Contratto di assicurazione CVT Ramo 52
CVT - GAP
Contratto di assicurazione CVT Ramo 52
Ed. Gennaio 2020
Documento redatto secondo le linee guida “Contratti Semplici e Xxxxxx”
del Tavolo tecnico ANIA - Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari
Il presente Set informativo - contenente il DIP, il DIP Aggiuntivo, le Condizioni di assicurazione e il Glossario - deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente il Set informativo.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Xxxx Xxxxxx - Xxx Xxxxx 00 00000 Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX) Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxxxx 00 00000 Xxxxxx Xxxxxxx (XX)
Mod. EA 110
Capitale sociale € 37.890.907,00 i.v.
Impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (G.U. 03/11/1993 n. 258) - N° Registro Imprese di TO e Codice Fiscale 01757980923- Partita IVA IT 02230970960 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese al n. 1.00115 Capogruppo del Gruppo Nobis, iscritto al n. 052 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi.
Assicurazione CVT
Documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: NOBIS ASSICURAZIONI
Prodotto: CVT - GAP
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
E’ un contratto di assicurazione CVT
Che cosa è assicurato?
La Società, nei limiti e alle condizioni indicate, si impegna ad indennizzare l’Assicurato del danno materiale e diretto conseguente a:
Furto Totale e Rapina
Incendio
del veicolo assicurato in polizza
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni principali relative alle garanzie, se non diversamente stabilito:
Xxxxx causati dal conducente, se questi non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore
Danni avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
Xxxxx conseguenti a eventi naturali
Danni causati da vizi di costruzione del veicolo
Xxxxx determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge
L’elenco completo delle esclusioni è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
Ci sono limiti di copertura?
! La Compagnia liquiderà all’Assicurato la differenza tra il valore di acquisto e il valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro. Il risarcimento sarà pari al 20% del valore di acquisto (come da fattura) e con il limite massimo di € 15.000,00
! L’elenco completo delle limitazioni, franchigie, scoperti e massimali è riportato nei documenti precontrattuali e contrattuali
Dove vale la copertura?
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per, Islanda, Norvegia, Svizzera Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell’Unione Europea
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e il dovere di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno
Quando e come devo pagare?
Il premio deve essere pagato in unica soluzione per tutta la durata del contratto. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito rinnovo, quindi cessa alla data indicata in polizza. Il contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura
Come posso disdire la polizza?
Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta
Assicurazione CVT
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
“CVT – GAP”
Edizione 01/2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto.
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., iscritta alla Sezione 1 dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 Xxx Xxxxx 00, 00000, Xxxxxxx Xxxxxxxx (XX); tel. 039. 0000000; xxx.xxxxx.xx; e-mail: xxxx@xxxxx.xx, PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx.
Per informazioni patrimoniali sulla società consulta la relazione sulla solvibilità disponibile sul sito: xxxxx://xxx.xxxxx.xx/
Al contratto si applica la legge italiana
Che cosa è assicurato? | |
Furto, Rapina e Incendio | L’assicurazione comprende le coperture per i danni materiali e diretti conseguenti a: Furto totale del veicolo Rapina del veicolo Incendio del veicolo |
Che cosa non è assicurato? | |
Furto, Rapina e Incendio | Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole garanzie, è escluso l’indennizzo dei danni: Avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali, alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara Alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale Da inquinamento dell’aria dell’acqua o del suolo Indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezzamenti e simili Conseguenti a eventi naturali (compreso il terremoto), atti vandalici, atti di terrorismo, furto e incendio in occasioni di manifestazioni di piazza Qualora il veicolo al momento del sinistro non era coperto da polizza RCA Causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte della casa costruttrice del veicolo che da terzi installatori |
L’assicurazione non è altresì operante per i sinistri: Verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione Verificatesi in connessione con fenomeni atomici o radioattivi Determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato, o delle persone delle quali essi debbano rispondere per legge, quali familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricati della guida, della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo assicurato Nel caso in cui Contraente, proprietario del veicolo assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia Società di Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione indebita da parte del locatario del mezzo In assenza dell’evidenza della consegna chiavi all’Impresa che ha liquidato l’indennizzo CVT |
Ci sono limitazioni alla copertura? | |
Periodi di carenza, limitazioni, esclusioni e rivalse dei Settori Furto, Rapina e Incendio | Le garanzie sono prestate con le seguenti limitazioni ! Rimborso massimo pari al 20% del valore di acquisto dell’autovettura e con il massimo di 15.000€ ! Carenza di 6 mesi dalla data di stipula del contratto – in caso di sinistro avvenuto durante il periodo di carenza la compagnia non darà seguito a nessuna prestazione e/o risarcimento |
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP
Dove vale la copertura?
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’Impresa? | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Rimborso | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Sospensione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Risoluzione | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP |
Il prodotto CVT – GAP è rivolto a persone fisiche (di età superiore ai 18 anni) e persone giuridiche, con esigenze di protezione dei beni
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: l’Intermediario percepisce una commissione media pari al 15%, calcolata sul premio annuo di polizza comprensivo di imposte
Quali costi devo sostenere?
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? | |
Denuncia di sinistro per i Xxxxxxx Xxxxx, Rapina e Incendio | L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve presentare denuncia alla Società entro tre giorni dalla data dell’evento ovvero da quando ne sia venuto a conoscenza. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nel caso di Furto, Rapina Incendio o Scoppio, l’Assicurato deve inoltre presentare denuncia all’Autorità competente, trasmettendone copia alla Società. Se il furto o rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere reiterata all’Autorità Italiana. Per ciò che attiene il furto o la rapina oltre alla denuncia alle Autorità è fatto obbligo all’Assicurato il rilascio dei seguenti documenti: 1. Estratto cronologico del veicolo; 2. Copia libretto di circolazione; 3. Cancellazione al P.R.A. del veicolo; 4. Perdita di possesso del veicolo appositamente annotata sul Certificato di Proprietà; 5. Fattura di acquisto del veicolo se non risulta già consegnata all’atto della stipula contrattuale; 6. Copia della polizza e condizioni contrattuali CVT in corso oppure dichiarazione, in forma di atto notorio, della sua non esistenza; 7. Quietanza di liquidazione del sinistro relativo alla eventuale polizza di corpi veicoli terrestri anche se rilasciata da diversa compagnia; 8. Procura a vendere o copia della stessa se rilasciata alla compagnia che assicurava la garanzia CVT |
Prescrizione | Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno, dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro due anni, dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’Art. 2952 del Codice Civile e successive modifiche |
COME PRESENTARE RECLAMI? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98) |
Tale procedura è obbligatoria per le controversie in materia di contratto di assicurazione e rappresenta una condizione di procedibilità dell’eventuale azione giudiziaria. | |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Arbitrato e Perizia Contrattuale: se espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
Indice
Settore Furto, Rapina e Incendio 1
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione 1
Settore Furto, Rapina e Incendio 1
Art. 2 – Cosa non comprende l’Assicurazione 1
Ci sono limiti di copertura? 1
Art. 3 – Prestazione Assicurativa 1
Art. 5 – Estensione territoriale 1
Quando comincia la copertura e quando finisce? 2
Art. 6 – Rinnovo del contratto 2
Art. 7 – Disdetta del contratto 2
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 2
Norme applicate in caso di Sinistro 2
Art. 8 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio 2
Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro 2
Art. 10 – Documentazioni supplementari 2
Art. 11 – Valutazione dei danni e nomina dei periti 2
Art. 12 – Modalità di invio della richiesta di risarcimento 2
Art. 13 – Pagamento dell’indennizzo Verificata 3
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA 3
Art. 15 – Pagamento del premio 3
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO 3
Come posso disdire la polizza? 3
Art. 17 – Recesso in caso di sinistro 3
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
Art. 18 – Altre assicurazioni 3
Art. 19 – Trasferimento di proprietà del veicolo, distruzione, demolizione, conto vendita
od esportazione definitiva del veicolo - Sostituzione del contratto 3
Art. 20 – Competenza territoriale 3
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? 3
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO 4
CVT - GAP - Ramo 52 | Indice Ed. Gennaio 2020 | pagina 1 di 1
Condizioni di assicurazione
in questo modo evidenziate
Si precisa che le clausole contrattuali che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono riportate
in grassetto, nonché stampate su fondo pieno, e sono da leggere con particolare attenzione.
in questo modo evidenziate e sottolineate
Le esclusioni riferite alla specifica fattispecie di una determinata garanzia vengono e sono da leggere con particolare attenzione.
OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
presa che ha liquidato l’indennizzo CVT.
- in assenza dell’evidenza della consegna chiavi all’Im-
indebita da parte del locatario del mezzo;
di Leasing o di noleggio è esclusa l’appropriazione
assicurato o l’usufruttuario del mezzo, sia la Società
- nel caso in cui il Contraente, proprietario del veicolo
assicurato;
della riparazione e/o della sorveglianza del veicolo
venti, dipendenti o persone incaricati della guida,
Che cosa è assicurato?
GARANZIE BASE
Settore Furto, Rapina e Incendio
Art. 1 – Cosa comprende l’Assicurazione
La Società, nei limiti e alle condizioni indicate nell’Art. 3, nell’Art. 4 e nell’Art. 2, si impegna ad indennizzare l’Assi- curato del danno materiale e diretto conseguente al Furto Totale, Rapina e Incendio del veicolo assicurato in polizza.
Che cosa non è assicurato? Settore Furto, Rapina e Incendio
Art. 2 – Cosa non comprende l’Assicurazione
Ci sono limiti di copertura?
Art. 3 – Prestazione Assicurativa
rispondere a norma di legge, quali familiari o convi-
Contraente, dell’Assicurato, delle persone di cui deve
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del
radioattivi;
- verificatisi in connessione con fenomeni atomici o
occupazione militare, invasione;
- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione,
L’assicurazione, altresì, non è operante per i sinistri:
installazione postuma di impianti a gas/metano).
della casa madre) che da terzi installatori (ad esempio
tocombustione del veicolo protetto dalla garanzia
della casa costruttrice del veicolo (ad esempio l’au-
- causati da vizi di costruzione del veicolo, sia da parte
coperto da polizza RCA (Responsabilità Civile Auto);
- qualora il veicolo al momento del sinistro, non era
occasioni di manifestazioni di piazza;
atti vandalici, atti di terrorismo, furto e incendio in
- conseguenti a eventi naturali (compreso il terremoto),
menti e simili;
- indiretti, quali ad esempio il mancato uso deprezza-
- da inquinamento dell’aria, acqua e del suolo;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d’uso personale;
mento particolare di gara;
alle verifiche preliminari e finali previste dal regola-
o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali,
- avvenuti durante la partecipazione del veicolo a gare
xxxxxxxx, è escluso l’indennizzo dei danni:
Se non diversamente stabilito nell’ambito delle singole
franchigia, l’indennizzo relativo alla presente polizza
applicati aumenti della percentuale di scoperto e/o di
a seguito di sinistro, in fase di liquidazione siano stati
CVT con Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., ed
Nel caso l’Assicurato abbia in corso anche una polizza
quisto del veicolo.
polizza, risponderà fino alla concorrenza del prezzo d’ac-
se ciò si verificasse la società, fermi i limiti indicati in
superare il prezzo d’acquisto del veicolo assicurato;
all’Assicurato con il presente contratto, non potrà
liquidato con la polizza CVT e l’indennizzo che spetta
Resta inteso che la somma tra l’importo eventualmente
ciale dell’autovettura al momento del sinistro.
differenza tra il valore di acquisto e il Valore Commer-
caso l’indennizzo non potrà mai essere superiore alla
il massimo di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00). In ogni
pari al 20% del valore di acquisto dell’autovettura e con
liquiderà all’Assicurato o chi ne ha il diritto, un importo
Fermo restando le esclusioni di cui all’Art. 2 la compagnia
sarà proporzionalmente ridotto applicando la stessa percentuale.
Art. 4 – Carenza
La copertura è soggetta ad un periodo di carenza di 6 mesi dalla data di stipula del contratto. In caso di sinistro
avvenuto in tale periodo la compagnia non darà seguito
a nessuna prestazione e/o risarcimento.
Dove vale la copertura?
Art. 5 – Estensione territoriale
L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per, Islanda, Norvegia, Svizzera Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli Stati dell’Unione Europea.
alla compagnia che assicurava la garanzia CVT.
8) Procura a vendere o copia della stessa se rilasciata
rilasciata da diversa compagnia;
eventuale polizza di corpi veicoli terrestri anche se
7) Quietanza di liquidazione del sinistro relativo alla
della sua non esistenza;
corso oppure dichiarazione, in forma di atto notorio,
6) Copia della polizza e condizioni contrattuali CVT in
consegnata all’atto della stipula contrattuale;
5) Fattura di acquisto del veicolo se non risulta già
annotata sul Certificato di Proprietà;
4) Perdita di possesso del veicolo appositamente
3) Cancellazione al P.R.A. del veicolo;
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Art. 6 – Rinnovo del contratto
Il contratto di assicurazione è stipulato senza tacito | |
rinnovo, quindi cessa alla data indicata in polizza. Il | |
contratto pertanto cessa di avere effetto dalle ore 24 del | |
quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza | |
indicata in polizza |
Art. 7 – Disdetta del contratto
Atteso che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti non sono obbligate a formalizzare disdetta.
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Norme applicate in caso di Sinistro
Art. 8 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Contraente e/o l’Assicurato sono pertanto tenuti a dare immediata comunicazione alla Società delle eventuali modifiche relative a tali informazioni intervenute in corso di contratto. Ferme restando le disposizioni di cui agli Artt. 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile, in tutti i casi di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall’Assicurato relativamente a circostanze che influ- iscono sulla determinazione del premio di polizza o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio, il pagamento di eventuali indennizzi non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio di polizza convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determi-
nato
Il premio di polizza è determinato sulla base delle informa- zioni rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipula del contratto di assicurazione e riportate in polizza. Il
Art. 10 – Documentazioni supplementari
L’Assicuratore si riserva il diritto di richiedere ulteriori docu- mentazione o di prevedere accertamenti di diversa natura.
Art. 11 – Valutazione dei danni e nomina dei periti
dell’Impresa e dell’Assicurato in parti uguali.
del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico
bilità del danno. Ciascuna delle parti sostiene le spese
qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizza-
violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni
xxxxxxx, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di
lanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impu-
I risultati delle operazioni di cui ai punti 3 e 4 sono vinco-
4) Procedere alla stima e alla liquidazione del danno.
medesime avevano al momento del sinistro;
cose assicurate, determinando il valore che le cose
3) Verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle
sinistro;
2) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del
supplementari);
di sinistro, modalità di denuncia - Documentazioni
agli obblighi di cui agli Art. 9/10 (Obblighi in caso
care se l’Assicurato od il Contraente abbia adempiuto
razioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verifi-
1) Verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichia-
I periti devono:
è accaduto.
In caso di sinistro che causi la perdita totale del veicolo, l’ammontare dell’indennizzo è determinato in base al GAP (differenza) tra il valore commerciale del veicolo e delle sue parti accessorie così come risultante dalla media delle quotazioni riportate sulle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera), ed il valore a nuovo della stessa, comprovato dalla fattura di acquisto. La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dall’impresa e dall’Assicurato. I periti, in caso di disac- cordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro
. Poiché tra gli elementi che concorrono a determinare il premio di polizza viene presa in considerazione la residenza o la sede legale del Proprietario o del locatario nel caso di contratti di leasing, il Proprietario e/o il Contraente sono tenuti a comunicare per iscritto il cambiamento di residenza delle Parti sopra indicate, intervenuto in corso di contratto. In mancanza di comunicazione si applicherà quanto previsto dal comma tre del presente Articolo.
Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro
2) Copia libretto di circolazione;
1) Estratto cronologico del veicolo;
seguenti documenti:
alle Autorità è fatto obbligo all’Assicurato il rilascio dei
Per ciò che attiene il furto o la rapina oltre alla denuncia
reiterata all’Autorità Italiana.
rapina sono avvenuti all’estero la denuncia dovrà essere
tente, trasmettendone copia alla Società. Se il furto o
deve inoltre presentare denuncia all’Autorità compe-
caso di Furto, Rapina Incendio o Scoppio, l’Assicurato
la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Nel
scenza. L’inadempimento di tali obblighi può comportare
data dell’evento ovvero da quando ne sia venuto a cono-
presentare denuncia alla Società entro tre giorni dalla
L’Assicurato o il Contraente in caso di sinistro deve
Art. 12 – Modalità di invio della richiesta di risarcimento
La richiesta di risarcimento può essere inviata a mezzo racco- mandata con l’avviso di ricevimento con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax. La richiesta può altresì essere inviata anche a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 13 – Pagamento dell’indennizzo Verificata
Accertata l’operatività delle garanzie e concordato il danno con il Centro Servizi Liquidativi, la Società provvede al pagamento dell’indennizzo entro trenta giorni e, in caso di furto totale senza ritrovamento, sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti di cui agli Artt. 9 e 10. La Società ha l’obbligo di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipen- dentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo l’esistenza di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’Art. 642 del Codice Penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo.
Art. 14 – Recuperi
L’Assicurato è tenuto ad informare la Società non appena ha notizia del recupero del veicolo rubato o parti di esso.
COSA FARE PER ATTIVARE LA COPERTURA
Quando e come devo pagare?
Art. 15 – Pagamento del premio
Il premio può essere corrisposto in rate annuali o con frazionamento semestrale. Il Contraente può utilizzare i seguenti mezzi per il pagamento del premio:
1. assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assi- curazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordine di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto 1;
3. denaro contante, con il limite di importo massimo previsto dalle normative vigenti
Art. 16 – Imposte e tasse
Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti ad esso dipendenti, sono a carico del Contra- ente anche se il pagamento ne sia stato anticipato alla Società.
NORME CHE REGOLANO IL RECESSO
Come posso disdire la polizza?
Art. 17 – Recesso in caso di sinistro
In presenza di contratto di durata pluriennale, ciascuna delle parti può recedere dall’assicurazione dopo ogni sinistro dandone comunicazione al Contraente mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di assicurazione non goduto.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 18 – Altre assicurazioni
L’Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esi- stenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascun il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).
Art. 19 – Trasferimento di proprietà del veicolo, distruzione, demolizione, conto vendita od esportazione definitiva del veicolo - Sostituzione del contratto
Il Contraente è tenuto a comunicare alla Società l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo o cessazione del rischio a seguito di distruzione, demolizione, conto vendita o espor- tazione definitiva del veicolo assicurato. In questi casi atteso che il presente contratto è stipulato in convezione non si darà luogo alla restituzione del premio o di parte di esso e la garanzia assicurativa cesserà al verificarsi degli eventi sopra citati. Non è altresì prevista la sostituzione del contratto per cambio veicolo.
Art. 20 – Competenza territoriale
Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto se il Contraente:
- se è Persona Fisica è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o il domicilio elettivo del Contraente;
- se è Persona Giuridica è competente l’autorità giudiziaria di Milano (ovvero ove ha sede la Società).
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all’Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 21 – 20864 – Xxxxxx Xxxxxxx – MB – fax 039/6890.432 – xxxxxxx@xxxxx.xx. Risposta entro 45 giorni.. In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivol- gersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxx@xxx.xxxxx.xx. Info su: xxx.xxxxx.xx Le imprese con sede legale in altro Stato membro riportano le informazioni di cui sopra indicando l’Autorità di vigilanza del Paese d’origine competente e le modalità di presenta-zione dei reclami alla stessa.
NORME LEGISLATIVE RICHIAMATE NEL CONTRATTO
Art. 1892 c.c Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza
Art. 1893 c.c. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicura- tore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1898 c.c. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.
L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.
Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assi- curazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'as- sicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1910 c.c. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assi- curato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha il diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori
Art. 642 Codice Penale
Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona
Chiunque(1), al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conse- guenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
Glossario
Ai termini contenuti nelle condizioni di polizza viene attribuito il significato di seguito precisato:
Accessori
È possibile assicurare gli accessori del veicolo, intendendosi per tali tutte le dotazioni aggiuntive documentabili del mezzo non comprese nella dotazione di serie, fino al massimo del 30% del valore del veicolo stesso.
Agenzia
Assiservice Sas Sede agenziale:
Xxx Xxxx 00-00-00, 00000 Xxxxx Xxxxxxxx (XX) C.F. e P. IVA 00000000000 tel. 0000000000
posta PEC xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xx numero verde 800220504
Sede Legale:
Xxx Xxxxxxx Xxxxxx x. 0/X, 00000 Xxxxxx
Aggravamento del rischio
Variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.
Assicurato
- Per la garanzia Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all’uso dello stesso. Per le prestazioni alla persona s’intendono le persone trasportate a bordo del veicolo stesso, purché come numero totale non superino quello indicato nel libretto di circolazione del veicolo assicurato.
- Per le altre garanzie: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
Assicurazione
Il contratto con il quale l’Assicuratore, verso pagamento di un premio, si obbliga a rivalere l’Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro (Art. 1882 c.c.)
Codice di Assicurazioni
Il Decreto Legislativo n° 209 del 7 settembre 2005 recante riassetto normativo delle disposizioni in materia di Assicura- zioni private - Codice delle Assicurazioni private.
Contraente
Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazioni.
CVT
Corpo Veicoli Terrestri: garanzie a tutela del veicolo assicu- rato (come, per esempio, incendio e il furto).
Diaria
Indennità giornaliera prevista a seguito di determinati eventi inerenti l’infortunio.
Franchigia
Somma che rimane a carico dell’Assicurato per ciascun sinistro.
Furto
Azione compiuta a terzi, e disciplinata dall’Art. 624 del c.p., diretta nello specifico a sottrarre illecitamente il veicolo o parti di esso.
Furto totale
Furto senza ritrovamento del veicolo, viene equiparato a furto totale anche il furto con ritrovamento del veicolo qualora quest’ultimo abbia riportato danni il cui valore superi l’80% del costo dello stesso.
GAP
Differenza tra il valore di acquisto come da fattura e il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro (degrado d’uso).
Impresa e/o Società
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Incendio
Combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
Indennizzo
Somma che la Società, ai sensi del contratto, deve pagare in caso di sinistro.
Infocar
Codice che identifica in modo univoco l’allestimento e le caratteristiche tecniche dei veicoli nuovi e usati.
Infortunio
L’evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali, obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza morte o una invalidità permanente.
Invalidità permanente
Invalidità che comporti la perdita o la diminuzione, definitiva ed irrimediabile della capacità lavorativa generica.
Istituto di cura
Ogni struttura sanitaria regolarmente autorizzata alla eroga-zione dell’assistenza ospedaliera, esclusi comunque stabili-menti termali, case di convalescenze e soggiorno.
Massimale di garanzia
Limite di importo fino al quale l’impresa è obbligata per ogni sinistro.
Polizza
Il documento che prova l’assicurazione.
Premio
La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Proprietario del veicolo
L’intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.
Rapina
Sottrazione del veicolo altrui mediante violenza o minaccia alla persona che lo detiene (Art. 628 c.p.)
RCA
La garanzia Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli, la cui copertura è obbligatoria ai sensi del D. Lgs.
N. 209/05 nonché dell’Art 2054 del C.C.
Regolamento
Il D.P.R. n. 973 del 1970 e i successivi Regolamenti emanati in attuazione delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni.
Risarcimento
Somma che l’impresa è tenuta a corrispondere al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio
La probabilità che si verifichi l’evento dannoso.
Rivalsa
Azione esercitata dall’impresa allo scopo di recuperare le somme eventualmente pagati ai terzi danneggiati.
Scoperto
Parte percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicu- rato per ciascun sinistro, ferma restante l’indicazione di un minimo eventualmente inserito in polizza.
Scoppio
Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
Sinistro
- In tutti i settori, esclusa la garanzia Tutela Giudiziaria: l verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
- Per la Tutela Giudiziaria: il verificarsi della controversia per la quale è prestata l’assicurazione
Società e/o impresa
Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
Tariffa
Le condizioni di premio e le norme di assunzione predisposte dall’Impresa e rese note al pubblico, in vigore al
momento della stipulazione del contratto.
Valore Commerciale
Il valore (iva inclusa, salvo diversa pattuizione) del veicolo e degli eventuali accessori, se assicurati, come risultante dalla media delle valutazioni riportate dalle riviste EUROTAX (ed. Sanguinetti) giallo (vendita) e blu (compera).
Valore a nuovo
Il prezzo (Iva inclusa, salvo diversa pattuizione) da listino del veicolo e degli eventuali optionals, se assicurati, al momento della stipulazione del contratto.
Veicolo
Il mezzo descritto ed identificato nel contratto di assicurazione.