Consiglio di Stato
Consiglio di Stato
Segretariato Generale per la Giustizia Amministrativa
Allegato
PROCEDURA NEGOZIATA TRAMITE RDO MEPA EX ART. 36 COMMA 2, LETT.B), D.LGS 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTI DI BENI MOBILI E TRASPORTO FASCICOLI PER LE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO”.
Numero CIG: 7552312D02
D.U.V.R.I.
Azienda Appaltante - Committente Consiglio di Stato Xxxxxx Xxxx xx Xxxxx 00 - Xxxx | |
Ditta appaltatrice: | |
Affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto di beni mobili e trasporto fascicoli per le sedi del Consiglio di Stato | |
D. U. V . R . I. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI NEL LUOGO DI LAVORO (art. 26, comma 1 lett. b, D.Lgs 81/08) MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE (art. 26, comma 3, D.Lgs 81/08) | |
Direttore per l’Esecuzione dei Contratti D.L. 50/2016 Geom. Xxxxxxxxx Xxxxxxx via X.Xxxxxxxxxx n.3 – 00000 Xxxx tel 000000000 Roma, 10/05/2018 |
S E Z I O N E 1
DATI GENERALI DELLA STAZIONE APPALTANTE E DEI LUOGHI DI LAVORO
1. ANAGRAFICA AZIENDA
DATI GENERALI DELL’AZIENDA
Anagrafica Azienda | |
Ragione Sociale | CONSIGLIO DI STATO |
Natura Giuridica | Ente di Stato |
Codice Fiscale | |
Sede Legale | |
Comune | Roma |
Provincia | RM |
Indirizzo | XXXXXX Xxxx xx Xxxxx 00 |
Xxxx Operative Oggetto del DUVRI | |
Comune | Roma |
Provincia | RM |
Indirizzi | Xxxxxx Xxxx xx Xxxxx 00 |
Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx 1 | |
Xxxxxx xxx Xxxxx xx Xxxxx 00 | |
Figure e Responsabili | |
Datore di Lavoro Delegato | Direttore Generale – Dott.ssa Xxxxxx Xxxxx |
RSPP | |
Direttore per l‟Esecuzione dei Contratti | Geometra Xxxxxxxxx Xxxxxxx |
Medico Competente | Dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx |
RLS | Xxxxx Xxxxxxx |
RLS | Xxxxx Xxxxxxxxxx |
RLS | Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx |
2. CICLO LAVORATIVO DELLA SEDE AZIENDALE
Orario di lavoro
Tutti i lavoratori | |
Lunedì | 8:00 / 16:00 |
Martedì | 8:00 / 16:00 |
Mercoledì | 8:00 / 16:00 |
Giovedì | 8:00 / 16:00 |
Venerdì | 8:00 / 16:00 |
Sabato | Nessuna attività di facchinaggio |
Domenica | Nessuna attività di facchinaggio |
3. CARATTERISTICHE GENERALI DELL‟AZIENDA
Il Consiglio di Stato svolge la proprie attività in sede consultiva e giurisdizionale all‟interno della Giustizia Amministrativa.
Tale attività è garantita dalle strutture operative (uffici, sezioni etc.) in cui il personale espleta le proprie mansioni.
Il personale che opera nel Consiglio svolge la propria attività nelle sedi sopra citate in Roma, cui si riferisce il presente documento.
MEDICO COMPETENTE
DR.SSA XXXXX XXXXXXX
DATORE DI LAVORO DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA XXXXXX XXXXX
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE
… GEOM.XXXXXXXXX XXXXXXX
DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO GEOM.XXXXXXXXX XXXXXXX
RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
……… Xxxxx Xxxxxxx ………………
Xxxxx Xxxxxxxxxx …
Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx
Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
5. ORGANIGRAMMA DEL PERSONALE INCARICATO
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è stato designato dal Datore di lavoro ai sensi dell‟art. 31 del DLgs 81/2008.
Le capacità ed i requisiti professionali degli addetti e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione sono:
conformi ai requisiti richiesti dall‟art. 32;
adeguati alla natura dei rischi presenti sui luoghi di lavoro dell‟Azienda;
alle attività lavorative svolte.
I compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono svolti nel rispetto di quanto prescrive l‟art. 33.
Datore di Lavoro Delegato
Nome e Cognome Dott.ssa. Xxxxxx Xxxxx
nella sua qualità di Direttore Generale
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi
Il Consiglio di Stato ha nominato in qualità di RSPP:
Nome e Cognome … Xxxxxxxxx Xxxxxxx ………………………………..
Direttore per l‟Esecuzione dei Contratti
Il Consiglio di Stato ha nominato ai sensi del D.L. 50/2016: Nome e Cognome Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Medico competente
Art. 18, comma 1, lett. a) del DLgs 81/2008: nomina da parte del Datore di lavoro del Medico competente.
Nome e Cognome Xxxxx Xxxxxxx
con la qualifica di medico del lavoro
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Nome e Cognome Xxxxx Xxxxxxx ……………………………….
Nome e Cognome Xxxxx Xxxxxxxxxx ……………………………….
Nome e Cognome Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx ……………………………….
S E Z I O N E 2 D.U.V.R.I.
DOCUMENTO UNICO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
Redatto ai sensi dell‟art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08
APPALTO CONSISTENTE IN:
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO DI BENI MOBILI E TRASPORTO FASCICOLI PER LE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO
CODICE INFORMALE GARA: …………………………………………………………………
Il D.Lgs. 81/2008 ha sostituito, modificandolo ed integrandolo in un Testo Unico, il previgente Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626.
Il presente Documento ha lo scopo di:
- fornire all‟Impresa risultata aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui il servizio deve essere svolto;
- promuovere la cooperazione e il coordinamento tra il Committente, l‟Impresa aggiudicataria ed altri eventuali Datori di Lavoro, per l‟attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro inerenti l‟attività lavorativa oggetto dell‟appalto con particolare riguardo alla individuazione dei rischi dovuti alle interferenze tra i lavoratori dell‟Impresa, dei Datori di lavoro e le persone operanti presso i locali del Consiglio di Stato ed eventuale presenza di persone esterne;
- ridurre ogni possibile rischio a cui i lavoratori sono soggetti, nell'ambito dello svolgimento delle loro normali mansioni, tramite l‟adozione di un comportamento cosciente, la generazione di procedure/istruzioni e regole a cui devono attenersi durante il lavoro.
Il presente XXXXX viene redatto in ottemperanza al D.Lgs. 81/08 Testo Unico, art. 26 - comma 3 per:
– promuovere la cooperazione ed il coordinamento e attuare le misure di prevenzione e protezione dei rischi sul lavoro presenti nell‟attività lavorativa oggetto dell‟appalto;
– coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
– informare reciprocamente i soggetti interessati in merito alle misure previste;
– eliminare i rischi dovuti alle interferenze nelle lavorazioni oggetto dell‟appalto o del contratto d‟opera stipulato dalle parti.
Tra gli obblighi attribuiti al datore di lavoro dal D.Lgs. 81/2008, l‟art.26 disciplina le modalità di esecuzione dei lavori (intendendo con tale termine sia la fornitura di prestazioni d‟opera che di servizi) di ditte appaltatrici espressamente incaricate all‟interno dei locali in uso alla stazione appaltante. Si stabilisce tra l‟altro che:
“il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima
a) verifica, con le modalità previste dal decreto (...), l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445” (art.26 comma 1)
In particolare, il medesimo art.26 al comma 1 lettera b) stabilisce come ulteriore obbligo per il datore di lavoro il seguente:
“fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività”.
Il presente documento (DUVRI) riguarda esclusivamente i rischi residui dovuti alle interferenze ovvero le circostanze in cui si verifica un “contatto rischioso” tra il personale del Committente, ed il personale del Datore di lavoro che opera presso la sede, come ad esempio ditte incaricate di eseguire le manutenzioni straordinarie ai macchinari presenti presso i locali .
Pertanto le prescrizioni previste nel presente Documento non si estendono ai rischi specifici cui è soggetta l‟Impresa aggiudicataria che eseguirà il servizio e/o la prestazione.
Infine il presente documento come chiarito dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale è da considerarsi “dinamico”, nel senso che la valutazione dei rischi effettuata dalla Committente prima dell‟espletamento dell‟appalto deve essere obbligatoriamente aggiornata nel caso in cui nel corso di esecuzione del contratto, dovessero intervenire significative modifiche nello svolgimento delle attività e quindi si configurino nuovi potenziali rischi di interferenze.
In tal caso il RUP della Committente, o su comunicazione e richiesta preventiva dell‟assuntore, convocherà la riunione di coordinamento affinché con sottoscrizione congiunta del verbale tecnico di coordinamento il DUVRI sia adeguato alle sopravvenute modifiche e ad ogni fase di svolgimento delle attività, alle reali problematiche riscontrate ed alle conseguenti soluzioni individuate.
3B. COLLEGAMENTI CON IL DVR DEL CONSIGLIO DI STATO
Nel caso del Consiglio di Stato, è stata effettuata la valutazione dei rischi e redatto il relativo documento per le sedi aziendale (DVR), in ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008 agli artt. 17 e 28, salvo altri.
Tale DVR contiene:
- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l‟attività lavorativa, nella quale sono stati specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l‟indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all‟articolo 17, comma 1, lettera a);
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l‟individuazione delle procedure per l‟attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell‟organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l‟indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l‟individuazione dei lavoratori così come definiti all‟art. 2, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08;
- l‟individuazione delle singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
- l‟individuazione dei rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti;
- l‟analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
- la ricerca di metodologie operative, accorgimenti tecnici, procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;
- l‟analisi e valutazione dei rischi residui comunque presenti anche dopo l‟attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
- l‟identificazione di eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.
- l‟individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
4. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA‟ OGGETTO DI CONTRATTO D‟OPERA
Oggetto dell‟appalto è l‟affidamento del servizio di facchinaggio, trasporto di beni mobili e trasporto fascicoli per le sedi del Consiglio di Stato
5. MISURE DI SICUREZZA PREVISTE
Informazioni:
Con il presente documento vengono fornite all‟Impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi di carattere generale presenti nei luoghi di lavoro oggetto dell‟appalto e sulle misure di prevenzione, protezione ed emergenza adottate in relazione all‟attività del Committente.
Le informazioni fanno riferimento ai rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti nei quali operano le Ditte appaltatrici per l‟espletamento dell‟appalto / fornitura / prestazione ed esse comprendono le misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.
Prima dell‟affidamento del servizio dovrà essere verificata l‟idoneità tecnico-professionale
– dell‟impresa appaltatrice / fornitrice no X sì
– del lavoratore autonomo no X sì
mediante la verifica dell‟iscrizione alla C.C.I.A.A e la conformità dei contenuti del documento con l‟esecuzione dei lavori, servizi o forniture commissionati.
Oltre a questo, prima dell‟inizio delle attività, sia l‟Impresa sia il lavoratore autonomo dovranno risultare in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, a favore dei
lavoratori dipendenti e dovranno inoltre produrre la documentazione obbligatoria, così come da apposita modulistica predisposta dal consulente (in materia di salute e sicurezza ) del Consiglio di Stato, ed inviata, nei termini previsti, alle singole imprese / ditte / lavoratori autonomi.
Le informazioni richieste sono quelle nei fac-simile allegati alle pagine seguenti.
7. DESCRIZIONE DELLE MISURE DA ATTUARE PRIMA DELL‟INIZIO DELL‟ATTIVITA‟
Il DUVRI definitivo, costituito dal presente documento eventualmente modificato ed integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze esplicitate dalla/e Xxxxx/e appaltatrice / fornitrice (se diverse da quanto qui indicato), così come precisato in precedenza, dovrà essere allegato al contratto.
Dovrà essere stilato e firmato dalle parti il verbale della riunione di coordinamento, redatto ai sensi dell‟art. 26 - Comma 2 del D.Lgs. 81/08 Testo Unico
Tabella 1 – Rischi della struttura
Documentazione di sicurezza della sede del luogo di lavoro | sì | no |
Documento di Valutazione dei Rischi | x | |
Piano di Emergenza | x | |
Registro dei controlli | x | |
Certificato di agibilità | x | |
Attività soggetta a CPI (Certificato di Prevenzione Incendi) | x (*) | |
CPI in fase di rilascio a seguito parere di conformità e lavori di adeguamento eseguiti | ||
CPI presente ed in xxxxx xx xxxxxxxx | x | |
x Conformità degli impianti tecnologici (elettrici, idraulici, di sollevamento…) | x | |
Denuncia dell‟impianto di messa a terra | x | |
Verifiche periodiche dell‟impianto di messa a terra | x | |
Impianto di protezione dalle scariche atmosferiche | x | |
Dichiarazione di struttura autoprotetta (solo se no alla precedente) | x | |
Altre verifiche periodiche obbligatorie degli impianti tecnologici | x | |
Illuminazione artificiale presente e funzionante | x | |
Segnaletica di sicurezza presente | x | |
Presidi antincendio (estintori, idranti, naspi) | x |
(*) I CPI riguardano le sole attività soggette a rilascio presenti all‟interno della sede.
Tabella 2 – Rischi delle lavorazioni interferenti:
Non si evidenziano rischi interferenziali
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO BENI MOBILI E TRASPORTO FASCICOLI NELLE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO
IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE “DUVRI PREVENTIVO” E COME TALE POTRA’ ESSERE SOGGETTO A REVISIONE IN BASE AL POS FORNITO DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA DEL SERVIZIO.
IN FASE PREVENTIVA, SI RILEVA QUANTO SEGUE:
- PER IL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E TRASPORTO BENI MOBILI E FASCICOLI DI CUI TRATTASI E’ POSSIBILE UN RISCHIO DA INTERFERENZA LAVORATIVA IN QUANTO LE ATTIVITA’ POSSONO ESSERE SVOLTE IN CONCOMITANZA E NEI MEDESIMI LOCALI IN CUI SONO SVOLTE LE ATTIVITA’ DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO DI STATO.
Sulla base di quanto sin qui riportato, si possono effettuare le seguenti precisazioni e conclusioni:
a) Definizione di interferenza:
Circostanza in cui si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell‟appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale.
b) Quando non è necessario considerare i rischi interferenti:
E‟ possibile escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI per:
a) la fornitura senza installazione, se non richiede attività o procedure particolari (es. fornitura di prodotti per ufficio, assistenza software);
b) i servizi di natura intellettuale.
c) Quando è necessario considerare i rischi interferenti:
A titolo esemplificativo si possono considerare interferenti i seguenti rischi:
derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove e' previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività' propria dell'appaltatore;
derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell'attività' appaltata).
d) Per ogni tipo di lavoro, servizio o fornitura è necessario:
fornire alla ditta/lavoratore autonomo informazioni sui rischi specifici
fornire alla ditta/lavoratore autonomo informazioni sui comportamenti da tenere in caso di emergenza
esplicitare nella documentazione di gara la richiesta di predisporre l‟offerta con l‟indicazione dei costi della sicurezza
indicare i costi eventualmente originati dalla valutazione dei rischi interferenti.
se non vi sono costi è necessario indicare ugualmente la voce riportando l‟assenza di costi.
9. METODOLOGIA ADOTTATA PER LA VALUTAZIONE
Per la predisposizione del presente “DUVRI “ si è dovuto tener conto, ovviamente delle risultanze del Documento di Valutazione dei Rischi Aziendali, redatto in applicazione di quanto previsto dall‟ ex D. Lgs. 626/94 e smi, ed attualmente, in corso di aggiornamento ed adeguamento ai dettami del D. Lgs. 81/08.
La valutazione di cui all‟articolo 17, comma 1, lettera a) dello stesso X.Xxx. 81/08, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli inerenti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell‟ accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all‟età, alla provenienza da altri Paesi.
Le osservazioni compiute vengono confrontate con criteri stabiliti per garantire la sicurezza e la salute in base a:
1. norme legali nazionali ed internazionali;
2. norme di buona tecnica;
3. norme e orientamenti pubblicati;
Principi gerarchici della prevenzione dei rischi:
eliminazione dei rischi;
sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso e lo è meno; combattere i rischi alla fonte;
applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuarli;
adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti nel campo dell‟informazione; cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione.
Attribuendo al lavoratore come individuo un ruolo centrale, si è dato inizio al processo valutativo individuando i rischi specifici generati dalla interferenza in esame.
Premesso che le valutazioni in merito alla prevenzione dei rischi per le attività svolte da parte del personale dipendente del Consiglio di Stato sono esposte nell‟apposito documento di valutazione (DVR) al quale integralmente si rimanda, nella presente sezione si estrapolano dal documento stesso i principali esiti che possono ragionevolmente essere applicati al rischio di interferenza con le attività lavorative del personale delle ditte appaltatrici.
9.1. Generalità sui fattori di rischio individuati
Nella valutazione dei rischi sono stati individuati i fattori potenzialmente presenti nei locali del Consiglio di Stato comunque connessi con lo svolgimento delle attività lavorative del personale dipendente.
Si riporta il giudizio finale di merito per le sole voci che possono costituire interferenza con le attività svolte all‟interno dei locali dalle ditte appaltatrici.
Valutazione: nessuna carenza.
Xxxxx, finestre, pareti interne
Gli arredi sono generalmente in buono stato d‟uso.
Ingresso principale e ingressi secondari
Valutazione: nessuna carenza.
Barriere architettoniche
Valutazione: nessuna carenza.
Valutazione: nessuna carenza.
Valutazione: prestare attenzione alla presenza di cavi e prolunghe provvisorie, posti in opera successivamente alla realizzazione degli impianti, in attesa che gli stessi siano ricondotti entro apposite canalizzazioni o comunque correttamente disposti.
Pericolo incendi
Servizio antincendio
Valutazione: i lavoratori designati da parte del Consiglio di Stato hanno ricevuto la relativa istruzione antincendio.
Valutazioni: le principali fonti individuate per un potenziale innesco:
presenza di attrezzature elettriche non installate e/o non utilizzate secondo le norme di buona tecnica
possibili malfunzionamenti degli impianti elettrici o delle attrezzature ad alimentazione elettrica
fumatori
mancato rispetto delle norme procedurali di sicurezza da parte del personale o di ditte esterne
mancato rispetto delle norme di sicurezza per il deposito e la manipolazione dei prodotti infiammabili
macchinari ed attrezzi manuali a funzionamento elettrico, in ambienti ove possono essere presenti sostanze infiammabili e/o combustibili.
Deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili
Valutazione: i materiali di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.
Impianti ed attrezzature elettriche
Valutazione: i lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli impianti elettrici.
Nel caso debba provvedersi all‟alimentazione provvisoria di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente necessaria ad essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.
L‟utilizzo di prolunghe elettriche e di prese multiple è ammesso solo previa verifica dell‟adeguatezza al carico da sopportare, per evitare surriscaldamenti e corto circuiti.
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente e qualificato.
I materiali facilmente combustibili e infiammabili non devono essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione.
L‟impianto elettrico deve quindi essere oggetto di verifica periodica per tenere conto delle eventuali modifiche apportate all‟impianto (o componenti di impianto) originario.
Valutazione: le lampade saranno soggette a controlli periodici da riportare su apposito registro, per verificare il corretto funzionamento degli apparecchi di illuminazione di emergenza.
Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento
Valutazione: l‟utilizzo degli apparecchi di riscaldamento portatili, deve avvenire previo controllo della loro efficienza e con apposita autorizzazione da parte del responsabile della sede in particolare legata alla corretta alimentazione.
Valutazione: come previsto dalla normativa vigente, nella sede è fatto divieto di fumare.
Sistemi di apertura delle porte
Valutazione: il Responsabile della sede o altra figura delegata si assicura, all‟inizio della giornata lavorativa, che le porte in corrispondenza delle uscite di piano e quelle da utilizzare lungo le vie di esodo non siano chiuse a chiave o, nel caso siano previsti accorgimenti antintrusione, possano essere aperte facilmente ed immediatamente dall'interno senza l'uso di chiavi.
Divieti da osservare lungo le vie di uscita
Valutazione: lungo le vie di uscita è vietata l‟installazione di attrezzature che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione delle stesse.
In particolare sono vietati ai sensi del Decreto 10.03.1998:
apparecchi di riscaldamento portatili
apparecchi di riscaldamento fissi alimentati direttamente da combustibili gassosi, liquidi e solidi
apparecchi di cottura
depositi temporanei di arredi
sistema di illuminazione a fiamma libera
deposito di rifiuti.
Ascensori
Valutazione: in caso di incendio è fatto tassativo divieto di servirsi degli ascensori interni per l‟esodo, in quanto il vano costituisce di per sè mezzo di propagazione del fumo (effetto camino).
Per ricordare tale divieto, deve essere affisso ad ogni piano in corrispondenza del vano di accesso all‟ascensore apposito cartello.
Tutti i locali sono presidiati da impianto di rivelazione fumi.
Valutazione: nessun rischio specifico.
Valutazione: nessun rischio specifico.
Valutazione: nessun rischio specifico.
Fattori psicologici
Valutazione: è stato rilevato che le condizioni di lavoro non sono tali da alimentare “fattori
psicologici negativi”.
Fattori ergonomici
Valutazione: nessuna carenza.
Condizioni di lavoro difficili
Valutazione: nessun rischio specifico.
Spogliatoi, bagni, luogo di riposo
Valutazione: nessuna carenza.
Prescrizioni minime di sicurezza per l‟utilizzo di macchinari, attrezzature ed utensili
Valutazione: oltre alle norme generali, devono osservarsi le norme relative alle specifiche
macchine ed attrezzature utilizzate.
In riferimento alle vie di fuga ed alle uscite di emergenza, le stesse sono adeguatamente segnalate tramite illuminazione di emergenza e/o sicurezza con sovrapposto sticker per indicazione del percorso di esodo.
In caso di emergenza si rimanda alle procedure allegate al presente documento.
Il personale delle ditte appaltatrici dovrà tenere un comportamento che non ostacoli le norme generali in essere all‟interno dell‟ Azienda Committente per la prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, compreso il pronto soccorso.
Per questo motivo si riportano le procedure di gestione dell‟antincendio, dell‟evacuazione e del pronto soccorso attualmente in vigore.
In caso di emergenza il personale della ditta appaltatrice dovrà seguire queste indicazioni:
Emergenza tipo: INCENDIO
mantenere la calma;
se si conoscono le modalità d‟uso dei mezzi d‟estinzione portatili agire tempestivamente;
allontanare eventuali persone presenti nel luogo pericoloso, mettere fuori tensione i macchinari, fermare gli impianti di ventilazione e di condizionamento, allontanare il materiale infiammabile;
avvertire immediatamente l‟addetto antincendio, specificando l‟ubicazione dell‟ incendio;
rimanere a disposizione per collaborare all‟eventuale allontanamento di mezzi, macchine e prodotti;
in caso di xxxxxxx uscire dallo stabile e dirigersi verso i punti di raccolta sostando presso essi in attesa dell‟arrivo dell‟addetto antincendio;
se richiesto dall‟addetto antincendio portarsi all‟ingresso in attesa dei soccorsi; accompagnare i soccorritori sul luogo dell‟incendio.
se richiesto dall‟addetto antincendio occuparsi di eventuali portatori di handicap, o persone agitate, facendo in modo che raggiungano il luogo sicuro, occupandosi di loro fino all‟arrivo dei soccorsi.
non utilizzare percorsi diversi da quelli identificabili sulle planimetrie esposte e dai cartelli presenti negli ambienti;
attenersi scrupolosamente a quanto intimato dall‟addetto all‟antincendio.
Emergenza tipo: INFORTUNIO
mantenere la calma;
avvertire immediatamente l‟addetto al Pronto Soccorso, specificando l‟ubicazione dell‟incidente;
rimanere a disposizione per fornire qualsiasi informazione necessaria all‟identificazione dell‟accaduto;
rimanere a disposizione per collaborare all‟eventuale intervento dell‟addetto;
in caso di richiesta da parte dell‟addetto al Pronto Soccorso, portarsi all‟ingresso in attesa dei soccorritori, accompagnandoli verso il luogo dell‟incidente;
in caso di richiesta, rimanere a disposizione per l‟accompagnamento dell‟infortunato presso il presidio ospedaliero se il danno non è tale da richiedere l'intervento dell'autoambulanza;
non intervenire direttamente sull‟infortunato, ma avvisare immediatamente un addetto al Pronto Soccorso;
attenersi scrupolosamente a quanto richiesto dall‟addetto al Pronto Soccorso;
applicare le presenti istruzioni anche nel caso di infortunio di gravità apparentemente trascurabile.
Emergenza tipo: TERREMOTO
restare calmi;
prepararsi a fronteggiare ulteriori scosse di terremoto;
se presente, rifugiarsi sotto un tavolo, scegliendo quello maggiormente robusto;
cercare di addossarsi alle pareti perimetrali, per evitare il rischio di sprofondamento del pavimento;
allontanarsi da:
muri non portanti,
finestre,
specchi,
vetrine,
lampadari,
scaffali,
strumenti e apparati elettrici
aprire le porte con cautela e attenzione,
saggiare la tenuta di scale, pavimenti e pianerottoli prima di transitare;
spostarsi lungo i muri maestri;
discendere le scale all‟indietro, per evitare di caricare troppo il gradino;
verificare la presenza di crepe orizzontali sulla muratura: sono indice di sollecitazioni abnormi verso l‟esterno;
terminate le scosse uscire dallo stabile e dirigersi verso i punti di raccolta sostando presso essi in attesa dell‟arrivo dell‟addetto antincendio / evacuazione;
se richiesto dall‟addetto antincendio / evacuazione occuparsi di eventuali portatori di handicap, o persone agitate, facendo in modo che raggiungano il luogo sicuro, occupandosi di loro fino all‟arrivo dei soccorsi;
non usare accendini e/o fiammiferi: le scosse potrebbero aver lesionato le tubazioni gas;
non usare i telefoni dell‟azienda se non in caso di estrema urgenza;
non usare ascensori o montacarichi.
Emergenza tipo: ALLAGAMENTO
mantenere la calma;
avvertire ed informare immediatamente l‟addetto antincendio specificando l‟ubicazione della perdita o della zona allagata;
rimanere a disposizione per collaborare all‟eventuale allontanamento di mezzi, macchine e prodotti;
in caso di xxxxxxx uscire dallo stabile e dirigersi verso i punti di raccolta sostando presso essi in attesa dell‟arrivo dell‟addetto antincendio;
se richiesto dall‟addetto antincendio occuparsi di eventuali portatori di handicap, o persone agitate, facendo in modo che raggiungano il luogo sicuro, occupandosi di loro fino all‟arrivo dei soccorsi;
non usare i telefoni se non in caso di estrema urgenza
Procedura di evacuazione e di allarme specifico
Premessa
E‟ stato redatto apposito Piano di Emergenza ed Evacuazione, contenente idonee, specifiche e semplificate norme, procedure e regolamenti, redatte con metodologia sperimentata, atta a garantire non solo il loro facile recepimento, ma, soprattutto, la semplice ed efficace applicazione.
Committente
Nell‟ambito del Piano di Emergenza redatto per le sedi del Consiglio di Stato è previsto un solo livello di allarme, che contempla le seguenti procedure di evacuazione.
In caso di incendio, il personale del Consiglio di Stato che si accorga della presenza di fumo deve procedere come segue:
1. schiacciare il pulsante di allarme che comanda la sirena, il cui suono ordina l‟evacuazione dell‟edificio; esiste almeno un pulsante di segnalazione, la cui ubicazione è riportata nelle planimetrie allegate, collocato in corrispondenza di dell‟uscita verso la scala condominiale;
2. avvisare immediatamente uno dei componenti il nucleo di sicurezza antincendio, il quale valuterà la gravità della situazione e, se del caso, darà disposizioni di avvisare i Vigili del Fuoco;
3. i componenti il nucleo di sicurezza antincendio cercheranno di domare le fiamme mediante l‟utilizzo degli appositi estintori dirigendo il getto alla base delle fiamme;
4. qualora, a causa dell‟ampiezza dell‟incendio, non fosse possibile domarlo mediante l‟utilizzo degli estintori, anche i componenti il nucleo di sicurezza antincendio dovranno raggiungere gli altri impiegati nel punto di ritrovo prestabilito;
5. qualora l‟incendio si rivelasse invece modesto e facilmente estinguibile con i mezzi antincendio in dotazione, una volta completato lo spegnimento delle fiamme il responsabile della sicurezza, se presente, o uno dei componenti il nucleo di sicurezza antincendio ordinerà il rientro dei dipendenti negli uffici.
Al suono della sirena che ordina l‟evacuazione dell‟edificio, nel più breve tempo possibile e cercando di mantenere la calma, tutti dovranno uscire dall‟edificio e radunarsi nell‟area antistante la sede.
Per l‟evacuazione è assolutamente vietato servirsi dell‟ascensore; i dipendenti dovranno utilizzare esclusivamente le scale, scegliendo quelle più vicine o quelle libere dal fumo, seguendo le indicazioni luminose poste a tutti i piani.
Una volta raggiunto il punto di ritrovo, ed in attesa dell‟arrivo dei VVF, il responsabile della sicurezza se presente, o uno dei componenti il nucleo di sicurezza antincendio dovrà provvedere alla conta dei dipendenti al fine di accertare l‟effettiva uscita dall‟edificio di tutti.
Qualora l‟evacuazione dell‟edificio dovesse avvenire durante l‟orario di apertura al pubblico, degli uffici o comunque in presenza di personale non dipendente, i dipendenti dovranno prodigarsi ad aiutare ad uscire quelle persone più bisognose per età avanzata o per difficoltà di deambulazione.
Qualora l‟incendio fosse di più modesta entità e facilmente controllabile da parte del nucleo di sicurezza, una volta portato a termine il completo spegnimento delle fiamme, il responsabile della sicurezza se presente, o uno dei componenti il nucleo di sicurezza antincendio autorizzerà il rientro negli uffici.
Azienda Esterna
Il Datore di lavoro di ogni singola impresa esecutrice, deve garantire la presenza di componenti un proprio Servizio di Prevenzione e Protezione all‟ interno del Consiglio di Stato, mentre
svolge la prestazione. Qualora il Datore di lavoro non fosse soggetto costantemente presente durante la prestazione, dovrà comunque, nominare preventivamente (comunicandone i dati al Consiglio di Stato, con il POS), un suo Delegato “ preposto”.
Il DdL o suo Delegato devono essere in grado, loro direttamente, ovvero con la presenza di altro personale idoneo, a garantire la sicurezza dei propri dipendenti, anche in caso di emergenze, limitate alla loro sfera di competenza; anche questo/i nominativo/i dovranno essere inseriti nel POS e comunicati al Consiglio di Stato e, ogni loro eventuale sostituzione dovrà essere preventivamente comunicata al Committente.
Nell‟ambito del Piano di Emergenza redatto per le sedi del Consiglio di Stato sono previste norme comportamentali per i dipendenti e/o prestatori d‟opera abituali:
– segnalano situazioni di pericolo al responsabile delle emergenze. Se non è contattabile devono comunque segnalare la situazione ad un componente della squadra per la gestione dell‟emergenza;
– si attengono alle istruzioni fornite dal responsabile delle emergenze o dai componenti la squadra per la gestione dell‟emergenza;
– effettuano l‟evacuazione nel rispetto delle indicazioni contenute nel presente piano, utilizzando le vie d‟esodo previste ed eseguendo con ordine e disciplina le disposizioni impartite dal personale incaricato della gestione dell‟emergenza;
– si recano nell‟area esterna all‟edificio individuata come punto di raccolta mantenendo un comportamento disciplinato ed ordinato, segnalando al personale della squadra per la gestione dell‟emergenza o al responsabile del punto di raccolta eventuali assenze riscontrate tra i colleghi, collaboratori, ecc. per agevolare il controllo delle presenze.
Inoltre:
– il personale che al momento della segnalazione dell‟emergenza fosse in compagnia di persone esterne e /o prestatori d‟opera occasionalmente presenti nell‟Azienda, devono attivarsi per aiutare questi ultimi a comportarsi secondo quanto previsto dal presente Piano per l‟emergenza in atto;
– il personale dipendente e gli eventuali prestatori d‟opera abituali devono astenersi, se non in caso di assoluta necessità e nell‟impossibilità di attuare le precedenti indicazioni, dal compiere atti che possono pregiudicare la sicurezza propria od altrui, con particolare (ma non esclusivo) riferimento all‟uso di mezzi e/o impianti antincendio;
– quanto sopra ovviamente nel caso di emergenze estese oltre la sfera di propria competenza, nel senso che, la garanzia di gestione della sicurezza limitata ai propri dipendenti ed alla propria sfera resta a carico del DdL dell‟ impresa esecutrice, fermo restando la segnalazione al responsabile del Consiglio di Stato.
S E Z I O N E 3
MISURE GENERALI E COMPORTAMENTI DA ADOTTARE DA PARTE DELLE DITTE ESTERNE
Nella presente sezione sono riportate le prescrizioni di carattere GENERALE alle quali devono attenersi tutte le aziende esterne che operano presso le sedi del Consiglio di Stato indipendentemente dalla categoria di lavoro per le quali è stato conferito l‟incarico.
L‟art. 26, comma 1 lettera b, del D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro di fornire alle Aziende Appaltatrici o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
Il comma 3 dello stesso X.Xxx., inoltre, impone al datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da interferenze (denominato DUVRI) che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.
Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI.
La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l‟ analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all‟individuazione e all‟attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.
Pertanto essa è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell‟unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.
L‟ obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.
Oltre alle misure di prevenzione espressamente indicate nella sezione specifica relativa al
D.U.V.R.I. riferito a ciascun contratto di appalto, durante lo svolgimento delle attività lavorative da parte dell‟azienda esterna, dovranno essere sempre osservate le seguenti misure.
Di ordine generale
Azienda Esterna
E‟ vietato l‟utilizzo di qualsiasi attrezzatura o sostanza di proprietà dell‟Azienda se non espressamente autorizzato in forma scritta. Il personale esterno è tenuto ad utilizzare esclusivamente il proprio materiale (macchine, attrezzature, utensili) che deve essere rispondente alle norme antinfortunistiche ed adeguatamente identificato. L‟uso di tale materiale deve essere consentito solo a personale addetto ed adeguatamente addestrato.
Le attrezzature proprie utilizzate dall‟azienda esterna o dai lavoratori autonomi devono essere conformi alle norme in vigore e tutte le sostanze eventualmente utilizzate devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza aggiornate.
Nell'ambito dello svolgimento delle attività, il personale esterno occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento ed ad adempiere quindi a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 all‟art.20 “Obblighi dei lavoratori” che al comma 3 stabilisce quanto segue:
“I lavoratori di aziende che svolgono attivita' in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalita' del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita' nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.
Committente ed Azienda Esterna
Si provvederà all‟ immediata comunicazione di rischi non previsti nel presente DUVRI e che si manifestino in situazioni particolari o transitorie.
Apparecchi elettrici e collegamenti alla rete elettrica
Committente
La protezione contro i contatti diretti con elementi in tensione e contatti indiretti determinati da condizioni di guasto è assicurata dalla realizzazione degli impianti a regola d‟arte e con la prescritta dichiarazione di conformità.
Azienda Esterna
L‟azienda esterna deve utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi elettrici rispondenti alla regola dell‟arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in buono stato di conservazione; deve utilizzare l‟impianto elettrico secondo quanto imposto dalla buona tecnica e dalla regola dell‟arte; non deve fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni o abrasioni vistose.
L‟azienda esterna deve verificare che la potenza dell‟apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati al quadro.
E‟ vietato attivare linee elettriche volanti senza aver verificato lo stato dei cavi e senza aver avvisato il personale preposto dell‟Azienda;
E‟ vietato effettuare allacciamenti provvisori di apparecchiature elettriche alle linee di alimentazione;
E‟ vietato utilizzare, nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi e nei lavori a contatto o entro grandi masse metalliche, utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 V verso terra.
Interruzioni alla fornitura di energia elettrica, gas, acqua
Committente ed Azienda Esterna
Interruzioni dell‟energia elettrica, del gas, del funzionamento degli impianti di riscaldamento / climatizzazione, delle forniture idriche per i servizi e per il funzionamento degli impianti di spegnimento antincendio (se presenti), andranno sempre concordate con il Datore di Lavoro titolare dell‟ attività presente nell‟edificio dove si interviene (quindi Responsabile del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio o suo delegato)
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente all‟accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per disservizio.
Mezzi antincendio
Fermo restando la verifica costante dei mezzi di protezione, dal punto di vista della manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti.
Committente
La protezione contro gli incendi è assicurata da:
1. Mezzi di estinzione presenti ed efficienti.
2. Istruzioni impartite per iscritto al personale.
3. Procedure scritte da tenere in caso d‟incendio
Per quanto riguarda il punto 1 i mezzi di estinzione presenti nelle sedi del Consiglio di Stato sono costituiti da estintori manuali a CO2 oppure a polvere, da idranti e/o naspi .
Per quanto riguarda il punto 2, il datore di lavoro procede nei termini di legge ad effettuare le relative azioni di formazione ed informazione del personale dipendente.
Per quanto riguarda il punto 3, il datore di lavoro, in accordo con il consulente esterno espressamente incaricato, ha predisposto piano di emergenza ed evacuazione antincendio di cui fanno parte anche le planimetrie allegate al termine del presente documento.
Azienda Esterna E‟ vietato:
1. Fumare
2. Effettuare operazioni che possano dar luogo a scintille (molatura saldatura,ecc.) a meno che non siano state espressamente autorizzate.
E‟ obbligatorio:
1. Prendere visione del piano di emergenza antincendio, riportato per estratto nelle planimetrie applicate all‟interno dei locali in ragione di almeno una per piano.
Sovraccarichi
Azienda Esterna
L'introduzione, anche temporanea di carichi sui solai, in misura superiore al limite consentito (principalmente ma non esclusivamente nei locali destinati ad archivio al piano interrato o in altri ambienti ad essi assimilabili quale ad esempio il locale archivio progetti), dovrà essere preventivamente sottoposta a verifica da parte di un tecnico abilitato.
Emergenza per lo sversamento di sostanze pericolose
Committente ed Azienda Esterna
Le indicazioni comportamentali e le prescrizioni relative all‟eventuale sversamento di prodotti pericolosi (ad esempio di natura chimica se utilizzati nelle attività di manutenzione) saranno dettate nell‟ambito di ciascun contratto appalto successivamente all‟acquisizione delle schede di sicurezza dei prodotti, di cui è stata fatta richiesta alle singole ditte appaltatrici come precisato in altra parte del presente documento.
In attesa degli adempimenti delle ditte appaltatrici, che si riassumono sostanzialmente nella consegna del Piano Operativo di Sicurezza da parte di ciascuna ditta comprensivo dei relativi allegati, in caso di sversamento di sostanze chimiche liquide si danno in questa fase le sole prescrizioni non esaustive di carattere generale:
Arieggiare il locale ovvero la zona;
Utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nella attrezzatura di lavoro qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti (contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero esplosiva presente;
Comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori.
Superfici bagnate nei luoghi di lavoro
Committente ed Azienda Esterna
Sia l‟Azienda ospitante che l‟azienda esterna devono segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di transito che dovessero risultare bagnate e quindi a rischio scivolamento.
Segnaletica di sicurezza
Committente
Verrà predisposta idonea segnaletica di sicurezza (orizzontale e/o verticale) allo scopo di informare il personale presente in azienda integrata idoneamente sugli eventuali rischi derivanti dalle interferenze lavorative oggetto del presente DUVRI. Si ricorda che le interferenze lavorative con le attività delle singole ditte appaltatrici sono individuate nella Sezione 5 del presente documento, che sarà compilato caso per caso per renderla idonea alle specifiche delle singole attività svolte.
La segnaletica di sicurezza legata ai rischi di interferenza lavorativa si aggiunge alla ulteriore segnaletica di sicurezza già presente in azienda, che attualmente comprende cartelli di DIVIETO, SALVATAGGIO, ATTREZZATURE ANITINCENDIO, così come definiti dal Titolo X xxx X.Xxx.00/0000 “Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro”.
Polveri e fibre derivanti da lavorazioni
Committente ed Azienda Esterna
Nel caso in cui un‟attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con massima cautela installando aspiratori. Tali attività saranno programmate e, salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti), le stesse saranno svolte in assenza di terzi sul luogo di lavoro.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti.
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata un‟adeguata rimozione e pulizia prima dell‟inizio dell‟attività dei dipendenti. Tali incombenze si intendono a carico dell‟azienda esterna titolare del contratto, e saranno comunque valutate solo dopo l‟acquisizione del relativo P.O.S. aziendale.
Uso di prodotti chimici detergenti, ecc.
Committente ed Azienda Esterna
L‟impiego di prodotti chimici da parte di Imprese che operino nelle sedi del Consiglio di Stato deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda tecnica (scheda che deve essere presente in situ insieme alla documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro, del Referente del Contratto e del competente servizio di prevenzione e protezione aziendale), tenendo presente le prescrizioni della Scheda di Sicurezza per ogni singolo prodotto.
Il Datore di lavoro dovrà preventivamente sottoporre al Consiglio di Stato le schede di sicurezza dei prodotti che intende utilizzare; al Consiglio di Stato spetta il diritto di vietare ovvero,emanare prescrizioni d‟uso per determinati prodotti, senza che possano essere accampate richieste da parte dell‟ impresa.
Il datore di lavoro dell‟ impresa dovrà fornire dichiarazione di avvenuta valutazione da parte del Medico Competente aziendale, per l‟uso di prodotti specifici, negli ambienti del Consiglio di Stato e per quei determinati lavoratori
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori d‟urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo derivante dal loro utilizzo.
E‟ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non correttamente etichettati.
L‟azienda esterna operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati nella sede rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio.
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all‟impiego delle suddette sostanze.
Le ditte utilizzatrici di tali prodotti hanno l‟obbligo di mantenerli in apposito locale, in recipienti chiusi e posizionati entro armadiature a loro volta chiuse.
Fiamme libere
Azienda Esterna
Qualora per motivi di eccezionalità, dovesse riscontrarsi l‟esigenza di utilizzare “fiamme libere” dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni.
Le attrezzature da lavoro utilizzate dovranno essere efficienti sotto il profilo della sicurezza ed il prelievo dell‟energia elettrica avverrà nel rispetto delle caratteristiche tecniche compatibili con il punto di allaccio.
Le attività lavorative che comportano l‟impiego di fiamme libere dovranno essere precedute da:
verifica sulla presenza di materiali infiammabili in prossimità del punto di intervento; accertamento della salubrità dell‟aria all‟interno di vani tecnici a rischio;
verifica sulla presenza di un presidio antincendio in prossimità dei punti di intervento;
conoscenza da parte del personale della procedura di gestione dell‟emergenza, comprendente, anche, l‟uso dei presidi antincendio disponibili.
Comunque, per l‟inizio delle lavorazioni con fiamme libere, obbligatoriamente deve sempre essere assicurata la presenza di mezzi estinguenti efficienti a portata degli operatori e nessuna lavorazione potrà avvenire con uso di fiamme libere senza la preventiva autorizzazione del RSPP del Consiglio di Stato
Informazione ai dipendenti aziendali sulle interferenze
Committente ed Azienda Esterna
Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative e che comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di chiusura degli Uffici dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti (anche per accertare l‟eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate.
Il Datore di Xxxxxx, o il suo delegato, preventivamente informato dell‟intervento da parte della Ditta appaltatrice, dovrà avvertire il proprio personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. A tale riguardo, le figure coinvolte sono quelle comprese nell‟organigramma aziendale riportato nella Sezione 2 del presente documento, ciascuna per i propri compiti e responsabilità: datore di lavoro, medico, RSPP, preposti alla sicurezza e alla gestione delle emergenze. Per quanto attiene all‟obbligo di informazione dei dipendenti del Consiglio di Stato relativamente ai potenziali rischi di interferenze con le attività svolte dalle ditte appaltatrici negli stessi locali in orario lavorativo, si rimanda agli esiti della valutazione dei rischi interferenziali per singola ditta contenuti nella Sezione 5, che sarà compilata specificamente per singolo contratto d‟appalto, dopo il ricevimento della documentazione richiesta.
Qualora i dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento dei lavori da parte dell‟azienda esterna (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il Datore di Lavoro del Consiglio di Stato dovrà immediatamente attivarsi convocando i responsabili dei lavori, allertando il Servizio di Prevenzione e Protezione (ed eventualmente il Medico competente) al fine di fermare le lavorazioni o di valutare al più presto la sospensione delle attività aziendali.
Analoga informazione andrà fornita ai lavoratori dell‟azienda esterna nel caso in cui le attività lavorative debbano avvenire in ambienti che comportano elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di polveri, ecc.
Committente
L‟attività di informazione e formazione preventiva del personale del Consiglio di Stato è stata effettuata mediante incontri con i lavoratori nell‟ambito dei quali si è consegnata al personale copia delle istruzioni relative alle specifiche problematiche legate alle interferenze oggetto del presente DUVRI.
Azienda Esterna
I dipendenti dell‟Azienda esterna dovranno essere debitamente informati e formati sui rischi relativi allo svolgimento delle loro mansioni, sui possibili danni e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione e sulle modalità di coordinamento in caso di lavori simultanei (oggetto del presente DUVRI).
Dispositivi di protezione individuale
Azienda Esterna
Le ditte appaltatrici devono effettuare la valutazione dei rischi residui che non possono essere evitati con altri mezzi e, a seguito di tali analisi, mettere a disposizione del proprio personale idonei DPI di cui è fatto obbligo d‟uso. Tale valutazione deve essere allegata al
P.O.S. che ciascuna ditta deve fornire al committente (Consiglio di Stato) e che è stato già dal committente richiesto con le modalità in precedenza indicate.
Il personale dell‟azienda esterna dovrà essere dotato dei D.P.I. eventualmente previsti per lo svolgimento della propria mansione.
Sarà cura della stessa azienda esterna vigilare sull‟effettivo utilizzo dei D.P.I. da parte del proprio personale.
Compiti e procedure generali
Committente ed Azienda Esterna
Nelle sedi del Consiglio di Stato saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.
In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:
Vigili del Fuoco Pronto soccorso Ospedale
Vigili Urbani Carabinieri Polizia
In situazione di emergenza (incendio, infortunio, calamità) il lavoratore dovrà chiamare l‟addetto all‟emergenza del Consiglio di Stato che si attiverà secondo le indicazioni stabilite. Solo in assenza dell‟addetto all‟emergenza, il lavoratore potrà attivare la procedura elencata alla voce successiva.
Chiamata soccorsi esterni
Committente ed Azienda Esterna
Le modalità di chiamata dei soccorsi esterni sono state precisate nel piano di emergenza redatto per le sedi del Consiglio di Stato e sono state in parte richiamate per estratto al par.13 della sezione 2 del presente documento.
Ulteriori e più specifiche norme potranno essere stabilite in fase successiva anche per meglio armonizzarle con le attività svolte da parte delle ditte esterne titolari di contratto d‟appalto.
Di seguito si riportano quindi solo i principi generali che regolano le modalità di chiamata.
In caso d’incendio
Chiamare i vigili del fuoco telefonando al 115.
Rispondere con calma alle domande dell‟operatore dei vigili del fuoco che richiederà: indirizzo e telefono dell‟azienda, informazioni sull‟incendio.
Non interrompere la comunicazione finché non lo decide l‟operatore. Attendere i soccorsi esterni al di fuori dell‟azienda.
In caso d’infortunio o malore
Chiamare il SOCCORSO PUBBLICO componendo il numero telefonico 118.
Rispondere con calma alle domande dell‟operatore che richiederà: cognome e nome, indirizzo, n. telefonico ed eventuale percorso per arrivarci, tipo di incidente: descrizione sintetica della situazione, numero dei feriti, ecc.
Conclusa la telefonata, lasciare libero il telefono: potrebbe essere necessario richiamarvi.
REGOLE COMPORTAMENTALI
Seguire i consigli dell‟operatore della Centrale Operativa 118. Osservare bene quanto sta accadendo per poterlo riferire.
Prestare attenzione ad eventuali fonti di pericolo (rischio di incendio, ecc.). Incoraggiare e rassicurare il paziente.
Inviare, se del caso, una persona ad attendere l‟ambulanza in un luogo facilmente individuabile.
Assicurarsi che il percorso per l‟accesso della lettiga sia libero da ostacoli.
S E Z I O N E 4 COSTI PER LA SICUREZZA
1. COSTI DELLA SICUREZZA PER APPALTI NEI CONTRATTI DI SERVIZI O DI FORNITURE
Per quanto concerne i costi della sicurezza per i contratti di lavori pubblici e per il settore privato, il presente DUVRI si attiene a quanto previsto nelle “Linee Guida per l‟applicazione del DPR 222/2003”, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 1 marzo 2006. In tale documento viene evidenziato come i costi della sicurezza per i lavori sono solo e soltanto quelli individuati nell‟art. 7 del DPR 222/2003, così come ribadito anche dalla determinazione n. 4/2006 dell‟Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. I costi della sicurezza non possono essere soggetti a ribasso in sede di gara.
Tali costi devono risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche del lavoro, dei servizi e delle forniture, anche al fine delle obbligatorie verifiche amministrative sulle offerte anomale. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell'appalto saranno riferiti sinteticamente ai costi previsti per:
• garantire la sicurezza del personale dell'appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza sanitaria e gli apprestamenti in riferimento ai lavori appaltati
• procedure contenute nel Piano di Sicurezza e previste per specifici motivi di sicurezza.
• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all'interno dei locali.
2.1 . Valutazione interferenze
Valutazione preliminare circa l‟esistenza dei rischi derivanti dalle interferenze delle attività connesse all‟esecuzione dell‟appalto.
2.1.1. Interferenze lavorative
In base alle specifiche contrattuali, il servizio di facchinaggio e di trasporto beni mobili e fascicoli delle sedi del Consiglio di Stato viene di norma svolto all‟interno dell‟orario di lavoro del personale dipendente e, pertanto, può verificarsi interferenza lavorativa con l‟attività oggetto di affidamento.
Pertanto, tra i rischi interferenziali vengono stimati i costi per la sicurezza legati allo svolgimento dell‟appalto affidato, tra i quali gli apprestamenti minimi che l‟appaltatore dovrà adottare per segregare temporaneamente, se necessario, le aree nelle quali vengono svolte le attività al fine di evitare le interferenze con il personale al lavoro del Consiglio di Stato.
2.1.2. I costi per la sicurezza
La normativa degli approvvigionamenti pubblici può riguardare la sicurezza con diverse intensità:
a) solo per quanto riguarda le interferenze si richiede una valutazione dell’amministrazione, attraverso la redazione del DUVRI, in termini di rischi e costi.
b) per quanto attiene ai costi relativi alla sicurezza propri di ogni datore di lavoro in base a diretta responsabilità nei confronti dei propri dipendenti ex D. Lgs. 626/94, l’amministrazione ha solo un onere di vaglio.
L‟amministrazione è tenuta a computare solo i rischi interferenziali, a conteggiare gli stessi ed a sottrarli a confronto concorrenziale.
Ai fini della gestione del contratto in esame, si precisa che gli oneri di sicurezza ammontano a € 4.086,54.
2. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI SICUREZZA DA PARTE DELLE SINGOLE IMPRESE
In questa sezione vengono esaminati, dopo l‟acquisizione delle documentazioni richieste alle singole ditte titolari dei contratti di appalto in essere con il Consiglio di Stato, i costi della sicurezza necessari per lo svolgimento delle attività dell‟appaltatore all‟interno della sede della stazione appaltante nei locali ubicati nei fabbricati dove si svolge il contratto.
Si precisa che le valutazioni e/o proposte delle imprese non possono costituire alcun titolo per il riconoscimento degli stessi da parte del Consiglio di Stato, a meno di riconosciuti eventi specifici da parte della stazione appaltante, non valutabili in precedenza.
L‟accettazione o meno di tali ed eventuali ulteriori oneri, è una eslusiva ed autonoma scelta del Committente.
AZIENDE ESTERNE | |||
Ragione sociale | Oggetto contratto appalto | ||
3. COSTI INTERNI DI OGNI SINGOLA IMPRESA
L‟impresa esecutrice…………………………………………………titolare del contratto di…………………………………
effettuate le opportune valutazioni, dichiara che nella determinazione dei prezzi contrattuali ha tenuto conto dei costi per la sicurezza, interni, per ogni singola voce e che, sono stimabili in :
– percentuale % (numeri e lettere) rispetto al costo totale lordo dell‟appalto
S E Z I O N E 5
NORME DI SICUREZZA E MISURE DI EMERGENZA VIGENTI PER IL CONSIGLIO DI STATO
Ai sensi dell‟art.26 del D.Lgs. 9/04/2008 n.81 coordinato con il X.Xxx. 106/2009 si forniscono dettagliate informazioni sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione all‟attività del Consiglio di Stato.
Misure di prevenzione e protezione
Tutto il personale delle ditte esterne che opera all‟interno della struttura oggetto del contratto ha l‟obbligo di avvertire preventivamente il Responsabile della struttura prima dell‟inizio dei lavori al fine di coordinare gli interventi in maniera sicura.
Si riporta di seguito l‟elenco delle principali misure di prevenzione e protezione adottate nella struttura:
è vietato fumare
è fatto obbligo di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici
è vietato accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori
è vietato trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell‟orario stabilito con il Committente
è vietato compiere, di propria iniziativa, manovre o operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone
è vietato ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura
è vietato sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio, fatto salvo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico del materiale
nelle zone autorizzate al transito veicolare, procedere a passo d‟uomo rispettando la segnaletica e il codice della strada
il personale della impresa appaltatrici operanti all‟interno delle strutture deve essere munito ed indossare in modi visibile l‟apposita tessera di riconoscimento.
S E Z I O N E 6
ADEMPIMENTI DA PARTE DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
La Ditta che risulterà aggiudicataria dell‟incarico dovrà procedere alla compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e della scheda attività redatte sulla base del facsimile che si allegano alle pagine seguenti.
S E Z I O N E 7 APPENDICE NORMATIVA
1. DEFINIZIONI ED ACRONIMI
Le definizioni che seguono sono tratte dal testo del D.Lsg.81/2008 (art.2) salvo quanto specificato.
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni in qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell‟ambito dell‟organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un‟attività lavorativa nell‟ambito dell„organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un‟arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell‟ente stesso; l‟associato in partecipazione di cui all‟articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all‟articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l‟allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l‟allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Lavoratore a progetto: persona che ha con il proprio datore di lavoro rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'art. 409, n. 3, cod. proc. civ., riconducibili a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l‟organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa (art. 61, c. 1, D.Lgs. 276/2003).
Datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l‟assetto dell‟organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell‟organizzazione stessa o dell‟unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
Nelle pubbliche amministrazioni di cui all‟articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest‟ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall‟organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell‟ubicazione e dell‟ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l‟attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l‟organo di vertice medesimo;
Azienda: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all‟erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale;
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell‟incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l‟attività lavorativa e vigilando su di essa;
Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell‟incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l‟attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all‟articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all‟azienda finalizzati all‟attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;
Addetto al servizio di prevenzione e protezione : persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all‟articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dei rischi
Medico competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all‟articolo 38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, secondo quanto previsto all‟articolo 29, comma 1, dello stesso X.Xxx., con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;
Requisiti formativi e professionali del medico competente (art. 38)
Per svolgere le funzioni di medico competente è necessario possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o
in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
I medici in possesso dei titoli di cui al comma 1, lettera d), sono tenuti a frequentare appositi percorsi formativi universitari da definire con apposito decreto del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica di concerto con il Ministero della salute. I soggetti di cui al precedente periodo i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, svolgano le attività di medico competente o dimostrino di avere svolto tali attività per almeno un anno nell’arco dei tre anni anteriori all’entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono abilitati a svolgere le medesime funzioni. A tal fine sono tenuti a produrre alla Regione attestazione del datore di lavoro comprovante l’espletamento di tale attività.
Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina "medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro".
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti di cui al presente articolo sono iscritti nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all‟ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell‟attività lavorativa;
Salute : stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un‟assenza di malattia o d‟infermità;
Sistema di promozione della salute e sicurezza : complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Prevenzione il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l‟esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell‟integrità dell‟ambiente esterno;
Agente L‟agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente dannoso per la salute.
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un‟organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall‟Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall‟Istituto nazionale per l‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all‟articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all‟articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell‟ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
Linee Guida: atti di indirizzo e coordinamento per l‟applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall‟ISPESL e dall‟INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di
prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l‟uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e l‟attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell‟articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro;
Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l‟elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; la l‟assistenza alle imprese finalizzata all‟attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
Responsabilità sociale delle Imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
Libretto formativo del cittadino: libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonche' le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purche' riconosciute e certificate.
Appalti pubblici di forniture: appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.
Appalti pubblici di servizi: appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi.
Concessione di servizi: contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo;
Contratto misto: contratto avente per oggetto: lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture;
Datore di lavoro committente: soggetto titolare degli obblighi di cui all‟art. 26 del D.Lgs 81/08;
Luoghi di lavoro: luoghi destinati a contenere i posti di lavoro, ubicati all‟interno dell‟azienda ovvero dell‟unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell‟area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro
DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti, da allegare al contratto d‟appalto, che indica le misure adottate per eliminare o ridurre i rischi da interferenze di cui all‟art 26 comma 2 e 3 del D.Lgs 81/08
Stazioni appaltanti: l‟espressione «stazione appaltante» comprende le amministrazioni aggiudicatrici.
Rischi interferenti: tutti i rischi correlati all‟affidamento di appalti o concessioni all‟interno dell‟Azienda o dell‟unità produttiva, evidenziati nel DUVRI. Non sono rischi interferenti quelli specifici propri dell‟attività del datore di lavoro committente, delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi
Assuntore: soggetto affidatario del servizio
Contratto d’opera art. 2222 c. c: Contratto nel quale una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un‟opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione. Il lavoro viene svolto da un prestatore d‟opera autonomo, o dal titolare di una ditta individuale.
Contratto d’appalto artt. 1655 e 1656 c.c.: Contratto nel quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un‟opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro
Contratto di somministrazione – art. 1559 c.c.: Contratto nel quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell‟altra, prestazioni periodiche o continuative di cose e di servizi – rif. art. 1677 c.c.)
Manutenzioni ordinarie: si intende l‟intervento riguardante la riparazione, il rinnovamento, la sostituzione delle finiture degli edifici nonché quanto necessario ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
Manutenzioni straordinarie: si intende l‟intervento riguardante le modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare e integrare i servizi e gli impianti, sempre che non alterino i volumi e le superfici e non comportino modifiche delle destinazioni d‟uso
Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile.
2. RIFERIMENTI LEGISLATIVI
2.1 Gli obblighi connessi ai contratti d’appalto e/o d’opera e/o di somministrazione (art. 26 D.Lgs. 81/08)
Tabella commentata degli adempimenti all‟art.26 D.Lgs. 81/2008
TESTO DI LEGGE | COMMENTO |
Comma 1 | |
Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all‟impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all‟interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell‟ambito dell‟intero ciclo produttivo dell‟azienda medesima: | Vale per ogni tipo di lavoro, servizio o fornitura da qui in avanti per semplicità si indicherà solo “lavori” |
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all‟articolo 6, comma 8, lettera g), l‟idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d‟opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità: 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; 2) acquisizione dell‟autocertificazione dell‟impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell‟art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445; | La verifica deve essere fatta per ogni ditta/lavoratore autonomo (allegato). |
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell‟ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. | Queste informazioni devono essere fornite ad ogni ditta/lavoratore autonomo (Allegato). La formalizzazione di questa attività avviene tramite la compilazione del verbale di coordinamento e cooperazione (Allegato) |
Comma 2 | |
Nell‟ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori: a) cooperano all‟attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull‟attività lavorativa oggetto dell‟appalto; b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell‟esecuzione dell‟opera complessiva. | Questo obbligo si assolve mediante riunioni di coordinamento o analisi del materiale inviato dalle imprese prima dell‟inizio dei lavori. La formalizzazione di questa attività avviene tramite la compilazione del verbale di coordinamento e cooperazione (Allegato) |
Comma 3 | |
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell‟attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. | La valutazione del rischio interferenze deve essere effettuata dal SPP che, nella fattispecie si è avvalsa della collaborazione di consulente specifico |
Comma 4 | |
Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l‟imprenditore committente risponde in solido con l‟appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall‟appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell‟Istituto nazionale per l‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell‟Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell‟attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici. | Vi è responsabilità in solido del committente in caso occorrano incidenti a lavoratori non in regola |
Comma 5 | |
Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell‟articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. | Se non sono esplicitati i costi della sicurezza, compresi quelli necessari per fronteggiare i rischi interferenziali, i contratti possono essere annullati. Per i contratti stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008 (se ancora in corso) Gli RLS possono accedere, su richiesta, a tali dati |
Comma 6 | |
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. 7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall‟articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto. | Chi affida i lavori deve sempre richiedere l‟esplicitazione dei costi della sicurezza sostenuti dalle imprese per lo specifico lavoro in modo da poterne valutare la congruità |
Comma 7 | |
Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto. | |
Comma 8 | |
Nell‟ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall‟impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l‟indicazione del datore di lavoro. | Chi affida i lavori deve verificare, anche con l‟ausilio di dirigenti e preposti, che sia stato assolto l‟obbligo della tessera di riconoscimento |
2.2. Altri riferimenti legislativi di obblighi posti a carico dei principali soggetti coinvolti e relativi adempimenti
2.2.1. Obblighi
Gli obblighi cui deve assolvere ciascuna delle figure individuate dal D.Lgs. 81/2008 sono previsti ai seguenti articoli:
art.17 Obblighi del datore di lavoro
art.18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente art.19 Obblighi del preposto
art.20 Obblighi dei lavoratori art.22 Obblighi dei progettisti
art.23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori art.24 Obblighi degli installatori
art.25 Obblighi del medico competente
art.26 Obblighi connessi ai contratti d‟appalto o d‟opera o di somministrazione
2.2.1.1. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente (artt.17/18)
Il datore di lavoro e i dirigenti devono:
a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento
m) xxxxxxxsi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione, nonchè consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r);
p) elaborare il documento di valutazione, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni; per tale adempimento il DL 97/2008 ha stabilito come scadenza la data del 1/01/2009;
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonchè per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unita' produttiva, e al numero delle persone presenti;
u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione.
aa) Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) Vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
2.2.1.2. Obblighi del preposto (art.19)
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonchè delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza dell‟ inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione.
2.2.1.3. Obblighi dei lavoratori (art.20)
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni,conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonchè i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonchè qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
2.2.1.4. Obblighi dei progettisti (art.22)
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti rispettano i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.
2.2.1.5. Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori (art.23)
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformita', gli stessi debbono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione.
2.2.1.6. Obblighi degli installatori (art.24)
1. Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonche' alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti.
2.2.1.7. Obblighi del medico competente (art.25)
1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria,alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico,la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.196, e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta,informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi;la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.2.1.8. Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
(art.26)
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all‟impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all‟interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell‟ambito dell‟intero ciclo produttivo dell‟azienda medesima:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all‟articolo 6, comma 8, lettera g), l‟idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d‟opera o di somministrazione. Fino alla emanazione del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell‟autocertificazione dell‟impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell‟art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell‟ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell‟ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all‟attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull‟attività lavorativa oggetto dell‟appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell‟esecuzione dell‟opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2 elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Ai contratti stipulati anteriormente al
25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell‟attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l‟imprenditore committente risponde in solido con l‟appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall‟appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell‟Istituto nazionale per l‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell‟Istituto di Previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell‟attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell‟articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti
aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, come da ultimo modificate dall‟articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizione del presente decreto.
8. Nell‟ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall‟impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l‟indicazione del datore di lavoro.
Il contenuto e le modalità di redazione della valutazione dei rischi sono stabilite dall‟art.28 del D.Lgs. 81/2008.
La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonche' quelli connessi alle differenze di genere, all'eta', alla provenienza da altri Paesi.
Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1,lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresi' rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
2.2.3. Servizio di Prevenzione e Protezione
Organizzazione e compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione sono definiti dal D.Lgs. 81/2008 in appositi articoli di legge, dai quali si estrapolano gli aspetti più significativi applicabili alla realtà del Consiglio di Stato oggetto del presente documento.
2.2.3.1. Servizio di prevenzione e protezione (art.31)
Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno dell‟azienda o dell‟unita' produttiva, o incarica persone o servizi esterni; nel caso del Consiglio di Stato è stato incaricato il Geometra Xxxxxxxxx Xxxxxxx, che riveste anche la carica di Direttore per l’esecuzione dei contratti ai sensi del D.L. 50/2016, esterno all‟organico in possesso dei relativi requisiti di legge previsti dall‟art.32 “Capacita' e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni”.
Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non e' per questo esonerato dalla propria responsabilità in materia.
2.2.3.2. Compiti del servizio di prevenzione e protezione (art.33)
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonchè alla riunione periodica;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di legge.
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo.
Il servizio di prevenzione e protezione e' utilizzato dal datore di lavoro.
2.2.3.3. Riunione periodica (art.35)
Nelle aziende e nelle unita' produttive che occupano più di 15 lavoratori, quale è il caso del Consiglio di Stato il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti:
a) il documento di valutazione dei rischi;
b) l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.
Nel corso della riunione possono essere individuati:
a) codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie professionali;
b) obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori.
Della riunione deve essere redatto un verbale che e' a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
2.2.4. Formazione, informazione ed addestramento dei lavoratori
Il X.Xxx. 81/2008 riporta agli artt.36, 37 le principali disposizioni in merito alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori ai fini della sicurezza sul lavoro.
Estratto di tali norme disciplinari è riassunto nel documento di valutazione dei rischi e nel programma di miglioramento ai paragrafi relativi del medesimo documento, suddivisi per singole attività lavorative individuate o individuabili.
2.2.5. Sorveglianza sanitaria e primo soccorso
La metodologia attraverso cui si applica la sorveglianza sanitaria è definita dal D.Lgs. 81/2008 all‟art.41, da cui si estraggono i principali aspetti, che sono più dettagliatamente evidenziati ed analizzati nel documento di analisi e valutazione dei rischi.
La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore e' destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
Le visite mediche non possono essere effettuate:
a) in fase preassuntiva;
b) per accertare stati di gravidanza;
c) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
Le visite mediche comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio.
Le azioni da intraprendere per il primo soccorso sono definite dall‟art.45 del D.Lgs. 81/2008; le attrezzature e i prodotti di primo soccorso saranno stabiliti dal medico competente in rapporto alla singola situazione lavorativa.
Nel caso del Consiglio di Stato è stata individuata la figura del medico competente responsabile della sorveglianza sanitaria, nella persona della dr.ssa Xxxxx Xxxxxxx.