Obblighi di pubblicazione Clausole campione

Obblighi di pubblicazione. 1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Obblighi di pubblicazione. 1. Per la corretta attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni previsti dal D.Lgs. 33/2013 e del trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati, la redazione dei curriculum vitae (MOD 1Web-CV) e delle dichiarazioni di assenza delle condizioni di incompatibilità e di inconferibilità (MOD 2Web-Dichiarazione Inconferibilità e incompatibilità), di assenza dei conflitti di interesse (MOD 3Web-Dichiarazione conflitto di interesse) deve avvenire sui modelli predisposti dalla Società.
Obblighi di pubblicazione. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 33 del 14.3.2013, art. 41, comma 6, la Struttura, in quanto erogatore di prestazioni per conto del servizio sanitario, è tenuta ad indicare nel proprio sito, in una apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata. La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa i principi contenuti nel Codice Etico dell’Azienda, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.70 del 15/04/2013, del quale viene consegnata copia in occasione della stipula della presente convenzione. La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa i principi contenuti nel codice di comportamento dell’Azienda adottato con deliberazione nr. 306 del 31/12/2013. L'Azienda, ai sensi del Regolamento Aziendale in materia di protezione dei dati personali, di attuazione al D.Lgs n. 196/2003, nomina la Struttura, nella persona del proprio rappresentante legale, Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx, responsabile esterno del trattamento dei dati personali effettuati in forza della presente convenzione, il quale si obbliga a:
Obblighi di pubblicazione. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. La presente Convenzione è formata su supporto digitale in unico originale e sottoscritta con firma digitale da ciascuna delle Parti. Roma, lì Per il MEF - RGS Direttore del Servizio centrale per il PNRR Dott. Xxxxxxx di Xxxxx Per Invitalia Amministratore Delegato Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxx Indice
Obblighi di pubblicazione. Il Profilo professionale del Dirigente da incaricare, i curricula dei candidati presentatisi al colloquio e la relazione della Commissione sono pubblicati sul sito internet Aziendale prima della nomina, nel rispetto della normativa sulla privacy. Sono altresì pubblicate sul medesimo sito le motivazioni della scelta da parte del Direttore Generale, di cui al paragrafo precedente (conferimento incarico), primo periodo.
Obblighi di pubblicazione. 1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 3, lettera o), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, le Parti si impegnano a rispettare quanto disciplinato relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli articoli 29 e 192, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall’articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Obblighi di pubblicazione. 1. Il Soggetto Gestore pubblica:
Obblighi di pubblicazione. 1. Le Parti si impegnano a rispettare le previsioni relative agli obblighi di pubblicazione con- cernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, in base a quanto previsto dagli artt. 29 e 192, comma 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall’art. 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. A1.3 Commissario straordinario del Governo ai fini della rico- struzione nei territori interes- sati dagli eventi sismici veri- ficatisi a far data dal 24 ago- sto 2016 Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx Struttura di missione per il Sisma 2009 Consigliere Xxxxx Presenti Agenzia Nazionale per l’at- trazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XXXXXXX XXXXXXXX 22.11.2022 13:54:22 GMT+01:00 Firmato digitalmente da PRESENTI CARLO C=IT O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx AGENZIA NAZ ATTRAZIONE INVESTIMENTI E SVILUPPO IMPRESA SPA Amministratore Delegato 23.11.2022 14:13:48 GMT+00:00
Obblighi di pubblicazione. Nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 33 del 14.3.2013, art. 41, comma 6, la Struttura, in quanto erogatore di prestazioni per conto del servizio sanitario, è tenuta ad indicare nel proprio sito, in un’apposita sezione denominata “Liste di attesa”, i tempi di attesa previsti e i tempi medi effettivi di attesa per le prestazioni. La Struttura è tenuta a far osservare a tutti i professionisti e a tutto il personale operante a qualsiasi titolo nella Struttura stessa i principi contenuti nel Codice Etico dell’Azienda, adottato con deliberazione del Direttore Generale n.70 del 15/04/2013, del quale viene consegnata copia in occasione della stipula del presente accordo contrattuale.
Obblighi di pubblicazione. In base all’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, l’Istituto pubblica sul proprio sito web (Sezione “Amministrazione trasparente”) l’elenco degli incarichi di lavoro autonomo che ha provveduto a conferire. Per ciascun collaboratore sarà pubblicato il curriculum vitae, senza “dati eccedenti” quali recapiti personali, codice fiscale ecc., anche per evitare furti di identità (Punto 9.a. del Provvedimento 243/2014 del Garante privacy). La pubblicazione (entro tre mesi e per una durata di tre anni) degli estremi degli atti completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato, sono condizioni per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Gli incarichi conferiti e/o autorizzati al personale e agli esperti esterni sono infine soggetti agli obblighi previsti dall’Anagrafe delle Prestazioni.