BANDO P 06/2017
BANDO P 06/2017
PROCEDURA NEGOZIATA
per l’affidamento biennale in concessione del servizio alberghiero della struttura turistico – ricettiva di “Palazzo Guiderocchi” ad Ascoli Xxxxxx ex art 36 d.lgs. n. 50/2016 - CIG 7011157DC6 -
DISCIPLINARE DI GARA
SOMMARIO
Articolo 1: Premessa 3
Articolo 1.1: Descrizione 4
Articolo 2: Valore della concessione, durata del contratto e base d’asta 4
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara 5
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi 12
Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016 12
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituiti 13
Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE 13
Articolo 3.5: Avvalimento 13
Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive 15
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara 15
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione 16
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell’offerta 17
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell’offerta 22
Articolo 7.1. Busta Documentazione Amministrativa 22
Articolo 7.1.1. DGUE (Documento di gara unico europeo) 25
Articolo 7.2. Busta Tecnica 27
Articolo 7.3. Busta Economica 28
Articolo 7.4. Compilazione e sottoscrizione dell’offerta in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE 29
Articolo 8: Garanzie e assicurazioni 31
Articolo 8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi 36
Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto 36
Articolo 10: Subappalto 38
Articolo 11: Sopralluogo obbligatorio assistito 38
Articolo 12: Riservatezza delle informazioni 39
Articolo 13: Informazioni di carattere generale 40
Articolo 1: Premessa
Il presente disciplinare, contiene le condizioni e modalità di partecipazione alla procedura di gara Bando n. P 06/2017 - Procedura negoziata per affidamento biennale in concessione del servizio alberghiero della struttura turistico – ricettiva di “Palazzo Guiderocchi” ad Ascoli Xxxxxx ai sensi degli art. 3, co. 1, lett. uuu) e 36, co. 2) del d.lgs. n. 50/2016”, fissando i requisiti di partecipazione, le modalità di partecipazione e di celebrazione della gara, le prescrizioni per la redazione dell’offerta con i relativi criteri di valutazione, le modalità di aggiudicazione della fornitura con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/16 e del perfezionamento del contratto.
La procedura è riservata agli operatori economici invitati dalla Stazione Appaltante.
La concessione è soggetta alle disposizioni previste dalla lettera di invito, dal presente Disciplinare di gara, dal Capitolato Speciale oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/16 (di seguito denominato anche Codice) e relative norme di attuazione, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto della concessione.
In caso di conflitto tra le previsioni dei diversi atti di gara, la prevalenza sarà stabilita rispettando la seguente gerarchia:
1. Lettera di invito;
2. Disciplinare di gara;
3. Capitolato Speciale;
Con la presentazione dell’offerta si intendono accettate, incondizionatamente, tutte le clausole e condizioni della lettera di invito, del Disciplinare di gara e del Capitolato Speciale.
Si invitano gli operatori partecipanti a controllare, prima di presentare l'offerta, il possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale presso gli Enti competenti.
La procedura in oggetto è stata indetta con provvedimento n. 483 del 11 aprile 2017.
Si precisa quanto segue:
▪ L’istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, il DGUE di cui al successivo articolo 7.1.1, l’offerta tecnica e quella economica – redatti tutti in lingua italiana – devono essere sottoscritte a pena di esclusione dal rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso. Potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso, occorre indicare gli estremi della procura;
▪ le dichiarazioni da allegare o allegate per la partecipazione alla gara devono essere conformi alle disposizioni contenute nel DPR n.445/2000 ovvero sottoscritte dal dichiarante e – nei casi previsti per legge - corredate da copia del documento di identità del sottoscrittore; in caso di difformità alle suddette disposizioni, la dichiarazione/documentazione si intenderà come non prodotta e – se prevista necessariamente a pena di esclusione – determinerà l’esclusione del concorrente; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti. Si invita, pertanto, gli operatori a prestare la massima attenzione sulle ipotesi e relative condizioni previste in materia di copie conformi;
▪ è onere del concorrente comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
Il mancato rispetto delle prescrizioni previste a pena di esclusione dal disciplinare di gara, comporterà l’esclusione dell’operatore economico fatta salva l’eventuale applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio.
Articolo 1.1: Descrizione
La presente procedura è volta alla stipula di una concessione avente ad oggetto l’affidamento del servizio alberghiero della struttura turistico ricettiva di Palazzo Guiderocchi sito in Via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 3, angolo Piazza Bonfine e distinto al catasto Fabbricati al Foglio 169 – particelle 623 e 624, appositamente accatastato con la specifica destinazione turistico – alberghiera.
Codice CPV
▪ 55100000-1 Servizi alberghieri
I servizi oggetto della presente concessione, meglio descritti nel capitolato speciale consistono sinteticamente nella gestione del della struttura turistico ricettiva di Palazzo Guiderocchi.
Luogo di esecuzione: Ascoli Xxxxxx.
Articolo 2: Valore della concessione, durata del contratto e base d’asta
Il valore stimato annuo della concessione è pari a Euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) che, moltiplicato per la durata della concessione fissata in 24 (ventiquattro) mesi, porta ad un valore complessivo pari a Euro 550.000,00 (Euro cinquecentocinquantamila/00).
La modalità di stima del valore della concessione ai sensi dell’art. 167, comma 4, del D.Lgs.
50/2016 è meglio specificata nel Capitolato Speciale.
L’importo a base d’asta, che sarà oggetto di rialzo, è il seguente:
⮚ canone di concessione annuo a favore del Comune di Ascoli Xxxxxx: Euro 36.000,00 (trentaseimila/00) al netto di IVA.
Xxxxxxx esclusi dalla gara i concorrenti che offrano:
• canone di concessione pari o inferiore all’importo a base d’asta
I costi per la sicurezza da rischi da interferenza sono pari a zero in quanto non sussistono interferenze tra il Concedente ed il Concessionario.
Al fine di promuovere/garantire i livelli occupazionali esistenti, con la presentazione dell’offerta, i concorrenti si impegnano, subordinatamente alla compatibilità ed all’armonizzazione con la propria organizzazione d’impresa, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente, per il periodo di durata del servizio, il personale in carico all’esecutore uscente ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 50/2016.
Articolo 3: Requisiti di partecipazione alla gara
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i seguenti soggetti:
A) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
B) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e dal decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e, i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
C) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;
D) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti oppure che si impegnino a costituire il raggruppamento in caso di aggiudicazione e prima della sottoscrizione del contratto; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
E) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
F) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33; si applicano le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
G) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 48 del Codice;
H) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del Codice;
È vietata al medesimo operatore la partecipazione contestuale in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, nonché la partecipazione contestuale sia in qualità di Impresa singola che quale mandante o mandataria di raggruppamento temporaneo, ovvero quale aderente a Consorzi ordinari, pena l’esclusione di tutti i concorrenti partecipanti in violazione del predetto divieto.
Per poter partecipare alla presente procedura di gara, ciascun operatore economico deve possedere, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:
a) requisiti di ordine generale
1. di aver preso visione e di obbligarsi all’osservanza di tutte le disposizioni previste dalla lettera di invito, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico, compresa la disciplina in materia di riassorbimento del personale di cui all’art 50 del Codice.
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e quindi:
1) che non è stata pronunciata condanna con sentenza definitiva o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione, o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
NB: ai fini dell’individuazione dei soggetti da considerare nell’ambito del predetto requisito, si rinvia all’art.85 del D.lgs. n.159/2011.
3) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4) che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015.
5) che il concorrente non si trova, altresì, in nessuna delle situazioni come di seguito descritte:
a) qualora la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.lgs. n.50/2016;
b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del Codice dei Contratti;
c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; si rinvia, inoltre, a quanto stabilito in merito nel Comunicato del Presidente dell’ANAC dell’11 maggio 2016;
d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2 del Codice dei Contratti, non diversamente risolvibile;
e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del Codice dei contratti non possa essere risolta con misure meno intrusive;
f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
g) l'operatore economico è iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, nelle procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;;
m)l’operatore economico non si trovi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale
3. che non sussiste il divieto a contrattare di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001 (incarichi conferiti a pubblici dipendenti nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego);
4. di non partecipare alla presente gara in più di una associazione temporanea o consorzio, né contemporaneamente in forma individuale ed in associazione o consorzio;
5. (nell’ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010.
NB-1: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016, ciascun concorrente - a pena di esclusione - deve considerare (e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00) l’assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 – preferibilmente il modello predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero, qualora l’operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, il DGUE.
Si precisa, altresì, a pena di esclusione, quanto segue:
1) l'esclusione e il divieto considerati al citato comma 1, operano se la sentenza o il decreto riguardano:
- se si tratta di impresa individuale: il titolare e il direttore tecnico;
- se si tratta di società in nome collettivo: il socio e il direttore tecnico;
- se si tratta di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
- se si tratta di altro tipo di società o consorzio: i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione/vigilanza, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza (tra questi rientrano anche i procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza e riferiti ad una pluralità di oggetti così che, per sommatoria, possano configurarsi omologhi, se non di spessore superiore agli amministratori e gli institori ex art. 2203 c.c.), di direzione/controllo, il direttore tecnico e il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
2) In caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti solo due soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, il concorrente deve considerare – ai fini dell’assenza dei motivi di esclusione previsti dal citato art.80 – entrambi i soci.
3) In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;
4) In caso di cessione o fitto di azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell’anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall’art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato presso la società incorporata/che ha ceduto/affittato o le società fusesi nell’ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.
5) I reati di cui al comma 1 dell’art 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna xxxxxxxx.
6) Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 co.1 del d.lgs.n.50/2016 il concorrente deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n.445/00 utilizzando preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla stazione appaltante ovvero il DGUE.
In particolare, si precisa che:
A. La dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:
- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. …. emessa in data dal
Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale;);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- Misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati - cessati dalla carica
B. Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell’art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell’ammenda, che, invece, è obbligatorio dichiarare a pena di esclusione; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all’interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.
Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 c.p.p..
Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia
riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
N.B.-2. Con riferimento alle ipotesi previste dall’art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l’operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. A tal fine il concorrente deve presentare a pena di esclusione puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/200 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero, qualora l’operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, il DGUE.
NB-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall’art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell’art.53, co.16 ter del D.lgs.n.165/01, etc. ) il concorrente – a pena di esclusione - deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all’art.7 – preferibilmente il modello dichiarazioni predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero, qualora l’operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, il DGUE.
A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall’ANAC (con particolare riferimento alla Delibera n.1293/16 “Linee guida n.6” e Delibera n.1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”) si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
A. un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
B. Nei casi di cui all’art. 110, comma 3, del Codice, il concorrente deve presentare
✓ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all’esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati ];
✓ dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all’esercizio provvisorio ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all’art. 110 comma 5.
C. Nel caso di cui all’art. 110, comma 5, del Codice, il concorrente deve presentare:
✓ dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l’operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento della concessione;
✓ dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all’impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, l’inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l’affidamento della concessione;
✓ dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l’Autorità a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie all’esecuzione del contratto ed a subentrare all’impresa ausiliata nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice;
✓ dichiarazione sostitutiva con cui l’impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 45 del Codice;
✓ originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all’esecuzione del contratto per tutta la durata della concessione e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall’art. 80, comma 5, del Codice.
NB-4: Con riferimento all’individuazione dell’ambito soggettivo di cui all’art.80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell’ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”.
NB-5: Ai fini dei controlli sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 del Codice, a titolo collaborativo, si invitano i concorrenti a individuare nell’ambito del modello predisposto dalla Stazione Appaltante ovvero, qualora l’operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, del DGUE, i soggetti di cui all’art. 80 comma 3 indicati all’art. 3 del Disciplinare di gara.
NB-6: Nell’ipotesi di operatore appartenente a diverso Stato, si precisa, altresì, che trova applicazione la disciplina di cui all’art. 35 del d.l. n. 90/2014.
a-bis) requisiti di idoneità professionale:
1. Iscrizione – se dovuto – al registro delle imprese della C.C.I.A.A., competente per territorio, o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero - in caso di sede all’estero - in analogo registro dello Stato di appartenenza (all. XI del Codice dei contratti).
NB: Nel caso di operatore non tenuto all’obbligo di cui al precedente periodo, lo stesso deve presentare dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo.
b) requisiti di capacità tecnica e professionale:
1. aver gestito negli ultimi tre anni (ossia nei 36 mesi) antecedenti la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato, per almeno un anno continuativo un albergo almeno a 3 (tre) stelle o una residenza d’epoca.
Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati – compreso l’utilizzo del DGUE (Documento di gara unico europeo) - si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss.
Articolo 3.1: Requisiti dei RTI e dei consorzi ordinari da costituirsi
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/2016, si precisa, a pena di esclusione quanto segue:
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascun operatore raggruppando/consorziando;
b) il requisito di idoneità professionale di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande/consorziande.
c) il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto b va posseduto da ciascun operatore raggruppando/consorziando, nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto per intero dalla mandataria o dalla singola consorziata che esegue in misura maggioritaria (requisito non frazionabile) o consorzio ordinario nel suo complesso.
La mandataria o una singola consorziata deve comunque possedere il requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.
Relativamente ai consorzi ordinari, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste.
Sulle modalità relative alla dimostrazione dei requisiti sopra indicati si rinvia alla disciplina prevista agli articoli 7 e ss
Articolo 3.2: Requisiti dei consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) d.lgs. 50/2016
In caso di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del d.lgs. 50/2016 si precisa, a pena di esclusione quanto segue:
a) i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da parte del consorzio e di tutte le consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrice;
b) il requisito di idoneità professionale di cui al punto a.bis-1 (iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura) deve essere posseduto dal consorzio e da ciascuna consorziata per la quale il consorzio partecipa/esecutrice
c) Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto b va posseduto nel rispetto delle previsioni sotto riportate:
requisito di cui al punto b1: deve essere posseduto dal consorzio.
NB: Relativamente ai consorzi di cui all’art.45 co. 2 lett. c) del D.lgs. n.50/2016 e limitatamente ai primi cinque anni dalla costituzione, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi posseduti dalle singole imprese esecutrici - ai sensi dell’art.47 co.2 del Codice - vengono sommati in capo al consorzio.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.
Articolo 3.3: Requisiti dei RTI e Consorzi ordinari già costituiti
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese costituiti si applica la disciplina indicata per i RTI da costituirsi
Relativamente ai consorzi ordinari già costituiti, la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese consorziate e sulla base dei requisiti di partecipazione posseduti da queste; per tutto quanto non previsto, ai consorzi ordinari di cui all’art. 45, co. 2, lett. E) del D.Lgs. 50/2016 sarà applicata la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa, compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione.
In caso di consorzio che partecipi all’interno di un’ATI, il consorzio deve dichiarare sia il ruolo che occupa all’interno del raggruppamento sia dichiarare i dati richiesti dagli atti di gara in merito alla partecipazione da parte di consorzi.
Nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’art.2615ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.
Articolo 3.4: Requisiti delle aggregazioni di imprese e GEIE
In caso di aggregazioni di imprese e GEIE trova applicazione la disciplina prevista per la ATI per quanto compatibile.
Articolo 3.5: Avvalimento
Il requisiti di cui all’art.3 lett.B1 del disciplinare di gara può essere dimostrato conformemente all’art. 89 del d.lgs. n.50/2016 avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto; il mancato rispetto delle prescrizioni dell’art. 89 del d.lgs. n. 50/2016 comporterà l’esclusione dalla procedura di gara.
Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto; non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l’impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
Si precisa che, in caso di ricorso all’avvalimento, è necessario allegare nella busta “A- documentazione amministrativa” la seguente documentazione utilizzando preferibilmente gli schemi allegati al modello dichiarazioni ovvero, qualora l’operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante e limitatamente alle ipotesi di seguito riportate – il DGUE:
a) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento ed indica l’impresa ausiliaria (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante; in alternativa è possibile utilizzare la dichiarazione presente nel DGUE del concorrente – Parte II sezione C);
b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la quale egli attesta di possedere:
• i requisiti di cui all’art. 80 del Codice;
• il requisito di idoneità professionale di cui alla lettera a-bis 1;
• i requisiti oggetto di avvalimento.
(dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante; in alternativa l’impresa ausiliaria può presentare un proprio DGUE compilato nella Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV eventualmente anche solo sezione “α”, Parte VI);
c) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria, corredata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità, con la quale egli (dichiarazione presente nel modello predisposto dalla Stazione Appaltante):
1) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata della concessione, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
2) attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente;
3) (nell’ipotesi di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black-list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. del 21 novembre 2001) di essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010, oppure, avere in corso un procedimento per il rilascio della predetta autorizzazione ai sensi dell’art 37 del D.L. n. 78/2010.
d) a pena di esclusione, originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata della concessione;
e) il PassOE relativo all’impresa ausiliaria debitamente sottoscritto.
NB: nel caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l’applicazione dell’art. 80, co. 12 del Codice nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente e l’ausiliario ed escute la garanzia provvisoria (se prevista).
Si evidenzia che il contratto di cui all’art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, redatto in conformità all’art. 88 del DPR 207/2010, deve essere allegato in originale sottoscritto a pena di esclusione dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
Articolo 3.6 Mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive
Ai sensi dell’art. 83 co.9 del D.lgs. n,.50/2016, in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive relative ai requisiti di partecipazione nonché del documento di gara unico europeo, verrà irrogata una sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore complessivo della concessione ovvero pari ad euro 550,00 (cinquecentocinquanta/00).
In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di sette giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l’avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso di tale termine, il concorrente è escluso dalla gara; la sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione
La sanzione di cui sopra si applica indipendentemente dal numero degli elementi e delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali.
Ai fini dell’applicazione dell’art.83 co. 9 del D.lgs. n. 50/2016 sono individuati come dichiarazioni essenziali quelle sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, anche di soggetti terzi, relative ai requisiti di partecipazione e come elementi essenziali quelli individuati nel presente disciplinare con la dicitura “a pena d’esclusione”, con eccezione di quelli afferenti all’offerta.
In ogni caso il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta della Stazione Appaltante di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.
Articolo 4: Modalità di partecipazione alla gara
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale o mediante corriere privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, entro il termine perentorio delle ore 12:30 del giorno 02 maggio 2017, martedì (02 maggio 2017) esclusivamente al Comune di Ascoli Xxxxxx, Protocollo Generale Xxxxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxxxx Xxxxxx.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
E’ altresì facoltà dei concorrenti consegnare a mano il plico entro il suddetto termine perentorio; al riguardo, si precisa che il Servizio Protocollo Generale/U.R.P. del Comune di Ascoli Xxxxxx osserva i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.30, il sabato dalle 9.30 alle 12.00, il martedì e giovedì anche dalle 15.00 alle 17.00.
Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico.
L’inoltro della documentazione e il recapito tempestivo dei plichi rimane a completo ed esclusivo rischio dei mittenti, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Stazione Appaltante ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all’indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
Si invitano pertanto gli operatori economici ad inviare il plico contenente la propria offerta con sufficiente anticipo rispetto al termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato.
Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale dell’agenzia accettante; tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.
Il plico chiuso, sigillato e contenente le altre buste - di seguito specificate -, deve recare, all’esterno, le informazioni relative all’operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale - codice fiscale - indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura:
“CIG 7011157DC6 - Procedura negoziata per l’affidamento biennale in concessione del servizio alberghiero della struttura turistico ricettiva di Palazzo Guiderocchi ad Ascoli Xxxxxx”.
Scadenza offerte: 02.maggio 2017 ore 12:30 – NON APRIRE”.
Nel caso di concorrenti che partecipano in forma associata (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) va presentato un unico plico sul quale riportare le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.
Il plico sopra citato deve contenere al suo interno 3 (tre) buste distinte che a loro volta dovranno essere chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente:
1) “A - Documentazione amministrativa” che dovrà contenere i documenti, prescritti per la partecipazione e per l’ammissione alla gara, di cui al successivo articolo 7.1;
2) “B - Offerta tecnica” che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.2;
3) “C - Offerta economica” che dovrà contenere i documenti di cui al successivo articolo 7.3.
La mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di esclusione.
Le offerte plurime, tardive, condizionate, alternative, che sollevino eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate nei documenti di gara o espresse in aumento o comunque non conformi alle indicazioni dei documenti di gara saranno escluse.
Articolo 5: Modalità di celebrazione della gara e di aggiudicazione
La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede Comunale sita in Piazza Arringo, Servizio Centrale di committenza, Edificio B, piano 1° - il giorno 03 maggio 2017, mercoledì, alle ore 09.30 e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese invitate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi; le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC almeno due giorni prima della data fissata.
Nel giorno e nella sede sopraindicati, la Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art 77 del Codice, procederà in seduta pubblica, previa verifica della tempestività dell’arrivo dei plichi inviati dai concorrenti e della loro integrità, all’apertura delle buste “A - Documentazione amministrativa” relative alle offerte trasmesse dagli operatori economici partecipanti, alla verifica dei requisiti previsti per la partecipazione ed alla comunicazione ai concorrenti degli esiti della verifica documentale.
Sulla base dell’attività effettuata relativamente all’ammissione dei concorrenti, la Stazione Appaltante provvederà – ai sensi dell’art.29 co. 1 del Codice – a pubblicare sul profilo di committente Sezione “Amministrazione trasparente” il provvedimento che determina le ammissioni e
le eventuali esclusioni dei concorrenti entro due giorni dalla data di adozione dello stesso nonché ad inviare – ai sensi dell’art.76 co. 3 del Codice – apposito avviso ai concorrenti interessati mediante pec.
Quindi, nella medesima seduta pubblica o in una successiva, si procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.
In seguito, in una o più sedute riservate, la Commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecniche.
Infine, previa ulteriore comunicazione, la Commissione giudicatrice procederà in seduta pubblica, fissata di regola non prima di due giorni dalla relativa comunicazione:
a) alla lettura dei risultati della valutazione tecnica;
b) all’apertura delle offerte economiche dei concorrenti ammessi e relativa valutazione;
c) alla formazione della graduatoria e alla formulazione della proposta di aggiudicazione secondo le modalità sotto riportate:
⮚ nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - siano presenti offerte anomale ai sensi dell’art. 97, co. 3 del Codice, il Presidente della Commissione procederà alla trasmissione delle suddette offerte al Responsabile Unico del Procedimento ai fini della valutazione della loro congruità, nonché della congruità dei costi aziendali relativi alla sicurezza;
⮚ concluse le operazioni di verifica e comunicate le eventuali esclusioni, la Commissione, preso atto delle risultanze finali, procederà in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione a dichiarare l’eventuale anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue ed a formulare la proposta di aggiudicazione in favore della migliore offerta risultata congrua;
⮚ nel caso in cui - a seguito della formazione della graduatoria - non siano presenti offerte anomale, la Commissione procederà direttamente a formulare la proposta di aggiudicazione della concessione.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte nonché di sottoporre a verifica di congruità le offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.
La concessione, sarà aggiudicata all’operatore che formulerà l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016. L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata con le modalità descritte al successivo art. 6.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
La Commissione giudicatrice comunicherà al Dirigente che ha indetto la procedura la presenza di eventuali dichiarazioni, rese nell’offerta tecnica/economica dagli operatori economici concorrenti, relative alle parti dell’offerta sottratte all’accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali.
Articolo 6: Criteri per la valutazione dell’offerta
La valutazione delle offerte avverrà, ai sensi della vigente normativa, individuando l’offerta economicamente più vantaggiosa determinata mediante l’applicazione dei criteri
• offerta tecnica (max punteggio 60)
• offerta economica (max punteggio 40) analiticamente descritti nella sottostante Tabella.
Tabella A – CRITERI DI VALUTAZIONE
Criteri di valutazione | Tecnico/Economico | Punteggio (max) | |
A | Sistema Gestionale del Servizio | Tecnico | 30 |
B | Sistema Organizzativo del Servizio | Tecnico | 17 |
C | Tariffe agevolate e integrazione allestimenti | Tecnico | 13 |
E | Offerta economica | Economico | 40 |
Relativamente ai criteri di natura tecnica viene indicato quanto segue:
✓ la presenza o meno di sub criteri;
✓ i criteri motivazionali;
✓ l’indicazione se sono oggetto di valutazione discrezionale (D) o di valutazione automatica (A);
✓ la presenza di sub pesi;
✓ il peso massimo previsto (Wi).
SUB-CRITERI | CRITERI MOTIVAZIONALI | D/A | SUB Pesi Max | Peso Max (Wi) | |
Il concorrente dovrà predisporre un progetto che | |||||
illustri le modalità di erogazione del servizio | |||||
evidenziando tutte le procedure e servizi proposti | |||||
all’utenza dal momento del check-in al momento del | |||||
A.1. - Descrizione dell’offerta ricettiva e turistica | check-out. Oltre all’esaustività della proposta, alla fruibilità della stessa da parte dell’utenza e della sua concreta fattibilità, verranno valutati anche eventuali pacchetti turistici da mettere a disposizione della | D | 10 | ||
clientela per visite/ingressi a poli di attrazione | |||||
turistica del territorio xxxxxx, con il fine di integrare | |||||
l’offerta minima del servizio ricettivo (camera e | |||||
prima colazione). | |||||
Il concorrente dovrà definire tutti gli elementi | |||||
A | caratterizzanti la modalità di gestione ed erogazione | 30 | |||
del servizio di prima colazione. In particolare il | |||||
concorrente dovrà descrivere le fasce orarie in cui | |||||
verrà offerto il servizio e la tipologia di alimenti | |||||
somministrati (preparati o confezionati, dolci e/o | |||||
A.2. – Servizio prima colazione | salati e alimenti adatti a soggetti intolleranti, l’eventuale servizio in camera, la varietà degli alimenti nell’arco della settimana). Saranno oggetto | D | 5 | ||
di positiva valutazione le azioni che consentiranno | |||||
una piena fruibilità del servizio da parte della | |||||
clientela, in particolare in termini di qualità e varietà | |||||
dei prodotti somministrati nel servizio di prima | |||||
colazione nonché la disponibilità nell’offerta | |||||
temporale del servizio. |
A.3.- Piano di marketing e di promozione | Il concorrente dovrà presentare le azioni che intende intraprendere per la migliore pubblicizzazione dell’esercizio attraverso i più opportuni canali di comunicazione e di penetrazione del mercato di riferimento. In particolare, le azioni di marketing e di promozione turistica delle attività della struttura e relativo programma temporale di attuazione. Verranno valutati positivamente i progetti che offriranno migliori garanzie sull’azione di rilancio della struttura, con particolare riferimento alla capillarità e incisività dell’azione nonché alla completezza ed esaustività della proposta. | D | 5 | ||
A.4. - Pulizia camere, bagni e spazi comuni | Il concorrente dovrà presentare le azioni che intende intraprendere per l’erogazione del servizio di pulizia. In particolare il concorrente dovrà descrivere le modalità e la frequenza con cui viene effettuata la pulizia delle camere con i relativi bagni e degli spazi comuni, con indicazione della frequenza del cambio biancheria. | D | 5 | ||
A.5. - Piano di monitoraggio della soddisfazione della clientela | Verrà valutato il piano predisposto dal concorrente che dovrà specificare tempistica dei report, modalità di monitoraggio del gradimento, modalità di gestione dei reclami e delle non conformità, azioni correttive e meccanismi di controllo del livello di miglioramento della qualità del servizio. | D | 5 | ||
B | B.1. - Sistema di organizzazione del personale | Il concorrente dovrà indicare il numero, il ruolo, le responsabilità, il profilo degli operatori impiegati nel servizio, con la distinzione tra quelli impiegati nella reception e pulizia delle camere. Il concorrente dovrà altresì specificare l’organizzazione della giornata di lavoro con dettagliata indicazione degli orari di servizio e delle attività che verranno svolte per ogni singola figura lavoratrice. Verrà valutata la rispondenza dell’organizzazione del personale alle esigenze del servizio. | D | 10 | 17 |
B.2. – gestione delle emergenze | Il concorrente dovrà illustrare un piano con le modalità che intende adottare per garantire la continuità del servizio in situazioni di ferie e/o malattie e in situazioni imprevedibili e urgenti (es. sciopero degli addetti). Verrà valutata la funzionalità e flessibilità del piano con riferimento alla gestione del servizio in ipotesi di emergenza al di là di quanto già previsto dal Capitolato Tecnico. | D | 4 | ||
B.3 – Formazione al personale | Il concorrente dovrà descrivere il percorso formativo e di riqualificazione professionale dedicato agli operatori. Verrà valutata la completezza del piano di formazione. | D | 3 |
C | C.1 - Integrazione allestimenti spazi comuni | Il concorrente dovrà predisporre un progetto in cui illustrare la sostituzione e/o integrazione dell’attuale allestimento degli spazi comuni dell’albergo ( punto 13 del capitolato tecnico). Per allestimento si intende mobili, divani, poltrone ed attrezzature al servizio della clientela. Sarà oggetto di valutazione l’aspetto qualitativo e quantitativo dell’allestimento proposto nonché il livello di fruibilità da parte della clientela | D | 7 | 13 |
C.2 - Tariffazione agevolata per l’Amministrazione Comunale | Il concorrente dovrà indicare lo sconto percentuale sul listino riservato all’Amministrazione Comunale limitatamente a numero 60 pernottamenti annuali (bed and breakfast). In particolare i punteggi saranno così assegnati - nessuna agevolazione: pt. 0; - sconto 20% su listino: pt. 2; - sconto 40% su listino: pt. 4; - sconto 60% su listino: pt. 6. | A | 6 |
La Commissione Giudicatrice formulerà la valutazione dell’offerta proposta secondo la formula di seguito enunciata:
C(a) = Σn [Wi * V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei criteri di valutazione;
Wi = peso attribuito al criterio (o sub) di valutazione (i) come indicato nella TABELLA A contenente
“CRITERI DI VALUTAZIONE”;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al criterio (o sub) (i) variabile tra zero e uno; nell’ipotesi di criterio (o sub) con valutazione “automatica” (cc.dd. punteggi tabellari), la valutazione avverrà in ragione della presenza o assenza di quanto specificamente richiesto a tal fine nel relativo criterio motivazionale e in ragione dell’entità della presenza;
Σn = sommatoria.
La Commissione Giudicatrice procederà alla valutazione tecnica di tutte le soluzioni proposte prima di aprire le buste contenenti le offerte economiche.
Relativamente alla valutazione dell’offerta tecnica, si precisa quanto segue:
⮚ per ciascun criterio o sub-criterio individuato nella TABELLA A con la lettera D (valutazione discrezionale), i coefficienti V(a)i sono determinati:
1. mediante l’attribuzione discrezionale del coefficiente, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario;
2. determinando la media dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun criterio o sub-criterio;
3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi.
In caso di unica offerta valida la Commissione non procederà alla trasformazione della media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi ed all’unico concorrente sarà attribuito direttamente il punteggio risultante dalla media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari.
I coefficienti sono determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):
Xxxxxxxx | Xxxxxxxxxxxx X(a)i | Criteri di giudizio |
Ottimo | 1,00 | L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto molto significativo, qualificante ed esaustivo rispetto a quanto richiesto. |
Buono | 0,80 | L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto significativo e rilevante rispetto a quanto richiesto. |
Sufficiente | 0,60 | L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto sufficientemente efficace rispetto a quanto richiesto. |
Parzialmente adeguato | 0,40 | L’elemento oggetto di valutazione non è ritenuto pienamente sufficientemente rispetto a quanto richiesto. |
Insufficiente | 0,20 | L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto poco pertinente e di scarsa rilevanza rispetto a quanto richiesto |
Non valutabile | 0,00 | L’elemento oggetto di valutazione è ritenuto non significativo rispetto a quanto richiesto. |
⮚ per ciascun criterio o sub-criterio individuato nella TABELLA A con la lettera A (valutazione automatica), la Commissione procederà ad attribuire il punteggio nel modo di seguito descritto:
□ in ragione della presenza o assenza di quanto specificamente previsto nel criterio motivazionale (punteggio ON/OFF); in tale ipotesi non esistono punteggi intermedi; pertanto il punteggio conseguibile relativamente alle voci che riportano detta dicitura potrà essere pari a 0 oppure al valore indicato nella tabella;
⮚ (in caso di presenza di criteri di valutazione suddivisi in sub-criteri) Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessuna offerta ottiene come punteggio per il singolo criterio suddiviso in sub-criteri, il valore massimo del peso del criterio medesimo previsto dalla lex specialis, deve essere effettuata la c.d. “riparametrazione” dei punteggi assegnando il peso totale del criterio all’offerta che ha ottenuto il massimo punteggio quale somma dei punteggi dei sub-criteri e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.
In caso di un’unica offerta, non si procederà alla riparametrazione.
Relativamente alla valutazione dell’offerta economica, il coefficiente V(a)i è determinato attraverso la seguente formula:
V(a)i (per ∆𝑐𝑖 <= ∆𝑐soglia) = X*∆𝑐𝑖 / ∆𝑐soglia
V(a)i (per ∆𝑐𝑖 > ∆𝑐soglia) = X + (1,00 - X)*[( ∆𝑐𝑖 - ∆𝑐soglia) / (∆𝑐max - ∆𝑐soglia)]
dove
V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo
X = Coefficiente 0,90
ΔCi = Ci - Cbase = differenza tra il valore offerto dal concorrente “i” (Ci) e il valore posto a base d’asta (Cbase);
ΔCsoglia = media aritmetica delle differenze ΔCi relativamente al canone annuo da corrispondere al Comune;
ΔC,max = Cmax - Cbase = valore più elevato tra le differenze ΔCi relativamente al canone annuo da corrispondere al Comune;
ΔC,max = Cmax - Cbase = valore più elevato tra le differenze ΔCi relativamente al canone annuo da corrispondere al Comune;
Si precisa, tuttavia, che nel caso in cui il numero di offerte valide presentate in gara risulterà inferiore a tre, la formula adottata per l’ attribuzione del punteggio economico sarà la seguente:
𝑉(𝑎)𝑖 = Δ𝐶𝑖 = 𝐶𝑖 − 𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒
Δ𝐶𝑚𝑎𝑥 𝐶𝑚𝑎𝑥 − 𝐶𝑏𝑎𝑠𝑒
ΔCi = Ci - Cbase = differenza tra il valore del canone annuo da corrispondere al Comune e offerto dal concorrente “i” (Ci) e il valore del canone annuo posto a base d’asta (Cbase);
ΔC,max = Cmax - Cbase = valore più elevato tra le differenze ΔCi relativamente al canone annuo da corrispondere al Comune;
Nelle operazioni matematiche effettuate per l’attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, sia di natura tecnica che economica, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all’unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all’ unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.
A parità di indice complessivo di valutazione dell’offerta si proporrà l’aggiudicazione a favore dell’offerente che avrà ottenuto il miglior indice di valutazione tecnica. Nell’ipotesi di ulteriore parità, si procederà – previa convocazione degli offerenti risultati a pari merito - al sorteggio in seduta pubblica, fissata di regola non prima di 2 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
Articolo 7: Prescrizioni per la redazione della documentazione amministrativa e dell’offerta
Articolo 7.1. Busta Documentazione Amministrativa
⮚ Avvertenze
Al fine di facilitare la compilazione e la presentazione di tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla procedura è reso disponibile un modello di istanza di partecipazione completo di dichiarazioni.
Nel caso in cui l’operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, quest’ultima accetta il DGUE con la precisazione che esso dovrà essere integrato con un’istanza comprendente le ulteriori dichiarazioni richieste dal Disciplinare di gara e non contenute nel DGUE. In caso di mancato utilizzo del modello predisposto dalla stazione appaltante, a fini collaborativi, si riporta una tabella M relativa alle dichiarazioni dei requisiti di partecipazione unitamente al relativo modello da utilizzare (istanza di partecipazione/ DGUE).
Nella BUSTA “A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” deve essere contenuta la seguente documentazione in conformità a quanto previsto dagli artt. 3 e ss del disciplinare (utilizzando preferibilmente il modello di istanza allegato al presente disciplinare ovvero, qualora l’operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, il DGUE (Documento di gara unico europeo) limitatamente alle ipotesi riportate nello specifico articolo dedicato al DGUE) e precisamente:
a) a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione completa di dichiarazioni, redatta su carta bollata da Euro 16,00 (sedici/00) sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità. Qualora le dichiarazioni siano rese da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, in cui si attesti tale qualità, indicando gli estremi completi della procura che conferisce i necessari poteri.
b) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, con la quale il concorrente attesta:
⮚ di rientrare tra i soggetti ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ai sensi dell’art. 45 del d.lgs. 50/2016 specificandone la natura giuridica;
⮚ il possesso dei requisiti di partecipazione, in conformità a quanto previsto agli artt. 3 e ss. del presente disciplinare;
⮚ (nel caso di allegazione alla documentazione di gara di copie di documenti, nei casi in cui tale modalità di copia sia ammessa) che le copie di tutti i documenti allegati al modello dichiarazioni e/o all’offerta sono conformi all’originale in proprio possesso;
c) a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria di cui al successivo articolo 8, con allegata la dichiarazione, concernente l’impegno di un fideiussore, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del successivo articolo 8 qualora l’offerente risultasse affidatario e dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
d) (nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta) a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, con la quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti premianti previsti per la garanzia provvisoria, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice ovvero copia delle eventuali certificazioni, in possesso dello stesso, richiamate al successivo articolo 8 del presente disciplinare;
e) a pena di esclusione, ricevuta di pagamento, comprovante l’avvenuto versamento del contributo, pari ad euro 70,00 (settanta/00) a favore dell’A.N.A.C., ai sensi dell’art.1 commi 65 e 67 L. 23/12/2005 n. 266. Si ricorda che il mancato versamento del contributo a favore dell’A.N.A.C entro i termini di scadenza previsti dalla gara non è sanabile mediante soccorso istruttorio. L’importo della contribuzione dovuta e le modalità di versamento della contribuzione devono essere conformi alle disposizioni vigenti, come pubblicate sul sito dell’ A.N.A.C
xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx . In caso di ATI o di consorzi, sia costituiti che da costituirsi, il versamento è unico e deve essere effettuato dalla capogruppo/consorzio;
f) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, relativa alla casella di posta elettronica certificata da utilizzare per tutte le comunicazioni; in caso di ATI/Consorzi le comunicazioni saranno inoltrate alla Capogruppo/Consorzio;
g) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico unitamente a copia fotostatica di un documento di identità, relativa agli estremi del conto corrente su cui si richiede lo svincolo della cauzione - se la garanzia è costituita in forma di cauzione mediante versamento in contanti- a seguito dello svincolo della stessa;
h) PASSOE debitamente sottoscritto di cui alla delibera n. 157/2016 dell’ANAC relativo al concorrente (si veda il riquadro sottoriportato);
i) a pena di esclusione, nel caso di fallimento o concordato preventivo con continuità aziendale la documentazione prevista dall'art. 3 del presente Disciplinare secondo le modalità ivi riportate;
j) (nel caso di avvalimento) a pena di esclusione, la documentazione prevista dall’art.3.5 secondo le modalità ivi riportate;
k) (nel caso di subappalto) la documentazione prevista dall’art.10 secondo le modalità ivi riportate;
In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta la domanda di partecipazione e le dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione devono essere sottoscritte da tutti i coamministratori a firma congiunta.
È onere del concorrente, comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati dichiarati in sede di gara.
Nell’ipotesi di RTI/consorzi/aggregazione di imprese/GEIE, si precisa altresì quanto segue:
⮚ in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, le sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese (nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”) e firmate da ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando;
⮚ in caso di RTI e consorzi ordinari, già costituiti o da costituirsi, ciascun operatore associato/associando-consorziato/consorziando deve, a pena di esclusione, rendere (nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”) la dichiarazione relativa alla composizione del raggruppamento/consorzio e l’indicazione delle parti del servizio o della fornitura / quote percentuali di riparto delle prestazioni che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;
⮚ in caso di RTI/e consorzi ordinari da costituirsi va resa (nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”), a pena di esclusione, dichiarazione sostitutiva, firmata dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppando/consorziando, relativa all’impegno da parte degli operatori in caso di aggiudicazione a conformarsi a quanto disposto dall’art.48 co. 8 del d.lgs. 50/2016.
⮚ in caso di RTI/consorzio costituito occorre indicare gli estremi completi dell’atto costitutivo e del mandato;
⮚ in caso di consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese (nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”) e firmate dal Consorzio; le sopracitate dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di partecipazione devono essere, a pena di esclusione, rese (nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”) e firmate anche dalle consorziate per le quali il consorzio concorre;
⮚ in caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. f del d.lgs. 50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese
(nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”) e firmate da ciascuna impresa aderente al contratto di rete;
⮚ in caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016, le sopracitate dichiarazioni devono essere, a pena di esclusione, rese (nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa”) e firmate secondo le modalità previste per l’ATI;
⮚ l’istanza di partecipazione – da presentarsi a cura dell’operatore singolo, dei RTI/Consorzi costituiti, degli operatori appartenenti a RTI e Consorzi da costituirsi/aggregazioni di imprese/GEIE – è soggetta all’imposta di bollo ai sensi del DPR n.642/72; le dichiarazioni sostitutive, invece, sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’art.37 del DPR n.445/00 (esempio, dichiarazioni rese dalle Consorziate per conto delle quali partecipa il Consorzio stabile).
Riquadro PASSOE
Al fine di dare attuazione alla Deliberazione n.157/16 dell'ANAC si invita ciascun concorrente ad inserire - nell'ambito della documentazione amministrativa - il proprio PassOE debitamente sottoscritto; relativamente alle modalità di funzionamento del sistema AVCPass si rinvia direttamente al sito xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx
In caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento.
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettere b), c) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici;
In caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lettera e) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli di tutte le consorziate;
In caso di attivazione dei controlli di legge, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – pena l’esclusione – entro e non oltre il termine di giorni 5 (cinque) dalla trasmissione della relativa richiesta.
La Stazione Appaltante si riserva di verificare l’avvenuto pagamento del contributo all’ANAC (se previsto) attraverso il Passoe presentato dai concorrenti nell’ambito della documentazione amministrativa.
Qualora il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art.89 del Codice, andrà allegato anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria.
Articolo 7.1.1. DGUE (Documento di gara unico europeo)
Ai sensi dell’art.85 del D.lgs.n.50/2016, qualora l’operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, quest’ultima accetta il DGUE (Documento di gara unico europeo) ai fini della presentazione delle dichiarazioni richieste nell’ambito della busta “Documentazione amministrativa” secondo le prescrizioni di seguito indicate e fermo restando quanto previsto dagli artt.3 e ss del disciplinare.
In particolare, si evidenzia che, in alternativa al modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente disciplinare, il DGUE - debitamente firmato dal concorrente (ovvero ausiliario/subappaltatore nei casi consentiti), corredato da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore e reso in conformità alle Linee guida emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016 - può essere utilizzato limitatamente alle ipotesi di seguito riportate, rimanendo a carico dell’operatore l’obbligo di presentare separatamente le ulteriori dichiarazioni richieste dal disciplina di gara:
A. Dichiarazione del concorrente relativa alle fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all’art.80 del d.lgs.n.50/2016 e ad altri motivi di esclusione previsti dalla normativa nazionale
- DGUE - Parte II – Informazioni sull’operatore economico Sezione A. individuazione e forma giuridica, inoltre:
▪ modalità di partecipazione in caso di Forma aggregata;
▪ in caso di RTI indicazione degli operatori economici in raggruppamento;
▪ in caso di consorzio indicazione dei consorziati coinvolti.
Sezione B: Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico: individuazione dei soggetti (persone fisiche) di cui all’articolo 3 del presente disciplinare.
- DGUE - Parte III sezione A: motivi legati a condanne penali: individuazione dei provvedimenti definitivi di natura penale per i reati di cui all’art. 80, co. 1, del Codice a carico dei soggetti di cui all’art. 3 del presente disciplinare;
- DGUE - Parte III sezione B: motivi legati al pagamento di imposte o contributi previdenziali;
- DGUE - Parte III sezione C: motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali;
- DGUE - Parte III sezione D: altri motivi di esclusione previsti dalla legislazione nazionale;
- DGUE - Parte VI: inserire il nominativo del soggetto che sottoscrive il DGUE.
Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarati condanne, conflitti di interesse, risoluzioni contrattuali o fattispecie comunque incidenti sulla moralità professionale/integrità/affidabilità del concorrente, adozione di misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.
NB: Con riferimento all’individuazione dell’ambito soggettivo di cui all’art.80 del Codice, si invita il concorrente a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell’ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente del 26 ottobre 2016 “Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”.
B. Dichiarazione del concorrente relativa al possesso dei requisiti speciali (criteri di selezione): - DGUE – Parte IV.
È possibile presentare una dichiarazione cumulativa - circa il possesso di tutti i requisiti di capacità (professionale, economica, tecnica, sistemi di garanzia) richiesti dal presente disciplinare - compilando direttamente la Sezione “ɑ” della parte IV (Indicazione globale per tutti i criteri di selezione) del DGUE senza compilare nessun’altra sezione della parte IV, fermo restando tra l’altro l’obbligo – a pena di esclusione e non sanabile – di compilare la Sezione C della parte II del DGUE nell’ipotesi di avvalimento/subappalto necessario;
C. Dichiarazione del concorrente relativa ai requisiti di partecipazione per i quali intende ricorrere all’avvalimento con indicazione dell’impresa ausiliaria: DGUE del concorrente - Parte II sezione C);
D. Dichiarazione dell’impresa ausiliaria con la quale la stessa attesta di possedere i requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice e il possesso dei requisiti oggetto di avvalimento: mediante la presentazione di un proprio DGUE Parte II sezioni A e B, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione “ɑ”), Parte VI;
E. Dichiarazione del concorrente di voler ricorrere al subappalto facoltativo con relativa quota percentuale: DGUE – Parte II sezione D;
F. Dichiarazione di ciascuna Consorziata per conto della quale il Consorzio partecipa: DGUE - Parte II, Parte III, Parte IV (eventualmente anche solo sezione “ɑ”), Parte VI.
Si precisa che:
• in caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, tutti gli operatori che partecipano alla procedura in forma congiunta devono presentare e firmare un proprio DGUE distinto, recante le informazioni dalle Parti II, III, IV e VI;
• in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c), del Codice, il DGUE deve essere presentato separatamente e firmato, sia dal consorzio sia dalle consorziate esecutrici, queste ultime limitatamente alla Parti II Sezioni A e B, III, IV e VI.
Si precisa, altresì, che è possibile – assumendosene ogni responsabilità in caso di errore – barrare le parti non utilizzate del DGUE in quanto non pertinenti. Per ogni ulteriore informazione rispetto alle modalità corrette di compilazione del DGUE si rinvia alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016 emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e pubblicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.
(A fini collaborativi si veda la tabella M relativa alle modalità di compilazione dell’istanza/DGUE).
Qualora si riscontrasse che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti notori siano non veritiere, oltre alle responsabilità penali cui va incontro il dichiarante, l’operatore economico (Singolo/ATI/Consorzio) sarà escluso dalla procedura di gara, nonché si adotteranno tutti i provvedimenti sanzionatori previsti per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art. 80 co. 12 del Codice.
Articolo 7.2. Busta Tecnica
Nella busta “B – offerta tecnica” deve essere inserita l’offerta tecnica consistente in una relazione tecnica dalla quale si evinca in modo completo e dettagliato la descrizione dei servizi offerti in conformità a quanto previsto dagli atti di gara, e articolata in paragrafi corrispondenti ai singoli criteri e sub-criteri di valutazione come indicati nella “Tabella A criteri di valutazione”.
In particolare, la relazione tecnica non dovrà superare, complessivamente 15 (quindici) facciate formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 12 (dodici) e interlinea singola. La parte eccedente le riportate indicazioni non sarà tenuta in considerazione per l’attribuzione del punteggio; la mancata documentazione di un requisito/criterio di valutazione comporterà l’attribuzione di un punteggio nullo.
A pena di esclusione l’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con identità plurisoggettiva, l’offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate all’art. 7.4 del presente disciplinare
Si precisa che, nell’ambito della offerta tecnica le ditte concorrenti dovranno allegare apposita dichiarazione, debitamente motivata e comprovata, relativa alle parti dell’offerta che si ritiene debbano essere sottratte all’accesso in quanto costituiscono segreti tecnici o commerciali, fatto salvo quanto previsto all’art. 53 co. 6 del Codice: in mancanza l’intera offerta sarà considerata integralmente accessibile.
La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d’ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di
segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
- l’offerta tecnica deve essere firmata dal legale rappresentante dell’impresa offerente o da procuratore speciale; in quest’ultima ipotesi è necessario allegare dichiarazione sostitutiva di atto notorio, riportante gli estremi completi della procura con cui sono stati conferiti i necessari poteri (se già non dichiarato in precedenza);
- in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutti i coamministratori;
- nell’offerta tecnica non devono essere esplicitati elementi di costo o di corrispettivo;
- la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione; la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
Articolo 7.3. Busta Economica
Nella busta “C- OFFERTA ECONOMICA” dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’offerta economica, completa di tutti gli elementi sotto specificati, sottoscritta da tutti i soggetti legittimati, come individuati per la sottoscrizione delle dichiarazioni relative ai requisiti di partecipazione.
L’offerta economica, predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare, deve contenere, a pena di esclusione, l’indicazione dei seguenti elementi:
1. il canone annuo di concessione, offerto a favore dell’amministrazione comunale, espresso in Euro e in rialzo rispetto all’importo a base d’asta, da indicare in cifra ed in lettera;
2. l’indicazione dei costi aziendali relativi alla sicurezza (costi della sicurezza inerenti i rischi specifici propri dell’attività dell’impresa), che costituisce elemento essenziale dell’offerta ai sensi dell’art 95, co. 10, del Codice.
All’interno dell’offerta economica dovrà essere allegato, a pena di esclusione, anche un dettagliato “Piano Economico Finanziario”, debitamente sottoscritto, della connessa gestione per l’intero arco temporale.
Il piano economico-finanziario dovrà contenere il quadro di tutti i costi che l'aggiudicatario dovrà sostenere compresi i costi di gestione e dei singoli servizi nonché le caratteristiche e l'entità degli eventuali servizi aggiuntivi da fornire e i ricavi che prevede di conseguire per la durata stabilita della concessione.
Il piano dovrà essere strutturato secondo una suddivisione annuale delle singole voci per tutti gli anni di gestione. Il piano non sarà oggetto di punteggio, ma costituirà elemento di verifica della sostenibilità dell’intervento e dell’offerta proposta. La mancata precisazione nel “Piano Economico Finanziario” degli elementi innanzi indicati costituirà causa di esclusione dalla gara.
Si precisa, a pena di esclusione, quanto segue:
− tutti i documenti devono essere redatti in lingua italiana;
− il canone annuo di concessione offerto dal concorrente non può essere pari o inferiore al canone concessorio annuo posto a base d’asta;
− l’offerta economica deve essere formulata in base a calcoli di propria convenienza tenendo conto di tutto quanto previsto da tutti gli atti di gara tutto incluso e nulla escluso;
− l’offerta è omnicomprensiva di tutti i costi necessari allo svolgimento delle forniture e servizi connessi elencati nel Capitolato speciale tutto incluso e nulla escluso;
− in caso di discordanza tra le cifre e lettere nell’ambito dell’indicazione dell’offerta economica, prevale l’importo indicato in lettere;
− la validità dell’offerta non potrà essere inferiore a 180 giorni dalla data di scadenza dei termini di presentazione: la stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine;
− ciascun concorrente (in forma singola, associata o consortile) non può presentare più di un’offerta, ai sensi dell’art. 32 co. 4 del Codice;
− in caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta l’offerta economica deve, essere sottoscritta da tutti i coamministratori;
− in caso di subappalto facoltativo l’offerta economica deve indicare le parti ed il valore della fornitura che si intende cedere in subappalto, se non già indicato in precedenza.
Articolo 7.4. Compilazione e sottoscrizione dell’offerta in caso di RTI, Consorzi, Aggregazioni di imprese e GEIE
Si precisa quanto segue:
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari da costituirsi ai sensi dell’articolo 48 co. 8 del d.lgs. 50/16:
a) l’offerta tecnica e l’offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese del raggruppamento/ consorzio ordinario da costituirsi;
b) la partecipazione deve avvenire sempre per tutte le imprese associate/consorziate; ai consorzi ordinari di cui all’art.45 co.2 del Codice sarà applicata, salvo diverse disposizioni contenute nel disciplinare, la medesima disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impresa compresa quella relativa alla modifica delle imprese in corso di esecuzione; nell’ipotesi di partecipazione da parte di consorzi ordinari costituiti in forma di società consortile ai sensi dell’art.2615 ter codice civile si applica la disciplina prevista per le ATI costituite.
In caso di raggruppamenti temporanei di impresa e consorzi ordinari già costituiti:
a) l’offerta tecnica e l’offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte dal legale rappresentante del raggruppamento/consorzio ordinario costituito;
In caso di consorzi costituiti ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016:
a) l’offerta tecnica e l’offerta economica devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte dal legale rappresentante del consorzio.
In caso di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. f del d.lgs. 50/2016:
a) l'offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere sottoscritte:
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell’operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica dal legale rappresentante dell’impresa che riveste le funzioni di organo
comune nonché da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete;
se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal legale rappresentante dell’impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei legali rappresentanti delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.
b) Trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.
In caso di GEIE ai sensi dell’articolo 45 comma 2 lett. g) del d.lgs.50/2016:
a) l'offerta tecnica e l’offerta economica, a pena di esclusione, devono essere rese in analogia con quanto indicato per le ATI.
Articolo 8: Garanzie e assicurazioni
A) Garanzia provvisoria
Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. 50/2016, le offerte devono essere corredate, a pena di esclusione (nella busta documentazione amministrativa), da garanzia denominata “garanzia provvisoria”, nella misura pari al 2% del valore della concessione, pari ad Euro 11.000,00 (undicimila/00).
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente, sotto forma di:
⮚ cauzione, che può essere versata:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Stazione Appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito; in tal caso l’originale del titolo deve essere inserito nella busta “A – Documentazione amministrativa”;
b) in contanti presso la tesoreria dell’Amministrazione, con versamento o bonifico su c/c codice IBAN XX00X0000000000000000000000 – Unicredit S.p.a. Xxxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxx, 00/X; in tal caso la relativa quietanza, con la seguente causale “cauzione provvisoria gara albergo Guiderocchi” deve essere inserita nella busta “A – Documentazione amministrativa”;
si precisa che la cauzione deve essere effettivamente accreditata presso la Tesoreria entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte;
oppure
⮚ fideiussione che, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Relativamente alla costituzione della fideiussione, è possibile verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante:
• accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxx_xxx_xxxxxxxxx.xxx
La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
L’offerta – sia se la garanzia è costituita in forma di cauzione sia se è costituita in forma di fideiussione – deve, tra l’altro, essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
Qualsiasi correzione sostanziale apportata agli elementi rilevanti della polizza fideiussoria e dello schema tipo dovrà, pena l’esclusione, essere sottoscritta dal soggetto che rilascia la fideiussione o lo schema tipo.
La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; la garanzia provvisoria costituita in forma di fideiussione deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Pertanto, in caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, aggiornato con le modifiche apportate dal Codice;
2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3) avere validità per almeno centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
4) prevedere espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, secondo comma, del codice civile;
c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione;
5) essere corredata, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario;
6) essere corredata, dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.
Le polizze rilasciate con firma digitale e presentate su supporto cartaceo devono essere dichiarate conformi all’originale in tutte le sue componenti da pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 23, comma 1, d.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii..
Nel caso in cui la cauzione provvisoria, nonché la dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, vengano presentate su supporto ottico (CD ROM non riscrivibile) – fatto salvo il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 93 del Codice – dovranno essere prodotte secondo una delle seguenti modalità:
A) sotto forma di documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs. 7 marzo 2005 n
82 sottoscritto, con firma digitale, dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
oppure
B) sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n 82. In tali casi la conformità del documento all’originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale, nell’ipotesi di cui all’art. 22, comma 1, del D. Lgs. n 82/2005, ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell’art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005.
Con riferimento all’importo della garanzia provvisoria e alle ipotesi premianti, cumulabili ove previsto “a cascata”, si precisa quanto segue:
1) L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
4) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
5) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
6) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
7) Qualora l’operatore economico intenda avvalersi delle ipotesi sopra indicate, lo stesso deve presentare idonea e puntuale dichiarazione indicante gli elementi necessari affinché la Stazione Appaltante possa effettuare le relative verifiche sul possesso delle condizioni premianti utilizzate.
La mancata presentazione della documentazione sopra riportata ovvero l’incompletezza/irregolarità delle stesse rappresenta – anche ai fini di cui all’art. 83 co. 9 del Codice
– causa di esclusione.
La garanzia provvisoria è prestata a garanzia della serietà dell’offerta, pertanto sarà incamerata qualora non si dovesse addivenire alla stipulazione del contratto per fatto dell’aggiudicatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ovvero – a titolo esemplificativo - nei casi di seguito indicati:
− qualora l’ordinativo emesso nelle more della stipulazione del contratto, ai sensi del presente disciplinare, non dovesse essere evaso alle condizioni offerte in gara;
− qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di partecipazione;
− in caso di mancata presentazione della documentazione richiesta ai fini del contratto.
Le garanzie provvisorie presentate dalle ditte non aggiudicatarie saranno svincolate contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.
Le cauzioni costituite in contanti dalle ditte non aggiudicatarie della presente procedura di gara saranno svincolate mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni, a seguito
della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, fatta salva l’ipotesi in cui la ditta non aggiudicataria sia destinataria di provvedimenti sanzionatori.
La cauzione/garanzia provvisoria costituita dalla ditta aggiudicataria sarà svincolata solo a seguito della sottoscrizione del contratto.
B) Garanzia definitiva
Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’impresa aggiudicataria, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, dovrà costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno verso l’appaltatore.
Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
L’importo della garanzia definitiva è pari al 10% del valore della concessione secondo il disposto dell’art. 103 co. 1 del D.Lgs. 50/16.
Con riferimento all’importo della garanzia definitiva si applicano la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ovvero:
1) L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2) L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
3) L’importo della garanzia è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
4) L’importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint ) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.
5) L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
6) In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente.
La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte del concessionario, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.
Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co. 5 e ss. Del Codice.
La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile e l’operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia definitiva dovrà avere validità fino al completo svolgimento di tutte le attività previste dalla concessione.
C) Assicurazioni
L’impresa concessionaria dei servizi oggetto della presente procedura ha l’obbligo di stipulare apposita polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi e Operai per danni materiali cagionati a terzi, ivi compreso il Comune di Ascoli Xxxxxx, per un massimale unico non inferiore ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per sinistro.
La polizza dovrà esplicitamente prevedere che la garanzia sia estesa anche alla responsabilità di cui agli artt. 1783, 1784 e 1785 del C.C.. Eventuali franchigie non dovranno essere opponibili ai danneggiati e resteranno a totale carico del Concessionario. Il Comune dovrà essere ricompreso nel novero dei terzi.
Dovrà inoltre essere stipulata polizza “incendio” per il cosiddetto “rischio locativo, a garanzia del fabbricato e del contenuto di proprietà del Comune, per i seguenti importi:
- Fabbricato € 4.500.000,00;
- Contenuto di proprietà del Comune €.400.000,00.
Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa al Comune almeno dieci giorni prima della stipula del contratto per le verifiche preventive di adeguatezza. La mancata presentazione delle polizze comporterà la revoca dell’affidamento.
Articolo 8.1: Ulteriori prescrizioni in caso di RTI e Consorzi
A) Garanzia provvisoria
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia provvisoria dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia provvisoria deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere – a pena di esclusione - intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.
In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.
In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzi la cauzione sarà svincolata mediante accredito sul conto corrente indicato nel modello dichiarazioni dall’impresa capogruppo/consorzio.
B) Garanzia definitiva
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, già costituiti, la garanzia definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
In caso di partecipazione in RTI orizzontale, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, del Codice il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.
In caso di consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016, è possibile presentare una garanzia ridotta soltanto se è il consorzio ad essere in possesso dei requisiti premianti sopra indicati.
Articolo 9: Aggiudicazione e perfezionamento del contratto
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non far luogo alla gara stessa o di differirne la data delle sedute, dandone comunque comunicazione ai concorrenti mediante PEC o altro strumento di
comunicazione telematica ai sensi dell’art.22 del D.lgs. n.50/2016.
L’aggiudicazione della concessione avverrà, con provvedimento del Dirigente della che ha indetto la procedura, sulla base delle risultanze della procedura di gara e nel rispetto, tra l’altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna delle offerte presentate sia ritenuta idonea e conveniente.
Ai fini della stipula del contratto, il Dirigente che ha indetto la procedura provvederà – anche contestualmente –:
1. ad assolvere agli obblighi di trasparenza, effettuare le pubblicazioni previste per legge nonché ad inoltrare le comunicazioni di cui all’art.76 co. 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/16;
2. ad effettuare i controlli in capo all’operatore economico aggiudicatario sui requisiti di partecipazione previsti dagli atti di gara secondo le seguenti modalità:
• la verifica dei requisiti di carattere generale nonché (se previsti) di quelli di carattere speciale verificabili d’ufficio attraverso la banca data nazionale degli operatori economici ovvero tramite il sistema AVCPass;
• relativamente al possesso dei requisiti di carattere speciale (se previsti), il concorrente dovrà presentare la documentazione di seguito indicata in originale o in copia autenticata da pubblico ufficiale ovvero in copia conforme ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000 nei casi ivi previsti:
a) per i servizi analoghi: idonea documentazione comprovante la tipologia della fornitura o del servizio eseguiti, l’importo corrispondente alle prestazioni eseguite nel periodo previsto e la regolare esecuzione: se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, le relative attestazioni di regolare esecuzione saranno acquisite d’ufficio, previa indicazione, da parte dell’interessato – se non già dichiarato in fase di gara-, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, certificazione rilasciata dal committente o copia autenticata dei contratti e delle relative fatture emesse.
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non fornisca la prova o non confermi le proprie dichiarazioni si applicheranno le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.80 co. 12 del Codice. Resta ferma, altresì, la facoltà per la Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti anche prima dell’aggiudicazione.
3. a richiedere all’operatore economico aggiudicatario la presentazione, entro il termine di giorni 10 e con le modalità che saranno comunicate, la documentazione necessaria al perfezionamento del contratto, e precisamente:
- Dichiarazione indicante la persona (completa di data e luogo di nascita e di codice fiscale) che sottoscriverà il contratto con relativi poteri;
- Dichiarazione completa di codice IBAN indicante il conto dedicato, sul quale sarà accreditato il corrispettivo, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
- Dichiarazione indicante le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato, ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010;
- Garanzia definitiva;
- (in caso di ATI): atto di costituzione dell’associazione temporanea di imprese completo di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo; tale mandato deve contenere espressamente il riferimento all’art.48 del d.lgs. n.50/16 riportandone le relative prescrizioni e deve risultare da scrittura privata autenticata notarile;
- (in caso di consorzi – associazioni – onlus): atto costitutivo, statuto, libro soci e ogni altra documentazione (es. delibere di integrazione) dai quali devono risultare espressamente i nominativi dei soggetti che ricoprono cariche sociali, completi di data e luogo di nascita e codice fiscale, nonché la composizione societaria con relativa quota;
- Dichiarazione a firma del titolare (o di persona munita dei necessari poteri) indicante il nominativo del responsabile operativo;
- Polizza per responsabilità civile;
Il contratto sarà stipulato tramite scrittura privata in modalità elettronica. Le spese contrattuali ammontano, presuntivamente, ad Euro 500,00 (cinquecento/00).
Si precisa che nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario non presenti la documentazione richiesta si procederà alla decadenza dell’aggiudicazione nonché ad applicare le sanzioni previste per legge tenuto conto anche di quanto previsto dall’art.80 co. 12 del Codice.
Fermo restando il rispetto, tra l’altro, delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, la stipula contrattuale avverrà nel termine di 90 giorni dall’efficacia dall’aggiudicazione.
Il Settore che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal seggio di gara o dalla Commissione ove costituita in merito alle parti da sottrarre all’accesso.
Articolo 10: Subappalto
È consentito il subappalto delle prestazioni oggetto del contratto nei termini previsti dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e, in quanto compatibile, dell’art.105 del d.lgs.50/16, fermo restando comunque che il totale delle stesse concesse in subappalto non deve superare il 30 % dell’importo contrattuale.
Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 3 e ss, 7 e 7.1. del disciplinare di gara, si precisa quanto segue:
• il concorrente deve dichiarare le prestazioni che si intende subappaltare a favore di operatore economico qualificato secondo la vigente normativa, nonché la relativa quota percentuale sull’importo contrattuale; in caso di utilizzo del DGUE, il concorrente deve compilare la Parte II sezione D.
La ditta aggiudicataria che ha indicato la volontà di subappaltare parte delle prestazioni è tenuta al rispetto della disciplina prevista dall’art. 105 del d.lgs.50/2016; in particolare, essa deve:
- depositare il contratto di subappalto presso la Direzione che ha indetto la procedura di gara almeno venti giorni prima della data di inizio dell’esecuzione del contratto con allegata dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio;
- trasmettere la documentazione ovvero autodichiarazione del legale rappresentante dell’impresa subappaltatrice relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale previsti dal presente disciplinare di gara nonché gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente.
L’esecuzione della fornitura affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. La Stazione Appaltante segnalerà, ai sensi della normativa vigente, all’autorità competente violazioni della cessione in subappalto senza autorizzazione.
Articolo 11: Sopralluogo obbligatorio assistito
E’ previsto l’obbligo di sopralluogo in sito, assistito e attestato dalla Stazione appaltante sull’ immobile denominato “Palazzo Guiderocchi”, sito in Via Xxxxxx Xxxxxxxx n. 3, angolo Piazza Bonfine e distinto al catasto Fabbricati al Foglio 169 – particelle 623 e 624, appositamente accatastato con la specifica destinazione turistico – alberghiera.
La mancata effettuazione del sopralluogo assistito sarà causa di esclusione dalla procedura di gara.
Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti devono inviare alla stazione appaltante, non oltre 6 (sei) giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte all’indirizzo di posta elettronica xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx una richiesta di sopralluogo indicando nome e cognome, con i relativi dati anagrafici delle persone incaricate di effettuarlo.
Il sopralluogo assistito verrà effettuato nei soli giorni stabiliti dalla stazione appaltante aggiudicatrice. Data e luogo del sopralluogo sono comunicati con almeno due giorni di anticipo. All’atto del sopralluogo ciascun incaricato deve sottoscrivere il documento, a conferma dell’effettuato sopralluogo, con riscontro di quanto contenuto nell’inventario dei beni (Allegato C) e del ritiro della relativa dichiarazione attestante tale operazione.
Il sopralluogo assistito potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega.
Il soggetto che effettua il sopralluogo, al termine dello stesso, deve richiedere che gli venga rilasciata una attestazione di avvenuto sopralluogo da parte dell’incaricato della Stazione appaltante, recante la data e il numero di protocollo o altra modalità di individuazione dell’atto.
In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice, il sopralluogo assistito può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori.
In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo assistito deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore.
Articolo 12: Riservatezza delle informazioni
Per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del successivo contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi e per gli effetti della citata normativa, alla Stazione Appaltante compete l’obbligo di fornire alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo:
* Finalità del trattamento: In relazione alle finalità del trattamento dei dati forniti si precisa che: - i dati comunicati vengono acquisiti ai fini della partecipazione ed in particolare ai fini della effettuazione della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche del concorrente all’esecuzione della fornitura nonché dell’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge; - i dati da fornire da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai fini della stipula e dell’esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
* Dati sensibili: I dati forniti dai concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili”, ai sensi dell’articolo 4 del D. Lgs. 196/2003.
* Modalità del trattamento dei dati: Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
* Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati: I dati potranno essere comunicati a: soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite; Ministero dell’Economia e delle Finanze, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario; altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.
* Diritti del concorrente interessato: Relativamente ai suddetti dati, al concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs. 196/2003. Acquisite le suddette informazioni, ai sensi dell’articolo 13 del citato D. Lgs. 196/2003, con la presentazione dell’offerta e la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali secondo le modalità indicate precedentemente.
Si precisa, altresì, che il soggetto aggiudicatario deve utilizzare tutti i dati di cui verrà a conoscenza per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la vigente normativa.
Articolo 13: Informazioni di carattere generale
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento, all’indirizzo di posta elettronica: xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima all’indirizzo internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx.xx nella sezione dedicata ai Bandi di gara.1
Salvo quanto sopra disposto per i chiarimenti, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici relative alla presente procedura di gara – comprese le comunicazioni di esclusione e quelle di cui all’art. 76 del d.lgs. 50/16 – si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all’indirizzo di posta elettronica certificata – PEC ovvero al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato.
Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del Procedimento all’indirizzo xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx, diversamente l’Amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente ai sensi dell’art. 48, co. 8 del D. Lgs. 50/2016, le comunicazioni recapitate alla mandataria/capogruppo si intendono validamente rese a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati
1 Inserire l’indirizzo internet e verificare la denominazione della sezione.
In caso di consorzi già costituiti le comunicazioni sono effettuate soltanto al consorzio.
In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
Il mancato, inesatto o tardivo adempimento all’eventuale richiesta della Stazione Appaltante, formulata ai sensi dell’art. 83 del d.lgs. 50/16, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentate, costituisce causa di esclusione.
Le predette comunicazioni e pubblicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell’Ente Comune di Ascoli Xxxxxx.
La partecipazione alla presente procedura di gara comporta – tra l’altro - l’accettazione delle modalità di comunicazione sopra descritte.
A fini esemplificativi, si invitano gli operatori ad utilizzare l’apposito modello dichiarazioni appositamente predisposto dall’Ente attenendosi scrupolosamente alle avvertenze ivi indicate che qui si intendono materialmente riportate.
E’ onere dell’operatore economico partecipante, in forma singola o associata, indicare gli elementi di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 13 co 4 della Legge 180/2011.
L’autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all’aggiudicazione della concessione è il TAR Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche xxx xxxxx Xxxxxx, 00, 00000 Xxxxxx. È esclusa la clausola arbitrale.
Il responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx@xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.
Allegati:
Tabella M
Capitolato Speciale e relativi allegati
Modello istanza di partecipazione e dichiarazioni Modello offerta economica
Piano economico - finanziario di massima
Il Dirigente
X.xx Dr. Xxxxx Xxxxxxxxxx
Tabella “M”
Nel caso in cui l’operatore economico non intenda utilizzare il modello predisposto dalla Stazione Appaltante, quest’ultima accetta il DGUE con la precisazione che esso dovrà essere integrato con un’istanza comprendente le ulteriori dichiarazioni richieste dal Disciplinare di gara e non contenute nel DGUE.
A fini collaborativi si riporta di seguito una tabella relativa alle dichiarazioni dei requisiti di partecipazione unitamente al relativo modello da utilizzare (istanza di partecipazione/ DGUE), fermo restando l’obbligo di presentare dichiarazioni/documentazione espressamente previste in ipotesi particolari (esempio, dichiarazioni ex art.110 Codice, documentazione prevista in caso di self cleaning).
Requisiti art.3 disciplinare | Istanza | DGUE |
A1 (accettazione atti) | X | -- |
A2 (art.80 del codice) | -- | X |
A3 (art.53 d.lgs.n.165/01) | X | |
A4 (partecipazione multipla) | X | -- |
A5 (art.35 dl90/14) | X | -- |
A6 (black-list) | X | -- |
A-bis-1 (cciaa) | X | |
B1 (servizi analoghi) | X | |
Dichiarazioni negoziali | Istanza | DGUE |
Ricorso all’avvalimento | X | |
Dichiarazioni ausiliarie | X | X |
Ricorso subappalto | X | |
Composizione RTI e parti | X | X |
Dichiarazione impegno ex art.48 co.8 Codice | X | |
Composizione e dati Consorzio e consorziate esecutrici | X | X |
Dichiarazione copie conformi | X |
In caso di partecipazione in RTI o Consorzio dovrà essere prodotto un DGUE sulla propria situazione:
⮚ da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio ordinario, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
⮚ dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.