SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. GARANZIA BASE
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Attività venatoria: copre la Responsabilità Civile per danni involontariamente cagionati a terzi nell’esercizio dell’attività venatoria svolta nei modi, nei luoghi e periodi consentiti dalle preposte Autorità. La garanzia, nei limiti contrattualmente previsti, assolve all’obbligo previsto dalla legge 27/12/1977, n. 968 e successive modifiche. Proprietà di altri fabbricati: l’Impresa si obbliga a tenere indenni gli Assicurati, delle somme che gli stessi siano tenuti a pagare per la responsabilità civile loro derivante in qualità di proprietari delle unità immobiliari indicate all’ubicazione del rischio della presente “Condizione Particolare”. L’assicurazione comprende anche la responsabilità per i danni cagionati a terzi da spargimento di acqua o da rigurgiti dei sistemi di scarico conseguenti a rotture accidentali degli impianti idrici e tecnici pertinenti al fabbricato stesso. Se l’abitazione fa parte di un condominio, l’assicurazione comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali gli Assicurati devono rispondere in proprio, quanto la quota a loro carico per danni di cui deve rispondere la proprietà comune. La garanzia opera anche per l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione e, limitatamente al solo rischio della committenza, di lavori di straordinaria manutenzione. SEZIONE INFORTUNI Diaria da ricovero a seguito di infortunio – gessatura Tutela dei Minori: se uno stesso evento provoca la morte contemporanea, di entrambi i coniugi assicurati, l’impresa raddoppierà l’indennizzo spettante ai figli che al momento dell’evento risultassero minorenni. Tabella INAIL l’accertamento del grado di invalidità permanente parziale in base ai valori indicati nella tabella INAIL e non in quella prevista per la garanzia base. Xxxxxxxx delle spese di cura conseguenti ad infortunio: rimborsa le prestazioni sanitarie relative sia al ricovero o all’intervento chirurgico senza ricovero (come ad esempio onorari del chirurgo, diritti di sala operatoria e materiale di intervento, apparecchi terapeutici applicati durante l’intervento, rette di degenza, assistenza medica ed infermieristica, cure, fisiochinesiterapia, medicinali, esami ed accertamenti diagnostici durante il ricovero o l’intervento chirurgico) che quelle successive al ricovero (come ad esempio visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici, fisiochinesiterapia e cure termali effettuati nei 90 giorni successivi all’infortunio, al ricovero).
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Art. C 1 Attività dell’Assicurato e delimitazioni di responsabilità
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. In caso di sinistro il Contraente:
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Non sono considerati terzi: - l'Assicurato, il Contraente; - il coniuge, i genitori, i figli e qualsiasi altro parente od affine dell’Assicurato quando siano con lui conviventi; - i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro, salvo i casi previsti dalla garanzia “Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)”; - le società e le persone giuridiche nelle quali l'Assicurato o le persone indicate alla precedente punto 2 rivestano la qualifica di socio illimitatamente responsabile o di amministratore, o delle quali esercitino il controllo; - quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore ed i loro familiari nonché le Società che rispetto al Contraente siano controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c. ed i loro amministratori; - l'amministratore del condominio esclusivamente quando subisca un danno per responsabilità a lui imputabile. Sono esclusi i danni: - per i quali siano operanti le garanzie di cui alla Sezione Danni al Fabbricato, al Contenuto e Furto; - alle cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo o destinazione; - derivanti da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e, in genere, di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; - che derivino da multe, ammende, sanzioni in genere.
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo Responsabilità civile verso prestatori d’opera (RCO) Responsabilità civile verso prestatori d’opera L’Assicurato è tenuto indenne di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile, ai sensi del Codice Civile e delle disposizioni di legge previste in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l’assicurazione. Per i titolari, i familiari coadiuvanti, i soci e gli associati in partecipazione che prestano la loro opera, in quanto soggetti all’obbligo dell’assicurazione INAIL, la garanzia opera limitatamente alla rivalsa INAIL. L’Assicurazione RCO è efficace purché l’Assicurato sia in regola con gli obblighi assicurativi di legge, o che, se non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme e dei regolamenti vigenti in materia. (Buone fede inail). Malattie Professionali L’assicurazione RCO comprende le malattie professionali sofferte da prestatori di lavoro ed addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione, a condizione che le malattie insorgano e si manifestino in data posteriore a quella della stipula del contratto e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della presente estensione. Lavoratori stagionali Le prestazioni di cui ai punti precedenti si intendono operanti anche per ulteriori lavoratori stagionali, fino ad un massimo di 4 e per un periodo massimo di 120 giorni per lavoratore, sempre che in regola con gli obblighi assicurativi previdenziali e con le norme di legge in tema di occupazione e mercato del lavoro. Somministrazione e vendita di prodotti alimentari È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato, ai sensi di legge, per i danni corporali involontariamente cagionati a terzi dai generi alimentari somministrati o venduti al dettaglio dallo stesso, con esclusione dei danni dovuti a difetto originario dei prodotti. Per i generi alimentari prodotti direttamente dall’Assicurato e somministrati o venduti nella struttura assicurata, sono inclusi i danni corporali dovuti a difetto originario del prodotto. Distributori di carburante È inclusa la responsabilità civile derivante all’Assicurato dall’esercizio di colonnine per la distribuzione di carburante ubicate nell...
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. OPERANTI CONGIUNTAMENTE ALL’ART. 1.2 “R.C. FABBRICATO”
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. 1.1 Garanzia base
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. Garanzie / Partite / Norme Descrizione Limiti/sottolimiti /Franchigie Note RCT Inquinamento accidentale € 100.000 per periodo assicurativo Vedi punto 1.3 lettera i) delle Esclusioni Danni da interruzione attività € 100.000 per periodo assicurativo Vedi punto 1.3 lettera m) delle Esclusioni Danni a cose portate dai clienti € 1.000 per cliente e € 10.000 per periodo assicurativo Vedi punto 1.3 lettera g) delle Esclusioni Servizi ai veicoli € 50.000 per periodo assicurativo Vedi punto 1.4 Servizi ai veicoli RCO Invalidità permanente per gli Infortuni che rientrano nel punto b) della garanzia Franchigia € 4.000 Vedi punto 1.2.1 lettera b) Tutte Danni a cose Franchigia € 300 Vedi punto 3.7 delle Norme che regolano la liquidazione dei Sinistri 10 di 21
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE. La copertura tiene indenne il Contraente ed i familiari con lui conviventi di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili a titolo di risarcimento per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un evento accidentale verificatosi nell’ambito della vita privata. L’assicurazione opera, inoltre, per la responsabilità civile derivante per danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto commesso da: • figli minori; • minori e persone “alla pari” temporaneamente ospiti degli Assicurati; • baby sitter e addetti ai servizi domestici, anche se prestatori d’opera occasionali; • incapaci di intendere e volere in tutela agli Assicurati. L’assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni e sospensioni dell’utilizzo di beni, nonché attività industriali, commerciali, agricole o di servizi. L’assicurazione comprende altresì la responsabilità civile che possa derivare a taluno degli Assicurati per danni imputabili a fatto doloso di persone delle quali debbano rispondere ai sensi di Legge. A titolo esaustivo ma non esclusivo sono compresi i fatti: • Responsabilità Civile della vita “domestica”; • Responsabilità Civile per “Infortuni Domestici; • Responsabilità Civile del tempo libero, svago e sport; • Responsabilità Civile per la guida di figli minori.