GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE
GARA CON PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO AI SENSI DELL’ART. 56, COMMA 1, LETT. A), DEL D.LGS. N. 163/2006 E S.M.I.
Per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione e ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013.
CIG 5853190D2D
DISCIPLINARE DI GARA
Premessa
Il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese (già Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali e, di seguito, “Amministrazione”), con determina a contrarre n. 2911 del 10 luglio 2014, ha stabilito di procedere, ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito, “Codice dei contratti”), all’affidamento del servizio di “assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione e ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013”, come individuato dall’articolo 4 del presente Disciplinare e come meglio definito dagli articoli 1 e 2 del Capitolato tecnico, al quale si rimanda integralmente per ogni specificazione.
A tali fini, l’Amministrazione ha indetto, ai sensi dell’articolo 3, comma 40, e degli articoli 54 e 56, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, apposita procedura di gara negoziata, previa pubblicazione del bando, in ambito comunitario, da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 81, comma 1, e 83 del Codice dei contratti, volta a selezionare un operatore economico cui affidare il servizio in questione, mediante stipula di un apposito contratto (di seguito, anche “Convenzione”).
Il Bando di gara relativo alla presente procedura è stato trasmesso per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea in data 11 luglio 2014.
L’utilizzo della procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 56, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti, è giustificato dal precedente espletamento, da parte di questa Amministrazione, di una gara con procedura aperta (CIG 52 79 799 3F7, il cui Bando è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea in data 9 agosto 2013), avente ad oggetto il medesimo servizio e le medesime condizioni essenziali del contratto della presente procedura.
In particolare, la presente procedura è giustificata dalla circostanza per cui tutte le offerte presentate dai Concorrenti nella procedura aperta sono state dichiarate inammissibili dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la Sentenza n. 6383/2014 del 17 giugno 2014.
Nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità ed efficienza che governano l’agire della Pubblica Amministrazione, lo svolgimento della presente procedura e l’aggiudicazione conseguente alla presente procedura sono condizionate dall’esito dell’eventuale impugnazione della sopracitata sentenza di primo grado. L’Amministrazione, pertanto, si riserva il diritto di non dare ulteriore seguito alla presente procedura, ovvero di non procedere all’aggiudicazione definitiva, o alla stipula della Convenzione, qualora ciò risulti incompatibile con la decisione del Giudice di appello e, in particolare, qualora tale decisione rilevi l’ammissibilità di almeno una delle offerte presentate nella precedente gara, contraddistinta dal CIG 52 79 799 3F7. Nel caso in cui la predetta decisione intervenga in data successiva alla stipula della Convenzione, la stessa potrà essere risolta senza che perciò l’Affidatario abbia nulla a pretendere, fatto salvo il corrispettivo per i servizi eventualmente svolti.
Pertanto, i Concorrenti dovranno modulare le proprie offerte tenendo conto di tale condizione.
Resta fermo che l’Amministrazione avrà facoltà di non dare luogo, comunque, all’aggiudicazione ovvero di non procedere alla stipula della Convenzione qualora sussistano, o intervengano, motivi di interesse pubblico determinanti l’inopportunità della stessa, senza che ciò possa comportare pretese di sorta da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura in corso.
Si precisa, infine, che l’individuazione del soggetto affidatario del servizio riveste carattere di urgenza.
L’urgenza è determinata dalle scadenze fissate dalla normativa comunitaria per la concessione di aiuti la cui gestione forma parte integrante del servizio. In particolare, la prima misura a valere sul Fondo
per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 83/2012 prevede la concessione di aiuti ai sensi del Regolamento (UE) n. 800/2008 (regolamento generale di esenzione), che stabilisce la possibilità di concedere aiuti entro il 31 dicembre 2014. Il mancato tempestivo avvio delle attività impedirebbe, pertanto, sia la possibilità di concedere aiuti sulla base del predetto regime, sia l’utilizzo, già a partire dal 2014, delle risorse dei fondi strutturali europei.
Il grave danno all’interesse pubblico che ne deriverebbe motiva, quindi, tanto lo svolgimento sub condicione della presente procedura, quanto il ricorso da parte di questa Amministrazione alla facoltà di adottare termini ridotti per la ricezione delle istanze di partecipazione, ai sensi e nei limiti dell’articolo 70, comma 11, lettera a), del Codice dei contratti, indicati al punto 10, lettera a.1), del presente Disciplinare, nonché la possibilità di procedere alla consegna del servizio d’urgenza, ai sensi dell’articolo 11, comma 9, ultimo periodo, del Codice dei contratti.
Tutto ciò premesso, il presente Disciplinare – parte integrante del Bando unitamente agli altri documenti di gara – contiene le norme di partecipazione alla procedura di gara, le modalità di compilazione e presentazione delle offerte, i documenti da presentare a corredo delle stesse, nonché la descrizione della procedura di aggiudicazione.
I contenuti e le modalità di esecuzione del servizio sono specificate nel Capitolato tecnico, quale parte integrante e sostanziale della Documentazione di gara.
Articolo 1 – Principali riferimenti normativi:
− Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (“Codice dei contratti”);
− Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»” e ss.mmi.ii. (“Regolamento appalti);
− Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, “Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;
− Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx 00 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm.ii. (“DPR 445”);
− Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, “Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
− Articoli 23 e 30 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
− Decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, “Individuazione delle priorità, delle forme e delle intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013;
− Articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
− Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
− Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
− Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i. dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture recante “Attuazione dell’articolo 6-bis del d.lgs. 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012”.
Articolo 2 - Informazioni di carattere generale relative alla gara:
a) Amministrazione aggiudicatrice
L’Amministrazione aggiudicatrice è il Ministero dello sviluppo economico - Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, con sede in xxx Xxxxxxxxx 0/x, 00000 Xxxx, Xxxxxx.
Telefono: x00 00 0000 0000; Fax: x00 00 0000 0000; Codice fiscale: 80230390587
P.E.C. (posta elettronica certificata): xxx.xxx.xxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx Sito internet: xxx.xxxx.xxx.xx
b) Responsabile del procedimento
Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 del Codice dei contratti e degli articoli 272 e 273 del Regolamento appalti, è Xxxxxx xx Xxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, nato a Roma il 4 gennaio 1971, Codice fiscale XXXXXX00X00X000X.
c) Documenti di gara
L’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 72, comma 1, lettera b), del Codice dei contratti, mette a disposizione, sul proprio sito internet, all’indirizzo xxx.xxxx.xxx.xx, all’interno dell’apposita sezione
“Bandi e Gare”, l’accesso libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara. In particolare, la predetta documentazione comprende:
1) il Bando di gara;
2) il presente Disciplinare e la relativa modulistica;
3) il Capitolato tecnico.
d) Richiesta di eventuali chiarimenti
Ai sensi dell’articolo 72, comma 3, ultimo periodo, del Codice dei contratti, gli operatori economici interessati potranno richiedere eventuali chiarimenti inerenti alla presente procedura di gara al Responsabile unico del procedimento, di cui alla precedente lettera b), inviando la richiesta al seguente indirizzo mail: xxx.xxx.xxx0@xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx.
Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate, esclusivamente in lingua italiana, entro 6 (sei) giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle istanze di partecipazione ed entro 6 (sei) giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro 4 (quattro) giorni prima della scadenza del termine fissato, rispettivamente, per la presentazione delle istanze e delle offerte, in conformità con quanto previsto dall’articolo 72, comma 3, ultimo periodo del Codice dei contratti.
L’Amministrazione pubblicherà le risposte alle richieste di chiarimenti e le ulteriori informazioni in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet: xxx.xxxx.xxx.xx.
e) Forma delle comunicazioni
Fatto salvo quanto precisato alla lettera d) che precede, ai sensi dell’articolo 77 del Codice dei contratti, l’Amministrazione comunicherà con i Concorrenti mediante posta elettronica certificata, o fax, presso i riferimenti dichiarati dal Concorrente nell’istanza di partecipazione alla gara. Il Concorrente, nell’istanza di partecipazione, dovrà rendere specifica dichiarazione con la quale autorizza l’Amministrazione a trasmettere tramite posta elettronica certificata, o via fax, le comunicazioni di cui all’articolo 79 del Codice dei contratti.
f) Sintesi procedimentale
In conformità con quanto previsto dall’articolo 56 del Codice dei contratti, la procedura di gara – come meglio dettagliato al successivo articolo 12 del presente Disciplinare – sarà articolata in:
- una prima fase, relativa alla ricezione delle istanze di partecipazione dei Concorrenti e volta all’accertamento, da parte dell’Amministrazione, del possesso, in capo agli stessi, dei prescritti requisiti di partecipazione;
- una seconda fase, relativa alla valutazione delle offerte presentate dai Concorrenti su invito
dell’Amministrazione. Si precisa che saranno ammessi e invitati a presentare l’offerta tutti i concorrenti che abbiano presentato regolare istanza di partecipazione e che siano in possesso dei prescritti requisiti di partecipazione, come risultanti dalle dichiarazioni prodotte dai Concorrenti;
- una terza fase, dedicata alla negoziazione delle offerte presentate dai Concorrenti. Ai sensi dell’articolo 56, comma 4, e dell’articolo 62, comma 7, del Codice dei contratti, l’Amministrazione avvierà la fase di negoziazione unicamente con i primi tre Concorrenti classificati all’esito della fase intermedia di valutazione delle offerte;
- una quarta fase, dedicata all’attribuzione finale dei punteggi, alla formazione della graduatoria e all’adozione dell’aggiudicazione provvisoria.
g) Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione
La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico- finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice dei contratti, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC) ai sensi della delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis.
Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità (xxx.xxxx.xx - servizi ad accesso riservato - AVCPASS), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” di cui all’articolo 2, comma 3, lettera b), della succitata delibera, da presentare tra la documentazione amministrativa inserita nella «Busta A - Istanza di partecipazione» di cui all’articolo 10, lettera a.3) del presente Disciplinare.
Al fine della verifica dei requisiti, i Concorrenti sono tenuti a inserire nel sistema AVCPASS i dati a tal fine richiesti dal medesimo sistema o da questa Amministrazione.
Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra detto, l’Amministrazione si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le previgenti modalità.
h) Xxxxxxxx ex articolo 38, comma 2-bis, Codice dei contratti
La sanzione pecuniaria di cui all’articolo 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti è stabilita in misura pari all’1% del valore della gara, pari a 50.000,00 euro.
Articolo 3 - Contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
In ottemperanza alle previsioni di cui all’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e alle determinazioni adottate in attuazione delle predette norme dall’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (“AVCP”), gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura sono tenuti al versamento di una contribuzione in favore dell’AVCP, quale condizione di ammissibilità alla procedura di gara.
Gli operatori economici partecipanti sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, inserendo nella «Busta B - Contributo AVCP e Cauzione provvisoria», di cui all’articolo 10, lettera b.2), del presente Disciplinare, la prova dell’avvenuto versamento. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla presente procedura di gara.
Articolo 4 – Oggetto della gara
La presente gara ha per oggetto l’individuazione di un operatore economico del quale l’Amministrazione si avvarrà per la gestione degli interventi volti alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitività del sistema produttivo, di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e di cui al Titolo II del decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, attivati a valere sulle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile, di cui al predetto articolo 23 e a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), ai sensi dell’articolo 30 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
In particolare, l’appalto è costituito dal servizio di assistenza e supporto all’Amministrazione per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori relativi alla concessione di agevolazioni ai predetti progetti, nonché per la gestione di tutte le successive fasi di svolgimento dei singoli iter agevolativi, secondo l’articolazione individuata negli articoli 1 e 2 del Capitolato tecnico.
Fatti salvi i contenuti, le modalità e le condizioni di svolgimento delle attività indicati nel Capitolato tecnico, ai fini della presente procedura, la prestazione principale oggetto dell’appalto è individuata nelle attività di valutazione economico-finanziaria dei progetti, di gestione amministrativa e di tesoreria delle agevolazioni, mentre la prestazione secondaria è costituita dalle attività di valutazione e verifica tecnico-scientifiche dei progetti.
L’oggetto dell’appalto rientra nella Categoria 6 - servizi bancari e finanziari - dell’Allegato II A del Codice dei contratti, Numero di riferimento CPV 66100000. La presente procedura, pertanto, ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del Codice dei contratti, è soggetta alle disposizioni del medesimo codice, al quale si rinvia per quanto non specificamente contemplato dai Documenti di gara.
Il rapporto contrattuale che sarà costituito all’esito della presente procedura di gara, attraverso la sottoscrizione dell’apposita Convenzione, avrà durata di 5 (cinque) anni dalla sottoscrizione medesima, e, comunque, fino al completamento delle attività già iniziate nel corso del quinquennio di riferimento, fatta salva, in ogni caso, la sopravvenienza di fatti ovvero disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che ne dovessero rendere necessaria la risoluzione anticipata, ai sensi dell’articolo 8 del Capitolato tecnico e fermo restando quanto indicato in premessa.
Al rapporto contrattuale così instaurato e, in particolare, alle prestazioni definite in sede di Convenzione, potranno, in ogni caso, essere apportati tutti gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, ovvero di esigenze tecniche ritenute indispensabili dall’Amministrazione, senza che l’Aggiudicatario abbia perciò null’altro a pretendere oltre il prezzo di aggiudicazione, fatte salve le vigenti disposizioni a tutela del medesimo Aggiudicatario.
Il valore massimo stimato del servizio è pari, al netto dell’IVA, a Euro 50.000.000,00 (euro cinquantamilioni/00), per l’intera durata del rapporto contrattuale.
In considerazione della natura delle prestazioni oggetto del servizio, non sussistono oneri per la sicurezza connessi a rischi da interferenze.
Articolo 5 - Soggetti ammessi
a) Forma giuridica e divieto di partecipazione plurima o contestuale
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’articolo 34 del Codice dei contratti e gli operatori economici ai sensi della Direttiva 2004/18/CE, anche con sede in altri Stati membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, purché in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti, è consentita la partecipazione da parte di raggruppamenti temporanei di Concorrenti, consorzi ordinari di Concorrenti o GEIE, anche se non ancora costituiti. In tal caso, ciascun operatore economico della costituenda aggregazione dovrà presentare la dichiarazione di impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto indicato come capogruppo/mandatario, secondo quanto precisato al successivo articolo 10, lettera c), e all’Allegato 1 al presente Disciplinare.
A pena di esclusione, è fatto divieto ai Concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario o GEIE, ovvero di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE).
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, sono tenuti ad indicare in sede di presentazione dell’istanza per quali consorziati concorrono: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’articolo 34, comma 1, lettera e-bis), del Codice dei contratti, possono partecipare alla gara con le modalità indicate nella Determinazione 23 aprile 2013, n. 3 dell’AVCP, in base al grado di strutturazione proprio della rete. In ogni caso, è fatto divieto di partecipare alla gara, anche in forma individuale, alle imprese che già partecipano per mezzo dell’aggregazione di imprese retiste.
Ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera m-quater), dell’articolo 38 del Codice dei contratti, è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai Concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo, o la relazione, comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Saranno esclusi i Concorrenti le cui offerte, sulla base di univoci elementi, siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso di operatori economici che siano a conoscenza di trovarsi nella predetta situazione di controllo, il legale rappresentante/procuratore di ciascun Concorrente dovrà rendere la specifica dichiarazione prevista dall’articolo 38, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, riportata nel modello di cui all’Allegato 1/a, e presentare la «Busta A.1 – Documenti ex art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006», di cui all’articolo 10, lettera a.2), del presente Disciplinare.
Ai sensi e nei limiti dell’articolo 37, comma 9, del Codice dei contratti, sono vietate l’associazione in partecipazione e le modificazioni soggettive rispetto alla composizione di Concorrenti risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, fatte salve le ipotesi eccezionali previste dal medesimo articolo 37 del Codice di contratti.
Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla gara del singolo operatore economico e delle aggregazioni di operatori economici cui lo stesso partecipi.
b) Requisiti di partecipazione
Xxxxx restando i divieti di partecipazione di cui alla precedente lettera a), i Concorrenti, a pena di esclusione dalla gara, devono comprovare il possesso dei requisiti indicati ai successivi punti del presente articolo.
Salvo quanto puntualmente specificato, il possesso dei requisiti predetti dovrà essere comprovato mediante dichiarazioni sostitutive, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445, rese utilizzando, preferibilmente, i modelli di cui agli allegati Allegato 1/a e Allegato 1/b al presente Disciplinare. Nel caso di mancato utilizzo dei predetti modelli, dovranno essere, comunque, rese, a pena di esclusione, dichiarazioni di contenuto corrispondente.
b.1) Requisiti legali
I Concorrenti devono attestare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare indicate all’articolo 38 del Codice dei contratti e di non incorrere in alcuna ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, o con soggetti pubblici, ai sensi della normativa vigente.
b.2) Requisiti di idoneità professionale
Costituiscono requisiti minimi di idoneità professionale i seguenti:
b.2.I) iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto dell’appalto;
b.2.II) iscrizione all’albo di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e s.m.i. (“T.U.B.”) ovvero all’articolo 106 del medesimo decreto legislativo
Nel caso di operatori economici aventi sede in altri Stati membri, si applica l’articolo 39, commi 2, 3 e 4, del Codice dei contratti. Alle banche comunitarie, si applica, altresì, l’articolo 16, comma 3, del T.U.B..
Nel caso di partecipazione da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., il legale rappresentante/procuratore del Concorrente deve rendere specifica dichiarazione (preferibilmente utilizzando il modello di cui all’Allegato 1/a al presente Disciplinare), in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445, circa l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione. Il Concorrente deve, inoltre, fornire tutte le informazioni atte ad evidenziare i soggetti muniti di poteri di rappresentanza e allegare copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto.
b.3) Requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico
Costituiscono requisiti minimi di capacità economica e tecnica i seguenti:
b.3.I) un fatturato in servizi analoghi a quelli oggetto della gara, riferito ai bilanci regolarmente approvati degli ultimi tre esercizi alla data di pubblicazione del Bando, non inferiore ad Euro 5.000.000,00 (euro cinquemilioni/00), al netto degli oneri fiscali.
Per i servizi di durata pluriennale, sarà computata la sola quota parte fatturata in detto triennio.
Ai sensi dell’articolo 41, comma 2, del Codice dei contratti, si precisa che il predetto requisito è fissato nel rispetto del principio di proporzionalità, in funzione del valore del servizio, nonché della specificità e complessità delle prestazioni richieste, che determinano la necessità di garantire la selezione di un soggetto affidabile e con esperienza.
Verranno considerati “servizi analoghi” a quelli oggetto della presente procedura i servizi consistenti in attività di valutazione di progetti di ricerca e sviluppo, di gestione, controllo e monitoraggio relativi alla concessione e all’erogazione di agevolazioni ai predetti progetti a valere su risorse pubbliche nazionali e comunitarie. Non verrà computato il fatturato relativo ad attività di valutazione e gestione concernenti progetti di innovazione, o sviluppo aziendale, privi di contenuti di ricerca e sviluppo, né relativo ad attività di elaborazione di progetti;
b.3.II) aver conseguito una comprovata esperienza almeno triennale nella prestazione di servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura, come sopra definiti e fatto salvo il fatturato minimo specifico ivi previsto.
A tale riguardo, i Concorrenti devono rendere specifica dichiarazione (preferibilmente utilizzando il modello di cui all’Allegato 1/a al presente Disciplinare), contenente l’elenco dei contratti in servizi analoghi relativi all’ultimo triennio, con l’indicazione per ciascuno di essi, dell’oggetto, dei destinatari, dell’importo e del periodo di svolgimento;
b.3.III) presenza, alla data di presentazione dell’offerta, nella struttura organizzativa del Concorrente, di personale stabile (con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato) e qualificato, da adibire alle prestazioni in cui si articola il servizio, ai sensi dell’articolo 1 del Capitolato tecnico e dell’articolo 4 del presente Disciplinare, comprensivo almeno delle seguenti figure professionali:
- sette risorse laureate in materie economico-finanziarie in possesso di esperienza almeno triennale in attività di valutazione di progetti, di gestione, controllo e monitoraggio relative alla concessione
1) ai fini dello svolgimento della prestazione indicata come principale:
e all’erogazione di agevolazioni a valere su risorse pubbliche nazionali e comunitarie; |
- cinque risorse laureate in materie tecnico-scientifiche in possesso di esperienza almeno triennale in attività tecnico-amministrative connesse alla concessione, all’erogazione e ai controlli e al monitoraggio di progetti di ricerca e sviluppo finanziati con risorse pubbliche nazionali e comunitarie; |
- due risorse in possesso di titoli professionali ed esperienza almeno triennale in area giuridico- legale; |
- due risorse in possesso di esperienza almeno triennale nella gestione e nello sviluppo di sistemi informativi. |
2) ai fini dello svolgimento della prestazione indicata come secondaria: |
- undici risorse laureate in materie tecnico-scientifiche in possesso di esperienza almeno triennale in attività di ricerca scientifica e/o tecnologica, desumibile da specifici contratti di lavoro, partecipazioni formalizzate a programmi di ricerca, pubblicazioni. Le esperienze complessivamente evidenziate dovranno essere diversificate e coprire complessivamente le aree tecnologiche di cui all’articolo 3, comma 3, del Capitolato tecnico (tecnologie dell’informazione e della comunicazione; nanotecnologie; materiali avanzati; biotecnologie; fabbricazione e trasformazione avanzate; spazio; scienze della vita; alimentare; energia; trasporti; economia verde e ambiente). |
Articolo 6 – Requisiti in caso partecipazione alla gara in forma associata
In caso di partecipazione alla gara in forma associata (raggruppamenti temporanei di Concorrenti o altre aggregazioni di operatori economici, di cui all’articolo 34 del Codice dei contratti), i requisiti di cui all’articolo 5 del presente Disciplinare dovranno essere posseduti come segue:
6.1. quelli di cui all’articolo 5, lettera b.1) (Requisiti legali): da ciascuna delle imprese raggruppate o, in caso di consorzio, GEIE o rete di imprese, da ciascuna delle imprese del consorzio o GEIE o della rete che partecipano alla gara;
6.2. quelli di cui all’articolo 5, lettera b.2) (Requisiti di idoneità professionale):
• nel caso di consorzi, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, dal consorzio stesso;
• nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE e reti di imprese, dal mandatario/capogruppo e dagli eventuali mandanti esecutori della prestazione principale (come indicata all’articolo 4 del presente Disciplinare e come definita dall’articolo 1 del Capitolato
tecnico).
Con riferimento ai mandanti esecutori della prestazione secondaria, costituisce requisito sufficiente l’iscrizione degli stessi alla C.C.I.A.A., o in registro equipollente, ai sensi dell’articolo 39 del Codice dei contratti, per attività coerenti con quelle oggetto della stessa prestazione secondaria. Nel caso in cui sia dichiarata l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione, la predetta coerenza sarà verificata sulla base delle disposizioni contenute nell’Atto costitutivo e nello Statuto del mandante;
6.3. quelli di cui all’articolo 5, lettera b.3) (Requisiti di carattere economico-finanziario e di carattere tecnico), devono essere posseduti dal raggruppamento, consorzio, GEIE o rete d’impresa nel suo insieme, precisando che:
• nel caso di consorzi, ai sensi dell’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, si applicano le previsioni di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e l’articolo 277 del Regolamento appalti;
• nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE e reti di imprese, ciascun operatore economico partecipante deve possedere i requisiti per la parte di prestazione che intende eseguire, nel rispetto delle seguenti previsioni.
Per quanto attiene al requisito del fatturato in servizi analoghi (articolo 5, lettera b.3.I), del presente Disciplinare), esso deve essere posseduto per almeno il 60% (sessanta per cento) dal mandatario/capogruppo esecutore della prestazione principale. La restante quota può essere variamente distribuita tra il medesimo mandatario/capogruppo e i mandanti esecutori della prestazione principale o secondaria.
Per quanto attiene al requisito tecnico relativo al personale stabile presente nella struttura organizzativa dei Concorrenti (articolo 5, lettera b.3.III, del presente Disciplinare), in caso di ripartizione orizzontale della prestazione principale tra più operatori, il mandante dovrà possedere e dimostrare, in misura proporzionale e coerente rispetto alla quota di prestazione principale assunta, il requisito di cui all’articolo 5, punto b.3.III), sezione 1), del presente Disciplinare, indicando il numero e la tipologia di risorse messe a disposizione in relazione alle categorie professionali indicate dal richiamato articolo 5, punto b.3.III), sezione 1). Resta ferma la prescrizione del possesso maggioritario del requisito in capo al mandatario previsto dall’articolo 275, comma 2, del Regolamento appalti.
Laddove la quota di esecuzione non consentisse una suddivisione esatta del numero di risorse messe a disposizione occorrerà adeguare il numero delle stesse per eccesso.
Il requisito tecnico, di cui alla sezione 2) della tabella contenuta al citato articolo 5, punto b.3.III), deve essere posseduto in ogni caso interamente dal mandante/dai mandanti esecutore/esecutori della prestazione secondaria, specificando, in caso di più mandanti, la
rispettiva quota di esecuzione del servizio che si intende assumere e il correlato numero di risorse messe a disposizione. Anche in tale caso, laddove la quota di esecuzione non consentisse una suddivisione esatta del numero di risorse messe a disposizione occorrerà adeguare il numero delle stesse per eccesso.
Nel rispetto dell’articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti, o consorziati, saranno indicate nell’istanza di partecipazione, specificando, a pena di esclusione, per ciascun operatore la prestazione (principale o secondaria) che esso intende eseguire e la relativa quota di partecipazione, secondo il modello fornito con l’Allegato 1/a al presente Disciplinare.
Articolo 7 – Avvalimento
Il Concorrente – singolo, riunito o consorziato – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti, inerenti alla capacità economica e finanziaria e alla capacità tecnica (articolo 5, lettera b.3 del presente Disciplinare), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo le previsioni di cui all’articolo 49 del Codice dei contratti.
Il Concorrente che intenda far ricorso all’istituto dell’avvalimento deve presentare, a pena di esclusione, in aggiunta alla documentazione richiesta ai fini della partecipazione alla gara, la documentazione richiesta dall’articolo 49, comma 2, del Codice dei contratti, utilizzando preferibilmente il modello di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare.
Si sottolinea, inoltre, che, ai sensi dell’articolo 49, comma 8, del Codice dei contratti non è consentito - a pena di esclusione:
- che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un Concorrente in relazione alla presente procedura di gara;
- la partecipazione, alla presente procedura di gara, sia dell’impresa ausiliaria, che di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima.
Articolo 8 – Subaffidamento. Divieto di cessione del contratto
In ragione della natura specialistica del servizio oggetto dell’affidamento, che ha determinato l’Amministrazione alla selezione dei Concorrenti attraverso specifici requisiti di esperienza e affidabilità, è fatto divieto di subaffidare a terzi il servizio, o parti dello stesso.
Ai sensi e nei limiti dell’articolo 118, comma 1, del Codice dei contratti, è fatto, inoltre, divieto di cedere totalmente o parzialmente a terzi la Convenzione.
Articolo 9 - Garanzie e coperture assicurative
a) Garanzia provvisoria
L’offerta dei Concorrenti dovrà essere corredata, a pena di esclusione, di una garanzia provvisoria di Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo stimato dell’appalto, da costituirsi in una delle forme previste dall’articolo 75 del Codice dei contratti (cauzione, in contanti o in titoli del debito pubblico, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari a ciò autorizzati). Nel caso di garanzia rilasciata sotto forma di fideiussione, questa dovrà essere rilasciata da operatori economici diversi dal Concorrente e non facenti parte del medesimo gruppo.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee, indicate all’articolo 75, comma 7, del Codice dei contratti.
Ai fini della fruizione della riduzione, i Concorrenti devono produrre copia dichiarata conforme all’originale della certificazione di sistema di qualità ovvero una dichiarazione sostitutiva, in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445, che attesti di essere in possesso di tale certificazione di qualità e contenga tutti i dati e le informazioni riportate nel certificato originale.
In caso di partecipazione alla gara da parte di un costituendo raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE, la garanzia dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici dell’aggregazione costituenda e sottoscritta dai medesimi.
In caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di Concorrenti, consorzio ordinario di Concorrenti o GEIE già costituiti, la garanzia dovrà essere sottoscritta dal mandatario/capogruppo, in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, consorzio o Gruppo, che devono essere specificamente menzionati.
In caso di consorzio, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, la garanzia dovrà essere intestata al consorzio medesimo, con l’indicazione di tutti i consorziati esecutori.
In caso di partecipazione di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, qualora si tratti di rete dotata di organo comune e soggettività giuridica, la garanzia va intestata alla rete, così come iscritta nel registro della C.C.I.A.A. In tutti gli altri casi, la garanzia va intestata a tutte le imprese che partecipano alla gara.
In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione dell’importo della garanzia al 50% (cinquanta
per cento) si applica esclusivamente qualora ciascun operatore economico riunito, o consorziato, dimostri, in una delle modalità sopra indicate, il possesso delle necessarie certificazioni di sistemi di qualità. In caso di consorzio, di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, il possesso della certificazione deve essere comprovato dal consorzio stesso e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione della Convenzione per fatto dell’affidatario, nonché eventuali sanzioni irrogate ai sensi dell’articolo 38, comma 2-bis, del Codice dei contratti, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione della Convenzione medesima, mentre ai non aggiudicatari sarà restituita entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione.
Dalla fideiussione deve espressamente risultare:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
— la rinuncia all’eccezione, di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
— l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia provvisoria, in ogni caso, deve avere una validità temporale non inferiore a 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le fideiussioni e le polizze relative alla garanzia provvisoria dovranno essere corredate di idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445, circa l’identità, la qualifica e i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e, comunque, i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di credito o Compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, la garanzia dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo.
La garanzia provvisoria dovrà, inoltre, essere corredata, a pena di esclusione, di:
— impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione, la garanzia per la durata di ulteriori 60 (sessanta) giorni qualora, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
— impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva di cui alla lettera b), qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
b) Garanzia definitiva
A garanzia dell’esecuzione della Convenzione e salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno,
l’Aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva, di importo pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, nelle forme previste dall’articolo 113 del Codice dei contratti e ferme restando le maggiorazioni previste dalla norma predetta in caso di ribasso d’asta. La garanzia definitiva dovrà essere corredata da autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia con assolvimento dell’imposta di bollo.
Si applica la riduzione del 50% (cinquanta per cento) prevista alla lettera a) in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario delle certificazioni di sistemi di qualità.
La fideiussione deve prevedere:
— la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
— la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo, 1957, comma 2, codice civile;
— l’operatività della garanzia entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione.
La garanzia definitiva dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione della Convenzione ed avere durata fino all’intervenuta verifica del regolare svolgimento di tutte le attività contrattuali, salvo gli svincoli parziali di cui all’articolo 113 del Codice dei contratti.
In ogni caso, la garanzia dovrà indicare che essa resta valida fino alla comunicazione di svincolo da parte dell’Amministrazione.
La garanzia dovrà, inoltre, essere reintegrata tempestivamente qualora essa sia ridotta per effetto dell’applicazione di penali da parte dell’Amministrazione o di qualunque altra causa.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione.
Articolo 10 - Formulazione e presentazione delle istanze di partecipazione e delle offerte
a.1) Luogo e termine di presentazione delle istanze di partecipazione
A pena di esclusione dalla procedura, i plichi contenenti le istanze di partecipazione, redatte in lingua italiana, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero mediante consegna da parte del medesimo Concorrente, entro le ore 18.00 del giorno 11 agosto 2014, presso il Ministero dello sviluppo economico –Direzione generale per gli incentivi alle imprese, Xxx Xxxxxxxxx 0/x, 00000 Xxxx.
L’orario di ricezione in caso di consegna a mano è dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle
ore 18.00 di tutti i giorni lavorativi, con esclusione dei giorni festivi - prefestivi.
Dell’avvenuta consegna verrà rilasciata contestuale ricevuta recante il timbro dell’Amministrazione, l’ora di consegna e la firma del personale addetto alla ricezione.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione delle istanze di partecipazione, indicato a pena di esclusione, faranno fede il giorno e l’ora di arrivo risultanti dal timbro che sarà apposto dall’addetto incaricato della ricezione. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo raccomandata o agenzia di recapito, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e l’Amministrazione declina ogni responsabilità qualora, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio sopra indicato.
I plichi contenenti le istanze di partecipazione pervenuti oltre il termine sopra indicato non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. Gli stessi saranno conservati per un periodo massimo di 3 (tre) mesi, durante i quali potranno essere riconsegnati al Concorrente su sua richiesta scritta.
a.2) Modalità di presentazione delle istanze di partecipazione
A pena di esclusione, le istanze di partecipazione dovranno pervenire in un unico plico chiuso e sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o simile, oppure firma sui lembi di chiusura, riportante all’esterno le seguenti indicazioni:
- mittente, suo indirizzo, numero di fax, indirizzo di posta elettronica (nel caso di aggregazioni di Concorrenti, sul plico deve essere indicato il nominativo di tutti i soggetti facenti capo all’Aggregazione);
- data ed orario di scadenza della procedura di gara in questione;
- Dicitura: «“NON APRIRE” contiene istanza di partecipazione relativa alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di assistenza e supporto al Ministero dello sviluppo economico per l’espletamento degli adempimenti tecnico-amministrativi e istruttori connessi alla concessione, all’erogazione e ai controlli e monitoraggio delle agevolazioni a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica attivati nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e al decreto 8 marzo 2013 del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013.».
A pena di esclusione, il plico dovrà contenere al suo interno una busta, sigillata con mezzi idonei a garantirne l’integrità e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura «Busta A - Istanza di partecipazione».
Qualora il Concorrente dichiari di essere in una situazione di controllo, di cui all’articolo 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, con altro partecipante alla stessa gara e di aver formulato autonomamente l’offerta, dovrà presentare anche una separata busta, con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura «Busta A.1 – Documenti ex art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006», contenente al suo interno i documenti utili a dimostrare che tale situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta.
a.3) Contenuto della «Busta A - Istanza di partecipazione»
Nella «Busta A - Istanza di partecipazione» deve essere inserito l’elenco della documentazione di gara presentata e contenuta nel plico, nonché il documento PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice dei contratti.
La Busta A dovrà, inoltre, contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
1) istanza di partecipazione, da rendersi in bollo da Euro 16,00 (sedici/00), redatta in conformità al modello di cui all’Allegato 1 al presente Disciplinare, siglata in ogni pagina e recante in calce la data, il timbro del Concorrente e la sottoscrizione del legale rappresentante del Concorrente medesimo, ovvero di un suo procuratore. In tale ultimo caso, all’istanza va allegata, altresì, copia della relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari di Concorrenti, o GEIE costituendi, nonché in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete non dotate di soggettività giuridica, l’Istanza deve essere sottoscritta singolarmente da ciascuno degli operatori economici che costituiranno l’aggregazione e recare, in allegato, la dichiarazione di cui all’articolo 37, comma 8, del Codice dei contratti, contenente l’indicazione dell’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza e funzioni di capogruppo/mandatario.
L’istanza dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dell’ulteriore documentazione indicata nel modello di cui all’Allegato 1, secondo quanto in esso previsto, e delle dichiarazioni contenute ai modelli di cui all’Allegato 1/a e all’Allegato 1/b, presentate nelle forme e con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445, con le quali il Concorrente, al fine di essere ammesso a partecipare alla presente procedura:
- dichiara il possesso dei requisiti generali e speciali individuati dal presente Disciplinare;
- rende le specifiche ulteriori dichiarazioni necessarie per la partecipazione alla presente gara, contenenti, tra l’altro:
• l’impegno ad apportare ai servizi oggetto dell’appalto, in caso di Aggiudicazione, tutti gli adeguamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche normative, ovvero di esigenze tecniche ritenute indispensabili dall’Amministrazione, senza perciò null’altro a pretendere oltre il prezzo di aggiudicazione, fatte salve le vigenti disposizioni a tutela dell’Aggiudicatario;
• l’impegno ad ampliare, in caso di Aggiudicazione, la composizione della struttura tecnico- organizzativa indicata in Convenzione, in relazione al volume dei progetti da gestire, anche mediante il ricorso a collaborazioni esterne, preventivamente approvate dall’Amministrazione, e l’impegno a modificarla, anche su richiesta dell’Amministrazione, in relazione ad eventuali esigenze tecniche e organizzative emergenti successivamente, in modo da assicurare il pieno rispetto delle condizioni e delle tempistiche previste dalla normativa di riferimento;
• l’impegno a non modificare, in caso di Aggiudicazione, salvo la sopravvenienza delle suddette esigenze organizzative e tecniche, la struttura organizzativa indicata nell’offerta tecnica, sia per quanto attiene al numero complessivo di risorse di personale, sia per quanto attiene alle singole figure professionali proposte, se non per cause di forza maggiore e, comunque, previa autorizzazione dell’Amministrazione, o accordo con quest’ultima.
Alle predette dichiarazioni, di cui ai modelli contenuti agli allegati Allegato 1, Allegato 1/a e Allegato 1/b, dovrà, in ogni caso, essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità di ciascun sottoscrittore;
2) nel caso di partecipazione alla gara da parte di un soggetto non tenuto all’obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A., indipendentemente dalla forma giuridica prescelta per la partecipazione alla gara, copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
3) nel caso di ricorso all’avvalimento, documentazione indicata dall’articolo 49, comma 2, del Codice dei contratti. In particolare, dovranno prodursi le dichiarazioni di cui al citato articolo, redatte in conformità al modello di cui all’Allegato 2 al presente Disciplinare e, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale il soggetto ausiliario si obbliga nei confronti del Concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della Convenzione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 49, comma 2, lettera g), del Codice dei contratti;
4) modello “G.A.P.” (articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 726 e legge 30 dicembre 1991, n. 410), disponibile nell’apposita sezione del sito web della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma (link: xxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx/xxxx/xxxxxxxxx/0000000.xxx), debitamente compilato e sottoscritto;
5) copia della Documentazione di gara, di cui all’articolo 2, lettera c), del presente Disciplinare, siglata in ogni pagina e sottoscritta per presa visione ed accettazione nell’ultima pagina dal legale rappresentante/procuratore del Concorrente.
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari di Concorrenti, o GEIE costituendi, nonché in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete non dotate di soggettività giuridica, la Documentazione deve essere sottoscritta singolarmente da ciascuno degli operatori economici che costituiranno l’aggregazione.
b.1) Luogo, termine e modalità di presentazione delle offerte:
A pena di esclusione dalla procedura, i plichi contenenti le offerte dovranno pervenire, presso la stessa sede dell’Amministrazione e con modalità analoghe a quelle previste per le istanze di partecipazione dalla precedente lettera a), entro il termine indicato, nel rispetto dell’articolo 70, comma 5, del Codice dei contratti, nella lettera di invito, che riporterà le necessarie indicazioni per la presentazione dei plichi stessi.
A pena di esclusione, le offerte dovranno, in ogni caso, pervenire in un unico plico, sigillato mediante l’apposizione di timbro, ceralacca o simile, oppure firma sui lembi di chiusura, che dovrà contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate con mezzi idonei a garantirne l’integrità e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le diciture «Busta B – Contributo AVCP e Cauzione provvisoria», «Busta C – Offerta tecnica» e «Busta D – Offerta economica».
b.2) Contenuto della «Busta B - Contributo AVCP e Cauzione provvisoria»
La «Busta B - Contributo AVCP e Cauzione provvisoria» dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione:
1) la documentazione comprovante l’avvenuto versamento del contributo all’AVCP, di cui all’articolo 3 del presente Disciplinare;
2) la documentazione probatoria della garanzia provvisoria, di cui all’articolo 9, lettera a), del presente Disciplinare.
A seconda della forma di garanzia prescelta, saranno forniti i seguenti documenti:
• originale della fideiussione bancaria, o della polizza fideiussoria, ovvero della fideiussione rilasciata dalla società di intermediazione finanziaria, nel caso di garanzia prestata nelle predette forme e documentazione relativa ai soggetti firmatari del titolo di garanzia, secondo quanto precisato al citato articolo 9 del presente Disciplinare;
• ricevuta del versamento, nel caso di garanzia costituita sotto forma di deposito cauzionale in contanti;
• lettera del depositario recante l’esatta indicazione dei titoli depositati e della causale del deposito, nel caso di garanzia costituita mediante deposito di titoli del debito pubblico;
Nella medesima Busta B, dovranno, inoltre essere inserite:
- le dichiarazioni di impegno di cui al medesimo articolo 9, lettera a), del presente Disciplinare, relative al rinnovo della garanzia provvisoria e alla prestazione delle garanzia definitiva;
- nel caso di Concorrenti che intendano fruire della riduzione relativa all’importo della garanzia provvisoria, copia dichiarata conforme all’originale della certificazione di sistema di qualità ovvero dichiarazione sostitutiva di tale certificazione, redatta in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 445, che attesti il possesso di tale certificazione di qualità e contenga tutti i dati e le informazioni riportate nel certificato originale.
b.3) Contenuto della «Busta C - Offerta tecnica»
La «Busta C - Offerta tecnica» dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, l’offerta tecnica, da rendersi in bollo da Euro 16,00 (sedici/00) e da redigere in conformità al modello di cui all’Allegato 3. L’offerta tecnica dovrà essere siglata in ogni pagina e recare in calce la sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa, del consorzio o del mandatario/capogruppo e il timbro del Concorrente medesimo.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di Concorrenti o GEIE costituendi, nonché in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete non dotate di soggettività giuridica, l’offerta tecnica deve essere sottoscritta singolarmente da ciascuno degli operatori economici che costituiranno l’aggregazione. Alla predetta offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. L’offerta tecnica può essere sottoscritta anche da un procuratore del Concorrente e in tal caso va allegata, altresì, copia della relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
L’offerta tecnica deve consistere in una relazione contenente una completa e dettagliata descrizione dei servizi offerti, che dovranno risultare conformi ai requisiti indicati dal Capitolato tecnico. Essa deve avere lunghezza non superiore a 25 cartelle (formato A4, carattere Times New Roman 11, interlinea singola), compresi indice, grafici e tabelle ed esclusi i curricula vitae del personale dedicato allo svolgimento del servizio e le eventuali manifestazioni di interesse degli stessi.
In particolare, ai fini della valutazione della qualità dell’offerta tecnica in relazione ai criteri di valutazione di cui all’articolo 11, punto A del presente Disciplinare, la relazione deve essere articolata nelle seguenti sezioni:
I. Proposta progettuale
La sezione deve contenere una dettagliata e completa descrizione delle attività da realizzare, con riferimento alle specifiche indicate all’articolo 2 del Capitolato tecnico. In particolare, dalla descrizione dovrà risultare:
- l’articolazione del servizio al fine della coerenza con gli obiettivi e le specifiche rappresentati nel Capitolato tecnico, ivi compreso il rispetto delle tempistiche previste dal medesimo Capitolato con riferimento alle fasi procedimentali ex ante, in itinere ed ex post descritte;
- eventuali proposte migliorative rispetto all’articolazione del servizio individuata nel Capitolato tecnico, anche in termini di attività aggiuntive di supporto e assistenza all’Amministrazione;
II. Struttura organizzativa dedicata allo svolgimento del servizio
Con riferimento all’offerta di personale aggiuntivo stabile – ossia con contratto a tempo indeterminato o determinato – dedicato alla prestazione principale, costituirà elemento di valutazione dell’offerta tecnica il numero delle risorse aggiuntive e la diversificazione delle competenze specifiche delle predette risorse tra le figure professionali individuate all’articolo 5, punto b.3.III), del presente Disciplinare, nonché il livello di professionalità delle risorse medesime.
La sezione deve, pertanto, contenere l’indicazione del numero e dei profili professionali degli addetti alle varie prestazioni e fasi del servizio.
L’offerta dovrà, inoltre, indicare, per ciascuna risorsa, se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato o determinato e, in tale ultimo caso, la durata dello stesso. Inoltre, nel caso di risorse che, al momento di presentazione dell’offerta, non abbiano ancora un contratto di lavoro, dovranno essere allegate le manifestazioni di interesse delle medesime.
Per ciascuna risorsa di personale aggiuntivo dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae.
Con riferimento all’offerta di personale aggiuntivo stabile – ossia con contratto a tempo indeterminato o determinato – dedicato alla prestazione secondaria, costituirà elemento di valutazione dell’offerta tecnica il numero delle risorse aggiuntive e la diversificazione delle competenze specifiche delle predette risorse all’interno delle singole aree tecnologiche di cui all’articolo 3, comma 3, del Capitolato tecnico, nonché il livello di professionalità delle risorse medesime.
La sezione deve, pertanto, contenere l’indicazione del numero e la classificazione delle risorse aggiuntive tra le predette aree tecnologiche, con l’indicazione, per ciascuna risorsa, delle specifiche competenze.
L’offerta dovrà, inoltre, indicare, per ciascuna risorsa, se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato o determinato e, in tale ultimo caso, la durata dello stesso. Inoltre, nel caso di risorse che al momento di presentazione dell’offerta non abbiano ancora un contratto di lavoro, dovranno essere allegate le manifestazioni di interesse delle medesime.
Per ciascuna risorsa di personale aggiuntivo dovrà essere allegato il relativo curriculum vitae. Dovranno, inoltre, essere indicate:
- le modalità di espletamento delle attività di supporto tecnico e giuridico-legale all’Amministrazione atte a prevenire o gestire il contenzioso giurisdizionale con i soggetti beneficiari degli aiuti;
- gli elementi atti a dimostrare la completezza ed organicità dell’intera struttura offerta, anche con riferimento all’integrazione del personale aggiuntivo con la struttura individuata all’articolo 3 del Capitolato tecnico;
III. Metodologie e dispositivi per l’erogazione del servizio
La sezione dovrà contenere la descrizione del sistema informativo che sarà utilizzato per l’espletamento del servizio e delle modalità impiegate per assicurare il monitoraggio del servizio svolto, secondo quanto specificato all’articolo 2 del Capitolato tecnico. In particolare, dalla descrizione dovrà risultare:
- con riferimento al sistema informativo, i tempi di attivazione e le modalità di funzionamento dello stesso, la capacità di supportare la gestione di tutte le fasi in cui si articola il servizio, la semplicità di gestione, la qualità dei servizi ad esso connessi;
- con riferimento al monitoraggio del servizio, le modalità e gli strumenti atti a monitorare lo stato di esecuzione del servizio e le procedure di audit interno delle attività, anche al fine di individuare e segnalare tempestivamente le eventuali criticità;
- le modalità organizzative, gli strumenti e le procedure volte a garantire, al tempo stesso, la separazione di funzioni tra il personale dedicato allo svolgimento del servizio in relazione a ciascuna fase procedimentale definita nel Capitolato tecnico e l’efficacia del coordinamento interno;
b.4) Contenuto della «Busta D - Offerta economica»
La «Busta D - Offerta economica» dovrà contenere al suo interno, a pena di esclusione, l’offerta economica, da rendersi in bollo da Euro 16,00 (sedici/00), formulata con dichiarazione resa in conformità al modello di cui all’Allegato 4. L’offerta economica dovrà essere siglata in ogni pagina e recare in calce la sottoscrizione del legale rappresentante dell’impresa, del consorzio o del mandatario/capogruppo e il timbro del Concorrente medesimo.
In caso di raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari di Concorrenti, o GEIE costituendi, nonché in caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete non dotate di soggettività giuridica, l’offerta economica deve essere sottoscritta singolarmente da ciascuno degli operatori economici che costituiranno l’aggregazione. Alla predetta offerta deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica leggibile di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. L’offerta economica può essere sottoscritta anche da un procuratore del Concorrente e in tal caso va allegata, altresì, copia della relativa procura o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.
L’offerta è costituita dal prezzo offerto al netto dell’IVA, espresso in termini di un unico ribasso percentuale rispetto all’elenco unitario delle percentuali individuate nella tabella seguente in relazione ai corrispondenti importi dei costi ammissibili ivi indicati, percentuali che sono da intendersi come base d’asta.
Tabella - Elenco unitario delle percentuali fissate per la determinazione del prezzo
Percentuali per la determinazione del prezzo | Costi ammissibili |
a) 3 % (trepercento) | fino a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) |
b) 0,29 % (zerovirgolaventinovepercento) | per la parte eccedente e fino a Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) |
c) 0,1893 % (zerovirgolamilleottocentonovantatrepercento) | per la parte eccedente e fino a Euro 7.500.000,00 (settemilionicinquecentomila/00) |
d) 0,0757 % (zerovirgolazerosettecentocinquantasettepercento) | per la parte eccedente e fino a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00) |
Per progetti con costi ammissibili superiori a Euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni/00), il compenso non prevedrà ulteriori incrementi.
L’importo offerto dovrà essere espresso sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra il ribasso espresso in cifre e quello indicato in lettere, prevarrà quello espresso in lettere.
Articolo 11 – Verifica e valutazione delle offerte e criteri di aggiudicazione
Le offerte pervenute saranno verificate e valutate da una Commissione di gara (la “Commissione”).
La Commissione sarà nominata, scaduti i termini per la presentazione delle offerte, dall’Amministrazione e sarà composta di 3 (tre) membri, con adeguata esperienza nello specifico settore oggetto della presente gara, ai sensi e nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 84 del Codice dei contratti.
Saranno escluse dalla gara le offerte parziali o quelle nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura del servizio specificate nel Capitolato tecnico, ovvero che siano sottoposte a condizione. Le offerte dovranno rimanere fisse e invariabili a tutti gli effetti per un periodo pari a 360 (trecentosessanta) giorni dalla scadenza del termine per la relativa presentazione.
Alla scadenza del predetto periodo, l’Amministrazione potrà richiedere all’Aggiudicatario di confermare la validità e le condizioni tecnico-economiche della propria offerta, laddove alla predetta data non fosse stata ancora stipulata la Convenzione per l’affidamento del servizio oggetto della presente gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la procedura in corso in presenza di una sola offerta valida.
L'aggiudicazione verrà effettuata con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 83 del Codice dei contratti.
L’offerta economicamente più vantaggiosa sarà quella che avrà ottenuto il maggior punteggio ‐
massimo punti 100 ‐ attribuito in base ai seguenti elementi:
Elementi di valutazione | Punteggio massimo sul totale (tot. 100 punti) | Punteggio minimo |
Qualità offerta tecnica | max 70 punti | min punti 35, di cui almeno 20 in relazione al criterio 2 |
Qualità offerta economica | max 30 punti | min punti 15 |
Saranno esclusi i Concorrenti le cui offerte non raggiungono il punteggio minimo per ciascuna delle voci sopra indicate.
A. Qualità dell’offerta tecnica
L'offerta tecnica consentirà l'assegnazione di un punteggio massimo di 70 punti, attribuiti con il metodo aggregativo-compensatore sulla base dei criteri e dei sub-criteri di seguito indicati:
Qualità dell’Offerta tecnica MAX 70 punti | ||
Criterio | Sub-criteri | MAX Punti |
1. Completezza, adeguatezza e qualità della proposta progettuale | A) Coerenza dell’articolazione dell’offerta rispetto agli obiettivi e alle specifiche del servizio rappresentati nel Capitolato tecnico, ivi compreso il rispetto delle tempistiche previste con riferimento alle fasi procedimentali ex ante, in itinere ed ex post. | 5 |
B) Proposte migliorative in ordine allo svolgimento del Servizio, rispetto alle prestazioni richieste dal Capitolato tecnico e nei limiti previsti dall’articolo 1 del medesimo Capitolato tecnico. | 10 | |
Totale criterio 1 | 15 | |
2. Caratteristiche organizzative della struttura dedicata allo svolgimento del servizio | A) Per quanto attiene alla prestazione principale, offerta di risorse aggiuntive stabili – ossia con contratto a tempo indeterminato o determinato – rispetto alla struttura prescritta dall’articolo 5, punto b.3.III: con riferimento al numero e alla diversificazione: punti 6 con riferimento alla professionalità: punti 6 Saranno valorizzate anche le risorse che, al momento di presentazione dell’offerta, non siano in rapporto di lavoro stabile, purché siano allegate, oltre ai curricula, le manifestazioni di interesse delle singole risorse. La formalizzazione del rapporto di lavoro dovrà avvenire, in ogni caso, prima della sottoscrizione della Convenzione. | 12 |
B) Per quanto attiene alla prestazione secondaria, offerta di risorse aggiuntive stabili – ossia con contratto a tempo indeterminato o determinato – rispetto alla struttura prescritta dall’articolo 5, punto b.3.III: con riferimento al numero e alla diversificazione: punti 6 con riferimento alla professionalità: punti 6 Saranno valorizzate anche le risorse che al momento di presentazione dell’offerta non siano in rapporto di lavoro stabile, purché siano allegate, oltre ai curricula, le manifestazioni di interesse delle singole risorse. La formalizzazione del rapporto di lavoro dovrà avvenire, in ogni caso, prima della sottoscrizione della Convenzione. | 12 | |
C) Qualità dell’organizzazione volta al supporto tecnico e giuridico-legale all’Amministrazione atta a prevenire o gestire il contenzioso giurisdizionale con i soggetti beneficiari degli aiuti. | 5 | |
D) Completezza ed organicità dell’intera struttura offerta | 6 | |
Totale criterio 2 | 35 | |
3. Adeguatezza di metodologie e dispositivi di erogazione del servizio | A) Validità tecnica della proposta inerente al sistema informativo e sua funzionalità rispetto alle specifiche e agli obiettivi individuati dal Capitolato tecnico. | 10 |
B) Qualità dei sistemi di monitoraggio e audit interno proposti per monitorare lo stato di esecuzione del servizio al fine di individuare le eventuali criticità. | 6 | |
C) Adeguatezza dell’organizzazione interna, degli strumenti e delle procedure volti a garantire la separazione di funzioni tra il personale dedicato allo svolgimento del servizio in relazione alle prestazioni e a ciascuna fase procedimentale definite nel Capitolato tecnico ed efficacia del coordinamento interno. | 4 | |
Totale criterio 3 | 20 | |
TOTALE PUNTI | 70 |
Secondo le previsioni di cui all’Allegato P, punto II. lettera a), numero 4, del Regolamento appalti, per ciascuno dei sub-criteri sopra descritti, ogni componente della Commissione attribuirà all’offerta un coefficiente discrezionale compreso tra 0 e 1, secondo la tabella di seguito riportata:
Giudizio | Coefficiente |
Ottimo | 1 |
Adeguato | 0,75 |
Parzialmente adeguato | 0,50 |
Scarsamente adeguato | 0,25 |
Non presente | 0 |
Successivamente, la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni
sub-criterio.
Il punteggio per ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando la media dei coefficienti per il corrispondente punteggio massimo attribuibile.
Il punteggio complessivo dell’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti per ciascuno dei sub-criteri relativi alla singola offerta.
In relazione a ciascun criterio, qualora, in esito all’assegnazione dei singoli punteggi, non venisse assegnato ad alcuna delle offerte tecniche valutate il punteggio massimo previsto (vale a dire, non venisse attribuito nessun giudizio “ottimo”), la Commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi, riportando il miglior punteggio assegnato per il criterio al punteggio massimo previsto per il criterio medesimo e procedendo successivamente ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi assegnati agli altri Concorrenti.
Il procedimento di riparametrazione verrà effettuato dalla Commissione anche sul punteggio complessivo ottenuto, al fine di assegnare alla migliore offerta qualitativa tutti i punti disponibili (70 punti) per il complesso dei sub-criteri, procedendo ad incrementare proporzionalmente tutti gli altri punteggi complessivi assegnati.
B. Valutazione dell’Offerta economica
L’offerta economica consentirà l’assegnazione di un punteggio massimo di 30 punti, assegnati in relazione al ribasso percentuale unico dell’offerta rispetto alle percentuali indicate nella tabella di cui all’articolo 10, lettera b.4), del presente Disciplinare, utilizzando la seguente formula:
PE (per A < = A soglia) = 30*0,80*A / A soglia
PE (per A > A soglia) = 30*{0,80 + 0,20*[(A - A soglia) / (A max - A soglia)]}
dove:
PE = punteggio assegnato per l’offerta economica;
A = ribasso unico che esprime l’offerta economica in esame;
A soglia = media aritmetica dei ribassi offerti da tutti i Concorrenti; A max = valore massimo tra i ribassi offerti da tutti i Concorrenti.
Al Concorrente che avrà offerto il maggior ribasso percentuale sarà, pertanto, attribuito il punteggio massimo di 30 punti. Saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento.
Non sono ammesse, a pena di esclusione, offerte in aumento.
C. Esito della valutazione delle Offerte
All’esito della valutazione finale delle offerte, la gara sarà aggiudicata al Concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio complessivo, ottenuto sommando i punti attribuiti per l’offerta tecnica e i punti attribuiti per l’offerta economica.
I risultati saranno arrotondati al centesimo di punto maggiormente prossimo.
Articolo 12 – Svolgimento della gara
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 18.15 del giorno 11 agosto 2014 presso il Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, in Roma, via Giorgione 2/b e si svolgeranno in più fasi.
Alle sedute pubbliche potranno presenziare ed intervenire i rappresentanti legali dei Concorrenti, o loro delegati, muniti di delega scritta e copia fotostatica di un documento di identità del delegato e del delegante, in corso di validità.
Le fasi della procedura sono, in particolare, così articolate:
1) nella prima fase, in seduta pubblica, l’Amministrazione, dopo aver accertato la correttezza formale dei plichi pervenuti, procederà all’apertura dei plichi riconosciuti regolari, effettuando la ricognizione dell’esistenza della «Busta A - Istanza di partecipazione» e della eventuale «Busta A.1 – Documenti ex art. 38, comma 2, D.Lgs. 163/2006, che verranno, a loro volta, aperte.
L’Amministrazione potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione, ai sensi e nei limiti di cui all’articolo 46 del Codice dei contratti.
Terminato l’esame della documentazione presente nelle predette buste, si procederà alla redazione del relativo verbale, che darà atto delle eventuali istanze escluse. Ai candidati esclusi saranno tempestivamente comunicati i motivi del rigetto della candidatura, ai sensi dell’articolo 79, comma 2, del Codice dei contratti.
Ai candidati ammessi, in possesso dei prescritti requisiti, sarà inviata la lettera di invito. Con la predetta lettera, i candidati saranno invitati a fornire l’ulteriore documentazione necessaria per la partecipazione alla presente procedura, fornendo la «Busta B - Contributo AVCP e Cauzione provvisoria», nonché a formulare l’offerta, presentando la «Busta C - Offerta tecnica» e la «Busta D - Offerta economica», secondo quanto indicato dal citato articolo 10 del presente Disciplinare.
In successiva seduta pubblica, si procederà al sorteggio di cui all’articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti, provvedendo successivamente a verificare, in seduta riservata, con le modalità esplicitate dall’articolo 2, lettera g), del presente Disciplinare, la documentazione a comprova del possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa dichiarati dal Concorrente in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione. La dimostrazione dei predetti requisiti dovrà essere fornita, in particolare, attraverso la seguente documentazione:
- con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 5, lettera b.3.I) e lettera b.3.II), del presente Disciplinare, copia, da dichiarare conforme all’originale, dei contratti e delle relative fatture emesse. Il Concorrente potrà fornire la prova in questione anche con altra documentazione idonea, quale, in particolare, copia, dichiarata conforme all'originale, dei certificati emessi dai rispettivi committenti attestanti la regolare esecuzione dell’appalto, dalla quale dovranno risultare i dati oggetto delle dichiarazioni rese con riferimento ai requisiti;
- con riferimento ai requisiti di cui all’articolo 5, lettera b.3.III), del presente Disciplinare, documentazione idonea a dimostrare i requisiti di professionalità e stabilità del personale indicato nell’istanza di partecipazione (quale copia dei curricula del personale indicato in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione, copia, dichiarata conforme all’originale, dei relativi contratti di lavoro, copia, dichiarata conforme all’originale, dei documenti attestanti i titoli di studio o i titoli professionali.).
La richiesta trasmessa ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice dei contratti potrà ulteriormente specificare la documentazione per la comprova dei requisiti predetti.
2) La seconda fase è dedicata alla valutazione delle offerte dei Concorrenti in possesso dei requisiti prescritti. La Commissione all’uopo nominata valuterà le offerte tecniche ed economiche presentate e ritenute ammissibili, attribuendo alle stesse dei punteggi provvisori sulla base dei criteri e delle modalità di cui all’articolo 11 del presente Disciplinare. In conformità a quanto previsto dall’articolo 56, comma 4, e dell’articolo 62, comma 7, del Codice dei contratti, la Commissione avvierà la successiva fase di negoziazione unicamente con i primi 3 (tre) Concorrenti classificati all’esito della fase intermedia di valutazione delle offerte. I Concorrenti non classificati tra le prime tre posizioni saranno esclusi dalla procedura di gara.
Nel dettaglio:
• la Commissione, verificate, in seduta pubblica, la regolarità e completezza del plico unico di cui all’articolo 10, lettera b.1), del presente Disciplinare e della «Busta B - Contributo AVCP e Cauzione provvisoria» – dopo aver dato atto di eventuali esclusioni dei Concorrenti – aprirà la
«Busta C - Offerta tecnica» dei plichi giudicati regolari e procederà, quindi, in una o più sedute riservate, alla relativa valutazione e all’assegnazione dei relativi punteggi provvisori, con verbalizzazione del risultato;
• in una successiva seduta pubblica, la Commissione svolgerà le seguenti operazioni:
- lettura dei punteggi conseguiti da ciascun Concorrente in sede di valutazione dell'offerta tecnica;
- apertura della «Busta D - Offerta economica»;
- verifica della regolarità delle offerte economiche pervenute;
- eventuale esclusione delle offerte ritenute non conformi;
- lettura dei ribassi offerti dai concorrenti;
- attribuzione del punteggio provvisorio alle offerte economiche ritenute valide.
La Commissione procederà alla sommatoria dei punteggi provvisori conseguiti nell’offerta tecnica e nell’offerta economica ed alla formulazione della conseguente graduatoria provvisoria in ordine decrescente di punteggio.
3) La terza fase avrà ad oggetto la negoziazione delle offerte presentate dai Concorrenti risultanti essere i primi tre classificati sulla base dell’attribuzione provvisoria dei punteggi. Gli stessi saranno invitati, attraverso apposita comunicazione, a negoziare con l’Amministrazione per migliorare l’offerta tecnica, e/o economica, rispetto alle prescrizioni di gara. Delle sedute di negoziazione – che hanno luogo in contraddittorio tra l’Amministrazione ed individualmente con ciascuno dei Concorrenti invitati a negoziare – sarà data evidenza mediante la redazione di appositi verbali.
La fase di negoziazione è volta al miglioramento e all’eventuale chiarimento delle condizioni tecniche ed economiche proposte dai Concorrenti. In tale fase saranno negoziate le ulteriori proposte di miglioramento, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del medesimo Capitolato.
L’Amministrazione non rivelerà ad alcun Concorrente le soluzioni migliorative proposte, né altre informazioni riservate comunicate da ciascuno dei Concorrenti medesimi, senza il preventivo assenso degli stessi. Dell’autorizzazione a divulgare deve essere dato atto nei suddetti verbali.
Conclusa la negoziazione, i Concorrenti saranno invitati, contestualmente, a confermare, entro 3 (tre) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, i contenuti dell’offerta tecnica ed economica, eventualmente modificate all’esito della fase di negoziazione, ed eventualmente rimodularla, secondo le indicazioni dell’Amministrazione, esplicitate nella relativa comunicazione.
4) Nella quarta fase, pervenuta la conferma delle offerte, la Commissione procederà, in una o più sedute riservate, all’attribuzione dei punteggi definitivi relativi all’offerta tecnica e all’offerta economica, valutando le offerte eventualmente rimodulate sulla base dei criteri di cui all’articolo 11 del presente Disciplinare. In esito alle predette operazioni, la Commissione formerà la conseguente graduatoria, in ordine decrescente di punteggio e provvederà a dare lettura in apposita seduta pubblica dei punteggi conseguiti da ciascun Concorrente.
Nel caso in cui ricorra la condizione di parità di punteggio complessivo, sarà data priorità al Concorrente che abbia ottenuto il maggior punteggio per l’offerta tecnica nel suo complesso e, solo in caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.
La Commissione procederà, quindi, all’individuazione delle offerte anormalmente basse, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 86, comma 2, del Codice dei contratti, riservandosi di richiedere le giustificazioni ed i chiarimenti del caso, secondo quanto previsto dagli articoli 87 e 88 del Codice dei contratti. Xxxxxx ritenersi anomale tutte le offerte in cui sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari, o superiori, ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti.
In ogni caso, ai sensi dell’articolo 86, comma 3, del Codice dei contratti, la Commissione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
In esito al procedimento di verifica, ove ricorrano le condizioni di cui agli articoli 87 e 88 del Codice dei contratti, la Commissione procederà all’esclusione delle offerte anomale.
La Commissione disporrà, quindi, l’aggiudicazione provvisoria a favore del Concorrente che avrà totalizzato il punteggio complessivo più elevato, o del Concorrente sorteggiato nelle modalità predette.
I verbali della Commissione, relativi alla documentazione delle operazioni del procedimento di valutazione, saranno trasmessi al Ministero dello sviluppo economico – Direzione Generale per gli incentivi alle imprese, competente ad adottare l’atto di aggiudicazione definitiva.
Articolo 13 - Adempimenti necessari all’aggiudicazione e alla stipulazione della Convenzione
Compiuti gli adempimenti necessari all’aggiudicazione definitiva, ai sensi degli articoli 11 e 12 del Codice dei contratti, l’Amministrazione provvederà alle comunicazioni di cui all’articolo 79, comma 5, lettera a), dello stesso Xxxxxx.
L’Amministrazione provvederà ad invitare a mezzo fax ovvero posta elettronica certificata l’Aggiudicatario provvisorio e il Concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano ricompresi fra i Concorrenti già sorteggiati in precedenza, a comprovare ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, entro dieci giorni dalla data della richiesta, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, con le modalità esplicitate dall’articolo 2, lettera g), del presente Disciplinare.
Concluse positivamente le attività di verifica sui requisiti, ivi inclusi quelli di ordine generale, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del Codice dei contratti, l’aggiudicazione definitiva diverrà efficace a favore dell’Aggiudicatario e, fatto salvo l’esercizio dei poteri di autotutela e le riserve indicate in premessa, si
procederà alla sottoscrizione della Convenzione, previa presentazione, in ogni caso, della garanzia definitiva di cui all’articolo 9, lettera b), del presente Disciplinare.
L’aggiudicatario dell’appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata dall’Amministrazione per la stipulazione della Convenzione. In mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso, è facoltà dell’Amministrazione aggiudicare l’appalto all’operatore economico che risulti successivamente classificato nella graduatoria finale.
Sono a carico dell’Aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della Convenzione, ivi compresi gli oneri fiscali.
Articolo 14 - Trattamento dei dati personali e accesso agli atti
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, l’Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali alla stessa forniti.
a) Finalità del trattamento
• I dati inseriti nelle buste «Busta A - Istanza di partecipazione», «Busta B - Contributo AVCP e Cauzione provvisoria» e «Busta C - Offerta tecnica» vengono acquisiti dall’Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, di quelli soggettivi e di quelli tecnico-economici dei Concorrenti richiesti per l’esecuzione del servizio, nonché per l’aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge.
• I dati forniti dal Concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall’Amministrazione ai fini della stipula della Convenzione, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa della Convenzione stessa.
b) Natura del conferimento
Il conferimento dei dati ha natura facoltativa. Tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dall’Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il Concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione.
c) Dati sensibili e giudiziari
I dati forniti dai Concorrenti e dall’aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” ai sensi della richiamata normativa in materia.
Alcuni dati forniti dai Concorrenti e dall’aggiudicatario rientrano tra i dati classificabili come “giudiziari”, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 196/2003, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di appalti.
d) Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dal D.lgs. n. 196/2003.
e) Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potranno essere comunicati:
— al personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara o a quello in forza ad altri uffici dell’Amministrazione che svolgono attività ad esso attinente;
— a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara;
— agli eventuali soggetti esterni, i cui nominativi saranno messi a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
— ad altri Concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, nei limiti consentiti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.
Saranno, in ogni caso, oggetto di pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Amministrazione le informazioni e i dati indicati dall’articolo 1, comma 32 della legge n. 190/2012, nonché quelli la cui pubblicazione è prescritta in ottemperanza alle disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni recate dal decreto legislativo n. 33/2013.
f) Titolare del trattamento dei dati
Il titolare responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile unico del procedimento.
g) Diritti del Concorrente interessato
Al Concorrente, in qualità di interessato, vengono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 196/2003.
h) Consenso del Concorrente interessato
Acquisite, ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’istanza di partecipazione, il Concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Ciascun Concorrente potrà segnalare all’Amministrazione di NON autorizzare l’accesso agli atti inerenti alle parti relative all’offerta tecnica – che dovranno in tal caso essere successivamente indicate in via specifica con la presentazione dell’offerta stessa, ovvero delle giustificazioni dei prezzi eventualmente chieste in sede di verifica delle offerte anomale – in quanto coperte da segreti tecnici e commerciali.
In caso di presentazione di tale dichiarazione, l’Amministrazione consentirà l’accesso nei soli casi di cui all’articolo 13, comma 6 del Codice dei contratti. In mancanza di presentazione della dichiarazione di cui sopra, l’Amministrazione consentirà, ai Concorrenti che lo richiedono, l’accesso mediante esame ed estrazione di copia.
In ogni caso, l’accesso agli atti della gara è differito:
- in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato le offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all’approvazione dell’aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione definitiva.
Articolo 15 - Contenzioso
Ai sensi dell’articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i., avverso la documentazione di gara è proponibile ricorso unicamente innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del Bando o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dello specifico atto che si intende impugnare.
IL DIRETTORE GENERALE
(Xxxxx Xxxxxxx)