conoscenza che lei ne ha accettato, apponendo la sua firma, la controproposta (condizioni modificate), al più presto comunque alla data di inizio dell'assicurazione da lei richiesta.
3.2. Le concediamo una copertura assicurativa provvisoria della durata massima di 30 giorni. Questa copertura immediata presuppone che la proposta sia stata compilata completamente e firmata e incomincia il giorno di inizio dell'assicurazione da lei richiesto oppure il giorno in cui la sua proposta perviene alla sede di Generali, se tale data è posteriore.
ufficiale di morte secondo le disposizioni di Generali. Abbiamo il diritto di esigere ulteriori documenti che permettano di accertare la causa e le circostanze esatte del decesso.
4.2. In caso di sinistro gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicare per iscritto a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessarie a noi per accertare la fondatezza della richiesta di prestazioni. Essi hanno inoltre l'obbligo di rilasciare a Generali una procura che le consenta di ottenere informazioni dalle persone e istituzioni menzionate qui di seguito e di prendere visione degli atti, nella misura in cui Generali lo ritenga necessario per la valutazione dell'evento dannoso. La procura deve
6.1. Lei ha il diritto di disdire l'assicurazione per iscritto, a condizione che i premi siano stati pagati per un anno assicurativo. La disdetta del contratto dopo che siano trascorsi tre anni assicurativi viene considerata alla stregua del riscatto. Se la disdetta avviene prima che siano trascorsi i primi tre anni assicurativi, l'assicurazione si estingue senza valore.
6.2. Lei ha inoltre il diritto di disdire l'assicurazione per iscritto qualora Generali dovesse violare i propri obblighi di informazione. I dettagli in merito possono essere desunti dall'introduzione alle presenti Condizioni generali di assicurazione (pagina 1).
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7. Riscatto
7.1. Presupposto
A conclusione dei primi tre anni assicurativi, a condizione che siano stati versati i relativi premi, l'assicurazione presenta un valore di riscatto.
7.2. Durata della copertura e data di calcolo
In caso di riscatto la copertura assicurativa viene garantita fino alla fine del mese in cui perviene la richiesta scritta di riscatto o in cui si raggiunge la data di riscatto successiva da lei indicata.
Data di calcolo del valore di riscatto è il primo giorno del mese successivo.
Se è stato designato un primo del mese come data del riscatto, questo si intende come data di calcolo e il giorno precedente come data di risoluzione del contratto. I premi non goduti vengono rimborsati, i premi insoluti vengono defalcati dal valore di riscatto.
7.3. Valore di riscatto
Il valore di riscatto è la differenza tra riserva matematica e deduzione di riscatto ai sensi della cifra 7.4.
7.4. Costi di stipula non ammortizzati
Nel premio di questa assicurazione è incluso un importo per i costi relativi alla stipula del contratto (consulenza, esame della proposta, emissione della polizza). Questi costi vengono pagati in rate uguali insieme ai premi periodici.
Le rate di ammortamento sono calcola- te tenendo conto del tasso di interesse tecnico e delle tavole di mortalità utiliz- zate.
In caso di riscatto diventa esigibile il valore in contanti dei costi di stipula contrattuale non ancora ammortizzati. La deduzione ammonta al massimo al 5 % del valore in contanti dei premi arretrati. Essa è inoltre limitata a un terzo della riserva matematica di inven- tario.
8. Trasformazione
inventario per un'assicurazione temporanea caso decesso con somma assicurata costante, liberata dai premi.
La data della liberazione del pagamento dei premi e quindi di adeguamento della copertura è l'ultima fra quelle indicate di seguito:
la fine del mese in corso al momento di ricevere la richiesta scritta di trasformazione;
la data da lei scelta;
il momento fino al quale sono stati pagati i premi.
8.2. Riscatto di un'assicurazione liberata dai premi
Come valore di riscatto viene pagata la riserva matematica di inventario. Per l'estinzione della copertura e la data di calcolo si applica analogamente la cifra 7.2.
8.3. Liberazione dai premi dell'assicurazione complementare
Essendo complementare a un'assicurazione principale, questa assicurazione può essere liberata dai premi solo insieme con l'assicurazione principale. Per il calcolo del valore di trasformazione il valore di riscatto dell'assicurazione complementare viene addizionato a quello dell'assicurazione principale.
9. Pagamento dei premi
9.1. Il periodo di pagamento dei premi e la modalità di pagamento (annuale, semestrale, trimestrale o mensile) sono indicati nella polizza.
9.2. Il pagamento rateale dei premi (semestrale, trimestrale o mensile) è possibile dietro pagamento di even- tuali supplementi.
9.3. I suoi premi sono pagabili in Svizzera nella moneta contrattuale concordata. In ogni caso abbiamo diritto all'intero premio per il primo anno, con riserva di quanto disposto nell'articolo 5.
10. Conseguenze della mora
10.2. Se il pagamento non viene effettuato nemmeno entro i 14 giorni concessi dalla diffida, i premi arretrati vengono compensati e l'assicurazione viene convertita in un'assicurazione temporanea caso decesso esente da premi con somma assicurata costante, a condizione che i premi siano stati pagati per almeno tre anni. In caso contrario l'assicurazione si estingue.
10.3. Gli eventuali premi arretrati vengono dedotti dalla prestazione assicurata.
10.4. Se l’assicurazione in caso di de- cesso viene stipulata come comple- mentare a un'assicurazione principale, si applicano le conseguenze della mora nel pagamento dei premi dell’assicurazione principale.
11. Designazione dei beneficiari
11.1. Lo stipulante designa chi in caso di decesso è beneficiario, ossia ha diritto a ricevere le prestazioni assicurative concordate. Egli può modificare in qualsiasi momento la designazione dei beneficiari, a condizione di non avere rinunciato alla sua revoca.
11.2. Se la persona assicurata è lo stipulante stesso e Generali non ha ricevuto da lui nessuna dichiarazione di tenore diverso né è a conoscenza di relative disposizioni di ultima volontà (testamento o contratto successorio), la prestazione caso decesso viene versata al suo coniuge superstite o partner registrato superstite, in sua mancanza ai suoi figli, in loro mancanza agli altri eredi.
11.3. Beneficiario della prestazione per il caso vita e - sempre che la persona assicurata non sia egli stesso - della prestazione per il caso di decesso è lo stipulante. Resta riservata un'eventuale diversa designazione da parte di que- sti. Una clausola beneficiaria può esse- re modificata mediante comunicazione scritta oppure mediante una disposi- zione di ultima volontà da parte dello stipulante che ha concluso il contratto o
8.1. Informazioni generali
uno stipulante che ha rilevato il contrat-
Non appena la polizza disponga di un valore di riscatto, lei ha il diritto di chie- dere la liberazione dal pagamento dei premi (trasformazione) della sua assi- curazione.
In tal caso il valore di riscatto viene considerato come premio unico di
10.1. Se i premi non ci pervengono entro un mese dalla loro scadenza, noi le inviamo una diffida scritta. Mediante tale diffida la si invita a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della stessa.
to mentre il primo era in vita. Egli può designare i beneficiari che ricevono le prestazioni in caso di decesso e/o di vita. La clausola beneficiaria può esse- re revocata o modificata in qualsiasi momento durante il periodo di vita dello stipulante. Questo diritto si estingue se lo stipulante che ha concluso il contrat-
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to o lo stipulante che ha rilevato il con- tratto mentre il primo era in vita muore.
12. Partecipazione alle eccedenze
La presente assicurazione si basa su una tariffa senza partecipazione alle eccedenze.
13. Casi particolari
13.1. Grave negligenza
Se l'evento assicurato venisse causato da lei, dalla persona assicurata o da un avente diritto per grave negligenza, rinunciamo a ridurre le prestazioni, anche qualora a norma di legge avesse il diritto di farlo.
13.2. Suicidio
In caso di suicidio dopo tre anni dall'inizio dell'assicurazione Generali versa la prestazione per il caso di decesso conformemente alla cifra 2.1. Prima dello spirare di tale termine Generali versa soltanto la riserva matematica. In caso di aumento della prestazione assicurata il periodo di attesa di tre anni per tale aumento inizia a decorrere con l'accettazione della modifica del contratto da parte di Generali oppure - se viene stilata una nuova polizza - dalla data in cui viene rilasciata detta polizza.
14. Spese
Generali si riserva la facoltà di applica- re spese, e di metterle in conto al clien- te, per servizi e oneri amministrativi particolari legati al presente contratto non compresi nel premio (x.xx. diverse modifiche contrattuali, calcoli dettaglia- ti, nuovo invio di documenti già spediti). Un regolamento relativo alle spese è disponibile in Internet all'indirizzo gene- xxxx.xx.
Generali è esentata dall'obbligo di fornire prestazioni per i sinistri sul cui verificarsi o sulle cui conseguenze ha influito un fatto rilevante per la valutazione del rischio che è stato taciuto o dichiarato inesattamente o incompletamente.
Il suo obbligo di notificare i rischi sussiste anche durante la procedura di accettazione. Se necessario, finché non si riceve la nostra dichiarazione di accettazione, i dati nella proposta ovvero nel rapporto medico vanno completati o corretti.
15.2. Obbligo di fornire informazioni
In caso di sinistro o qualora sussistano notevoli motivi di sospetto lo stipulante o gli aventi diritto hanno l'obbligo di comunicare a Generali, su richiesta della stessa, tutte le informazioni concernenti fatti a loro noti e necessarie a noi per accertare un'eventuale reticenza. A tal fine Generali può fissare un termine, la cui inosservanza, sempre che in base alle circostanze non possa essere ritenuta scusabile, comporta la perdita del diritto alla prestazione assicurata.
16. Conferimento di procura e svincolo dal segreto professionale
Lo stipulante, la persona assicurata o gli aventi diritto conferiscono a Generali una procura per richiedere informazioni ai soggetti e alle istituzioni menzionati di seguito e prendere visione di atti, qualora Generali giudichi tali misure necessarie per la valutazione della proposta e per accertare l'eventuale violazione dell'obbligo di notifica. Essi autorizzano i suddetti soggetti e istituzioni a fornire le informazioni necessarie e li svincolano contempo- raneamente dal segreto professionale,
pensioni, riassicuratori, datore di lavoro.
17. Elaborazione dei dati
Lo stipulante e la persona assicurata (se diversa dallo stipulante) autorizzano Generali a rilevare, elaborare, trasmettere e salvare i dati necessari per l’esame della proposta, l’esecuzione del contratto e il rispetto dei requisiti normativi. I dati personali forniti a Generali possono essere
utilizzati da quest’ultima per la valutazione del rischio, il calcolo del premio, la gestione del contratto, per tutte le operazioni correlate alla fornitura delle prestazioni derivanti dal contratto di assicurazione, per analisi statistiche, sondaggi sul grado di soddisfazione della clientela come pure per scopi di marketing e pubblicitari. La protezione dei dati nei confronti di terzi è garantita. È consentita l’eventuale trasmissione a soggetti terzi interessati in Svizzera e all’estero, in particolare a coassicuratori e riassicuratori, ad altre società del Gruppo Generali come pure a creditori pignoratizi, autorità e avvocati. Se necessario, in caso di prestazione Generali provvederà a richiedere un’ulteriore autorizzazione separata. I dati vengono conservati da Generali in forma elettronica o fisica, protetta e confidenziale. I dati vengono conservati per almeno 10 anni a partire dalla risoluzione del contratto o dalla liquidazione di un sinistro. Lo stipulante e la persona assicurata hanno il diritto di chiedere a Generali le informazioni previste a norma di legge sul trattamento dei dati che li riguardano Per il resto, la protezione dei dati è conforme a quanto previsto in materia dalla legge federale del 19 giugno 1992.
18. Procedura in relazione alla legge fiscale statunitense
«FATCA»
15. Obbligo di notifica e
d'ufficio o dall'obbligo di riservatezza
violazione dell'obbligo di notifica
15.1. Obbligo di notifica
Se prima che entrasse in vigore l'assicurazione lei o l'assicurato ha dichiarato inesattamente o taciuto un fatto rilevante per la valutazione del rischio, concernente la persona da assicurare e di cui lei era o avrebbe dovuto essere a conoscenza, Generali ha il diritto di disdire il contratto entro quattro settimane da quando ha appreso la reticenza.
medico nei confronti di Generali e dei suoi incaricati:
ospedali e altri istituti di cura, medici, psicologi, terapisti, persone con una formazione medica che erano/sono incaricate dell'assistenza medica / delle cure mediche della persona assicurata e relativo personale ausiliario; casse malati, assicurazioni malattie, assicurazioni infortuni, SUVA, assicurazione militare, uffici AVS e AI, assicurazioni sulla vita e casse
18.1. Obbligo di informazione dello stipulante
Lo stipulante è tenuto a informare im- mediatamente Generali se, come «US- Person», è assoggettato all’impo- sizione fiscale statunitense o sussiste un indizio che lascia presupporre la sua imponibilità fiscale negli Stati Uniti d’America (di seguito Stati Uniti). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona giuridica. Lo stipu- lante deve ugualmente notificare se perde lo stato di «US-Person» oppure
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se per altri motivi non è più assoggetta- to all’imposizione fiscale statunitense. Determinante per la valutazione dello stato fiscale è esclusivamente il diritto tributario statunitense in vigore al mo- mento della valutazione.
Secondo la convenzione della Svizzera con gli Stati Uniti che prevede una col- laborazione atta a facilitare l’attuazione del Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), sono considerate perso- ne assoggettate all’imposizione fiscale statunitense oppure persone per le quali sussiste un indizio che lascia pre- supporre la loro imponibilità fiscale negli Stati Uniti in particolare:
18.1.1. nel caso di persone fisiche
cittadini statunitensi o cittadini statu- nitensi con doppia cittadinanza;
persone con domicilio negli Stati Uniti sulla base di un permesso di soggiorno permanente (ad es.
Greencard, incl. doppio domicilio);
luogo di nascita negli Stati Uniti;
attuale indirizzo postale o del domici- lio negli Stati Uniti (incl. casella po- stale o «indirizzo di domicilio c/o»
negli Stati Uniti);
18.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati
Se sussiste o insorge a posteriori un’imposizione fiscale statunitense o un nuovo indizio per l’obbligo fiscale statunitense, lei autorizza inoltre Gene- rali a fornire dati fiscali personali e ine- renti al presente contratto alle autorità svizzere o straniere, in particolare all'autorità fiscale statunitense (Internal Revenue Service, IRS). L’inoltro dei dati avviene per via elettronica, in mo- dalità transfrontaliera.
19. Procedura relativa alla legge federale sullo scambio automa- tico internazionale di informa-
zioni a fini fiscali (LSAI)
19.1. Obbligo di informazione dello stipulante
Lo stipulante è tenuto, alla stipulazione del contratto o su richiesta in un altro momento, a informare Generali, me- diante autocertificazione, sul suo domi- cilio fiscale e a notificare i suoi numeri d’identificazione fiscale (TIN). Ciò vale indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona fisica o giuridica (ente).
trasmette i vostri dati personali e con- trattuali all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), la quale a sua volta provvederà a inoltrarli
all’autorità fiscale competente all’estero. Una notifica all’AFC può essere eseguita anche in base a indizi per un assoggettamento fiscale in uno Stato tenuto alla comunicazione. Ai sensi dell’art. 35 LSAI è punito con la multa chi, intenzionalmente, fornisce a un istituto finanziario svizzero
un’autocertificazione falsa oppure non comunica cambiamenti delle circostan- ze o in merito fornisce false indicazioni.
19.3. Protezione dei dati/Trasmissione di dati
Nel caso in cui è soggetta a un obbligo di comunicazione legale, Generali è
tenuta a trasmettere all’AFC i propri dati personali e contrattuali nonché eventualmente i dati di persone che esercitano il controllo o beneficiarie. I dati vengono trasmessi per via elettro- nica.
20. Corrispondenza, luogo di adempimento e foro competente,
basi contrattuali
attuale numero di telefono negli Stati
In determinati casi le persone giuridi-
Uniti;
ordine permanente in un conto gesti- to negli Stati Uniti;
una procura o un’autorizzazione alla firma attualmente in vigore a favore di una persona con un indirizzo negli Stati Uniti relativamente ad affari pa- trimoniali.
18.1.2. nel caso di persone giuridiche
istituzione / costituzione della società in una località statunitense;
sede della società presso un indiriz- zo statunitense permanente;
indirizzo postale statunitense della società.
18.2. Conseguenze in caso di inosser- vanza
Qualora lo stipulante violi colposa- mente l’obbligo di informazioni, Xxxx- xxxx è autorizzata a disdire il contratto nei 60 giorni successivi da quando ha preso atto della violazione di tale obbli- go. La disdetta ha effetto legale dal momento in cui perviene allo stipulan- te. Qualora al momento della disdetta il contratto di assicurazione presenti un valore di riscatto, questo sarà versato allo stipulante.
che hanno in particolare l’obbligo di notificare anche il domicilio fiscale delle persone che esercitano un controllo su di esse o dei beneficiari nonché lo stato SAI.
Eventuali cambiamenti nelle informa- zioni fornite nell’autocertificazione, ad esempio il cambiamento del domicilio fiscale dello stipulante, vanno comuni- cati senza indugio o al più tardi entro 30 giorni dal cambiamento in questio- ne. Inoltre occorre ritornare
l’autocertificazione debitamente compi- lata, datata e firmata entro 30 giorni dall’invio da parte di Generali.
All’occorrenza e su richiesta di Genera- li lo stipulante è tenuto a fornire altri documenti o dichiarazioni necessari per determinare il domicilio fiscale.
19.2. Conseguenze in caso di inosser- vanza/dichiarazioni false
Fin quando non è in possesso di un’autocertificazione plausibile e com-
pleta da parte dello stipulante, Generali non può accettare alcuna proposta di assicurazione.
Se dopo la stipulazione del contratto non fornite o non fornite per tempo le informazioni e i documenti necessari in particolare a determinare il domicilio fiscale, dovete tener conto che, a pre- scindere dal fatto che sussista o meno un obbligo fiscale all’estero, Generali
20.1. Comunichi a Generali tutti i cambiamenti di indirizzo! Se trasferisce il domicilio all'estero lei deve indicare come rappresentante una persona residente in Svizzera, a cui possiamo inviare in forma legalmente valida tutte le comunicazioni.
Tutti gli avvisi e le comunicazioni suoi, del suo rappresentante, degli aventi diritto o della persona assicurata, concernenti il contratto di assicurazione e prescritti a norma di legge o di contratto, devono essere in forma scritta e indirizzati alla sede di Generali. Essi hanno effetto legale nel momento in cui pervengono a Generali. Consegniamo alla decorrenza del contratto una polizza che sancisce gli aspetti fondamentali del contratto e che viene adeguata in caso di variazioni contrattuali. Le comunicazioni di Generali a lei avvengono in forma legalmente valida all'ultimo indirizzo conosciuto suo o del rappresentante da lei indicato a Generali stessa. Esse si considerano ricevute nel momento in cui il destinatario, se fosse stato presente, avrebbe potuto prenderne atto.
20.2. Generali adempie ai propri impegni al domicilio svizzero dello stipulante o di uno degli aventi diritto oppure, in sua mancanza, alla sede di
Generali. Come possibile foro competente riconosciamo, nel caso di azioni dello stipulante o di un avente diritto, il domicilio svizzero di questi oppure Xxxxxx (foro della sede di Generali), nel caso delle proprie azioni, il foro del domicilio dello stipulante o di un avente diritto. È applicabile esclusivamente il diritto svizzero.
20.3. Nei rapporti internazionali le competenze sono rette dalla legge federale sul diritto internazionale privato nonché dalla Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lugano).
20.4. Le basi del contratto di assicurazione sono costituite da:
la sua proposta di assicurazione
la sua polizza di assicurazione
eventuali dichiarazioni rilasciate nel rapporto del medico esaminatore
altre dichiarazioni scritte sue o della persona da assicurare
le presenti Condizioni generali di assicurazione
le disposizioni della legge federale sul contratto di assicurazione.
Eventuali accordi particolari non sono assolutamente vincolanti per Generali finché non sono stati confermati per iscritto dalla sua Direzione.
20.5. Basi di calcolo
Tutti i calcoli tecnici nel quadro della presente assicurazione si basano su un tasso di interesse tecnico del
0,25% e sull'applicazione delle tavole di mortalità GEKM/F17 di Generali.
Appendice A: Servizio militare e guerra
A1 Il servizio attivo per difendere la neutralità svizzera e per il mantenimento dell’ordine interno, senza che vi siano operazioni belliche, è considerato servizio militare in tempo di pace e come tale è senz’altro coperto nel quadro delle Condizioni generali di assicurazione.
A2 Se la Svizzera è in guerra o coinvolta in operazioni di natura bellica, a partire dall’inizio della guerra è dovuta una contribuzione unica di guerra, esigibile un anno dopo la fine della guerra. Il fatto che l’assicurato partecipi o meno alla guerra e che soggiorni in Svizzera o all’estero è irrilevante. La contribuzione di guerra serve a coprire le perdite derivanti direttamente o indirettamente dalla guerra, per quanto concernono assicurazioni, alle quali siano applicabili le presenti Condizioni. La Compagnia, d’intesa con l’autorità svizzera di sorveglianza, accerta dette perdite di guerra e i fondi disponibili per la copertura, e fissa la contribuzione unica di guerra e le possibili forme di finanziamento, eventualmente mediante riduzione delle prestazioni assicurate. Qualora delle prestazioni assicurate fossero esigibili prima che venga fissata la contribuzione di guerra, la Compagnia ha il diritto di differire una quota adeguata del pagamento fino a un anno dalla fine
della guerra. La quota della prestazione differita e il tasso di interesse con cui deve essere rimunerata tale quota vengono fissati dalla Compagnia d’intesa con l’autorità svizzera di sorveglianza. I giorni di inizio e di fine della guerra ai sensi delle precedenti disposizioni vengono
fissati dall’autorità svizzera di sorveglianza.
A3 Se l’assicurato prende parte a una guerra o a operazioni di carattere bellico, senza che la Svizzera stessa sia in guerra o coinvolta in operazioni di carattere bellico e l’assicurato muore durante tale guerra o entro sei mesi dalla stipulazione della pace ovvero dalla cessazione delle ostilità, la Compagnia deve versare la riserva matematica calcolata per il giorno del decesso, al massimo comunque la prestazione assicurata per il caso di decesso. Se sono state assicurate rendite per i superstiti, al posto della riserva matematica vengono corrisposte le rendite corrispondenti alla riserva matematica calcolata per il giorno del decesso, al massimo però le rendite assicurate.