CONTRATTO
tra
FONDIMPRESA – Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua, con sede in Roma, Via , P.IVA – C.F. n. 97278470584, in persona del Direttore Generale Xxxxx Xxxxx, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione di Fondimpresa, in prosieguo anche denominata più semplicemente “Committente”, “Fondimpresa” o “Fondo”
e
con sede in , Via P.IVA – X.X. _ , in persona del
, in prosieguo anche denominata più semplicemente “Affidatario” o “aggiudicatario”.
premesso
▪ che all’esito di gara mediante procedura aperta ex art. 60 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, diretta all’affidamento del servizio di verifica dei piani formativi finanziati da Fondimpresa, di cui al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. del n.
, sulla G.U.R.I. V Serie Speciale “Contratti pubblici”, n. del giorno , sul sito web di Fondimpresa in data e per estratto sui seguenti quotidiani a diffusione nazionale e locale: “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, il soggetto indicato in epigrafe è risultato aggiudicatario;
▪ che l’aggiudicatario ha dimostrato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e ha prestato la garanzia definitiva di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, nelle forme e nella misura richiesta dalla lettera di invito, a mezzo di che costituisce l’allegato n. 1 al presente contratto nonché la polizza assicurativa RCT e RCO rilasciata da ed avente n. stipulata con le modalità indicate nel Capitolato tecnico e disciplinare di gara, che costituisce l’allegato n. 2;
▪ che sono state positivamente espletate le verifiche antimafia secondo la normativa vigente;
▪ che il Codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 9099136C8E;
▪ che, conseguentemente, può procedersi alla stipula del contratto.
* * *
Tutto ciò premesso, fra le parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.
ARTICOLO 1
Valore giuridico delle premesse e degli allegati. Documenti e norme regolatrici del rapporto
1. Le premesse, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, anche se non materialmente allegati, ed hanno ad ogni effetto valore di patto.
2. Il rapporto è regolato, oltre che dal presente contratto nonché dalle norme e documenti ivi allegati e/o richiamati, dai seguenti atti e documenti:
• il Bando di gara
• il Capitolato tecnico e disciplinare di gara (allegato n. 3 al presente contratto);
• l’offerta tecnica e l’offerta economica presentate dall’Affidatario in sede di gara (allegati nn. 4 e 5 al presente contratto), nonché le dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara;
• le norme e i documenti richiamati nel presente contratto e nei documenti sopra menzionati;
• il Codice Etico e il Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 di Fondimpresa (disponibili nella sezione Fondo Trasparente del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx).
I predetti documenti ed elaborati fanno parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, e l’Affidatario dichiara espressamente di ben conoscerli e di accettarli in ogni loro parte.
3. Nell’esecuzione del contratto l’Affidatario deve, comunque, fare riferimento alla normativa comunitaria e nazionale applicabile nel settore in cui opera il Committente e deve prendere in debita considerazione tutti i documenti informativi od orientativi, le direttive, le istruzioni e
gli altri atti – comunque denominati – adottati od adottandi, con riferimento alle attività ed adempimenti di cui trattasi, da tutti i soggetti aventi competenza istituzionale in materia.
4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dal Committente prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall’Affidatario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall’Affidatario ed accettate dal Committente.
ARTICOLO 2
Oggetto del Contratto
1. Il Committente affida con il presente contratto all’Affidatario, che accetta, la realizzazione del servizio di verifica dei piani formativi finanziati da Fondimpresa.
2. L’Affidamento oggetto del presente contratto si specifica nelle seguenti attività, come dettagliate nel Capitolato tecnico e disciplinare di gara, allegato n. 3:
A - Effettuazione delle operazioni di verifica in itinere sulle azioni formative previste nei Piani formativi finanziati da Fondimpresa su tutto il territorio nazionale.
Nel periodo di durata del contratto l’aggiudicatario deve garantire complessivamente l’effettuazione di numero 5.832 verifiche in itinere senza preavviso su azioni formative (corsi di formazione) in svolgimento nell’ambito di un campione, selezionato da Fondimpresa, di Piani formativi finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema, con gli Avvisi del Conto Formazione e con il Conto Formazione.
Le suddette quantità si riferiscono a verifiche in itinere utilmente e correttamente svolte e concluse secondo le previsioni del Capitolato tecnico e disciplinare di gara.
Ciascuna verifica in itinere comprende la visita dell’incaricato dall’aggiudicatario (verificatore) presso la sede in cui si sta svolgendo il corso, la rilevazione degli elementi più avanti indicati, la redazione e sottoscrizione di un verbale, corredato dagli allegati acquisiti nel corso della visita predisposto, firmato e consegnato con le modalità specificate in questo paragrafo.
La distribuzione temporale e geografica delle verifiche in itinere viene determinata ad insindacabile giudizio di Fondimpresa che può richiedere – sulla base dei calendari dei piani campionati - lo svolgimento di un numero medio giornaliero di otto visite di verifica, anche contestuali, per ogni giornata lavorativa (sabato escluso) presso le sedi ospitanti la formazione ubicate in regioni diverse, dislocate sull’intero territorio nazionale. Eventuali visite di verifica
da svolgere il sabato saranno concordate con l’aggiudicatario. Fondimpresa si riserva la facoltà di rimodulare le quantità previste sulla base di sopravvenute esigenze, nei limiti dell’importo massimo previsto nel contratto.
Nel limite del 5% del totale delle 5.832 verifiche in itinere, devono essere recuperate, sostituendole con altre indicate da Fondimpresa, le eventuali verifiche nelle quali l’incaricato dell’aggiudicatario, recatosi presso la sede formativa non abbia potuto, per qualsiasi ragione, effettuare l’attività di verifica.
L’intera attività di verifica in itinere deve essere sempre effettuata e condotta esclusivamente da un incaricato dell’aggiudicatario (verificatore), in rapporto di dipendenza o di collaborazione professionale, in possesso dei seguenti requisiti minimi:
• laurea e almeno 10 (dieci) anni interi (120 mesi) di esperienza nella gestione e/o nel monitoraggio e/o nella rendicontazione e/o nelle verifiche in itinere e/o ex post di piani e progetti di formazione finanziati con obbligo di rendicontazione delle attività e delle spese,
ovvero
• iscrizione da più di 5 (cinque) anni nel registro dei revisori legali e specifica esperienza nella verifica e certificazione di almeno 10 (dieci) rendiconti relativi a piani e progetti di formazione finanziati con obbligo di rendicontazione delle attività e delle spese.
Le verifiche sono svolte dall’aggiudicatario esclusivamente nelle sedi di svolgimento delle azioni formative indicate da Fondimpresa.
Per lo svolgimento dell’attività di verifica, Fondimpresa metterà a disposizione dell’aggiudicatario un applicativo digitale (di seguito denominato applicativo “Veris”), di proprietà del Fondo, che permetterà di gestire, consultare, trasmettere e archiviare la documentazione relativa alle verifiche nonché le relative comunicazioni interne alle aree funzionali del Fondo e verso gli interlocutori esterni (soggetti titolari dei piani e aggiudicatario del servizio di verifica della procedura in oggetto).
Tramite l’applicativo “Veris”, concesso in uso all’aggiudicatario per il tempo necessario all’espletamento del servizio affidato, il Fondo trasmetterà in forma automatizzata tutti i dati e le informazioni necessari per la realizzazione delle verifiche e tramite lo stesso applicativo verranno restituiti dall’aggiudicatario gli esiti delle verifiche e i relativi verbali. A tal fine il
Fondo comunica all’aggiudicatario l’elenco delle verifiche da realizzare che sarà trasmesso con un preavviso di tre giorni lavorativi (sabato escluso), indicando la data, l’orario e la sede di svolgimento della giornata formativa, l’indirizzo presso il quale deve essere svolta la visita, i riferimenti identificativi del Piano e dell’azione formativa, il calendario comunicato al Fondo dal soggetto titolare del Piano, l’elenco dei partecipanti, il nominativo e i contatti del/i referente/i del Piano, etc.
I dati definitivi verranno comunicati in via confermativa entro il giorno precedente alla verifica.
L’aggiudicatario ha l’obbligo di effettuare tutte le verifiche richieste da Fondimpresa con ciascuna delle suddette comunicazioni.
La verifica in itinere deve essere svolta senza dare preavviso al soggetto interessato e deve accertare il regolare svolgimento della giornata di corso secondo i dati (azione formativa, data, orario, tematica, modalità formativa, lavoratori partecipanti, etc.) caricati dal soggetto titolare del Piano sul sistema informativo di Fondimpresa, denominato sistema FPF, di seguito “piattaforma FPF”, il rispetto delle condizioni e delle procedure di gestione previste dal Fondo applicabili al Piano.
In quest’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, devono essere rilevati, tramite apposita lista di controllo (check list) e altri strumenti di verifica (verbale, etc.), gli elementi minimi di seguito riportati e deve essere accertata la loro rispondenza alle informazioni e ai dati di gestione del Piano comunicati sulla piattaforma FPF dal soggetto titolare dell’intervento finanziato:
- effettivo svolgimento dell’attività formativa nei tempi e nei termini previsti nel calendario della giornata e nella scheda del corso;
- condizioni generali didattiche, organizzative e logistiche in cui si sta svolgendo l’attività, anche in riferimento alla loro adeguatezza rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza;
- presenza dei lavoratori associati all’azione formativa nella piattaforma FPF e di eventuali altri partecipanti non registrati;
- aziende di appartenenza di tutti i partecipanti presenti, possesso dei requisiti previsti dalle condizioni di finanziamento del Piano;
- presenza nella sede visitata del registro didattico e delle presenze del corso o dei fogli firma, con accertamento della corretta compilazione e sottoscrizione di tutte le parti utilizzate fino alla data della visita secondo quanto richiesto nei modelli e nelle istruzioni di Fondimpresa, nonché della eventuale vidimazione preventiva, se dovuta.
- a fronte del riscontro di irregolarità, corrispondenza dei dati riportati sul registro didattico e delle presenze o sui fogli firma in relazione a tutte le sessioni formative già svolte della medesima azione formativa rispetto ai dati presenti nei calendari caricati sulla piattaforma FPF, forniti da Fondimpresa;
- docenti, tutor e altri soggetti presenti, con tipologia di incarico, attività svolta, organismo committente;
- elenco dei materiali e dei sussidi didattici messi a disposizione dei partecipanti, con evidenza dell’avvenuta consegna, descrizione dell’oggetto e delle principali caratteristiche, rispondenza alle tematiche trattate;
- modalità di erogazione e di organizzazione della formazione, caratteristiche e titolarità delle attrezzature, dei supporti tecnici e dei locali utilizzati;
Gli strumenti di verifica (lista di controllo/check list, verbale di verifica in itinere, etc.) vengono predisposti dall’aggiudicatario, ma devono essere condivisi con Fondimpresa prima dell’avvio delle visite.
Anche nel caso in cui tali strumenti, con i relativi modelli, siano stati proposti nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, il Fondo potrà pertanto richiedere le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni e alle procedure di gestione applicabili alle diverse tipologie di piani in verifica. I predetti aggiornamenti, concordati con l’aggiudicatario, vengono altresì apportati anche nel corso del periodo contrattuale, in relazione alle variazioni intervenute nella regolamentazione del Fondo.
L’aggiudicatario deve munire ciascun verificatore di una tessera con foto o di altro documento con foto che consenta l’identificazione delle sue generalità e del suo ruolo, con riferimento all’incarico svolto nell’ambito del contratto con Fondimpresa. La tessera deve essere sempre esibita, insieme al documento di identità, al momento dell’ingresso nella sede che ospita la formazione, al soggetto che riceve la visita di verifica.
A conclusione della visita il verificatore deve redigere il verbale di verifica in itinere recante, oltre alle proprie generalità, i riferimenti identificativi dell’azione formativa controllata
(piano, azione, sede, soggetto titolare, tipologia di finanziamento), la cronologia della verifica (data e orario di inizio e di conclusione delle operazioni), l’attività svolta, gli elementi oggetto del controllo, i nominativi e il ruolo dei soggetti presenti, la documentazione acquisita nel corso della visita (che ne costituisce parte integrante), le risultanze della verifica, con l’indicazione di tutte le irregolarità, anomalie o criticità eventualmente rilevate in relazione alle condizioni e alle procedure di gestione previste da Fondimpresa e applicabili al Piano.
Il verificatore deve sottoscrivere il verbale provvisorio con firma leggibile e consegnarne copia al rappresentante del soggetto titolare del Piano (responsabile, referente o coordinatore del piano) o ad altro soggetto coinvolto nel Piano presente durante la verifica (docenti, tutor, addetti della sede ospitante l’azione formativa), che firmano per ricevuta. Su loro richiesta, in calce al verbale sottoscritto devono essere riportati, con separata evidenza, chiarimenti, precisazioni o osservazioni in merito alle risultanze della verifica.
Il verbale provvisorio attesta l'avvenuta esecuzione della verifica del corso campionato.
Entro il giorno successivo allo svolgimento della verifica, il verificatore deve trasmettere tramite e-mail una copia scansionata del verbale provvisorio con gli eventuali allegati anche al Responsabile aziendale e al Referente di Piano indicati su piattaforma FPF.
Nel verbale viene inoltre evidenziato che:
• il documento consegnato in copia non ha carattere definitivo in quanto deve essere ancora assoggettato al riesame da parte dell’aggiudicatario;
• il rilascio della copia da parte del verificatore avviene solo per attestare l’avvenuta esecuzione della visita di verifica, le modalità di svolgimento, i documenti acquisiti e le sue prime risultanze.
Il verbale definitivo della verifica in itinere, eventualmente completato con ulteriori indicazioni o precisazioni scaturenti dal riesame della documentazione acquisita con la visita, deve essere sottoscritto con firma leggibile dal responsabile dell’aggiudicatario (legale rappresentate o suo delegato), che ne assume la piena responsabilità nei confronti di Fondimpresa. Al verbale devono essere allegati tutti i documenti acquisiti durante la visita (copia del registro didattico e delle presenze, fogli firma, comunicazioni relative alla giornata o all’azione formativa, etc.).
La copia del verbale definitivo di verifica in itinere così sottoscritto, con tutti gli allegati, deve essere trasmessa su applicativo “Veris” dall’aggiudicatario, dopo aver compilato la sezione di
propria competenza entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data della visita (sabato escluso).
Nel caso di eventuali e temporanei problemi di funzionamento dell’applicativo “Veris”, verranno concordate con l’aggiudicatario altre modalità telematiche di trasmissione dei verbali.
Il Fondo provvede poi a notificare in via definitiva la copia del verbale, sempre in formato elettronico, al soggetto titolare del Piano.
Il soggetto titolare del piano ha la facoltà di inviare a Fondimpresa eventuali controdeduzioni e/o osservazioni in merito alle risultanze della verifica di norma entro dieci giorni dal ricevimento del verbale definitivo.
L’aggiudicatario deve consegnare periodicamente a Fondimpresa, entro dieci giorni dalla richiesta, gli originali dei verbali di verifica in itinere conservati presso la propria sede, in fascicoli ordinati secondo il numero identificativo del Piano in ordine crescente.
Nel caso in cui la visita di verifica in itinere rilevi il mancato svolgimento dell’azione formativa nella giornata o nella sede indicata nella comunicazione ricevuta da Fondimpresa, l’aggiudicatario deve darne immediata informazione al Fondo, tramite comunicazione di posta elettronica da inviare comunque entro la medesima giornata, e trasmettere il verbale definitivo di verifica in itinere, recante l’esito negativo della verifica, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data della visita.
L’aggiudicatario deve inoltre trasmettere a Fondimpresa, entro tre giorni lavorativi dal loro ricevimento (sabato escluso), le risposte ad eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate al Fondo dal soggetto titolare del Piano in merito alle risultanze delle verifiche.
Nel caso in cui rilevi che nel verbale definitivo della verifica in itinere e/o negli allegati non siano stati evidenziati alcuni dei controlli previsti o che nelle risultanze non siano state riportate irregolarità, anomalie o criticità, Fondimpresa trasmette all’aggiudicatario tramite l’applicativo “Veris” la richiesta di chiarimenti e/o di revisione del verbale ricevuto.
L’aggiudicatario deve fornire risposta, rinviando eventualmente il verbale definitivo aggiornato con le dovute integrazioni, entro i successivi tre giorni lavorativi.
L’aggiudicatario ha comunque l’obbligo di fornire a Fondimpresa il verbale di ogni verifica svolta, fermo restando che non saranno pagate le verifiche in itinere nelle quali non siano stati
svolti - o sono stati effettuati solo parzialmente - i controlli richiesti, o che risultino essere state effettuate con modalità difformi da quelle stabilite nel presente paragrafo.
In caso di mancato rispetto delle tempistiche del presente articolo si applicano le decurtazioni previste al successivo art. 9.
B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post).
Nel periodo di durata del contratto l’aggiudicatario deve effettuare complessivamente numero
960 verifiche ex post, così suddivise:
▪ verifiche sui rendiconti finali di complessivi numero 864 Piani formativi aziendali o interaziendali finanziati con le risorse del Conto Formazione, inclusi quelli che beneficiano del contributo aggiuntivo del Conto di Sistema (Avvisi del Conto Formazione) e delle risorse del Conto Formazione digitale (eventuale), così come di seguito indicativamente ripartite:
▪ numero 734 verifiche ex post sui rendiconti finali di Piani del Conto Formazione (compresi quelli finanziati con Avvisi del Conto Formazione e con le risorse del Conto Formazione digitale) che richiedono un finanziamento di Fondimpresa inferiore a 15.000,00 euro;
▪ numero 86 verifiche ex post sui rendiconti finali di Piani del Conto Formazione (compresi quelli finanziati con Avvisi del Conto Formazione e con le risorse del Conto Formazione digitale) che richiedono un finanziamento di Fondimpresa pari o superiore a 15.000,00 euro fino a 49.999,99 euro;
▪ numero 44 verifiche ex post sui rendiconti finali di Piani del Conto Formazione (compresi quelli finanziati con Avvisi del Conto Formazione e con le risorse del Conto Formazione digitale) che richiedono un finanziamento di Fondimpresa pari o superiore a 50.000,00 euro;
▪ verifiche sui rendiconti finali di numero 96 Piani formativi finanziati con gli Avvisi del Conto di Sistema.
Fondimpresa si riserva la facoltà di rimodulare le quantità previste sulla base di sopravvenute esigenze, nei limiti dell’importo massimo previsto nel contratto.
Le suddette quantità si riferiscono a verifiche ex post utilmente e correttamente svolte e concluse, secondo le previsioni del presente Capitolato tecnico e Disciplinare di gara, in relazione a Piani formativi per i quali è stato presentato a Fondimpresa il rendiconto finale.
La distribuzione temporale e geografica delle verifiche sui rendiconti finali dei Piani finanziati nel periodo di vigenza del contratto viene determinata a insindacabile giudizio di Fondimpresa e viene periodicamente calendarizzata con l’aggiudicatario in modo da consentire un preavviso non inferiore a cinque giorni lavorativi al soggetto titolare del rendiconto oggetto della verifica ex post.
Ciascuna verifica su rendiconti di spesa che richiedono un finanziamento complessivo inferiore a 50.000,00 euro, indipendentemente dalla provenienza delle risorse (Avvisi del Conto di Sistema, Avvisi del Conto Formazione, Conto Formazione ordinario e digitale) deve essere conclusa, con la trasmissione a Fondimpresa ed al soggetto titolare del piano del verbale di verifica ex post, entro venti giorni di calendario dalla data di avvio della verifica stessa.
Ciascuna verifica su rendiconti di spesa che richiedono un finanziamento complessivo compreso tra 50.000,00 euro e 100.000,00 euro, indipendentemente dalla provenienza delle risorse (Avvisi del Conto di Sistema, Avvisi del Conto Formazione, Conto Formazione ordinario e digitale) deve essere conclusa, con la trasmissione a Fondimpresa ed al soggetto titolare del piano del verbale di verifica ex post, entro trenta giorni di calendario dalla data di avvio della verifica stessa.
Ciascuna verifica su rendiconti di spesa che richiedono un finanziamento complessivo superiore a 100.000,00 euro, indipendentemente dalla provenienza delle risorse (Avvisi del Conto di Sistema, Avvisi del Conto Formazione, Conto Formazione ordinario e digitale) deve essere conclusa, con la trasmissione a Fondimpresa ed al soggetto titolare del piano del verbale di verifica ex post, entro sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della verifica stessa.
Fondimpresa può prorogare i suddetti termini, a seguito di motivata richiesta dell’aggiudicatario, in presenza di ritardi dovuti esclusivamente al soggetto titolare del Piano e del rendiconto oggetto di verifica o di circostanze straordinarie.
La verifica ex post sul rendiconto finale deve essere svolta dall’incaricato dell’aggiudicatario (verificatore) presso la sede del soggetto titolare del Piano indicata da Fondimpresa. Il verificatore può concordare con il soggetto titolare del Piano, dandone conto nel verbale di incontro sottoscritto congiuntamente e allegato al verbale finale, di estrarre copia dei documenti visionati in originale per svolgere parte delle attività anche presso la propria sede di lavoro.
La verifica ex post sul rendiconto finale, in tutte le sue fasi, deve essere effettuata esclusivamente da un revisore legale in possesso del seguente requisito minimo:
- iscritto da più di cinque anni nel registro dei revisori legali e con specifica esperienza nella verifica e certificazione di almeno 20 rendiconti di piani e progetti formativi finanziati con obbligo di rendicontazione delle attività e delle spese.
La verifica ex post richiede l’esecuzione dell’attività di controllo sul rispetto di tutte le condizioni che disciplinano il finanziamento concesso da Fondimpresa al soggetto titolare del Piano formativo, secondo le regole, i parametri e le procedure applicabili al rendiconto in esame dettagliate negli Avvisi, nelle Guide e negli altri allegati.
In quest’ambito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si richiamano i principali punti oggetto della verifica:
• la conformità agli originali in possesso del soggetto titolare del finanziamento ai documenti del Piano inviati a Fondimpresa, dalla fase di presentazione a quella di rendicontazione finale;
• la rispondenza delle azioni formative e delle attività non formative, propedeutiche e di accompagnamento svolte, come risultanti dalla documentazione e dai materiali in possesso del Soggetto Attuatore, alle previsioni del Piano e, nel caso degli Avvisi del Conto di Sistema, alle progettazioni di periodo validate dal Comitato paritetico di Pilotaggio, ai verbali del predetto Comitato e ai rapporti periodici trasmessi al Fondo;
• la corretta compilazione, sottoscrizione e preventiva vidimazione (ove richiesta), secondo i modelli e le istruzioni, di tutti i registri didattici e delle presenze e/o i fogli firma, relativi alle azioni formative svolte, nonché l’assenza di incongruenze in relazione ai calendari, agli orari ed ai partecipanti presenti;
• la rispondenza di tutti i dati riportati nei registri didattici e delle presenze e/o nei fogli firma con quelli inseriti dal soggetto titolare del Piano nella piattaforma FPF, con le
dichiarazioni rese dalle aziende di appartenenza e con le autocertificazioni eventualmente prodotte dai partecipanti e dai docenti per alcuni dei corsi (oggetto di rilievi in sede di verifica in itinere o di procedura straordinaria per la correzione di errori nel caricamento dei dati sulla piattaforma FPF);
• il rispetto, per tutti i costi esposti nelle voci di spesa del Rendiconto, delle procedure, delle modalità di imputazione e documentazione, dei limiti e delle condizioni di ammissibilità previsti da Fondimpresa, sia nel caso di rendicontazione a “costi reali” sia nel caso di rendicontazione sulla base dei “costi unitari standard”, nei casi previsti dal Fondo;
• il corretto calcolo e la corretta imputazione del costo del personale dipendente partecipante alla formazione sulla base del costo orario determinato nel rispetto delle previsioni di Fondimpresa e del relativo contratto di lavoro, tenuto conto delle ore di effettiva presenza desunte dai relativi registri prodotti e conservati dal soggetto titolare del Piano nonché l’effettivo pagamento degli stipendi e dei contributi previdenziali e delle ritenute;
• la corretta attuazione delle regole e delle procedure previste dal Fondo in materia di affidamenti a soggetti terzi (deleghe, partenariati, altri incarichi), e la rispondenza dei contratti, delle attività e della documentazione a quanto previsto e autorizzato;
• la corretta applicazione, nell’ambito del Piano e del rendiconto, della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato per le aziende beneficiarie dei finanziamenti del Conto di Sistema e delle relative condizioni di esenzione, esclusione, ammissibilità dei costi ed intensità di aiuto.
Gli strumenti di verifica (lista di controllo/check list, verbale di verifica ex post, etc.) vengono predisposti dall’Aggiudicatario, ma devono essere preventivamente condivisi con Fondimpresa.
Anche nel caso in cui tali strumenti, con i relativi modelli, siano stati proposti nell’offerta tecnica dell’aggiudicatario, il Fondo può pertanto chiedere le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie in relazione alle condizioni e delle procedure di gestione applicabili alle diverse tipologie di rendiconti in verifica. I predetti aggiornamenti, concordati con l’aggiudicatario, vengono altresì apportati anche nel corso del periodo contrattuale, in relazione alle variazioni intervenute nella regolamentazione del Fondo.
L’aggiudicatario deve munire ciascun verificatore di una tessera con foto o di altro documento con foto che consenta l’identificazione delle sue generalità e del suo ruolo, con riferimento
all’incarico svolto nell’ambito del contratto con Fondimpresa. La tessera deve essere sempre esibita, insieme al documento di identità, al momento dell’ingresso nella sede del soggetto che riceve la visita di verifica.
Gli esiti della verifica ex post devono essere riportati in un verbale finale che deve riportare i dati identificativi del Piano e del soggetto titolare del finanziamento, le generalità della persona fisica presente nel giorno di avvio della verifica, legale rappresentante del soggetto titolare del Piano o suo delegato, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica sul quale chiede di ricevere il verbale finale, il riepilogo delle attività verifica svolte (controlli effettuati) e le risultanze della verifica con l’indicazione dell’importo ritenuto ammissibile per voce di spesa e dell’importo totale, ivi compreso il cofinanziamento, corredate dal confronto con il preventivo e il rendiconto del Piano e dalla puntuale indicazione delle singole spese ritenute non ammissibili, con la motivazione della loro esclusione.
Al verbale finale devono essere allegati i verbali sintetici degli incontri svolti tra il verificatore dell’aggiudicatario e i rappresentanti del soggetto titolare del Piano presso la sua sede, sottoscritti da tutti i presenti, i documenti acquisiti nel corso della verifica e le comunicazioni intercorse in merito a richieste di chiarimenti o integrazioni della documentazione a supporto del Rendiconto finale.
Il verbale definitivo della verifica ex post deve essere sottoscritto con firma leggibile dall’incaricato (verificatore) e dal responsabile dell’aggiudicatario (legale rappresentate o suo delegato), che ne assume la piena responsabilità nei confronti di Xxxxxxxxxxx.
La copia del verbale definitivo di verifica ex post così sottoscritto, con tutti gli allegati, deve essere trasmessa dall’aggiudicatario su applicativo “Veris” entro il termine prima indicato in relazione al valore del finanziamento richiesto con il rendiconto.
Nel caso di eventuali e temporanei problemi di funzionamento dell’applicativo “Veris”, verranno concordate con l’aggiudicatario altre modalità telematiche di trasmissione dei verbali.
L’aggiudicatario deve consegnare periodicamente a Fondimpresa, entro dieci giorni dalla richiesta, gli originali dei verbali di verifica ex post conservati presso la propria sede in fascicoli ordinati secondo il numero identificativo del Piano in ordine crescente.
Nel caso in cui il soggetto titolare del Piano non consenta il regolare avvio della verifica ex post nella data stabilita dal Fondo o non fornisca la documentazione necessaria al suo
svolgimento, l’aggiudicatario deve darne immediata informazione al Fondo, tramite comunicazione di posta elettronica da trasmettere comunque entro la data di avvio prevista.
Il soggetto titolare del piano ha la facoltà di inviare a Fondimpresa eventuali controdeduzioni e/o osservazioni in merito alle risultanze della verifica di norma entro dieci giorni dal ricevimento del verbale definitivo.
L’aggiudicatario deve inoltre trasmettere a Fondimpresa, entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento (sabato escluso), le risposte ad eventuali osservazioni e controdeduzioni presentate al Fondo dal soggetto titolare del Piano in merito alle risultanze della verifica ex post.
Nel caso in cui rilevi dal verbale della verifica ex post e dagli allegati che alcuni dei controlli richiesti non sono stati svolti o sono stati effettuati solo parzialmente, o che non siano state evidenziate - nelle risultanze della verifica riportate nel verbale – spese inammissibili, Fondimpresa trasmette all’aggiudicatario tramite l’applicativo “Veris” la richiesta di chiarimenti e/o di revisione del verbale ricevuto.
L’aggiudicatario deve fornire risposta entro i successivi tre giorni lavorativi, rinviando eventualmente il verbale definitivo aggiornato con le dovute integrazioni. In presenza di omissione di controlli l’aggiudicatario è tenuto ad effettuarli entro sette giorni lavorativi dalla comunicazione del Fondo, rinviando il verbale definitivo aggiornato con le risultanze dei suddetti controlli.
Non saranno pagate da Fondimpresa le verifiche ex post nelle quali non siano stati svolti - o sono stati effettuati solo parzialmente - i controlli richiesti, o che risultino essere state effettuate con modalità difformi da quelle stabilite nel presente articolo.
In caso di mancato rispetto delle tempistiche del presente articolo si applicano le decurtazioni previste nel successivo art. 9.
3. Per l’esecuzione delle attività descritte nelle lettere A e B del comma 2 l’Affidatario deve garantire l’operatività di risorse professionali, in possesso dei requisiti minimi ivi richiesti per ciascuna tipologia di attività, in numero adeguato a consentire lo svolgimento delle giornate dedicate alle verifiche nelle misure richieste da Fondimpresa, garantendo il rispetto dei tempi di esecuzione delle operazioni di controllo anche in presenza di una loro concentrazione in determinati periodi o giornate, nonché la copertura territoriale delle verifiche su tutto il territorio nazionale.
In particolare, viene richiesta all’Affidatario la disponibilità di almeno 15 (quindici) verificatori per le visite in itinere di cui alla lettera A e di almeno 10 (dieci) revisori legali dei conti per le verifiche sui rendiconti finali di cui alla lettera B. Se più elevati, l’Affidatario deve garantire la disponibilità dei numeri indicati nell’Offerta tecnica.
L’Affidatario è tenuto ad assicurare la possibilità di impiego di tutte le risorse professionali anche in contemporanea nella medesima giornata tutte le volte in cui ciò si dovesse rendere necessario secondo la programmazione delle operazioni di verifica da parte di Fondimpresa.
Deve altresì garantire nello svolgimento dei servizi modalità operative idonee ad assicurare la più assoluta indipendenza e terzietà nelle operazioni di verifica, anche in relazione a eventuali situazioni di potenziale conflitto di interessi rispetto ai soggetti titolari e alle attività dei piani oggetto di verifica.
4. L’Affidatario si obbliga a cedere a Fondimpresa la proprietà piena di tutti i documenti, materiali e i prodotti realizzati nell’ambito dei servizi oggetto di gara senza che ciò comporti alcun riconoscimento aggiuntivo, a nessun titolo, rispetto al corrispettivo pattuito per l’espletamento dei servizi, fermo restando quanto previsto al seguente articolo 3.
5. Il personale utilizzato, del cui operato l’Affidatario è pienamente responsabile, deve essere in regola con tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l’Affidatario si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.
ARTICOLO 3
Xxxxxxxx e diritti d’autore
1. Fondimpresa non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l’Affidatario abbia usato, nell’attuazione del servizio, oggetto del presente appalto, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa o comunque strumenti di verifica (inclusi i modelli di lista di controllo/check list, verbali e altri modelli funzionali all’esecuzione delle verifiche) di cui non abbia diritto all’uso. L’Affidatario, pertanto, si assume tutte le responsabilità eventualmente derivanti dall’adozione di dispositivi, soluzioni tecniche o strumenti di verifica che violino brevetti, marchi, diritti di autore ed ogni genere di privativa altrui, sollevandone espressamente Fondimpresa.
2. Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all’altra di qualsiasi rivendicazione, azione o questione di terzi, di cui al comma precedente, di cui sia venuto a conoscenza.
3. L’Affidatario assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali rivendicazioni o azioni legali esperite nei confronti di Fondimpresa in relazione alle apparecchiature, ai prodotti e agli strumenti di verifica forniti o concessi in uso. L’Affidatario, pertanto, si impegna a garantire, senza limitazione alcuna e a proprie spese, Fondimpresa contro tali rivendicazioni o azioni facendosi carico di tutti gli eventuali costi, danni ed onorari dei legali posti a carico di Fondimpresa in qualsiasi di tali rivendicazioni o azioni, fermo restando che l’Affidatario ha il diritto di essere sentito circa l’eventualità di tali rivendicazioni o azioni. Fondimpresa può svolgere a spese dell’Affidatario tutte le azioni e le iniziative che possano essere ragionevolmente richieste in relazione alle transazioni o difese correlate alle predette rivendicazioni o azioni.
4. Nel caso di sentenza provvisoria o definitiva contro l’uso o la gestione da parte di Fondimpresa di una o più apparecchiature e/o prodotti oggetto del presente appalto, a causa di pretesa violazione, e ferma restando la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei casi più gravi, Fondimpresa può chiedere all’Affidatario, senza alcun costo aggiuntivo:
• la modifica del componente o dei componenti delle apparecchiature e/o prodotti o strumenti di verifica in modo da eliminare la violazione;
• di ottenere, per Fondimpresa, il consenso, dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, alla continuazione dell’uso delle apparecchiature e dei prodotti cui il diritto di esclusiva (eventualmente accertato dal giudice) si riferisce;
• di sostituire il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti il cui uso è contestato con altri equivalenti che soddisfino le esigenze di Fondimpresa garantendo tutte le possibili prestazioni svolte o da svolgere con essi sino alla data in cui verranno a cessare tali rivendicazioni;
• di ritirare il componente o i componenti delle apparecchiature e/o prodotti e rifondere le somme versate da Fondimpresa, salvo una adeguata riduzione per l’uso, i danni e l’obsolescenza, sempre che ciò sia compatibile con la conservazione delle funzionalità del Servizio in termini di prestazioni svolte e da svolgere e che quindi non si configuri l’inadempimento da parte dell’appaltatore.
ARTICOLO 4
Esatta conoscenza del servizio da eseguire
1. L’Affidatario dichiara espressamente di aver esaminato con la massima cura e attenzione il Bando e il Capitolato tecnico e disciplinare di gara, nonché gli atti, i provvedimenti, le circolari e i documenti ivi richiamati, e di essersi reso conto esattamente del servizio da eseguire, delle sue particolarità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del medesimo.
ARTICOLO 5
Luogo di esecuzione del contratto
1. Le prestazioni oggetto del presente contratto devono essere eseguite presso la sede dei soggetti titolari dei Piani oggetto di verifica, dell’Affidatario, del Committente o di altri soggetti a ciò autorizzati dal Committente stesso.
ARTICOLO 6
Variazioni del servizio e quinto d’obbligo
1. È in facoltà del Committente apportare, in fase di esecuzione del servizio, le ulteriori specificazioni o modificazioni nonché le varianti che dovessero rendersi necessarie. Troverà in questo caso applicazione quanto previsto dall’art. 106, D.lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 12, D.lgs. n. 50/2016 è, in particolare, in facoltà del Committente imporre un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno del corrispettivo complessivo previsto che l’Affidatario è tenuto ad eseguire, agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto, senza avere diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle prestazioni rese.
3. L’Affidatario non può, invece, apportare al servizio variazioni o aggiunte, salvo che le stesse siano state preventivamente indicate, richieste o autorizzate dal Committente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non autorizzate, esse non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
ARTICOLO 7
Durata del contratto
1. L’appalto del servizio di cui al precedente art. 2 ha una durata di 36 (trentasei) mesi, con decorrenza dalla data di inizio dell’attività indicata in un apposito verbale, salva l'eventuale attivazione dell'opzione prevista nel successivo art. 8, commi 5 e 6.
2. Il Committente si riserva la facoltà di prorogare, nel corso dell’esecuzione del contratto, la durata del medesimo ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo aggiudicatario. In tal caso l’Affidatario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni quivi pattuiti ovvero a prezzi, patti e condizioni più favorevoli per il Committente.
ARTICOLO 8
Corrispettivo dell’appalto
1. Il corrispettivo massimo complessivo dell’appalto, determinato in funzione dell’importo posto a base d’asta, depurato del ribasso unico offerto dall’Affidatario in sede di gara, è pari ad € ( / ), stabilito come segue:
i. € ( , ), oltre IVA di legge, quale importo forfettario per l’attività “A - Effettuazione delle operazioni di verifica in itinere sulle azioni formative svolte nei Piani formativi finanziati da Fondimpresa su tutto il territorio nazionale”, determinato sulla base del numero di verifiche stimate pari a numero 5.832, che verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 9;
ii. € ( , ), oltre IVA di legge, quale importo forfettario per l’attività “B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post) - I. verifiche ex post sui rendiconti finali di piani formativi finanziati con Avvisi del Conto di Sistema”, determinato sulla base del numero di verifiche stimate pari a numero 96, che verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 9;
iii. € ( , ), oltre IVA di legge, quale importo forfettario per l’attività “B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post) - II. verifiche ex post sui rendiconti finali di piani formativi finanziati con le risorse del Conto Formazione, inclusi quelli che beneficiano del contributo aggiuntivo (Avvisi del Conto Formazione) e del Conto Formazione digitale - con finanziamento richiesto < 15 mila euro”, determinato sulla base del numero di verifiche stimate pari a numero 734, che verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 9;
iv. € ( , ), oltre IVA di legge, quale importo forfettario per l’attività “B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post) - II. verifiche ex post sui rendiconti finali di piani formativi finanziati con le risorse del Conto Formazione, inclusi quelli che beneficiano del contributo aggiuntivo (Avvisi del Conto Formazione) e del Conto Formazione digitale - con finanziamento richiesto ≥ 15 mila euro e < 50 mila euro”, determinato sulla base del numero di verifiche stimate pari a numero 86, che verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 9;
v. € ( , ), oltre IVA di legge, quale importo forfettario per l’attività “B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post) - II. verifiche ex post sui rendiconti finali di piani formativi finanziati con le risorse del Conto Formazione, inclusi quelli che beneficiano del contributo aggiuntivo (Avvisi del Conto Formazione) e del Conto Formazione digitale - con finanziamento richiesto ≥ 50 mila euro”, determinato sulla base del numero di verifiche stimate pari a numero 44, che verrà corrisposto con le modalità di cui al successivo art. 9.
2. Il corrispettivo complessivo del precedente comma 1 si intende comprensivo di ogni onere o spesa occorrente per l’esecuzione del servizio a perfetta regola d’arte.
3. Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 50/2016, è ammessa la revisione o l’adeguamento dei prezzi collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati – qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni come accertato dall’autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato – nonché dei costi relativi all’esecuzione del contratto, che abbia determinato un aumento del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, purché l’aumento predetto sia dovuto a circostanze impreviste ed imprevedibili. L’Affidatario, in questi casi, formula espressa richiesta al Direttore dell’Esecuzione che sarà tenuto a relazionare al RUP il quale, previa idonea istruttoria, potrà autorizzare o meno la revisione o l’adeguamento dei prezzi, anche modificando l’importo richiesto dall’Affidatario.
4. Con la firma del presente contratto l’Affidatario riconosce esplicitamente che, nella determinazione del prezzo offerto, ha tenuto conto di tutto quanto potrà occorrere per dare le
prestazioni contrattuali compiute a regola d’arte, confermando espressamente che le valutazioni tecniche ed economiche effettuate con la formulazione dell’offerta rappresentano espressione di sua precisa volontà contrattuale in esercizio di autonome scelte imprenditoriali volte alla determinazione della convenienza della sua attività.
5. Ai sensi e nei limiti di quanto previsto all’art. 63, comma 5 del D.lgs. 50/2016, Fondimpresa si riserva di richiedere all’aggiudicatario la ripetizione dei servizi previsti nell’affidamento per un ulteriore periodo massimo di 18 mesi e/o servizi analoghi per un importo massimo di € 800.000,00 (ottocentomila/00), al netto dell’IVA di legge.
6. In particolare i servizi opzionali di cui sopra sono riferirti principalmente a:
• verifiche in itinere con modalità a distanza o da remoto da svolgersi su attività formative che utilizzano esclusivamente modalità digitali e/o aule virtuali (ad esempio FAD Sincrona, Teleformazione, ADA – Apprendimento a Distanza Attivo, etc.);
• supporto specialistico e assistenza tecnica per eventuali adeguamenti organizzativi e gestionali del sistema delle verifiche;
• implementazione e aggiornamento degli applicativi informatici già in uso nel sistema delle verifiche di Fondimpresa (gestione “Veris”) e di possibile avvio nel corso del triennio (es. registro elettronico delle presenze).
7. Ai fini della predetta opzione, si specifica che il valore complessivo presunto del servizio, quale risultante dal prezzo a base d'asta comprensivo della parte opzionale, è pari ad € €
( / ).
ARTICOLO 9
Modalità di pagamento e decurtazioni
1. Il pagamento del corrispettivo per le verifiche di cui alle lettere A e B del precedente art. 2 del Capitolato tecnico e disciplinare di gara viene effettuato mediante canoni trimestrali posticipati commisurati al numero delle verifiche regolarmente concluse nel periodo.
2. La contabilizzazione delle prestazioni eseguite per le attività di cui alle lettere A e B del precedente art. 2 del Capitolato tecnico e disciplinare di gara viene effettuata a misura sulla base dei seguenti prezzi unitari, ricavati applicando ai prezzi unitari a base d’asta per ciascuna attività del servizio il ribasso unico offerto in sede di gara:
# | Attività del Servizio | Prezzo unitario |
I | Attività A - Effettuazione delle operazioni di verifica in itinere sulle | € |
azioni formative svolte nei Piani formativi finanziati da Fondimpresa su tutto il territorio nazionale. | ||
II | Attività B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post) - I. verifiche ex post sui rendiconti finali di piani formativi finanziati con Avvisi del Conto di Sistema. | € |
III | Attività B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post) - II. verifiche ex post sui rendiconti finali di piani formativi finanziati con le risorse del Conto Formazione, inclusi quelli che beneficiano del contributo aggiuntivo (Avvisi del Conto Formazione) e del Conto Formazione digitale - con finanziamento richiesto < 15 mila euro. | € |
IV | Attività B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post) - II. verifiche ex post sui rendiconti finali di piani formativi finanziati con le risorse del Conto Formazione, inclusi quelli che beneficiano del contributo aggiuntivo (Avvisi del Conto Formazione) e del Conto Formazione digitale - con finanziamento richiesto ≥ 15 mila euro e < 50 mila euro. | € |
V | Attività B - Effettuazione delle operazioni di verifica sui rendiconti finali di Piani formativi finanziati da Fondimpresa (verifiche ex post) - II. verifiche ex post sui rendiconti finali di piani formativi finanziati con le risorse del Conto Formazione, inclusi quelli che beneficiano del contributo aggiuntivo (Avvisi del Conto Formazione) e del Conto Formazione digitale - con finanziamento richiesto ≥ 50 mila euro. | € |
3. Il committente riconoscerà all’affidatario, con le modalità e alle condizioni previste dall’art. 35 co. 18 D.Lgs. 50/2016, un’anticipazione pari al 30% (trenta per cento) del corrispettivo massimo complessivo del contratto di cui al precedente art. 8. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata ai sensi del citato art. 35, comma 18. L’anticipazione sarà gradualmente recuperata mediante trattenuta del 10% (dieci per cento) sull’importo di ogni pagamento. In ogni caso all’ultimazione dell’appalto l’importo dell’anticipazione dovrà essere recuperato integralmente. Il beneficiario decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione dell’appalto non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
4. I pagamenti verranno disposti dal Committente entro 30 giorni dal ricevimento di apposita fattura dell’Affidatario che potrà essere emessa solo dopo l’esito positivo delle verifiche di Fondimpresa sulle attività svolte e sui relativi verbali di verifica, conformi a tutto quanto
previsto nel precedente art. 2. Ogni fattura dovrà contenere la descrizione delle attività effettivamente prestate. È demandato all’Affidatario l’inserimento del CIG 9099136C8E nelle proprie fatture.
5. Resta inteso che, ai sensi dell’art. 30, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, il Committente, prima di procedere a ciascun pagamento, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC), attestante la regolarità contributiva dell’Affidatario. In caso di inadempienza contributiva, il Committente procede a trattenere da ciascun pagamento l’importo dovuto agli enti previdenziali per il successivo versamento diretto in favore di questi ultimi.
6. I pagamenti dovuti in favore dell’Affidatario vengono corrisposti dal Committente a mezzo bonifico bancario sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dichiarato/i dall’Affidatario ai sensi dell’art. 3, comma 7, legge 13 agosto 2010, n. 136.
7. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I. il pagamento avviene effettuato esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento.
8. Ai sensi dell’art. 30, comma 5 bis, D.lgs. 50/2016, sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento che, in assenza di condizioni ostative, verrà svincolata, in sede di liquidazione finale, dopo:
• l’approvazione da parte del Committente della verifica finale di conformità;
• la restituzione e/o il rilascio di dichiarazione da parte dell’Affidatario di aver effettuato la cancellazione/distruzione di tutti i dati personali del Committente acquisiti nel corso della esecuzione contrattuale da parte dell’Affidatario, salvo che la normativa applicabile preveda la conservazione dei dati, così come previsto dall’art. 4 lettera k) dell’atto di Designazione del Responsabile del Trattamento - Data Protection Agreement, addendum al presente contratto.
9. Per ciascun giorno di ritardo nell’esecuzione delle seguenti operazioni previste nell’ambito delle attività di cui all’art. 2 del Capitolato tecnico e disciplinare di gara, Fondimpresa può applicare, a seguito della valutazione delle conseguenze legate al ritardo, una decurtazione dello 0,8 per mille del prezzo unitario di ciascuna verifica interessata evidenziato nella tabella di cui al precedente comma 2:
• trasmissione a Fondimpresa, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data della visita, del verbale della verifica in itinere, con i relativi allegati;
• invio a Fondimpresa del verbale della verifica in itinere con esito negativo entro il secondo giorno lavorativo successivo alla data della visita;
• predisposizione, entro tre giorni lavorativi dal loro ricevimento, di risposte ad eventuali osservazioni e controdeduzioni avanzate a Fondimpresa dai soggetti titolari dei Piani in merito all’esito delle verifiche in itinere;
• risposta entro tre giorni lavorativi alla richiesta da parte di Fondimpresa di chiarimenti e/o di revisione del verbale di verifica in itinere ricevuto, con eventuale rinvio del verbale definitivo aggiornato con le dovute integrazioni;
• avvio della verifica ex post presso la sede del soggetto titolare del Piano nel giorno calendarizzato con Fondimpresa;
• conclusione di ciascuna verifica sui rendiconti finali che richiedono un finanziamento complessivo inferiore a 50.000,00 euro, con la trasmissione del verbale di verifica ex post, entro venti giorni di calendario dalla data di avvio della verifica stessa, o entro il nuovo termine assegnato con l’eventuale proroga concessa dal Fondo;
• conclusione di ciascuna verifica sui rendiconti finali che richiedono un finanziamento complessivo compreso tra 50.000,00 euro e 100.000,00 euro, con la trasmissione del verbale di verifica ex post, entro trenta giorni di calendario dalla data di avvio della verifica stessa, o entro il nuovo termine assegnato con l’eventuale proroga concessa dal Fondo.
• conclusione di ciascuna verifica sui rendiconti finali che richiedono un finanziamento complessivo superiore a 100.000,00 euro, con la trasmissione del verbale di verifica ex post, entro sessanta giorni di calendario dalla data di avvio della verifica stessa, o entro il nuovo termine assegnato con l’eventuale proroga concessa dal Fondo;
• predisposizione, entro cinque giorni lavorativi dal loro ricevimento, di risposte ad eventuali osservazioni e controdeduzioni avanzate a Fondimpresa dai soggetti titolari dei Piani in merito all’esito delle verifiche ex post;risposta entro tre giorni lavorativi alla richiesta da parte di Fondimpresa di chiarimenti e/o di revisione del verbale di verifica ex post ricevuto, con eventuale rinvio del verbale definitivo aggiornato con le dovute integrazioni;
• effettuazione dei controlli omessi, rilevati da Fondimpresa, entro sette giorni lavoratori dalla comunicazione del Fondo, rinviando il verbale definitivo aggiornato con le risultanze dei suddetti controlli;
• comunicazione entro la giornata di svolgimento della verifica in itinere nel caso in cui il verificatore rilevi il mancato svolgimento dell’azione formativa nella giornata o nella sede indicata da Fondimpresa;
• comunicazione a Fondimpresa entro la giornata di avvio della verifica ex post prevista del caso in cui il soggetto titolare del Piano non consenta il regolare avvio di questa o non fornisca la documentazione necessaria al suo svolgimento.
10. Il mancato svolgimento da parte dell’Affidatario di una visita di verifica in itinere nella sede e nella data comunicate da Fondimpresa comporta l’applicazione di una decurtazione pari al 50% del prezzo unitario della verifica in itinere indicato alla riga “I” nella tabella di cui al precedente comma 2.
11. Superato con le decurtazioni il limite del dieci per cento del corrispettivo massimo complessivo dell’appalto di cui al precedente art. 8 comma 1 il Committente si riserva di avviare la procedura finalizzata alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui al successivo art. 20.
ARTICOLO 10
Direttore dell’esecuzione del contratto
1. Il Committente nomina il Direttore dell’esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
2. Xxxxx diverse disposizioni, il Committente, di norma, effettua e riceve tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
3. Detto soggetto, in conformità al Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49, ha il compito di:
a) predisporre il verbale di inizio e di ultimazione delle attività nonché gli ulteriori verbali che dovessero rendersi necessari in corso di esecuzione delle prestazioni contrattuali;
b) controllare che l’oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia realizzato ed eseguito nel rispetto
delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento;
c) controllare, in accordo con i competenti uffici del Committente, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini del Committente;
d) attendere agli ulteriori incombenti prescritti dal presente documento, dai Regolamenti interni del Committente e dal Decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49.
ARTICOLO 11
Penali
1. In caso di ritardo nell’avvio delle attività rispetto al termine iniziale previsto al precedente art. 7 comma 1 viene applicata sul primo pagamento successivo una penale nella misura del 1‰ (uno per mille) del corrispettivo totale del presente contratto per ogni giorno solare di ritardo fino al raggiungimento di 10 (dieci) giorni, oltre i quali il Committente potrà dichiarare la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
6. L’applicazione della penale non comporta alcuna limitazione dell’obbligo dell’Affidatario di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore all’importo della penale medesima.
ARTICOLO 12
Sospensioni e proroghe
1. Il Committente può disporre la sospensione del servizio, che è formalizzata all’Affidatario con apposito verbale, qualora circostanze esterne impediscano temporaneamente l’utile prosecuzione del contratto, ovvero qualora la sospensione si renda necessaria o opportuna per fatti e circostanze che comunque non possono essere imputabili all’Affidatario. Cessate le cause della sospensione, il Committente ordinerà la ripresa delle attività.
2. In mancanza di formale disposizione del Committente, secondo quanto precedentemente indicato, l’eventuale sospensione ingiustificata del servizio da parte dell’Affidatario, accertata dal Committente, qualora si protragga per oltre 5 (cinque) giorni, può costituire specifica causa di risoluzione del contratto, ai sensi del art. 20 del presente contratto.
3. Ogni eventuale sospensione del servizio o slittamento del termine di ultimazione finale, anche se derivante da fatti o responsabilità di soggetti terzi, ivi inclusi fra essi i soggetti attuatori dei programmi formativi, l’ANPAL e il Ministero del Lavoro, non attribuisce
all’Affidatario alcun diritto, pretesa o aspettativa per maggior compensi, risarcimenti, indennizzi o per qualsivoglia altro riconoscimento economico. Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi dell’art. 1469 del codice civile, della natura aleatoria della presente pattuizione.
ARTICOLO 13
Verifiche e controllo sull’attività
1. Fondimpresa si riserva di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, anche senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la rispondenza del servizio fornito dall’Appaltatore e delle risorse professionali impiegate alle prescrizioni del Capitolato tecnico e disciplinare di gara, dell’Offerta tecnica e del presente contratto, sia presso la sede dei soggetti che ricevono le verifiche sia presso la sede dell’Affidatario medesimo.
2. Fondimpresa può effettuare le suddette attività sia a mezzo di proprio personale, sia con personale esterno all’uopo delegato.
3. L’esito favorevole delle verifiche non esonera l’Affidatario dai propri obblighi e dalle responsabilità; pertanto, qualora, anche successivamente all’effettuazione delle verifiche stesse, venga accertata la non corrispondenza delle modalità di esecuzione del servizio alle prescrizioni contrattuali, l’Affidatario deve provvedere a sua cura e spese al tempestivo adempimento di tutte le prescrizioni ordinate da Fondimpresa al fine di ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni di contratto, nonché al risarcimento degli eventuali ulteriori danni subiti da Fondimpresa.
4. Fermo quanto sopra, qualora durante lo svolgimento dei servizi Fondimpresa accertasse che gli stessi non risultino eseguiti a perfetta regola d’arte o in difformità rispetto alle norme ed alle specifiche indicate nel contratto, lo stesso provvederà ad intimare all’Affidatario di adempiere a quanto necessario entro un termine determinato.
5. Qualora l’Affidatario non ottemperi a quanto ordinato nel termine fissato, Xxxxxxxxxxx può dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, a norma del successivo art. 20.
ARTICOLO 14
Subappalto - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito
1. Al di fuori delle previsioni contemplate dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, è fatto assoluto divieto all’Affidatario di subappaltare ovvero di cedere ad altri, l’esecuzione di tutto o di parte
del servizio, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), n. 2 del D.lgs. n. 50/2016. La violazione di tale divieto comporta la nullità del subaffidamento e della cessione eventualmente stipulate. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.
2. L’Affidatario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all’art. 106, comma 13 del Codice. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all’Affidatario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
3. L’Affidatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG n. 9099136C8E al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Affidatario, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell’Affidatario medesimo, riportando il CIG.
4. In caso di inosservanza da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto del Committente al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
ARTICOLO 15
Garanzia definitiva
1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, l’Affidatario ha depositato in favore del Committente la garanzia di cui alle premesse, di importo pari ad € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
2. Tale garanzia può essere escussa dal Committente nelle ipotesi previste dalla normativa vigente ed è svincolata progressivamente ed automaticamente nelle forme previste dall’art. 103, comma 5 del D.lgs. n. 50/2016.
3. L’Affidatario si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione per tutta la durata del presente contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte in virtù del presente contratto, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. Il Committente ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che esso affermi di aver subito e/o per l’applicazione delle penali contrattualmente
stabilite e, in ogni caso, senza che ciò pregiudichi il diritto dello stesso a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso, l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 15 (quindici) giorni solari dal ricevimento della richiesta del Committente. In caso di inadempimento a tale obbligo il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo art. 20.
ARTICOLO 16
Riservatezza e protezione dei dati
1. L’Affidatario, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dalla normativa nazionale applicabile, assume l’obbligo di mantenere riservati tutti i dati personali e le informazioni di cui venga in possesso nell’espletamento dei servizi e della fornitura, di non divulgarli e di non farne oggetto di sfruttamento e si impegna, altresì, a garantire il medesimo impegno da parte di tutti i soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza dovranno essere rispettati senza limiti temporali anche successivamente alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L’Affidatario sarà tenuto ad istruire adeguatamente i propri dipendenti/collaboratori - che operano sotto la sua diretta autorità - circa le attività da svolgere per dare esecuzione al contratto e l’obbligo di riservatezza.
3. È in facoltà del Committente verificare il rispetto degli obblighi di cui al presente articolo. Il mancato adempimento di tali obblighi rappresenta colpa grave ed è considerato motivo per la risoluzione del contratto da parte del Committente ai sensi del successivo art. 20, fermo restando che l’Affidatario si obbliga a garantire il Committente per ogni conseguenza pregiudizievole che dovesse derivargli dall’inadempimento dell’obbligo di riservatezza da parte dell’Affidatario stesso o dei soggetti dei quali si avvalga, a qualsiasi titolo, per l’espletamento delle prestazioni contrattuali.
4. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivati da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
6. Il contratto comporta l’assunzione, da parte dell’Affidatario, del ruolo di Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, le cui relative obbligazioni sono più in dettaglio regolate nell’apposito atto di Designazione del Responsabile del Trattamento - Data Protection Agreement (addendum al contratto), da intendersi quale parte integrante del contratto stesso.
ARTICOLO 17
Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, il Committente ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario tramite apposita PEC.
2. Dalla data di efficacia del recesso, l’Affidatario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente.
3. In caso di recesso del Committente dal contratto, l’Affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente eseguite oltre al decimo dell’importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti dell’importo complessivo posto a base di gara, depurato del ribasso offerto in sede di gara dall’Affidatario, e l’ammontare netto dei servizi eseguiti.
ARTICOLO 18
Recesso per giusta causa
1. In caso di sopravvenienze normative interessanti il Committente, che abbiano incidenza sull’esecuzione della prestazione del servizio, lo stesso Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno venti giorni, da comunicarsi all’Affidatario mediante apposita PEC.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 codice civile.
ARTICOLO 19
Polizza assicurativa RCT e RCO
1. Oltre all’obbligo della accensione delle specifiche polizze di cui all’art. 10.1 lett. h) n. 6 del Capitolato tecnico e disciplinare di gara, l’Affidatario assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’Affidatario stesso quanto di Fondimpresa e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, l’Affidatario ha stipulato polizza assicurativa per Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui l’Affidatario è tenuto a rispondere per tutte le attività previste dall’appalto (RCT) e per Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso i prestatori d’opera (RCO), conforme ai requisiti indicati nel Capitolato tecnico e disciplinare di gara.
3. Qualora l’Affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il presente contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
4. Resta ferma l’intera responsabilità dell’Affidatario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze di cui al precedente comma 2.
5. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’art. 1901 del c.c., Fondimpresa si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell’Affidatario ferma restando la possibilità per Fondimpresa di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato.
ARTICOLO 20
Risoluzione del contratto
1. È in facoltà del Committente di dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto:
a) in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dall’Affidatario in sede di gara ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;
b) nel caso di perdita da parte dell’Affidatario dei requisiti di carattere generale per l’esecuzione di contratti pubblici;
c) qualora per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nei documenti contrattuali, l’Affidatario comprometta l’esecuzione e/o il funzionamento a regola d’arte del servizio;
d) nei casi previsti dai precedenti articoli 9 comma 11, 11 commi 1 e 4, 12 comma 2, 13 comma 4, 14 comma 4, 15 comma 5, 16 comma 3;
e) nell’ipotesi previste di successivi artt. 23 e 26;
f) in ogni altro caso previsto dal medesimo contratto e dalla normativa vigente.
2. In caso di risoluzione del contratto troverà applicazione l’art. 108, D.lgs. n. 50/2016. Il Committente avrà diritto al risarcimento del danno e sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva.
ARTICOLO 21
Interpello
1. Nelle ipotesi di cui all’art. 110 D.lgs. n. 50/2016 e in ogni caso di scioglimento, comunque determinato, del presente contratto, il Committente ha la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario Affidatario in sede in offerta.
ARTICOLO 22
Controversie
1. Qualsiasi controversia o contestazione comunque relativa all’esecuzione del servizio non consentirà all’Affidatario di sospendere la prestazione, né di rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute.
2. Per le eventuali controversie che non potessero essere preventivamente composte in xxx xxxxxxx, xx parti dichiarano di indicare in via esclusiva quale Foro competente quello di Roma.
ARTICOLO 23
Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136
1. L’Affidatario si impegna a rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 13 agosto 2010, n. 136 (art. 3, 4 e 5). Il mancato rispetto degli obblighi ivi previsti in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, ed in particolare il fatto che le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., costituisce grave violazione ed inadempimento contrattuale, con facoltà per il Committente di dichiarare risolto di diritto ex art. 1456 cod. civ. il rapporto contrattuale per colpa dell’Affidatario.
2. L’Affidatario si obbliga altresì ad inserire identica clausola in tutti in contratti e subcontratti, in corso o da stipulare, come previsto dall’art. 3, comma 9, L. n. 136/2010, che deve attivare qualora abbia notizia dell’inadempimento della controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedendo all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed informandone contestualmente il Committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Affidatario è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Affidatario non può tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
4. Il Codice identificativo gara (CIG) che deve essere riportato su tutti gli strumenti di pagamento concernenti il presente contratto, comunque disposte dai soggetti a ciò tenuti in forza di legge, è il seguente: 9099136C8E.
ARTICOLO 24
Spese contrattuali – Rimborso spese di pubblicazione
1. Sono a carico dell’Affidatario, e qualora anticipate dal Committente devono essere a quest’ultimo rimborsate, le eventuali spese per la stipulazione e la registrazione del contratto ed ogni relativo onere fiscale, esclusa soltanto l’IVA come per legge.
2. Secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016 (G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), sono a carico dell’Affidatario le spese sostenute dal Committente per la pubblicazione dell’Avviso di gara e dell’avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e su almeno quattro quotidiani, di cui due a diffusione nazionale e due a diffusione locale.
L’importo di tali spese ammonta complessivamente ad € (………./00) e dovrà essere rimborsato entro sessanta giorni dall’aggiudicazione definitiva mediante bonifico avente come beneficiario Fondimpresa, da effettuare sul conto corrente codice IBAN XX00X0000000000000000000000 con la seguente causale: “Rimborso spese di pubblicazione Gara CIG 9099136C8E”.
ARTICOLO 25
Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679
1. Il Committente in qualità di Titolare del trattamento tratterà i dati ad esso forniti, direttamente o tramite terzi che intervengono nei processi organizzativi di Fondimpresa, per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, per le finalità connesse e strumentali all’esercizio delle attività ivi previste. Per “dati” si intendono quelli relativi alle persone fisiche trattati dal Titolare per la stipula ed esecuzione del rapporto contrattuale con l’Affidatario dei servizi e della fornitura, quali ad esempio quelli del legale rappresentante che sottoscrive il contratto in nome e per conto dell’Affidatario, dei dipendenti/consulenti/fornitori dell’Affidatario, coinvolti nelle attività di cui al contratto, nonché le eventuali altre informazioni necessarie all’esecuzione del contratto e/o all’erogazione dei servizi e della fornitura previsti.
4. Ai sensi della normativa applicabile, gli interessati hanno in ogni caso il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali o di adire le opportune sedi giudiziarie qualora ritengano che il trattamento dei loro dati personali sia contrario alla normativa vigente.
5. L’informativa completa per i fornitori e l’informativa generale sulla privacy di Fondimpresa sono disponibili nella sezione “Privacy” del sito internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx.
ARTICOLO 26
Codice etico – Modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. n. 231/2001
1. L’Affidatario, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e del Modello organizzativo, gestionale e di controllo ex X.Xxx. 231/2001 inerente alla responsabilità amministrativa di Fondimpresa. Il Modello e il Codice Etico di Fondimpresa sono disponibili nel sito internet xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xx/ sezione “Fondo trasparente”.
2. In caso di inadempimento da parte dell’Affidatario agli obblighi di cui al precedente comma, Fondimpresa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
Il Committente L’Affidatario
( firma digitale ) ( firma digitale )
L’Affidatario dichiara di ben conoscere e approvare in modo specifico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile i seguenti articoli del presente contratto di appalto:
- art. 3 (Xxxxxxxx e diritti d’autore);
- art. 6 (Variazioni del servizio e quinto d’obbligo);
- art. 7 (Durata del contratto);
- art. 8 (Corrispettivo dell’appalto);
- art. 9 (Modalità di pagamento e decurtazioni);
- art. 11 (Penali);
- art. 12 (Sospensione e proroghe);
- art. 13 (Verifiche e controllo sull’attività);
- art. 14 (Subappalto. Divieto di cessione del contratto. Cessione del credito);
- art. 16 (Riservatezza e protezione dei dati);
- art. 17 (Recesso);
- art. 18 (Recesso per giusta causa);
- art. 19 (Polizza assicurativa RCT e RCO);
- art. 20 (Risoluzione del contratto);
- art. 22 (Controversie);
- art. 24 (Spese contrattuali – Rimborso spese di pubblicazione);
- art. 25 (Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. (UE) 2016/679);
- art. 26 (Xxxxxx etico – Modello di organizzazione e gestione ex X.Xxx. n. 231/2001).
L’Affidatario
( firma digitale )
Allegato n. 1: garanzia fideiussoria.
Allegato n. 2: polizza assicurativa RCT e RCO.
Allegato n. 3: Capitolato Tecnico e Disciplinare di gara. Allegato n. 4: Offerta tecnica.
Allegato n. 5: Offerta economica.
Allegato n. 6: Designazione del Responsabile del Trattamento - Data Protection Agreement (addendum al contratto)