Adeguamento dei corrispettivi Clausole campione

Adeguamento dei corrispettivi. 1. Le Parti confermano ed accettano che, in conformità alle previsioni dell’Accordo Quadro (Capitolo 6 – “Corrispettivi”), i corrispettivi indicati nell’Allegato Tecnico (Allegato “A”) saranno rivalutati annualmente in misura pari al 95% dell’indice NIC relativo all’anno solare precedente, fermo restando quant’altro previsto dal Capitolo 6 dell’Accordo Quadro.
Adeguamento dei corrispettivi. 1. Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico per un motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi sono calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti. Qualora tale riduzione riguardi una o più d’una delle prestazioni accessorie, la riduzione è effettuata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità. La riduzione non comporta il ricalcolo delle aliquote di cui alla tabella A approvata con il citato decreto ministeriale. 2. Ferme restando le condizioni di cui all’articolo 12, nonché le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi: a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine; b) limitatamente alla parte di corrispettivo per la progettazione esecutiva, per redazione di varianti di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, preventivamente autorizzate dall’Amministrazione committente, con riferimento all’importo contrattuale delle predette varianti (inteso come importo delle opere nuove o diverse, oggetto della variante stessa), qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: - non siano imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato; - comportino una variazione dell’importo contrattuale dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta; - comportino la modifica degli elaborati grafici progettuali; qualora comportino la modifica dei soli importi, l’adeguamento è limitato alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori. c) limitatamente alla parte di corrispettivo relativa alla direzione lavori, con riferimento ai maggiori importi liquidabili, in seguito ad uno dei seguenti eventi, sempre che non siano determinati da cause imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato, e in ogni caso purché comportino una variazione dell’importo contrattuale dei lavori superiore al 10% (dieci per cento), cumulativamente per più eventi, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta: - approvazione di varianti di cui alla precedente lettera b); - accoglimento di riserve dell’esecutore; - somme riconosciute in sede di collaudo.
Adeguamento dei corrispettivi. 1. Il corrispettivo di cui al precedente art. 7 è adeguato esclusivamente nei casi di: a) affidamento di prestazioni non previste in origine; b) cambiamenti nell’impostazione progettuale esecutiva rispetto a quella definitiva già approvata determinati solo da nuove esigenze e preventivamente autorizzate dall’Amministrazione Committente e comunicate dal RUP. Limitatamente alla parte di corrispettivo relativa al caso b), le parti convengono ed accettano espressamente che soltanto nel caso in cui le modifiche introdotte su richiesta dell’A.C. e non derivanti da intervenute modifiche ed obblighi e legislativi e/o normativi comportino una variazione quantitativa dell’onorario complessivo superiore al 25%, l’onorario sarà incrementato della percentuale che eccede tale incremento. Per variazioni inferiori nulla sarà dovuto.
Adeguamento dei corrispettivi. I corrispettivi rimangono fissi negli importi definiti al precedente paragrafo 7 per tutta la durata del contratto.
Adeguamento dei corrispettivi. 1. I corrispettivi di cui all’Art. 15 comma 1 potranno venire rideterminati trimestralmente in conseguenza di variazioni al Piano di attività di Monitoraggio, dovuti sia a modifiche intervenute nelle attività dei progetti correnti, sia a nuove stipule di contratti facenti parte del Programma oggetto del Monitoraggio. Contestualmente alla eventuale revisione trimestrale, unitamente al nuovo Piano delle attività di Monitoraggio, il Monitore consegna all’Istituto il nuovo Piano di fatturazione trimestrale posticipata, che: a. per i corrispettivi trimestrali applicabili dal trimestre successivo in poi è calcolato in coerenza con il nuovo Piano delle attività di Monitoraggio approvato, b. è riscontrabile tramite i resoconti di attività mensili approvati, c. in ogni caso è tale per cui la somma di tutti i corrispettivi trimestrali per il periodo contrattuale non eccede l’importo massimo previsto di cui al precedente art. 14, comma 2, lettera a), rapportato ai contratti del Programma SIN attivi alla data della rideterminazione del Piano di Monitoraggio ; 2. I corrispettivi di cui al precedente art. 15 ed al corrente art. 16 si intendono comprensivi di ogni onere e spesa sostenuti dal Monitore per la fornitura dei servizi di monitoraggio previsti. Pertanto il Monitore rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 c.c. e la revisione dei corrispettivi di cui all’articolo 1664 c.c. 3. In ogni caso il Monitore si impegna a fornire ogni prestazione richiesta dal presente atto, dal Capitolato Tecnico o presente nella Offerta tecnica, all’importo massimo stabilito dal precedente art. 14, comma 1).
Adeguamento dei corrispettivi. Art. 12) Conferimenti verbali e report Art. 13)
Adeguamento dei corrispettivi. 1. Qualora nel caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell’incarico per un motivo legittimo, fosse necessario determinare i corrispettivi per le singole prestazioni, questi saranno calcolati utilizzando i coefficienti previsti dalle rispettive disposizioni normative vigenti, con applicazione del ribasso offerto in sede di gara.
Adeguamento dei corrispettivi. 1. I corrispettivi “Gf”, “Di”, “Bt” e “Be”, indicati al precedente ART. 6, sono fissi e invariabili per il primo periodo di durata del contratto. In caso di proroga del contratto, i citati corrispettivi nonché gli importi delle penalità di cui all’ART. 18 saranno automaticamente aggiornati dal Dipartimento, con decorrenza 15 giugno 2024, con l’applicazione della seguente formula: P1 = P0 x (I1/I0) dove: - P1 = corrispettivo o importo aggiornato; - P0 = corrispettivo o importo da aggiornare; - I1 = indice ISTAT “Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati – Indice generale senza tabacchi”, riferito al mese precedente a quello di avvio del nuovo periodo di svolgimento del servizio; - I0 = indice come sopra, riferito al mese in cui è stato sottoscritto il presente contratto. 2. Il corrispettivo “Ov”, indicato al precedente ART. 6, stante l’attuale condizione di volatilità dei prezzi dei carburanti, sarà aggiornato come segue: a. la quota dipendente dal costo del carburante, denominata “COv”, pari inizialmente al 12,00% del valore complessivo di “Ov”, sarà aggiornata con effetto dal 15 giugno e dal 15 agosto, a partire dal primo anno di durata contrattuale, in funzione delle variazioni del costo del carburante. Tale aggiornamento della quota “COV” verrà riconosciuto qualora la differenza tra il costo del carburante alla data di rivalutazione (15 giugno e 15 agosto) e quello relativo all’ultima rivalutazione effettuata o, in caso di prima rivalutazione, il costo di euro 0,880022 euro/litro, subisca una variazione, in aumento o in diminuzione, maggiore del 10% (diecipercento). Le parti stabiliscono che il costo del carburante è dato dal costo base del Jet A-1 desunto dal “Listino Prezzi di Cessione Combustibili e Lubrificanti AVIO” emesso periodicamente dal Ministero della Difesa - Direzione Generale degli Armamenti Aeronautici (Armaereo), in vigore nel mese di giugno (per la rivalutazione del 15 giugno) e di agosto (per la rivalutazione del 15 agosto). L’unità di misura di riferimento nel listino è il mc (metro cubo) o, in assenza, la tonnellata con densità standard di 0,80. La quota “COv” del corrispettivo Ov sarà rideterminata come di seguito riportato: COv1 = COv0 x (K1/K0) dove: COv1 = quota di Ov dipendente dal carburante rivalutata. COv0 = quota “COv” corrente da rivalutare. K0 = costo per litro di carburante riconosciuto nell’ultima rivalutazione. In particolare, per la prima rivalutazione è convenzionalmente assunto pari...
Adeguamento dei corrispettivi. Laddove (i) gli importi, (iI) i corrispettivi, (iii) le componenti e/o (iv) i criteri di calcolo indicati nelle presenti CTE si riferiscano a corrispettivi parametri previsti dalla disciplina giuridica e/o regolatoria applicabile caso per caso questi devono considerarsi automaticamente soggetti a variazione e/o integrazione e/o modifica in caso di variazione e/o integrazione e/o modifica degli stessi che intervenga in relazione alle relativa disciplina giuridica e/o regolatoria.
Adeguamento dei corrispettivi. A partire dal 1° gennaio successivo all'anno di sottoscrizione del contratto i corrispettivi annui per le Postazioni ospitate e le tariffe per le eventuali Postazioni aggiuntive verranno rivalutati sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel mese di ottobre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Gli importi risultanti saranno arrotondati, per eccesso o per difetto, a 0,50 Euro. I canoni e le tariffe non subiranno modifiche nel caso di variazione negativa del succitato indice ISTAT.