CIG: Z320BCF03C -
COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE PROVINCIA DI VICENZA
Scrittura privata per il servizio di sgombero neve nelle strade comunali anni 2013 – 2016
- CIG: Z320BCF03C -
L’anno Duemilatredici (2013) il giorno del mese di presso la Sede del Comune di Piovene Rocchette,
TRA
IL COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE C.F. 83000930244, rappresentato dall’Xxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx nato a Malo (VI) il 08.05.1976, nella sua qualità di Responsabile del servizio lavori pubblici, ai sensi dell’art. 107 comma 3 lett. c) T.U. n. 267 del 18.08.2000, in forza del decreto del Sindaco n.47 del 17.06.2009, a mezzo del quale sono stati nominati i titolari delle aree delle posizioni organizzative ai sensi dell’art. 8 e seguenti del nuovo ordinamento professionale del 31.03.1999
ED IL SIG.
, nato a
il e
residente a in via n. , il quale dichiara di intervenire in quest’atto in nome, per conto e nell’interesse della ditta
, con sede in a
, individuata agli effetti dell’attribuzione della partita IVA e Reg. Imprese n. , che rappresenta nella sua qualità di legale rappresentante
PREMESSO
- che l’art. 14 c. 1 lettera a) del d. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 stabilisce che gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- che il Comune di Piovene Rocchette deve espletare il servizio di sgombero della neve dalla carreggiata e dalle superfici di intersezione degli incroci stradali per ogni singola zona in cui è stato suddiviso il territorio comunale, in base al piano operativo;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE Art. 1 – OGGETTO DELL’INCARICO
Il Comune di Piovene Rocchette, come sopra rappresentato, in conformità a quanto disposto dall’art. 14 c. 1 lettera a) del D. Lgs. 285/92, ha stabilito di espletare il servizio di sgombero della neve dalla carreggiata e dalle superfici di intersezione degli incroci stradali, compreso lo slargo delle sponde sui bordi, il raschiamento di eventuali strati di neve “battuta”, mediante trasporto in idonei siti.
Tale servizio è un servizio pubblico e la sua interruzione costituisce per la ditta affidataria
“interruzione di pubblico servizio” con tutte le conseguenze di legge.
Art. 2 – DURATA DEL SERVIZIO
A) Il Comune di Piovene Rocchette affida il servizio di cui sopra per n. 3 anni consecutivi, per un numero di interventi anche limitato in correlazione all’andamento meteorologico della stagione invernale e limitatamente ad una determinata zona secondo le indicazioni del piano.
B) I prezzi definiti dell'affidamento sono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Non verranno effettuati aggiornamenti, in aumento o in diminuzione, per l'adeguamento alle variazioni dell'indice Istat.
C) La durata del servizio viene fissata dal primo intervento al 10 aprile 2014 per il primo anno, e dal 10 ottobre al 10 aprile degli anni successivi, fino al 10.04.2016. Ciò salvo il verificarsi di condizioni meteorologiche tali da provocare nevicate fuori dell’arco di tempo sopra previsto. Nel qual caso, eventuali interventi verranno compensati alle stesse condizioni del contratto.
Art. 3 – MODALITA’ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio è affidato alla ditta limitatamente alla zona “ “ così denominata e definita dal piano operativo.
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, per particolari emergenze, o inefficienze, in qualunque momento e su tutte le zone, la facoltà di affiancare un’altra ditta o intervenire con mezzi e personale proprio. Ciò non costituirà per la ditta affidataria diritto a
richiesta di danni o di maggiori compensi.
Art. 4 – COMPENSI PER LE PRESTAZIONI DEL SERVIZIO
Il riconoscimento economico per la prestazione del servizio è dato da un ammontare annuo composto da:
1) un compenso forfettario fisso pari ad euro 700,00 (settecento/00) per la reperibilità del personale, il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature per la preventiva prova stagionale di funzionamento dei meccanismi di sollevamento e manovra delle stesse, per il loro posizionamento al fine di un pronto impiego. La ditta mette a disposizione il parco macchine indicato nell’offerta.
2) un compenso variabile commisurato alla durata della prestazione effettivamente resa, pari ad euro 60,00 (sessanta/00) all'ora. L’importo sarà quindi variabile, senza alcun impegno per il Comune, in relazione alla quantità delle prestazioni che l’appaltatore dovrà eseguire; pertanto l’appaltatore non potrà avanzare richieste né pretesa alcuna per qualsivoglia titolo.
Art. 5 – PAGAMENTI
a) Il pagamento sia del compenso forfettario che di quello variabile sarà liquidato alla fine della stagione invernale purche’, nel corso della stagione stessa non siano stati contestati ritardi negli interventi e previa attestazione del personale dell’Ente. Ritardi ed omissioni nell’espletamento del servizio saranno valutati di volta in volta e costituiranno, per l’Ente, titolo di richiesta risarcimento. Il pagamento avverrà entro 90 giorni dall'acquisizione della fattura al protocollo dell'Ente ed è subordinato alla verifica con esito positivo della regolarità contributiva.
b) Per ogni intervento/giorno dovrà essere redatto dalla Ditta affidataria un “rapportino” indicante la data e le ore effettivamente prestate, controfirmato dai referenti dell’Ufficio Tecnico Comunale. Tale documentazione che verrà utilizzata per contabilizzare le ore effettuate, dovrà pervenire al Servizio Lavori Pubblici entro 36 h dal termine del servizio. In caso contrario le ore non verranno contabilizzate.
Art. 6 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
a) Il servizio è attivato dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici o, in assenza, da altro personale del Comune ogniqualvolta, a loro giudizio, le condizioni meteo, lo spessore della coltre nevosa ecc. lo richiedano mediante chiamata diretta al numero telefonico della ditta
che dovrà garantire la reperibilità per tutto l’arco delle 24 ore, per tutta la durata della stagione. La ditta deve intervenire sulla zona con i mezzi, le attrezzature ed il personale richiesto entro il tempo massimo dalla chiamata di 60 minuti (quando ha avuto un precedente pre-allertamento di almeno 2,00 ore a mezzo telefono).
b) L’intervento richiesto verrà eseguito con qualunque condizione meteo, a qualsivoglia ora della giornata anche festiva o prefestiva, nessuna esclusa durante tutto il periodo di validità del contratto.
c) Lo sgombero della neve deve avvenire con lama sgombraneve a velocità tale da consentire l’asportazione della massa nevosa depositata senza produrre danni alla strada ed alle attrezzature. Solo a giudizio del personale dell’Ente potrà essere consentita una spalatura veloce atta a garantire la transitabilità degli utenti e ad evitare l’occlusione della strada per eccessivo accumulo di neve. In tal caso, con passate successive, verranno eliminati i residui compatti di neve fino alla completa pulizia della pavimentazione stradale.
d) Lo sgombero deve avvenire con l’avvertenza di garantire la più ampia larghezza transitabile della carreggiata e senza produrre danni alle pavimentazioni in pietra, ai marciapiedi, eccessiva spinta sulle recinzioni, guardrail o altre strutture laddove esistenti. Eventuali accumuli di neve devono essere collocati fuori dalla sede pavimentata, con l’avvertenza di non ostacolare il viale pedonale o danneggiare la segnaletica verticale ed evitare, altresì,
che i mezzi d’opera siano esposti verso zone sprovviste di barriere di protezione. Spetta alla ditta, previa ricognizione sulla zona assegnata, individuare detti siti e segnalare eventuali zone di pericolo per la manovra dei propri mezzi dandone comunicazione ai propri operatori.
e) La ditta provvederà, per ogni singolo mezzo, ad una dotazione di equipaggi in misura sufficiente a garantire che il personale non sia impiegato per una durata temporale superiore a quella stabilita dalla Legge. L’appaltatore è obbligato al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori contenute nel D.Lgs 81/2008.
f) Le operazioni concernenti il servizio di cui al presente Contratto debbono essere rese dalla ditta nel pieno rispetto delle norme del Codice della Strada per quanto concerne l’obbligo della segnaletica anche luminosa a tutela della sicurezza della circolazione.
g) Xxxx’impiego dei mezzi e delle attrezzature nonché nell’espletamento del servizio la ditta si atterrà alle misure di sicurezza previste dalla Legge fornendo agli addetti tutte le dotazioni personali di sicurezza necessarie ed informandoli di tutti i rischi e delle misure di prevenzione che debbono attuare. Sotto questo profilo la ditta attua il servizio in modo autonomo assumendo ogni responsabilità al riguardo sollevando l’Ente da responsabilità e danni di qualsivoglia natura. La ditta quale Responsabile Tecnico ai fini della sicurezza nomina il Sig. e deposita il relativo piano di sicurezza dei lavoratori.
Art. 7 – GARANZIA ED EFFICIENZA DEI MEZZI
La ditta s’impegna fin dall’inizio di ogni stagione ad organizzare la messa in strada della macchine con la dovuta celerità, predisponendo al riguardo sistemi di rapido montaggio delle attrezzature specifiche, dalle gomme con catene e quant’altro. La stazione appaltante si riserva la facoltà di far effettuare dal proprio personale incaricato le necessarie verifiche a campione.
La ditta si impegna alla tempestiva sostituzione dei mezzi con altri mezzi equivalenti nel caso di guasto o incidente anche durante l’espletamento del servizio nella zona assegnata. Al verificarsi della sostituzione di un mezzo dovrà essere immediatamente informata per scritto l’Amministrazione la quale, sulla base del mezzo proposto, deciderà a suo insindacabile giudizio se accettarlo o meno; in caso positivo si procederà alla determinazione di un eventuale nuovo prezzo che, comunque, non potrà essere superiore a quanto definito nel presente accordo.
Art. 8 – ONERI A CARICO DELLA DITTA
Gli oneri già indicati negli articoli precedenti comprendono:
1. assicurazione e tassa di circolazione dei mezzi, oneri di omologazione e aggiornamento dei libretti di circolazione in relazione alle attrezzature impiegate nonché ogni altro onere fiscale o assicurativo previsto dalla vigente legislazione;
2. carburante, olio, pezzi di ricambio, zavorre, catene da neve, lama, vomiere, benna...;
3. compenso agli operatori per ciascun tipo di prestazione richiesta compresi gli oneri fiscali, per lavoro notturno, festivo e prefestivo secondo i rispettivi contratti nazionali di lavoro;
4. onere di reperibilità tramite un numero telefonico sempre in ascolto;
5. onere di preventivo sopralluogo sulla zona d’intervento assegnata al fine di valutare la capacità, in relazione ai mezzi ed al personale della ditta di svolgere al meglio il servizio come sopra richiesto e connesso alla sicurezza degli operatori della ditta ed agli utenti della strada nonché a salvaguardia di danni ai manufatti ed alle strutture.
6. ogni altro onere indispensabile alla corretta esecuzione degli interventi al fine di garantire l’espletamento del servizio;
Art. 9 – PENALI
In caso d'inosservanza delle prescrizioni del presente contratto e per ogni lavoro mal eseguito, l’Amministrazione Comunale applicherà una penale che potrà variare da un minimo di € 500,00 fino a € 1.000,00 a giudizio inappellabile dell’amministrazione. L'eventuale temporanea
Art. 10 – POTERE DI SOSTITUZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
• frode nell’esecuzione del servizio;
• inadempimento alle disposizioni del presente contratto;
• fallimento dell’Impresa;
• manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio;
• mancato preavviso in caso di sciopero;
• mancata costituzione del deposito cauzionale;
• apertura di una procedura fallimentare a carico della ditta appaltatrice o coinvolgimento della stessa in procedure concorsuali;
• inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, le sicurezze sul posto di lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
• sospensione del servizio o mancate riprese dello stesso da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;
• inosservanza delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli integrativi locali.
Art. 11 – DANNI
L’Impresa è l’unica responsabile di qualsiasi danno causato a persone, animali o cose, conseguentemente all’esecuzione delle operazioni affidate. L’appaltatore ha depositato apposita polizza assicurativa n. in data , della compagnia assicurativa , che tiene indenne l'Amministrazione da tutti i rischi derivanti dalla specificità del servizio in questione, dai danni causati a terzi e danni o incidenti causati o subiti dagli addetti durante lo svolgimento dei servizi appaltati.
Art. 12 – CAUZIONE
La ditta appaltatrice, a garanzia dell’esatto e fedele adempimento degli obblighi tutti assunti con il presente contratto, ha costituito la cauzione definitiva di euro a mezzo
, che verrà restituita alla scadenza del contratto. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Amministrazione appaltante avrà diritto di valersi della suddetta cauzione.
Art. 13 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione.
La presente scrittura privata è registrabile in caso d’uso e le spese saranno a carico di chi intende farne uso.
Il Responsabile del servizio lavori pubblici
Il Legale Rappresentante della ditta