Adeguamento dei corrispettivi Clausole campione

Adeguamento dei corrispettivi. 1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’art. 5.5 dell’Accordo Quadro, i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari all’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dall’Accordo Quadro in tema di corrispettivi.
Adeguamento dei corrispettivi. 1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6 – “
Adeguamento dei corrispettivi. 1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 7 è adeguato esclusivamente nei casi di:
Adeguamento dei corrispettivi. 1. I corrispettivi di cui all’Art. 15 comma 1 potranno venire rideterminati trimestralmente in conseguenza di variazioni al Piano di attività di Monitoraggio, dovuti sia a modifiche intervenute nelle attività dei progetti correnti, sia a nuove stipule di contratti facenti parte del Programma oggetto del Monitoraggio. Contestualmente alla eventuale revisione trimestrale, unitamente al nuovo Piano delle attività di Monitoraggio, il Monitore consegna all’Istituto il nuovo Piano di fatturazione trimestrale posticipata, che:
Adeguamento dei corrispettivi. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, compresa la redazione di perizie, saranno compensate secondo le modalità di seguito indicate, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti, tenuto conto del ribasso offerto. Il corrispettivo sarà adeguato esclusivamente nei seguenti casi: - affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine; - limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, per redazione di varianti di cui all’art.106, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. preventivamente autorizzate dal committente, con riferimento all’importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa), qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: o non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità dell’incaricato;
Adeguamento dei corrispettivi. 1. Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico per un motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti. Qualora tale riduzione riguardi una o più d’una delle prestazioni accessorie, la riduzione è effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La riduzione non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui alla tabella A approvata con il citato decreto ministeriale.
Adeguamento dei corrispettivi. Laddove (i) gli importi, (iI) i corrispettivi, (iii) le componenti e/o (iv) i criteri di calcolo indicati nelle presenti CTE si riferiscano a corrispettivi parametri previsti dalla disciplina giuridica e/o regolatoria applicabile caso per caso questi devono considerarsi automaticamente soggetti a variazione e/o integrazione e/o modifica in caso di variazione e/o integrazione e/o modifica degli stessi che intervenga in relazione alle relativa disciplina giuridica e/o regolatoria.
Adeguamento dei corrispettivi. 1. Nel caso in cui per successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell’articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, si renda necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati secondo il loro importo risultante dall’Allegato «CP».
Adeguamento dei corrispettivi. 1. I corrispettivi “Gf”, “Di”, “Bt” e “Be”, indicati al precedente ART. 6, sono fissi e invariabili per il primo periodo di durata del contratto. In caso di proroga del contratto, i citati corrispettivi nonché gli importi delle penalità di cui all’ART. 18 saranno automaticamente aggiornati dal Dipartimento, con decorrenza 15 giugno 2024, con l’applicazione della seguente formula: P1 = P0 x (I1/I0) dove: - P1 = corrispettivo o importo aggiornato; - P0 = corrispettivo o importo da aggiornare; - I1 = indice ISTAT “Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Indice generale senza tabacchi”, riferito al mese precedente a quello di avvio del nuovo periodo di svolgimento del servizio; - I0 = indice come sopra, riferito al mese in cui è stato sottoscritto il presente contratto.
Adeguamento dei corrispettivi. I corrispettivi di cui al presente Allegato verranno adeguati annualmente secondo quanto previsto nell’Accordo Quadro al punto 3.3.