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ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA ENTI EX ART. 15 - LEGGE
7 AGOSTO 1990, N. 241
TRA
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità, (di seguito indicato come Ufficio) con sede in Xxxx 00000, Largo Chigi 19, CF 80188230587, rappresentato dal Cons. Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx, Capo Ufficio, domiciliato per la carica presso la sede indicata
E
L’Università degli Studi di Milano – Bicocca – Dipartimento di Psicologia, di seguito per brevità denominata anche “Università”, con sede in Milano, Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1, casella PEC xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, C.F./X.XXX 12621570154 rappresentata dal Pro-Rettore Vicario, Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx, autorizzato alla stipula del presente atto con Determina del Direttore Generale Rep. 364/2022 Prot. 0004834/22 del 20/01/2022
Di seguito denominati singolarmente come “Parte” e collettivamente congiuntamente “Parti”;
PREMESSO CHE
1. l’Ufficio è struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che si occupa, tra l’altro, degli interventi connessi all’attuazione delle politiche volte a garantire la tutela e la promozione dei diritti delle persone con disabilità e a favorire la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione sociale, nonché la loro autonomia, in coerenza con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.
2. Al suo interno è costituito l’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, che ha funzioni consultive e di supporto tecnico-scientifico per l'elaborazione delle politiche nazionali in materia di disabilità. Nell’ambito dell’Osservatorio è altresì costituito un Comitato tecnico-scientifico con finalità di analisi ed indirizzo scientifico in relazione alle attività ed ai compiti dell'Osservatorio.
3. L’ Università degli Studi di Milano – Bicocca è un Ente ad autonomia costituzionalmente garantita nell’ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e ordinata in forma di istituzione pubblica dotata di personalità giuridica; in coerenza con quanto previsto dal proprio Statuto vigente dal 5 aprile 2015, fine dell’Università è concorrere allo sviluppo della società attraverso la promozione culturale e civile della persona e l’elaborazione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della solidarietà internazionale e della salvaguardia dell’ambiente; persegue tale fine statutario attraverso l’attività di ricerca scientifica, il trasferimento e la valorizzazione dei risultati della ricerca e attraverso l’istruzione superiore; l’Università partecipa, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, alla formazione permanente e all’aggiornamento professionale ispirandosi a principi di responsabilità, promuovendo e valorizzando il merito, per favorire lo sviluppo di un sapere critico, aperto allo scambio di informazioni e all’interazione con altre culture e svolge le sue funzioni istituzionali
in conformità agli obiettivi generali della propria politica culturale di ricerca e di insegnamento e, nel rispetto della libertà dei singoli, predispone specifici programmi e progetti di sviluppo nelle diverse aree culturali;
3. L’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;
4. È interesse delle Parti collaborare al presente accordo in quanto si intende addivenire all'elaborazione e trasmissione di attività di ricerca, per un supporto integrato e multidisciplinare su un ampio insieme di tematiche correlate al tema degli impatti psicologici e sociali determinati dalla situazione pandemica e post pandemica sars cov 19 sulle persone con disabilità e le loro famiglie;
5. Il Comitato tecnico-scientifico di cui al punto 2) del presente Accordo, nella riunione del 5 novembre 2020, ha deliberato lo svolgimento di attività di studio e ricerca per approfondire tematiche di particolare rilevanza, anche in considerazione degli obiettivi del Secondo programma di azione biennale delle persone con disabilità per la promozione dei diritti e l’integrazione (DPR 12 ottobre 2017) e delle Osservazioni conclusive all’Italia indicate dal Comitato per i diritti delle persone con disabilità delle Nazioni Unite
(CRPD/C/ITA/CO/1 del 6 ottobre 2016). Alla luce di quanto esposto l’Ufficio ha pubblicato un Avviso esplorativo, dedicato esclusivamente a strutture di ricerca universitarie italiane, avente come obiettivo la presentazione di manifestazioni di interesse per la realizzazione di studi riguardanti gli impatti psicologici e sociali determinati dalla situazione pandemica e post pandemica sars cov 19 sulle persone con disabilità e le loro famiglie;
6. L’Avviso è stato pubblicato il 4 maggio 2021 sul sito istituzionale dell’Ufficio, con scadenza il 24 maggio 2021; tra i progetti presentati in risposta all’avviso esplorativo è stato ritenuto confacente il progetto presentato con nota trasmessa via pec il 24 maggio 2021, entro i termini previsti, dall’Università degli Studi di Milano – Bicocca dal titolo “DISCOVID. Una ricerca psicosociale per indagare i vissuti e gli impatti della pandemia sul mondo delle disabilità. Voci ‘in diretta’ e strategie per l'inclusione” avente come proponente e coordinatrice scientifica la Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx del Dipartimento di Psicologia, protocollato dall’Ufficio con UPFPD 0001278 –a- 25/5/2021;
7. L’Accordo di collaborazione ex. art. 15 L. 241/1990 presuppone un apporto paritetico dei soggetti pubblici coinvolti che collaborano nel perseguire obiettivi comuni di esclusivo interesse pubblico, per sviluppare uno studio sugli elementi che promuovano la conoscenza degli impatti psicologici e sociali determinati dalla situazione pandemica e post pandemica sars cov 19 sulle persone con disabilità e le loro famiglie al fine di promuovere un’approfondita analisi delle
conseguenze reversibili ed irreversibili che tale pandemia ha causato e causerà anche con riferimento al medio-lungo periodo;
8. Nell’ambito del presente Accordo le Parti assumeranno integralmente a proprio carico ognuna per la propria parte, i costi derivanti dall’assolvimento degli impegni in esso previsti, salvo il ristoro da parte dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Università dei costi diretti effettivamente sostenuti per lo svolgimento delle attività progettuali;
10. È interesse dell’Università implementare, per propri fini di ricerca, strumenti e metodologie relative all’elaborazione di programmi funzionali e linee guida utili per la definizione di politiche pubbliche e, in generale, per promuovere i rapporti con la società e il territorio., e rientra quindi nella sua missione sia approfondire in termini applicativi le problematiche della programmazione e verifica in contesto reale di strumenti innovativi, sia sperimentare forme di collaborazione e partenariato con altri Enti;
11. All’interno dell’Università operano docenti i cui ambiti specialistici,
come ampiamente testimoniato dalle pubblicazioni prodotte e dalle partecipazioni a convegni si contraddistinguono per la particolarità delle competenze altamente specialistiche legate alla Psicologia Sociale, Applicata e di Comunità, ed al Life Design, con expertise specifica sulle problematiche delle persone con disabilità;
12. L’Università è impegnata nel corso degli ultimi anni in contratti con finalità di ricerca e sviluppo con Enti pubblici interessati a strumenti e pratiche per individuare policy, strategie, interventi e risorse
(sociali, territoriali, personali) per affrontare problematiche complesse in ambito sociale;
13. Esistono presso l’Università le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione;
14. L’Università si è dichiarata disponibile ad eseguire le attività previste, riconosciute dalle Parti come non contendibili dal mercato, e l’attività oggetto del presente Accordo non comporterà alcun pregiudizio allo svolgimento delle normali attività didattiche e di ricerca dell’Ateneo;
15. La collaborazione scientifica tra l’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Università degli Studi di Milano – Bicocca - Dipartimento di Psicologia è finalizzata a produrre risultati funzionali al perseguimento di obiettivi di esclusivo interesse pubblico ed in particolare a contribuire al miglioramento del livello di efficacia e di adeguatezza delle politiche nazionali in materia di disabilità;
16. L’interesse di cui ai precedenti punti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art. 15 della legge n. 241/90;
recepite le premesse parte integrante e sostanziale del presente Accordo, le Parti
CONVENGONO QUANTO SEGUE: ART. 1 – FINALITA’ DELLA COLLABORAZIONE
Finalità dell’Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/1990 è la realizzazione di attività scientifiche di interesse comune mirate allo studio sugli elementi che promuovano una migliore qualità
di vita delle persone con disabilità intellettive e relazionali e sugli specifici sostegni, al fine di favorire l’appropriatezza e la personalizzazione dei relativi progetti di vita e la conseguente inclusione nella propria comunità.
ART. 2 – OBIETTIVI SPECIFICI
Le Parti concordano di collaborare senza vincolo di esclusività per il conseguimento degli obiettivi specifici di interesse comune, indicati nel progetto allegato al presente Accordo di cui costituisce parte integrante. ART. 3 – IMPEGNI DELLE PARTI
La realizzazione delle azioni previste dall’accordo di collaborazione, così come meglio descritte nel progetto allegato al presente Accordo di cui costituisce parte integrante, ha come presupposto la stretta e diretta collaborazione tra l’Ufficio e l’Università attraverso specifiche divisioni dei compiti e responsabilità e mediante la cooperazione del personale e l’utilizzazione di strutture necessarie per le attività di entrambi i contraenti, in conformità ai Regolamenti delle Parti e previa acquisizione delle necessarie autorizzazioni, se previste, e fatto salvo il regolare svolgimento dell’attività istituzionale delle Parti. A tale scopo l’Università si impegna a:
a) mettere a disposizione personale, strutture ed attrezzature dedicati allo sviluppo delle azioni previste;
b) eseguire il progetto allegato al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante;
c) elaborare i risultati finali della ricerca, predisponendo una relazione intermedia ed una finale.
L’Ufficio si impegna a mettere a disposizione personale dedicato allo sviluppo delle azioni previste e le risorse finanziarie per il ristoro esclusivamente delle spese dirette effettivamente sostenute dall’Università per l’espletamento delle attività previste.
Le Parti si impegnano a:
- contribuire a valorizzare i risultati che saranno progressivamente raggiunti nel corso della ricerca;
- divulgare e valorizzare in collaborazione i risultati ottenuti nell’ambito del presente Accordo.
ART. 4 - DURATA DELL’ACCORDO, MODIFICHE E RECESSO
La durata prevista del presente Accordo è di dodici mesi , con decorrenza dalla data di sottoscrizione. E’ escluso il tacito rinnovo.
Ogni eventuale modifica dovrà essere preventivamente concordata tra le Parti, mediante atto aggiuntivo, da definirsi con scambio di accordi scritti, ed entrerà in vigore solo dopo la sottoscrizione di entrambe le Parti del suddetto atto aggiuntivo.
Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Accordo mediante comunicazione con preavviso di almeno quattro mesi da inviarsi tramite posta elettronica certificata ed ai responsabili del presente Accordo, di cui al successivo art. 5.
Per l’Ufficio: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx;
Per l’Università: PEC xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, e-mail (Area della Ricerca) xxxxxxx@xxxxxx.xx - Responsabile scientifico Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx.
ART. 5 – RESPONSABILI DELL’ACCORDO
I Responsabili dell’esecuzione dell’Accordo di collaborazione sono individuati, per l’Ufficio nella dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx, funzionaria dell’Ufficio e per Università nella Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Professore Associato del Settore Scientifico Disciplinare “Psicologia Sociale” del Dipartimento di Psicologia.
Ai Responsabili individuati competono il monitoraggio dello sviluppo della collaborazione, la valutazione e la proposta di eventuali modifiche nel corso della sua durata.
ART. 6 - IMPEGNI ECONOMICI
Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall’assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo. E’ fatto salvo il ristoro da parte dell’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’Università dei maggiori oneri sostenuti dalla stessa per la realizzazione del Progetto oggetto della cooperazione tra le Parti, allegato al presente Accordo e di cui fa parte integrante, , previste nella misura massima di euro 60.000,00 (sessantamila/00) da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 c. 4 del DPR 633/72, soggetto a rendicontazione. Tali spese saranno rimborsate in due quote:
- una quota, da versarsi non prima di tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, corrispondente al 30% dell’importo del contributo complessivo, previa condivisione di una relazione intermedia sull’attività svolta.
- una quota, da versarsi al termine del presente Accordo, corrispondente al restante 70% dell’importo del contributo
complessivo, previa condivisione di una relazione finale sull’attività svolta e presentazione dei risultati, come indicati nel Progetto oggetto della cooperazione tra le Parti che fa parte integrante del presente Accordo.
I prodotti di avanzamento del Progetto oggetto della cooperazione tra le Parti saranno accompagnati dalla rendicontazione delle spese sostenute e dichiarate dall’Università che le stesse sono state effettuate per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, allegato al presente Accordo di cui fa parte integrante.
Il trasferimento avverrà a seguito di presentazione di note di debito, entro 30 giorni dalla loro trasmissione all’Ufficio sul conto di Tesoreria Unica n. 0158598 (Università degli Studi di Milano – Bicocca) presso Banca d’Italia.
ART. 7 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA
I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell’ambito del presente Accordo sono di proprietà comune dell’Ufficio e dell’Università che ne convengono la piena libertà di utilizzazione, ciascuno per i propri scopi istituzionali previa comunicazione all’altra Parte. Le Parti si impegnano inoltre a estendere e valorizzare i risultati ottenuti col presente Accordo in iniziative a livello locale, nazionale e internazionale al fine di perseguire politiche in materia di disabilità, secondo i propri compiti istituzionali e tecnico-scientifici di interesse.
ART. 8 - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Entrambe le Parti dovranno essere dotate di adeguata copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, limitatamente alle attività previste nel presente Accordo, in conformità alle previsioni di legge e in ogni caso secondo i criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell’attività svolta.
I soggetti di una delle Parti che si recheranno presso la sede dell’altra Parte per la conduzione e lo sviluppo delle attività oggetto della cooperazione dovranno attenersi alle procedure autorizzative in essere, che verranno preventivamente rese note.
L’Ente ospitante si impegna ad adempiere nei confronti del personale e dei soggetti incaricati dell’altra parte agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ivi incluse, in particolare, le disposizioni concernenti l’applicazione delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID 19 previste dalla normativa vigente e dai Protocolli adottati dalle Parti.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti convengono che, qualora si rendesse necessario il trattamento di dati personali, si osserverà il Regolamento (UE) GDPR 2016/679 e la normativa italiana prevista in materia e successive modifiche e integrazioni, nonché di quanto previsto dai propri Regolamenti interni in materia.
ART. 10 - CONTROVERSIE
Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse sorgere dal presente Accordo di collaborazione; in caso di non risoluzione amichevole il Foro competente e quello di Roma.
ART. 11 – REGISTRAZIONE
Il presente Accordo di collaborazione è firmato digitalmente in unico originale ex art. 24, comma 1 e 2 CAD d. lgs 82/2005 e sarà registrato in caso d’uso e a tassa fissa ai sensi del DPR 131/86. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo del presente atto è assolta in modo virtuale dall’Università con autorizzazione n. 95936 del 23/12/2002 per un importo di € 16,00 ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe, ai sensi del DPR 642/1972. Art. 12 - COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni fra le Parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata, qui di seguito precisati:
per l’Università: PEC xxxxxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxx.xx, e-mail (Area della Ricerca) xxxxxxx@xxxxxx.xx - Responsabile scientifico Xxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxx e-mail xxxxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxx.xx;
per l’Ufficio: xxxxxxx.xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx.
ART 13 - NORME DI RINVIO
Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle altre leggi vigenti.
Xxxxx, approvato e sottoscritto.
Milano, data della firma digitale Roma, data della firma digitale Università degli Studi di Milano – Bicocca PCM
Dipartimento di Psicologia Ufficio
Il Pro-Rettore Vicario
(Xxxx. Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxx) (cons. A. M. Caponetto) Firmato digitalmente ex art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
ALLEGATO TECNICO