Errato trattamento dei dati personali Clausole campione

Errato trattamento dei dati personali. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 per “perdite patrimoniali” cagionate a terzi, compresi i clienti e/o i dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente garanzia si intende prestata con l’applicazione per ogni sinistro dello scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile assoluto di € 1.500,00. Resta inoltre convenuto che per uno o più sinistri accaduti nel medesimo periodo assicurativo annuo la Società Assicuratrice non sborserà somma maggiore di € 250.000,00
Errato trattamento dei dati personali. L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi delle Norme previste dal codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Errato trattamento dei dati personali. L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi della Legge n. 196 del 30.06.03 per Perdite Patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia s’intende prestata fino alla concorrenza di un massimale per anno in aggregato, pari al 50% del Massimale previsto nella Scheda di Copertura.
Errato trattamento dei dati personali. L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga all'Art. RCT 3 "Persone non considerate terzi - Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)", lettera d), i prestatori di lavoro dell'Assicurato rientrano nel novero dei terzi.
Errato trattamento dei dati personali. La garanzia R.C.T. comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi del Decre- to Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di protezione de dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, per Per- dite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell’errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazio- ne, elaborazione, conservazione, utilizzo, comu- nicazione e diffusione), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comporta- mento illecito continuativo. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% del massimale di polizza per Sinistro, con uno Scoperto del 10% con il minimo di € 1.500,00. Ai fini della presente estensione di garanzia, a parziale deroga del punto 4) dell’Art. 7.2 - Esclu- sioni, i dipendenti sono parificati a terzi.
Errato trattamento dei dati personali. È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato - ai sensi del D. Lgs. n.101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni - per le perdite patrimoniali causate a terzi, in seguito all'errato trattamento dei dati personali (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché avvenute in modo involontario e non illecitamente e continuativamente. A parziale deroga all'Art. RCP 8 "Esclusioni e limitazioni", lett. b), i prestatori di lavoro dell'Assicurato sono considerati terzi.
Errato trattamento dei dati personali. Ove l’Assicurato sia preposto o incaricato della protezione dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 30.06.03 e successive modificazioni come previste dal G.D.P.R. a decorrere dal 25/5/2018, l'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi del decreto stesso per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.
Errato trattamento dei dati personali. (D.Lgs. 196/2003)
Errato trattamento dei dati personali. L’assicurazione comprende inoltre le perdite patrimoniali involontariamente causate a terzi durante l’esercizio dell’attività istituzionale in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l’Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Tale garanzia vale nell’ambito di un sottomassimale di € per ogni sinistro (l’importo da indicare è equivalente al 20% del massimale offerto).
Errato trattamento dei dati personali. L’assicurazione comprende i danni involontariamente causati a terzi durante l’esercizio dell’attività istituzionale in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, sempre che l’Assicurato abbia ottemperato agli obblighi ed alle prescrizioni minime di sicurezza disposte dalla legislazione stessa. Tale garanzia vale con il limite di indennizzo pari al 30% dei massimali indicati all’ art. 22.