Valutazione dei rischi Clausole campione

Valutazione dei rischi. Per agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del relativo documento, è stata disposta la modifica all'articolo 29, comma 5 del Testo unico salute e sicurezza. Vengono individuati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi, compresi quelli informatizzati, sulla base del prototipo OIRA (Online interactive risk assessment , una piattaforma europea online per creare strumenti di valutazione del rischio), da adottarsi con decreto ministeriale. Sempre in materia di valutazione dei rischi viene chiamato in campo l'INAIL che, in collaborazione con le ASL, per il tramite del Coordinamento tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici, renderà disponibili per il datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. Viene infine modificato il comma 5-bis dell'art. 190 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di valutazione del rischio di esposizione al rumore (art. 20, c. 1, lett.p, d.lgs. n.151/2015). Il nuovo testo prevede che l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti possa essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle "banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento".
Valutazione dei rischi. (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4)
Valutazione dei rischi. Il Fornitore avrà l’obbligo di realizzare una valutazione dei rischi, con aggiornamento almeno annuale, relativamente alla sicurezza delle informazioni gestite. Nell’esecuzione della valutazione il Fornitore dovrà tenere conto delle potenziali minacce e delle vulnerabilità dei servizi offerti, al fine di effettuare una valutazione dei rischi sulla quale basare la propria strategia di contenimento degli stessi, fermo restando quanto indicato nei requisiti specificati nel presente capitolato di gara. Il Fornitore dovrà predisporre, entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Quadro, un documento contenente la valutazione dei rischi inerenti i Centri Servizi, da presentare a Consip/AgID su richiesta.
Valutazione dei rischi valutazione del grado di probabilità del contatto, dell’inse- diamento o della diffusione di un parassita o di una malattia nell’ambito territoriale di un Membro importatore secondo le misure sanitarie o fitosanitarie che si potreb- bero applicare, nonché delle corrispondenti potenziali conseguenze sul piano biolo- gico ed economico, o valutazione della possibilità di effetti negativi sulla salute dell’uomo o degli animali derivanti dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.
Valutazione dei rischi. Si prega di includere in questa sezione una valutazione del rischio associato a ciascuna opzione e di risanamento, avvalendosi dell’eventuale esperienza acquisita nell’eseguire tale opzione di risanamento o una qualunque altra misura equivalente. Si prega di fornire un’analisi e una descrizione dei possibili impedimenti sostanziali all’esecuzione efficace e tempestiva del piano, nonché una valutazione sul se e come superare tali impedimenti. Se del caso, si prega di fornire un’analisi dei potenziali ostacoli all’efficace attuazione di ciascuna opzione di risanamento derivanti dalla struttura del gruppo o da accordi infragruppo (includendo la valutazione sull’esistenza di sostanziali impedimenti operativi o legali ad un tempestivo trasferimento di fondi propri o attività o rimborso di passività all’interno del gruppo).
Valutazione dei rischi. Con la presentazione dell'offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l'onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata la Stazione Appaltante indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. La Ditta Assuntrice rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale, tutte le norme in materia antinfortunistica, con particolare richiamo alle disposizioni previste ai D.P.R. 547/55, 303/56, 626/94, 81/08 e loro successive integrazioni e modifiche, ecc. Entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione l'impresa aggiudicataria dovrà pertanto presentare il proprio Documento di Valutazione dei Rischi ( DVR ) esteso ai sensi del D.L. n. 81/08. Qualora il Documento venga ritenuto lacunoso da parte della stazione appaltante deve essere aggiornato. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato la Stazione Appaltante potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. Dovranno essere anche indicati i nominativi del personale, adeguatamente formato, che costituisce le squadre di emergenza. Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell'Affidatario per tutti i prestatori d'opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro.
Valutazione dei rischi. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di predisporre/aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi (DVR), redatto ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i., con specifico riferimento al presente appalto e si fa carico di adottare opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi, volti a garantire la sicurezza sul lavoro dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi. Tutti gli operatori dovranno essere informati sui rischi connessi alle attività svolte ed adeguatamente formati all’uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuali da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo. Il personale deve aver ricevuto formazione, generale e specifica, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. prima dell’inizio dell’attività presso la struttura. Ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione. La Ditta aggiudicataria deve inoltre applicare le norme relative all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. La Ditta aggiudicataria deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra. La Ditta aggiudicataria deve garantire, la predisposizione di un sistema di gestione dell’emergenza, compreso il piano di emergenza ed evacuazione e le relative prove di emergenza periodiche, e la presenza di personale formato alla gestione delle emergenze, lotta antincendio e primo soccorso. La Ditta aggiudicataria si obbliga a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, di cui venga a conoscenza in forza del presente impegno. La Ditta aggiudicataria si obbliga, altresì, a rispettare la normativa sul trattamento dei dati personali (D. Lgs.196/2003 e ss.mm.ii.) ed a compiere tutte le attività necessarie a garantire che le attività appaltate siano eseguite nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati. Il personale della Ditta aggiudicataria è tenuto, nel rispetto più generalmente dovuto alla pers...
Valutazione dei rischi. Gli obiettivi dell’unità operativa devono essere adeguatamente definiti e comunicati a tutti i livelli interessati, al fine di rendere chiaro e condiviso l’orientamento generale della stessa. Devono essere individuati i rischi connessi al raggiungimento degli obiettivi, prevedendone periodicamente un adeguato controllo e aggiornamento:  gli eventi negativi, potenzialmente capaci di minacciare la continuità operativa, devono essere oggetto di apposita attività di valutazione dei rischi e di adeguamento delle protezioni;  i processi di innovazione relativi a prodotti/servizi, organizzazioni e sistemi devono prevedere un’adeguata valutazione dei rischi realizzativi.
Valutazione dei rischi. Riferimento al documento di valutazione del rischio dell’Università: Il documento di valutazione del rischio è conservato presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo ed è consultabile alla pagina xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/: l’Appaltatore dichiara di aver preso visione del documento e di essere edotto del contenuto dello stesso. • Riferimento al Piano di Sicurezza Sostitutivo o Piano Operativo di Sicurezza (POS): L’Appaltatore dovrà presentare il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) prima dell’inizio dei lavori SI NO L’Appaltatore dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima dell’inizio dei lavori SI NO • Rischi specifici presenti nel luogo ove deve svolgersi il lavoro/servizio/fornitura: Xxxxxxx fisico Rischio chimico Rischio biologico Presa visione congiuntamente con l’Appaltatore dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori/servizi/forniture ed effettuata congiuntamente la valutazione dei rischi, precisato che gli interventi verranno eseguiti sotto la responsabilità della Ditta appaltatrice, si autorizza l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture SI NO N.A1 N.A2 SI L’Appaltatore dichiara di aver provveduto alla verifica delle condizioni ambientali e autorizza i propri operai ad eseguire i lavori/servizi/forniture.
Valutazione dei rischi. L’impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti impone al Datore di Lavoro, secondo l’Art. 61 comma 2 del D. Lgs. n. 230/95, la Valutazione dei Rischi ad esse connessi. In particolare viene valutata la suscettibilità di assumere una dose da radiazione sia da parte dei lavoratori sia da parte dei gruppi di riferimento della popolazione così come vengono definiti dal D. Lgs. n. 230/95 e successive modifiche ed integrazioni. Tale valutazione tiene conto: • dell’ubicazione e delle caratteristiche della sorgente di radiazione; • delle barriere protettive esistenti e di quelle eventualmente da porre in atto; • delle attività svolte e dalla posizione operativa del personale addetto. In base alla Valutazione dei Rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 81/08, l’Esperto Qualificato rilascia il benestare preventivo al progetto di installazione dell’impianto radiogeno di cui all’Art. 79 del D. Lgs. n. 230/95 e fornisce al Datore di Lavoro tutte le indicazioni di radioprotezione inerenti all’attività stessa di cui all’Art. 80 comma 1 lettere a),b),c) e d) del D. Lgs. n. 230/95 ed in particolare: • l'individuazione e la classificazione delle zone ai fini della radioprotezione; • la classificazione dei lavoratori esposti alle radiazioni ionizzanti; • tutti i provvedimenti di cui ritenga necessaria l'adozione al fine di assicurare la sorveglianza fisica; • la valutazione delle dosi ricevute per tutti i lavoratori esposti e per i gruppi di riferimento; • le norme di regolamento interno per contenere il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti. Le radiazioni ionizzanti, ad esempio i raggi X, possono avere anche a basse dosi effetti nocivi per la salute ed è dunque necessaria un’attenta valutazione del rischio nei luoghi di lavoro esposti e precise misure di prevenzione per i lavoratori. A questo proposito nel Titolo VIII dedicato agli Agenti Xxxxxx il D. Lgs. 81/08 ci ricorda che la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, e s.m.i.. Riguardo agli aspetti teorici si ricorda, ad esempio, che con ionizzazione si indica il processo per il quale un atomo o una molecola possono perdere o acquistare elettroni, dando luogo a particelle che prendono il nome di ioni per il fatto che si pongono in movimento quando sottoposti all’azione di un campo elettrico”. Riguardo invece ai principi fondamentali della radioprotezione, si ricorda che “la protezione radiologica deve assicurare che tutti coloro che lavora...