CONVENZIONE
CONVENZIONE
PER SERVIZI DI CENTRALIZZAZIONE DELLE COMMITTENZE
TRA
AUTOMOBILE CLUB D’TALIA – ACI, ente pubblico non economico, con sede legale in Roma (RM), in xxx Xxxxxxx 0, Codice Fiscale 00493410583 Partita IVA 00907501001, legalmente rappresentata dall’ Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Presidente
E
L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, “INVITALIA”), legalmente rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Amministratore Delegato
(ACI e INVITALIA di seguito, collettivamente, le “Parti” e, ognuno singolarmente, anche la “Parte”).
PREMESSO CHE:
− INVITALIA (già Sviluppo Italia S.p.A.), istituita con D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1, come integrato dall’articolo 1 del D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3, persegue lo scopo, tra gli altri, di “promuovere attività produttive, attrarre investimenti, promuovere iniziative occupazionali e nuova imprenditorialità, sviluppare la domanda di innovazione, sviluppare sistemi locali d’impresa” e “dare supporto alle amministrazioni pubbliche, centrali e locali, per quanto attiene alla programmazione finanziaria, alla progettualità dello sviluppo, alla consulenza in materia di gestione degli incentivi nazionali e comunitari”;
− a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), ed in particolare, delle disposizioni di cui all’articolo 1, co. 459 -463, INVITALIA è stata sottoposta a penetranti atti di controllo e indirizzo da parte dello Stato, per quanto concerne la propria governance, la propria organizzazione e l’attività da essa svolta. In particolare, l’articolo 2, comma 6, del D.lgs. n. 1/1999, innanzi richiamato, come sostituito dall’art. 1, comma 463 della L. n. 296/2006, stabilisce che i diritti dell’azionista “sono esercitati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, nomina gli organi della società e ne riferisce al Parlamento”. La successiva Direttiva 27 marzo 2007, emanata dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell’art. 1, comma 461, della L. n. 296/2006, indica infine INVITALIA quale “ente strumentale dell’Amministrazione Centrale”, rendendolo soggetto al controllo analogo del Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy);
− il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2018, recantel’"Individuazione degli atti di gestione, ordinaria e straordinaria, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. e delle sue controllate dirette e indirette, da sottoporre alla preventiva approvazione ministeriale", aggiornando il menzionato D.M. del 18 settembre 2007, ha recepito, nelle relative disposizioni, il mutato contesto di riferimento e le modifiche normative intervenute nel corso del tempo, anche al fine di assicurare l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte delle Amministrazioni statali committenti;
− il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito “CCP Vigente”) ha previsto, al relativo articolo 38, comma 1, che INVITALIA sia iscritta di diritto nell’elenco istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza;
− le norme di cui all’articolo 3, comma 1, lettere i), l) e m), all’articolo 37, comma 7, e 39 del CCP Vigente riservano per legge alle centrali di committenza le attività di centralizzazione delle committenze e, con particolare riguardo alla gestione delle procedure d’appalto, quelle di committenza ausiliarie, tant’è che solo le attività di committenza ausiliarie di cui all’articolo 3, comma 1, lett. m), punti 1), 2) e 3), possono essere svolte anche da operatori economici presenti sul mercato che agiscono in regime di concorrenza;
− in data 1° aprile 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, che dispiegherà la sua efficacia a far data dal 1° luglio 2023 ai sensi del relativo articolo 226 (di seguito, “Nuovo CCP”);
− anche ai sensi del Nuovo CCP, e specificamente del relativo articolo 63, INVITALIA è iscritta di diritto nell’elenco istituito presso l’ANAC delle stazioni appaltanti qualif icate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza;
− le norme di cui all’articolo 3, 37 e 39 del CCP Vigente sono recepite rispettivamente nelle norme di cui all’articolo 62 e all’Allegato 1 del Nuovo CPP.
PREMESSO ALTRESI CHE
- l’ACI, quale autorità sportiva nazionale ai sensi dell’articolo 12 del regolamento FIA, ha concluso in data 4 settembre 2019 e in data 5 giugno 2020 con Formula One Marketing Limited e Formula One World Championship Limited (di seguito, “Detentori dei diritti del GP”) gli accordi denominati, rispettivamente, Race Promotion Contract, Circuit Rights Agreement e Deed of Variation (di seguito, “Accordi di promozione del GP”), con i quali ha acquisito il diritto a organizzare e gestire, nel quadriennio 2022-2025, il Gran Premio d’Italia di Formula Uno presso l’Autodromo di Monza;
- l’ACI, per il periodo 01.01.2020-31.12.2028, è concessionaria dell’Autodromo Nazionale di Monza in forza della Convenzione stipulata in data 3 settembre 2019 (registrata in data 19 settembre 2019) con il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza;
- con atto del 13 dicembre 2019 (registrato in data 19 dicembre 2019) l’ACI ha sub-concesso, per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, alla SIAS spa, in regime di in house providing, l’intero complesso dell’Autodromo Nazionale di Monza;
- il comma 446 dell’articolo 1 della L. 30 dicembre 2021 n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022 – 2024”, dispone che, al fine di sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, è riconosciuto, in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI, un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023;
- l’articolo 4, comma 3-ter, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25, ha disposto che, per il centenario dell’impianto dell’autodromo di Monza, è riservato, in favore della Regione Lombardia, un contributo per investimenti per il periodo 2022-2025 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
- la Legge Regionale della Lombardia n. 5 del 31 marzo 2022, "Adeguamento all'articolo 1, commi 5 e 444 - 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio pluriennale per il triennio 2022 - 2024)", all’articolo 2 prevede che: "in sinergia con le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 444 a 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio triennale per il triennio 2022 - 2024), il contributo previsto all'articolo 2, comma 4, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 24 (Legge di stabilità 2019-2021) destinato alla federazione sportiva nazionale Automobile Club d'Italia per la gestione del Gran premio d'Italia all'autodromo di Monza, previsto in euro 5.000.000,00 annui dal 2020 al 2024, è rideterminato in un contributo a sostegno degli investimenti per euro 8.000.000,00 annui dal 2022 al 2025;
- l’ACI in data 28 dicembre 2022 ha stipulato con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la mobilità sostenibile, Direzione Generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto, e la Regione Lombardia un protocollo d’intesa per la realizzazione degli investimenti per il centenario dell’Autodromo Nazionale di Monza;
- l’ACI in data 28 dicembre 2022 ha stipulato con la Regione Lombardia l’Accordo per la riqualificazione dell’Autodromo Nazionale di Monza funzionale allo svolgimento del GP di Formula 1;
- nelle more del perfezionamento dei richiamati atti convenzionali, tenuto conto dell’urgenza di attuare il piano di interventi infrastrutturali previsti per l’Autodromo di Monza, la SIAS SpA ha avviato, nell’ambito delle competenze stabilite dal citato atto convenzionale del 13.12.2019, le procedure per affidare le attività di progettazione ed altri incarichi tecnici previsti dalla normativa relativi ai lavori disciplinati dal presente accordo; tali affidamenti saranno rilevati e fatti propri dall’ ACI, previo verbale di verifica e consistenza, prima dell’avvio delle procedure di gara;
- ACI, in quanto ente pubblico non economico, è “amministrazione aggiudicatrice” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del CCP Vigente.
CONSIDERATO CHE
- l’ACI con nota prot. n. A540F41/0000324 del 23.05.2023 ha comunicato l’intenzione di attivare INVITALIA quale Centrale di Committenza ai sensi del citato articolo 37 e 38 del D.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50; con nota prot. INV-AD 477 del 25/5/23, INVITALIA ha riscontrato positivamente alla citata nota dell’ACI;
- ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, recante "Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ", e, in particolare, alla luce di quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, lettera q), l’amministrazione contraente - per tale intendendosi ACI - è tenuta a impegnarsi a trasmettere annualmente alla competente struttura del Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del Made in Italy) un resoconto sullo stato di attuazione della convenzione stipulata con INVITALIA, con indicazione delle somme erogate e di quelle da erogare e delle ulteriori informazioni utili ai fini del monitoraggio sull'andamento delle attività di quest’ultima.
- l’articolo 1, comma 3, lettera o), della suddetta direttiva fa espresso riferimento agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del CCP Vigente e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
- l’articolo 1, comma 3, lett. a), della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018, stabilisce che Invitalia si impegna ad operare nel perseguimento degli obiettivi dell’atto convenzionale in pieno rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica;
- l'articolo 1, comma 3, lett. h) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che la Convenzione deve contenere l’indicazione del corrispettivo delle prestazioni economiche svolte nell’ambito degli atti convenzionali, calcolata al netto di IVA, ove dovuta, che deve coprire tutti i costi diretti ed indiretti sostenuti da Invitalia per le attività previste dalla Convenzione;
- l'articolo 1, comma 3, lett. i) della sopra citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018 stabilisce che le convenzioni debbano prevedere “le modalità per il pagamento di tale corrispettivo in modo da assicurare tempistiche di pagamento coerenti con l'effettivo svolgimento delle attività, nel rispetto della normativa vigente”;
- l'articolo 1, comma 3, lett. j), della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere il riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e pagati, comprensivi della quota di costi generali, ovvero i costi standard definiti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, lettera c), del regolamento n. 1303/2013;
- l'articolo 1, comma 3, lett. m) della sopra direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 maggio 2018, stabilisce che le convenzioni debbano prevedere la definizione degli
strumenti per condurre l’attività di controllo sul regolare svolgimento delle attività oggetto della convenzione e sui costi sostenuti;
Tutto ciò visto, premesso e considerato
le Parti, come sopra indicate e individuate, alla luce di quanto precede e all’esito delle interlocuzioni intercorse intendono disciplinare con la presente convenzione (di seguito, “Convenzione”) i termini e le modalità con le quali INVITALIA può essere attivata quale Centrale di Committenza, attraverso le modalità e i termini previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera b), della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 maggio 2018.
ART. 1 – Premesse ed allegati. Rinvio automatico al Nuovo CCP.
1. Le premesse e gli allegati alla presente Convenzione ne formano parte integrante e sostanziale.
2. I riferimenti alle norme del CCP Vigente, contenuti nella presente Convenzione, incluse le premesse e gli allegati, a decorrere dal 1° luglio 2023 debbono ritenersi automaticamente riferite alle corrispondenti norme del Nuovo CCP.
3. Qualora nella presente Convenzione, incluse le premesse e gli allegati, vi fossero riferimenti a norme del CCP Vigente, ovvero alle norme attualmente applicabili del D.P.R. 5 ottobre 2010,
n. 207, che non siano state interamente o parzialmente recepite nel Nuovo CCP, le Parti si impegnano sin d’ora a rivedere, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 6, della presente Convenzione, i termini e le condizioni convenzionalmente stabiliti al fine di disciplinare i loro rapporti mantenendo inalterato lo spirito collaborativo tra le Parti.
ART. 2 – Oggetto e finalità.
1. Con la presente Convenzione, l’ACI, per accelerare e sostenere l’attuazione degli interventi da eseguirsi presso l’Autodromo di Monza si avvale di INVITALIA quale Centrale di Committenza, per lo svolgimento di attività di “centralizzazione delle committenze”, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 3, co. 1, lett. l), articoli 37, co. 7, e 38 del CCP Vigente, ossia indire e gestire tutte le procedure volte alla aggiudicazione dei contratti di lavori, di prestazione di servizi, di acquisto di beni e forniture, laddove il contratto pubblico aggiudicato da INVITALIA sarà stipulato direttamente dall’ACI con l’operatore economico aggiudicatario del contratto stesso.
2. Le attività di “centralizzazione delle committenze” avranno ad oggetto l’espletamento di n. 3 procedure d’appalto per altrettanti interventi (di seguito, “Interventi”):
a. procedura ristretta per l’affidamento dell’intervento “RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI SOTTOPASSI E DEL VIALE DI INGRESSO DA VEDANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI F1 E
RELATIVE OPERE IDRAULICHE”;
b. procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI SOTTOPASSI E DEL VIALE DI INGRESSO DA VEDANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI F1 E RELATIVE OPERE IDRAULICHE”;
c. procedura aperta per l’affidamento dei servizi di collaudo statico, tecnico amministrativo ed impiantistico dell’intervento “RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI SOTTOPASSI E DEL VIALE DI INGRESSO DA VEDANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI F1 E RELATIVE OPERE IDRAULICHE”.
3. Anche al fine di promuovere la digitalizzazione e l’accelerazione della realizzazione degli Interventi, INVITALIA, per l’esercizio delle attività di supporto tecnico-operativo nelle funzioni di Centrale di Committenza, si avvale della piattaforma telematica unica degli investimenti.
Art. 3 – Atto di Attivazione. Dichiarazioni di Impegno.
1. L’attivazione di INVITALIA quale Centrale di Committenza avrà luogo attraverso specifico atto (di seguito, “Atto di Attivazione”), da predisporsi conformemente al modello allegato alla presente Convenzione sub Allegato 1.
2. L’Atto di Attivazione si intende sin d’ora corredato dalle Dichiarazioni di Impegno di cui all’Allegato 2.
3. L’Atto di Attivazione sarà trasmesso ad INVITALIA, che provvederà entro venti (20) giorni, naturali e consecutivi, dal ricevimento dell’Atto di Attivazione a trasmettere all’ACI la propria accettazione, a seguito della quale l’attivazione di INVITALIA per gli Interventi di cui trattasi si avrà per perfezionata.
4. L’accettazione di INVITALIA conterrà il nominativo e i recapiti della persona che sarà nominata da INVITALIA ex articolo 31, co. 14, del CCP Vigente quale Responsabile Unico del Procedimento (di seguito, il “RUP di INVITALIA”).
Art. 4 - Risorse finanziarie
1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, per i servizi resi da INVITALIA è assegnato un corrispettivo pari a euro 160.000,00 (centosessantamila/00) oltre IVA secondo quanto previsto nell’Allegato 4 - Piano delle attività e dei costi. Tali oneri sono posti a carico delle risorse del bilancio dell’ACI.
2. Tutti gli oneri economici strumentali necessari a garantire l’esecuzione delle obbligazioni rinvenenti dai contratti pubblici aggiudicati da INVITALIA saranno a carico del quadro economico, intendendosi per oneri economici i corrispettivi dovuti agli appaltatori, le imposte
e le tasse dovute per legge dal committente, nonché ogni altro onere economico dovuto per legge in relazione all’esecuzione degli appalti afferenti i singoli Interventi. A tale riguardo, sono da considerarsi altresì inclusi gli oneri economici derivanti dall’applicazione degli articoli 208 (transazioni) e 205 (accordi bonari) del CCP Vigente o di altri rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, quelli per il funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico, ove nominato.
3. Del pari, saranno altresì a valere sulle corrispondenti voci del quadro economico dell’Intervento, a ciò dedicate, eventuali oneri o spese strumentali alla aggiudicazione della gara (quali, a titolo esemplificativo,ma non esaustivo, le spese di pubblicità legale, il contributo all’ANAC, eventuali compensi e rimborsi spese per i membri delle Commissioni giudicatrici “esterni” rispetto ad INVITALIA).
4. Fermo restando quanto previsto al precedente paragrafo 1 del presente articolo, l’ACI autorizza INVITALIA allo svolgimento di consulenze ed incarichi professionali di natura tecnico - specialistica, strettamente funzionali agli Interventi, che la medesima avrà necessità di conferire per lo svolgimento delle attività, nonché per incarichi legali necessari, e oneri accessori dovuti, per eventuali contenziosi conseguenti a tali attività, che vedano coinvolta INVITALIA, direttamente connesse agli Interventi e/o necessarie per la loro preparazione e/o realizzazione. Per i suddetti incarichi l’ACI riconoscerà ad INVITALIA il rimborso delle spese sostenute e documentate. A tal fine INVITALIA si impegna a comunicare tempestivamente all’ACI l’elenco delle consulenze e degli incarichi professionali tecnico-specialistici da conferire e dei costi stimati e, al termine del rapporto convenzionale, INVITALIA trasmetterà all’ACI l’elenco degli incarichi effettivamente conferiti comprensivo degli importi relativi alle consulenze e agli incarichi menzionati e al tipo di servizio realizzato.
5. Nell’espletamento delle sue funzioni ed attività INVITALIA opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, di libera concorrenza e non discriminazione degli operatori economici in conformità alla normativa comunitaria e statale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e agli atti attuativi del codice dei contratti pubblici.
6. In considerazione del ruolo istituzionale di INVITALIA e delle finalità da questa perseguite in un’ottica di massima collaborazione istituzionale al fine della migliore gestione delle risorse pubbliche, le disposizioni di cui ai commi 2 e 5 dell’articolo 113 del CCP Vigente non troveranno applicazione nei confronti di INVITALIA e dei suoi dipendenti.
Art. 5 - Rendicontazione delle attività e pagamenti
1. INVITALIA, al termine delle attività, presenterà una relazione contenente la descrizione analitica delle attività realizzate e dei servizi resi.
2. I pagamenti saranno disposti, dietro presentazione di fattura da parte di INVITALIA, previo esame ed approvazione entro il termine di 15 giorni lavorativi dalla ricezione da parte dell’ACI di una relazione di cui al presente articolo, mediante accreditamento bancario sul conto corrente indicato da INVITALIA.
3. L’ACI procede al pagamento entro 30 giorni (naturali e consecutivi) dalla ricezionedella fattura da parte di INVITALIA.
4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, lett. h) della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, l’importo di cui all’articolo 4, paragrafo 1, che precede, copre tutti i costi che INVITALIA sosterrà per le attività previste dalla convenzione, fatti salvi eventuali ulteriori costi di cui al precedente articolo 4, paragrafo 4, della presente Convenzione, nonché qualsivoglia costo sopportato da INVITALIA ed oggetto di manleva da parte dell’ACI per effetto degli impegni assunti con le Dichiarazioni di Impegno di cui al successivo Allegato 2.
Art. 6 Comunicazioni tra le Parti.
1. Per i rapporti tra le Parti rinvenenti dalla presente Convenzione:
- il Referente per l’ACI è il Presidente dell’Automobile Club d’Italia, Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx,
- E-mail: x.xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx; xxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xx Tel.: 00 00000000
il Referente per INVITALIA è il Responsabile di Investimenti Pubblici, Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx E-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
Tel.: 06/421601
L’eventuale sostituzione dei predetti Referenti è oggetto di preventiva comunicazione alle altre Parti e non comporta la necessità di modificare la presente Convenzione.
2. Le comunicazioni tra le Parti, nell’ambito dei rapporti derivanti dalla presente Convenzione, e fermi restando i termini e le modalità previsti dal CCP Vigente, dei relativi provvedimenti diattuazione e dalla normativa applicabile in materia di contratti pubblici, debbono aver luogo tramite posta elettronica certificata (PEC).
3. Gli Atti di Attivazione e le comunicazioni di accettazione di tali Atti di Attivazione, saranno sottoscritti da ciascuna Parte con firma digitale (ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del
D.P.C.M. 22 febbraio 2013), a seconda del soggetto a cui competono, e scambiati tra le Parti
ai sensi di quanto previsto dai precedenti paragrafi della Convenzione medesima.
Art. 7 – La tutela dei dati personali.
1. INVITALIA e l’ACI si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati" (di seguito anche "GDPR"), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l'esecuzione della presente Convenzione.
2. L’ACI individua INVITALIA quale “Responsabile del trattamento” ai sensi dell’art. 28 del GDPR, relativamente alle attività di centrale della committenza, secondo le condizioni e le istruzioni contenute nello specifico “Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento” cui all’Allegato 3 alla presente Convenzione. La sottoscrizione della presente Convenzione da parte di INVITALIA equivale anche ad accettazione della nomina.
Art. 8 – Riservatezza.
1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici di cui il personale di INVITALIA verrà a conoscenza nell’attuazione della presente Convenzione sono riservati. In tal senso, INVITALIA si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell’esecuzione ed attuazione delle attività disciplinate dalla presente Convenzione, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza ed il segreto di tutti le fasi. Quanto precede, fermo restando quanto previsto dall’articolo 53 del CCP Vigente.
2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al comma 1 del presente articolo che INVITALIA è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da autorità competenti e/o per ordine di autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.
Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari.
1. Per le attività oggetto della presente Convenzione, INVITALIA assume, ora per allora, tutti gli obblighi eventualmente applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, nonché quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89. Più in particolare, per quanto occorre, INVITALIA ai sensi dell’articolo 3 della suddetta L. 136/2010 si impegna sin d’ora ad utilizzare un conto co rrente dedicato alle attività di cui alla presente Convenzione.
Art. 10 – Efficacia, durata e proroga. Diritto di recesso e modifiche.
1. La presente Convenzione ha durata sino al 30 giugno 2024 salvo diverso accordo scritto delle Parti.
2. La cessazione della presente Convenzione non avrà comunque effetto sulle disposizioni di cui all’articolo 5 della presente Convenzione, con riferimento alla rendicontazione delle attività oggetto della Convenzione medesima, nonché su quegli Atti di Attivazione, per quanto concerne le attività svolte da INVITALIA come Centrale di Committenza, la cui esecuzione fosse in corso al momento della cessazione anzidetta.
3. L’ACI può recedere in qualunque momento ad nutum e comunque senzail pagamento di alcuna penale dalla presente Convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. In tale ipotesi verranno riconosciute a INVITALIA le spese e i costi sostenuti sino alla data di efficacia del
recesso, come individuata nel relativo preavviso all’uopo trasmesso dall’ACI che saranno da INVITALIA rendicontate, nonché le spese e i costi che, ancorché non materialmente effettuati, alla data sopra indicata, risultino da impegni definitivamente vincolanti e non eludibili. Il recesso dalla presente Convenzione da parte dell’ACI non avrà comunque effetto sull’Atto di Attivazione la cui esecuzione fosse in corso, salvo espressa dichiarazione in tal senso da parte dell’ACI stesso.
4. L’ACI potrà altresì recedere in qualunque momento dagli impegni assunti nei confronti di INVITALIA ai sensi della presente Convenzione, qualora, a proprio giudizio, nel corso della vigenza della stessa intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all’atto della stipula della Convenzione stessa e ne rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine. In tale ipotesi, verranno riconosciute ad INVITALIA le spese sostenute alla data del ricevimento della comunicazione scritta, a mezzo PEC, da parte dell’ACI, di esercizio della facoltà di recesso, nonché quelle che, ancorché non materialmente effettuate, risultino obbligazioni già definitivamente vincolanti.
5. Le Parti riconoscono sin d’ora che INVITALIA avrà facoltà di recedere dal rapporto con l’ACI nel caso in cui quest’ultima non provveda alla regolarizzazione degli atti trasmessi ad INVITALIA, quale Centrale di Committenza, come previsto dal paragrafo B., punto (i), dell’Allegato 2 alla presente Convenzione.
6. Eventuali modifiche alla presente Convenzione potranno essere espressamente convenute tra le Parti per iscritto, anche al fine di assicurarne, ove necessario, una efficace ed efficiente esecuzione.
Art. 11 – Definizione delle controversie e Foro Competente.
1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.
Art. 12 – Codice Etico. Norme di rinvio.
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, saranno osservate, dai soggetti a ciò obbligati ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, rispettivamente, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e il Codice Etico di INVITALIA nonché il Codice Etico di ACI, adottato con Delibera dell’Assemblea il 23 aprile 2015, e il Codice di
Comportamento ACI, adottato con Delibera del Consiglio Generale del 20 febbraio 2014 e successivamente aggiornato.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicano le norme del codice civile e del CCP Vigente.
Art. 13 Obblighi di pubblicazione
1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Art. 14 Assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti dell’ACI
1. Invitalia, in conformità alle disposizioni previste all’articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come integrato dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, a decorrere dall’entrata in vigore della citata norma dichiara di non aver affidato incarichi o lavori retribuiti e si obbliga a non affidarne, anche a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione, in forma autonoma o subordinata, a ex dipendenti dell’ACI che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa ACI e non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività svolta nell’ambito del suddetto rapporto.
2. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla citata disposizione sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
***
La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti.
ALLEGATI
Allegato 1: FORMAT DI ATTO DI ATTIVAZIONE Allegato 2: FORMAT DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
Allegato 3: ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
Allegato 4: PIANO DELLE ATTIVITA’ E DEI COSTI
AUTOMOBILE CLUB D’TALIA – ACI
Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Firmato da Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx il 15-06-2023
AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D’IMPRESA S.P.A.
Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx AGENZIA NAZ ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO IMPRESA SPA
Amministratore Delegato 08.06.2023
12:34:40
GMT+01:00
ALLEGATO 1: FORMAT DI ATTO DI ATTIVAZIONE
Allegato 1_ FORMAT DI "ATTO DI ATTIVAZIONE"
Intervento
[descrizione specifica dell'intervento, inclusi l'ubicazione e lo stato di fatto del luogo, l'importo stimato, le fin
ENTE ADERENTE
[denominazione dell'Ente Aderente]
Copertura Finanziaria Intervento
[individuazione della fonte di finanziamento per la copertur
Cronoprogramma
[cronoprogramma stimato delle fasi dalla progettazion
Responsabile del Procedimento
[nominativo, titoli e recapiti del Responsabile del Proc
C.U.P. [indicazione del Co
Misure per la Legalità
[indicazione di eventuali Protocolli di L con ANAC per la vigilanza colla
Ulteriori Condizioni o Vincoli
[indicazione di even
legge o c
Ulteriori Informazioni
Attività di centrale di com
ALLEGATO 2: DICHIARAZIONI DI IMPEGNO
Le presenti dichiarazioni di impegno costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
Le definizioni utilizzate nel presente documento hanno il medesimo significato ad esse attribuito nella Convenzione di cui il presente documento costituisce l’allegato 2.
Le presenti dichiarazioni di impegno disciplinano la ripartizione dei compiti e delle competenze tra ACI (di seguito, “ENTE ADERENTE”) e/o il relativo RP, ed INVITALIA, e/o il relativo RUP, per le attività di indizione, gestione ed aggiudicazione di procedure di affidamento di appalti pubblici, svolte da INVITALIA come Centrale di Committenza per conto dell’ENTE ADERENTE.
Ciò premesso,
A. L’ENTE ADERENTE si impegna a:
(i) consegnare ad INVITALIA, contestualmente all’Atto di Attivazione, la “documentazione progettuale” necessaria per la indizione delle procedure d’appalto strumentali all’avvio della realizzazione dell’Intervento. Nel caso di consegna non contestuale della “documentazione progettuale” rispetto all’Atto di Attivazione, l’accettazione dell’Atto di Attivazione, da parte di INVITALIA sarà condizionata dal ricevimento della suddetta “documentazione progettuale” entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell’Atto di Attivazione medesimo; scaduto il termine di 30 (trenta) giorni anzidetto, l’Atto di Attivazione sarà considerato dalle Parti come mai consegnato dall’ENTE ADERENTE ad INVITALIA.
Per “documentazione progettuale”, ai fini delle presenti dichiarazioni di impegno, si intende:
a. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto servizi e/o forniture, il Progetto Unico di cui all’articolo 23, commi 14 e 15, del CCP Vigente validato dal RP dell’ENTE ADERENTE, corredato dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza(DUVRI) ex articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; ovvero delle specifiche tecniche atte a consentire la redazione del capitolato tecnico, del progetto unico di cui all’articolo 23, commi 14 e 15 e/o del DUVRI da parte di INVITALIA; ovvero
b. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, il Documento Preliminare alla Progettazione (di seguito, “D.P.P.”) corredato di:
i. specifiche tecniche o qualsivoglia informazione necessaria ai fini della indizione delle procedure d’appalto; ovvero,
ii. lo studio di fattibilità; ovvero,
iii. il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del CCP Vigente e agli articoli 17 e xx. xxx X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x. 000 (xx seguito, il “Regolamento di Attuazione”), per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u), punto 1) del CCP Vigente, corredato dagli elaborati ivi contemplati; ovvero,
iv. il progetto definitivo di xxxxxx’articolo 23, comma 7, del CCP Vigente e agli articoli 24 e ss. del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217,comma 1, lett. u), punto 1) del CCP Vigente, corredato dagli elaborati ivi contemplati;
verificati e approvati dal RP, ovvero
c. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto l’aggiudicazione di una concessione o la realizzazione di un’opera in project financing o nelle altre forme di partenariato pubblico-privato, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del CCP Vigente e agli articoli 17 e ss. del Regolamento di Attuazione, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u), punto
1) del CCP Vigente, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso gli elaborati previsti al comma 4 dell’articolo 17 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debitamente verificati e validati a norma di legge; ovvero
d. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto la progettazione e l’esecuzione di lavori, in virtù del regime vigente applicabile in materia, il progetto definitivo di cui all’articolo 23, comma 7, del CCP Vigente e agli articoli 24 e ss. del Regolamento di Attuazione, per quanto applicabileaisensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u), punto 1) del CCP Vigente, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso gli elaborati previsti al comma 3 dell’articolo 24 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, debitamente verificati e validati a norma di legge; ovvero
e. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto la progettazione e l’esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, co. 5, primo e terzo periodo, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021,
n. 108, in virtù del regime applicativo disposto dall’articolo 14 del medesimo decreto legge, il progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, commi 5 e 6, del CCP Vigente e agli articoli 17 e ss. del Regolamento di Attuazione, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u), punto 1) del CCP Vigente, corredato dagli elaborati ivi contemplati e dal provvedimento conclusivo della Conferenza dei Servizi convocata sul predetto progetto sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge 14 agosto 1990, n. 241, ovvero;
f. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto l’esecuzione di lavori, il progetto esecutivo di cui all’articolo 23, comma 8, del CCP Vigente e agli articoli 33 e ss. del D.P.R. n. 207/2010, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u), punto 1) del CCP Vigente, corredato dagli elaborati ivi contemplati, incluso il PSC, per quanto applicabile ai sensi dell’articolo 217, comma 1, lett. u), punto 1) del CCP Vigente. Il progetto esecutivo dovrà pervenire ad INVITALIA debitamente verificato e validato a norma di legge.
I progetti dovranno essere accompagnati da formale attestazionea firma del RP o del Direttore Lavori facente capo all’ENTE ADERENTE attestante: (a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali; (b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto; (c) conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuoloe a quant’altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
Nel caso in cui l’ENTE ADERENTE abbia inteso, per i progetti di cui trattasi, avvalersi di INVITALIA anche per la procedura d’appalto della verifica progettuale, ai sensi dell’articolo 26 del CCP Vigente e degli articoli 44 e ss. del D.P.R. n. 207/20110, per quanto applicabile ex articolo 217, comma 1, lett. u), punto 1), del CCP Vigente, la documentazione progettuale, una volta verificata, dovrà comunque pervenire nuovamente ad INVITALIA debitamente validata dal RP dell’ENTE ADERENTE;
g. nel caso in cui la procedura d’appalto abbia ad oggetto la conclusione di un accordo quadro con uno o più operatori economici, per l’affidamento di lavori e servizi di ingegneria e architettura, anche in via congiunta o simultanea:
i. [senza riapertura del confronto competitivo ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lettera a) del CCP Vigente] i documenti progettuali descritti alle precedenti lettere da a. a f., in base alla tipologia di appalto che formerà oggetto dell’accordo quadro da concludere, unitamente ai termini che disciplinano la prestazione dei lavori e dei servizi, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti dell'accordo quadro effettuerà la prestazione;
ii. [con previsione della riapertura, anche solo parziale, del confronto competitivo ai sensi dell’articolo 54, comma 4, lettere b) e c) del CCP Vigente] la documentazione di cui al precedente punto i., unitamente all’indicazione dei criteri oggettivi sulla base dei quali sarà possibile o meno acquisire alcuni lavori o servizi a seguito della riapertura del confronto competitivo e alle relative condizioni;
h. qualora per le caratteristiche e/o dimensioni fisico-finanziarie dei piani/programmi da attuare e/o per la numerosità degli interventi da realizzare e/o dei soggetti beneficiari/titolari degli interventi non risultino immediatamente disponibili o completi i documenti progettuali di cui alla lettera g., e la procedura d’appalto abbia ad oggetto la conclusione di uno o più accordi quadro multi-prestazionali, con uno o più operatori economici, per l’affidamento anche congiunto o simultaneo di appalti di diverse tipologie prestazionali:
i. l’indicazione delle fonti e modalità di finanziamento nonché l’importo massimo dell’/degli accordo/i quadro;
ii. le schede di rilevazione trasmesse a/da INVITALIA, che l’ENTE ADERENTE medesimo avrà compilato direttamente, ovvero avrà somministrato ai soggetti beneficiari/titolari degli interventi da realizzare ai fini dell’adesione all’accordo quadro, restituite complete in tutte le loro parti e debitamente sottoscritte. Le schede di rilevazione degli interventi non formano parte della documentazione che sarà da INVITALIA posta a base della procedura di appalto. Nell’ipotesi in cui un soggetto beneficiario/titolare/attuatore, i cui interventi siano stati inseriti nell'accordo quadro, intenda non attivare una o più fasi prestazionali, ne dovrà essere data comunicazione ad INVITALIA. In tal caso, l’ENTE ADERENTE e/o il soggetto beneficiario/titolare/attuatore assumerà qualsivoglia responsabilità in merito al rispetto dei tempi di affidamento e di realizzazione della prestazione. Nell’ipotesi in cui un soggetto beneficiario/titolare/attuatore intenda recedere dalla procedura per l'affidamento dell’accordo quadro (per tutte le fasi prestazionali di uno o più interventi di competenza), ne dovràessere data comunicazione ad INVITALIA. In tal caso l’ENTE ADERENTE e/o il soggetto beneficiario/titolare/attuatore assumerà qualsivoglia responsabilità in merito al rispetto dei tempi di affidamento e di realizzazione dell'intervento.
INVITALIA potrà non dar corso alla procedura d’appalto qualora non vi sia un sufficiente numero di interventi da realizzare e/o un sufficiente numero di adesioni da parte dei soggetti beneficiari/titolari degli interventi, ovvero, se dall’analisi delle informazioni delle schede di rilevazione restituite dall’ENTE ADERENTE, INVITALIA dovesse ritenere non conveniente l’utilizzo dello strumento dell’accordo quadro, ovvero rilevi che il ricorso a tale modalità di affidamento avvenga in modo da eludere l'applicazione del CCP Vigente o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza;
(ii) allegare il Protocollo di vigilanza collaborativa eventualmente stipulato con l’ANAC, se la realizzazione dell’Intervento vi è assoggettata;
(iii) allegare Protocollo di legalità/Patto di integrità a cui la realizzazione dell’Intervento sia eventualmente assoggettata;
(iv) comunicare ad INVITALIA se gli appalti insistono su beni mobili o immobili che non sono o non saranno più nella piena disponibilità dell’ENTE ADERENTE, per i quali quest’ultimo non ha o non ha più la titolarità ad intervenire, o che sono o saranno sottoposti a vincoli o limiti.
B. L’ENTE ADERENTE accetta che, per ciascuna attività oggetto dell’Atto di Attivazione, il RUP di INVITALIA:
(i) verifichi la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, della documentazionepresentata dall’ENTE ADERENTE ivi incluso lo schema di contratto o di accordo quadro e il capitolato speciale d’appalto a corredo del progetto medesimo, il capitolato tecnico, nel caso di appalto di servizi o forniture, ovvero delle condizioni generali nel caso di accordo quadro. Nel caso di accordo quadro multi- prestazionale con uno o più operatori economici per l’affidamento anche simultaneo di appalti di diverse tipologie prestazionali, la verifica sarà condotta anche sulle schede di rilevazione trasmesse dall’ENTE ADERENTE e/o dai soggetti beneficiari/titolari.
La verifica condotta sulla documentazione progettuale non entra nel merito delle scelte e soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista e/o del RP validante il progetto stesso, il capitolato speciale, tecnico o le condizioni generali. Egualmente, nel caso di cui alla precedente lettera A.(i).h., il RUP di INVITALIA non entrerà nel merito dei dati e delle informazioni contenuti nelle schede di rilevazione acquisite, la cui qualità e affidabilità è rimessa alla esclusiva responsabilità dell’ENTE ADERENTE e/o dei soggetti beneficiari/titolari.
Nel caso in cui il RUP di INVITALIA rilevi la necessità di apportare modificazioni o integrazioni alla documentazione ricevuta dall’ENTE ADERENTE, al fine di garantirne la completezza, la chiarezza, la non contraddittorietà e la conformità alla normativa applicabile agli appalti pubblici, chiederà al RP di regolarizzare la documentazione ricevuta entro il termine massimo di dieci [10] giorni e, nel caso di mancata regolarizzazione entro il termine assegnato, potrà proporre, al suddetto RP, soluzioni alternative al fine di ovviare alle criticità riscontrate; quanto precede, ferma restando la facoltà di INVITALIA di far valere, in caso di inerzia del RP o dell’ENTE ADERENTE o di espresso mancato accoglimento delle soluzioni proposte, il diritto di recesso di cui all’articolo 10, paragrafo 5, della Convenzione;
(ii) individui e definisca la procedura di aggiudicazione del contratto pubblico, ritenuta più idonea nel caso di specie e individua i relativi criteri di aggiudicazione. Quanto precede, ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP per l’attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all’espletamento della stessa;
(iii) nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individui, sentendo il RP, i criteri e sottocriteri di valutazione dell’“offerta tecnica” e i relativi pesi e sottopesi, nonché, ove possibile, i criteri motivazionali di attribuzione del punteggio e il metodo di calcolo da adottare per l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica e di quella economica. Quanto precede, ferma restando la più ampia facoltà del RUP di
INVITALIA di consultarsi con il RP per l’attività di cui trattasi, anche al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie all’espletamento della stessa;
(iv) definisca il contenuto e le modalità di predisposizione dell’offerta tecnica (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, eventuali limiti massimi di pagine, formati, ecc.) ferma restando la facoltà del RUP di INVITALIA di consultarsi con il RP.
C. L’ENTE ADERENTE accetta che INVITALIA:
(i) predisponga tutti gli atti necessari per la indizione della gara (ivi inclusi a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, avviso di pre-informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
(ii) osservi le misure di cui al Protocollo di vigilanza collaborativa e/o al Protocollo di Legalità/Patto di integrità applicabili;
(iii) configuri la gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla Piattaforma Telematica di cui all’articolo 2 della Convenzione, e pubblichi i relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
(iv) conferisca al RUP di INVITALIA funzioni di Seggio di gara monocratico (anche per l’analisi della sola documentazione amministrativa nell’ipotesi di gara da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa), fermo restando che per la nomina della Commissione giudicatrice si rinvia a quanto previsto dall’articolo 2 della Convenzione. Resta inteso che la nomina dei Commissari potrà essere effettuata da INVITALIA soltanto previa verifica di inesistenza di situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi, anche potenziali (come definite ai sensi del combinato disposto dell’articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dell’articolo 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, dell’articolo 84, comma 7, del CCP Vigente e dell’articolo 51 cod. proc. civ.);
(v) gestisca, per il tramite del RUP, lo svolgimento della gara sino all’aggiudicazione definitiva della stessa. Resta sin d’ora inteso che INVITALIA possa, in assoluta autonomia, qualora le circostanze rendano ciò necessario od opportuno, (A) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea all’oggetto del contratto, in conformità all’articolo 95, co. 12, del CCP Vigente; (B) procedere in autotutela all’annullamento della procedura di gara ovvero all’annullamento o revoca dell’eventuale aggiudicazione della stessa;
(vi) proceda, per il tramite del RUP, alle verifiche, nei modi e nei termini previsti dalla normativa vigente, dei requisiti dei concorrenti alla gara, sia di quelli di ordine generale che di quelli di ordine economico- finanziario e tecnico-organizzativo;
(vii) assuma ed emani gli atti e le decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all’espletamento della procedura di gara e pubblica gli esiti della stessa;
(viii) espleti le verifiche dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del CCP Vigente, procedendo, con l’avvio delle verifiche stesse, all’acquisizione dell'informativa liberatoria provvisoria antimafia di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche ai fini della eventuale consegna dei lavori, dell’avvio dell’esecuzione del contratto o della conclusione dell’/degli accordo/i quadro in via di urgenza;
(ix) acquisisca, dall’aggiudicatario, la garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del CCP Vigente;
(x) archivi e protocolli tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara
all’ENTE ADERENTE, unitamente ai relativi verbali. Con la restituzione del fascicolo di gara all’ENTE ADERENTE, il rapporto di mandato tra Invitalia, quale centrale di committenza, e l’ENTE ADERENTE, quale stazione appaltante, sarà ritenuto da entrambe concluso con riferimento alle attività espletate da INVITALIA per la suddetta gara. Qualsivoglia atto amministrativo successivo, ancorché afferente a detta gara, potrà, pertanto, essere direttamente espletato dall’ENTE ADERENTE, salva successiva riattivazione di INVITALIA;
(xi) curi l’eventuale accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del CCP Vigente;
(xii) acquisisca dall’operatore economico aggiudicatario della gara i documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell’ENTE ADERENTE;
(xiii) compia le operazioni necessarie affinché il Codice Identificativo Gara (CIG) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, con riferimento alla gara gestita da INVITALIA, sia “trasferito”, tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all’ENTE ADERENTE;
(xv) esamini e decida in merito ad eventuali pre-ricorsi e gestisca, in coordinamento con l’ENTE ADERENTE, eventuali ricorsi se afferenti la procedura di gara;
(xvi) comunichi, anche per via telematica, alla Prefettura competente gli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all’andamento dell’esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 del D.P.C.M. 30 giugno 2011. Restano ferme eventuali ulteriori condizioni o vincoli indicati nell’Atto di Attivazione da parte dell’ENTE ADERENTE;
(xvii) su richiesta, da prevedersi con l’Atto di Attivazione, e in coordinamento con l’ENTE ADERENTE, interagisca con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell’appalto;
(xviii) richieda, se necessario, chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’ENTE ADERENTE.
D. L’ENTE ADERENTE accetta che rimangano di competenza di INVITALIA:
(i) la nomina del RUP ex articolo 31, comma 14, del CCP Vigente;
E. L’ENTE ADERENTE accetta che rimangano di sua competenza:
(i) la nomina del RP ex articolo 31, comma 1, del CCP Vigente;
(ii) le attività di individuazione degli interventi e delle attività da realizzare;
(iii) la redazione e l’approvazione/validazione, previa verifica progettuale, dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che costituiscono il presupposto dell’Atto di Attivazione;
(iv) l’adozione della determina a contrarre;
(v) l’eventuale consegna dei lavori o l’avvio dell’esecuzione del contratto o la conclusione dell’/degli accordi quadro in via d’urgenza;
(vi) la stipulazione del contratto di appalto o la conclusione dell’/degli accordo/i quadro;
(vii) tutti gli adempimenti connessi alla sua corretta esecuzione, ivi incluso il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere o la verifica di conformità o di regolare esecuzione dei servizi e forniture;
(viii) l’affidamento della direzione dei lavori;
(ix) nel caso di concorsi di idee o di concorsi di progettazione per i quali sia previsto che al vincitore venga affidata anche l’attività di progettazione di livello esecutivo, ai sensi degli articoli 154, commi 4 e 5, e 156, comma 7, del CCP Vigente, il suddetto affidamento;
(x) tutti gli adempimenti connessi ai pagamenti sulla base degli Stati di Avanzamento Lavori;
(xi) tutti gli adempimenti connessi al monitoraggio procedurale e finanziario ed alla rendicontazione finanziaria dell’operazione;
(xii) la comunicazione e la trasmissione all’Osservatorio dei contratti pubblici delle informazioni previste dal CCP Vigente;
(xiii) ove previsto, o consentito, dalla normativa applicabile, la nomina del Collegio Consultivo Tecnico di cui all’articolo 6 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 11 settembre 2020, n. 120, dandone specifica informazione ad INVITALIA;
(xiv) qualsivoglia decisione in merito all’avvio in via d’urgenza dei lavori/contratto (incluso l’accordo quadro) ai sensi della normativa applicabile e anche in pendenza delle verifiche sui requisiti degli operatori economici ex articoli 80 e 83 del CCP Vigente, di cui alla precedente lettera C, punto (viii) , fermo restando che, in caso di esito negativo delle suddette verifiche, l’ENTE ADERENTE manleverà e terrà indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima, anchea titolo di risarcimento per equivalentedisposto da un’A.G. competente.
F. L’ENTE ADERENTE si impegna a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa avanzata da terzi, nonché relativamente a qualsivoglia perdita o danno sostenuto o sofferto da INVITALIA medesima , nel caso in cui l’ENTE ADERENTE, per qualsiasi motivo, non intenda stipulare il contratto pubblico o l’accordo quadro;
G. L’ENTE ADERENTE si impegna a manlevare e tenere indenne INVITALIA da qualsivoglia pretesa anche risarcitoria avanzata nei confronti della medesima INVITALIA dai soggetti beneficiari/titolari/attuatori, dagli appaltatori o da terzi (inclusi operatori economici partecipanti alle procedure di gara) in dipendenza e/o in occasione della procedura di gara ovvero della esecuzione del contratto pubblico oppure dell’accordo quadro e/o del/dei connesso/i contratto/i specifico/i;
H. L’ENTE ADERENTE riconosce, in caso di contenzioso con soggetti terzi, che i rapporti con INVITALIA saranno disciplinati come segue.
Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all’espletamento delle procedure di aggiudicazione dell’Intervento rimarranno di competenza di INVITALIA medesima, quale Centrale di Committenza che avrà provveduto alla aggiudicazione definitiva, ma qualora i motivi del ricorso dipendessero anche da atti assunti o documenti trasmessi dall’ENTE ADERENTE si provvederà a difesa congiunta, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa applicabile.
L’ENTE ADERENTE riconosce altresì che, nel caso di accordi quadro aggiudicati da INVITALIA, le attività relative alla gestione dei ricorsi e del conseguente contenzioso connessi all’esecuzione del/dei contratto/i specifico/i rimarranno di competenza dell’ENTE ADERENTE e/o del soggetto beneficiario/titolare/attuatore che avrà attivato il/i contratto/i specifico/i dal/dai quale/i abbia/abbiano tratto origine il/i contenzioso/i.
Resta ad ogni modo inteso che INVITALIA sarà manlevata dall’ENTE ADERENTE per qualsivoglia danno, perdita, pretesa o spesa di terzi, non direttamente o indirettamente
rinvenibili da atti dolosi o colposi della stessa INVITALIA, nei limiti dell’importo del quadro economico dell’Intervento o della fonte di finanziamento (a titolo esemplificativo, Programma, Progetto ecc.) a valere della quale l’Intervento deve essere realizzato.
A questo riguardo, nel caso in cui, durante una procedura ad evidenza pubblica, INVITALIA procedesse, ai sensi di legge, nei confronti di uno o più operatori economici partecipanti alla suddetta procedura ad escutere la garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’articolo 93 del CCP Vigente, la cauzione al momento dell’incasso sarà scomputate da INVITALIA dalle somme dovute.
I. L’ENTE ADERENTE accetta che in materia di tutela dei dati personali, vi sia il reciproco impegno, dell’ENTE ADERENTE, in qualità di Titolare, e di INVITALIA, in qualità di Responsabile, a trattare i suddetti dati in ottemperanza alla normativa applicabile, nel rispetto de l Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (GDPR), al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo è necessario per l’esecuzione del presente contratto. INVITALIA osserverà le specifiche istruzioni di cui all’ “Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento” allegato alla presente Convenzione.
ALLEGATO 3
ACCORDO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016 TRA
ACI (di seguito “ENTE ADERENTE”) ente pubblico non economico, con sede legale in Roma (RM), in xxx Xxxxxxx 0, Codice Fiscale 00493410583 Partita IVA 00907501001, (di seguito, “Titolare”) legalmente rappresentata dall’ Xxx. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx, in qualità di Presidente
E
L’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO
D’IMPRESA S.P.A., con sede legale in Roma, in via Calabria n. 46, capitale sociale € 836.383.864,02 i.v., Codice Fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma n. 05678721001 (di seguito, “INVITALIA”), legalmente rappresentata dal Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx in qualità di Amministratore Delegato.
(di seguito, Titolare e INVITALIA, congiuntamente, le “Parti”) Premesse:
– Il presente “Accordo di nomina a Responsabile del Trattamento” è un accordo accessorio, allegato alla Convenzione conclusa tra le Parti e ne forma, pertanto, parte integrante e sostanziale;
– considerata l’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, “GDPR”) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’unione europea il 04 maggio 2016;
– preso atto che l’art. 4, n. 8 del GDPR definisce il “Responsabile” come la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del xxxx xxxx del trattamento;
– considerato che il decreto legislativo 14 agosto 2013, n. 93 contempla le violazioni Privacy anche nell’ambito della responsabilità amministrativa dell’ente a norma del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
– tenuto conto che il GDPR dispone che il Responsabile è individuato tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto dellevigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
– considerato che il Responsabile ha adottato le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, come previste dal GDPR, il cui documento di sintesi si allega al presente Accordo;
– rilevato che i compiti affidati al Responsabile sono analiticamente specificati per iscritto dal Titolare e che il Responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartitedal Titolare il quale, anche
tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al GDPR e delle proprie istruzioni;
– ritenuto che INVITALIA, per l’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, possiede i requisiti di esperienza, capacitàed affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza;
– tenuto conto che l’Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli Artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), rilasciata dal Titolare del trattamento, è resa disponibile al seguente link xxxxx://xxx.xxx.xx/xxx-xx-xxxxxxxxxxx-xxx-xxxx/xxxxxxx-xxxxxx.xxxx
Tutto ciò premesso, il Titolare
NOMINA
INVITALIA, con sede in Xxxx xxx Xxxxxxxx, 00, che accetta, quale “Responsabile del Trattamento” ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del Regolamento (UE) 679/2016, con riferimento alle prestazioni di cui alla Convenzione di cui il presente Accordo costituisce l’allegato 3 alla stessa”;
L’allegato A che costituisce, nell’ambito delle funzioni di Centrale di Committenza, ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, co. 1, lett. l), n. 2), dell’art. 37, co. 6 e 7, e dell’art. 38, co. 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei Contratti), per la procedura/e selezionata/e in epigrafe.
In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, Invitalia è consapevole di avere il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni vigenti in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le seguenti istruzioni impartite dal Titolare.
Il Responsabile del trattamento si impegna, entro e non oltre 30 gg. dalla data di sottoscrizione ed accettazione della presente nomina, ad impartire per iscritto ai propri soggetti autorizzati del trattamento, istruzioni in merito alle operazioni di trattamento dei dati personali ed a vigilare sulla loro puntuale applicazione.
Le parti, come sopra individuate, convengono e stipulano quanto segue: le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.
1. Finalità e modalità del trattamento
Ai sensi del considerando n. 81 e dell’art. 28 del GDPR il trattamento svolto dal Responsabile in questo atto designato deve essere effettuato per conto del titolare del trattamento che è l’unico soggetto abilitato a individuare le finalità e le modalità del trattamento affidato al Responsabile.
In virtù di ciò il Responsabile garantisce di poter far valere garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR e garantisca la tutela dei diritti dell’interessato.
2. Sub-responsabile
Il Titolare autorizza il Responsabile del trattamento a ricorrere a un altro Responsabile del trattamento (subresponsabile) per l’esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, sul sub-Responsabile del trattamento sono imposti dal primo Responsabile, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell’unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.
3. Durata del trattamento
La durata del trattamento è prevista per tutta la durata dell’incarico conferito dal Titolare per le sole finalità connesse al pieno assolvimento degli obblighi previsti dalla procedura/e selezionata/e in epigrafe e dalla Convenzione di cui il presente Accordo costituisce l’allegato 3 alla stessa.
4. Diritti e obblighi del responsabile del trattamento
Quanto ai diritti ed obblighi del Responsabile in particolare si prevede che il Responsabile del trattamento:
a) tratti i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento didati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell’unione o nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare deltrattamento circa tale obbligo giuridico prima deltrattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
b) garantisca che le persone autorizzate al trattamento deidati personali si siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza;
c) adotti tutte le misure richieste ai sensi dell’art. 32 GDPR;
d) rispetti le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 GDPR per ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento;
e) tenendo conto della natura del trattamento, assista il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l’obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato di cui al capo III del GDPR;
f) assista il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36, vale a dire in relazione alla sicurezza del trattamento (art. 32), alla notifica di una violazione dei dati personali all’autorità di controllo (data breach di cui all’art. 33), alla comunicazione di una violazione dei dati personali all’interessato (data breach di cui all’art. 34), alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (DPIA ex art. 35) e alla consultazione preventiva (art. 36), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
g) su scelta del Titolare del trattamento, cancelli o gli restituisca tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell’unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati;
h) metta a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
i) con riguardo alle istruzioni impartite dal Titolare, il Responsabile del trattamento informi immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un’istruzione violi il GDPR o altre disposizioni, nazionali o dell’unione, relative alla protezione dei dati.
5. Adesione a codici di condotta o meccanismi di certif icazione
L’adesione da parte del Responsabile del trattamento a un codice di condotta approvato di cui all’art. 40 del GDPR o a un meccanismo di certificazione approvato di cui all’art. 42 del GDPR può essere utilizzata come elemento per dimostrare le garanzie sufficienti di cui ai paragrafi 1 e 4 dell’art. 28 GDPR.
6. Transizione da Responsabile a Titolare del trattamento
Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 del GDPR, se il Responsabile del trattamento viola il GDPR, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un Titolare del trattamento in questione, ai sensi dell’art. 28, paragrafo 10, del GDPR.
7. Responsabilità
Il Responsabile è consapevole che ai sensi dell’art. 29 del GDPR egli, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del Titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell’unione o degli Stati membri.
8. Registro del trattamento
In ottemperanza all’art. 30 del GDPR il Responsabile si impegna a tenere un registro in forma scritta, anche in formato elettronico, di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:
a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati (DPO);
b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;
c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale, compresa l’identificazione del paese terzo o dell’organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell’art. 49, la documentazione delle garanzie adeguate;
d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all’art. 32, paragrafo 1.
********
COMPITI E ISTRUZIONI PER I RESPONSABILI DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IN APPLICAZIONE DELL’ART. 28 DEL REGOLAMENTO (UE) 679/2016
PRINCIPI GENERALI DA OSSERVARE
Ai sensi dell’art. 5 del GDPR, che stabilisce i “Principi applicabili al trattamento di dati personali”, per ciascun trattamento di propria competenza, il Responsabile deve fare in modo che siano sempre rispettati i seguenti presupposti nel trattamento affinché i dati siano sempre:
a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell’interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
b) raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; un ulteriore trattamento dei dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici non è, conformemente all’art. 89, paragrafo 1 GDPR, considerato incompatibile con le finalità iniziali («limitazione della finalità»);
c) adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
d) esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati; i dati personali possono essere conservati per periodi più lunghi a condizione che siano trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all’art. 89,
paragrafo 1 GDPR, fatta salva l’attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal presente regolamento a tutela dei diritti e delle libertà dell’interessato («limitazione della conservazione»);
f) trattati in maniera da garantire un’adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»);
g) ciascun trattamento deve, inoltre, avvenire nei limiti imposti dal principio fondamentale di riservatezza e nel rispetto della dignità della persona dell’interessato al trattamento, ovvero deve essere effettuato eliminando ogni occasione di illecita conoscibilità dei dati da parte di terzi;
h) se il trattamento di dati è effettuato in violazione dei principi summenzionati e di quanto disposto dal GDPR è necessario provvedere al “blocco” dei dati stessi, vale a dire alla sospensione temporanea di ogni operazione di trattamento, fino alla regolarizzazione del medesimo trattamento, ovvero alla cancellazione dei dati se non è possibile regolarizzare;
i) ciascun Responsabile deve, inoltre, esserea conoscenzadel fatto che per la violazionedelle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali sono previste sanzioni penali, civili ed amministrative;
l) in merito alla responsabilità civile si ricorda, relativamente ai danni cagionati per effetto del trattamento ed ai conseguenti obblighi di risarcimento, che, per evitare ogni responsabilità, l’operatore, anche nominato Responsabile, è tenuto a fornire la prova di avere applicato le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati trattati.
COMPITI PARTICOLARI DEL RESPONSABILE
Il Responsabile del trattamento dei dati personali, operando nell’ambito dei principi sopra ricordati, deve attenersi ai seguenti compiti di carattere particolare:
– identificare e censire i trattamenti di dati personali, le banche dati e gli archivi gestiti con supporti informatici e/o cartacei necessari all’espletamento delle attività istituzionalmente rientranti nella propria sfera di competenza;
– predisporre il registro delle attività di trattamento da esibire in caso di ispezioni delle Autorità e contenente almeno le seguenti informazioni: il nome e i dati di contatto del Responsabile, del Titolare del trattamento e del Responsabile della protezione dei dati;
– individuare le categorie dei trattamenti effettuati;
– individuare e regolamentare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi;
– descrivere le misure di sicurezza tecniche ed organizzative applicate a protezione dei dati;
– definire, per ciascun trattamento di dati personali, la durata del trattamento e la cancellazione o la anonimizzazione dei dati obsoleti, nel rispetto della normativa vigente in materia di prescrizione e tenuta archivi;
– ogni qualvolta si raccolgano dati personali, provvedere a che venga fornita l’informativa ai soggetti interessati;
– adempiere agli obblighi di sicurezza: adottare, tramite il supporto tecnico degli amministratori di sistema, tutte le preventive misure di sicurezza, ritenute adeguate al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
– definire una politica di sicurezza per assicurare su base permanente la riservatezza, l’integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e servizi afferenti al trattamento dei dati;
– assicurarsi la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l’accesso ai dati in caso di incidente fisico o tecnico;
– definire una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l’effic acia delle misure tecniche ed organizzative applicate;
– far osservare gli adempimenti previsti in caso di nuovi trattamenti e cancellazione di trattamenti: in particolare, comunicare preventivamente al Titolare l’inizio di ogni trattamento che intende intraprendere autonomamente sui dati che gli siano stati affidati dal Titolare;
– segnalare al Titolare l’eventuale cessazione del trattamento;
– in merito ai soggetti autorizzati, il responsabile deve individuare, tra i propri lavoratori, designandoli per iscritto, le persone autorizzate al trattamento;
– recepire le istruzioni cui devono attenersi le persone autorizzate nel trattamento dei dati impartite dal Titolare, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
– adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l’osservanza da parte delle persone autorizzate, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;
– stabilire le modalità di accesso ai dati e l’organizzazione del lavoro da parte delle persone autorizzate, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche ed organizzative adeguate e impartire le necessarie istruzioni ai fini del riscontro di eventuali richieste di esecuzione dei diritti da parte degli interessati.
ISTRUZIONI AL RESPONSABILE
Il Responsabile, sebbene non in via esaustiva, avrà i compiti e le istruzioni di seguito elencate, oltre agli ulteriori obblighi previsti dalla presente nomina.
Si ricorda che per ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:
a) il divieto di comunicazione o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del Titolare;
b) l’accesso ai dati è autorizzato limitatamente all’espletamento delle proprie mansioni ed esclusivamente negli orari di lavoro, o, in casi eccezionali, quando si riceva espressa autorizzazione dal Titolare;
c) la fase di trattamento dei dati dovrà essere preceduta dalla informativa all’interessato (cliente/fornitore/dipendente/collaboratore) ex art. 14 del GDPR in forma scritta e dal consenso di questi al trattamento nei casi previsti dalla legge, fatti salvi diversi accordi contrattuali che prevedano l’informativa ex art. 13 del GDPR da parte del Titolare;
d) in caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro predisporre il divieto a che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
e) assicurarsi che le credenziali di autenticazione assegnate siano strettamente personali e rimangano riservate. Tali credenziali sono univocamente associate al soggetto autorizzato al quale sono state fornite;
f) gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati devono essere osservati anche in seguito a modifica dell’incarico e/o cessazione del rappo rto di lavoro;
g) qualsiasi altra istruzione può essere fornita dal Titolare che provvede, direttamente o a mezzo del Responsabile, a seconda di quanto contrattualmente previsto, anche alla formazione dei soggetti autorizzati.
TRATTAMENTO CONSENTITO
a) raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti su supporti cartacei o su supporti informatici avendo cura che l’accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
b) qualsiasi accesso e trattamento espressamente previsto dal profilo di autorizzazione associato alle mansioni inerenti il ruolo di Responsabile nell’ambito di attribuzioni, funzioni e competenze, conferite mediante la Convenzione di cui il presente Accordo costituisce l’allegato 3 alla stessa, che qui si intende integralmente richiamata;
c) qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge.
Il Responsabile del trattamento risponde al Titolare per ogni violazione o mancata attivazione di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela dei dati personali relativamente alle attività e al settore di competenza, come previsto dalla Convenzione di cui il presente Accordo costituisce l’allegato 3 alla stessa.
L’incarico di Responsabile del trattamento dei dati decade automaticamente alla scadenza o alla revoca dell’incarico.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rinvia alle disposizioni generali vigenti in materia di protezione dei dati personali. una copia del presente atto di nomina dovrà essere restituita al Titolare, debitamente firmata per accettazione.
IL RESPONSABILE DICHIARA:
• di aver preso conoscenza dei compiti che gli sono affidati;
• di essere a conoscenza di quanto stabilito dal GDPR e dalla normativa in materia di tutela dei dati personali;
• di aver adottato tutte le misure le misure di sicurezza tecniche e organizzative ai sensi della ISO 27001, (GDPR), il cui documento di sintesi viene allegato al presente Accordo di nomina;
• di aver compreso e di attenersi alle Istruzioni dettate dal Titolare.
DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
Documento di sintesi delle misure
ALLEGATO - Documento di sintesi delle misure
ALLEGATO 4 - PIANO DELLE ATTIVITÀ E DEI COSTI
INDICE
2. Supporto tecnico operativo e attività da svolgere 20
5. Cronoprogramma Errore. Il segnalibro non è definito.
L’ACI ha richiesto, con Nota prot. n. A540F41/0000324 del 23.05.2023, l’attivazione del servizio di Centrale di committenza di Invitalia per lo svolgimento della procedura di gara finalizzata all’affidamento dei servizi di vigilanza e accoglienza presso gli uffici ed i siti del Gruppo ACI.
In risposta a tale richiesta Invitalia, con nota prot. INV-AD 477 del 25.05.2023, ha riscontrato positivamente dando la piena disponibilità ad operare in qualità di Centrale di committenza .
Successivamente le parti hanno inteso stipulare la convenzione, di cui il presente Piano è parte integrante, con la quale sono disciplinati i termini, le modalità attuative, le condizioni e i costi, per rendere disponibile il supporto della Centrale di Committenza nazionale Invitalia.
Il presente Piano illustra le prestazioni di servizi connesse alle attività necessarie all’attivazione di Invitalia, quale Centrale di Committenza, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 e 37 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.
2. Supporto tecnico operativo e attività da svolgere
Il supporto di Invitalia, in qualità di Centrale di Committenza, descritto nell’ambito del presente Piano, è riferito all’aggiudicazione di n. 3 procedure d’appalto per altrettanti interventi (di seguito, “Interventi”):
a. procedura ristretta per l’affidamento dell’intervento “RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI SOTTOPASSI E DEL VIALE DI INGRESSO DA VEDANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI F1 E RELATIVE OPERE IDRAULICHE”;
b. procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Direzione Lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI SOTTOPASSI E DEL VIALE DI INGRESSO DA VEDANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI F1 E RELATIVE OPERE IDRAULICHE”;
c. procedura aperta per l’affidamento dei servizi di collaudo statico, tecnico amministrativo ed impiantistico dell’intervento “RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNI SOTTOPASSI E DEL VIALE DI INGRESSO DA VEDANO E RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DELLA PISTA DI F1 E RELATIVE OPERE IDRAULICHE”.
In particolare, nell’ambito delle sue funzioni di Centrale di Committenza, Invitalia gestisce un complesso e articolato insieme di attività, quali:
• predisposizione di tutti gli atti necessari per l’indizione della gara (es. avviso di pre - informazione, bando e/o lettera di invito, disciplinare, modelli a corredo, avvisi per i quotidiani, ecc.);
• configurazione della gara, ai fini della gestione telematica della stessa, sulla Piattaforma Telematica e pubblicazione dei relativi atti in conformità alla normativa vigente in materia;
• svolgimento delle funzioni di seggio di gara monocratico (anche per l’analisi della sola documentazione amministrativa nell’ipotesi di gara da aggiudicare all’offerta economicamente più vantaggiosa);
• gestione dello svolgimento della gara sino all’aggiudicazione definitiva della stessa;
• assunzione ed emanazione degli atti e delle decisioni di carattere giuridico-amministrativo connesse all’espletamento della procedura di gara e pubblicazione degli esiti della stessa;
• espletamento delle verifiche dei requisiti di cui agli articoli 80 e 83 del CCP Vigente, procedendo, con l’avvio delle verifiche stesse, all’acquisizione dell'informativa liberatoria
provvisoria antimafia di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, anche ai fini della eventuale consegna dei lavori, dell’avvio dell’esecuzione del contratto o della conclusione dell’/degli accordo/i quadro in via di urgenza;
• acquisizione dall’aggiudicatario della garanzia definitiva ai sensi dell’articolo 103 del CCP Vigente;
• archiviazione e protocollazione di tutti gli atti di gara, fermo restando che, aggiudicata la singola gara, INVITALIA rimetterà copia integrale del fascicolo relativo alla suddetta procedura di gara all’ENTE ADERENTE, unitamente ai relativi verbali;
• gestione dell’eventuale accesso agli atti ai sensi dell’articolo 53 del CCP Vigente;
• acquisizione dall’operatore economico aggiudicatario della gara dei documenti necessari per la stipula del contratto da parte dell’ENTE ADERENTE;
• effettuazione delle operazioni necessarie affinché il Codice Identificativo Gara (CIG) generato e assegnato dal Sistema Informativo Monitoraggio Gare, con riferimento alla gara gestita da INVITALIA, sia “trasferito”, tramite le opportune modifiche delle profilazioni effettuate a sistema, all’ENTE ADERENTE;
• disamina e decisione in merito a eventuali pre-ricorsi e gestione, in coordinamento con l’ENTE ADERENTE, di eventuali ricorsi se afferenti la procedura di gara;
• comunicazione, anche per via telematica, alla Prefettura competente degli elementi informativi relativi ai bandi di gara, alle imprese partecipanti e alle offerte presentate, nonché all’andamento dell’esecuzione del contratto, al fine del perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 5 del
D.P.C.M. 30 giugno 2011;
• interazione con le istituzioni coinvolte a vario titolo nella procedura di affidamento dell’appalto;
• richiesta di chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti all’ENTE ADERENTE.
Il team di lavoro di Invitalia per la realizzazione delle attività previste nel presente Piano è composto da molteplici figure professionali con differenti background ed expertise, in coerenza con le numerose e differenziate attività da svolgere, la specificità dei temi trattati e le problematiche da affrontare.
In particolare, saranno coinvolte risorse esperte – sia di profilo junior che senior – con competenze prevalentemente economiche, giuridiche, tecniche e informatiche e con pregresseesperienze nella gestione di programmi complessi.
Per la realizzazione delle attività previste saranno impiegate figure professionali interne, secondo la declinazione riportata nella tabella qui di seguito.
Livello professionale Invitalia | Descrizione profilo e competenze |
Dirigente | Risorse, con esperienza non inferiore a 10 anni, dotate di elevata professionalità e di riconoscibile autonomia direzionale, nonché gli esperti in grado di contribuire all’implementazione delle strategie e della operatività del programma mediante attività di supporto, gestione e monitoraggio di programmi e progetti anche comunitari. |
I livello | Risorse con elevata professionalità specialistica e/o gestionale. Operano con discrezionalità di poteri, autonomia di iniziativa e facoltà di decisione nell’ambito delle responsabilità assegnate dall’Azienda o dal Responsabile di Unità Organizzativa. Hanno un ruolo definito di gestione di processi o progetti complessi, collocati in un contesto relazionale, interno o esterno, articolato e caratterizzato da elementi di incertezza. |
II livello | Risorse che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale, caratterizzate da comprovata esperienza in ambiti di specializzazione definiti. Operano con relativa discrezionalità operativa e decisionale secondo le direttive del Responsabile di Unità Organizzativa o del Professional Master, rispondendo ad obiettivi tecnici e qualitativi indicati. Agiscono in un contesto relazionale interno ed esterno articolato e parzialmente definito. |
III livello | Risorse in possesso di specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e/o tecnico pratica. Operano con autonomia di merito secondo le indicazioni ricevute dal Responsabile di Unità Organizzativa, Professional Master o Professional Senior e perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti in un contesto relazionale strutturato. |
IV livello | Risorse in possesso di conoscenze e capacità tecniche adeguati a consentire una limitata autonomia operativa secondo le istruzioni ricevute dal Responsabile di Unità, dal Professional Master o Professional Senior e che perseguono obiettivi tecnici e quantitativi puntuali e definiti, in un contesto relazionale standardizzato e/o proceduralizzato. |
La composizione dei team di lavoro da attivare per l’attuazione dei diversi interventi e la relativa articolazione tra profili professionali saranno definiti in funzione delle esigenze operative rilevate in fase di attivazione dei singoli interventi, al fine di garantire la massima efficienza operativa e gestionale.
Il gruppo di lavoro interno potrà essere affiancato da risorse professionali esterne, in possesso delle necessarie competenze ed esperienze maturate nei diversi ambiti di attività e selezionate tramite procedure di evidenza pubblica di cui al D.Lgs. n. 50/2016.
Il corrispettivo per la realizzazione delle attività previste nel presente Piano è determinato in funzione delle specifiche prestazioni richieste e dell’effort necessario per tali prestazioni.
La stima dei costi per la realizzazione di tali prestazioni e il dimensionamento del gruppo di lavoro sono stati ipotizzati sulla base della durata e della complessità delle attività da svolgere, nonché sulla base delle esperienze pregresse nello svolgimento di procedure analoghe a quelle previste nella convenzione.
Per lo svolgimento delle attività previste nel presente Piano è assegnato ad INVITALIA un importo complessivo pari a euro 160.000,00 (centossessantamila/00) oltre IVA, quale corrispettivo per le prestazioni rese.
L’attività di supporto del presente Piano ha efficacia dalla data di sottoscrizione e per tutto il periodo di validità della Convenzione.