Contratto di Assicurazione per la
Contratto di Assicurazione per la
RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO ISCRITTO
ALLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Modello 2227/6133 - Ed. 15.0.2017
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE
a) Nota Informativa comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
c) Informativa privacy
DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - www.unipolsai.com - www.unipolsai.it
UnipolSai PROFESSIONE AVVOCATO
Ed. 15.07.2017
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’Avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
1 NOTA INFORMATIVA A • INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE 1 - Informazioni generali | PAGINA 2 di 7 |
2 - Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa | 2 di 7 |
B • INFORMAZIONE SUL CONTRATTO 3 - Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni | 2 di 7 |
4 - Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio | 3 di 7 |
5 - Aggravamento e diminuzione del Rischio | 4 di 7 |
6 - Premi | 4 di 7 |
7 - Rivalse | 4 di 7 |
8 - Diritto di recesso | 4 di 7 |
9 - Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto | 4 di 7 |
10 - Legge applicabile al contratto | 4 di 7 |
11 - Regime fiscale | 4 di 7 |
C • INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI 12 - Sinistri - Liquidazione dell’Indennizzo | 4 di 7 |
13 - Reclami | 4 di 7 |
GLOSSARIO | 6 di 7 |
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
PAGINA
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 2 di 11
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO 4 di 11
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE 5 di 11
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA 10 di 11
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INFORMATIVA PRIVACY
PAGINA
Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi diritti 2 di 3
Modello 2227/6133
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NOTA INFORMATIVA
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’Avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’Avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
1 NOTA INFORMATIVA
Nota informativa relativa al contratto di assicurazione “Responsabilità civile del professionista – Avvocato” (Regolamento Isvap
n.35 del 26 maggio 2010).
Gentile Cliente,
siamo lieti di fornirLe alcune informazioni relative a UnipolSai Assicurazioni S.p.A. ed al contratto che Lei sta per concludere. Per maggiore chiarezza, precisiamo che:
- la presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preven- tiva approvazione dell’IVASS;
- il Contraente deve prendere visione delle condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della Polizza.
Le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell’Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come “Avvertenze” sono stampate su fondo colorato, in questo modo evidenziate e sono da leggere con particolare attenzione.
Per consultare gli aggiornamenti delle Informazioni sull’Impresa di assicurazione contenute nella presente Nota informativa, si rinvia al link http://www.unipolsai.it/Pagine/Aggiornamento Fascicoli Informativi. aspx.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. comunicherà per iscritto al Contraente le altre modifiche del Fascicolo informativo e quelle derivanti da future innovazioni normative.
Per ogni chiarimento, il Suo Agente/Intermediario Assicurativo di fiducia è a disposizione per darLe tutte le risposte necessarie.
La Nota informativa si articola in tre sezioni:
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI.
A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) UnipolSai Assicurazioni S.p.A.,in breve UnipolSai S.p.A., società soggetta all’attività di direzione e di coordinamento di Unipol Grup- po Finanziario S.p.A. e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n.046.
b)Sede Legale: Via Stalingrado n.45 – 40128 Bologna (Italia).
c) Recapito telefonico: 051.5077111, telefax: 051.7096584, siti internet: www.unipolsai.com - www.unipolsai.it, indirizzo di posta elet- tronica: info-danni@unipolsai.it.
d)È autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. del 26/11/1984 pubblicato sul supplemento ordinario n. 79 alla G.U.
n.357 del 31/12/1984 e con D.M. dell’8/11/1993 pubblicato sulla G.U. n.276 del 24/11/1993; è iscritta alla sezione I dell’Albo delle Im- prese di Assicurazione presso l’IVASS al n.1.00006.
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
In base all’ultimo bilancio approvato, relativo all’esercizio 2016, il patrimonio netto dell’Impresa è pari ad € 5.528.469.295,01, con capitale sociale pari ad € 2.031.456.338,00 e totale delle riserve patrimoniali pari ad € 3.117.825.796,04. L’indice di solvibilità al 31 di- cembre 2016, determinato ai sensi della normativa in materia di adeguatezza patrimoniale delle imprese di assicurazione (cosiddetta Solvency II) entrata in vigore dal 1° gennaio 2016, è pari a 2,43 volte il requisito patrimoniale di solvibilità (SCR). I requisiti patrimoniali di solvibilità sono calcolati sulla base del Modello Interno Parziale, al cui utilizzo la compagnia è stata autorizzata dall’IVASS, a decor- rere dal 31 dicembre 2016.
B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si precisa che il contratto è stipulato con clausola di non tacito rinnovo e cessa pertanto alla scadenza senza obbligo di disdetta.
Avvertenza: Si rinvia all’articolo 1.10 delle Condizioni generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Le coperture offerte dal contratto, con le modalità, i limiti e le esclusioni specificate in polizza, sono le seguenti:
a) – RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO:
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri involontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave, nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza di AVVOCATO così come disciplinata dal comma 6 dell’ art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 Settembre 2016.
Si rinvia agli articoli 3.1 e seguenti della Sezione Responsabilità civile verso terzi delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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NOTA INFORMATIVA
b) – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.): la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali, materiali, cagionati a terzi con colpa sia lieve che grave in conseguenza di un fatto accidentale inerente all’attività descritta in polizza esclusa quella profes- sionale.
L’assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere.
Si rinvia agli articoli 3.1 e seguenti della Sezione Responsabilità civile verso terzi delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
c) – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO DIPENDENTI (RCO/I): la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia te- nuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione alle condizioni previste agli articoli
3.1 lett. b) e seguenti della Sezione Responsabilità civile verso terzi delle Condizioni di assicurazione, ai quali si invia per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze: le coperture assicurative sono soggette a limitazioni, esclusioni e sospensioni della garanzia che possono dar luogo alla riduzio- ne o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per le esclusioni generali si rinvia per gli aspetti di dettaglio ai seguenti articoli delle condizioni di assicurazione:
3.3 Sezione Responsabilità civile.
Inoltre ciascuna garanzia è soggetta a limitazioni ed esclusioni proprie per le quali si rinvia ai singoli articoli delle Condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Avvertenze: le suddette coperture sono prestate con specifiche franchigie, scoperti e massimali per il dettaglio dei quali si rinvia agli articoli delle Condizioni di assicurazione e alla Scheda di polizza. Le suddette franchigie non sono opponibili nei confronti dei terzi danneggiati, pertanto la Società liquiderà i sinistri totalmente e direttamente al terzo danneggiato, ferma in ogni caso la facoltà di recuperare l’importo dall’Assicurato.
Per facilitarne la comprensione da parte del Contraente, di seguito si illustra il meccanismo di funzionamento di franchigie, scoperti e mas- simali mediante esemplificazioni numeriche.
Meccanismo di funzionamento della Franchigia:
1° esempio
Somma assicurata : € 10.000,00 Danno: € 1.500,00
Franchigia: € 500,00
Risarcimento al terzo danneggiato: € 1.500,00 Rivalsa nei confronti dell’Assicurato: € 500,00
2° esempio
Somma assicurata: € 10.000,00 Danno: € 200,00
Franchigia: € 500,00
Risarcimento al terzo danneggiato: € 200,00 Rivalsa nei confronti dell’Assicurato: € 200,00
Se il danno è inferiore alla franchigia, la Società recupererà dall’Assicurato l’intero importo del danno liquidato.
Meccanismo di funzionamento del Massimale:
1° esempio
Massimale: € 500.000,00
Danno: € 60.000,00
Franchigia: € 500,00
Risarcimento al terzo danneggiato: € 60.000,00 Rivalsa nei confronti dell’Assicurato: € 500,00
2° esempio
Massimale: € 500.000,00
Danno: € 600.000,00
Franchigia: € 500,00
Risarcimento al terzo danneggiato: € 500.000,00 Rivalsa nei confronti dell’Assicurato: nessuna.
4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del Rischio
Avvertenza: le eventuali dichiarazioni inesatte o reticenti del Contraente o dell’Assicurato sulle circostanze del rischio rese in sede di con- clusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Si rinvia all’articolo 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
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NOTA INFORMATIVA
5. Aggravamento e diminuzione del Rischio
Il Contraente o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società dei mutamenti che diminuiscono o aggravano il Rischio. Si rinvia agli articoli 1.5 “Aggravamento del Rischio” e 1.6 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni generali di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6. Premi
Il premio deve essere pagato in via anticipata per l’intera annualità assicurativa all’Agenzia/ Intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società, tramite gli ordinari mezzi di pagamento e nel rispetto della normativa vigente.
La Società può concedere il pagamento frazionato del premio annuale che non comporterà oneri aggiuntivi. Si rinvia, per gli aspetti di det- taglio, ai seguenti articoli delle Condizioni Generali di Assicurazione: art. 1.3 “Pagamento del Premio e decorrenza delle Garanzie”, art. 1.4 “Frazionamento del Premio”.
7. Rivalse
Il contratto prevede ipotesi di rivalsa nei confronti degli assicurati da parte della Società. Si rinvia all’Art. 3.10 – Franchigia, per gli aspetti di dettaglio.
8. Diritto di Recesso
È esclusa la facoltà di recesso dal contratto da parte della Società a seguito della denuncia di uno o più sinistri o del loro risarcimento.
In caso di Sinistro il Contraente può recedere dal contratto, nel rispetto dei termini e delle modalità di cui all’Art. 1.8 “Recesso in caso di Sini- stro” al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
I diritti derivanti dal contratto assicurativo, diversi da quello relativo al pagamento delle rate di premio, si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (articolo 2952, comma 2, del Codice civile).
Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto il risarcimento del danno all’Assi- curato o ha promosso contro di questo l’azione (Articolo 2952, comma 3, del Codice civile).
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto sarà applicata la legge italiana.
11. Regime fiscale
Gli oneri fiscali e parafiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.
Il premio è soggetto all’imposta secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore: Responsabilità civile: 21,25% (oltre 1% quale addizio- nale antiracket).
C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
Avvertenza: in caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato devono comunicare entro tre giorni per iscritto all’Agente/Intermediario assi- curativo al quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo dell’evento, le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi utili per la rapida definizione delle responsabilità e per la quantificazione dei danni. I contenuti della denuncia devono essere anticipati con una comunicazione fax o comunicazione e-mail in caso di sinistro grave.
Si rinvia alla Sezione “Cosa fare in caso di sinistro” per gli aspetti di dettaglio delle procedure di accertamento e liquidazione del danno.
13. Reclami
Eventuali reclami aventi ad oggetto (i) la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsa- bilità, dell’effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, ovvero (ii) un servizio assicurativo, ovvero (iii) il comportamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), devono essere inoltrati per iscritto a:
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Reclami e Assistenza Specialistica Clienti Via della Unione Europea n. 3/B, 20097 San Donato Milanese (MI)
Fax: 02.51815353 e-mail: reclami@unipolsai.it
Oppure utilizzando l’apposito modulo di presentazione dei reclami disponibile sul sito www.unipolsai.it
I reclami relativi al comportamento dell’Agente, inclusi i relativi dipendenti e collaboratori, possono essere inoltrati per iscritto anche all’A- genzia di riferimento.
Per poter dare seguito alla richiesta, nel reclamo dovranno essere necessariamente indicati nome, cognome e codice fiscale (o partita IVA) del contraente di polizza.
I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B (Broker) e D (Banche, Intermediari Finanziari ex art. 107 del TUB, SIM e Poste Italiane – Divisione servizi di banco posta) del Registro Unico Intermediari, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell’Intermediario e saranno da esso gestiti dando riscontro al reclamante entro il termine massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma, telefono 06.42.133.1. Se il reclamo riguarda il com- portamento dell’Agente (inclusi i relativi dipendenti e collaboratori), il termine massimo di riscontro è di 60 giorni.
I reclami indirizzati per iscritto all’IVASS, anche utilizzando l’apposito modello reperibile sul sito internet dell’IVASS e della Società, conten- gono:
a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;
c) breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela;
d) copia del reclamo presentato alla Società o all’Intermediario e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;
e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
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NOTA INFORMATIVA
Si evidenzia che i reclami per l’accertamento dell’osservanza della vigente normativa di settore vanno presentati direttamente all’IVASS.
Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all’IVASS o diretta- mente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET.
Si ricorda che nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria, il reclamante potrà ricorrere ai seguenti sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie:
• procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); in talune materie, comprese quelle inerenti le controversie insorte in materia di contratti assicurativi o di risar- cimento del danno da responsabilità medica e sanitaria, il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della do- manda giudiziale. A tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto;
• procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.
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NOTA INFORMATIVA
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GLOSSARIO
I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:
• Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o 366 giorni in caso di anno bisestile.
• Assicurato: soggetto il cui interesse è protetto dall’assicurazione.
• Assicurazione: contratto di assicurazione, come definito dall’Art. 1882 del Codice Civile.
• Assistenza giudiziale: attività di patrocinio che ha inizio quando si attribuisce al giudice la decisione sull’oggetto della controversia.
• Assistenza stragiudiziale: attività che viene svolta al fine di comporre qualsiasi vertenza prima del ricorso al giudice e per evitarlo.
• Attività professionale assicurata: l’attività svolta dall’Assicurato e dichiarata in polizza, compreso lo svolgimento di attività complemen- tari, sussidiarie ed accessorie ad essa pertinenti nonché l’erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all’attività medesima.
• Codice Privacy: D. Lgs. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche e integrazioni.
• Contraente: il soggetto che stipula l’assicurazione, ossia l’avvocato regolarmente iscritto all’albo professionale del relativo ordine e/o lo studio associato.
• Cose: oggetti materiali e gli animali.
• Danni corporali: la morte o lesioni personali.
• Danni indiretti: danni non inerenti la materialità della cosa assicurata.
• Danni materiali: la distruzione o il danneggiamento di cose.
• Danni materiali e diretti: danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall’azione diretta dell’evento garantito.
• Danno di natura contrattuale: inadempimento o violazione di una obbligazione assunta tramite un contratto scritto o verbale.
• Danno di natura extracontrattuale: danno ingiusto conseguente a fatto illecito.
• Fatto illecito: inosservanza di una norma di legge posta a tutela della collettività o comportamento che violi un diritto assoluto del singolo. Determina responsabilità ed obbligo al risarcimento. Non è inadempimento, ossia violazione di norme contrattuali.
• Franchigia: parte del danno che rimane a carico dell’Assicurato.
• Furto: sottrazione della cosa mobile altrui a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto.
• Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.
• Indennizzo/Risarcimento: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
• Introiti: il volume di affari relativo all’attività oggetto di assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell’IVA.
• IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013.
• Locali: i locali adibiti a ufficio-studio costituenti un intero fabbricato o parte di esso, incluse le relative dipendenze (quali cantina, soffitta, garage, box) purché pertinenti al fabbricato stesso.
• Perdite patrimoniali: pregiudizio economico non conseguente a danni corporali o a danni materiali.
• Periodo assicurativo - Annualità assicurativa: In caso di polizza di durata inferiore a 365 giorni, è il periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa. In caso di polizza di durata superiore a 365 giorni, il primo periodo inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alle 24 del giorno della prima ricorrenza annuale. I periodi successivi avranno durata di 365 giorni (366 negli anni bisestili) a partire dalla scadenza del periodo che li precede.
• Polizza: documento che prova l’esistenza del contratto assicurativo ai sensi dell’Art. 1888 del Codice Civile.
• Premio: somma dovuta alla Società dal Contraente a corrispettivo dell’assicurazione.
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NOTA INFORMATIVA
• Prestatore di lavoro: è la persona fisica della cui opera l’Assicurato si avvale - nel rispetto delle norme di legge - per lo svolgimento dell’at- tività descritta nella polizza, e di cui deve rispondere ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile.
• Procedimento penale: inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia. Questa contiene l’indicazione della norma violata ed il titolo (colposo – doloso - preterintenzionale) del reato ascritto.
• Rapina: impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona, quand’anche sia la persona minacciata a consegnare le cose stesse.
• Recesso: scioglimento unilaterale del vincolo contrattuale previsto dalla legge o dal contratto.
• Responsabilità contrattuale: attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
• Responsabilità extracontrattuale: riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall’ordina- mento giuridico.
• Rischio: probabilità che si verifichi un sinistro.
• Scoperto: importo che rimane a carico dell’Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile.
• Sinistro: la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell’Assicurato per la quale è prestata l’assicurazione.
• Sinistro in serie: pluralità di sinistri originatisi da un medesimo evento, anche se manifestatisi in tempi diversi. In tal caso viene conside- rata come data del sinistro quella del primo tra essi.
• Società: l’Impresa assicuratrice UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
• Spese di giustizia: spese del processo che in un procedimento penale il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e che a conclusione del giudizio il soccombente può essere condannato a rifondere.
• Somma assicurata/Massimale: la somma indicata in polizza che rappresenta il limite massimo di Indennizzo/Risarcimento in caso di sinistro.
• Valori: denaro e valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere e ogni carta rappresentante un valore inerenti l’attività dichiarata nella polizza.
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Ed. 15/07/2017
UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Direttore Generale
Matteo Laterza
UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale: via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) - unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it - tel. +39 051 5077111 - fax +39 051 7096584 Capitale Sociale i.v. Euro 2.031.456.338,00 - Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P.IVA 00818570012 - R.E.A. 511469
Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., iscritta all’Albo Imprese di Assicurazione e riassicurazione Sez. I al n. 1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol iscritto all’Albo dei gruppi assicurativi al n. 046
www.unipolsai.com - www.unipolsai.it
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Art. 1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Art. 1.2 – Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell’assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 1.4 – Frazionamento del premio
Premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società può concedere il pagamento frazionato. In caso di mancato pagamento delle rate di premio, trascorsi quindici giorni dalla rispettiva scadenza, la Società è esonerata da ogni obbligo ad essa derivante, fermo ed impregiudica- to ogni diritto al recupero integrale del premio. L’assicurazione riprenderà effetto dalle ore 24 del giorno in cui verrà effettuato il pagamento del premio arretrato.
Art. 1.5 – Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 1.6 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente e/o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia alla relativa facoltà di recesso.
Art. 1.7 – Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni alle quali l’Assicurato, il Contraente e la Società sono tenuti devono essere fatte mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) oppure con lettera raccomandata o fax dirette all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società.
Art. 1.8 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, il Contraente può recedere dall’Assicurazione dandone pre- ventiva comunicazione scritta alla Società.
La relativa comunicazione, effettuata mediante PEC (Posta Elettronica Certificata) o con lettera raccomandata o fax, diventa efficace dalla data del timbro postale o del rapporto del fax inviati dal Contraente.
Entro 30 giorni dalla data di efficacia del Recesso, la Società rimborsa la parte di Premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di Rischio non corso.
Art. 1.9 – Altre assicurazioni
Il Contraente e/o l’Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l’eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicurato- ri, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza, indicandone le somme assicurate. L’omessa comunicazione di cui sopra, se commessa con dolo, determina la decadenza del diritto all’indennizzo.
In caso di sinistro, il Contraente e/o l’Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell’art. 1910 del Codice Civile.
In particolare, in caso di sinistro, l’Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
Art. 1.10 – Periodo di assicurazione
Il periodo di assicurazione si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stipulata per una minor durata, nel qual caso coincide con la durata del contratto.
L’Assicurazione cessa alla scadenza del periodo prefissato, senza tacito rinnovo.
La Società si impegna a mantenere operante la garanzia per un periodo di 15 giorni successivi alla scadenza della polizza.
Art. 1.11 – Oneri fiscali
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente, comprese eventuali variazioni nella misura delle imposte che dovessero intervenire dopo la stipula della presente polizza ed anche se il pagamento sia stato anticipato dalla Società.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Art. 1.12 – Foro competente
Per ogni controversia il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell’Assicurato se persona fisica, oppure quello della sua sede legale se persona giuridica o associazione.
Art. 1.13 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.
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CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’Avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Art. 2.1 - Obblighi in caso di sinistro
Il Contraente o l’Assicurato devono:
• comunicare per iscritto all’agenzia alla quale è assegnata la polizza o alla Direzione della Società la data, ora, luogo, conseguenze, descri- zione, nome e domicilio dei danneggiati, eventuali testimoni del sinistro, entro tre giorni dalla data di avvenimento o dal momento in cui ne sono venuti a conoscenza;
• anticipare i contenuti della comunicazione scritta con una comunicazione fax o comunicazione e-mail diretta all’agenzia alla quale è assegna- ta la polizza, in caso di lesioni gravi a persona o decessi.
Inoltre il Contraente o l’Assicurato devono comunicare tempestivamente le notizie, richieste od azioni avanzate, relativamente al sini- stro, dall’infortunato, dal danneggiato o dagli aventi diritto, adoperandosi per l’acquisizione di ogni elemento utile;
• astenersi da qualsiasi riconoscimento di responsabilità.
Agli effetti dell’assicurazione di Responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, l’Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l’inchiesta a norma della Legge infortuni sul lavoro, ferma restando la comunicazione, nei termini di cui al primo comma, di eventuali richieste di risarcimento avanzate dal prestatore di lavoro, dagli aventi diritto o dall’Istituto assicurativo.
La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato.
Art. 2.2 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali
La Società può assumere, fino alla conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione delle ver- tenze tanto in sede stragiudiziale sia giudiziale, sia civile sia penale, a nome dell’Assicurato designando, ove occorra, legali, tecnici, periti o consulenti ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quar- to del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massima- le, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali, tecnici, periti o consulenti che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale. L’assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio nei casi in cui le leggi lo prevedano o la Società lo richieda.
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COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’Avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 3.1 - Rischi Assicurati
a) Assicurazione Responsabilità Civile professionale dell’Avvocato
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per Danni patrimoniali, non patrimoniali, indiretti, permanenti, temporanei, futuri invo- lontariamente cagionati a terzi, compresi i clienti, sia per colpa lieve che grave, nell’esercizio dell’attività professionale indicata in polizza di AVVOCATO così come disciplinata dal comma 6 dell’ art. 1 del Decreto del Ministero della Giustizia del 22 Settembre 2016.
La garanzia è operante a condizione che l’assicurato sia regolarmente iscritto all’albo professionale del relativo ordine.
a.1) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)
la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali, materiali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alle responsabilità non professionali assicurate in polizza.
L’assicurazione di cui alle lettere a) e a1) vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto colposo o doloso di persone delle quali o con le quali debba rispondere.
b) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) – Compreso danno biologico
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente respon- sabile:
b.1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 n° 1124 come modificato dal D. Lgs. n. 38 del 23/02/2000 (rivalsa I.N.A.I.L.) per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, addetti all’attività per la quale è prestata l’assicurazione, compresi altresì i dirigenti e le persone in rapporto di lavoro a progetto (parasubordinati) compreso inoltre il rischio in itinere.
La Società quindi si obbliga a rifondere all’Assicurato le somme richieste dall’I.N.A.I.L. a titolo di regresso;
b.2) ai sensi del codice civile (e maggior danno) nonché del D. Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni)
a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto b.1) o eccedenti gli stessi cagionati ai su indicati pre- statori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata morte o invalidità permanente (escluse le malattie professionali).
Tale garanzia è prestata, con riferimento a ciascun evento, con una franchigia fissa di € 2.500,00 per persona infortunata.
L’assicurazione R.C.O. è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge;
b.3) buona fede I.N.A.I.L.
l’assicurazione di Responsabilità Civile verso dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) conserva la pro- pria validità anche nel caso di mancata assicurazione di personale presso l’I.N.A.I.L. quando ciò derivi da inesatta o erronea interpreta- zione delle norme di legge vigenti in materia e sempreché ciò non derivi da comportamento doloso.
c) Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni corporali (escluse le malattie professionali) cagionati, con colpa sia lieve che grave, ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124, come modificato dal D. lgs. 38/2000, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
d) Rivalsa I.N.P.S.
L’assicurazione R.C.T. /R.C.O./R.C.I. vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’Art. 14 della Legge 12 Giugno 1984, N. 222.
e) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti
L’assicurazione vale per la Responsabilità Civile personale dei dipendenti dell’Assicurato per danni cagionati a terzi, con colpa sia lieve che grave, escluso l’Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrattuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.
Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sempreché sia operante la garanzia R.C.O., sono considerati terzi anche i dipendenti dell’Assi- curato, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi e gravissime, così come definite dall’ art. 583 C.P., entro i massimali previsti per la garanzia R.C.O.
f) Committenza Veicoli
L’assicurazione comprende le responsabilità derivanti all’Assicurato a norma dell’ art. 2049 c.c. per danni cagionati a terzi dai suoi dipenden- ti in relazione alla guida di veicoli non di proprietà o in usufrutto all’Assicurato stesso o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati, e ciò a parziale deroga dell’ Art. 3.3 lettera g). La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate su veicoli abilitati per legge a tale trasporto. La presente estensione è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o il conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.
La garanzia è valida a condizione che al momento del sinistro il veicolo sia guidato da persona abilitata alla guida ai sensi di legge.
g) Interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi
L’assicurazione comprende i danni e/o le perdite patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile ai termini di polizza. La presente estensione di garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimale di € 150.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.
h) Conduzione e proprietà dei locali
L’assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile a carico dell’Assicurato per la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti.
A deroga di quanto previsto all’Art. 3.3 “RischiEsclusi”, lettera f), l’assicurazione si intende estesa ai danni alle cose di terzi conseguenti ad incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute o possedute; la garanzia è prestata nel limite di€ 150.000,00 per sinistro e per anno.
i) Attività complementari
L’assicurazione comprende anche la Responsabilità Civile a carico dell’Assicurato verso terzi (compresi i dipendenti, sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965 N. 1124 come modificato dal D. Lgs. 38/2000), per i danni derivanti dalle sotto elen- cate attività se ed in quanto inerenti all’attività principale dichiarata:
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
a) visita ai clienti, partecipazione a convegni, congressi e seminari;
b) proprietà e manutenzione di insegne, targhe, cartelli pubblicitari e striscioni, il tutto ovunque installato;
c) proprietà e gestione nell’ambito dell’ufficio/studio di distributori automatici di cibi e bevande, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;
d) utilizzazione di antenne radiotelericeventi, di recinzioni in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, de- gli spazi esterni di pertinenza dell’ufficio/studio, compresi giardini, alberi, piante, strade private, parcheggi, attrezzature sportive e per giochi;
e) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall’Assicurato per l’esercizio dell’attività descritta in polizza;
f) committenza dei rischi su elencati.
Art. 3.2 - Attività comprese in garanzia
Relativamente all’attività professionale sono altresì compresi in garanzia:
a) l’espletamento delle funzioni di carattere pubblico o giudiziario relative ad incarichi affidati dall’autorità giudiziaria, purché inerenti all’at- tività professionale indicata in polizza, intendendosi tra questi anche l’incarico di curatore nelle procedure di fallimento, di commissario giudiziario nelle procedure di concordato preventivo, di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
b) l’espletamento dell’attività stragiudiziale di liquidatore di società;
c) le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, dei doveri professionali connessi all’espletamento delle attività previste dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005 e successive modifiche e integrazio- ni in materia di esecuzioni immobiliari, compresa la gestione delle aste immobiliari. A titolo esemplificativo e non limitativo, si precisa che rientrano in garanzia anche le funzioni di delegato alla vendita e l’incarico di custode giudiziario.
d) l’attività di assistenza e consulenza in materia stragiudiziale (civile, penale ed amministrativa);
e) le sanzioni di natura fiscale, le multe e/o ammende inflitte ai clienti dell’Assicurato per errori od omissioni imputabili all’Assicurato stesso;
f) la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, praticanti o sostituti, collabora- tori, consulenti e/o professionisti in genere nonché da “lavoratori” che prestano attività ai sensi e nel rispetto della Legge n° 30 del 14/2/2003 (cosiddetta “Legge Biagi”) e successive modifiche ed integrazioni;
g) la responsabilità civile personale dei collaboratori, facenti parte dello studio ed iscritti al relativo albo professionale, per perdite patri- moniali e danni cagionati a terzi in relazione alla sola attività svolta per conto dell’Assicurato/Contraente;
h) la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, praticanti o sostituti, consulenti e/o professionisti in genere, nonché da “lavoratori” che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge n° 30 del 14/2/2003 (cosid- detta “Legge Biagi”) e successive modifiche ed integrazioni. Si precisa comunque che per quanto riguarda i danni corporali subiti da persone per le quali l’Assicurato ha l’obbligo di legge di iscriverle all’INAIL, l’assicurazione si intende prestata nell’ambito della garanzia R.C.O., sempreché comunque la stessa risulti operante;
i) l’attività di componente le Commissioni Tributarie nonché la rappresentanza ed assistenza del contribuente dinanzi le Commissioni Tributarie;
j) l’attività di libero docente nonché di titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline giuridiche;
k) l’uso di sistemi di elaborazione elettronica propri, esclusi i C.E.D. anche interni allo studio e/o di proprietà dell’Assicurato, ma con auto- noma partita IVA, e l’invio telematico, compresa l’attività di notifica di atti giudiziari a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) ai sensi del D.M. n° 48/2013 e dell’Art. 44 del D.L. 24/06/2014 n° 90 convertito in L. 11/08/2014 n° 114 sempreché l’Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
Art. 3.3 - Rischi esclusi
Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C. Professionale/R.C.T.:
a) i familiari dell’Assicurato e i suoi collaboratori;
b) le persone soggette all’obbligo di assicurazione INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lett. a);
d) le società in cui l’Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d’amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.
L’assicurazione R.C. Professionale/R.C.T. non comprende i sinistri:
e) da furto, salvo quanto previsto dall’art.3.4 “Perdita documenti”;
f) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall’art. 3.4 “Perdita documenti”;
g) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
h) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto dall’art. 3.4 “Perdita documenti”;
i) conseguenti ad omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
j) relativi al pagamento di sanzioni fiscali, multe od ammende direttamente inflitte all’Assicurato;
k) relativi alla responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla sottoscrizione di relazioni di certificazione dei bilanci delle Società;
l) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, altera- zioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
m) derivanti dall’esercizio di attività contabile e fiscale;
n) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
o) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fu- sione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
p) derivanti da attività di apposizione di visti ed asseverazioni per le quali leggi, norme e regolamenti prevedono condizioni specifiche di assicurazione;
q) derivanti dall’espletamento di funzioni di amministratore di sostegno, tutore di minore o interdetto e di curatore di inabilitato, salvo quanto previsto dalla Condizione particolare 758;
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
r) derivanti dallo svolgimento di compiti e funzioni attribuiti agli organismi di composizione delle crisi ai sensi della Legge 3/2012 e del
D.M. n° 202 del 2014, salvo quanto previsto dalla Condizione particolare 759;
s) conseguenti all’attività di membro del collegio sindacale;
t) conseguenti all’attività di membro del comitato per il controllo sulla gestione;
u) conseguenti all’attività di membro dell’organismo di viglianza;
v) conseguenti all’attività di membro del consiglio di sorveglianza;
w) conseguenti all’attività di revisore legale dei conti e revisore dei conti in enti locali;
x) conseguenti all’attività di amministratore di società nonché di componente del comitato di sorveglianza di cui D. Lgs. 270/1999;
y) conseguenti all’attività di responsabile di centri autorizzati di assistenza legale (C.A.A.F.);
z) conseguenti all’attività di commissario straordinario;
aa) derivanti dalle attività di giudice di pace e di giudice onorario di tribunale. L’assicurazione R.C. Professionale/R.C.T./ R.C.O./R.C.I. non comprendono i sinistri:
ab) derivanti dalla presenza, uso, manipolazione di asbesto, amianto e/o di prodotti contenenti asbesto e/o amianto; ac) conseguenti o derivanti dall’emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici;
ad) verificatisi in occasione di maremoti, alluvioni,movimenti tellurici in genere e simili;
ae) i rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché gli incidenti dovuti a ordigni di guerra.
Art. 3.4 - Perdita Documenti
A parziale deroga di quanto previsto all’art. 3.3 “Rischi esclusi” lettere e), f) ed h), si precisa che l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per DANNI e PERDITE PATRIMONIALI involontariamente cagionati a terzi, con colpa sia lieve che grave, in conseguenza dello svolgimento dell’attività assicurata e derivanti da distruzione, smarrimento o deterioramento di valori, atti, titoli non al portatore e documenti di qualsiasi genere, dai clienti o dalle controparti processuali di quest’ultimi dati in custodia e/o consegnati all’Assi- curato, anche conseguenti a furto, rapina, incendio.
Limitatamente ai valori, nonché nei casi di furto e rapina, la garanzia opera fino a concorrenza di un importo per sinistro di € 5.000,00 e per anno di € 20.000,00.
Art. 3.5 - Attività di Mediazione e di Negoziazione Assistita
La garanzia si intende operante per i danni materiali e corporali e per le perdite patrimoniali cagionati a terzi dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell’esercizio dell’attività di assistenza al cliente svolta quale componente di Organismi di mediazione, di cui al Decreto Le- gislativo 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche e integrazioni, nonché per l’attività di negoziazione assistita di cui al Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni in L. 10/11/2014 n. 162 e successive modifiche e integrazioni.
La garanzia, alle condizioni di polizza, opera anche nel caso di rivalsa esperita dall’assicuratore dell’Organismo di Mediazione. Qualora, per il medesimo rischio, esista altra copertura assicurativa stipulata dallo/dagli organismo/i di mediazione, la garanzia di cui alla presente esten- sione si intenderà operante per l’eccedenza rispetto a quanto risarcito dalla predetta altra polizza.
In ogni caso la garanzia non opera qualora l’attività di mediazione e negoziazione assistita coinvolga a qualsiasi titolo la Società e/o imprese assicurative e bancarie che siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate.
Art. 3.6 - Errato trattamento dei dati personali
L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del D. Lgs. n° 196 del 30/6/2003 (codice in materia di dati personali) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Tale garanzia si intende prestata con l’applicazione di una franchigia di euro 500,00 per ogni sinistro, e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari ad € 150.000,00.
Art. 3.7 - Studi Associati
Qualora l’Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l’attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti, fermo quanto disposto all’ art. 3.8 - Massimale.
Ai fini del conteggio del premio, l’Assicurato è tenuto a dichiarare l’ammontare complessivo degli introiti (al netto di Iva) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato, che comunque non può essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all’art. 3.12 che segue.
Art. 3.8 – Massimale
Il massimale indicato in polizza rappresenta il limite massimo del risarcimento in caso di sinistro per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all’Assicurato/i nello stesso periodo. Tale massimale deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all’Art. 1917 del Codice Civile, comma 3, secondo periodo.
Art. 3.9 - Validità dell’assicurazione
a) L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all’Assicurato nel corso del periodo di validità dell’as- sicurazione, indipendentemente dalla data in cui si è verificato il comportamento colposo che ha originato il danno.
b) In caso di cessazione definitiva dell’attività professionale - intervenuta durante il periodo di efficacia della garanzia per effetto di can- cellazione, radiazione o sospensione dall’Albo - l’assicurazione si intende risolta. La garanzia resta comunque valida per le richieste di risarcimento occasionate da fatti posti in essere durante il periodo di efficacia dell’assicurazione e presentate per la prima volta all’As- sicurato od ai suoi eredi, entro 10 anni successivi alla data di cessazione dell’attività.
L’Assicurato o i suoi eredi provvederanno a contattare la Società per comunicare la data della cessazione dell’attività professionale assicurata. Il massimale indicato in polizza rappresenta la massima esposizione della Società per una o più richieste di risarcimento presentate all’As- sicurato o ai suoi eredi nel suddetto periodo di proroga della garanzia.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 3.10 - Franchigia
L’assicurazione è prestata con una franchigia assoluta a carico dell’Assicurato di € 500,00 per ciascun sinistro.
La suddetta franchigia non è opponibile nei confronti dei terzi danneggiati, pertanto la Società liquiderà i sinistri totalmente e direttamente al terzo danneggiato, ferma in ogni caso la facoltà di recuperare l’importo dall’Assicurato.
Nel caso in cui l’ammontare della richiesta di risarcimento fosse inferiore all’importo della suddetta franchigia, la Società si impegna a trat- tare comunque il sinistro e a farsi carico delle spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato entro i limiti di un importo pari al quarto del massimale di Polizza.
In relazione a ciò l’Assicurato dà ampio mandato alla Società di trattare e definire anche la parte di risarcimento a terzi danneggiati rientran- te nella franchigia, impegnandosi ed obbligandosi a rimborsare la somma anticipata per suo conto a titolo di franchigia entro e non oltre i 15 giorni dalla liquidazione.
Art. 3.11 - Sinistri in serie
Si conviene che i sinistri successivi al primo e conseguenti allo stesso tipo di errore o dovuti ad una stessa causa, vengono considerati ai fini liqui- dativi come un unico sinistro.
Art. 3.12 - Adeguamento del premio in base all’importo degli introiti
Premesso che all’atto della stipulazione della polizza gli introiti relativi al precedente anno solare non superano l’importo dichiarato in polizza dal Contraente, si conviene fra le Parti che:
• prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Società l’ammontare degli introiti relativo al prece- dente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una “fascia di introiti” diversa da quella dell’importo dichiarato in polizza (vedere tabella che segue);
• il premio si intende automaticamente modificato in base ai coefficienti riportati nella Tabella che segue e dovrà essere pagato nei termini di cui all’art. 1.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione;
• se al momento del sinistro l’importo degli introiti relativi all’anno solare precedente risulti compreso in una fascia superiore a quella dell’impor- to dichiarato in polizza, l’indennizzo dovuto dalla Società sarà liquidato in base alla regola proporzionale di cui all’ art. 1898 del Codice Civile;
• la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l’Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie.
TABELLA FASCE DI INTROITI E RELATIVO COEFFICIENTE DI PREMIO
PROFESSIONISTI SINGOLI | |
Fasce di introiti | Coefficienti di premio |
Fino a € 15.000,00 | 100 |
oltre € 15.000,00 e fino a € 30.000,00 | 130 |
oltre € 30.000,00 e fino a € 50.000,00 | 180 |
oltre € 50.000,00 e fino a € 70.000,00 | 300 |
oltre € 70.000,00 e fino a € 100.000,00 | 320 |
oltre € 100.000,00 e fino a € 150.000,00 | 450 |
oltre € 150.000,00 e fino a € 200.000,00 | 520 |
oltre € 200.000,00 e fino a € 250.000,00 | 555 |
oltre € 250.000,00 e fino a € 350.000,00 | 600 |
oltre € 350.000,00 e fino a € 500.000,00 | 725 |
oltre € 500.000,00 e fino a € 750.000,00 | 850 |
oltre € 750.000,00 e fino a € 1.000.000,00 | 1.000 |
oltre € 1.000.000,00 | RD |
STUDI ASSOCIATI | |
Fasce di introiti | Coefficienti di premio |
Fino a € 70.000,00 | 100 |
oltre € 70.000,00 e fino a € 100.000,00 | 112 |
oltre € 100.000,00 e fino a € 150.000,00 | 166 |
oltre € 150.000,00 e fino a € 200.000,00 | 192 |
oltre € 200.000,00 e fino a € 250.000,00 | 206 |
oltre € 250.000,00 e fino a € 350.000,00 | 224 |
oltre € 350.000,00 e fino a € 500.000,00 | 280 |
oltre € 500.000,00 e fino a € 750.000,00 | 340 |
oltre € 750.000,00 e fino a € 1.000.000,00 | 420 |
oltre € 1.000.000,00 | RD |
Art. 3.13 - Estensione Territoriale
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell’Unione Euro- pea, Stato Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, Svizzera.
Art. 3.14 - Massimo Risarcimento
Qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente la garanzia RC Professionale R.C.T. e/o R.C.I. e/o R.C.O., il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza.
Art. 3.15 - Pluralità di Assicurati
Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.
Art. 3.16 - Responsabilità Solidale
Fermo restando il massimale di polizza previsto dall’Art. 3.8 – Massimale e tutte le altre condizioni di polizza, in caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di tutto quanto dovuto dall’Assicurato, fermo il diritto di regresso della Società stessa nei confronti dei condebitori solidali.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Art. 3.17 - Durata dell’Assicurazione
La presente polizza è senza tacito rinnovo. L’Assicurazione cessa pertanto automaticamente al periodo prefissato senza obbligo di di- sdetta.
CONDIZIONI PARTICOLARI
724. Franchigia Euro 2.500,00
L’importo della franchigia previsto all’art. 3.10 – Franchigia – si intende modificato in Euro 2.500,00 per ogni sinistro. La presente franchigia sostituisce le franchigie, se inferiori, di altre Condizioni di Assicurazione.
733. Franchigia Euro 5.000,00
L’importo della franchigia previsto all’art. 3.10 – Franchigia – si intende modificato in Euro 5.000,00 per ogni sinistro. La presente franchigia sostituisce le franchigie, se inferiori, di altre Condizioni di Assicurazione.
758. Amministratore di sostegno – Tutore di minore o interdetto – Curatore di inabilitato
A deroga di quanto previsto alla lettera q) dell’Art. 3.3 - Rischi esclusi, sempreché il corrispettivo oggetto della presente garanzia rientri negli introiti dichiarati nella “Scheda di polizza”, l’assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali e per i danni corporali e materiali cagionati a terzi in conseguenza di violazioni commesse dall’Assicurato, con colpa sia lieve che grave, nell’espletamento delle funzioni di amministra- tore di sostegno, tutore di minore o interdetto e di curatore di inabilitato, svolte dall’Assicurato stesso nei modi e nei termini previsti dalle vigenti normative. La presente estensione viene prestata fino alla concorrenza di un massimale per sinistro e per anno assicurativo pari al massimale di polizza per i danni corporali e materiali con un sottolimite di € 150.000,00 per le perdite patrimoniali. In caso di sinistro verrà applicato uno scoperto del 5% per ciascun sinistro con un minimo non indennizzabile di € 2.500,00.
759. Gestore della crisi di sovraindebitamento
A parziale deroga di quanto previsto alla lettera r) dell’Art. 3.3 – Rischi esclusi, l’assicurazione vale anche per le attività inerenti le funzioni di “Gestore della Crisi” per l’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento svolta secondo quanto previsto dalla legge n. 3 del 27 gennaio 2012 e dal D.M. n° 202 del 2014, in esito all’azione di rivalsa azionata dall’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebi- tamento a seguito del risarcimento al terzo danneggiato, per perdite patrimoniali da questi subite a causa della condotta colposa dell’As- sicurato.
La presente estensione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per le perdite patrimoniali colpo- samente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto dei delegati e/o coadiutori, escluso il debitore (persona fisica o società) che abbia chiesto l’intervento dell’Organismo, nominati in ottemperanza alle disposizioni normative in vigore.
Ad integrazione di quanto previsto all’Art. 3.3 - Rischi esclusi, non è considerato terzo l’Organismo di appartenenza, ad eccezione di quanto sopra previsto relativamente all’azione di rivalsa dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento.
La presente estensione di garanzia è prestata fino a concorrenza di € 350.000,00 per ogni sinistro e per anno assicurativo. La garanzia vale per l’espletamento di numero massimo di 10 incarichi.
La garanzia non vale per gli incarichi precedentemente ricoperti ed esauriti al momento della sottoscrizione della presente polizza.
A deroga di quanto previsto all’art. 3.16 - Responsabilità solidale, la presente assicurazione vale esclusivamente per la sola quota di danno direttamente e personalmente imputabile all’Assicurato, con esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altre persone.
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NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’Avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
CODICE CIVILE
Art. 1341 Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della con- clusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
Art. 1342 Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
Art. 1375 Esecuzione di buona fede
Il contratto deve essere eseguito secondo buona fede.
Art. 1892 Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichia- razione o la reticenza, non dichiara al contraente di voler esercitare l’impugnazione.
L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.
Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
Art. 1893 Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contrat- to, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza.
Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
Art. 1896 Cessazione del rischio durante l’assicurazione
Il contratto si scioglie se il rischio cessa di esistere dopo la conclusione del contratto stesso, ma l’assicuratore ha diritto al pagamen- to dei premi finché la cessazione del rischio non gli sia comunicata o non venga altrimenti a sua conoscenza.
I premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento della comunicazione o della conoscenza sono dovuti per intero. Qualo- ra gli effetti dell’assicurazione debbano avere inizio in un momento posteriore alla conclusione del contratto e il rischio cessi nell’in- tervallo, l’assicuratore ha diritto al solo rimborso delle spese.
Art. 1897 Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore i mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un premio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due mesi dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione del recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
Art. 1898 Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito o fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha rice- vuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo 15 giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per la efficacia del recesso, l’assicuratore non ri- sponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esi-
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NORME DI LEGGE RICHIAMATE IN POLIZZA
stito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
Art. 1910 Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore. Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità.
Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessi- vamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
Art. 1916 Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili.
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
Art. 2049 Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
Art. 2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fidu- ciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi. Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.
Art. 2952 Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di as- sicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della pre- scrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia pre- scritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.
CODICE PENALE
Art. 583 Circostanze aggravanti
La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procre- are, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Ed. 15/07/2017
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Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’Avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la responsabilità civile professionale dell’Avvocato iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
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3) Ad esempio, per predisporre o stipulare contratti assicurativi (compresi quelli attuativi di forme pensionistiche complementari, nonché l’adesione individuale o collettiva a Fondi Pensione istituiti dalla Società), per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento o l’esecuzione di altre prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del Gruppo, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell’assicuratore; per l’adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; per l’analisi di nuovi mercati assicurativi; per la gestione ed il controllo interno; per attività statistico-tariffarie.
4) Ad esempio per (i)disposizioni di IVASS, CONSOB, COVIP, Banca d’Italia, AGCM, Garante Privacy, (ii) adempimenti in materia di accertamenti fiscali (ad esempio in forza della Legge n. 95/2015 di( a) ratifica dell’Accordo tra Stati Uniti d’America e Repubblica italiana in materia di recepimento della normativa FATCA – Fo- reign Account Tax Compliance Act e (b) ratifica degli accordi tra Italia ed altri Stati esteri per l’attuazione di uno scambio automatico di informazioni finanziarie
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a fini fiscali tra gli stessi tramite lo standard di comunicazione “Common Reporting Standard” o “CRS”), (iii) adempimenti in materia di identificazione, regi- strazione ed adeguata verifica della clientela e per segnalazione di operazioni sospette ai sensi della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/07), (iv) alimentare un Archivio Centrale Informatizzato, gestito dalla Consap per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze (quale Titolare) per finalità di prevenzione delle frodi mediante furto di identità, (v) alimentare altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni e la Banca Dati SITA ATRC sugli Attestati di Rischio gestita da ANIA. L’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o presso il Responsabile per il riscontro.
6) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e/o trattati da UnipolSai Assicurazioni S.p.A., da società del Gruppo Unipol (l’elenco completo delle so- cietà del Gruppo Unipol è visibile sul sito di Unipol Gruppo S.p.A. www.unipol.it) e da soggetti che fanno parte della c.d. “catena assicurativa”, in Italia ed even- tualmente, ove necessario per la prestazione dei servizi richiesti, in Paesi dell’Unione Europea o anche fuori della UE, come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; intermediari di assicurazione e di riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; medici fiduciari; periti; legali; autofficine; società di servizi per il quietanzamento; cliniche o strutture sanitarie convenzionate; nonché ad enti ed organismi, anche propri del settore assicura- tivo aventi natura pubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (come ad es. CONSAP); altre banche dati a cui la comunicazione dei dati è obbligatoria, come ad es. il Casellario Centrale Infortuni (l’elenco completo è disponibile presso la nostra sede o il Responsabile per il Riscontro). L’eventuale trasferimento dei Suoi dati personali a soggetti stabiliti fuori dall’Unione Europea sarà comunque effettuato nel rispetto dei limiti e prescrizioni di cui alla normativa comunitaria, al D. Lgs. 196/2003 ed alle autorizzazioni generali del Garante Privacy.
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8) Nonché, in base alle garanzie assicurative da Lei eventualmente acquistate e limitatamente alla gestione e liquidazione dei sinistri malattia, UniSalute S.p.A. con sede in Bologna, via Larga, 8.
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