TRASFORMAZIONE Clausole campione

TRASFORMAZIONE. Il presente Contratto non può in nessun caso essere trasformato in altro tipo di Contratto.
TRASFORMAZIONE. Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione. Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali). L’operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione. Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.
TRASFORMAZIONE. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale e viceversa. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e categoria legale rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il lavoratore può chiedere, per una sola volta, in luogo del congedo parentale od entro i limiti del congedo ancora spettante ai sensi del Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, purché con una riduzione d'orario non superiore al 50 per cento. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a ...
TRASFORMAZIONE. E’ prevista la possibilità di trasformare una società da una tipologia in un’altra, senza la necessità di avviare procedure di liquidazione o di scioglimento. In questo senso, è importante sottolineare che una società “Limitada” può trasformarsi in Società per azioni e viceversa, senza dover presentare ricorso a procedure complicate.
TRASFORMAZIONE. LA PRODUZIONE La produzione prevalente è ortofrutticola anche se non mancano esperienze dedite all’allevamento. La tipologia di attività delle cooperative sociali, ed in particolar modo la propensione ad erogare servizi inclusivi e servizi terapeutici riabilitativi oltre che ludico-ricreativi rende quella agricola una pratica idonea al perseguimento delle finalità. Considerando anche che molte attività agricole nascono riutilizzando e convertendo i beni confiscati alle mafie allora si comprende quanto sia snello ed allo stesso tempo significativo, anche in termini di messaggio sociale, il processo di avvio di un’attività ortofrutticola. È evidente che se l’obiettivo ultimo di tali attività risiedeva nell’accoglienza e nella cura, lo strumento era sviluppare attività poco costose in termini di immobilizzazioni e in termini di competenze, anche perché non si guardava al mercato per il prodotto, e di conseguenza non si ragionava in termini di produttività dei processi, di qualità del prodotto e così via. Con l’acquisizione di esperienza e quindi di competenze nella pratica agricola e formandosi le necessità e le opportunità di dare continuità alle attività inclusive, di integrazione al lavoro e quindi di creazione di attività economiche auto-sostenibili la cooperazione sociale ha cominciato ad approcciarsi al mondo agricolo in maniera più strutturata, con un cambiamento anche del prodotto. Il prodotto orticolo è realizzato, per le motivazioni citate, dalla maggior parte delle cooperative sociali all’agricoltura, anche se in affiancamento agli altri prodotti/servizi. Il primo canale di sbocco, almeno in origine, è l’autoconsumo per poi essere commercializzato attraverso lo spaccio aziendale, alla comunità locale ed alle reti informali che ruotano intorno e dentro la cooperativa stessa. Quando la cooperativa ha un suo punto ristoro, o svolge diverse attività di somministrazione, allora il prodotto ortofrutticolo diventa anche materia prima destinata ad esser lavorata. Quando la produzione ortofrutticola eccede il fabbisogno interno/locale, servito attraverso lo spaccio aziendale, ovvero uno spazio all’interno della fattoria dedicato alla vendita al pubblico, i canali di commercializzazione diventano fiere e mercatini locali, nella logica della filiera corta, o punti vendita dei territori limitrofi, di proprietà o di terzi. Una parte dei prodotti, e soprattutto della frutta, è destinata in molti casi alla trasformazione/conservazione, ovvero viene lavorata per e...
TRASFORMAZIONE. Regola 44 Istanza di trasformazione Regola 45 Esame dell’istanza di trasformazione Regola 46 Pubblicazione dell’istanza di trasformazione Regola 47 Trasmissione agli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri Regola 48 Contenuto del ricorso Regola 49 Rigetto del ricorso per in ammissibilità Regola 50 Esame del ricorso Regola 51 Rimborso della tassa di ricorso
TRASFORMAZIONE. Regola 44 Regola 45 Regola 46 Pubblicazione dell’istanza di trasformazione Regola 47
TRASFORMAZIONE. 1.1 Il Suo contratto verrà trasformato a far data dal 01/04/2015.
TRASFORMAZIONE. ART. 26 -
TRASFORMAZIONE. I singoli firmatari potranno incaricare l’O.P. di stipulare contratti di fornitura per loro conto, con le industrie di trasformazione per i prodotti di fascia B – B1 e C, a norma dell’Contratto Quadro nazionale per la cessione di patate all’industria di trasformazione”. Si precisa che il prodotto da consegnare all’industria di trasformazione non rientra nelle condizioni commerciali pattuite dal presente contratto quadro.