DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 1. Eventuali controversie saranno devolute alla competente Autorità giudiziaria del Foro di competenza territoriale dell’Università Ca’ Foscari Venezia.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Per quanto non contemplato nella presente convenzione è fatto specifico riferimento alle disposizioni di legge nonché al Regolamento Urbanistico e al Regolamento Edilizio Unificato vigenti nell’Amministrazione Comunale di Pontedera.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 28.1 Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del presente Accordo Quadro e dai relativi contratti applicativi quali, a titolo esemplificativo, quelle concernenti la sua validità, l’interpretazione, l’esecuzione e la risoluzione, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria, fermo comunque quanto disposto, anche con riguardo ad eventuali procedure conciliative, dalle disposizioni di legge e/o regolamentari in essere al momento dell'insorgere della specifica controversia.
28.2 Il Foro competente è quello di Parma con esclusione di ogni altro Foro concorrente, anche in caso di connessione e continenza di cause.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie intendendosi Firenze.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto, di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell’art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato, nella fattispecie il Foro di Firenze. È escluso il ricorso all’arbitrato e alla commissione. Per la definizione delle controversie si applicheranno gli artt. 208 e seguenti del D.lgs. n. 50/2016 ss. mm.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Nel caso in cui una qualsiasi controversia dovesse insorgere tra la Stazione Appaltante e l’Appaltatore in relazione al presente appalto, ognuna delle Parti comunicherà all’altra i propri motivi di contestazione, precisandone la natura, l’oggetto ed ogni possibile soluzione alternativa. Entro il termine di 10 giorni dall’invio della prima comunicazione alla parte più diligente, le Parti si incontreranno al fine di compiere ogni possibile sforzo per comporre amichevolmente la controversia. In caso di mancato accordo, la controversia sarà rimessa, in via esclusiva, alla decisione dell’Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli. Si esclude, pertanto, la competenza arbitrale.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. Qualunque controversia che dovesse insorgere durante l’esecuzione dell’appalto non darà mai diritto al concessionario di assumere decisioni unilaterali. E’ escluso il giudizio arbitrale previsto dall’art. 206 d.lgs. 50/2016. Competente è il giudice ordinario del Foro di Firenze.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 1. Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D. Lgs 163/2006, si dà atto che, il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis è vietato in ogni caso il compromesso. 2. Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti è quello di Napoli.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 1. Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione e l’esecuzione del contratto saranno possibilmente definite in via bonaria. Il ricorso all’arbitrato potrà avvenire unicamente in virtù di sottoscrizione di specifico compromesso arbitrale.
2. Qualora una delle parti non sottoscriva tale compromesso, la controversia verrà decisa dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Trento.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE. 1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all’applicazione o interpretazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all’altra l’oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi.
3. Per ogni controversia tra le Parti afferente o relativa alla presente Convenzione sarà competente, in via esclusiva, l’Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.