ACCORDO DI COLLABORAZIONE
ACCORDO DI COLLABORAZIONE
tra
il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno, di seguito indicato anche come “Dipartimento”, con sede in Roma, piazza del Viminale n. 1, nella persona del Capo del Dipartimento, Prefetto Xxxxxxx xx Xxxx,
e
l’Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà, di seguito indicato anche come “INMP”, con sede in Xxxx,
Xxx xx Xxx Xxxxxxxxx x. 00/x, nella persona del Direttore generale, Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
per
la tutela della salute delle persone migranti ospitate nel sistema di accoglienza nell’ambito dell’emergenza pandemica COVID-19 e il contrasto alla diffusione del contagio da SARS- CoV-2
VISTO il Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l’art. 14, concernente le attribuzioni del Ministero dell’Interno;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 78, “Regolamento recante l’organizzazione degli Uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno”, e in particolare l’articolo 5, concernente le attribuzioni del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione;
VISTO il Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con Xxxxx 8 novembre 2012 n. 189, recante “Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute” e in particolare l’art. 14:
• comma 2, secondo il quale “l’istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, già costituito quale sperimentazione gestionale, è ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute, con il compito di promuovere attività e assistenza, ricerca e formazione per la salute delle popolazioni migranti e di contrastare le malattie della povertà”;
• comma 4, secondo il quale l’INMP è altresì centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché Centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario;
VISTO il Decreto del Ministro della Salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale è stato adottato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, del D.L. 158/2012 convertito in Legge n. 189/2012, il “Regolamento recante disposizioni sul funzionamento e l’organizzazione dell’istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà”;
TENUTO CONTO altresì che l’INMP, a seguito della pluriennale attività di cooperazione internazionale nei settori di competenza, è stato designato dal 30 aprile 2019 centro collaboratore dell’OMS per l’evidenza scientifica e il capacity building relativamente alla salute dei migranti;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15, comma 1, secondo il quale “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
CONSIDERATA la pluriennale esperienza di collaborazione tra le Parti avente ad oggetto la tutela della salute delle persone migranti, anche nell’ambito del sistema nazionale di accoglienza;
CONSIDERATO l’attuale stato di emergenza sanitaria dichiarato dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato dalle Deliberazioni del 29 luglio e del 7 ottobre 2020;
RICHIAMATE le disposizioni per la gestione dell’emergenza pandemica facenti capo ai Decreti- Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (conv. L. 5 marzo 2020, n. 13), 25 marzo 2020, n. 19 (conv. L. 22 maggio
2020, n. 35), 16 maggio 2020, n. 33 (conv. L. 14 luglio 2020, n. 74), 30 luglio 2020, n. 83 (conv. L. 25
settembre 2020, n. 124), 7 ottobre 2020, n. 125, nonché ai relativi provvedimenti attuativi;
CONSIDERATE le “Indicazioni operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità e marginalità socio-sanitaria nel quadro dell’epidemia di COVID-19” (pubblicate nel luglio 2020 e aggiornate nell’ottobre 2020);
CONSIDERATI i risultati dell’Indagine nazionale COVID-19 nelle strutture del sistema di accoglienza per migranti” pubblicata il 13 agosto 2020 e condotta dall’INMP;
RITENUTO che una corretta ed efficace prevenzione del contagio e gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 all’interno del sistema nazionale dell’accoglienza dei migranti, a beneficio sia della salute individuale degli ospiti e degli operatori sia della salute collettiva, debba far conto su di un efficiente flusso informativo concernente casi confermati di COVID-19 rilevati nelle strutture di accoglienza, attraverso il quale i dati in questione possano essere raccolti con tempestività e sistematizzati al fine di contribuire alla conoscenza in tempo reale del quadro epidemiologico nazionale e di adottare eventuali misure d’intervento;
RITENUTO che le predette finalità di tutela della salute individuale e collettiva debbano perseguirsi anche mediante una effettiva implementazione delle “Indicazioni operative ad interim” di cui sopra, nella parte in cui le stesse si indirizzano a prevenire la diffusione del SARS-CoV-2 e ad orientare la gestione dei casi di contagio all’interno del sistema di accoglienza, e che questo possa avvenire attraverso la ricognizione periodica sulla concreta applicazione delle Indicazioni medesime;
RITENUTO che gli strumenti messi in opera attraverso l’attuazione del presente accordo consentiranno al Dipartimento, anche tramite soggetti terzi, e alle Prefetture di acquisire elementi utili anche ai fini dello svolgimento dei compiti istituzionali di monitoraggio;
CONVENGONO QUANTO SEGUE
Articolo 1 (Oggetto)
1. Il presente accordo ha ad oggetto la collaborazione tra le Parti per il perseguimento della tutela della salute individuale e collettiva nell’ambito della prevenzione della diffusione del SARS-CoV-2 e della gestione dei casi di contagio all’interno del sistema nazionale di accoglienza dei migranti, attraverso la realizzazione:
a) del completamento dell’Indagine nazionale COVID-19 nelle strutture del sistema di accoglienza per migranti, la cui prima parte si è conclusa il 12 giugno 2020;
b) di una procedura informatizzata in grado di garantire un flusso informativo dedicato ai nuovi casi confermati di positività al SARS-CoV-2 rilevati all’interno delle strutture di accoglienza, grazie al quale assicurare una tempestiva conoscenza del numero dei casi e della relativa distribuzione sul territorio, nonché informazioni essenziali di tipo epidemiologico e sanitario;
c) di una periodica ricognizione sull’attuazione delle “Indicazioni operative ad interim per la gestione di strutture con persone ad elevata fragilità e marginalità socio-sanitaria nel quadro dell’epidemia di COVID-19” all’interno delle strutture di accoglienza, tale da consentire una conoscenza aggiornata (a cadenza trimestrale) sull’effettiva attuazione di tali Indicazioni, sui problemi in
concreto riscontrati nell’applicazione delle procedure ivi previste, sulle esigenze pratiche manifestate dagli operatori delle strutture nonché tale da favorire, anche attraverso assistenza informativa e attività di formazione, la predetta corretta attuazione.
Articolo 2
(Attuazione dell’accordo)
1. L’attuazione del presente accordo avverrà, in base alle attività preparatorie già in corso e nel rispetto delle competenze delle parti, mediante le procedure e la documentazione tecnica che saranno elaborate, sotto la responsabilità dei referenti individuati dalle parti.
2. L’INMP si impegna a:
a) fornire il proprio contributo tecnico-scientifico e operativo per la costruzione e gestione del flusso informativo (anche attraverso la fornitura della relativa piattaforma informatica) dei nuovi casi, per il completamento dell’Indagine nazionale COVID-19 nonché per il sistema di ricognizione periodica dell’attuazione delle “Indicazioni operative ad interim”, mediante la sistematizzazione di dati e informazioni ottenuti dalla rete delle strutture di accoglienza, avendo altresì cura di assicurare l’assistenza tecnica a fronte di eventuali quesiti sulla concreta applicazione delle Indicazioni e possibili attività formative a sostegno di tale applicazione.
b) abilitare i referenti indicati dal Dipartimento e dalle Prefetture all’accesso alle elaborazioni dei dati della piattaforma informatica sotto forma di report, ai fini dello svolgimento dei compiti di istituto.
c) utilizzare i dati e le informazioni raccolti esclusivamente ai fini scientifici e di sanità pubblica, volti alla conoscenza della diffusione del virus nelle strutture di accoglienza e delle modalità applicative delle Indicazioni ad interim, a tutela della salute individuale degli ospiti e degli operatori, nonché della salute collettiva;
3. Il Dipartimento si impegna a invitare le strutture del sistema di accoglienza, anche tramite le Prefetture e il Servizio Centrale - ANCI, a partecipare ai flussi informativi, contribuendo altresì alla diffusione delle procedure finalizzate al suo funzionamento, alla periodica ricognizione dell’attuazione delle Indicazioni operative ad interim presso le strutture di accoglienza, ai fini del rafforzamento del sistema di prevenzione della diffusione del virus.
Articolo 3
(Risorse)
1. Le attività previste nel presente accordo saranno realizzate senza oneri finanziari aggiuntivi per le Parti.
Articolo 4 (Durata)
1. Il presente accordo ha effetti dalla data di sottoscrizione fino al termine dello stato di emergenza sanitaria di cui in premessa.
2. Le Parti si riservano di considerare l’opportunità di valorizzare le attività svolte in attuazione del presente accordo anche nel periodo successivo allo stato di emergenza, nella misura in cui il prosieguo della collaborazione possa corrispondere alle finalità di tutela della salute individuale e collettiva all’interno del sistema dell’accoglienza dei migranti, con riferimento al protrarsi del rischio di contagio da SARS-CoV-2 o ad eventuali ulteriori future esigenze di rafforzamento della sorveglianza epidemiologica e di interventi di sanità pubblica interni al sistema medesimo. A tal fine, la Parti si riservano di rinnovare e/o modificare il presente accordo ovvero di concludere un nuovo accordo.
Articolo 5 (Privacy)
1. Lo svolgimento delle attività previste avverrà in conformità con le disposizioni della normativa in materia di protezione dei dati (D.lgs. 196/2003 s.m.i. e Regolamento (Ue) 679/2016 (GDPR).
Articolo 6 (Norme finali)
1. Ogni eventuale modifica del presente accordo deve essere concordata dalle Parti e formare oggetto di un apposito atto.
2. Il presente accordo è soggetto a imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. L’imposta è assolta da INMP all’atto della firma.
Roma, lì ………………………
Il Capo del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno Prefetto Xxxxxxx xx Xxxx | Il Direttore generale dell’INMP Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx |