DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Clausole campione

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 28.1 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro e dai relativi contratti applicativi quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Per quanto non contemplato nella presente convenzione è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge nonché al Regolamento Urbanistico e al Regolamento Edilizio Unificato vigenti nell’Amministrazione Comunale di Pontedera.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie intendendosi Firenze. È escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del Codice. Il dirigente e RUP Dr. Xxxxxxxxx Xxxxx XXXXXXXXX XXXXX Comune di Firenze 02.11.2022 09:16:34
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non darà mai diritto al concessionario di assumere decisioni unilaterali. E’ escluso il giudizio arbitrale previsto dall’art. 206 d.lgs. 50/2016. Competente è il giudice ordinario del Foro di Firenze.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in relazione al presente Appalto, ognuna delle Parti comunicherà all’altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l’oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 10 giorni dall’invio della prima comunicazione dalla parte più diligente, le Parti si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia. In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa, in via esclusiva, alla decisione dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Grosseto. Si esclude, pertanto la competenza arbitrale.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze. È escluso il ricorso all’arbitrato.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 30.1 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente contratto quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno definite dall’Autorità
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 1. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto saranno possibilmente definite in via bonaria. Il ricorso all’arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’appaltatore, che non si siano potute definire con l’accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Nuoro. È escluso l’arbitrato ed è vietato in ogni caso il compromesso.