Appalti pubblici di servizi Clausole campione

Appalti pubblici di servizi appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi.
Appalti pubblici di servizi appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs.163/2006 (art. 3 comma 10 D.Lgs. 163/2006).
Appalti pubblici di servizi. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163.
Appalti pubblici di servizi i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll) (art.3 c. 2 lettera ss del D.L.vo n° 50/2016) o contratto misto in cui il valore dei servizi supera quello delle forniture oggetto dell’appalto, l'oggetto principale è determinato in base al valore stimato più elevato tra quelli dei rispettivi servizi o forniture (art. 28 c. 1 del D.L.vo n° 50/2016).
Appalti pubblici di servizi. Comma 10 del D.Lgs. N. 163/2006
Appalti pubblici di servizi appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II (art.3 c.10 del D.L.vo n°163/2006) o contratto misto in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano l’oggetto principale del contratto (art.14 del D.L.vo n°163/2006).
Appalti pubblici di servizi. 1. Gli appalti pubblici di servizi sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra un prestatore di servizi e un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 2, aventi ad oggetto la prestazione dei servizi elencati negli allegati 1 e 2. 2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21. 3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50% 4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto. 5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre
Appalti pubblici di servizi appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all’allegato II (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) o contratto misto in cui il valore dei servizi supera quello dei prodotti oggetto dell’appalto o in cui i servizi costituiscano l’oggetto principale del contratto (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).
Appalti pubblici di servizi. Sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui al D.Lgs 50/16.
Appalti pubblici di servizi i contratti tra una o più stazioni appaltanti e uno o più soggetti economici, aventi per oggetto la prestazione di servizi diversi da quelli di cui alla lettera ll) (art. 3 comma 3 lett. ss D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).