Contract
N. Convenzione: 1046 ORIGINALE PER IL CONVENZIONATO
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Tra
COREPLA, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI
IMBALLAGGI IN PLASTICA, P.Iva 12295820158, con sede a Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0, nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli opportuni poteri, nel proseguo anche solo "Convenzionante" o "COREPLA"
-da una parte-
e
il COMUNE DI CASTELVETRANO con sede a 00000 XXXXXXXXXXXXX - XX - XXXXXX, in PIAZZA XXXXXXX X,
P.Iva 00296480817 in persona del legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxx, nel proseguo anche solo "Convenzionato"
-dall'altra parte-
(di seguito collettivamente "Parti")
Premesso che
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo "Accordo Quadro") di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (nel proseguo anche solo "T.U.A."), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 gennaio 2015 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo "Allegato Tecnico") sottoscritto da ANCI, CONAI e COREPLA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato "A"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 - Premesse e allegati
1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.
Articolo 2 - Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico
(allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 - Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
- per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci- Conai 2014-2019" i seguenti dati:
- "dati standard" (allegato "B");
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci- Conai 2014-2019" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'allegato "D". Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nellaSezione II.
Articolo 6 - Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.
Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con
conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 - "Corrispettivi"), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO COREPLA
Indirizzo:
Xxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Tel: 00000000; Fax: 0000000000;
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx Pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
CONVENZIONATO
Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO Referente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxx:
Indirizzo:
XXXXXX XXXXXXX X
00000 XXXXXXXXXXXXX - XX - XXXXXX Tel: 0000000000; Fax: 0000000000;
e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx Pec:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 - "La Governance dell'Accordo") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 - Tutela della privacy
1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati
sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.
SEZIONE II
Articolo 13 - Conferimenti in assenza di Convenzione
In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggi in plastica raccolti sul territorio di un Comune, COREPLA non consente il conferimento dei rifiuti raccolti in quel Comune al CSS. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di aggiornamento della stessa in relazione a tale Comune, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.
Articolo 14 - Adempimenti per la stipula della Convenzione
1. Per la stipula della Convenzione, il richiedente deve comunicare a COREPLA i dati previsti nel modulo denominato "richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione COREPLA" (nel seguito allegato "E").
In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche previsioni contenute nell'Accordo Quadro (Capitolo 6) e nel Modello di delega ad esso allegato.
Le Parti precisano ed accettano che la delega per la sottoscrizione della presente Convenzione, come prescritto in apposita nota del citato Modello di delega, possa essere rilasciata esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica. Non sono pertanto delegabili soggetti quali, a titolo esemplificativo, i CSS e CC ove non provvedano anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.
Le Parti precisano e convengono altresì che l'eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato "F"), possa essere rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega. Il CC e il CSS che ricevano tali rifiuti sono pertanto inclusi fra i soggetti subdelegabili. Non sono in ogni caso subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.
Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno essere presentate a COREPLA da parte dei soggetti delegati o subdelegati evidenze documentali che giustifichino, all'atto della stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.
COREPLA non procede a stipulare la Convenzione in mancanza di delega o subdelega, nel caso in cui siano state rilasciate con modalità differenti da quanto previsto rispettivamente nel capitolo 6 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI o nell'Allegato Sub-Delega e nel caso in cui non siano state presentate le evidenze documentali descritte nel precedente capoverso.
La delega e la sub-delega hanno durata minima di un anno. In assenza di una data di scadenza, la delega e la sub-delega si intendono valide, ai fini della Convenzione, per un anno dal mese di trasmissione. In ogni caso è fatta salva la facoltà di revoca prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi conformemente all'Allegato denominato Revoca (Allegato "G") alla presente Convenzione da parte del delegante o del subdelegante.
COREPLA non procede ad inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previo ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell'Allegato G.
In caso di variazione dei dati comunicati con l'Allegato E, il Convenzionato deve darne pronta comunicazione scritta a COREPLA; qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del
ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l'Allegato E per i nuovi Comuni.
In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non procederà all'aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.
In caso di trasferimento dell'azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, le deleghe e le subdeleghe si intenderanno trasferite al cessionario e COREPLA ne darà comunicazione ai deleganti e ai subdeleganti. Salvo diverso avviso dei soggetti deleganti o subdeleganti da far pervenire a COREPLA entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione, COREPLA provvederà a stipulare una nuova Convenzione con il cessionario; verranno di conseguenza creati dei nuovi Bacini (come definiti al successivo art.18) con attribuzione delle medie mobili iniziali ai sensi dell'Allegato 1 dell'Allegato Tecnico.
Qualora le comunicazioni inerenti i trasferimenti d'azienda non vengano trasmesse a COREPLA contestualmente ai trasferimenti stessi, le quantità conferite precedentemente alla ricezione della comunicazione da parte di COREPLA ed i relativi processi di fatturazione e pagamento verranno contabilizzate ed effettuati con riferimento al soggetto precedentemente convenzionato senza rettifiche retroattive da parte di COREPLA.
Articolo 15 - Flussi di raccolta
1. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare i flussi previsti all'art. 4 dell'Allegato Tecnico (di seguito i "Flussi").
Il Convenzionato può richiedere a COREPLA l'attivazione o la revoca di uno o più Flussi, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.
In relazione alla raccolta attivata sul territorio di ciascun Comune compreso nella Convenzione sarà possibile attivare:
- un Flusso B;
- un Flusso C;
- fino a due Flussi tra A, D multimateriale leggero e D multimateriale pesante. Sarà possibile attivare contemporaneamente Flussi di tipologia diversa solo qualora sia garantita la tracciabilità del rifiuto (ad es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le diverse raccolte per le quali si chiede l'attivazione del relativo Flusso).
In relazione alla raccolta sul territorio di un Comune con meno di 100.000 abitanti, per ciascun Flusso attivato è possibile delegare un solo soggetto. Ciascun delegato può subdelegare un solo soggetto per tutti i Flussi di raccolta, salvo che i subdelegati non effettuino direttamente la raccolta o siano impianti di primo destino. In tal ultimo caso resta inteso che qualora presso l'impianto di primo destino vengano convogliati più Flussi, gli stessi o non vengono subdelegati o vengono tutti subdelegati a tale impianto restando preclusa la possibilità di subdelegare il gestore dell'impianto di primo destino per solo alcuni dei Flussi.
Per Comuni con oltre 100.000 abitanti o per capoluoghi di Provincia è invece possibile delegare/subdelegare per ciascun Flusso anche più soggetti sempre che sia garantita la tracciabilità del rifiuto oggetto di subdelega sulla base dei seguenti criteri:
- aree geografiche oggetto di delega o subdelega chiaramente definite (quartieri/settori di raccolta);
lotti oggetto di delega o subdelega differenziata descritti univocamente nel capitolato di gara/affidamento.
Articolo 16 - Tipologia di servizio raccolta
Le frazioni oggetto della raccolta devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e comunicate agli utenti.
2. E' facoltà di COREPLA, in mancanza di evidenza documentale in merito all'effettiva attivazione delle tipologia di raccolta comunicate, non procedere all'attivazione del Flusso richiesto o alla modifica del Flusso precedentemente attivato.
Articolo 17 - Piattaforme di conferimento
1. Le piattaforme di conferimento sono di tre tipologie:
a. Centro di Selezione (anche solo "CSS");
b. Centro Comprensoriale (anche solo "CC");
c. Centro di riciclo/recupero diretto o centro di selezione e riciclo (anche solo "RIC/CSR").
2. Il CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale e per colore del materiale.
3. Il RIC/CSR è un impianto presso cui COREPLA può far conferire direttamente flussi di materiale che, per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitino del processo di selezione presso un CSS. Il RIC/CSR è equiparato, ai fini della Convenzione, al CSS.
4. Salvo il caso di materiale pressato con ritiro a cura di COREPLA, il materiale si considera conferito dal Convenzionato
a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell'automezzo nell'area a tal fine attrezzata presso il CSS.
5. Qualora il Convenzionato, prima del conferimento a CSS, faccia transitare il materiale presso piattaforme di trasferenza che non effettuano la pressatura, non dovrà essere effettuato nessun trattamento che modifichi la composizione del materiale (ad es. eliminazione della frazione estranea, separazione del multimateriale).
6. Il CC è una piattaforma individuata dal Convenzionato e definita all'articolo 5 dell'Allegato Tecnico. Il Convenzionato che conferisce a CSS dopo transito da CC o piattaforma di trasferenza, deve garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l'accesso a tali piattaforme, previa comunicazione di COREPLA con un preavviso di 24 ore (un giorno lavorativo) alla piattaforma medesima ed al Convenzionato stesso che avrà facoltà di presenziare. Presso le piattaforme di primo conferimento (CC o piattaforma di trasferenza) potranno essere effettuati sopralluoghi e/o verifiche documentali (registri di carico/scarico, formulari, trattamenti registrati etc.) relativi ai flussi riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150106, 191204, 191210, 191212, 200139).
7. Dandone preventiva informazione ai Convenzionati per consentirne una eventuale presenza, potranno essere effettuate analisi sul materiale conferito dai Convenzionati presso tali piattaforme al fine di verificare la congruità fra i rifiuti di imballaggi in plastica conferiti in ingresso presso le piattaforme con i rifiuti di imballaggi in plastica successivamente conferiti a CSS.
8. In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il Convenzionato è tenuto a fornire la documentazione relativa ai conferimenti effettuati in ingresso al CC o alla piattaforma di trasferenza.
9. Qualora il conferimento della raccolta avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura di COREPLA, come previsto all'art. 6.2.b dell'Allegato Tecnico, il materiale si considera conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell'automezzo presso il CC; per quanto riguarda la fatturazione farà fede la quantità riscontrata e la data di scarico presso il CSS.
10. Nel caso in cui la piattaforma individuata dal Convenzionato sia un CC, nella Convenzione potranno essere indicati due CSS (uno come principale e uno come sussidiario) come destinatari finali del materiale.
Articolo 18 - Bacino di raccolta
1. Nel trasmettere la Convenzione verranno altresì inviati al Convenzionato uno o più allegati sintetici ciascuno denominato "Bacino". Ogni Bacino è identificato, per uno o più Comuni inseriti in Convenzione, dai seguenti dati:
a. Piattaforma finale di conferimento (CSS);
b. Tipologia di Raccolta;
c. Tipologia di Flusso;
d. Estremi del CC in caso di materiale pressato.
2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente trasmesse da COREPLA al Convenzionato.
3. Il Bacino è quindi l'abbinamento univoco tra uno o più Comuni inseriti nella medesima Convenzione, una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di Flusso ed eventualmente un CC.
4. Qualora il Convenzionato abbia richiesto, per gli stessi Comuni, l'attivazione di una sola Tipologia di Raccolta e di una sola Tipologia di Flusso, la Convenzione prevedrà un solo Bacino, a prescindere dal numero di comuni.
5. Qualora il materiale transiti da un CC, indipendentemente dalla Tipologia di Raccolta il Bacino sarà unico, ad esclusione del caso di attivazione di più Flussi (A, B o C).
6. In uno stesso Bacino multimateriale possono essere compresi solo Comuni ove la raccolta è composta dalle stesse frazioni di imballaggio.
7. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'attivazione di più Bacini, anche qualora la Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di Flusso siano le medesime, nel caso in cui in uno dei Bacini da attivare sia compreso un capoluogo di provincia.
8. Per un medesimo Convenzionato ed un determinato Flusso, la raccolta di un Comune dovrà essere riferita ad un unico Bacino e quindi COREPLA procederà ad inserire il Comune in un solo Bacino; tuttavia, nel caso di Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, può essere concordata con COREPLA l'attivazione di più Bacini per lo stesso Comune nei casi in cui sia garantita la tracciabilità del rifiuto (es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le raccolte per le quali si chiede l'attivazione di un Bacino dedicato).
9. Nel caso di Comuni situati su isole minori che beneficiano del relativo corrispettivo per prestazione aggiuntiva prevista all'art. 6.2 lettera e dell'Allegato Tecnico, questi devono sempre formare un Bacino a sé stante.
10. COREPLA trasmetterà al Convenzionato, unitamente alla descrizione riepilogativa di ogni Bacino, il relativo numero di Bacino di identificazione univoca dello stesso, da utilizzarsi per i conferimenti del Bacino stesso. Il Convenzionato dovrà indicare sul documento di consegna del materiale il numero del Bacino cui si riferisce il conferimento stesso.
Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta
1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 dell'Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
a. tutti i corrispettivi di raccolta di cui all'art. 6.1 e all'art.6.2 dell'Allegato Tecnico si intendono al netto dell'IVA;
b. il corrispettivo del Flusso B viene adottato, oltre che per i Bacini di Flusso B anche per Bacini di Flusso A o di Flusso C o di Flusso D, qualora la media mobile del periodo di riferimento superi il 20% diTraccianti rispetto agli imballaggi in plastica conferiti;
c. per i conferimenti di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea da Traccianti comporta automaticamente la classificazione dell'intero carico come appartenente al Flusso B (vedi Allegato tecnico 6.1.3), fermo restando che, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore percentuale di Traccianti risultante dalla media mobile mensile;
d. nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i corrispettivi delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico;
e. tutti i corrispettivi di cui all'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico e tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al Convenzionato.
Articolo 20 - Verifiche di qualità
1. Xxxxx restando quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato 1 dello stesso Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
a. I Bacini attivi al 31.12.14 verranno automaticamente prorogati allineando la frequenza analisi in base alle tabelle 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 1 del sopracitato Allegato 1. Il mese di gennaio 2015 sarà valorizzato con la media mobile mensile in base alla frequenza di analisi valida per ciascun Bacino a partire dall'1.1.2015, come previsto alla lettera a) del paragrafo 3 del sopracitato Allegato 1 .
b. Qualora si rendesse necessario effettuare una correzione relativamente all'imputazione di un formulario che implichi variazioni di quantità relative ad un periodo ormai chiuso (ad esempio per riallocazione su un Bacino di quantità precedentemente attribuite ad un diverso Bacino per errore in fase di registrazione del formulario) questa verrà effettuata senza che venga ricalcolata la media mobile delle analisi effettuate per i Bacini che hanno subito variazioni di quantità.
c. Qualora un carico sia stato conferito contaminato da insetti o animali o carogne o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza dell'operatore oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulario o su altro documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, si procede come di seguito descritto:
1) Se l'evenienza viene riscontrata prima dello scarico o in fase di scarico si procede al respingimento del carico e in caso di trasporti di materiale pressato effettuato a cura di COREPLA o da terzi per conto di COREPLA vengono riaddebitati al Convenzionato i costi di trasporto dal CSS al CC di provenienza. Qualora inoltre il carico sia oggetto di campionamento viene attribuita al relativo bacino un'analisi fittizia con i seguenti valori:
- il 51% di frazione estranea e 49% imballaggi per il monomateriale e il multimateriale leggero;
- 51% di frazione estranea e 32% imballaggi per il multi pesante.
Il CSS dovrà dare evidenza delle motivazioni del respingimento del carico riportando quanto riscontrato nel report di respingimento di cui all'Allegato H.
2) Qualora l'evenienza si verifichi in fase di analisi, per i soli carichi conferiti pressati, al relativo bacino verrà attribuita un'analisi fittizia con il 70% di frazione estranea ed il 30% di imballaggi.
In entrambi i casi, tali analisi fittizie contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verifica l'evento e non saranno considerate nella media mobile dei mesi successivi.
d. Per i bacini multimateriale in essere al 31/12/14, sino al 31/12/2016 in caso di cambiamento della tipologia di raccolta conferita sfusa a CSS da multimateriale pesante a multimateriale leggero o monomateriale con conferimento sfuso a CSS, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei primi 6 mesi di attivazione della nuova tipologia di raccolta saranno considerate frazione neutra e pertanto non incideranno sul limite massimo di frazione estranea in ingresso al CSS.
Nei casi in cui sussistano le precedenti condizioni verrà attivato un Bacino temporaneo per ogni Convenzionato (unico per Convenzionato nel caso in cui per i medesimi Comuni il CSS di conferimento e la tipologia di conferimento siano gli stessi). Per Convenzioni stipulate a fronte di delega da parte di più Comuni a tale Bacino temporaneo verrà di volta in volta attribuito per la durata di 6 mesi il Comune in cui avviene il cambiamento di raccolta; viceversa per Convenzioni dirette con i Comuni o stipulate a fronte di delega da parte di un unico Comune il Bacino transitorio stesso avrà una durata di sei mesi.
Qualora un bacino multimateriale pesante con conferimento diretto a CSS attivasse un passaggio al conferimento monomateriale a CSS con transito da CC non sarà invece applicato il transitorio sopra descritto.
Articolo 21 - Conferimenti fuori specifica
1. Qualora il carico sottoposto ad analisi aggiuntiva evidenzi una presenza di frazioni estranee superiore ai limiti previsti nell'Allegato Tecnico all'art. 6.1.4 (cd. carico fuori specifica), si applica quanto in esso previsto.
2. La facoltà di COREPLA di sospendere i ritiri a seguito del superamento per oltre due volte consecutive dei limiti di
soglia, prevista dall'Allegato Tecnico all'art. 6.1.5, non si applica ai conferimenti multimateriale.
Articolo 22 - Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato
1 Il Convenzionato ha la facoltà di scegliere l'impianto di pressatura (CC) a cui conferire il materiale. Tuttavia, COREPLA non garantisce il ritiro di materiale presso CC che non possano inviare a CSS il materiale con codici attività di recupero coerenti con le attività di recupero effettuate dai CSS.
2. La richiesta di ritiro di un carico di materiale pressato deve essere effettuata attraverso il portale Area Riservata Logistica accessibile dal sito COREPLA.
3. Dovrà essere inserita nel portale anche la data di disponibilità del carico, che dovrà essere successiva alla data di inserimento della richiesta, ed il/i Bacino/i di riferimento del materiale che verrà conferito con il carico; la data di disponibilità comunicata dovrà essere coerente con lo stoccaggio, le quantità prodotte, la tempistica e gli orari di carico.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico presso il CC di almeno 8 ore e l'inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all'arrivo del mezzo.
5. COREPLA provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al CC.
6. Qualora il trasportatore dovesse addebitare a COREPLA un costo per ore di sosta superiori a due, il costo sarà riaddebitato al Convenzionato.
7. Qualora il trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, COREPLA potrà riaddebitare al Convenzionato il costo del trasporto A/R.
8. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato.
9. I predetti costi dovranno essere addebitati da COREPLA entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.
Articolo 23 - Penali a carico di COREPLA
1. Qualora COREPLA ritirasse il materiale con un ritardo compreso tra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive).
2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 15% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive) a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese - previa comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi maggiorati del 10% sulla base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA.
3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.
Articolo 24 - Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento
1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella Convenzione per ogni specifico Bacino.
2. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bollettina di pesata in ingresso all'impianto, il Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il CSS.
3. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono conferiti senza FIR, il CSS provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:
a. numero pesata;
b. codice CSS;
c. data del conferimento.
Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del CSS sul documento di conferimento e, ai fini della Convenzione in essere con COREPLA, costituisce l'identificativo del conferimento. Tale numero deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da COREPLA in fase di convocazione di analisi merceologica e in eventuali ulteriori comunicazioni fra le parti.
4. Nel caso di carichi pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del CC e della Tipologia di Flusso.
5. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) il CC dovrà indicare oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.
6. In mancanza di tali dati, COREPLA non autorizza il carico presso il CC né lo scarico presso il CSS.
7. In caso di conferimento riferibile a più Bacini l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato è attribuita al Bacino con il peso dichiarato maggiore.
8. COREPLA garantisce la disponibilità allo scarico presso i CSS per almeno 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì e che gli scarichi avvengano in base all'ordine di presentazione al CSS.
In ogni caso, qualora il materiale provenga da CC, da impianti intermedi di trasferenza oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all'art. 6.2.a dell'Allegato Tecnico, il conferimento a CSS può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle 7.00 e non oltre le 19.00. Quanto sopra ad eccezione dei seguenti giorni e del successivo qualora lo stesso cada di sabato: 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre sempre che i CSS siano aperti per il conferimento.
Articolo 25 - Fatturazione e pagamenti
1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato "A" in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.
2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, deve provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA, e comunque entro due mesi dal conferimento a CSS; la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato digitale all'indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS nel mese.
4. COREPLA pubblicherà, per singolo Convenzionato sul portale Raccolta la prefattura del mese. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare COREPLA prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.
5. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di COREPLA, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.
6. COREPLA, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta (es. alla fine del mese di luglio per il materiale conferito a giugno), provvede ad emettere fattura relativamente ai costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea ove previsto che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura.
7. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da COREPLA a 90 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario fatte salve eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.
8. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di COREPLA o del Convenzionato sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.
Articolo 26 - Codice di comportamento. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.
1. COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito xxx.xxxxxxx.xx, di cui invita a prendere visione. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.
2. Pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.
Articolo 27 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Milano, 20 MAGGIO 2015
Il Convenzionante Il Convenzionato
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 ("Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie) della Sezione I e agli artt. 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione),14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 17 (Piattaforme di conferimento), 19 (Corrispettivi di raccolta), 20 (Verifiche di qualità), 22 (Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato), 23 (Penali a carico di Corepla), 24 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento), 25 (Fatturazione e pagamenti), della Sezione II
Il Convenzionante Il Convenzionato
N. Convenzione: 1046 ORIGINALE DA RITRASMETTERE A COREPLA
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
Tra
COREPLA, CONSORZIO NAZIONALE PER LA RACCOLTA, IL RICICLAGGIO E IL RECUPERO DEGLI
IMBALLAGGI IN PLASTICA, P.Iva 12295820158, con sede a Xxxxxx xx xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0, nella persona di Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nella sua qualità di Direttore Generale, munito degli opportuni poteri, nel proseguo anche solo "Convenzionante" o "COREPLA"
-da una parte-
e
il COMUNE DI CASTELVETRANO con sede a 00000 XXXXXXXXXXXXX - XX - XXXXXX, in PIAZZA XXXXXXX X,
P.Iva 00296480817 in persona del legale rappresentante Xxxxxxxx Xxxxxx, nel proseguo anche solo "Convenzionato"
-dall'altra parte-
(di seguito collettivamente "Parti")
Premesso che
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l'Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo "Accordo Quadro") di cui all'art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" (nel proseguo anche solo "T.U.A."), finalizzato a garantire l'attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 gennaio 2015 è altresì entrato in vigore l'Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo "Allegato Tecnico") sottoscritto da ANCI, CONAI e COREPLA relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in plastica per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato "A"), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l'attuazione dell'Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un'apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 - Premesse e allegati
1. Le premesse, l'Accordo Quadro, l'Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell'Allegato Tecnico (allegato "A") prevalgono queste ultime.
Articolo 2 - Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in plastica conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell'Allegato Tecnico (allegato "A").
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell'Accordo Quadro o dell'Allegato Tecnico
(allegato "A") saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 - Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
- per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. E' in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l'Accordo Quadro o l'Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 - Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l'obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci- Conai 2014-2019" i seguenti dati:
- "dati standard" (allegato "B");
2. L'iniziale adesione all'opzione "Comunicazione dati standard" non osta ad una successiva adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L'adesione all'opzione "Comunicazione dati aggiuntivi", in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l'obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio "Banca Dati Accordo Quadro Anci- Conai 2014-2019" i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell'allegato "D". Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell'Allegato Tecnico (allegato "A") e/o nellaSezione II.
Articolo 6 - Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all'Autorità delegante.
2. L'esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") e/o nella Sezione II.
Articolo 7 - Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l'interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353c.c.) nell'ipotesi in cui l'Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell'Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell'Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l'Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un'apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell'ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l'automatica decadenza anche dell'eventuale subdelega con
conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell'Accordo Quadro (Capitolo 6 - "Corrispettivi"), i corrispettivi indicati nell'Allegato Tecnico (Allegato "A") saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell'indice NIC relativo all'anno solare precedente, fermo restando quant'altro previsto dal Capitolo 6 dell'Accordo Quadro.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l'unica responsabile nei confronti dell'altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO COREPLA
Indirizzo:
Xxx Xxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, 0 00000 Xxxxxx
Tel: 00000000; Fax: 0000000000;
e-mail: xxxxxxxx@xxxxxxx.xx Pec: xxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx
CONVENZIONATO
Denominazione: COMUNE DI CASTELVETRANO Referente: Xxxxxx Xxxxx Xxxxx:
Indirizzo:
XXXXXX XXXXXXX X
00000 XXXXXXXXXXXXX - XX - XXXXXX Tel: 0000000000; Fax: 0000000000;
e-mail: xxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx Pec:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l'Accordo Quadro (Capitolo 8 - "La Governance dell'Accordo") prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all'esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s'impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all'interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l'instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l'intervento dell'altro organismo paritetico previsto dall'Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l'Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 - Tutela della privacy
1. Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" (da qui in avanti il "Codice"), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati
sull'utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all'instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l'opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All'interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell'Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.
SEZIONE II
Articolo 13 - Conferimenti in assenza di Convenzione
In mancanza di stipula della Convenzione in relazione ai rifiuti di imballaggi in plastica raccolti sul territorio di un Comune, COREPLA non consente il conferimento dei rifiuti raccolti in quel Comune al CSS. Nel caso in cui si riscontri che lo stesso sia invece avvenuto, per tutti i quantitativi conferiti precedentemente al mese di stipula della Convenzione o di richiesta da parte del Convenzionato di aggiornamento della stessa in relazione a tale Comune, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.
Articolo 14 - Adempimenti per la stipula della Convenzione
1. Per la stipula della Convenzione, il richiedente deve comunicare a COREPLA i dati previsti nel modulo denominato "richiesta attivazione/aggiornamento Convenzione COREPLA" (nel seguito allegato "E").
In caso di delega o subdelega devono essere rispettate le specifiche previsioni contenute nell'Accordo Quadro (Capitolo 6) e nel Modello di delega ad esso allegato.
Le Parti precisano ed accettano che la delega per la sottoscrizione della presente Convenzione, come prescritto in apposita nota del citato Modello di delega, possa essere rilasciata esclusivamente al soggetto affidatario del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica. Non sono pertanto delegabili soggetti quali, a titolo esemplificativo, i CSS e CC ove non provvedano anche al servizio di raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in plastica.
Le Parti precisano e convengono altresì che l'eventuale subdelega, da rilasciarsi in conformità al modello allegato (allegato "F"), possa essere rilasciata ad ogni soggetto che concorre alla gestione della filiera dei rifiuti di imballaggio in plastica raccolti sul territorio dei comuni oggetto di subdelega. Il CC e il CSS che ricevano tali rifiuti sono pertanto inclusi fra i soggetti subdelegabili. Non sono in ogni caso subdelegabili i meri intermediari di rifiuti.
Contestualmente alla presentazione di delega o subdelega dovranno essere presentate a COREPLA da parte dei soggetti delegati o subdelegati evidenze documentali che giustifichino, all'atto della stipula della convenzione, il possesso dei requisiti previsti.
COREPLA non procede a stipulare la Convenzione in mancanza di delega o subdelega, nel caso in cui siano state rilasciate con modalità differenti da quanto previsto rispettivamente nel capitolo 6 dell'Accordo Quadro ANCI-CONAI o nell'Allegato Sub-Delega e nel caso in cui non siano state presentate le evidenze documentali descritte nel precedente capoverso.
La delega e la sub-delega hanno durata minima di un anno. In assenza di una data di scadenza, la delega e la sub-delega si intendono valide, ai fini della Convenzione, per un anno dal mese di trasmissione. In ogni caso è fatta salva la facoltà di revoca prima del decorso della durata minima di un anno e prima della scadenza, da presentarsi conformemente all'Allegato denominato Revoca (Allegato "G") alla presente Convenzione da parte del delegante o del subdelegante.
COREPLA non procede ad inserire in una Convenzione un Comune precedentemente inserito in altra Convenzione senza previo ricevimento della revoca della delega o della subdelega al precedente Convenzionato con le modalità prescritte nell'Allegato G.
In caso di variazione dei dati comunicati con l'Allegato E, il Convenzionato deve darne pronta comunicazione scritta a COREPLA; qualora la modifica sia relativa a uno o più nuovi comuni da inserire in Convenzione a seguito del
ricevimento di nuova delega o subdelega, andrà contestualmente ripresentato anche l'Allegato E per i nuovi Comuni.
In assenza della sopracitata documentazione COREPLA non procederà all'aggiornamento della Convenzione. Inoltre, nulla sarà dovuto da COREPLA al Convenzionato per eventuali conferimenti di materiale di nuovi Comuni per i quali non sia stata presentata la delega o subdelega prima dei conferimenti stessi. COREPLA mantiene informato il Comitato di Verifica in merito a tali situazioni per le valutazioni del caso. Previa deliberazione del Comitato di Verifica COREPLA riconoscerà i corrispettivi alla competente Autorità locale di governo del servizio rifiuti.
In caso di trasferimento dell'azienda del Convenzionato ad altro soggetto a qualsiasi titolo intervenuta, le deleghe e le subdeleghe si intenderanno trasferite al cessionario e COREPLA ne darà comunicazione ai deleganti e ai subdeleganti. Salvo diverso avviso dei soggetti deleganti o subdeleganti da far pervenire a COREPLA entro 15 gg dal ricevimento di tale comunicazione, COREPLA provvederà a stipulare una nuova Convenzione con il cessionario; verranno di conseguenza creati dei nuovi Bacini (come definiti al successivo art.18) con attribuzione delle medie mobili iniziali ai sensi dell'Allegato 1 dell'Allegato Tecnico.
Qualora le comunicazioni inerenti i trasferimenti d'azienda non vengano trasmesse a COREPLA contestualmente ai trasferimenti stessi, le quantità conferite precedentemente alla ricezione della comunicazione da parte di COREPLA ed i relativi processi di fatturazione e pagamento verranno contabilizzate ed effettuati con riferimento al soggetto precedentemente convenzionato senza rettifiche retroattive da parte di COREPLA.
Articolo 15 - Flussi di raccolta
1. Il Convenzionato al momento della sottoscrizione della Convenzione può attivare i flussi previsti all'art. 4 dell'Allegato Tecnico (di seguito i "Flussi").
Il Convenzionato può richiedere a COREPLA l'attivazione o la revoca di uno o più Flussi, anche successivamente alla sottoscrizione della Convenzione.
In relazione alla raccolta attivata sul territorio di ciascun Comune compreso nella Convenzione sarà possibile attivare:
- un Flusso B;
- un Flusso C;
- fino a due Flussi tra A, D multimateriale leggero e D multimateriale pesante. Sarà possibile attivare contemporaneamente Flussi di tipologia diversa solo qualora sia garantita la tracciabilità del rifiuto (ad es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le diverse raccolte per le quali si chiede l'attivazione del relativo Flusso).
In relazione alla raccolta sul territorio di un Comune con meno di 100.000 abitanti, per ciascun Flusso attivato è possibile delegare un solo soggetto. Ciascun delegato può subdelegare un solo soggetto per tutti i Flussi di raccolta, salvo che i subdelegati non effettuino direttamente la raccolta o siano impianti di primo destino. In tal ultimo caso resta inteso che qualora presso l'impianto di primo destino vengano convogliati più Flussi, gli stessi o non vengono subdelegati o vengono tutti subdelegati a tale impianto restando preclusa la possibilità di subdelegare il gestore dell'impianto di primo destino per solo alcuni dei Flussi.
Per Comuni con oltre 100.000 abitanti o per capoluoghi di Provincia è invece possibile delegare/subdelegare per ciascun Flusso anche più soggetti sempre che sia garantita la tracciabilità del rifiuto oggetto di subdelega sulla base dei seguenti criteri:
- aree geografiche oggetto di delega o subdelega chiaramente definite (quartieri/settori di raccolta);
lotti oggetto di delega o subdelega differenziata descritti univocamente nel capitolato di gara/affidamento.
Articolo 16 - Tipologia di servizio raccolta
Le frazioni oggetto della raccolta devono essere esplicitamente e preventivamente individuate e comunicate agli utenti.
2. E' facoltà di COREPLA, in mancanza di evidenza documentale in merito all'effettiva attivazione delle tipologia di raccolta comunicate, non procedere all'attivazione del Flusso richiesto o alla modifica del Flusso precedentemente attivato.
Articolo 17 - Piattaforme di conferimento
1. Le piattaforme di conferimento sono di tre tipologie:
a. Centro di Selezione (anche solo "CSS");
b. Centro Comprensoriale (anche solo "CC");
c. Centro di riciclo/recupero diretto o centro di selezione e riciclo (anche solo "RIC/CSR").
2. Il CSS è una piattaforma che effettua per conto di COREPLA la selezione polimerica, dimensionale e per colore del materiale.
3. Il RIC/CSR è un impianto presso cui COREPLA può far conferire direttamente flussi di materiale che, per la loro composizione e per specifiche valutazioni tecnico-logistiche, non necessitino del processo di selezione presso un CSS. Il RIC/CSR è equiparato, ai fini della Convenzione, al CSS.
4. Salvo il caso di materiale pressato con ritiro a cura di COREPLA, il materiale si considera conferito dal Convenzionato
a COREPLA ad avvenuto completamento dello scarico dell'automezzo nell'area a tal fine attrezzata presso il CSS.
5. Qualora il Convenzionato, prima del conferimento a CSS, faccia transitare il materiale presso piattaforme di trasferenza che non effettuano la pressatura, non dovrà essere effettuato nessun trattamento che modifichi la composizione del materiale (ad es. eliminazione della frazione estranea, separazione del multimateriale).
6. Il CC è una piattaforma individuata dal Convenzionato e definita all'articolo 5 dell'Allegato Tecnico. Il Convenzionato che conferisce a CSS dopo transito da CC o piattaforma di trasferenza, deve garantire a COREPLA o ai terzi incaricati da COREPLA l'accesso a tali piattaforme, previa comunicazione di COREPLA con un preavviso di 24 ore (un giorno lavorativo) alla piattaforma medesima ed al Convenzionato stesso che avrà facoltà di presenziare. Presso le piattaforme di primo conferimento (CC o piattaforma di trasferenza) potranno essere effettuati sopralluoghi e/o verifiche documentali (registri di carico/scarico, formulari, trattamenti registrati etc.) relativi ai flussi riconducibili alla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica (CER 150102, 150106, 191204, 191210, 191212, 200139).
7. Dandone preventiva informazione ai Convenzionati per consentirne una eventuale presenza, potranno essere effettuate analisi sul materiale conferito dai Convenzionati presso tali piattaforme al fine di verificare la congruità fra i rifiuti di imballaggi in plastica conferiti in ingresso presso le piattaforme con i rifiuti di imballaggi in plastica successivamente conferiti a CSS.
8. In ogni caso, a richiesta di COREPLA, il Convenzionato è tenuto a fornire la documentazione relativa ai conferimenti effettuati in ingresso al CC o alla piattaforma di trasferenza.
9. Qualora il conferimento della raccolta avvenga presso un CC ed il successivo trasporto a CSS avvenga a cura di COREPLA, come previsto all'art. 6.2.b dell'Allegato Tecnico, il materiale si considera conferito a COREPLA ad avvenuto completamento del carico dell'automezzo presso il CC; per quanto riguarda la fatturazione farà fede la quantità riscontrata e la data di scarico presso il CSS.
10. Nel caso in cui la piattaforma individuata dal Convenzionato sia un CC, nella Convenzione potranno essere indicati due CSS (uno come principale e uno come sussidiario) come destinatari finali del materiale.
Articolo 18 - Bacino di raccolta
1. Nel trasmettere la Convenzione verranno altresì inviati al Convenzionato uno o più allegati sintetici ciascuno denominato "Bacino". Ogni Bacino è identificato, per uno o più Comuni inseriti in Convenzione, dai seguenti dati:
a. Piattaforma finale di conferimento (CSS);
b. Tipologia di Raccolta;
c. Tipologia di Flusso;
d. Estremi del CC in caso di materiale pressato.
2. Il Bacino potrà subire revisioni nel corso della durata della Convenzione (ad es. revoca di un Comune o aggiunta di un nuovo Comune). Tali revisioni saranno tempestivamente trasmesse da COREPLA al Convenzionato.
3. Il Bacino è quindi l'abbinamento univoco tra uno o più Comuni inseriti nella medesima Convenzione, una Piattaforma di conferimento, una Tipologia di Raccolta, una Tipologia di Flusso ed eventualmente un CC.
4. Qualora il Convenzionato abbia richiesto, per gli stessi Comuni, l'attivazione di una sola Tipologia di Raccolta e di una sola Tipologia di Flusso, la Convenzione prevedrà un solo Bacino, a prescindere dal numero di comuni.
5. Qualora il materiale transiti da un CC, indipendentemente dalla Tipologia di Raccolta il Bacino sarà unico, ad esclusione del caso di attivazione di più Flussi (A, B o C).
6. In uno stesso Bacino multimateriale possono essere compresi solo Comuni ove la raccolta è composta dalle stesse frazioni di imballaggio.
7. COREPLA e il Convenzionato possono concordare l'attivazione di più Bacini, anche qualora la Piattaforma di conferimento, la Tipologia di Raccolta e la Tipologia di Flusso siano le medesime, nel caso in cui in uno dei Bacini da attivare sia compreso un capoluogo di provincia.
8. Per un medesimo Convenzionato ed un determinato Flusso, la raccolta di un Comune dovrà essere riferita ad un unico Bacino e quindi COREPLA procederà ad inserire il Comune in un solo Bacino; tuttavia, nel caso di Comuni con un numero di abitanti superiore a 50.000, può essere concordata con COREPLA l'attivazione di più Bacini per lo stesso Comune nei casi in cui sia garantita la tracciabilità del rifiuto (es. identificando i quartieri/settori in cui avvengono le raccolte per le quali si chiede l'attivazione di un Bacino dedicato).
9. Nel caso di Comuni situati su isole minori che beneficiano del relativo corrispettivo per prestazione aggiuntiva prevista all'art. 6.2 lettera e dell'Allegato Tecnico, questi devono sempre formare un Bacino a sé stante.
10. COREPLA trasmetterà al Convenzionato, unitamente alla descrizione riepilogativa di ogni Bacino, il relativo numero di Bacino di identificazione univoca dello stesso, da utilizzarsi per i conferimenti del Bacino stesso. Il Convenzionato dovrà indicare sul documento di consegna del materiale il numero del Bacino cui si riferisce il conferimento stesso.
Articolo 19 - Corrispettivi di raccolta
1. Fermo restando quanto stabilito nell'art. 6 dell'Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
a. tutti i corrispettivi di raccolta di cui all'art. 6.1 e all'art.6.2 dell'Allegato Tecnico si intendono al netto dell'IVA;
b. il corrispettivo del Flusso B viene adottato, oltre che per i Bacini di Flusso B anche per Bacini di Flusso A o di Flusso C o di Flusso D, qualora la media mobile del periodo di riferimento superi il 20% diTraccianti rispetto agli imballaggi in plastica conferiti;
c. per i conferimenti di materiale pressato in balle, la presenza nel carico anche di una sola balla formata in maniera omogenea da Traccianti comporta automaticamente la classificazione dell'intero carico come appartenente al Flusso B (vedi Allegato tecnico 6.1.3), fermo restando che, ai fini della determinazione del corrispettivo spettante per il periodo di riferimento, fa fede il valore percentuale di Traccianti risultante dalla media mobile mensile;
d. nulla è dovuto al Convenzionato, relativamente a qualsiasi Flusso, per materiale contenente frazioni estranee in misura superiore al limite massimo previsto. In tal caso non sono dovuti neppure i corrispettivi delle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico;
e. tutti i corrispettivi di cui all'art. 6.1 dell'Allegato Tecnico e tutti i corrispettivi aggiuntivi di cui all'art. 6.2 dell'Allegato Tecnico sono riconosciuti da COREPLA esclusivamente al Convenzionato.
Articolo 20 - Verifiche di qualità
1. Fermo restando quanto stabilito nell'Allegato Tecnico e nell'Allegato 1 dello stesso Allegato Tecnico, si precisa quanto segue:
a. I Bacini attivi al 31.12.14 verranno automaticamente prorogati allineando la frequenza analisi in base alle tabelle 1, 2 e 3 di cui al paragrafo 1 del sopracitato Allegato 1. Il mese di gennaio 2015 sarà valorizzato con la media mobile mensile in base alla frequenza di analisi valida per ciascun Bacino a partire dall'1.1.2015, come previsto alla lettera a) del paragrafo 3 del sopracitato Allegato 1 .
b. Qualora si rendesse necessario effettuare una correzione relativamente all'imputazione di un formulario che implichi variazioni di quantità relative ad un periodo ormai chiuso (ad esempio per riallocazione su un Bacino di quantità precedentemente attribuite ad un diverso Bacino per errore in fase di registrazione del formulario) questa verrà effettuata senza che venga ricalcolata la media mobile delle analisi effettuate per i Bacini che hanno subito variazioni di quantità.
c. Qualora un carico sia stato conferito contaminato da insetti o animali o carogne o materiali pericolosi o putrescenti o maleodoranti in concentrazione tale da far venir meno le condizioni igienico sanitarie minime necessarie per l'effettuazione delle analisi garantendo la salute e la sicurezza dell'operatore oppure il CSS ritenga che il codice CER riportato sul formulario o su altro documento di trasporto non corrisponda alla tipologia di rifiuto conferito, si procede come di seguito descritto:
1) Se l'evenienza viene riscontrata prima dello scarico o in fase di scarico si procede al respingimento del carico e in caso di trasporti di materiale pressato effettuato a cura di COREPLA o da terzi per conto di COREPLA vengono riaddebitati al Convenzionato i costi di trasporto dal CSS al CC di provenienza. Qualora inoltre il carico sia oggetto di campionamento viene attribuita al relativo bacino un'analisi fittizia con i seguenti valori:
- il 51% di frazione estranea e 49% imballaggi per il monomateriale e il multimateriale leggero;
- 51% di frazione estranea e 32% imballaggi per il multi pesante.
Il CSS dovrà dare evidenza delle motivazioni del respingimento del carico riportando quanto riscontrato nel report di respingimento di cui all'Allegato H.
2) Qualora l'evenienza si verifichi in fase di analisi, per i soli carichi conferiti pressati, al relativo bacino verrà attribuita un'analisi fittizia con il 70% di frazione estranea ed il 30% di imballaggi.
In entrambi i casi, tali analisi fittizie contribuiranno esclusivamente alla media mobile mensile del mese in cui si verifica l'evento e non saranno considerate nella media mobile dei mesi successivi.
d. Per i bacini multimateriale in essere al 31/12/14, sino al 31/12/2016 in caso di cambiamento della tipologia di raccolta conferita sfusa a CSS da multimateriale pesante a multimateriale leggero o monomateriale con conferimento sfuso a CSS, eventuali frazioni di carta o vetro riscontrate nei primi 6 mesi di attivazione della nuova tipologia di raccolta saranno considerate frazione neutra e pertanto non incideranno sul limite massimo di frazione estranea in ingresso al CSS.
Nei casi in cui sussistano le precedenti condizioni verrà attivato un Bacino temporaneo per ogni Convenzionato (unico per Convenzionato nel caso in cui per i medesimi Comuni il CSS di conferimento e la tipologia di conferimento siano gli stessi). Per Convenzioni stipulate a fronte di delega da parte di più Comuni a tale Bacino temporaneo verrà di volta in volta attribuito per la durata di 6 mesi il Comune in cui avviene il cambiamento di raccolta; viceversa per Convenzioni dirette con i Comuni o stipulate a fronte di delega da parte di un unico Comune il Bacino transitorio stesso avrà una durata di sei mesi.
Qualora un bacino multimateriale pesante con conferimento diretto a CSS attivasse un passaggio al conferimento monomateriale a CSS con transito da CC non sarà invece applicato il transitorio sopra descritto.
Articolo 21 - Conferimenti fuori specifica
1. Qualora il carico sottoposto ad analisi aggiuntiva evidenzi una presenza di frazioni estranee superiore ai limiti previsti nell'Allegato Tecnico all'art. 6.1.4 (cd. carico fuori specifica), si applica quanto in esso previsto.
2. La facoltà di COREPLA di sospendere i ritiri a seguito del superamento per oltre due volte consecutive dei limiti di
soglia, prevista dall'Allegato Tecnico all'art. 6.1.5, non si applica ai conferimenti multimateriale.
Articolo 22 - Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato
1 Il Convenzionato ha la facoltà di scegliere l'impianto di pressatura (CC) a cui conferire il materiale. Tuttavia, COREPLA non garantisce il ritiro di materiale presso CC che non possano inviare a CSS il materiale con codici attività di recupero coerenti con le attività di recupero effettuate dai CSS.
2. La richiesta di ritiro di un carico di materiale pressato deve essere effettuata attraverso il portale Area Riservata Logistica accessibile dal sito COREPLA.
3. Dovrà essere inserita nel portale anche la data di disponibilità del carico, che dovrà essere successiva alla data di inserimento della richiesta, ed il/i Bacino/i di riferimento del materiale che verrà conferito con il carico; la data di disponibilità comunicata dovrà essere coerente con lo stoccaggio, le quantità prodotte, la tempistica e gli orari di carico.
4. Dovrà essere garantita una fascia oraria di disponibilità al carico presso il CC di almeno 8 ore e l'inizio delle operazioni di carico entro le due ore successive all'arrivo del mezzo.
5. COREPLA provvede a predisporre i buoni di ritiro del materiale con data ultima ritiro entro 8 giorni lavorativi a far data dalla data di disponibilità comunicata, trasmettendone copia al CC.
6. Qualora il trasportatore dovesse addebitare a COREPLA un costo per ore di sosta superiori a due, il costo sarà riaddebitato al Convenzionato.
7. Qualora il trasportatore si presentasse al carico e il materiale non fosse disponibile, COREPLA potrà riaddebitare al Convenzionato il costo del trasporto A/R.
8. Qualora il materiale risultasse contaminato ed il trasportatore dovesse documentare di aver sostenuto costi di bonifica del mezzo, questi ultimi saranno riaddebitati al Convenzionato.
9. I predetti costi dovranno essere addebitati da COREPLA entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.
Articolo 23 - Penali a carico di COREPLA
1. Qualora COREPLA ritirasse il materiale con un ritardo compreso tra 8 e 16 giorni lavorativi rispetto alla data ultima di carico prevista sul buono di ritiro, il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 7% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive).
2. Dopo il 16° giorno lavorativo di ritardo il Convenzionato potrà applicare una penale pari al 15% del totale del corrispettivo riconosciuto per il carico (corrispettivi di raccolta e per prestazioni aggiuntive) a cui si aggiunge, dopo il 21° giorno lavorativo di ritardo, la facoltà di inviare il carico a proprie spese - previa comunicazione a COREPLA - al CSS più vicino riaddebitando a COREPLA i relativi costi maggiorati del 10% sulla base delle tariffe applicate dai fornitori COREPLA.
3. Le predette penali dovranno essere addebitate dal Convenzionato entro quattro mesi dalla fine del mese cui si riferiscono a pena di decadenza.
Articolo 24 - Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento
1. Il Convenzionato deve conferire il materiale esclusivamente presso la Piattaforma prevista nella Convenzione per ogni specifico Bacino.
2. Per carichi conferiti sfusi, sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) o sul diverso documento di trasporto, ove consentito dalla normativa, ovvero sulla bollettina di pesata in ingresso all'impianto, il Convenzionato dovrà indicare il numero di Bacino. In mancanza di tale indicazione non viene autorizzato lo scarico del materiale presso il CSS.
3. Per carichi conferiti sfusi dal Convenzionato che, ove consentito dalla normativa vigente, vengono conferiti senza FIR, il CSS provvede a registrare lo scarico creando un numero così formato:
a. numero pesata;
b. codice CSS;
c. data del conferimento.
Il numero così ottenuto viene trascritto a cura del CSS sul documento di conferimento e, ai fini della Convenzione in essere con COREPLA, costituisce l'identificativo del conferimento. Tale numero deve essere citato dal Convenzionato nella fattura e viene utilizzato da COREPLA in fase di convocazione di analisi merceologica e in eventuali ulteriori comunicazioni fra le parti.
4. Nel caso di carichi pressati tutte le balle dovranno essere etichettate in maniera certa e stabile con etichette in plastica o plastificate riportanti gli estremi del CC e della Tipologia di Flusso.
5. Sul Formulario Identificazione Rifiuto (FIR) il CC dovrà indicare oltre ai numeri di Bacino, anche il peso in kg per ciascun Bacino.
6. In mancanza di tali dati, COREPLA non autorizza il carico presso il CC né lo scarico presso il CSS.
7. In caso di conferimento riferibile a più Bacini l'eventuale differenza tra peso dichiarato e peso riscontrato è attribuita al Bacino con il peso dichiarato maggiore.
8. COREPLA garantisce la disponibilità allo scarico presso i CSS per almeno 8 ore lavorative dal lunedì al venerdì e che gli scarichi avvengano in base all'ordine di presentazione al CSS.
In ogni caso, qualora il materiale provenga da CC, da impianti intermedi di trasferenza oppure a seguito di trasbordo effettuato con modalità diverse da quelle previste all'art. 6.2.a dell'Allegato Tecnico, il conferimento a CSS può avvenire dal lunedì al venerdì non prima delle 7.00 e non oltre le 19.00. Quanto sopra ad eccezione dei seguenti giorni e del successivo qualora lo stesso cada di sabato: 6 gennaio, 25 aprile, 2 giugno, 15 agosto, 1° novembre, 8 dicembre, 26 dicembre sempre che i CSS siano aperti per il conferimento.
Articolo 25 - Fatturazione e pagamenti
1. Fermo restando quanto previsto nell'Allegato "A" in ordine a fatturazione e pagamenti, le Parti precisano quanto segue.
2. Il Convenzionato, in presenza di conferimenti, deve provvede ad emettere fattura mensile nei confronti di COREPLA, e comunque entro due mesi dal conferimento a CSS; la fattura dovrà essere inviata esclusivamente in formato digitale all'indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xx.
3. La quantità del materiale consegnato da prendere in considerazione agli effetti di cui al presente articolo è quella riscontrata tramite pesata presso il CSS nel mese.
4. COREPLA pubblicherà, per singolo Convenzionato sul portale Raccolta la prefattura del mese. In caso di discordanza fra la prefattura e i dati risultanti al Convenzionato, il Convenzionato stesso provvederà a contattare COREPLA prima di emettere la fattura per i chiarimenti del caso.
5. E' espressamente vietata ogni forma di cessione a terzi dei crediti del Convenzionato nei confronti di COREPLA, ivi inclusi i mandati irrevocabili all'incasso.
6. COREPLA, nel mese successivo al mese di conferimento della raccolta (es. alla fine del mese di luglio per il materiale conferito a giugno), provvede ad emettere fattura relativamente ai costi di separazione ed avvio a recupero della frazione estranea ove previsto che avrà scadenza a 60 giorni data fine mese fattura.
7. I pagamenti delle fatture vengono effettuati da COREPLA a 90 giorni data fattura fine mese mediante bonifico bancario fatte salve eventuali compensazioni fra le fatture emesse dal Convenzionato e i documenti contabili emessi da COREPLA.
8. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento delle fatture da parte di COREPLA o del Convenzionato sono dovuti interessi di mora nella misura dell'Euribor medio a tre mesi maggiorato di due punti percentuali.
Articolo 26 - Codice di comportamento. Modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. 231/2001.
1. COREPLA si è dotato di un Codice di Comportamento, che costituisce l'insieme dei principi e delle norme etiche e giuridiche che regolano le attività all'interno e all'esterno del Consorzio e di un Modello di Organizzazione e di Gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001, entrambi pubblicati sul sito xxx.xxxxxxx.xx, di cui invita a prendere visione. L'adesione ai Principi di Comportamento del suddetto Codice è richiesta a chiunque intrattenga relazioni commerciali con COREPLA, per quanto di propria competenza. L'osservanza dei Principi di Comportamento è requisito fondamentale per l'instaurazione e il mantenimento dei rapporti commerciali con COREPLA.
2. Pertanto, con la sottoscrizione della Convenzione, il Convenzionato assume l'obbligo di adeguarsi ai suddetti Principi di Comportamento per quanto di propria competenza, a pena della risoluzione del rapporto contrattuale nei casi di violazione connotati da maggiore gravità e fermo restando l'obbligo di risarcimento di qualsivoglia danno derivante a COREPLA da eventuali comportamenti contrari ai suddetti Principi.
Articolo 27 - Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall'Accordo Quadro e dall'Allegato Tecnico (Allegato "A") si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Milano, 20 MAGGIO 2015
Il Convenzionante Il Convenzionato
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le pattuizioni di cui agli artt. 1 ("Premesse e allegati), 6 (Recesso), 11 (Controversie) della Sezione I e agli artt. 13 (Conferimenti in assenza di Convenzione),14 (Adempimenti per la stipula della Convenzione), 15 (Flussi di raccolta), 17 (Piattaforme di conferimento), 19 (Corrispettivi di raccolta), 20 (Verifiche di qualità), 22 (Modalità di ritiro/scarico del materiale pressato), 23 (Penali a carico di Corepla), 24 (Prescrizioni gestionali ed amministrative per il conferimento), 25 (Fatturazione e pagamenti), della Sezione II
Il Convenzionante Il Convenzionato
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
Comieco, Consozio Nazionale per il recupero ed il riciclo degli imballaggi a base
CELLULOSICA, P.Iva 12303950153, con sede a Milano in Xxx Xxxxxx Xxxxx, 0, in persona del Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxxxxxx, C.F. 97207800158 nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “COMIECO”
-da una parte-
e
il Comune di Castelvetrano, titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti, codice convenzione, 3954, con sede a Castelvetrano (TP), in Piazza Xxxxxxx I, P.Iva 81001210814 in persona del legale rappresentante Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, C.F. 81001210814 nel prosieguo anche solo “Convenzionato”
-dall’altra parte-
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COMIECO relativo alla gestione
dei rifiuti di imballaggio a base cellulosica per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi a base cellulosica nonché – in caso di scelta in tal senso da parte del Convenzionato – delle frazioni merceologiche similari – conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 - Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□1 fino al _ _ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
oppure
🗷 per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati2:
□ “dati standard” (allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi
1 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).
2 Barrare l’opzione prescelta.
oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO COMIECO – Ufficio Sud
Indirizzo:
Xxx xxxxx Xxxxxx , 0 00000 Xxxxxxxxxx (XX)
Tel: 000 000000; Fax: 000 000000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxx
Pec: xxxxxxxxxxx.xxx@xxx.xxxxxxx.xxx CONVENZIONATO
Denominazione: Comune di Castelvetrano
Referente: Xxx. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx: Dirigente Servizi Tecnici Referente: Geom. Xxxxxxxxxx Xx Xxxxx Xxxxx: Resp. 6° Servizio Indirizzo: Piazza Xxxxxxx X
e-mail: xxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx ;
Pec: xxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx ; xxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx.xx
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 – Tutela della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. - gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra
All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.
SEZIONE II
Art. 13 – Definizioni e modalità di convenzionamento
1. Per le definizioni, qualora non specificato nella presente sezione, si fa rinvio all’Accordo Quadro, all’Allegato Tecnico ed al modello di delega.
2. In riferimento alle opzioni di convenzionamento previste dall’art. 2 dell’Allegato Tecnico, il Convenzionato dichiara di scegliere la seguente opzione:3 2 A Raccolta Congiunta
3. La modalità di convenzionamento e la quantità da gestire in Convenzione possono essere modificate nel rispetto delle scadenze temporali riportate all'art. 2 dell' Allegato Tecnico.
Art. 14 – Specificazione delle obbligazioni a carico del Convenzionato
1. Il Convenzionato si impegna a svolgere con la massima diligenza e professionalità le attività di propria competenza, così come previste e disciplinate dalle presente Convenzione e dai suoi allegati.
2. Il Convenzionato è tenuto a comunicare a Comieco, tramite l'area web riservata e/o pec, i dati e le informazioni elencati nelle schede “Dettaglio Comuni” (allegato “E”) e "Scheda Convenzioni" (allegato “F”). In particolare è fatto obbligo al Convenzionato di comunicare a Comieco i dati e le informazioni relativi a:
a) quantità previsionali di raccolta per tipologia e per bacino come definito in Convenzione (nel caso di opzione 1 è indicata la raccolta differenziata congiunta lorda e la resa di separazione degli
3 Riportare solo l’opzione scelta.
imballaggi);
b) sistemi di raccolta adottati con particolare riferimento alle quantità di raccolta selettiva e di raccolta selettiva comunale di prossimità;
c) composizione del bacino di raccolta;
d) quantità di raccolta non gestite in Convenzione.
Le comunicazioni di cui ai punti a), b), c) devono essere effettuate dal Convenzionato all’atto della stipula della Convenzione e, successivamente, in occasione di ogni variazione del bacino di raccolta o delle modalità di raccolta. La comunicazione di cui alla lettera d) deve essere effettuata, di norma, entro 5 giorni lavorativi dalla fine del mese.
La mancata o non tempestiva comunicazione configura inadempimento contrattuale ed attribuisce a Comieco, previa apposita comunicazione scritta al Convenzionato, la facoltà di sospendere i pagamenti di cui al successivo art. 17.
3. Ai fini del conferimento in Piattaforma è fatto obbligo al Convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risulti:
a) la tipologia di raccolta in Convenzione (congiunta, selettiva, selettiva comunale di prossimità) con l’indicazione dei quantitativi per singolo bacino;
b) origine del rifiuto (comune o, se non coincidente, bacino di provenienza del rifiuto come definito in Convenzione);
c) data del conferimento;
d) dati identificativi della Piattaforma di conferimento. Dal documento di trasporto deve altresì risultare:
1) il codice CER 200101 nel caso di convenzione per l’avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta congiunta;
2) il codice CER 150101 nel caso di convenzione per l’avvio a riciclo del materiale proveniente dalla raccolta selettiva.
4. Il Convenzionato è reso edotto che, sui dati da esso comunicati, Comieco effettuerà controlli incrociati con i dati provenienti dalle Piattaforme e dai destinatari per il riciclo individuati da Comieco, e che i pagamenti da parte di Comieco sono condizionati agli esiti di tali
controlli incrociati. In caso di difformità nei dati ricevuti, Comieco si riserva di sospendere i pagamenti dovuti al Convenzionato fino al completamento delle relative
5. Il Convenzionato è reso edotto che la Piattaforma, quando individuata da Comieco, all’atto del conferimento è tenuta ad applicare quanto previsto agli artt. 2, 3 e 4 del Documento Audit e Qualità relativamente alle verifiche qualitative del materiale; il Documento Audit e Qualità forma parte integrante ed essenziale dell’Allegato Tecnico, ed è quindi vincolante per le Parti della presente Convenzione. Resta inteso che le difformità accertate dalla Piattaforma devono essere tempestivamente comunicate al Convenzionato per una verifica in contraddittorio.
6. Qualora il Convenzionato operi anche come Piattaforma di conferimento, sarà altresì suo obbligo svolgere - direttamente o tramite soggetto terzo non firmatario della Convenzione - i servizi aggiuntivi disciplinati con Comieco ai sensi del successivo art. 15
Art. 15 – Individuazione e gestione delle Piattaforme
1. Le Piattaforme, individuate secondo quanto previsto dagli artt. 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3 dell’Allegato Tecnico, sono indicate nella “Scheda Convenzione” (allegato “F”). Di norma l’individuazione si estende per tutta la durata della Convenzione, fatto salvo quanto previsto all’art. 3.2.1 dell’Allegato Tecnico.
2. Il conferimento del materiale in Convenzione presso Piattaforme diverse da quella individuate nella “Scheda convenzione” come disponibile nell'area web riservata, nonché il conferimento di materiale effettuato nel mancato rispetto della ripartizione quantitativa dei flussi tra due o più Piattaforme, configura inadempimento contrattuale ed attribuisce a Comieco la facoltà di sospendere i pagamenti di cui al successivo art. 17.
3. Le Piattaforme individuate devono possedere i requisiti previsti dall'allegato 1 dell'Allegato Tecnico e devono assicurare che le attività di rispettiva competenza vengano svolte nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e tutela dell'ambiente.
4. Qualora il Convenzionato operi anche come Piattaforma di conferimento, con apposito contratto Comieco e il Convenzionato disciplinano il servizio di pressatura e l’etichettatura del materiale secondo le specifiche fornite dal Consorzio, ovvero l’erogazione dei servizi aggiuntivi per la messa a disposizione di materie prime secondarie a valle della raccolta, selezionate in materiale di classificazione 1.02, ovvero 1.04-1.05, conformi alla norma UNI EN 643 pressato in balle, o comunque conformi per l’avvio a riciclo nell’industria cartaria.
5. Nel caso di Piattaforma individuata da Comieco, il Convenzionato si impegna a riconoscere alla Piattaforma - direttamente o tramite Comieco - gli oneri economici per la gestione delle frazioni estranee in attuazione di quanto previsto dalle Tabelle di cui
Art. 16 – Specificazione delle funzioni e degli obblighi di Comieco
1. Comieco è tenuto a svolgere, direttamente o indirettamente, le necessarie attività affinché le Piattaforme e il destinatario per il riciclo individuati da Comieco agiscano in conformità degli accordi assunti con la presente Convenzione e/o con altro ulteriore apposito accordo.
2. Nei limiti di quanto sopra specificato e ai fini della stipula della Convenzione, Comieco si impegna a comunicare alle parti interessate le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta e rispondenti ai requisiti previsti dall’Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme, qualora insorgano oggettivi ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove emergano verificabili esigenze tecniche e tecnologiche per la corretta e migliore esecuzione della Convenzione. In tali casi Comieco si atterrà ai criteri di individuazione delle Piattaforme di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato Tecnico.
3. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta secondo principi di efficacia, efficienza ed economicità, Comieco, in collaborazione con i Convenzionati, realizza attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione ai sensi dell’art. 8 dell’Allegato Tecnico.
Art. 17 – Fatturazione e pagamenti
1. Il Convenzionato emette fattura con cadenza mensile nei confronti di Xxxxxxx, i pagamenti devono avvenire in conformità a quanto riportato all'art. 7 dell'Allegato Tecnico.
2. In caso di inadempimento agli obblighi derivanti dalla Convenzione ed in particolare nei casi di cui ai precedenti artt. 14, commi 2 e 4, nonché 15, comma 2, in attesa degli esiti delle verifiche previste dal Documento Audit e Qualità, Comieco potrà sospendere i pagamenti, dandone motivata comunicazione scritta al Convenzionato entro la scadenza del termine di pagamento della fattura cui la comunicazione si riferisce. Rimane salvo quanto previsto dal successivo art. 19.
3. La maggiorazione del corrispettivo prevista dall’art. 5, secondo cpv, dell’Allegato Tecnico, per le quantità di raccolta selettiva comunale di prossimità, è condizionato al rispetto delle comunicazioni previste al precedente art. 14, comma 3, nonché all’indicazione specifica in fattura delle quantità come riportate nei documenti di trasporto.
Art. 18 - Inadempimenti e penali del Convenzionato
1. Il Convenzionato che conferisce materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti non urbani è tenuto al pagamento di una penale pari al 10% del controvalore di un anno
di corrispettivo, sulla base delle quantità indicate nella “Scheda convenzione” (allegato “F”). E’ fatto salvo il maggior danno.
2. Nel caso di mancata comunicazione o aggiornamento dei quantitativi previsionali, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 3.3.1, terzo cpv, dell’Allegato Tecnico, trova applicazione la penale ivi prevista secondo le seguenti modalità:
- in caso di conferimenti mensili e trimestrali superiori di oltre il 20% al dato previsionale mensile definito in Convenzione, Comieco non eroga il corrispettivo per la quota di materiale conferito in eccedenza rispetto al dato previsionale mensile. Qualora la difformità rispetto al dato previsionale venga recuperata entro i due mesi successivi al primo mese di scostamento, la penale non verrà applicata da Comieco;
- in caso di conferimenti mensili e trimestrali inferiori di oltre il 20% al dato previsionale mensile definito in Convenzione, Comieco trattiene al Convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione applicato alla differenza tra il quantitativo effettivamente conferito ed il quantitativo previsionale atteso. Qualora la difformità rispetto al dato previsionale venga recuperata entro i due mesi successivi al primo mese di scostamento, la penale non verrà applicata da Comieco.
La penale verrà applicata al raggiungimento del quantitativo di scostamento di 5 tonnellate ovvero di 1 carico utile (25 t) nel caso in cui il Convenzionato provveda alla gestione della Piattaforma.
3. Nel caso in cui il Convenzionato abbia scelto di conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio, verrà applicata una penale con le modalità di cui al comma precedente nei seguenti casi:
a) qualora il quantitativo effettivamente conferito nel mese precedente si discosti, in eccesso o in difetto, in misura superiore al 5% rispetto alla ripartizione mensile comunicata dal Convenzionato;
b) qualora il quantitativo annuale effettivamente conferito si discosti in misura superiore al 5% rispetto al quantitativo annuo comunicato dal Convenzionato;
c) qualora il Convenzionato non abbia comunicato a Comieco di voler conferire in Convenzione quota parte della raccolta effettuata sul territorio in presenza di conferimenti mensili difformi per almeno un trimestre (sia in eccesso che in difetto) di oltre il 5% rispetto al corrispondente quantitativo previsionale mensile.
4. Nel caso di immotivato blocco dei conferimenti, Comieco trattiene dai pagamenti dovuti al Convenzionato una somma pari al corrispettivo previsto dalla Convenzione per il materiale non conferito.
5. Nei casi di inadempimento a quanto previsto agli artt. 14.2, e 15.2 della presente Convenzione, nonché nel caso in cui il Convenzionato ometta di evidenziare la presenza di sistemi di raccolta non protetti dalla pioggia e/o le relative quantità (art. 3 del Documento Audit e Qualità), sarà inoltre facoltà di Comieco recedere dalla Convenzione senza ulteriore obbligo di avviso, dandone comunicazione a CONAI. In tal caso Xxxxxxx avrà altresì facoltà di agire a tutela dei propri interessi e di quelli dei destinatari per il riciclo individuati da Comieco per gli eventuali danni subiti o subendi a causa dell’inadempimento del Convenzionato.
Art. 19 – Inadempimenti e penali del Convenzionante
1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di Comieco, qualora il Consorzio non abbia preventivamente comunicato ai sensi dell’articolo 17.2 eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
Art. 20 - Cessione e modifiche della Convenzione
1. Nessuna Parti delle potrà cedere la Convenzione o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da essa derivanti senza il previo consenso dell’altra Parte.
Art. 21 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Le Parti dichiarano che il testo della Convenzione è stato discusso e definito in contraddittorio in ogni sua parte.
Milano, 1 aprile 2015
Comieco, Consorzio Nazionale Recupero e Riciclo degli imballaggi a base cellulosica
Convenzionato
Allegato “B”
Dati Convenzionati opzione 1
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | 81001210814 |
Comune | Castelvetrano |
Istat | 081006 |
Regione | Sicilia |
Provincia | Trapani |
Cap Sede Legale | 91022 |
Indirizzo | P.zza Xxxxxxx X |
Telefono | 0000000000 |
Sito Web | |
Referente | Responsabile del VI Servizio |
Nome | Xxxxxxxxxx |
Cognome | Li Vigni |
Fax | 0924/909655 – 0924/909407 |
Telefono 0 | 0000000000 |
Telefono 0 | 0000000000 |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
081006 | 150101 | Porta a porta | 2 volte a settimana (n.104 svuotamenti/anno) |
081006 | 200101 | Porta a porta | 2 volte a settimana (n.104 svuotamenti/anno) |
Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta
Istat Comune | Codice CER | Descrizione CER | Kg |
081006 | 150101 | Imballaggi cartone | 211860 |
081006 | 200101 | Carta e cartone | 83386 |
Sezione 3. Impianti di destinazione
Istat Comune Produttore | Codice CER | Descrizione Cer | Ragione sociale Impianto | Istat Comune Sede Impianto | Totale (kg) | Tipo operazione |
081006 | 150101 | Imballaggi in carta e cartone | XX.XXX. srl | 081024 | 211860 | Messa in riserva |
081006 | 200101 | carta | XX.XXX. srl | 081024 | 83386 | Messa in riserva |
Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.
Note:
1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati per ciascun Comune.
2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “C”
Dati Convenzionati opzione 2
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 2. Automezzi
Istat Comune | Targa | Tipo | Alimentazione | Codice CER | Km Anno | Giro (urbano/extraurbano/entrambi) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 3. Dati Movimenti CER
Nome CAMPO |
Mese Riferimento |
Istat Comune Produttore 081006 |
Nome Impianto Destinazione |
Istat Impianto Destinazione |
Cer |
Kg |
Descrizione Rifiuto |
Operazione |
Operazione Descrizione |
Unità Misura |
Targa Automezzo |
Trasmessi con cadenza mensile o semestrale
Parte 3 – Dati economici
Comune | Costo Totale servizio (€/anno) | Costo trattamento (€/anno) | Ricavi vendita (€/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Note:
1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “D”
Dati Consorzi
I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Nome Consorzio | Codice Consorzio | Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Data Attivazione | Bacino | Nome Comune | Codice Istat | Provincia |
Parte 2 – Dati quantità e fatturati
Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Bacino | Mese Conferimento | Codice Articolo | Raccolta Differenziata Conferita (ton) | Rifiuti di imballaggio conferiti (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivi (euro iva escl.) | % frazione estranea | Sfuso Pressato | Mono Multi | Flusso |
Parte 3 – Dati analisi di qualità
Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici.
Note:
1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
Allegato “E” – Dettaglio Comuni (FAC SIMILE)
Bacino
Convenzionato
Regione: __ _ decorrenza
Provincia: _
Elenco Comuni Abitanti
……………………………. ……………………..
……………………………. ……………………..
……………………………. ……………………..
Totale Abitanti Bacino ……………………..
Totale Abitanti Convenzione ……………………..
Allegato “F” – Scheda Convenzioni (FAC SIMILE)
Bacino
Info:
Codice Bacino Popolazione
Opzione di Convenzionamento Gestione Parziale
Referente Territoriale
Previsioni mensili: | |||||||||||||
Anno | Articolo | Gen: | Feb: | Mar: | Apr: | Mag: | Giu: | Lug: | Ago: | Set: | Ott: | Nov: | Dic: |
………. | ……………. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. |
………. | ……………. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. |
Modalità e sistemi di raccolta: | |||||||||||||
Modalita: | Sistema*: | Attrezzatura: | Numero: | Frequenza: | Capacità: | ||||||||
………………….. | ………………….. | ………………….. | ………………….. | ………………….. | ………………….. | ||||||||
………………….. | ………………….. | ………………….. | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
*P: Protetto – NP: Non Protetto –NPM: Non Protetto Marciapiede
Articolo | Sistema*: | Gen: | Feb: | Mar: | Apr: | Mag: | Giu: | Lug: | Ago: | Set: | Ott: | Nov: | Dic: |
………. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. |
………. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. |
Ripartizione sistemi raccolta:
*P: Protetto – NP: Non Protetto –NPM: Non Protetto Marciapiede | |||
Ripartizione raccolta cartiere/vincitori aste: | |||
Cartiere/Vincitori aste | Congiunta % | Selettiva % | Poliaccoppiati % |
…………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
…………………………………………………………………… | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
Ripartizione raccolta piattaforme: | |||
Piattaforma FLUSSO | Congiunta % | Selettiva % | Poliaccoppiati % |
……………………………………………… ……………….. | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
……………………………………………… ……………….. | ………………….. | ………………….. | ………………….. |
Ripartizione raccolta piattaforme:
Piattaforma | Cartiere / Vincitori Aste | Congiunta % | Selettiva % | Poliaccoppiati % | ||||||||
…………………………………… | ……………….. | ………………….. | ………………….. | ………………….. | ||||||||
…………………………………… | ……………….. | ………………….. | ………………….. | ………………….. | ||||||||
Fasce qualità: | ||||||||||||
Gen: | Feb: | Mar: | Apr: | Mag: | Giu: | Lug: | Ago: | Set: | Ott: | Nov: | Dic: | |
……….……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. |
……….……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. | ……. |
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN VETRO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
COREVE, Consorzio Recupero Vetro, P.Iva 05648781002, con sede a Xxxxxx X.xxx X.X. Xxxxx
Xxxx, 0, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura
, C.F. _ nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “COREVE”
-da una parte-
e
, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di _ o _ (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero
in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio , giusta delega …, con sede a , in , P.Iva __ in persona
del legale rappresentante , C.F. _ “Convenzionato”
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
nel proseguo anche solo
-dall’altra parte-
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e COREVE relativo alla gestione dei rifiuti di
imballaggio in vetro per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in vetro conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 - Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□1 fino al _ _ e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
oppure
□ per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati2:
□ “dati standard” (allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
1 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).
2 Barrare l’opzione prescelta.
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche
nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO _
Indirizzo:
Via __ _, __
Tel: _ ; Fax: __ ; e-mail: __
Pec: _ _ CONVENZIONATO
Denominazione:
Referente: _ _ Ruolo:__
Indirizzo:
Via __ _, __
Tel: _ ; Fax: __ ; e-mail: __
Pec: _ _
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 – Tutela della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. - gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.
SEZIONE II
Articolo 13 - Dichiarazione del Convenzionato in merito alle modalità di raccolta e al luogo di consegna del materiale
1. Il Convenzionato, all’atto della presentazione della richiesta formale di sottoscrizione della presente Convenzione, deve consegnare il “Modulo per la dichiarazione a CoReVe dei dati e delle informazioni previste dall’ATV”(nel seguito “MODULO”), debitamente compilato in tutte le sue parti, che viene qui accluso quale allegato (allegato “E”)
2. Il Convenzionato è tenuto a comunicare tempestivamente a CoReVe ogni variazione dei dati e delle informazioni precisate nel MODULO consegnato a CoReVe.
3. Dal Modulo si rileva che il Convenzionato si impegna a mettere a disposizione del CoReVe [barrare la casella corrispondente all’opzione prescelta]:
□ i rifiuti di imballaggio in vetro derivanti dalla raccolta differenziata, se del caso preventivamente sottoposti a preselezione, effettuata nei Comuni indicati nel Modulo, aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’ATV, per un quantitativo indicativamente pari a ton.
……………….. nel primo anno di validità della convenzione e per gli anni successivi, di regola, almeno pari al quantitativo conferito nell’anno precedente.
[oppure]
□ i rifiuti di imballaggio in vetro e metallo derivanti dalla raccolta differenziata congiunta effettuata nei Comuni indicati nel Modulo, aventi le caratteristiche qualitative precisate nell’ATV, per un quantitativo indicativamente pari a ton nel primo
anno di validità della convenzione e per gli anni successivi, di regola, almeno pari al quantitativo conferito nell’anno precedente.
E che [barrare la casella corrispondente all’opzione prescelta]:
□ i suddetti rifiuti di imballaggio saranno resi caricati a cura del Convenzionato sugli autotreni inviati dal Mandatario presso la seguente piattaforma individuata dal Convenzionato: (Indirizzo). Il Convenzionato è consapevole che la messa in atto delle buone pratiche descritte nell’allegato 2 all’ATV concorre nel limitare la formazione della frazione fine; conseguentemente ogni disattenzione del Convenzionato rispetto ai suggerimenti lì indicati concorre al superamento del valore di franchigia indicato nell’Allegati all’ATV con conseguente riduzione dei corrispettivi fino al loro annullamento. Comunque, nella piattaforma sopra indicata, il deposito dei rifiuti di imballaggio in vetro dovrà avvenire in una spazio dedicato, con pavimentazione in cemento dotata di trattamento antiusura, di dimensioni adeguate rispetto al bacino di raccolta e comunque capace di contenere almeno 2 carichi utili (circa 60 tonnellate); il deposito deve inoltre permettere l’agevole accesso ed il carico dei mezzi pesanti (portata 30 ton) così da consentire che tutte le manovre avvengano in totale assenza di rischi per le persone e le cose.
[Oppure]
□ i suddetti rifiuti di imballaggio saranno consegnati presso l’impianto di trattamento
………………………….. come indicato nella comunicazione inviata da XxXxXx al Convenzionato di cui al successivo articolo 15.
Articolo 14 - Mandatari di CoReVe
1. Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 9, il CoReVe potrà adempiere alle obbligazioni derivanti a suo carico dalla presente Convenzione (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo il ritiro del materiale e il pagamento del Corrispettivo) e, in generale, dare esecuzione alla presente Convenzione direttamente ovvero attraverso uno o più soggetti terzi (in possesso dei requisiti richiesti ai sensi di legge) cui verrà attribuito un apposito mandato (nel seguito Mandatario). In tal caso, il CoReVe nella comunicazione prevista al seguente articolo 15 indicherà al Convenzionato le generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato, con espressa riserva di poter – a propria discrezione – sostituire tale soggetto ovvero affiancargli altro soggetto anch’esso titolare di apposito mandato dandone, in tal caso, apposita comunicazione al Convenzionato.
2. Le Parti convengono inoltre che per l’attività di presa in carico e trasporto dei Rifiuti di Imballaggio, il CoReVe o il Mandatario potrà avvalersi di apposite aziende specializzate nel trasporto e nel trattamento del rottame di vetro, che siano in possesso dei mezzi e delle attrezzature adeguati e che abbiano svolto con esito positivo gli adempimenti formali prescritti dalla legislazione vigente.
Articolo 15 - Comunicazione del Coreve al Convenzionato dei nominativi del mandatario e della società di analisi e del luogo di trattamento dei rifiuti di imballaggio conferiti dal Convenzionato
1. All’avvio della Convenzione, e successivamente nel caso di variazioni nel frattempo intervenute, XxXxXx comunica al Convenzionato, tra l’altro:
a. le generalità del soggetto cui è stato attribuito il mandato;
b. i recapiti delle aziende di trattamento destinatarie del materiale presso le quali saranno inoltre effettuate le analisi a sorpresa per la determinazione della fascia qualitativa di appartenenza;
c. il nominativo delle Società di Analisi (nel seguito SA) incaricate dell’effettuazione dell’analisi, scelte da CoReVe sulla base di quanto stabilito nell’accordo Quadro e nell’Allegato Tecnico;
d. il corrispettivo che il Convenzionato dovrà riconoscere a CoReVe per le analisi merceologiche integrative richieste dal Convenzionato stesso in applicazione di quanto previsto nell’Allegato 8 all’ATV, che in ogni caso non sarà superiore a 400 € più IVA.
Articolo 16 - Fatturazione dei corrispettivi
1. Il CoReVe, di norma entro il 10 del mese successivo, trasmette al Convenzionato, tramite Posta Elettronica (o altra forma di invio concordata per iscritto tra le parti) la bozza della fattura relativa ai quantitativi ritirati dal CoReVe nel mese precedente. La bozza di fattura riepilogherà i quantitativi ritirati nel mese precedente risultanti dai singoli formulari di trasporto e riporterà la fascia qualitativa così come risultante dai controlli effettuati ai sensi dell’Allegato Tecnico Vetro.
2. Eventuali correzioni da apportare alla predetta bozza di fattura devono essere comunicati dal Convenzionato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello cui fa riferimento la bozza di fattura stessa.
3. Il Convenzionato procederà all’emissione della fattura riproducendo la bozza di fattura sulla propria carta intestata, con cadenza mensile.
4. La fattura avrà scadenza 90 gg. data fattura fine mese, con pagamento a mezzo bonifico bancario.
5. Il pagamento sarà effettuato dal CoReVe nei termini sopra previsti.
Articolo 17 - Fatturazione eventuale contributo ai costi di trasporto qualora questo sia effettuato c cura e spese del Convenzionato
1. Qualora il trasporto sia effettuato direttamente dal Convenzionato (come previsto nella parte II punto C.2 dell’Allegato Tecnico), il Convenzionato provvederà a fatturare, con cadenza mensile, direttamente al Mandatario di CoReVe il contributo ai costi di trasporto per le prestazioni di consegna diretta dei rifiuti di imballaggio presso gli impianti di trattamento del rottame di vetro di cui si avvale il Mandatario stesso, sulla base degli importi riportati nella tabella in Allegato 4 all’Allegato Tecnico. La fattura avrà scadenza 90 gg. d.f. fine mese con pagamento a mezzo bonifico bancario. Il pagamento sarà effettuato dal Mandatario nei termini sopra previsti.
Articolo 18 - Penali a carico del Convenzionato previste dall’Allegato tecnico
1. Per l’attuazione, qualora ricorra il caso, di quanto previsto dall’Allegato Tecnico a parte II punto
A.1.7 (penale), punto A.1.8 (ingiustificata sospensione o riduzione dei conferimenti) e punto D.2.4 (ovvero trasporto al costo, oneri di smaltimento presso la discarica, penale per mancata consegna), il CoReVe procederà all’emissione della fattura con cadenza mensile e pagamento 90 gg. data fattura fine mese.
2. In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da XxXxXx lo stesso potrà rivalersi sugli importi dovuti al Convenzionato.
Articolo 19 - Penali a carico del Convenzionante:
1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di CoReVe, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
2. In caso di ritardato ritiro del materiale si applica quanto espressamente previsto nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
Articolo 20 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Allegato “B”
Dati Convenzionati opzione 1
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta
Istat Comune | Codice CER | Descrizione CER | Kg |
Sezione 3. Impianti di destinazione
Istat Comune Produttore | Codice CER | Descrizione Cer | Ragione sociale Impianto | Istat Comune Sede Impianto | Totale (kg) | Tipo operazione |
Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.
Note:
1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati per ciascun Comune.
2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “C”
Dati Convenzionati opzione 2
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 2. Automezzi
Istat Comune | Targa | Tipo | Alimentazione | Codice CER | Km Anno | Giro (urbano/extraurbano/entrambi) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 3. Dati Movimenti CER
Nome CAMPO |
Mese Riferimento |
Istat Comune Produttore |
Nome Impianto Destinazione |
Istat Impianto Destinazione |
Cer |
Kg |
Descrizione Rifiuto |
Operazione |
Operazione Descrizione |
Unità Misura |
Targa Automezzo |
Trasmessi con cadenza mensile o semestrale
Parte 3 – Dati economici
Comune | Costo Totale servizio (€/anno) | Costo trattamento (€/anno) | Ricavi vendita (€/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Note:
1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “D”
Dati Consorzi
I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Nome Consorzio | Codice Consorzio | Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Data Attivazione | Bacino | Nome Comune | Codice Istat | Provincia |
Parte 2 – Dati quantità e fatturati
Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Bacino | Mese Conferimento | Codice Articolo | Raccolta Differenziata Conferita (ton) | Rifiuti di imballaggio conferiti (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivi (euro iva escl.) | % frazione estranea | Sfuso Pressato | Mono Multi | Flusso |
Parte 3 – Dati analisi di qualità
Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici.
Note:
1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “E” Alla Convenzione Locale Modulo per la comunicazione dei dati a Coreve da parte del convenzionato ai sensi della parte II, lettera A dell’Allegato Tecnico Vetro all’A.Q. Anci-Conai | Mod. 19 Rev. 0 Data: 01/04/2014 Pag. 17 / 19 |
Avvertenza: il modulo deve essere compilato in ogni sua parte. La mancata compilazione di uno o più campi comporterà la sospensione dell’iter per l’avvio della convenzione.
Per chiarimenti / invio modulo: Xxx 00-00000000 – Fax: 00-00000000 - xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx / xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
a) Anagrafica Convenzionato
a.1) Ragione Sociale:
a.2) Nome e Qualifica del Firmatario:
a.3) Pec:
a.4) Fax:
b) Sede Legale
b.1) Indirizzo (via,CAP, Comune, Provincia):
b.2) P.Iva:
b.3) Codice Fiscale:
c) Sede Amministrativa
c.1) Indirizzo (via,CAP, Comune, Provincia):
c.2) Banca d’appoggio (nome istituto, filiale e prov):
c.3) Intestatario conto corrente (Cognome, Nome):
c.4) Codice SWIFT:
c.5) IBAN:
d) Referente Amministrativo (Fatturazioni, ecc)
d.1) Nome e Qualifica:
d.2) Tel:
d.3) Cellulare:
d.4) E-mail:
e) Referente Tecnico
e.1) Nome e Qualifica:
e.2) Tel:
e.3) Cellulare:
e.4) E-mail:
f) Modalità e tipologia di Raccolta (descrizione del sistema di raccolta)
Modalità di Raccolta | Resa del materiale | Codice Cer | Quantità annua (1) (t.) | Tipologia di conferimento (2) | |
f.1 | Monomateriale | tal quale (3) | 15 01 07 | Stradale % Porta a Porta % Isola Ec. % | |
Preselezionato (4) | 19 12 05 | ||||
15 01 07 |
Modalità di Raccolta | Resa del materiale | Codice Cer | Quantità annua (1) (t.) | Tipologia di conferimento (2) | |
f.2 | Congiunta vetro e metalli | tal quale (3) | 15 01 06 | Stradale % Porta a Porta % Isola Ec. % | |
15 01 07 | |||||
Preselezionato (4) | 19 12 05 | ||||
15 01 07 |
Modalità di Raccolta | Resa del materiale | Codice Cer | Quantità annua (1) (t.) | Tipologia di conferimento (2) | |
f.3 | Multi Pesante (Plastica vetro e Metalli) | tal quale (3) | 15 01 06 | Stradale % Porta a Porta % Isola Ec. % | |
Preselezionato (4) | 19 12 05 | ||||
15 01 07 |
g) Piattaforma di Ritiro (parte II, lettera C dell’allegato tecnico vetro all’A.Q. Anci-Conai)
g.1) Ragione Sociale:
g.2) Indirizzo (via,CAP, Comune, Provincia):
g.3) P.Iva:
g.4) Codice Fiscale:
g.5) Referente della Piattaforma:
g.6) Tel:
g.7) Fax:
g.8) E-mail:
g.9) Xxxxxx e orari di apertura per il ritiro del vetro:
h) Caratteristiche del deposito temporaneo previste dall’allegato 2 dell’Allegato Tecnico Vetro all’A.Q. Anci-Conai
h.1) Il deposito temporaneo è dimensionato in funzione della quantità di rifiuti d’imballaggio in vetro gestiti (in genere deve poter contenere almeno un quantitativo pari alla raccolta settimanale) con una superficie minima di 500 mq, riservata allo scarico degli automezzi di raccolta e al deposito temporaneo dei rifiuti d’imballaggio in vetro [si/no]:
h.2) Prospiciente l’area di deposito è disponibile uno spazio adeguato per l’accesso ed il carico dei mezzi pesanti inviati da CoReVe (Autotreni: mt L. 18,75 - larghezza 2,45; Autoarticolati: L. mt 16,50, larghezza 2,45) e tale che le manovre degli automezzi stessi siano eseguite senza rischi per la sicurezza del personale e senza compromettere la qualità del vetro [si/no]:
h.3) l’area di deposito è dotata di pavimentazione in cemento con trattamento anti usura [si/no]:
h.4) L’area di deposito è delimitata lungo tre lati con muretti in cemento armato resistenti all’azione della pala [si/no]:
h.5) L’area di deposito del vetro e l’area di scarico degli automezzi sono ubicati sullo stesso piano
[si/no]:
(1) indicare il dato Mud più recente o, se non disponibile, una stima accurata dei quantitativi annui attesi
(2) inserire la % in peso per ciascuna tipologia di conferimento
(3) dato obbligatorio
(4) da compilare solo se il materiale è sottoposto a preselezione.
in caso negativo indicare:
• l’altezza del dislivello (mt):
• se il materiale è stoccato in una vasca interrata [si/no]:
• se il materiale è stoccato in cassoni [si/no]:
specificare nr cassoni: Capacità dei cassoni:
• se il materiale è stoccato a terra [si/no]:
h.6) La Piattaforma per il caricamento degli automezzi inviati da CoReVe dispone di una pala meccanica avente alzata non inferiore a 4,30 mt (ottenibile anche utilizzando rialzi, pedane anche mobili, etc.) [si/no]:
in caso negativo specificare la dotazione disponibile [descrizione]:
i) Determinazione delle caratteristiche qualitative per l’individuazione del corrispettivo da riconoscere al convenzionato (Accertamenti merceologici a destino):
i.1) Nome e Qualifica del Referente incaricato ad assistere alle analisi merceologiche, previste ai sensi della parte II, lettera D dell’Allegato Tecnico Vetro all’A.Q. Xxxx-Xxxxx, a cui sarà inviato l’avviso per lo svolgimento delle suddette analisi:
i.2) Cellulare:
i.3) E-mail:
i.4) Fax:
j) Bacino di Raccolta (comuni che conferiscono presso la piattaforma sopra riportata):
j.1) elenco comuni (nome comune, provincia):
j.2) abitanti totali coperti:
Allegato A1: Deleghe dei comuni di cui al punto j).
Data di compilazione del presente modulo: _
Il convenzionato, consapevole delle disposizioni e delle penali previste nella parte II, lettera A dell’Allegato Tecnico Vetro all’A.Q. Anci-Xxxxx, dichiara che le informazioni sopra riportate corrispondono al vero e s’impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale sopravvenuta modifica ai dati di cui alla presente dichiarazione, inviando a Coreve, mediante pec o fax, un modulo aggiornato.
Firma del Legale Rappresentante
Vengono specificamente sottoscritti i seguenti punti f); g); h); i) e j) Firma del Legale Rappresentante
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ACCIAIO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
RICREA, Consorzio Nazionale per la Raccolta, il Riciclaggio ed il Recupero dei rifiuti di
IMBALLAGGI IN ACCIAIO, P.Iva 12286130153, con sede a Milano in xxx X.X. Xxxxxxx, 00, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura , C.F.
nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “RICREA”
-da una parte-
e
, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di o (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti ovvero
in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio , giusta
delega …, con sede a , in , P.Iva in persona
del legale rappresentante , C.F.
“Convenzionato”
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
nel proseguo anche solo
-dall’altra parte-
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e del Consorzio Convenzionante, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo
“Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e RICREA relativo alla gestione dei rifiuti di
imballaggio in acciaio per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI, XXXXX e del Convenzionante ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato
Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in acciaio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 – Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□1 fino al e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
oppure
□ per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali
da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
1. Il Convenzionato ha l’obbligo di comunicare al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati
Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i seguenti dati2:
□ “dati standard” (allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) al Convenzionante e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. Il Convenzionante ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
1 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel
rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).
2 Barrare l’opzione prescelta.
Articolo 5 – Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, il Convenzionante acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, al Convenzionante nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato
Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e al Convenzionante di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che il Convenzionante non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte del Convenzionante della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere al Convenzionante un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. Il Convenzionante si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 – Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.
Art. 9 – Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 – Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CONSORZIO
Indirizzo:
Via ,
Tel: ; Fax: ; e-mail:
Pec:
CONVENZIONATO
Denominazione:
Referente: Indirizzo:
Via ,
Ruolo:
Tel: ; Fax: ; e-mail:
Pec:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata
all’altra Parte.
Art. 11 – Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 – Tutela della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), il Convenzionante, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei
fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e
fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. - adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. - servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. - gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate
preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono
gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede del Convenzionante.
SEZIONE II
Articolo 13 – Definizioni
1. Ai fini della presente CONVENZIONE i seguenti termini assumono, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
a. “BACINO DI RACCOLTA”: l’area territoriale espressa in numero di abitanti serviti, oggetto di
cui alla CONVENZIONE (come da Allegato “E”);
b. “Frazioni Merceologiche Similari o FMS”: ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale acciaio, non aventi funzione di imballaggio (Vedasi allegato “F” della presente Convenzione);
c. “Frazioni Estranee o FE”: ovvero tutti i rifiuti presenti tra i RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, costituiti da materiale diverso dall’acciaio o prevalentemente diverso dall’acciaio, ovvero che presentano componenti elettriche od elettroniche. Si intendono FE le parti non solidali con l’imballaggio di origine. (Vedasi allegato “F” della presente Convenzione);
d. “OPERATORE”: Società attiva nel commercio del rottame ferroso, che svolge attività di recupero dei rifiuti di imballaggio in acciaio in collaborazione con RICREA. L’operatore è il soggetto incaricato per svolgere le operazioni di ritiro e recupero del materiale, ai sensi dell’art. 3 dell’Allegato Tecnico. L’operatore viene indicato da RICREA tramite invio di specifica comunicazione, ovvero tramite l’apposito portale internet, come previsto al punto 5.3.5 dell’Allegato Tecnico;
e. “PARTI”: il CONVENZIONANTE (RICREA) e il CONVENZIONATO;
f. “PIATTAFORMA”: il luogo in cui vengono conferiti i rifiuti di imballaggio in acciaio, una volta raccolti, e dove RICREA provvede a prelevarli tramite Operatore incaricato (indicata in Allegato “E”);
g. “RIFIUTI DI IMBALLAGGIO”: i rifiuti di imballaggio in acciaio, come definiti all’art.1 dell’Allegato Tecnico Acciaio (Vedasi allegato “F” della presente Convenzione);
h. “SELEZIONE”: attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in acciaio dal flusso di rifiuti
provenienti dalla raccolta differenziata e non finalizzata al loro avvio a riciclo;
i. “SMALTIMENTO”: le operazioni previste nell’Allegato B del D.lgs 152/06 e s.m.i.;
j. “STOCCAGGIO”: le attività previste all’art.183, comma 1, lettera aa), del D.lgs 152/06 e s.m.i..
Articolo 14 – Ulteriori obblighi delle PARTI
1. Il CONVENZIONATO, ivi inclusi i soggetti che gestiscono le PIATTAFORME, provvede alla gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, per quanto di competenza di ciascuno, alla raccolta, al trasporto e allo SMALTIMENTO delle FRAZIONI ESTRANEE ai sensi dell’ALLEGATO TECNICO.
2. RICREA, anche tramite gli OPERATORI incaricati, definisce con il CONVENZIONATO gli aspetti tecnici, nonché ogni altra condizione economica relativa alle operazioni effettuate in PIATTAFORMA, comprese quelle di gestione e smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE, limitatamente a quanto oggetto della presente Convenzione.
3. Per quanto altrove non specificato le PARTI assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme in materia di ambiente, sicurezza e gestione dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO.
4. Il CONVENZIONATO assicura la propria collaborazione per l’esecuzione delle analisi merceologiche e delle verifiche documentali previste da RICREA, anche con riferimento al Sistema di Gestione ISO9001, ISO14001 e Certificazione Flussi CONAI.
Articolo 15 – Smaltimento delle FRAZIONI ESTRANEE da parte del Convenzionato
1. Nel caso di ritiro presso l’OPERATORE da parte del CONVENZIONATO delle FRAZIONI ESTRANEE ai fini dello SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero, il CONVENZIONATO ne garantisce il ritiro entro 7 giorni lavorativi (sei giorni a settimana) dalla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo. Nel caso di ritiro dagli 8 giorni e sino a 18 giorni lavorativi dalla comunicazione, RICREA e/o l’OPERATORE avrà diritto ad applicare una penale pari al 10% del corrispettivo, salvo i maggiori costi. La penale sarà pari al 20% nel caso di ritiro oltre 18 giorni e sino ai 30 giorni lavorativi, sempre salvo gli eventuali maggiori costi. Trascorsi 30 giorni lavorativi oltre il corrispettivo con penalità del 20% verranno addebitati anche i costi di SMALTIMENTO o avvio a successivo recupero.
Articolo 16 – Dati e condizioni per la fatturazione e la compilazione dei formulari
1. Indicazioni per la compilazione dei formulari (F.I.R.) da allegare alla Fattura per il riconoscimento dei corrispettivi:
Produttore: PIATTAFORMA Destinatario: OPERATORE RICREA CER: 150104 o 191202
Annotazioni: “Imballaggi in acciaio, Convenzione ANCI-RICREA n. - RD, del ”
2. Indicazioni per l’assoggettamento all’IVA:
I corrispettivi per il servizio di raccolta differenziata da fatturare al Consorzio Nazionale Acciaio devono essere assoggettate all’aliquota IVA 10% secondo l’art 127 sexiesdecies parte terza della tabella A allegata al d.p.r. 633/72.
3. Dati per fatturazione:
Il convenzionato provvederà a fatturare i corrispettivi previsti dalla Convenzione per la raccolta dei rifiuti di imballaggi con cadenza mensile e comunque non oltre 60 giorni dalla data di conferimento. Il Consorzio Nazionale Acciaio provvederà ad effettuare il pagamento dei corrispettivi fatturati a 60 gg. data fattura fine mese, così come previsto dal punto 8 dell’Allegato Tecnico Imballaggi in Acciaio dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI.
Ragione sociale da indicare in fattura:
Consorzio Nazionale Acciaio, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x.00, 00000 Xxxxxx. Cod. Fisc e P.iva 12286130153
La descrizione del servizio da indicare in fattura:
“Corrispettivi per servizi di raccolta degli imballaggi in acciaio, Convenzione ANCI-RICREA n. _
del ”.
La fattura dovrà riportare inoltre i seguenti dati:
- Periodo di riferimento: / (mese e anno)
- Quantità espressa in tonnellate (indicare 2 decimali dopo la virgola) con riferimento al peso riscontrato a destino (Operatore RICREA);
- Corrispettivo previsto dalla fascia di qualità stabilita in Convenzione.
Copia del formulario dovrà essere tassativamente allegata alla fattura affinché la stessa venga autorizzata per il pagamento.
Articolo 17 – Penali
1. Qualora il CONVENZIONATO dia luogo a conferimento di RIFIUTI DI IMBALLAGGIO provenienti da raccolta differenziata effettuata al di fuori della presente Convenzione, spetterà a RICREA la penale pari al 10% del controvalore del corrispettivo di un anno sulla base delle quantità indicate nell’Allegato “E”. E’ fatto salvo il maggior danno.
2. RICREA si riserva la facoltà di effettuare controlli presso le PIATTAFORME, per verificare che la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio vengano ceduti a RICREA, così come previsto al cap. 5 dell’Accordo Quadro ANCI-CONAI.
3. Nel caso di inosservanza dell’obbligo di conferire la totalità dei RIFIUTI DI IMBALLAGGIO in acciaio, RICREA si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione per inadempimento della presente Convenzione ai sensi dell’art. 1456 c.c., dandone comunicazione al CONAI ed ai Comitati di Verifica e di Coordinamento.
4. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte di RICREA, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato e il Convenzionato abbia rispettato i termini e le modalità di emissione delle fatture, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità irriducibile a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor a 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dalla data di scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
5. Nel caso di mancato rispetto da parte di RICREA e/o di terzi dei tempi di ritiro del materiale indicati nell’art. 5.3.6. dell’Allegato Tecnico, il CONVEZIONATO avrà diritto di applicare le penali ivi previste.
Articolo 18 – Cessione della Convenzione e/o dei diritti ed obblighi
1. Nessuna delle PARTI potrà cedere la CONVENZIONE o alcuno dei diritti o delle obbligazioni da
essa derivanti senza il previo consenso dell’altra Parte.
Articolo 19 – Rinvio
1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dalla presente Convenzione, dai suoi allegati, dall’Accordo Quadro e dall’Allegato Tecnico (Allegato “A”) si rinvia al codice civile ed alle altre norme applicabili, comprese quelle in materia di ambiente, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano,
CONVENZIONANTE
(Timbro e firma)
CONVENZIONATO
(Timbro e firma)
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 c.c. le Parti approvano espressamente le premesse e le pattuizioni riportate nella Sezione I e nella Sezione II:
- art. 6 – Recesso;
- art. 7 – Revoca della delega e risoluzione della Convenzione;
- art. 11 – Controversie;
- art. 17 – Penali.
Letto, confermato e sottoscritto. Milano,
CONVENZIONANTE
(Timbro e firma)
CONVENZIONATO
(Timbro e firma)
Allegato “B”
Dati Convenzionati opzione 1
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Sezione 2. Dati rifiuti imballaggio, frazioni merceologiche, altre frazioni e rifiuti indifferenziati con relative modalità raccolta
Istat Comune | Codice CER | Descrizione CER | Kg |
Sezione 3. Impianti di destinazione
Istat Comune Produttore | Codice CER | Descrizione Cer | Ragione sociale Impianto | Istat Comune Sede Impianto | Totale (kg) | Tipo operazione |
Tali dati saranno trasmessi tramite portale web dedicato con cadenza semestrale con possibilità di effettuare upload e download degli stessi nei formati .xls o .csv.
Note:
1) Le schede 1 e 2 andranno compilate direttamente dal Comune Convenzionato o, qualora il Convenzionato operasse per delega da parte di più Comuni, deve ottemperare all’inserimento dei dati per ciascun Comune.
2) Le singole voci delle schede 1 e 2 potranno essere ripetute più volte in funzione della specificità delle raccolte relative (frazione merceologica gestita con diverse modalità di raccolta, avviata a più impianti di trattamento, ecc).
3) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “C”
Dati Convenzionati opzione 2
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Ragione Sociale | |
Partita IVA | |
Comune | |
Istat | |
Regione | |
Provincia | |
Cap Sede Legale | |
Indirizzo | |
Telefono | |
Sito Web | |
Referente | |
Nome | |
Cognome | |
Fax | |
Telefono 1 | |
Telefono 2 | |
E mail |
Parte 2 – Scheda Rifiuti
Sezione 1. Modalità e Frequenza di raccolta per Codice CER
Istat Comune | Codice CER | Modalità di raccolta | Frequenza di raccolta (n. svuotamenti/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 2. Automezzi
Istat Comune | Targa | Tipo | Alimentazione | Codice CER | Km Anno | Giro (urbano/extraurbano/entrambi) |
Trasmessi con cadenza annuale
Sezione 3. Dati Movimenti CER
Nome CAMPO |
Mese Riferimento |
Istat Comune Produttore |
Nome Impianto Destinazione |
Istat Impianto Destinazione |
Cer |
Kg |
Descrizione Rifiuto |
Operazione |
Operazione Descrizione |
Unità Misura |
Targa Automezzo |
Trasmessi con cadenza mensile o semestrale
Parte 3 – Dati economici
Comune | Costo Totale servizio (€/anno) | Costo trattamento (€/anno) | Ricavi vendita (€/anno) |
Trasmessi con cadenza annuale
Note:
1) Tutti i dati richiesti nelle Sezioni saranno trasmessi attraverso autenticazione su un sito web dedicato e, laddove possibile, attraverso la creazione di sistemi automatici di caricamento.
2) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
ALLEGATO “D”
Dati Consorzi
I dati saranno trasmessi con cadenza semestrale utilizzando l’apposita area riservata a ciascun Consorzio nel sito web della Banca Dati Anci-Conai.
Parte 1 – Scheda Anagrafica
Nome Consorzio | Codice Consorzio | Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Data Attivazione | Bacino | Nome Comune | Codice Istat | Provincia |
Parte 2 – Dati quantità e fatturati
Nome Convenzionato | Partita IVA Convenzionato | Bacino | Mese Conferimento | Codice Articolo | Raccolta Differenziata Conferita (ton) | Rifiuti di imballaggio conferiti (ton) | Fascia di qualità | Corrispettivi (euro iva escl.) | % frazione estranea | Sfuso Pressato | Mono Multi | Flusso |
Parte 3 – Dati analisi di qualità
Tale sezione è opzionale per i Consorzi e sarà definita all’interno dei singoli allegati tecnici.
Note:
1) Le modalità di acquisizione dei flussi informativi saranno organizzate su cinque livelli: Identificazione, Autenticazione, Autorizzazione, Riservatezza e Integrità. La riservatezza è garantita a livello di comunicazione mediante l’utilizzo del protocollo HTTPS (SSL2) e comunque i dati trattati nel rispetto delle vigenti norme sul rispetto della privacy.
Allegato “E”
Dettaglio e modalità di esecuzione delle attività
Bacino di raccolta (*) | n. abitanti | Gestore del Servizio (se diverso dal Convenzionato) |
(*) Si riporta la lista dei Comuni che hanno rilasciato delega a favore del Convenzionato, inviandone copia a RICREA. Ulteriori Comuni serviti verranno integrati in Convenzione con comunicazione scritta.
Informazioni sul servizio di Raccolta Differenziata | |
Modo di raccolta: | □ stradale □ isola ecologica □ porta a porta □ altro …………… |
Tipo di attrezzatura: | □ cassonetto □ container □ sacco/bidoncini □ altro …………… |
Tipologie di raccolta: | □ monomateriale □ multileggero (metalli) (plastica-metalli) □ multipesante □ VPM (vetro-metalli) (vetro-plastica-metalli) □ altro …………………………………..… |
Quantità disciplinate (dati o stima degli imballaggi in acciaio raccolti) | |
Anno | Tonnellate (*) |
2015 | |
2016 | |
2017 |
(*) Quantità stimabile in base ad una resa annuale media di 2 Kg/Abitante
Elenco PIATTAFORME | Indirizzo | Prov. | Fascia di Qualità (*) |
(*) Nel caso in cui si utilizzi una nuova Piattaforma, la fascia di qualità da attribuire al materiale sarà determinata
al primo conferimento utile verso l’Operatore incaricato.
Allegato “F”
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGIO IN ACCIAIO OGGETTO DI CONVENZIONE
Sono considerati imballaggi in acciaio tutti i manufatti in acciaio, o parti di essi, destinati al contenimento o al confezionamento di altri prodotti.
In particolare rientrano in questa categoria i seguenti imballaggi:
• Barattolame per alimenti sia per l’uomo che per gli animali (contenenti ad esempio: piselli, pelati, fagioli, mais, olio, tonno, sardine, carne, frutta sciroppata, the, caffè ecc…);
• Latte e Lattine di vari formati, per contenere liquidi (contenenti
ad esempio: olio, bibite, birra, ecc…)
• Bombolette per alimenti e per prodotti destinati all’igiene personale (contenenti ad esempio: panna montata, lacche per capelli, deodoranti, schiume da barba ecc…);
• Chiusure metalliche per vasetti di vetro in genere (contenenti ad esempio confetture, pesche sciroppate, sottaceti, passate di pomodoro, succhi di frutta formato famiglia, miele ecc…);
• Tappi corona applicati sulle bottiglie in vetro (contenenti ad esempio: acqua, vino, succhi di frutta, bibite in genere, olii, ecc…);
• Scatole varie usate per confezione regalo (contenenti ad esempio:
biscotti, cioccolatini, dolciumi in genere, ecc…).
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E’ CONSIDERATO F.M.S.
(Frazione Merceologica Similare)
Le F.M.S. sono tutti quegli oggetti in acciaio, che non sono imballaggi.
Per gli oggetti compositi (es. forbici) formati da più materiali, la loro collocazione sarà determinata in
base al peso prevalente.
A titolo esemplificativo sono considerate F.M.S. :
• Posate: Forchette, coltelli o cucchiai, se in acciaio;
• Pentole di piccole dimensioni;
• Attrezzi da lavoro: pinze, chiavi inglesi, …
ELENCO ESEMPLIFICATIVO E NON ESAUSTIVO DI COSA E’ CONSIDERATO F.E.
(Frazione Estranea)
Sono considerate F. E. o tutti quegli oggetti raccolti che non sono in acciaio.
A titolo esemplificativo sono considerate F. E.:
• Imballaggi in alluminio, plastica, vetro, carta e legno
• Film Plastico
• Vetro frantumato
• RAEE, o parti di essi
CONVENZIONE LOCALE-TIPO PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI DI IMBALLAGGI IN ALLUMINIO PROVENIENTI DA RACCOLTA DIFFERENZIATA
tra
CIAL, CONSORZIO IMBALLAGGI IN ALLUMINIO, codice fiscale e P.Iva 12285760158 con sede a Milano, in xxx Xxxxxx Xxxxx, 0, in persona del legale rappresentante ovvero altra persona munita di idonea procura , nel proseguo anche solo “Convenzionante” o “CiAl”
-da una parte-
e
, in qualità di Autorità di governo del servizio rifiuti ex art. 3-bis del decreto legge n. 138/2011 territorialmente competente ovvero il Comune di o (forma associativa di comuni) titolare pro tempore delle funzioni di governo del servizio rifiuti
ovvero in qualità di gestore del servizio di raccolta rifiuti nel territorio
, giusta delega …, con sede a _ , in , P.Iva
in persona del legale rappresentante , C.F.
nel proseguo anche solo “Convenzionato”
-dall’altra parte-
(di seguito collettivamente “Parti”)
Premesso che
- in data 1 aprile 2014 il Consorzio Nazionale Imballaggi (Co.Na.I.) e l’Associazione nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) hanno sottoscritto il nuovo Accordo Quadro (nel proseguo anche solo “Accordo Quadro”) di cui all’art. 224, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” (nel proseguo anche solo “T.U.A.”), finalizzato a garantire l’attuazione del principio di corresponsabilità gestionale tra produttori, utilizzatori e pubbliche amministrazioni per il periodo 01.04.2014-31.03.2019, pubblicato sui siti ANCI, CONAI e CiAl, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- in data 1 aprile 2014 è altresì entrato in vigore l’Allegato Tecnico (nel proseguo anche solo “Allegato Tecnico”) sottoscritto da ANCI, CONAI e CiAl relativo alla gestione dei rifiuti di imballaggio in alluminio per il periodo 00.00.0000 - 00.00.0000, pubblicato sui siti ANCI,
CONAI e del CiAl ed allegato alla presente convenzione (allegato “A”), che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- l’attuazione dell’Accordo Quadro e dei suoi Allegati Tecnici avviene mediante la stipulazione di un’apposita Convenzione locale con i vari Consorzi di filiera per il ritiro finalizzato al riciclo e/o al recupero di ciascuna tipologia di imballaggio. La Convenzione si compone di una Sezione I contenente le regole comuni a tutti i Consorzi di Filiera e di una Sezione II contenente le regole speciali di chiarimento, precisazione e/o integrazione del rispettivo Allegato Tecnico in vigore per ciascuno di essi.
Tutto ciò premesso, le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue
SEZIONE I
Articolo 1 – Premesse e allegati
1. Le premesse, l’Accordo Quadro, l’Allegato Tecnico e tutti gli altri allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione anche se non materialmente uniti alla presente.
2. In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nella Sezione II e quelle contenute nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) prevalgono queste ultime.
Articolo 2 – Oggetto
1. La presente Convenzione ha ad oggetto il conferimento dei rifiuti di imballaggi in alluminio conferiti al servizio pubblico di raccolta differenziata dei rifiuti urbani svolto nel territorio specificato nella sezione II e la conseguente corresponsione dei corrispettivi per la copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio (art. 221, comma 10, lettera b, T.U.A.).
2. Le condizioni tecniche di conferimento, le modalità ed i luoghi di ritiro/presa in carico del materiale, le regole per la verifica delle caratteristiche qualitative dei materiali, nonché i corrispettivi unitari e le modalità di pagamento sono comunque indicate, oltre che nella presente Convenzione, nell’Allegato Tecnico (allegato “A”).
3. Le Parti convengono altresì che eventuali aggiornamenti e/o modifiche dell’Accordo Quadro o dell’Allegato Tecnico (allegato “A”) saranno automaticamente recepiti/e nella presente Convenzione.
Articolo 3 – Durata
1. La presente Convenzione ha effetto dalla sua sottoscrizione e
□1 fino al e potrà essere rinnovata nel rispetto della durata temporale del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe;
oppure
□ per tutta la durata del vigente Accordo Quadro ed eventuali sue proroghe.
2. È in ogni caso fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 6 e 7 per le l’ipotesi di esercizio della facoltà di recesso ovvero di avveramento della condizione risolutiva.
3. Qualora nel corso della durata della Convenzione dovessero intervenire modifiche legislative tali da far decadere l’Accordo Quadro o l’Allegato Tecnico, la Convenzione cesserà di avere efficacia.
Articolo 4 – Obblighi di trasmissione dati
□ “dati standard” (allegato “B”);
□ “dati aggiuntivi” (allegato “C”);
2. L’iniziale adesione all’opzione “Comunicazione dati standard” non osta ad una successiva adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, da effettuarsi mediante dichiarazione scritta trasmessa via pec (o raccomandata con ricevuta di ritorno) a CiAl e, nel caso di Convenzionato/Delegato, al Delegante.
3. L’adesione all’opzione “Comunicazione dati aggiuntivi”, in ogni ipotesi di Convenzionato/Delegato, dovrà essere espressamente convenuta tra Delegante e Convenzionato.
4. CiAl ha l’obbligo di trasmettere al soggetto affidatario del servizio “Banca Dati Accordo Quadro Anci-Conai 2014-2019” i dati relativi alle quantità gestite e relativi corrispettivi così come riportato nell’allegato “D”. Tali dati saranno trasmessi semestralmente e potranno contenere anche informazioni relative alle analisi effettuate per la determinazione dei corrispettivi.
1 Barrare (ed eventualmente completare) la scelta circa una durata pari a quella dell’AQ oppure inferiore ma sempre nel rispetto della durata minima di un anno (cap. 6 nuovo AQ sulla facoltà di recesso).
2 Barrare l’opzione prescelta.
Articolo 5 - Titolarità degli imballaggi
1. Le Parti convengono che, per oggettive esigenze di certezza in ordine alla proprietà degli imballaggi oggetto della presente Convenzione in funzione degli obblighi di avvio a recupero e riciclo, CiAl acquisisce la proprietà degli stessi in conformità a quanto specificato nell’Allegato Tecnico (allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 6 – Recesso
1. Il Convenzionato, a partire dal secondo anno di vigenza della presente Convenzione, ha facoltà di recedere dalla stessa mediante comunicazione scritta da inviarsi, via pec o raccomandata con ricevuta di ritorno e con un preavviso minimo di 90 giorni, a CiAl nonché, in caso di soggetto delegato, anche all’Autorità delegante.
2. L’esercizio del recesso deve essere comunque conforme anche a quanto stabilito nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) e/o nella Sezione II.
Articolo 7 – Revoca della delega e/o della subdelega e risoluzione della Convenzione
1. Le Parti si danno reciprocamente atto ed accettano che gli obblighi di tracciabilità di cui al precedente articolo 4 perseguono l’interesse pubblico alla conoscibilità dei quantitativi di rifiuti di imballaggi conferiti e dei corrispettivi per essi percepiti.
2. Le Parti convengono altresì che la presente Convenzione si risolva di diritto (art. 1353 c.c.) nell’ipotesi in cui l’Autorità delegante comunichi al Convenzionato e a CiAl di revocare la delega rilasciata per la sottoscrizione della presente Convenzione in conformità a quanto ivi previsto. Resta inteso che CiAl non ha alcun onere di verificare le motivazioni e la causa della revoca.
3. Nell’ipotesi di cui al comma 1 la condizione risolutiva avrà effetto dal giorno successivo al ricevimento da parte di CiAl della comunicazione della revoca della delega da parte dell’Autorità delegante.
4. Al fine di garantire il rispetto del Capitolo 6 dell’Accordo Quadro, le Parti si danno reciprocamente atto che in ogni caso di revoca della delega l’Autorità delegante dovrà trasmettere a CiAl un’apposita comunicazione, contestuale alla revoca della delega, con la quale gli dovrà manifestare la volontà di stipulare in proprio una nuova Convenzione o, in alternativa, di delegare un soggetto terzo senza soluzione di continuità. CiAl si impegna a garantire per un periodo di trenta giorni il ritiro del materiale conferito nelle more della sottoscrizione della nuova Convenzione.
5. Le Parti convengono infine che la disciplina di cui al presente articolo trovi applicazione anche nell’ipotesi di revoca della subdelega e che la revoca della delega comporti l’automatica decadenza anche dell’eventuale subdelega con conseguente applicazione, anche in tale ipotesi, della disciplina contenuta nel presente articolo.
Art. 8 - Adeguamento dei corrispettivi
1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.
Art. 9 - Facoltà di avvalersi di terzi
1. Le Parti si riconoscono reciprocamente la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l’esecuzione delle prestazioni derivanti dalla presente Convenzione. Esse convengono espressamente che, anche in tale ipotesi, la Parte che si avvale del terzo rimanga l’unica responsabile nei confronti dell’altra Parte per la corretta esecuzione delle prestazioni che la presente Convenzione pone a suo carico.
Art. 10 - Comunicazioni
1. Le Parti convengono che, fermo restando quanto eventualmente previsto dalla presente Convenzione per specifiche comunicazioni, qualsiasi comunicazione tra di esse debba essere effettuata per iscritto e trasmessa ai seguenti indirizzi e recapiti:
CiAl – Consorzio Imballaggi Alluminio Indirizzo:
Via P. Litta, 5 – 00000 Xxxxxx
Tel: 02 - 540291; Fax: 02 - 00000000
e-mail: xxxxxxxxx@xxxx.xx Pec: xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx
CONVENZIONATO
Denominazione:
Referente:
Indirizzo:
Via ,
Ruolo:
Tel: ; Fax: ; e-mail:
Pec:
Ogni eventuale variazione di tali indirizzi e/o recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all’altra Parte.
Art. 11 - Controversie
1. Considerato che l’Accordo Quadro (Capitolo 8 – “La Governance dell’Accordo”) prevede un apposito organismo paritetico ANCI-CONAI, denominato Comitato di Verifica, tra le cui funzioni rientra anche quella di comporre in via bonaria eventuali contrasti che dovessero insorgere in merito alla gestione e/o all’esecuzione delle Convenzioni locali, le Parti s’impegnano a sottoporre preliminarmente al predetto Comitato di Verifica ogni eventuale contrasto in merito all’interpretazione e/o gestione e/o esecuzione della presente Convenzione che dovesse tra loro insorgere sì da prevenire l’instaurarsi di contenziosi giudiziari. Qualora la composizione bonaria del contrasto non riuscisse, neppure con l’intervento dell’altro organismo paritetico previsto dall’Accordo Quadro e denominato Comitato di Coordinamento (Capitolo 8), le Parti avranno facoltà di adire l’Autorità giudiziaria secondo le regole ordinarie.
Art. 12 – Tutela della privacy
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali” (da qui in avanti il “Codice”), CiAl, in qualità di Titolare del Trattamento, è tenuto ad informare i propri Convenzionati sull’utilizzo dei loro dati personali.
2. Il trattamento dei dati personali è effettuato per le seguenti finalità:
a. acquisizione di informazioni preliminari all’instaurazione del rapporto e selezione dei fornitori in relazione alle necessità del Consorzio;
b. rispetto di obblighi derivanti dalla Convenzione o previsti da leggi (es. obblighi contabili e fiscali), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate e da organi di vigilanza e controllo;
c. adempimenti connessi alla gestione dei rapporti contrattuali con i Convenzionati (comunicazioni, fatture);
d. servizi di controllo interno ed esterno (sicurezza, qualità dei servizi, budget e controllo, revisione contabile);
e. gestione del contenzioso.
Il rifiuto di fornire i dati o l’opposizione ai trattamenti per le legittime finalità sopra dichiarate preclude od ostacola la corretta gestione del rapporto contrattuale.
All’interno del Consorzio, i soggetti che possono venire a conoscenza dei dati del fornitore, sono gli addetti alla contabilità, dei servizi generali, dell’Area Amministrativa.
Il diritto del Convenzionato di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se completi o erronei, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi (che dovrà specificare), ai sensi degli artt. 7-10 del Codice privacy approvato con il D.Lgs. n. 196/2003, potrà essere esercitato rivolgendosi al Responsabile Generale del trattamento presso la sede di CiAl.
SEZIONE II
Articolo 13 – Allegati specifici
I seguenti allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione: Allegato E - Caratteristiche del sistema di raccolta differenziata
Allegato F – Scheda Piattaforma concordata
Allegato G – Elenco esemplificativo imballaggi in alluminio oggetto di raccolta Allegato H – Elenco esemplificativo frazione merceologica similare
Allegato I – Protocollo esecuzione analisi raccolta differenziata
Allegato L – Condizioni tecniche ed economiche per il ritiro di tappi in alluminio [in caso di richiesta di estensione ai sensi dell’articolo 16.8]
Articolo 14 – Definizioni
1. Ai fini delle presente Convenzione i termini di cui al sottostante elenco assumeranno, tanto espressi al singolare quanto al plurale, i seguenti significati:
a) Bacino servito: l’area territoriale, espressa in numero di abitanti serviti e di comuni attivi, oggetto dell’attività gestionale di cui alla Convenzione;
b) CiAl: il Consorzio Imballaggi Alluminio istituito ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, abrogato e sostituito dall’art. 223 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con statuto approvato con Decreto 15 luglio 1998 dal Ministero dell’Ambiente;
c) Delega: l’atto, redatto secondo il fac-simile allegato all’Accordo Quadro Anci-Conai, con il quale l’Autorità di Governo ovvero il Comune, anche in forma associata, autorizza il gestore del servizio, o un soggetto terzo, alla stipula della Convenzione con CiAl;
d) Frazione estranea: i rifiuti non in alluminio. Non costituisce frazione estranea ogni parte in altro materiale solidale all’origine con l’imballaggio in alluminio;
e) Frazione merceologica similare ovvero f.m.s.: rifiuto in alluminio, non d’imballaggio, conferito in raccolta differenziata, vedi anche elenco Allegato H;
f) Piattaforma: il luogo, concordato tra le Parti, in cui vengono conferiti i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata e dove avvengono la selezione dei diversi materiali, altre operazioni accessorie e la messa a disposizione dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero delle f.m.s.;
g) Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio in alluminio, come definito all’art. 218, comma 1, lett. f) del Decreto, richiamato nell’elenco Allegato G;
h) Selezione: attività di cernita dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. dal flusso di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, finalizzata al loro avvio a riciclo.
Articolo 15 –Strategie per aumentare la raccolta imballaggi in alluminio
1. La presente Convenzione si riferisce ai rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero di rifiuti in alluminio (di seguito f.m.s.), in attuazione delle disposizioni dell’Allegato Tecnico.
2 Ove, per metodiche di raccolta effettuate, altri rifiuti di alluminio (di seguito f.m.s.) siano raccolti in maniera complementare e sinergica assieme ai rifiuti di imballaggio in alluminio, il Convenzionato conferirà detti materiali congiuntamente.
3. Attraverso la presente Convenzione le Parti mirano, tra l’altro, ad obiettivi di incremento quantitativo e miglioramento qualitativo in linea con le potenzialità di resa dei bacini di riferimento.
4. Le Parti, tenuto conto del potenziale relativo di crescita di alcune tipologie di imballaggio in alluminio, convengono sull’opportunità di sostenere l’ampliamento delle tipologie di rifiuti di imballaggio oggetto della raccolta differenziata, sia attraverso l’applicazione di idonea segnaletica sulle attrezzature di raccolta sia attraverso una corretta informazione all’utenza nell’ambito delle iniziative di cui al successivo articolo 25.
Articolo 16 – Specificazione degli obblighi del Convenzionato
1. Il Convenzionato:
▪ organizza nel bacino servito un sistema adeguato di raccolta differenziata secondo i criteri di cui all’art 195, comma 1, lettera q) e le misure previste all’art. 205 del Decreto;
▪ provvede alla gestione dei rifiuti di imballaggio in Alluminio, dalla raccolta, al trasporto e alla selezione;
▪ si impegna a svolgere tali attività, così come indicate nell’Allegato E, con la massima diligenza;
▪ si impegna a rendere disponibili presso la Piattaforma, franco partenza caricamento su mezzo incluso, i rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. provenienti dalla raccolta differenziata svolta nel bacino servito indicato nell’Allegato E ed a comunicare tale disponibilità direttamente a CiAl;
▪ si impegna al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
2. Ai sensi del punto 5.2 dell’Allegato Tecnico, nel caso di raccolta multimateriale, che prevede il conferimento congiunto di almeno due tipologie di materiale di rifiuti di imballaggio, tra cui l’alluminio, il Convenzionato provvederà a propria cura e spese presso la Piattaforma alla
selezione dei rifiuti di imballaggio in alluminio, che ivi verranno messi a disposizione di XxXx.
3. Ai fini del conferimento a CiAl dei rifiuti di imballaggio in alluminio raccolti, ed eventualmente selezionati secondo quanto disposto dal precedente comma 2, è fatto obbligo al convenzionato di utilizzare idoneo documento di trasporto (formulario o altro documento equivalente) dal quale risultino, oltre alle indicazioni di legge, le seguenti informazioni:
▪ origine del rifiuto;
▪ data del conferimento;
▪ dati identificativi della Piattaforma;
▪ appropriato codice CER [(a titolo esemplificativo):
- 150104 - rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata - imballaggi metallici (alluminio)
- 191203 - metalli non ferrosi da trattamento meccanico dei rifiuti (p.e. selezione)];
▪ nelle Annotazioni deve essere riportata la seguente dicitura: “Materiale avviato a riciclo per conto del Consorzio Imballaggi Alluminio in base alla Convenzione n. .. del ../../..”
4. Il Convenzionato si impegna a comunicare tempestivamente a CiAl ogni modifica dei dati e delle informazioni di cui al precedente comma 1 ed in particolare a quanto previsto dall’Allegato E inerente il bacino servito, la raccolta differenziata e dall’Allegato F inerente la Piattaforma, anche se queste dovessero intervenire a valle della sottoscrizione della convenzione.
5. Il Convenzionato si impegna al continuo monitoraggio presso la Piattaforma sia della tipologia del materiale che della quantità dei materiali da conferire. In particolare nel caso di
incongruenze comunicate da CiAl il Convenzionato si impegna a prendere opportuni provvedimenti per ricondurre alla corretta gestione la presente Convenzione.
6. La Piattaforma presso cui conferire i Rifiuti di imballaggio raccolti dovrà essere tassativamente quella concordata tra le Parti e indicata nell’Allegato F. Resta inteso che qualora le Parti ritengano necessario e/o opportuno individuare una Piattaforma, o più d’una, diversa da quella originariamente individuata, le Parti si uniformeranno a tale decisione.
7. Nel caso in cui il Convenzionato si avvalga di un terzo per il conferimento in Piattaforma, sarà onere del Convenzionato stesso informare tale soggetto dell’eventuale diversa destinazione in seguito a quanto previsto nel precedente comma 6.
8. Nel caso in cui il Convenzionato coincida con il gestore di impianto di selezione di rifiuti di imballaggio in alluminio ed intenda estendere i servizi garantiti anche al conferimento separato dei rifiuti di tappi in alluminio la Convenzione si intende estesa al ritiro separato di detti accessori secondo le specifiche “Condizioni tecniche ed economiche per il recupero di tappi in alluminio” riportata nell’Allegato L.
9. Il Convenzionato con riferimento a quanto disposto all’articolo 25 si impegna altresì a promuovere direttamente, o indirettamente nell’ambito delle campagne promosse da CiAl, forme di controllo ed intervento al fine di garantire elevati standard di qualità del servizio di Raccolta differenziata.
Articolo 17 – Caratteristiche della piattaforma
1. Nell’individuazione della Piattaforma, a parità di altre caratteristiche, costituiranno elementi preferenziali:
▪ Dotazione di sistemi automatici per la separazione dei metalli amagnetici
▪ L’implementazione del Sistema di Gestione Integrato qualità, ambiente e sicurezza con certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ovvero registrazione Emas.
2. Il Convenzionato garantisce che la Piattaforma svolga le attività di propria competenza nel rispetto delle norme vigenti in materia di ambiente, igiene e sicurezza ed adegui i propri impianti ad ogni disposizione normativa dettata a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché a tutela dell’ambiente.
3. Il Convenzionato definisce con il gestore della Piattaforma gli aspetti e le condizioni tecniche, economiche e normative relative all’operazione di selezione ed eventuale riduzione volumetrica effettuata in Piattaforma, comprese quelle di gestione e smaltimento della frazione estranea.
4. Presso la Piattaforma concordata CiAl nell’ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale si riserva la facoltà di effettuare, con costi a proprio carico, anche tramite soggetti terzi qualificati, audit per la verifica della conformità tecnica e legislativa.
Articolo 18 – Specificazione degli obblighi di CiAl
1. CiAl, direttamente o tramite terzi, si impegna al ritiro dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. messi a disposizione dal Convenzionato presso la Piattaforma concordata secondo le modalità di cui all’art. 16.
2. Per quanto riguarda il ritiro presso la Piattaforma da parte di CiAl dei rifiuti di imballaggi in alluminio ovvero f.m.s. CiAl si obbliga a far si che ciò avvenga entro 7 giorni lavorativi successivi alla data di comunicazione della disponibilità di un carico completo, salvo diversi accordi tra CiAl e il Convenzionato.
3. Il limite minimo di peso sopra la cui soglia CiAl si impegna al ritiro è pari a 6 t per materiale reso pressato e 3 t per materiale sottoposto a schiacciamento o sfuso.
4. CiAl si impegna a riconoscere al Convenzionato i corrispettivi, in relazione al livello qualitativo del materiale conferito, come specificati nel successivo art. 21.
5. CiAl si impegna, direttamente o indirettamente, ad attuare le necessarie condizioni affinché il Convenzionato possa agire in conformità agli accordi assunti con la Convenzione. Nel caso CiAl rilevi incongruenze nella comunicazione dei dati periodici tra Convenzionato e piattaforma è tenuto a darne tempestiva e motivata comunicazione al Convenzionato.
6. Nei limiti di quanto specificato all’articolo 18.5 CiAl si impegna a comunicare al Convenzionato, le Piattaforme più vicine ai punti di raccolta rispondenti ai requisiti previsti dall’Allegato Tecnico, nonché nuove o diverse Piattaforme qualora a suo giudizio, anche sulla base dei risultati delle attività di audit di cui al precedente articolo 17.4, insorgano ostacoli al conferimento presso quelle originariamente individuate ovvero ove esigenze tecniche e tecnologiche lo richiedano per la corretta e migliore esecuzione della Convenzione.
7. CiAl garantisce l’avvio a riciclo dei rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero delle f.m.s. raccolti e conferiti, nel rispetto della normativa vigente, anche tramite ulteriori trattamenti finalizzati al miglioramento qualitativo.
Articolo 19 – Acquisizione della proprietà
1. In relazione al principio di corresponsabilità di cui all’art. 219, comma 2, del Decreto, agli obblighi delle imprese in merito alla gestione ambientale degli imballaggi derivanti dall’art. 221 del Decreto, agli obblighi della Pubblica Amministrazione in merito all’organizzazione di
sistemi adeguati di raccolta differenziata derivanti dall’art. 222 del Decreto, le Parti convengono che la proprietà dei rifiuti di imballaggi in alluminio, ovvero delle f.m.s., conferiti in raccolta differenziata dagli utenti è di CiAl, in relazione all’organizzazione ed al servizio prestati dal Convenzionato.
2. Si conviene che la proprietà del materiale viene acquisita da CiAl nel momento in cui i Rifiuti di imballaggio in alluminio, ovvero in generale l’alluminio raccolto, verranno conferiti presso la Piattaforma indicata in Allegato F.
3. In sede locale, per migliorare la funzionalità della Convenzione, qualora vi siano ragioni che lo richiedano in riferimento all’avvio a riciclo del materiale, CiAl si riserva la facoltà di individuare un soggetto diverso a cui trasferire la proprietà del materiale. In tal caso dovranno essere comunicati da CiAl i riferimenti del soggetto che acquisisce la proprietà del materiale.
Articolo 20 – Ulteriori responsabilità
1. Per quanto altrove non specificato le Parti assicurano, nell’ambito delle rispettive competenze, il rispetto delle norme di legge in materia di sicurezza e gestione dei Rifiuti.
Articolo 21– Corrispettivi Servizi di Raccolta Differenziata
1. Per i servizi resi dal Convenzionato, direttamente o indirettamente, relativamente alla gestione della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi in alluminio, CiAl si impegna a riconoscere al Convenzionato il corrispettivo indicato nelle seguenti tabelle relativo alla specifica fascia qualitativa del materiale conferito – ad esclusione di quanto pattuito per eventuali servizi aggiuntivi - in conformità a quanto riportato nell’Allegato Tecnico.
2. I singoli corrispettivi fanno riferimento alla fascia qualitativa determinata secondo quanto indicato all’art. 23.
Fascia Qualitativa | Frazione Estranea % in peso | Corrispettivo Euro/t |
A + | fino al 2% | 550,00 |
A | oltre al 2% e fino al 5 % | 450,00 |
B | oltre il 5% fino al 10% | 300,00 |
C | oltre il 10% fino al 15% | 150,00 |
I corrispettivi di cui sopra si intendono al netto dell’IVA.
Articolo 22 – Corrispettivi Prestazioni Aggiuntive
1. Per l’operazione di riduzione volumetrica dei rifiuti di imballaggio in alluminio effettuata presso la piattaforma concordata, CiAl riconoscerà al Convenzionato o alla Piattaforma concordata, sulla base delle indicazioni ricevute dal Convenzionato, i corrispettivi indicati nella seguente tabella:
Corrispettivi Riduzione Volumetrica | ||
Pressatura | 38,00 Euro/t. | |
15,00 Euro/t | Con peso specifico uguale o maggiore a 100 kg/m3 |
Nel caso in cui i rifiuti di imballaggio in alluminio ovvero f.m.s. provengano da comuni ubicati su isole minori e vengano resi disponibili presso la Piattaforma concordata sita in continente o isole maggiori, CiAl riconoscerà al Convenzionato un contributo extra forfettario pari a 25,00 Euro/t per i maggiori costi di trasporto via nave, oltre all’eventuale corrispettivo di riduzione volumetrica. Il corrispettivo sarà riconosciuto per il quantitativo di rifiuto di imballaggio in alluminio effettivamente conferito. Il Convenzionato dovrà specificare all’atto della stipula della convenzione la presenza del/i comune/i ubicati su isole minori.
Articolo 23 – Fascia qualitativa – metodo di determinazione
1. Ai fini della determinazione della fascia qualitativa, CiAl stabilisce l’effettuazione di una verifica in contraddittorio secondo le modalità di cui all’Allegato I.
2. La verifica della fascia qualitativa avviene di norma presso la piattaforma, preventivamente o all’atto del ritiro, ovvero secondo modalità diversamente concordata tra le Parti in sede locale, dandone avviso al Convenzionato e alla piattaforma con un anticipo di almeno 48 ore.
3. La percentuale di Frazione estranea determinata secondo le modalità di cui al precedente comma 1 è riferimento oggettivo per la determinazione della Fascia Qualitativa secondo quanto indicato nella seguente tabella.
Fascia Qualitativa | Frazione Estranea |
A+ | fino al 2% |
A | oltre al 2% e fino al 5% |
B | oltre il 5% e fino al 10 % |
C | oltre al 10% e fino al 15 % |
4. Nel caso la frazione estranea sia presente in misura superiore al 15%, non sussiste per CiAl obbligo di ritiro del carico. Nel caso in cui CiAl valuti l’opportunità di procedere al ritiro del carico con presenza di frazione estranea superiore al 15% CiAl tenuto conto dei costi di selezione/smaltimento della frazione estranea di cui si fa carico, si riserva la facoltà di riconoscere un corrispettivo al Convenzionato, senza averne peraltro obbligo alcuno.
5. CiAl si riserva la possibilità di eseguire unilateralmente a propria cura e spese:
▪ a soli fini statistici, almeno due volte l’anno, anche in sinergia con gli altri Consorzi di filiera, analisi merceologiche sui materiali provenienti dalla raccolta differenziata [multi materiale] e a comunicarne i risultati al Convenzionato;
▪ analisi merceologiche, ovvero verifiche qualitative, a destino, sui materiali conferiti,
riservandosi di contestare ovvero respingere i carichi non conformi alla qualità attesa.
6. Inoltre CiAl e il Convenzionato si impegnano reciprocamente a condividere le informazioni in loro possesso, anche di carattere analitico, al fine di monitorare i flussi di imballaggi in alluminio in ingresso ovvero in uscita dalle piattaforme.
Articolo 24 – Fatturazione e pagamento
1. Il Convenzionato provvederà ad emettere fattura nei confronti di CiAl con cadenza mensile sulla base dei corrispettivi di cui agli art. 21 e 22 applicati al peso riscontrato a destino del materiale conferito a CiAl nel corso del mese stesso, come risultante dai documenti di trasporto di cui al punto 16.3 che dovranno essere allegati alla fattura, in ogni caso non oltre 6 mesi dal conferimento.
2. Eventuali materiali utilizzati a supporto o contenimento dei rifiuti conferiti p.e. eventuali legature (p.e. reggia metallica), contenitori (big-bags, falde cartone) saranno tollerati nella misura massima dell’1% del peso del carico; l’eventuale eccedenza sarà portata in riduzione alle quantità di materiale su cui verrà applicato il corrispettivo.
3. Il corrispettivo delle prestazioni rese dal Convenzionato sarà assoggettato a IVA con aliquota del 10%, in applicazione del n. 127-sexiesdecies della tabella A, parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972.
4. La fattura dovrà essere intestata e recapitata a:
CiAl, Consorzio Imballaggi Alluminio - xxx Xxxxxx Xxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx.
5. CiAl è tenuto ad effettuare i pagamenti di cui al presente articolo tramite bonifico bancario a 60 giorni data fattura fine mese.
Articolo 25 – Campagne di comunicazione
1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di raccolta in termini di efficacia, efficienza, economicità e qualità, CiAl realizza in collaborazione con i Comuni e/o il Convenzionato attività ed interventi di informazione e sensibilizzazione degli utenti sulla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio in alluminio ai sensi dell’art. 11 dell’Allegato Tecnico. Tali interventi saranno correlati sia all’estensione della raccolta differenziata, sia alle tipologie di imballaggio oggetto di raccolta, sia alle quantità di rifiuti di imballaggio in alluminio conferite, sia alle rese di raccolta pro-capite ovvero ai risultati globalmente raggiunti.
2. Qualora le Parti intendessero intraprendere di propria iniziativa campagne di comunicazione locale, i relativi contenuti verranno condivisi. Tali contenuti dovranno comunque essere coerenti con i principi generali esposti.
Articolo 26 – Penali e inadempimenti
1. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento della fattura da parte CiAl, qualora il Consorzio non avesse preventivamente comunicato eventuali incongruenze non ancora risolte sui quantitativi comunicati dal Convenzionato, il Convenzionato potrà addebitare al Consorzio una penalità a titolo di interesse di mora nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato di due punti, per tutto il periodo che va dal trentesimo giorno successivo alla scadenza del pagamento della fattura alla data del pagamento effettivo.
2. Nel caso in cui il ritiro abbia luogo successivamente al settimo giorno lavorativo ma entro il diciottesimo giorno lavorativo dalla suddetta comunicazione, il Convenzionato avrà diritto ad applicare una penale pari al 2% del corrispettivo di cui all’art. 21. La penale sarà pari al 4% nel caso di ritiro oltre il diciottesimo giorno lavorativo e comunque non oltre il trentesimo. Oltre i trenta giorni lavorativi oltre al corrispettivo con penalità del 4% sarà dovuto anche il rimborso del costo di trasporto
3. In caso di risoluzione anticipata della Convenzione da parte del Convenzionato o di CiAl, per ragioni non imputabili a caso fortuito o forza maggiore, nonché in caso di mancato adempimento da parte del Convenzionato o di CiAl anche di uno solo degli obblighi di rispettiva competenza previsti in Convenzione sarà applicata una penale a carico del soggetto inadempiente pari al 2% del controvalore derivante dall’applicazione del corrispettivo ad una quantità forfetaria derivante dall’applicazione della resa minima di raccolta pari a 0,1 kg/anno pro-capite agli abitanti serviti sempre indicati nell’Allegato E, fatto salvo il maggior danno.