Contract
1. Oggetto del contratto
1.1. Oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale all’impianto del Cliente, relativamente a Clienti domestici e non domestici con consumi complessivi non superiori a 200.000 Smc/anno.
1.2. La fornitura di gas è disciplinata dalle presenti “Condizioni generali di fornitura del gas naturale”, nonché dalle “Condizioni economiche di fornitura del gas naturale”, che unitamente alla “Modulo di adesione per la somministrazione di gas naturale” e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del “Contratto per la fornitura di gas naturale”. In caso di contrasto tra Condizioni generali e Condizioni economiche, queste ultime devono ritenersi prevalenti.
1.3. Il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del “Modulo di adesione”, di essere servito alle condizioni del Servizio di tutela, oppure alle condizioni proposte dal Fornitore sul Mercato libero. Possono richiedere l’applicazione delle condizioni del Servizio di tutela i soli clienti rientranti nelle tipologie di Clientela aventi diritto alla fornitura alle condizioni del Servizio di tutela, come definite dall’ARERA.
2. Definizioni
2.1. Nell’ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:
ARERA: Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente;
Bonus sociale: compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale per i clienti economicamente svantaggiati;
Cliente o Cliente finale: persona fisica o giuridica che utilizza il gas per gli usi previsti nel “Modulo di adesione”;
Cliente finale domestico: cliente finale che utilizza il gas per alimentare applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare e locali annessi o pertinenti all’abitazione secondo quanto previsto dall’art. 2.3 del TIVG;
Cliente avente diritto alle condizioni del Servizio di tutela gas: cliente finale con riferimento a: a) PDR uso domestico; b) PDR condominiale uso domestico con consumi fino a 200.000 Smc/a, secondo le previsioni della Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e ss.mm.ii.;
Cliente buon pagatore: cliente finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all’ultimo biennio;
Consumatore: Cliente finale persona fisica che stipula il Contratto per fini che non rientrano del quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, ai sensi delle disposizioni del Codice del Consumo;
Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore: apparecchio che consente la rilevazione dei consumi di gas dell’utenza del Cliente finale.
Data di attivazione della fornitura: data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale è in carico al Fornitore;
Distributore: soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale e gestore della rete di distribuzione locale del gas, servizio esercitato in concessione ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 164/00;
Evoluzione Automatica: evoluzione delle condizioni economiche di fornitura che comporta un aumento dei corrispettivi unitari determinati dal Fornitore, lo scadere o la riduzione di sconti, il passaggio da un prezzo fisso ad un prezzo variabile o viceversa [a decorrere dal 01/10/2021];
Fornitore o CON ENERGIA S.P.A.: soggetto che esercita l’attività di vendita del gas naturale ai clienti finali sia alle condizioni di tutela dettate dall’ARERA sia alle diverse condizioni contrattuali ed economiche liberamente pattuite tra le parti;
Indicatori sintetici di prezzo: indicatori economici definiti da ARERA con riferimento ai soli servizi di vendita (spesa per la materia prima gas naturale). Nel dettaglio: “Costo fisso anno” inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/PDR/anno. “Costo per consumi” inteso come sommatoria di tutti i corrispettivi espressi in €/Smc. Il valore unitario e le caratteristiche di tali parametri sono specificate nelle Schede sintetiche.
Mercato libero: mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale sono concordate liberamente tra le parti.;
Misuratore (o Gruppo di Misura o Contatore): apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del Cliente;
Misuratore accessibile: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica;
Misuratore non accessibile: misuratore per cui l’accesso al segnante del misuratore è consentito solo in presenza del titolare del punto di riconsegna medesimo o di altra persona da questi incaricata;
Misuratore parzialmente accessibile: misuratore cui l’impresa di distribuzione può normalmente accedere in presenza di persona che consenta l’accesso del luogo dove il misuratore è installato;
Offerta a prezzo fisso: offerta in relazione alla quale sono mantenuti costanti, o comunque sono noti, i corrispettivi dovuti dal Cliente al Fornitore nei primi 12 (dodici) mesi di fornitura con riferimento al prezzo di acquisto della materia prima gas naturale;
Offerta a prezzo variabile: offerta in relazione alla quale una o più componenti di prezzo riferite al costo di acquisto della materia prima gas naturale subiscono variazioni per l’applicazione di un indice definito dal Fornitore. Sono incluse in queste offerte anche quelle che prevedono uno sconto rispetto al Servizio di tutela;
Parti: il Cliente e il Fornitore;
Punto di Riconsegna (PdR): punto di confine tra l’impianto di distribuzione gas e l’impianto del Cliente presso cui è installato il Contatore;
Servizio di tutela: servizio di fornitura di gas naturale a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall’ARERA;
SII: Sistema Informativo Integrato;
Switching: sostituzione dell’utente del servizio di distribuzione presso il punto di riconsegna;
Utenza: luogo (immobile, etc.) allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene consegnato il gas.
3. Riferimenti normativi
3.1. Nell’ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:
Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 213/98); DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00);
Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 e ss.mm.ii. (D. Lgs. 164/00); Delibera ARERA n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e ss.mm.ii. (Del. 229/01); Delibera ARERA n. 138 del 29 luglio 2004, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2004 e ss.mm.ii. (Del. 138/04);
Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 0000, x. 000 (X. Lgs. 206/2005) e ss.mm.ii., che ha approvato il “Codice del consumo, a norma dell’art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229” (Codice del Consumo);
Delibera ARERA ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito ARERA in data 04 giugno 2009 e ss.mm.ii. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG);
Delibera ARERA ARG/gas 99 del 21 luglio 2011, pubblicata sul sito ARERA in data 29 luglio 2011 e ss.mm.ii (Del. ARG/gas 99/11), che ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG);
Delibera ARERA 402/2013/R/com del 26 settembre 2013, pubblicata sul sito ARERA in data 30 settembre 2013 e ss.mm.ii. (Del. 402/2013/R/com), che ha approvato il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici (TIBEG);
Delibera ARERA 40/2014/R/gas del 6 febbraio 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 7 febbraio 2014 ed in vigore dal 1 luglio 2014 ss.mm.ii. (Del. 40/2014/R/gas); Delibera ARERA 501/2014/R/com del 16 ottobre 2014, pubblicata sul sito ARERA in data 20 ottobre 2014 e ss.mm.ii. (Del. 501/2014/R/com);
Delibera ARERA 584/2015/R/com del 4 dicembre 2015, pubblicata sul sito ARERA in data 4 dicembre 2015 e ss.mm.ii (Del. 584/2015/R/com); Delibera ARERA 102/2016/R/com del 10 marzo 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 11 marzo 2016 e ss.mm.ii (Del. 102/2016/R/com);
Delibera 209/2016/E/com del 5 maggio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 6 maggio 2016 e ss.mm.ii (Del. 209/2016/E/com), che ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO);
Delibera 413/2016/R/com del 21 luglio 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 22 luglio 2016 e ss.mm.ii. (Del. 413/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV);
Delibera 463/2016/R/com del 4 agosto 2016, pubblicata sul sito ARERA in data 5 agosto 2016 e ss.mm.ii (Del. 463/2016/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Fatturazione (TIF);
Delibera ARERA 783/2017/R/com del 23 novembre 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 24 novembre 2017 e ss.mm.ii (Del. 783/2017/R/com);
Delibera ARERA 555/2017/R/com del 27 luglio 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 31 luglio 2017 e ss.mm.ii (Del. 555/2017/R/com), che ha approvato la disciplina delle Offerte PLACET (PLACET);
Delibera 593/2017/R/com del 3 agosto 2017, pubblicata sul sito ARERA in data 4 agosto 2017 e ss.mm.ii (Del. 593/2017/R/com), che ha approvato il Testo Integrato Sistema Indennitario (TISIND);
Delibera ARERA 51/2018/R/com dell’1 febbraio 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 febbraio 2018 e ss.mm.ii. (Del. 51/2018/R/com);
Delibera ARERA 366/2018/R/com del 28 giugno 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 02 luglio 2018 e ss.mm.ii (Del. 366/2018/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale) [in vigore artt. 13 e 14 fino al 30/09/2021];
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 4 settembre 2018 e ss.mm.ii (D. Lgs. 101/2018);
Delibera ARERA 569/2018/R/com del 13 novembre 2018, pubblicata sul sito ARERA in data 14 novembre 2018 e ss.mm.ii (Del. 569/2018/R/com), che ha approvato le Disposizioni per il rafforzamento delle tutele a vantaggio dei clienti finali nei casi di fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni (Disciplina della prescrizione);
Delibera 114/2019/R/gas del 28 marzo 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 29 marzo 2019 e ss.mm.ii (Del. 114/2019/R/gas), che ha approvato i Criteri di regolazione tariffaria per il servizio di trasporto e misura del gas naturale per il quinto periodo di regolazione 2020-2023 (RTTG);
Delibera ARERA 148/2019/R/gas del 16 aprile 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 19 aprile 2019 e ss.mm.ii. (Del. 148/2019/R/gas), che ha approvato il Testo Integrato Settlement Gas (TISG);
Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 entrato in vigore il 27 ottobre 2019 (D.L. 124/2019) e convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 24 dicembre 2019 (L. 157/2019);
Delibera ARERA 569/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. (Del. 569/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RQDG);Delibera ARERA 570/2019/R/gas del 27 dicembre 2019, pubblicata sul sito ARERA in data 27 dicembre 2019 e ss.mm.ii. (Del. 570/2019/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG).
Delibera ARERA 167/2020/R/gas del 19 maggio 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 20 maggio 2020 e ss.mm.ii. (Del. 167/2020/R/gas);
Delibera ARERA 491/2020/R/eel del 24 novembre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 25 novembre 2020 e s.m.i. (Del. 491/2020/R/eel) che ha approvato l’aggiornamento del Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di ultima istanza (TIV);
Delibera ARERA 426/2020/R/com del 27 ottobre 2020, pubblicata sul sito ARERA in data 29 ottobre 2020 e ss.mm.ii (Del. 426/2020/R/com), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);
Delibera ARERA 63/2021/R/com del 23 febbraio 2021 pubblicata sul sito ARERA in data 25 febbraio 2021 e ss.mm.ii. (Del. 63/2021/R/com), che ha approvato le “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” ed in particolare “Disposizioni in materia di ammissione,
riconoscimento e corresponsione della compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali/utenti domestici in condizioni di disagio economico per la fornitura di energia elettrica, di gas naturale e del servizio idrico integrato” (Allegato A), Disposizioni funzionali all’identificazione delle forniture elettriche e gas naturale oggetto di compensazione della spesa sostenuta dai clienti finali domestici in condizioni di disagio economico (Allegato B), “Testo integrato delle modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici nel cui nucleo familiare sono presenti persone che versano in condizioni di disagio fisico” (Allegato D).
Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.
4. Condizioni di fornitura
4.1. La fornitura di gas sarà effettuata nel Punto di Riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell’impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all’esercizio dell’impianto di distribuzione.
4.2. Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale.
4.3. La fornitura viene concessa per gli usi specificati nel “Modulo di adesione” nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore locale competente; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il Cliente finale dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.
4.4. Il gas sarà usato direttamente dal Cliente che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il Cliente potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.
4.5. Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle condizioni standard applicando, in fase di emissione della bolletta, un fattore di correzione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dalla RTDG e ss.mm.ii..
5. Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura. Cessione del contratto
5.1. Il contratto si intende concluso alla data di sottoscrizione da parte del Cliente del “Modulo di adesione”. L’efficacia del contratto è condizionata ad una verifica da parte del Fornitore, da svolgersi entro quindici giorni dalla data di conclusione del contratto, basata sui seguenti parametri: Credit Check negativo, morosità pregressa del cliente nei confronti di Con Energia. Il Fornitore comunicherà al Cliente per iscritto l’eventuale esito negativo di tali verifiche che comporteranno l’inefficacia del contratto. In assenza di tale comunicazione, il presente contratto dovrà ritenersi efficace.
5.2. Il contratto è a tempo indeterminato, fatta salvo il diritto di recesso da parte del Cliente e del Fornitore secondo le modalità e le tempistiche di seguito specificate.
5.3. L’esecuzione del presente contratto è comunque condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso, CON ENERGIA S.P.A. non sia informata del fatto che:
• il Cliente richiedente risulti precedentemente titolare del medesimo PDR o di un altro PDR interrotto a seguito dell’intervento di Interruzione dell’alimentazione e per il quale risultino eventuali importi insoluti riguardanti l’intervento di Interruzione dell’alimentazione per sospensione della fornitura per morosità.
In questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso del contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.
5.4. Qualora CON ENERGIA S.P.A. riceva la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di Interruzione dell’alimentazione per sospensione della fornitura per morosità o per effetto di precedenti iniziative giudiziarie per l’accesso forzoso a seguito di risoluzione contrattuale per impossibilità di interruzione dell’alimentazione riferiti al PDR oggetto del presente contratto o di altro PDR allacciato alle reti gestite dal medesimo Distributore, CON ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di:
• ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura;
• confermare la richiesta, rivalendosi sul Cliente finale per quanto attiene gli importi insoluti.
5.5. Nel caso di Cliente già servito da altra società di vendita, al fine di procedere con l’esecuzione del contratto di fornitura di gas naturale, il Fornitore si riserva di richiedere lo switching con possibilità di avvalersi dell’esercizio di revoca. In questo caso il Fornitore sarà informato in merito a:
a) accessibilità o meno del PDR;
b) mercato di provenienza del PDR distinguendo tra mercato libero e ultima istanza (Fornitura di ultima istanza - FUI; Servizio di default - FDD);
c) se per il medesimo PDR sia in corso una richiesta di indennizzo (CMOR);
d) se il PDR risulta chiuso a seguito dell’intervento di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità;
e) date delle eventuali richieste di Xxxxxxxx del PDR per sospensione della fornitura per morosità, oltre a quella eventualmente in corso, presentate negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di accesso alla rete per switching formulata dal Fornitore;
f) date delle eventuali richieste di switching eseguite negli ultimi 12 mesi precedenti la data della richiesta di switching presentata dal Fornitore.
A seguito del ricevimento delle predette informazioni relative al PDR, il Fornitore si riserva di non dar seguito allo switching dandone apposita comunicazione al Cliente; in questo caso non verrà data esecuzione al presente contratto e verranno meno gli effetti del recesso dal contratto di fornitura stipulato con il venditore precedente.
5.6. La fornitura di gas avrà inizio entro la data di presunta attivazione indicata nel “Modulo di adesione”, a condizione che:
g) il Cliente abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la conclusione del contratto previsti dalla normativa vigente;
h) l’impianto del Cliente sia allacciato alla rete di distribuzione o sussistano le condizioni per il suo allacciamento;
i) il Cliente sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.
Nel caso in cui la data effettiva di avvio della fornitura risultasse diversa rispetto alla data di presunta attivazione comunicata dal Fornitore nel “Modulo di adesione” e/o non rispettasse la tempistica indicata nel “Modulo di adesione”, il Cliente verrà informato, mediante comunicazione scritta a mezzo posta ordinaria e/o mail, circa l’eventuale diversa data di avvio o di mancato avvio e delle cause che l’hanno determinata, eventualmente anche nella comunicazione di accettazione.
5.7. Il Cliente autorizza preventivamente CON ENERGIA S.P.A. a cedere il presente contratto ad altra impresa autorizzata alla vendita di gas naturale. È fatto divieto al Cliente di cedere il presente contratto.
5.8. In caso di voltura nella fornitura di un nuovo Cliente su di PDR attivo (senza soluzione di continuità) il volturante dovrà richiedere a CON ENERGIA S.P.A. la voltura e comunicare l’eventuale autolettura rilevata. Il volturante dovrà stipulare un nuovo contratto previa presentazione dei documenti richiesti da CON ENERGIA S.P.A.. In tal caso l’avvio dell’esecuzione della fornitura in capo al volturante coinciderà con la data di voltura secondo la regolazione vigente (Del. 102/2016/R/com e ss.mm.ii.), che non necessariamente corrisponde alla data di eventuale rilevazione dell’autolettura o richiesta voltura. CON ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di non accettare la richiesta di voltura, comunicandolo al Cliente, e di procedere alla risoluzione del contratto di fornitura in essere alla data di presentazione della richiesta di voltura per il PDR interessato.
6. Ripensamento e recesso dal contratto
6.1. Qualora il Contratto sia stato concluso da un Cliente consumatore in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o attraverso forme di comunicazione a distanza, ad esempio per telefono o via web, il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data della conclusione del Contratto. Per data di conclusione del contratto deve intendersi quella di sottoscrizione del “Modulo di adesione” da parte del Cliente.
6.2. Il ripensamento può essere esercitato dal Cliente:
- presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di esercitare il diritto di ripensamento a mezzo posta elettronica o posta ordinaria;
- mediante invio del modulo ripensamento allegato al Contratto attraverso i canali ivi indicati.
6.3. Le attività di esecuzione del contratto saranno avviate trascorso il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento, salvo nel caso in cui il Cliente richieda l’esecuzione del contratto in via anticipata ovvero prima che sia decorso il termine per il ripensamento. Tale richiesta può comportare un anticipo della fornitura rispetto alle tempistiche di norma applicate dal Fornitore, pur non garantendo necessariamente l’avvio della fornitura entro i termini previsti per il ripensamento. In questo caso il Cliente potrà comunque esercitare il ripensamento ma sarà tenuto a corrispondere gli eventuali costi già sostenuti dal Fornitore; nel caso di avvio della fornitura, il Cliente sarà tenuto al pagamento degli eventuali corrispettivi di fornitura previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, qualora non fossero già state avviate dal Fornitore le attività di avvio dell’esecuzione del Contratto per il quale il Cliente ha esercitato il ripensamento, la fornitura sarà garantita dal precedente Fornitore qualora il precedente contratto di fornitura non risulti essere stato sciolto. In alternativa la fornitura potrà essere garantita per il tempo necessario a permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente o dal soggetto che eroga il servizio di fornitura di ultima istanza. La fornitura potrebbe altresì essere avviata da CON ENERGIA S.P.A: per il tempo necessario per permettere un nuovo cambio Fornitore o la chiusura del PDR sulla base della volontà manifestata dal Cliente. Il Cliente che esercita il ripensamento al fine di cessare la fornitura dovrà richiedere la disattivazione del PDR all’attuale Fornitore che provvederà a richiedere l’esecuzione della prestazione al Distributore locale anche tramite l’eventuale utente del servizio di distribuzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 47.6 della RQDG.
6.4. Nel periodo di vigenza del contratto il Cliente ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento, senza oneri, il diritto di recesso unilaterale dal contratto nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Del. 783/2017/R/com e ss.mm.ii..
6.5. In tal caso il Cliente è tenuto, in occasione della stipula del nuovo contratto, a rilasciare al nuovo fornitore (fornitore entrante) apposita procura a recedere, per suo conto e in suo nome, dal contratto in essere.
6.6. Il preavviso per il recesso da parte del Cliente finale che intenda cessare la fornitura è pari ad 1 (un) mese sia nel caso di Cliente finale domestico che non domestico. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso per cessazione della fornitura, il Cliente resta responsabile dei consumi di gas e di quant’altro dovuto qualora non renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la sospensione della fornitura. In caso di negato accesso al Contatore, per indisponibilità del cliente finale, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito dei quali CON ENERGIA S.P.A. si riserva di richiedere l’interruzione dell’alimentazione del PDR, con oneri a carico del Cliente. In ogni caso, eventuali prelievi di gas intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal Cliente e l’eventuale intervento di chiusura del punto di riconsegna e/o interruzione da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del Cliente
6.7. Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso nei confronti del Cliente servito a condizioni del Mercato libero con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.
7. Condizioni economiche di fornitura e disciplina fiscale agevolata
7.1. Alla fornitura di gas naturale saranno applicate le condizioni economiche indicate nell’Allegato “Condizioni economiche di fornitura del gas naturale” prescelte.
7.2. I corrispettivi per la fornitura gas saranno maggiorati delle accise e dell’imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale disposto per legge, i cui valori verranno indicati in bolletta. Informazioni circa le aliquote delle imposte vigenti sono disponibili presso gli sportelli di CON ENERGIA S.P.A. e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
7.3. La normativa fiscale riguardante la somministrazione del gas prevede, per alcuni utilizzi, un trattamento fiscale agevolato, come illustrato dalla documentazione messa a disposizione da CON ENERGIA S.P.A. sul proprio sito internet.
7.4. Il Cliente che ritiene di rientrare in tali categorie di utilizzo e di poter essere assoggettato al trattamento agevolato, deve fare specifica richiesta a CON ENERGIA S.P.A., producendo la documentazione prevista a tale scopo dalla normativa fiscale vigente.
7.5. Eventuali esenzioni o riduzioni dal pagamento delle imposte e tasse saranno riconosciute solamente a condizione che tali agevolazioni siano previste dalla normativa vigente e che il Cliente presenti la documentazione ivi prevista per poterne usufruire. I benefici derivanti da tassazioni agevolate eventualmente previste (quali ad esempio esenzioni, riduzioni, ecc.) saranno riconosciuti ed applicati, ove non diversamente previsto, dalla data di completamento della procedura prevista dall’amministrazione competente e pertanto dovranno ritenersi condizionati all’integrale adempimento di ogni prescrizione o formalità imposta al Cliente da norme legislative o regolamentari. Il Cliente riconosce il diritto di CON ENERGIA S.P.A. di rivalersi per tutti gli oneri di cui sopra, nonché per eventuali sanzioni, indennità ed interessi, o altro onere comunque denominato, applicati dall’Amministrazione Finanziaria al Fornitore a seguito di atti, dichiarazioni, omissioni o comportamenti del Cliente volti ad ottenere un’esenzione o una riduzione della tassazione sulla fornitura che si riveli non legittima o non riconoscibile dall’Amministrazione Finanziaria stessa. Poiché il Fornitore, quale soggetto obbligato al pagamento delle imposte sul gas naturale, è tenuto ad assoggettare i consumi di cui al presente Contratto alle aliquote d’imposta stabilite da norme fiscali in vigore, il Cliente si obbliga a comunicare al Fornitore stesso, nei tempi prescritti, tutti i necessari elementi e tutte le eventuali variazioni sopravvenute che incidano sull’applicazione o sull’entità di dette aliquote, assumendosi la responsabilità della veridicità e dell’esattezza dei dati comunicati e dei relativi aggiornamenti.
7.6. Qualora, nel corso dell’esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimento dell’ARERA o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal Cliente in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall’ARERA o da altro organo competente. Di tali variazioni il Cliente verrà informato nella prima bolletta in cui le variazioni saranno applicate.
7.7. Il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare al Cliente eventuali oneri applicati dal Distributore locale, derivanti anche dalle attività di gestione del gruppo di misura, e per prestazioni accessorie e opzionali previste dalla normativa vigente.
7.8. Qualora sia esplicitamente prevista nelle “Condizioni economiche di fornitura del gas naturale” prescelte l’Evoluzione Automatica delle stesse dopo i 12 (dodici) mesi, il Fornitore ne darà comunicazione in forma scritta al Cliente con un preavviso non inferiore a 2 (due) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni stesse. Tale termine è da considerarsi decorrente dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal contratto [a decorrere dal 01/10/2021].
8. Bonus sociale
8.1. Il bonus sociale per la fornitura di energia elettrica e/o gas naturale è stato introdotto come misura sociale per ridurre la spesa in energia elettrica e gas naturale delle famiglie in stato di disagio economico ed è riconosciuto automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto, senza la necessità di presentare apposita domanda come stabilito dal D.L. 124/2019, convertito con modificazioni nella L. 157/2019.
8.2. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate ad energia elettrica. Il bonus sociale elettrico per disagio fisico può essere richiesto al proprio Comune.
8.3. Per maggiori informazioni visita il sito xxx.xxxxx.xx o chiama il n° verde 800.166.654.
9. Garanzie
9.1. Il Cliente successivamente alla stipula del contratto di fornitura ed a garanzia delle obbligazioni derivanti dallo stesso, è tenuto a versare al Fornitore un deposito cauzionale commisurato all’ammontare dei consumi annui come definito dalla normativa vigente.
Per il Cliente, al quale è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas), l’importo del deposito cauzionale è pari a:
• 25 € per PDR con consumi fino a 500 Smc/a;
• 77 € per PDR con consumo superiore a 500 Smc/a e fino a 5.000 Smc/a;
• valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/a.
Per il Cliente, al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus Gas), l’importo del deposito cauzionale è pari a:
• 30 € per PDR con consumo fino a 500 Smc/a;
• 90 € per PDR con consumo superiore a 500 Smc/a e fino a 1.500 Smc/a;
• 150 € per PDR con consumo superiore a 1.500 Smc/a e fino a 2.500 Smc/a;
• 300 € per PDR con consumo superiore a 2.500 Smc/a e fino a 5.000 Smc/a;
• valore di una mensilità di consumo medio annuo attribuibile al Cliente al netto delle imposte per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/a.
Il deposito cauzionale viene addebitato al Cliente nella prima bolletta successiva alla stipula del contratto. L’ammontare del deposito cauzionale è soggetto ad adeguamento in caso di variazione dei consumi annuali, allo stato del Cliente ed in caso di variazioni disposte dall’ARERA o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il Cliente anche successivamente alla conclusione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al Cliente, durante l’esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l’ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo nella prima bolletta utile.
9.2. Per il Cliente, al quale non è riconosciuta la compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale (Bonus sociale) CON ENERGIA S.P.A. si riserva di raddoppiare gli ammontari del deposito cauzionale di cui ai precedenti commi nel caso in cui nei 365 giorni precedenti la data di emissione di una nuova bolletta:
• il Cliente sia già stato costituito in mora da CON ENERGIA S.P.A. con riferimento ad almeno due bollette, anche non consecutive;
• il Cliente non abbia provveduto al versamento del deposito cauzionale e CON ENERGIA S.P.A. abbia costituito in mora il Cliente con riferimento ad almeno una bolletta.
9.3. Nel caso il Cliente con consumi fino a 5.000 Smc/anno dovesse richiedere al momento della richiesta di fornitura oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria, non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l’eventuale deposito già versato verrà restituito con la prima bolletta utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al Cliente l’importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura di addebito automatico dei corrispettivi non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.
9.4. In alternativa al versamento del deposito cauzionale, CON ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di richiedere al Cliente la prestazione di idonea garanzia in forma di fideiussione di pari importo.
9.5. Il deposito cauzionale viene restituito al Cliente entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il Cliente di esibire alcun documento attestante l’avvenuto versamento.
9.6. In caso la garanzia prestata dal Cliente venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CON ENERGIA S.P.A. per morosità del Cliente, il Cliente stesso è tenuto a ricostituirne per intero l’ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostituzione della garanzia, CON ENERGIA S.P.A. potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile.
10. Oneri di allacciamento
10.1. Il Cliente in mancanza dell’allacciamento alla rete, è tenuto a versare a CON ENERGIA S.P.A. un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all’accettazione dell’eventuale preventivo e/o al contestuale pagamento del contributo previsto ed all’ottenimento dei permessi a carico del Cliente e /o a carico di altri Enti.
10.2. L’attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del Cliente di tutta l’eventuale documentazione richiesta da CON ENERGIA S.P.A., per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell’impianto interno del Cliente.
10.3. Gli oneri relativi alle eventuali spese di bollo del contratto sono a carico del Cliente, così come eventuali altri oneri relativi all’attivazione della fornitura comunque specificati nel contratto.
10.4. Se applicabili alle singole fattispecie, saranno in ogni caso posti a carico del cliente gli oneri che il distributore addebiterà a CON ENERGIA S.P.A. per attività svolte dal distributore stesso, tra i quali, a titolo indicativo e non esaustivo, eventuali corrispettivi previsti per l’attivazione della fornitura, per le attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza gas di cui alla Del. ARERA 40/2104/R/gas e ss.mm.ii, nonché ogni altro corrispettivo previsto dalla normativa vigente relativo ad attività necessarie ai fini dell’attivazione della fornitura.
11. Rilevazione dei consumi
11.1. Il Distributore è il soggetto responsabile dell’attività di rilevazione dei consumi presso i PDR. Il Cliente si impegna pertanto a garantire l’accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo nonché per la verifica e controllo della sicurezza degli impianti installati.
11.2. La rilevazione dei dati di consumo avverrà mediante telelettura, nel caso di misuratori atti a rilevare le letture da remoto (smart meter), o tramite tentativi di lettura effettuati da personale incaricato dal Distributore locale, secondo la periodicità minima prevista dalla normativa vigente di seguito indicata, fatti salvi eventuali piani alternativi previsti dal Distributore locale e/o diverse previsioni di legge eventualmente intervenute durante il rapporto contrattuale.
Con riferimento a PDR per i quali non è prevista la lettura mensile con dettaglio giornaliero (non smart meter o smart meter con Contatore di classe fino a G6), la periodicità è fissata in:
• 1 tentativo l’anno per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
• 2 tentativi l’anno per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
• 3 tentativi l’anno per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
• 1 (un) tentativo mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
Con riferimento a PDR dotati di smart meter la rilevazione dei consumi del gas avverrà con frequenza mensile con dettaglio giornaliero, onde rilevare il prelievo realizzato fino all’ultimo giorno gas del mese di riferimento.
11.3. Il Cliente titolare di PDR non dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l’autolettura del contatore rilevata in completa autonomia nell’ambito della finestra temporale indicata da CON ENERGIA S.P.A. in bolletta.
11.4. Il Cliente titolare di PDR non dotato di smart meter ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l’autolettura del contatore rilevata in completa autonomia qualora siano emesse una o più bollette contabilizzanti dati di misura stimati per almeno 2 (due) mesi consecutivi.
11.5. Sulle bollette e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx sono indicate le modalità di comunicazione dell’autolettura. L’autolettura del Contatore è efficace ai fini dell‘emissione della bolletta salvo il caso in cui risulti palesemente errato rispetto all’ultimo dato effettivo disponibile, previa validazione da parte del Distributore locale; è fatta salva la possibilità di eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.
11.6. In caso di mancata lettura di un Misuratore non accessibile o con accessibilità parziale nel rispetto delle frequenze previste, CON ENERGIA S.P.A. fornirà, nella prima bolletta emessa, informazioni al Cliente sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un Misuratore accessibile entro i termini suddetti, CON ENERGIA S.P.A. riconoscerà al Cliente un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo le modalità previste dalla normativa in materia di qualità commerciale, ed in ogni caso a seguito della ricezione del medesimo indennizzo, versato dal Distributore locale.
11.7. Nel caso in cui siano disponibili sia l’autolettura del cliente finale sia la lettura rilevata dal Distributore locale CON ENERGIA S.P.A. provvederà a utilizzare quest’ultima ai fini dell’emissione della bolletta.
12. Verifica correttezza misurazione dei consumi
12.1. Cliente e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del gruppo di misura per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il Cliente decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il Cliente ha diritto di presenziare alla prova di verifica.
12.2. Nel caso di richiesta da parte del Cliente, CON ENERGIA S.P.A. provvederà ad indicare allo stesso il costo dell’intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il Misuratore risultasse regolarmente funzionante.
12.3. Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il Misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell’intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da CON ENERGIA S.P.A. al Cliente.
12.4. CON ENERGIA S.P.A. comunicherà per iscritto al Cliente l’esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l’accredito o l’addebito delle somme dovute.
12.5. La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del Contatore non costituisce per il Cliente giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all’esito della verifica in contraddittorio.
13. Emissione/recapito delle bollette e pagamento del servizio
13.1. L’emissione delle bollette di gas per PDR per il quale non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero avviene secondo la seguente frequenza:
• quadrimestrale, per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
• bimestrale per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 1.500 Smc/anno;
• bimestrale per PDR con consumi superiori a 1.500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
• mensile per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno.
13.2. L‘emissione delle bollette di gas per PDR per il quale è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero avviene con frequenza mensile.
13.3. Ciascuna bolletta di periodo verrà emessa entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima bolletta.
13.4. Fra una lettura o autolettura e quella successiva l’emissione della bolletta può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da CON ENERGIA S.P.A. sulla base dei consumi storici degli ultimi 12 (dodici) mesi del Cliente. La stima dei consumi viene calcolata utilizzando la metodologia dei profili di prelievo standard definiti nel TISG e assegnati a ciascun PDR dal SII (fatta salva una diversa dichiarazione del cliente). In assenza di consumi storici sarà utilizzato il Volume annuo previsto dichiarato dal Cliente nel “Modulo di adesione”.
13.5. La prima bolletta stimata emessa nei confronti di nuovi Clienti viene effettuata sulla base dei consumi medi annui e del profilo di prelievo relativo alla tipologia di utenza indicata dal Cliente al momento della stipula del contratto.
13.6. In caso di variazioni dei corrispettivi applicabili alla fornitura intervenuti all’interno di un dato periodo, la ripartizione dei consumi avviene su base giornaliera considerando costante il consumo nel periodo.
13.7. La principale modalità di recapito della bolletta è il formato dematerializzato, che sarà utilizzato da CON ENERGIA S.P.A. salva diversa indicazione del cliente finale. CON ENERGIA S.P.A. trasmette al Cliente la “Bolletta sintetica”; il Cliente può sempre ricevere gli “Elementi di dettaglio” attraverso l’apposito modulo disponibile presso le sedi commerciali di CON ENERGIA
S.P.A. oppure contattando il servizio clienti. In ogni caso, qualora il Cliente dovesse richiedere l’invio della bolletta in formato cartaceo, non sarà previsto alcun addebito.
13.8. Al fine di agevolare il Cliente nella comprensione della bolletta CON ENERGIA S.P.A. rende disponibile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx una “Guida alla lettura delle voci di spesa” propria per ciascuna offerta, contenente una descrizione completa delle singole voci che compongono gli importi fatturati; il Cliente può altresì richiedere la “Guida alla lettura delle voci di spesa” attraverso l’apposito modulo disponibile presso le sedi commerciali di CON ENERGIA S.P.A..
13.9. Il Cliente è tenuto al pagamento delle bollette entro la data di scadenza indicata sulla bolletta, successiva almeno di 20 (venti) giorni rispetto a quella di emissione, con le modalità e presso i soggetti autorizzati da CON ENERGIA S.P.A., come indicati in bolletta.
13.10. Il Cliente è tenuto al pagamento dell’intero corrispettivo indicato in bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione secondo quanto stabilito dal TIVG e ss.mm.ii. e Del. 584/2015/R/com e ss.mm.ii.. In particolare, il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione (servizio di tutela) nei seguenti casi:
a) per i clienti per i quali la frequenza di emissione della bolletta non è mensile qualora la bolletta di conguaglio, per casi diversi dai successivi, sia superiore al doppio dell’addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l’addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
b) per i clienti ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al Cliente, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
c) per i clienti con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio;
d) nei casi di mancato rispetto, anche episodico, della frequenza di emissione della bolletta prevista dal contratto;
e) nei casi di fatturazione di importi anomali, diversi dai casi precedenti, così come previsti dal TIQV.
13.11. Ai clienti titolari di Bonus gas serviti nel mercato libero la rateizzazione è offerta nel caso in cui si verifichino le condizioni sopra previste e con esclusivo riferimento a:
• bollette che contabilizzano i consumi riferiti al periodo di agevolazione;
• bollette emesse durante il periodo di agevolazione, pur riferendosi a consumi pregressi.
13.12. Il Cliente servito nel mercato libero, anche se non titolare di bonus sociale, ai sensi della Del. 463/2016/R/com ha diritto alla rateizzazione nei casi di cui ai precedenti commi 13.10.d e 13.10.e.
13.13. La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a riportare al Cliente informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.
13.14. La richiesta di rateizzazione dovrà essere formulata dal Cliente finale entro i 10 (dieci) giorni successivi dal termine di scadenza del pagamento della bolletta rateizzabile, a pena di decadenza. Successivamente alla ricezione della richiesta di rateizzazione il Fornitore, tramite comunicazione scritta, indicherà al Cliente le modalità ed i nuovi termini di scadenza per il pagamento delle rate.
13.15. Il corrispettivo soggetto a rateizzazione è suddiviso in un numero di rate di ammontare costante pari al numero di bollette di acconto o stimate ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio e comunque non inferiore a due.
Le rate non sono cumulabili.
Il Fornitore ha la facoltà di richiedere il pagamento della prima rata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di rateizzazione del Cliente oppure entro la scadenza del termine per la richiesta di rateizzazione; in tale ultimo caso, il Fornitore provvede ad allegare alla bolletta oggetto di rateizzazione la documentazione che permetta al Cliente il pagamento della prima rata, oltre ad una comunicazione che informi il Cliente stesso che il pagamento della suddetta rata equivale ad accettazione della rateizzazione. Fatta salva tale facoltà, le rate hanno una frequenza corrispondente a quella di emissione della bolletta.
Il Fornitore si riserva la facoltà di imputare le rate a mezzo di documenti diversi dalle bollette e di inviarle separatamente da questi ultimi.
13.16. Sulle somme relative ai pagamenti rateali il Cliente è tenuto a corrispondere interessi in misura pari al tasso ufficiale di riferimento calcolato dal giorno di scadenza del termine fissato per il pagamento della bolletta.
13.17. Nel caso in cui il Cliente receda dal contratto per cambio fornitore, CON ENERGIA S.P.A. ha la facoltà di richiedere al Cliente il pagamento dell’importo relativo alle rate non ancora scadute secondo una periodicità mensile, previa comunicazione scritta nella bolletta che reca un importo per cui può essere richiesta la rateizzazione o nella comunicazione con cui viene formalizzato il piano di rateizzazione concordato.
13.18. La rateizzazione non è di norma offerta per corrispettivi inferiori a 50,00 (cinquanta) euro.
13.19. Il Fornitore ha facoltà di negoziare con il Cliente un diverso accordo in merito alle modalità di rateizzazione sopra indicate, che dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte del Cliente.
13.20. CON ENERGIA S.P.A. si riserva la facoltà di ricorrere, nel caso di cessazione del rapporto contrattuale e qualora applicabile, al cosiddetto Sistema Indennitario di cui al TISIND, per il recupero dell’eventuale credito maturato nei confronti del Cliente inadempiente. Il Fornitore si riserva altresì di addebitare al Cliente la componente “CMOR”, derivante da un’eventuale precedente situazione di morosità del Cliente con altro fornitore, così come addebitata dal Distributore al Fornitore.
13.21. La bolletta di chiusura sarà emessa non oltre:
• il secondo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, nel caso di modalità di emissione della bolletta in formato dematerializzato;
• l’ottavo giorno solare precedente lo scadere del periodo di sei settimane decorrente dalla cessazione della fornitura, in tutti gli altri casi.
In caso di indisponibilità dei dati di misura effettivi necessari alla bolletta di chiusura, la Società emetterà comunque una bolletta su consumi stimati, rimandando l’emissione della bolletta di chiusura non appena verranno messi a disposizione dati di misura effettivi da parte del distributore.
13.22. Nell’ipotesi di bolletta contenente importi riferiti a consumi di gas naturale risalenti a più di due anni il Cliente sarà informato in bolletta e potrà eccepire la prescrizione con le seguenti modalità:
• presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di eccepire la prescrizione;
• mediante invio del Modulo prescrizione attraverso i canali ivi indicati.
14. Xxxxxxx nel pagamento e sospensione della fornitura
14.1. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, CON ENERGIA S.P.A. addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) aumentato di 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali per il periodo di ritardo; il Cliente buon pagatore è tenuto al pagamento del solo interesse legale per i primi 10 (dieci) giorni di ritardo.
14.2. In caso di perdurante morosità oltre 30 (trenta) giorni dal termine di pagamento indicato in bolletta e nel caso di mancato versamento dell’ammontare aggiuntivo del deposito cauzionale richiesto ai sensi del comma 9.2, CON ENERGIA S.P.A. invierà al Cliente una comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento oppure posta elettronica certificata (PEC), con la quale provvederà ad intimare il pagamento delle bollette scadute.
14.3. Trascorsi ulteriori 3 (tre) giorni lavorativi dalla scadenza del termine ultimo di pagamento fissato nella comunicazione di costituzione in mora, e comunque nel rispetto del termine minimo fissato in 40 (quaranta) giorni solari dalla notifica della costituzione in mora, qualora il Cliente titolare di PDR disalimentabile non abbia ancora provveduto al pagamento dell’insoluto CON ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale la sospensione della fornitura per morosità per PDR disalimentabili.
14.4. Nel caso in cui a seguito sospensione della fornitura per morosità, il Cliente non provveda al pagamento, CON ENERGIA S.P.A. si riserva di procedere alla risoluzione per inadempimento del contratto con il Cliente e di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità relativa ad un punto di riconsegna disalimentabile.
14.5. Nel caso in cui l’intervento di sospensione della fornitura non risulti fattibile, indipendentemente dalla motivazione CON ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto di richiedere al Distributore locale l’intervento di Interruzione dell’alimentazione del PDR, qualora fattibile. L’eventuale interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna comporterà la risoluzione del contratto di vendita con il Cliente.
14.6. Nel caso di impossibilità di interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna, CON ENERGIA S.P.A. avrà il diritto di richiedere al SII la risoluzione contrattuale per morosità per tale causa, estinguendo la propria responsabilità di prelievo sul punto di riconsegna. In questo caso CON ENERGIA S.P.A. sarà tenuta a trasmettere al Distributore locale, se richiesti:
• copia delle bollette non pagate;
• copia della documentazione relativa alla costituzione in mora del Cliente unitamente alla documentazione attestante la ricezione della comunicazione;
• copia della comunicazione di risoluzione del contratto con il Cliente, unitamente alla documentazione attestante la ricezione della risoluzione da parte del Cliente;
• copia della documentazione contrattuale relativa al rapporto di fornitura (ove disponibile) o, in subordine, dell’ultima bolletta pagata;
• documento di sintesi attestante l’ammontare del credito insoluto, nonché ulteriore documentazione idonea a evidenziare la situazione di morosità del Cliente.
14.7. A far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale e contestuale estinzione della responsabilità di prelievo, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo punto di riconsegna da parte di altro utente del servizio di distribuzione, saranno attivati i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
14.8. La sospensione per morosità non può essere richiesta nel caso in cui:
• non sia stata effettuata la comunicazione di costituzione in mora nei termini e nelle modalità previste;
• il Cliente abbia comunicato a CON ENERGIA S.P.A. l’avvenuto pagamento secondo la modalità previste;
• l’importo del mancato pagamento sia inferiore o uguale all’ammontare del deposito cauzionale o della garanzia equivalente applicata da CON ENERGIA S.P.A. e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all’importo medio stimato relativo ad un ciclo di fatturazione;
• CON ENERGIA S.P.A. non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura accertato dal Distributore locale o relativo a conguaglio o a bollette contenenti consumi anomali o relativo a bollette contenenti importi per consumi risalenti a più di due anni;
• la morosità sia relativa al mancato pagamento di corrispettivi per fattispecie che non siano previste esplicitamente nel Contratto.
Ai fini della disalimentazione del punto di riconsegna per inadempimento, il Cliente si impegna a garantire al Distributore locale, o a personale da questi delegato, l’accesso ai locali in cui è ubicato il contatore.
14.9. Qualora il Cliente titolare di PDR non disalimentabile non provveda al pagamento delle somme dovute entro il termine fissato nella comunicazione di costituzione in mora, CON ENERGIA
S.P.A. potrà procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento e richiedere al SII la risoluzione per morosità relativa ad un punto di riconsegna non disalimentabile; a far data dall’avvenuta risoluzione contrattuale del punto di riconsegna non disalimentabile il SII, in mancanza di richiesta di switching per il medesimo punto di riconsegna da parte di altro utente del servizio di distribuzione, attiverà i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.
14.10. Qualora il Cliente provveda al pagamento dell’insoluto dovrà darne comunicazione a CON ENERGIA S.P.A. mediante invio di apposita documentazione attestante il pagamento entro il termine fissato per il pagamento stesso indicato nella comunicazione di costituzione in mora. In tale comunicazione vanno indicati i riferimenti della/e bolletta/e a cui si riferisce il pagamento (Comune, codice Cliente, n. bolletta e data di emissione) e va allegata la copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
14.11. Il Cliente è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l’invio del sollecito di pagamento. Il Cliente è tenuto altresì al pagamento degli eventuali importi relativi ai contributi di disattivazione e riattivazione nel limite del costo sostenuto dal Fornitore nei confronti del Distributore locale.
14.12. CON ENERGIA S.P.A. può in ogni caso richiedere l’interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.
14.13. CON ENERGIA S.P.A. si riserva di promuovere ogni azione legale che riterrà opportuna per il recupero coattivo del proprio credito.
14.14. Il Cliente avrà diritto al riconoscimento di un indennizzo automatico pari a:
a) euro 30 (trenta) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora;
b) euro 20 (venti) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità senza che CON ENERGIA S.P.A. abbia garantito al Cliente finale il rispetto del:
o termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento indicato nella comunicazione di costituzione in mora;
o termine minimo previsto dall’ARERA tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore locale di chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità.
In questi casi, non può essere richiesto al Cliente il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativo alla sospensione o alla riattivazione della fornitura. L’importo dell’indennizzo sarà accreditato al Cliente in occasione della prima bolletta utile, attraverso detrazione dall’importo addebitato nella medesima bolletta.
15. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali
15.1. CON ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto, per giustificato motivo, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore, se applicate a forniture di Mercato Libero. In tal caso, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione, ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun Cliente interessato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del Cliente. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall’invio effettuato da parte del Fornitore.
15.2. E’ fatto salvo in ogni caso il diritto del Cliente di recedere dal contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.
15.3. La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest’ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall’applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al Cliente nella prima bolletta in cui sono applicate.
16. Indennizzi automatici
16.1. Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, CON ENERGIA S.P.A. corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali Evoluzioni automatiche di cui all’art.
7.8 [a decorrere dal 01/10/2021] e variazioni contrattuali unilaterali di cui all’art. 15.
16.2. CON ENERGIA S.P.A. corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei termini di emissione della bolletta di periodo. Il valore dell’indennizzo è pari a:
• 6 (sei) euro nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto, maggiorato di 2 (due) euro ogni 5 (cinque) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di 20 (venti) euro per ritardi fino a 45 (quarantacinque) giorni solari;
• 40 (quaranta) euro per ritardi compresi tra 46 (quarantasei) e 90 (novanta) giorni solari;
• 60 (sessanta) euro per ritardi superiori a 90 giorni solari. L’indennizzo sarà corrisposto nella prima bolletta utile.
16.3. CON ENERGIA S.P.A. corrisponderà al Cliente un indennizzo automatico nel caso di emissione della bolletta di chiusura del rapporto contrattuale a seguito di cessazione della fornitura oltre i termini previsti. Il valore dell’indennizzo è pari a euro 4 (quattro):
• nel caso di ritardo fino a 10 (dieci) giorni solari successivi al termine previsto;
• maggiorato di euro 2 (due) ogni 10 (dieci) giorni solari ulteriori di ritardo, fino ad un massimo di euro 22 (ventidue) per ritardi pari o superiori a 90 giorni solari.
L’indennizzo sarà corrisposto nella bolletta di chiusura. L’indennizzo sarà corrisposto anche per ritardo nell’emissione della bolletta di chiusura basata su consumi stimati, nel caso di indisponibilità dei dati di misura.
16.4. Il Cliente avrà altresì diritto ad un indennizzo automatico di ammontare pari a euro 35 (trentacinque) qualora il Distributore locale metta a disposizione del Fornitore i dati di misura funzionali alla cessazione della fornitura (esclusa cambio fornitore diverso da sostituzione nella fornitura a PDR attivi) decorso un tempo superiore a 30 giorni dalla cessazione della fornitura. L’indennizzo sarà trasferito al Cliente in occasione della bolletta di chiusura solo a valle del riconoscimento da parte del Distributore locale al Fornitore.
16.5. Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV) o secondo le diverse specifiche previste dalla regolazione.
17. Interruzione, sospensione o diminuzione della fornitura
17.1. Il gas fornito alle condizioni previste dal presente contratto sarà a disposizione del Cliente senza limitazione d’orario. CON ENERGIA S.P.A. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura del gas (i) sia per cause di forza maggiore o atti d’autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a CON ENERGIA S.P.A. in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete di distribuzione/trasporto o atti o omissioni attribuibili al Distributore o all’impresa di trasporto. Gli interventi di manutenzione programmata che comportino l’interruzione della fornitura saranno preannunciati dal Distributore al Cliente con congruo preavviso. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall’ARERA che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo a CON ENERGIA S.P.A., né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso CON ENERGIA S.P.A. potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore e/o all’impresa di trasporto.
17.2. Gli aspetti tecnici concernenti la consegna del gas attengono al Distributore e all’impresa di trasporto. CON ENERGIA S.P.A. si impegna comunque a fornire al Cliente la necessaria consulenza ed assistenza per la gestione dei rapporti del Cliente stesso nei confronti del Trasportatore e del Distributore. In nessuno di tali casi il Cliente potrà ottenere abbuoni, riduzioni, risarcimenti o indennizzi.
18. Responsabilità del Cliente
18.1. Il Cliente è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei gruppi di misura installati presso l’utenza. Il Cliente verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del gruppo di misura. In tali casi, il Distributore locale, anche su segnalazione di CON ENERGIA S.P.A., può procedere alla disattivazione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del Cliente.
18.2. Il Cliente non può cedere a terzi o utilizzare per scopi e in luoghi diversi da quelli stabiliti contrattualmente il gas oggetto del presente contratto, né utilizzare il gas in ambienti non conformi alle norme vigenti od in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.
18.3. In caso di accertato prelievo fraudolento di gas la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; CON ENERGIA S.P.A. emetterà la bolletta per i maggiori consumi di gas, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.
18.4. Gli impianti del Cliente a valle del Punto di riconsegna, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il Cliente è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell’utilizzo del gas.
18.5. Il Cliente è tenuto a comunicare a CON ENERGIA S.P.A. ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della fornitura. In tali casi infatti, CON ENERGIA S.P.A. provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Se la variazione d’uso non dovesse essere comunicata, CON ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto di fatturare i consumi del Cliente secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.
19. Riservatezza
19.1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l’esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.
19.2. CON ENERGIA S.P.A. si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al Cliente di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. CON ENERGIA S.P.A. sarà responsabile del trattamento dei dati del Cliente secondo le modalità previste nell’apposita informativa consegnata al Cliente.
20. Informazioni e reclami
20.1. Il Cliente ha la possibilità di formulare richieste di informazione utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. CON ENERGIA S.P.A. risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal Cliente.
20.2. Il Cliente può presentare reclami nei confronti di CON ENERGIA S.P.A. attinenti la fornitura gas attraverso il modulo appositamente predisposto ed allegato al contratto, disponibile altresì sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx e presso gli sportelli commerciali.
20.3. Il Cliente ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l’identificazione del Cliente finale che sporge reclamo e l’invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:
• Nome e cognome;
• Indirizzo di fornitura;
• Indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta;
• Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (nel caso specifico gas);
• Codice identificativo del PDR, ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice Cliente;
• Breve descrizione dei fatti contestati.
20.4. CON ENERGIA S.P.A. utilizzerà in via prioritaria per la formalizzazione della risposta motivata al reclamo l’indirizzo di posta elettronica eventualmente fornito dal cliente.
20.5. I reclami e le richieste di informazioni potranno essere inoltrati a CON ENERGIA S.P.A. ai recapiti indicati nel modulo reclami, in bolletta e/o sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
20.6. Il Fornitore verificherà l’attendibilità della richiesta e fornirà una risposta scritta, che verrà inviata al Cliente entro il termine stabilito dall’ARERA (TIQV).
21. Risoluzione extragiudiziale delle controversie
21.1. Il Cliente, a seguito di mancata risposta del Fornitore ad un reclamo scritto entro il termine di 40 giorni dall’invio o in caso di risposta non soddisfacente, ha la possibilità di attivare il Servizio Conciliazione dell’ARERA per tentare di risolvere con procedura online, completamente gratuita, eventuali controversie, senza ricorrere a vie giudiziarie. Il Servizio è rivolto, nel settore GAS, ai clienti alimentati in bassa pressione. L’attivazione del Servizio Conciliazione avviene mediante compilazione online di apposita richiesta accessibile dai siti xxx.xxxxx.xx o xxx.xxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx. Per maggiori informazioni è possibile contattare anche lo Sportello per il Consumatore Energia e Ambiente al numero 800.166.654.
22. Risoluzione del contratto
22.1. Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, CON ENERGIA S.P.A. si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:
a) iscrizione del cliente nel registro dei protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive e/o concorsuali;
b) manomissione delle apparecchiature di misura del gas o sottrazione fraudolenta di gas;
c) utilizzo degli impianti o del gas in modo non conforme al contratto, qualora il Cliente non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d’uso;
d) mancato pagamento delle bollette entro il termine ultimo indicato nel sollecito di pagamento;
e) mancato pagamento a seguito di sospensione della fornitura per morosità;
f) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
g) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del Cliente ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
h) revoca delle autorizzazioni necessarie per l’esercizio dell’attività di vendita del gas;
i) qualora la fornitura sia stata sospesa per altra causa imputabile al Cliente e quest’ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.
22.2. In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il Cliente non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di CON ENERGIA S.P.A.
22.3. In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal Cliente, degli interessi moratori e dei danni.
23. Assicurazione clienti gas
23.1 I clienti domestici, i condomini e i clienti altri usi con misuratore di classe fino a G25, che utilizzano, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficiano in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della Del. 167/2020/R/gas.
23.2 Per ulteriori dettagli circa la copertura assicurativa e la modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro da inoltrare direttamente al Comitato Italiano Gas (CIG) si può contattare direttamente lo Sportello per il consumatore di Energia e Ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate sul sito internet xxx.xxxxx.xx.
23.2. Copia della polizza di assicurazione e del modulo per la denuncia del sinistro è disponibile presso gli sportelli di CON ENERGIA S.P.A. e sul sito internet xxx.xxxxxxxxxx.xxx.
24. Legge applicabile
24.1.1. Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall‘ARERA e/o da altra Autorità competente successivamente alla conclusione del contratto.
25. Registrazione
25.1 Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso. Il costo della registrazione rimarrà a carico della parte che vi provvederà, intendendo avvalersene.
26. Modificazioni normative
26.1. Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA, emanati successivamente alla stipula dello stesso.
26.2. Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell’ARERA successivamente alla stipula dello stesso.
27. Elezione di domicilio e Foro competente
27.1. Il Cliente elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l’Utenza ove è erogata la fornitura di gas.
27.2. Per ogni controversia relativa all’interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Forlì. Tale disposizione non si applica nei confronti del Cliente che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del Cliente medesimo.