IMPEGNI ECONOMICI Clausole campione

IMPEGNI ECONOMICI. Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall’assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo. È fatto salvo il ristoro da parte dell’Università dei costi sostenuti per la realizzazione del Progetto, allegato al presente Accordo e di cui fa parte integrante, relativi alle spese sostenute per lo stesso Progetto, previste nella misura massima di euro 60.000,00 (sessantamila/00) da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 c. 4 del DPR 633/72, soggetto a rendicontazione. Tali spese saranno rimborsate in due quote: - una quota, da versarsi non prima di due mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, corrispondente al 30% dell’importo complessivo del progetto, a seguito della predisposizione di una relazione sui risultati intermedi dell’attività svolta;. - una quota, da versarsi al termine del presente Accordo, a seguito della predisposizione della relazione finale e della presentazione dei risultati, come indicati nel Progetto che fa parte integrante del presente Accordo. I prodotti di avanzamento del Progetto saranno accompagnati dalla rendicontazione delle spese sostenute e dichiarate dall’Università che le stesse sono state effettuate per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, allegato al presente Accordo di cui fa parte integrante. Il trasferimento avverrà a seguito di presentazione di note di debito, entro 30 giorni dalla loro trasmissione all’Ufficio sul conto Banca d’Italia – Tesoreria dello Stato – Sezione di Catanzaro intestato al Beneficiario, IBAN XX00X0000000000000000000000.
IMPEGNI ECONOMICI. ATERSIR si impegna a concorrere al finanziamento delle spese che il DIPARTIMENTO sosterrà al fine della realizzazione di tale collaborazione comprese quelle dei collaboratori impegnati nel progetto ivi incluso un assegnista di ricerca con un contributo annuale pari di € 20.000,00: trattasi di un contributo per il sostegno della ricerca scientifica e pertanto sarà escluso da campo di applicazione IVA artt. 1-4 DPR 633/72.
IMPEGNI ECONOMICI. A titolo di contributo a sostegno delle attività di ricerca, il Comune di Carrara riconoscerà al Dipartimento la somma di € 15.800,00 che trova copertura sul Cap. 09021.03.04.0002 “ Spese per servizi settore marmo” del Bilancio 2018, Imp. ….. Dato che l’oggetto dell’accordo è strettamente connesso con l’attività istituzionale di ricerca svolta dal Dipartimento, il contributo non si configura come corrispettivo erogato a fronte di servizi resi dai beneficiari, di conseguenza è da ritenersi fuori dal campo di 5 / 11 applicazione dell’IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR n. 633/72 e successive modificazioni. Le Parti danno atto che le attività di cui al presente atto non sono imponibili IVA essendo individuate e realizzate nel perseguimento dei propri fini istituzionali. Il contributo messo a disposizione dal Comune di Carrara sarà erogato in un’unica rata, dopo la firma del presente Accordo, sul conto di contabilità speciale del DST presso la Banca D’Italia n. 0306382 (IBAN completo XX00X0000000000000000000000). Tale contributo sarà utilizzato integralmente per il finanziamento di una borsa di ricerca semestrale, eventualmente rinnovabile, su tematiche relative a rilevamenti geomorfologici applicati ai ravaneti di Carrara.
IMPEGNI ECONOMICI. Le Parti assumono integralmente, a proprio carico, i costi derivanti dall’assolvimento degli impegni previsti nel presente Accordo. E’ fatto salvo il ristoro da parte del Politecnico dei costi sostenuti per la realizzazione del Progetto, allegato al presente Accordo e di cui fa parte integrante, relativi alle spese sostenute per lo stesso Progetto, previste nella misura massima di euro 60.000,00 (sessantamila/00) da intendersi fuori campo IVA ai sensi degli artt. 1, 3 e 4 c. 4 del DPR 633/72, soggetto a rendicontazione. Tali spese saranno rimborsate in due quote: - una quota, da versarsi non prima di tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, corrispondente al 30% dell’importo complessivo del progetto, a seguito della predisposizione di una relazione sui risultati intermedi. - una quota, da versarsi al termine del presente Accordo, a seguito della predisposizione della relazione finale e della presentazione dei risultati, come indicati nel Progetto che fa parte integrante del presente Accordo. - Il team di ricerca è costituito dalla prof.ssa Angela Silvia Pavesi, in qualità di Responsabile Scientifico oltre che dalla Prof.ssa Ilaria Oberti e dalla Dottoranda Cristiana Perego come descritto nel progetto allegato al presente accordo. I prodotti di avanzamento del Progetto saranno accompagnati dalla rendicontazione delle spese sostenute e dichiarate dal Politecnico che le stesse sono state effettuate per la realizzazione delle attività previste dal Progetto, allegato al presente Accordo di cui fa parte integrante. Il trasferimento avverrà a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche aventi Codice Univo Ufficio (IPA) 20ZW5B, entro 30 giorni dalla loro trasmissione. Le Parti si assumono l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136, pena la nullità assoluta del presente atto. Qualora le transazioni relative al presente atto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane spa, ovvero di strumenti considerati idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti, il presente accordo si intende risolto di diritto. Si comunica che il conto corrente dedicato in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'art.3 della legge L. 136/2010 è il seguente: n.0038075 presso la Banca d’Italia Codice IBAN: IT73W0100003245139300038075 intestato a Politecnico di Milano. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono: - Dott. Raffaele Sorrent...
IMPEGNI ECONOMICI. I costi di funzionamento del Centro di attivazione sopraindicati dovranno essere concordati e ripartiti tra le Parti in maniera proporzionale all'impegno richiesto in relazione agli obiettivi e dall'utilizzo finale della risorsa impiegata. Tali accordi saranno evidenziati in apposito atto attuativo del presente accordo.
IMPEGNI ECONOMICI. Le Camere si impegnano a garantire la copertura finanziaria necessaria, in particolare la Camera di Commercio che si avvarrà dell’attività del personale metrico dell’altra Camera dovrà riversare a quest’ultima il 95% della tariffa prevista.
IMPEGNI ECONOMICI. I costi delle attività previste dal progetto di ricerca necessarie per il raggiungimento del risultato atteso saranno a carico di XXX per quanto riguarda (specificare) e di ENEA per quanto riguarda (specificare) .
IMPEGNI ECONOMICI. Per il triennio 2018-2020 le parti si impegnano a reperire nei propri bilanci le risorse necessarie per la realizzazione delle iniziative descritte, che verranno identificate e destinate con successivi atti. Per l’anno 2018 il Piano d’azione 2018-2019 dell’Accordo per lo Sviluppo Economico e la Competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia, approvato dal Collegio di Indirizzo e Sorveglianza nella seduta del 5 giugno 2018 e dalla Giunta regionale nella seduta del 28 giugno 2018 (d.g.r. n. XI/256), prevede la realizzazione dell’azione “Progettazione territoriale/tematica a base culturale”, con uno stanziamento da parte di Regione Lombardia di 50.000 Euro;

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  • Oneri economici 1. La partecipazione al TDH di cui al presente Accordo è su base volontaria e non genera alcuna remunerazione diretta per le Parti coinvolte. Non sono previsti oneri economici a carico delle Parti né sono previsti corrispettivi e/o rimborsi spese a favore di una delle Parti ed a carico dell’altra, in ragione della finalità di cooperazione tra le Parti stesse oggetto del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte, pertanto, si fa carico dei propri costi, diretti ed indiretti, nessuno escluso, per la pubblicazione sul TDH e per la fornitura di contenuti redazionali e/o editoriali da parte dell’Aderente.

  • CONDIZIONI ECONOMICHE 9.1 Le Condizioni economiche sono le condizioni di prezzo proposte al Cliente nell’ambito della presente Offerta PLACET, sono allegate al presente Contratto e ne costituiscono parte integrante. Esse sono accettate dal Cliente in fase di conclusione del Contratto.

  • Conto economico Nota Integrativa. Ai suddetti documenti di sintesi segue il rendiconto redatto per la fase di accumulo. Non si è resa necessaria la redazione del rendiconto per la fase di erogazione, poiché il Fondo nell'esercizio in esame non ha erogato direttamente prestazioni in forma di rendita. Stante la struttura multicomparto, sono stati redatti distinti rendiconti per ciascun comparto; i rendiconti sono composti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa. Il bilancio di esercizio del Fondo Pensione Alifond è assoggettato a revisione contabile.

  • OFFERTA ECONOMICA La busta dell’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni seguenti, e d e v e e s s e r e redatta utilizzando preferibilmente la Scheda C allegata al presente disciplinare. Come specificato al punto precedente l’offerta deve essere contenuta in una busta recante esternamente i dati dell’Impresa partecipante e la scritta “BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA” sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura. A pena di esclusione, la dichiarazione di offerta deve essere resa e sottoscritta dal rappresentante legale dell’impresa singola/consorzio di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006 e sottoscritta da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di Associazione Temporanea di Imprese/Consorzio/GEIE/ di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006, deve altresì essere datata e recare marca da bollo da €. 14,62. Tale dichiarazione, redatta su carta legale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sul bollo, dovrà contenere l’indicazione della percentuale di ribasso della offerta, nonché dell’oggetto dell'appalto con il relativo importo a base d’asta. Il ribasso deve essere formulato con un numero massimo di tre cifre decimali dopo la virgola. La suddetta percentuale di ribasso dovrà essere indicata in cifre e in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuta valida quella più vantaggiosa per l’Amministrazione. La mancanza della sottoscrizione e dell’oggetto dei lavori comporterà la nullità dell’offerta. A. di offrire un prodotto rispondente a tutto quanto richiesto nel Capitolato Speciale d'Appalto; B. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi e sulle condizioni contrattuali;

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • Lavori in economia Nell’eventualità siano contemplate delle somme a disposizione per lavori in economia tali lavori non daranno luogo ad una valutazione a misura, ma saranno inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l'importo delle somministrazioni al netto del ribasso d'asta, per quanto riguarda i materiali. Per la mano d'opera, trasporti e noli, saranno liquidati secondo le tariffe locali vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori incrementati di spese generali ed utili e con applicazione del ribasso d'asta esclusivamente su questi ultimi due addendi.

  • DISCIPLINA ECONOMICA Art. 26 Anticipazione del prezzo ......................................................................................................................... Art. 27 Pagamenti in acconto .............................................................................................................................. Art. 28 Pagamenti a saldo....................................................................................................................................

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga: a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione giornaliera per i giorni di malattia dal quarto al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione stessa per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi, posta a carico dell'INPS ai sensi dell'art. 74, legge 23 dicembre 1978, n.833, secondo le modalità stabilite per i dipendenti del settore terziario, e anticipata dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 1, legge 29 febbraio 1980, n. 33. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS, secondo le modalità di cui agli artt. 1 e 2, legge 29 febbraio 1980, n.33; b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure: 1) 100% (cento per cento) per i primi tre giorni (periodo di carenza); 2) 75% (settantacinque per cento) per i giorni dal 4° al 20°; 3) 100% (cento per cento) per i giorni dal 21° in poi della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. Per retribuzione giornaliera si intende la quota giornaliera della retribuzione di fatto di cui all'art. 123. Al fine della percezione delle indennità economiche relative al periodo di malattia il lavoratore è tenuto - ai sensi dell'art. 2, legge 29 febbraio 1980, n. 33 - a recapitare o a trasmettere a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro due giorni dal rilascio da parte del medico curante, l'attestazione sull'inizio e la durata presunta della malattia, nonché i successivi certificati in caso di ricaduta o continuazione della malattia. Al momento della risoluzione del rapporto, il datore di lavoro è obbligato a rilasciare una dichiarazione di responsabilità dalla quale risulti il numero di giornate di malattia indennizzate nel periodo, precedente alla data di risoluzione del rapporto, dell'anno di calendario in corso. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'INPS non corrisponde per qualsiasi motivo l'indennità di cui alla lettera a) del presente articolo; se l'indennità stessa è corrisposta dall'INPS in misura ridotta il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto. Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute nei casi di cui ai successivi artt. 107 e 111.

  • Obblighi dell’operatore economico 1. Il Patto di Integrità costituisce parte essenziale dei documenti da presentare nell’ambito delle procedure di affidamento di contratti pubblici. 2. L’operatore economico si impegna a: a. rispettare i contenuti del presente Patto di Integrità anche nei contratti stipulati con i subcontraenti; b. non porre in essere condotte finalizzate ad alterare le procedure di aggiudicazione o la corretta esecuzione dei contratti, a non ricorrere alla mediazione o altra opera di terzi ai fini dell’aggiudicazione o gestione del contratto, a non corrispondere ad alcuno, direttamente o tramite terzi, ivi compresi soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità al fine di facilitare l’aggiudicazione o gestione del contratto; c. rendere, per quanto di propria conoscenza, una dichiarazione sostitutiva concernente l’eventuale sussistenza di conflitti di interessi, anche potenziali, rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e a comunicare qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente. 3. L’operatore economico, inoltre, dichiara, con riferimento alla specifica procedura di affidamento o iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa vigente, ivi inclusi gli artt. 101 e segg. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) gli artt. 2 e seguenti della l. 10 ottobre 1990, n. 287, e che l’offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa; dichiara altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle procedure per limitare con mezzi illeciti la concorrenza. 4. Il Patto di Integrità ha efficacia dal momento della presentazione delle offerte, in fase di affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture e sino alla completa esecuzione dei contratti aggiudicati. 5. In sede di iscrizione all’Elenco Fornitori Telematico Sintel l’operatore economico sottoscrive il presente Patto di Integrità. 6. In sede di esecuzione del contratto d’appalto l’operatore economico si impegna a rispettare i termini di pagamento stabiliti dal d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, salvo diverso accordo tra le parti.

  • Trattamento economico 2.1 Durante il periodo di astensione obbligatoria l’azienda provvede ad integrare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali fino al raggiungimento del 100% del trattamento economico complessivo netto, prendendo a riferimento la retribuzione di cui al punto 1.1 ed alle lettere c), d), n) del punto 1.2 dell’art. 68 (Retribuzione) del presente CCNL. La prestazione economica dovuta da parte degli Istituti previdenziali a norma di legge è anticipata direttamente dall’azienda contestualmente all’integrazione dalla stessa dovuta. 2.2 Durante il periodo di astensione facoltativa la madre lavoratrice e il padre lavoratore hanno diritto, fino al terzo anno di età del bambino ad un trattamento economico pari al 30% della retribuzione per un periodo massimo complessivo, tra i due genitori, di 6 mesi. A livello aziendale le parti potranno definire eventuali condizioni integrative e di armonizzazione. Durante il periodo di astensione facoltativa l’azienda è tenuta ad anticipare la prestazione erogata dagli Enti previdenziali, pari al 30% della retribuzione calcolata secondo la normativa di riferimento. Dal terzo anno sino al compimento dell’ottavo anno di età del bambino e comunque per il restante periodo di astensione facoltativa, la madre lavoratrice ed il padre lavoratore hanno diritto alla prestazione economica di cui al capoverso precedente del presente punto 2.2 a condizione che il reddito individuale dell’interessato sia inferiore a 2,5 volte l’importo del trattamento minimo di pensione a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria. 2.3 Nessuna ulteriore indennità è dovuta dal datore di lavoro per tutto il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa. 2.4 Per i periodi di assenza facoltativa i lavoratori percepiranno integralmente l’importo dovuto a titolo di tredicesima mensilità ed i periodi di assenza sono utili ai fini del passaggio alla posizione retributiva superiore.