Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Per quanto concerne le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) si applica l'art. 47 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Per il concreto svolgimento delle funzioni attribuite al R.L.S. si precisa che la visita nei luoghi di lavoro deve essere preventivamente segnalata al datore di lavoro e può avvenire anche alla presenza del responsabile del Servizio prevenzione e protezione o di un addetto da questi incaricato, salvo in caso di pericolo grave ed immediato. Il R.L.S. può formulare proposte anche in occasione della riunione periodica, fermo restando che l'avvenuta consultazione è attestata dalla firma su un apposito verbale. Il R.L.S. ha diritto di accesso al registro degli infortuni e alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e di ogni suo eventuale aggiornamento mediante consegna materiale della stessa anche su supporto informatico. L'esercizio delle funzioni sopraindicate è garantito dal riconoscimento per ciascun R.L.S. del numero di permessi di cui all'accordo interconfederale citato. Ad esso sarà garantita la formazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Il numero dei R.L.S. varia a seconda delle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva: - fino a 200 dipendenti: 1 Rappresentante - da 201 a 1.000 dipendenti: 3 Rappresentanti - al di sopra dei 1.000 dipendenti: 6 Rappresentanti Per quanto riguarda le modalità e procedure di elezione si fa riferimento a quanto previsto dall'accordo interconfederale del 22 giugno 1995. La durata del mandato del R.L.S. è di 3 anni ed è rinnovabile. Le aziende assumono ogni iniziativa tesa a garantire la puntuale applicazione delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro fermo restando che, per le parti non esplicitamente disciplinate dal presente contratto, trovano applicazione l'art. 9 della L. 20 maggio 1970, n. 300 e l'accordo interconfederale del 22 giugno 1995. Per quanto concerne le attribuzioni del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) si applica l'art. 47 del decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. Ad esso sarà garantita la formazione di cui all'art. 36 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1. Nella scuola viene designato nell'ambito delle RSU il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nella persona dell’ins. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il RLS è eletto secondo le disposizioni vigenti. La funzione di RLS è definita da quanto previsto dal Testo Unico 81 del 2008 e ss. All’interno dell’orario di lavoro concordato, al rappresentante per la sicurezza deve essere riconosciuto un equo compenso per le ore che dedica all’attività di almeno 40 ore in un anno. Qualora non possa essere individuato un soggetto disponibile tra i lavoratori o questi preferiscano delegare la funzione all’esterno, potrà essere richiesto un RLS Territoriale all’Ente Ente Bilaterale FormaSicuro che procederà alla nomina.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1 In tutte le unità produttive è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Con riferimento alle disposizioni di legge e contrattuali relative alla nomina, in ciascuna impresa, di un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e alla facoltà, nelle imprese che occupino sino a quindici dipendenti, di individuare tale rappresentante per più aziende in ambito territoriale, le Parti confermano l’istituzione della figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (R.L.S.T.), incaricato di esercitare le attribuzioni indicate nell’art 87 del CCNL e nell’ all.12 dell’Accordo Nazionale 19 aprile 2010. Alla copertura degli oneri derivanti dall’esercizio di tale funzione si provvede mediante un apposito autonomo fondo alimentato da un contributo pari allo 0,55% da versare alla Cassa Edile, da calcolare sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3 dell'articolo 24 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 compreso l'E.D.R., ad esclusivo carico delle imprese con non più di 15 dipendenti al cui interno non sia stato nominato il R.L.S.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 1. Nell’unità scolastica viene designato, dalle R. S. U., il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R. L. S.), secondo quanto stabilito dall’Accordo Quadro 10/7/96 e dall’art 58 del CCNI del 31/8/99. La RSU conferma come rappresentante dei lavoratori per la sicurezza l’insegnate Provvidenza Cammisa.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. L’Università degli Studi di Firenze e l’Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi definiranno con successivi atti, da stipularsi in accordo con le competenti organizzazioni sindacali, le modalità di partecipazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza alle attività di comune interesse. In ogni caso, con la presente intesa, il Servizio Prevenzione e Protezione di Campus assume la responsabilità della partecipazione alla riunione periodica organizzata da UNIFI ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. 81/08, almeno mediante il proprio Responsabile.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. − Ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; − segnala preventivamente al dirigente scolastico le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro con RSPP o un addetto da questi incaricato; − ha facoltà di formulare proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione; − ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione , con uso strettamente connesso alla sua funzione; − riceve inoltre informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; − la dirigente consulta l’RLS per la designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, per la definizione del piano valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione, sulla organizzazione della formazione, per la organizzazione della formazione la consultazione deve essere verbalizzata e depositato agli atti.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ove eletti, rimangono confermati sino alla loro scadenza. Le procedure per la elezione o designazione dei Rls rimangono regolate dall’art 5 del CCNQ stipulato il 10 luglio 1996. Si significa che i Rls sono soggetti unici per tutti i lavoratori, dirigenti e non dirigenti.