ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’AMMISSIONE AI SERVIZI BIBLIOTECARI DEGLI UTENTI DELLO EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE E DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE IN REGIME DI RECIPROCITA’
ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER L’AMMISSIONE AI SERVIZI BIBLIOTECARI DEGLI UTENTI DELLO EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE E DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE IN REGIME DI RECIPROCITA’
IL SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO DELL’ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
(C.F.01279680480), con sede legale in Xxxxxx Xxx Xxxxx 0, rappresentato dal Dirigente dell’Area Valorizzazione del Patrimonio, Dott. Xxxxxxxx Xx Xxxxx
E
LA BIBLIOTECA DELLO EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE (EUI LIBRARY) (C.F
80020410488), con sede legale in Xxx xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxx (Xxxxxxx), rappresentata dal Direttore della Biblioteca e dei Servizi informativi e tecnologici (Library and Information Technology Services), Xxxx. Xxxxx Xxxx Xxxx
PREMESSO CHE
− ai sensi dell’art. 15 della Legge del 7 agosto 1990 n. 241 le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi di collaborazione quando le attività oggetto di collaborazione rientrano in quelle istituzionali degli enti stessi;
− il 27 novembre 2023 è stato siglato un Partnership Agreement tra l’Università degli Studi di Firenze (d’ora in poi UNIFI) e lo European University Institute (d’ora in poi EUI);
− il suddetto Partnership Agreement all’art. 3 c. o recita espressamente: “Access to Parties’ Libraries for respective graduate students, researchers and staff as external users for on-site consultation of print and electronic resources and online databases, in compliance with the licences for use of the individual resources signed by the respective libraries; interlibrary loan and document delivery services (also in electronic format) through Parties’ libraries; access to photocopy services”;
− su tale base docenti, ricercatori, dottorandi, laureandi e studenti magistrali e membri dello staff UNIFI sono riconosciuti presso la Biblioteca EUI quali utenti esterni autorizzati, e parimenti docenti, ricercatori, dottorandi e membri dello staff EUI sono riconosciuti quali utenti esterni autorizzati presso le biblioteche UNIFI;
− l’art. 2 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, prevede che per assicurare l’erogazione dei propri servizi a supporto della ricerca, della didattica e della terza missione il Sistema Bibliotecario possa partecipare a progetti, iniziative di cooperazione, reti e/o consorzi;
− secondo quanto dichiarato all’art. 16 del suddetto Regolamento, il Sistema Bibliotecario di Ateneo ammette a usufruire dei propri servizi, in qualità di utenti esterni autorizzati, gli studenti che afferiscono ad istituzioni accademiche, scientifiche e culturali con cui l'Università di Firenze ha stipulato specifiche convenzioni o protocolli d'intesa, nonché tutti coloro che per motivi di studio o di ricerca, sono ammessi a usufruire dei servizi previa motivata richiesta, accreditati direttamente dal Dirigente dell'Area, dal Direttore Tecnico del SBA o dai Direttori delle Biblioteche d'Area;
− i diritti dell’utente esterno autorizzato (“external users”) definiti all’art. 3 c. o del Partnership Agreement sono conformi a quanto previsto dall’art. 16 del Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo di UNIFI;
− i diritti dell’utente esterno autorizzato (“external users”) sono esplicitati nell’art 4 del suddetto Accordo e pubblicati sul sito web della Biblioteca dell’EUI;
− entrambe le Parti concordano sulla necessità di definire procedure standard volte a facilitare l’accesso di docenti, ricercatori, dottorandi e membri dello staff delle rispettive istituzioni ai servizi bibliotecari;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ART. 1 PREMESSE
Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.
ART. 2 – OGGETTO
Oggetto del presente Accordo è la definizione delle condizioni e modalità di accesso di docenti, ricercatori, dottorandi e membri dello staff EUI alle sedi e ai servizi delle Biblioteche UNIFI e di docenti, ricercatori, dottorandi, laureandi e studenti magistrali e membri dello staff UNIFI alla Biblioteca EUI.
ART. 3 MODALITA’ DI ACCESSO ALLE SEDI DELLE BIBLIOTECHE UNIFI
I docenti, ricercatori, dottorandi e i membri dello staff EUI sono ammessi, previa opportuna identificazione e registrazione nel sistema di gestione dei servizi bibliotecari in uso presso l’Ateneo fiorentino (Alma), all’ingresso nelle sedi delle Biblioteche dell’Università. Per l’identificazione sarà necessario esibire il proprio documento d’identità, fatta salva la verifica della validità della tessera EUI che conferma l’appartenenza istituzionale dell’utente all’EUI; la registrazione nel sistema Alma avrà la validità di un anno solare (scadenza al 31 dicembre dell’anno di registrazione) e sarà rinnovabile su richiesta dell’interessato, previa verifica della validità della tessera EUI. Per le sedi dotate di sistemi di rilevazione degli accessi il primo ingresso è mediato dalle portinerie.
ART. 4 MODALITA’ DI ACCESSO ALLA BIBLIOTECA EUI
Per accedere alla Biblioteca EUI come utente esterno autorizzato, è necessario compilare un modulo di richiesta online reperibile sul sito web nella pagina Accesso per utenti esterni (Apply for access as external user), con informazioni che identificano il richiedente in maniera univoca. La richiesta di accesso deve pervenire almeno 3 giorni lavorativi prima della data prescelta e ha la durata di un anno solare dal momento dell’approvazione della richiesta. Dopo aver inviato la richiesta, il richiedente attende un'email di conferma con le credenziali Wi-Fi e le istruzioni per accedere e utilizzare i servizi della Biblioteca. All’arrivo all’EUI, per riceve una carta di accesso come utente esterno (badge), l’utente UNIFI presenta l'email di conferma e un documento d'identità valido al personale della Control Room, situata all'entrata principale dell’EUI, negli orari pubblicati sul sito dell’EUI. Gli utenti esterni autorizzati sono tenuti a rispettare attentamente le regole di utilizzo di tutte le risorse, incluse le risorse elettroniche, nel rispetto delle leggi sul copyright e degli accordi di licenza.
ART. 5 SERVIZI
Gli utenti istituzionali delle rispettive Università (studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo) potranno:
- accedere nei seguenti orari:
- Biblioteca EUI: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 22:30, con 174 postazioni di studio accessibili a tutti
- Biblioteche UNIFI: secondo gli orari di apertura indicati nelle pagine web delle singole Biblioteche d’Area (xxx.xxx.xxxxx.xx/x00.xxxx);
- utilizzare il servizio di consultazione del patrimonio bibliografico e documentale delle diverse biblioteche, inclusa la consultazione in sede delle risorse elettroniche e delle banche dati in rete;
- fruire del servizio di consulenza e reference in tutte le strutture bibliotecarie;
- usufruire dei servizi di prestito interbibliotecario e document delivery (anche in formato elettronico) in regime di scambio gratuito attraverso le biblioteche delle rispettive istituzioni;
- accedere al servizio di fotoriproduzione di documenti secondo le modalità stabilite dalle rispettive biblioteche per gli utenti esterni.
ART. 6 ENTRATA IN VIGORE, DURATA, RISOLUZIONE E MODIFICHE
Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell’ultima firma da parte di una delle Parti, avrà la medesima durata dell'Accordo di Partenariato di cui in premessa, di cui il presente atto va a costituire un allegato diretto.
Le Parti possono modificare e rinnovare l’Accordo solo previo mutuo consenso scritto.
Ciascuna delle Parti può risolvere il presente Accordo con un preavviso scritto di tre (3) mesi all’altra Parte.
Nei casi di modifica e risoluzione del presente Accordo, tutte le attività ad esso connesse che siano già in corso saranno completate, salvo diverso accordo fra le Parti da manifestarsi in forma scritta.
ART. 7 ALTRE DISPOSIZIONI E FIRME
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili al presente Accordo.
Le Parti rispettano le disposizioni sulla protezione dei dati applicabili rispettivamente a ciascuna Parte. UNIFI fa riferimento alle misure ed agli obblighi imposti dal D.Lgs 30.06.2003 n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i..
L’EUI fa esplicito riferimento alla sua politica sulla protezione dei dati (Decisione del Presidente 10/2019) che si basa sui principi di protezione dei dati della legislazione dell’Unione europea.
Per quanto riguarda proprietà intellettuale, privilegi e immunità diplomatiche dell’EUI, risoluzione delle controversie, questo Accordo fa riferimento al Partnership Agreement tra UNIFI e EUI siglato il 27 novembre 2023.
Le Parti hanno convenuto che il presente Accordo sia firmato in due copie originali, in lingua italiana, ciascuna delle copie ugualmente autentica.
In fede di ciò, le Parti hanno debitamente firmato il presente Accordo, conservandone ognuno una copia.