DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI Clausole campione

DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente/Assicurato designa i Beneficiari delle prestazioni al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può tuttavia essere revocata o modificata nei seguenti casi: • dopo che il Contraente/Assicurato ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. Nel primo caso le operazioni di pegno o vincolo del Contratto richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari. La designazione dei Beneficiari e le eventuali revoche e modifiche di essa devono essere comunicate per iscritto alla Società. Revoche e modifiche sono efficaci anche se contenute nel testamento del Contraente/Assicurato, purché la relativa clausola testamentaria faccia espresso e specifico riferimento alle polizze vita. Equivale a designazione dei Beneficiari la specifica attribuzione delle somme relative a tali polizze fatta nel testamento a favore di determinati soggetti. Non è consentito designare quale beneficiario della prestazione assicurativa il Distributore, come previsto dall’art.55 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 salvo successive modifiche e/o integrazioni.
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente designa i Beneficiari al momento della sottoscrizione della Proposta e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. In caso di invalidità totale e permanente, Beneficiario è l’Assicurato medesimo. In caso di decesso, i Beneficiari sono quelli indicati dall’Assicurato o, in difetto di designazione, gli eredi testamentari e, in mancanza di testamento, gli eredi legittimi. L’Assicurato designa i Beneficiari per le prestazioni assicurative in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. 7.1. Il Contraente può designare i Beneficiari mediante l’apposito Modulo per la designa- zione dei Beneficiari o successivamente alla sottoscrizione, a mezzo di altra comunicazio- ne scritta considerata idonea da Clerical Medical. La designazione diventa irrevocabile: (i) da parte degli eredi dopo la morte del Con- traente; (ii) al verificarsi dell'Evento Assicura- to, a condizione che il Beneficiario abbia dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio; (iii) se il Contraente ha rinunziato per iscritto al potere di Xxxxxx e il Beneficiario ha dichiarato per iscritto di voler profittare del beneficio. 7.2. In tutti gli altri casi, il Contraente è libero di revocare la designazione del Beneficiario in qualsiasi momento. 7.3. Nel caso di designazione di più Beneficia- ri, questi riceveranno pro-quota la Prestazione in caso di morte, salvo diverse istruzioni scrit- te del Contraente. 0.0.Xx designazione di un nuovo Beneficiario, la richiesta di Riscatto Parziale o Riscatto Totale, la cessione della Polizza o la costituzio- ne di un pegno su questa richiedono il con- senso scritto del Beneficiario irrevocabile esi- stente. 7.5. Nel caso di più Contraenti per la stessa Polizza, la designazione, o la Revoca di Benefi- ciario ai sensi del presente articolo debbono essere richieste per iscritto all'unanimità da tutti i Contraenti. 7.6. Qualora il Beneficiario(i) designato(i) deceda(decedano) durante la durata della Polizza prima del Contraente o dell'Assicurato, la designazione del Beneficiario si considera automaticamente revocata, salvo che la desi- gnazione del Beneficiario non fosse divenuta irrevocabile e in tal caso il Contraente potrà provvedere ad una nuova designazione.
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. 13 ART.17 – DENUNCIA DEL SINISTRO 14
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. 12.1 Il Contraente designa i Beneficiari mediante l'apposito Modulo per la designazione dei Beneficiari, che è parte integrante del Modulo di Richiesta di Sottoscrizione, o a mezzo di altra comunicazione scritta considerata idonea dalla Compagnia e inviata successivamente alla Sede Secondaria. La designazione diventa irrevocabile: (i) da parte degli eredi dopo la morte del Contraente;
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. 11.1. Lo stipulante designa chi in caso di decesso è beneficiario, ossia ha diritto a ricevere le prestazioni assicurative concordate. Egli può modificare in qualsiasi momento la designazione dei beneficiari, a condizione di non avere rinunciato alla sua revoca. 11.2. Se la persona assicurata è lo stipulante stesso e Generali non ha ricevuto da lui nessuna dichiarazione di tenore diverso né è a conoscenza di relative disposizioni di ultima volontà (testamento o contratto successorio), la prestazione caso decesso viene versata al suo coniuge superstite o partner registrato superstite, in sua mancanza ai suoi figli, in loro mancanza agli altri eredi.
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Salvo diversa decisione, sono designati i seguenti beneficiari: Il contraente
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente designa i Beneficiari e può revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: ▪ dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e lʹaccettazione del beneficio; ▪ dopo il decesso del Contraente; ▪ dopo che verificatosi lʹevento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto dal Contraente alla Società o contenute in un testamento valido. In caso di mancata indicazione del beneficiario in forma nominativa, se sopraggiunge il decesso dell’Assicurato, la Società potrà incontrare al momento del verificarsi dell’evento difficoltà a identificare e a ricercare i soggetti destinatari della prestazione. Se il Contraente designa il beneficiario in forma nominativa, potrà esprimere la sua volontà per escludere l’invio di comunicazioni al beneficiario prima dell’evento (ad esempio, comunicazione di prestazioni a scadenza). Inoltre, il Contraente ha la facoltà di nominare un Referente Terzo a cui la Società potrà fare riferimento in caso di decesso dell’Assicurato.
DESIGNAZIONE DEI BENEFICIARI. Il Contraente designa i Beneficiari e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi: • qualora il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, di rinunciare al potere di revoca e accettare il beneficio (in questo caso, le operazioni di riscatto, trasferimento di Quote, con- versione, pegno o vincolo di polizza richiedono il con- senso scritto dei Beneficiari); • dagli eredi dopo la morte del Contraente; • dopo che, verificatosi l’evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revo- che o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.