Valutazione dei rischi Clausole campione

Valutazione dei rischi. Per agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del relativo documento, è stata disposta la modifica all'articolo 29, comma 5 del Testo unico salute e sicurezza. Vengono individuati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi, compresi quelli informatizzati, sulla base del prototipo OIRA (Online interactive risk assessment , una piattaforma europea online per creare strumenti di valutazione del rischio), da adottarsi con decreto ministeriale. Sempre in materia di valutazione dei rischi viene chiamato in campo l'INAIL che, in collaborazione con le ASL, per il tramite del Coordinamento tecnico delle Regioni e gli organismi paritetici, renderà disponibili per il datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. Viene infine modificato il comma 5-bis dell'art. 190 del d.lgs. n. 81/2008 in materia di valutazione del rischio di esposizione al rumore (art. 20, c. 1, lett.p, d.lgs. n.151/2015). Il nuovo testo prevede che l'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti possa essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle "banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento".
Valutazione dei rischi valutazione del grado di probabilità del contatto, dell’inse- diamento o della diffusione di un parassita o di una malattia nell’ambito territoriale di un Membro importatore secondo le misure sanitarie o fitosanitarie che si potreb- bero applicare, nonché delle corrispondenti potenziali conseguenze sul piano biolo- gico ed economico, o valutazione della possibilità di effetti negativi sulla salute dell’uomo o degli animali derivanti dalla presenza di additivi, contaminanti, tossine o agenti patogeni negli alimenti, nelle bevande o nei mangimi.
Valutazione dei rischi. (decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, art. 4) 1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 7, commi 1 e 2, il datore di lavoro, nell’ambito ed agli effetti della valutazione di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, valuta i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. 2. L’obbligo di informazione stabilito dall’articolo 21 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, comprende quello di informare le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
Valutazione dei rischi. Il Fornitore avrà l’obbligo di realizzare una valutazione dei rischi, con aggiornamento almeno annuale, relativamente alla sicurezza delle informazioni gestite. Nell’esecuzione della valutazione il Fornitore dovrà tenere conto delle potenziali minacce e delle vulnerabilità dei servizi offerti, al fine di effettuare una valutazione dei rischi sulla quale basare la propria strategia di contenimento degli stessi, fermo restando quanto indicato nei requisiti specificati nel presente capitolato di gara. Il Fornitore dovrà predisporre, entro 30 giorni lavorativi dalla stipula del Contratto Quadro, un documento contenente la valutazione dei rischi inerenti i Centri Servizi, da presentare a Consip/AgID su richiesta.
Valutazione dei rischi. Si prega di includere in questa sezione una valutazione del rischio associato a ciascuna opzione e di risanamento, avvalendosi dell’eventuale esperienza acquisita nell’eseguire tale opzione di risanamento o una qualunque altra misura equivalente.
Valutazione dei rischi. Con la presentazione dell’offerta la ditta aggiudicataria ha assunto l’onere completo a proprio carico di adottare, nell'esecuzione di tutti i servizi, i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai servizi stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Sono equiparati tutti gli addetti ai lavori. Ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni, ricadrà pertanto sull'Impresa, restandone sollevata l'Amministrazione indipendentemente dalla ragione a cui debba imputarsi l'incidente. La Ditta Appaltatrice rimane obbligata ad osservare e a fare osservare a tutto il personale, tutte le norme in materia antinfortunistica, con particolare richiamo alle disposizioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive integrazioni e modifiche, ecc. Entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione l’impresa aggiudicataria dovrà pertanto presentare il proprio Documento di valutazione dei rischi ( DVR ) esteso ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Qualora il Documento venga ritenuto lacunoso da parte della stazione appaltante deve essere aggiornato. In caso di mancato adempimento dell'obbligo innanzi indicato l'Amministrazione potrà chiedere di risolvere il rapporto contrattuale. In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni l’Amministrazione Appaltante avverte che nell’esecuzione del servizio potrà rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale indicativamente per le seguenti tipologie di attività (elenco non esaustivo): -movimentazioni e stoccaggi; - manipolazione di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti, detergenti corrosivi ed emulsioni ; - manipolazione di oggetti con spigoli vivi; - lavori in cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori. Dovranno essere anche indicati i nominativi del personale, adeguatamente formato, che costituisce le squadre di emergenza. Quanto previsto nel presente articolo va esteso senza riserva alcuna e a completo carico dell’Aggiudicatario per tutti i prestatori d’opera, nessuno escluso, siano essi artigiani, professionisti, od esecutore di opere a qualsiasi titolo e merito entro lo stesso luogo di lavoro. Normative e circolari di riferimento afferenti ai D.V.R. L’Aggiudicatario dovrà seguire le normative e le circolari in vigore in relazione ai D.V.R. ed in particolare: a) Igiene del lavoro - - approvazione del T.U. delle leggi sanitarie - - norme generali per l’igie...
Valutazione dei rischi. Entro trenta giorni dall’inizio delle attività, l’Impresa aggiudicataria deve redigere la Relazione sulla Valutazione dei Rischi per la Sicurezza e la Salute durante il lavoro, ai sensi del D.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Presso i luoghi di lavoro, l’Impresa aggiudicataria, a partire dall’inizio del servizio, deve mettere a disposizione della Stazione appaltante, oltre che del personale operante, le schede tecniche e tossicologiche di tutti i prodotti utilizzati; per eventuali prodotti ad elevata tossicità devono essere altresì indicati i riferimenti del Centro Antiveleni di riferimento. I relativi documenti devono essere tenuti presso i locali di distribuzione e, se richiesti, devono essere messi a disposizione della Stazione appaltante o del personale da questa incaricato.
Valutazione dei rischi. Il D.Lgs 81/2008, articolo 17 lettera a) comma1, prevede che venga redatto da parte del datore di lavoro un documento sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza che deve avere data certa e contenere: • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a); • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. Il contenuto del documento di valutazione dei rischi deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nel testo unico. Di seguito sono riportate valutazioni dei singoli rischi da considerarsi come generali e che comunque non vanno a sostituire la Valutazione che obbligatoriamente dovrà fornire il datore di lavoro della ditta affidataria o delle ditte esecutrici. Le indicazioni dei rischi relativi alle singole lavorazioni e le prescrizioni e gli apprestamenti relativi sono riportati nei POS. Prima dell’inizio delle varie opere, se il rischio è stato stimato elevato, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della ditta esecutrice (con sufficiente anticipo – superiore alle 48H prima dell'esecuzione della lavorazione) deve comunicare al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione che è necessaria la sua presenza in cantiere. Ciò deve venir fatto anche in previsione di rischio dovuto ad attività interferenti.
Valutazione dei rischi. La valutazione di tutti i rischi lavorativi è intesa come un “processo in progress” finalizzato alla riduzione dei rischi presenti nelle varie Sedi Aziendali; il percorso di valutazione dei rischi rimane “il momento centrale” all’interno dell’organizzazione aziendale mirato al cambiamento, ma soprattutto al miglioramento delle condizioni di lavoro, che si interfacciano anche con l’incremento dell’attività svolta, in termini di attività assistenziale. Dal 1 marzo 2010, l’Azienda si è data un nuovo assetto organizzativo rispetto alla sicurezza ed è stata avviata l’implementazione del Sistema di Gestione della Sicurezza, così come previsto dall’art. 30 del D.L.vo 81/08 e s.m.i.; in particolare è stato individuato un unico Deatore di lavoro, identificato nelle figura del Direttore Generale ed i Direttori di Distretto ed il Direttore Amministrativo, per quanto riguarda la Sede Centrale, sono stati identificati come Dirigenti, ai sensi di quanto previsto dal D.L.vo 81/08 e s.m.i. Infine in ogni Articolazione Aziendale sobno stati individuati e nominati i vari Preposti. Nel corso dell’anno 2010 sono stati predisposti gli aggiornamenti relativi della Scheda di Valutazione dei rischi per le sedi aziendali già attive e le Scheda di valutazione dei rischi per le nuove sedi aziendali: tali documenti, che comprendono anche l’eventuale proposta di interventi di bonifica, sono stati distribuiti al Datori di Lavoro ed ai Dirigenti. Oltre alle “Schede di Valutazione dei rischi” specifiche per le sedi aziendali oggetto di rivisita, il SPPA ha indagato e valutato anche gli altri rischi presenti, attribuendo un indice di gravità agli stessi e proponendo, qualora necessarie, le varie soluzioni di bonifica. Si è proceduto anche all’aggiornamento e / o predisposizione dei dei Piani di Emergenza, dove necessario, unitamente alle planimetrie dei locali. Fra le azioni principali ricordiamo: ▪ In riferiemtno al nuovo assetto organizzativo, è stata organizzata la prevista Riunione periodica di cui all’art. 35 del D.L.vo 81/08, convocata dal Datore di lavoro, con la presenza dei Direttori di tutte le Articolazioni aziendali, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, del Servizio Prevenzione Protezione Aziendale e dei Medici competenti. La riunione rappresenta un’importante opportunità per la programmazione dei progetti ed azioni di prevenzione da intraprendere a livello locale, nell’articolazione locale di riferimento, oltre ai piani di formazione. ▪ Rispetto alla Valutazion...
Valutazione dei rischi. Riferimento al documento di valutazione del rischio dell’Università: Il documento di valutazione del rischio è conservato presso il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo ed è consultabile alla pagina xxxx://xxxxxxxx.xxxxx.xx/xxxxxxxxx/: l’Appaltatore dichiara di aver preso visione del documento e di essere edotto del contenuto dello stesso. • Riferimento al Piano di Sicurezza Sostitutivo o Piano Operativo di Sicurezza (POS): L’Appaltatore dovrà presentare il Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS) prima dell’inizio dei lavori SI NO L’Appaltatore dovrà presentare il Piano Operativo di Sicurezza (POS) prima dell’inizio dei lavori SI NO • Rischi specifici presenti nel luogo ove deve svolgersi il lavoro/servizio/fornitura: Xxxxxxx fisico Rischio chimico Rischio biologico Presa visione congiuntamente con l’Appaltatore dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori/servizi/forniture ed effettuata congiuntamente la valutazione dei rischi, precisato che gli interventi verranno eseguiti sotto la responsabilità della Ditta appaltatrice, si autorizza l’esecuzione dei lavori/servizi/forniture SI NO N.A1 N.A2 SI L’Appaltatore dichiara di aver provveduto alla verifica delle condizioni ambientali e autorizza i propri operai ad eseguire i lavori/servizi/forniture.