PROTOCOLLO D’INTESA FRA AGENZIA FORESTAS E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PALERMO
PROTOCOLLO D’INTESA FRA AGENZIA FORESTAS E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI PALERMO
TRA
il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF) dell’Università degli Studi di Palermo (di seguito denominato Dipartimento SAAF), con sede legale in Palermo, Viale delle Scienze Ed. 4, C.F. n. 80023730825 e P.I. 00605880822, rappresentato dal Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx, nella qualità di Direttore pro-tempore e domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento;
E
l’Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FORESTAS) con sede in Xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxxxx, C.F. e P.I 03669190922, rappresentato dal Direttore Generale, Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx, nella qualità di legale rappresentante.
Premesso che:
• con D.R. n. 1589/2021 del 01.04.2021 Prot. n. 35299 è stato emanato il “Regolamento per la stipula e il monitoraggio di convenzioni, contratti, accordi quadro e intese per le attività istituzionali”;
• che l’Agenzia FORESTAS supporta la Regione Sardegna sui temi della gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica e che rappresenta un interlocutore di rilievo per le attività di formazione per i Corsi di Laurea presenti presso la sede del Dipartimento;
• che il Dipartimento SAAF promuove la crescita culturale e scientifica sui temi dell’inventariazione, monitoraggio, pianificazione e gestione delle risorse forestali della
Sicilia e della regione Mediterranea e che rappresenta un interlocutore di rilievo per la gestione forestale ambientale, della multifunzionalità e della tutela del paesaggio forestale e rurale, della ricerca e del trasferimento dell'innovazione tecnologica per l’Agenzia;
• l’Agenzia FORESTAS ed il Dipartimento SAAF intendono rinnovare la collaborazione per la promozione e svolgimento di attività didattiche, di ricerca, di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di formazione e di orientamento professionale rivolte ai Corsi di Studi presenti presso il Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università;
• l’accordo stabilisce una cooperazione tra le amministrazioni finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune, che l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico e che le amministrazioni partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività (formazione, ricerca e trasferimento tecnologico) interessate dalla cooperazione;
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 – Premesse
Tutto quanto esposto in premessa è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente accordo.
ARTICOLO 2 – Xxxxxxx e finalità
Finalità dell’accordo è quello di attivare una collaborazione per la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, di trasferimento dell'innovazione tecnologica, di divulgazione scientifica, di formazione ai Corsi di Studi presenti presso il Dipartimento SAAF dell’Università di Palermo, di
aggiornamento professionale per il personale e i settori di competenza dell'Agenzia FORESTAS di cui alla legge regionale della Regione Sardegna n. 8/2016;
ARTICOLO 3 – Attività e impegni reciproci
La collaborazione riguarda l’attività di supporto alla didattica erogata per i Corsi di laurea presenti presso il Dipartimento SAAF dell’Università di Palermo, l’aggiornamento professionale per il personale dell’Agenzia FORESTAS e la collaborazione fra Agenzia e Dipartimento nel campo della ricerca, dell’innovazione tecnologica e della divulgazione scientifica nei settori delle scienze forestali e ambientali.
L’Agenzia FORESTAS si impegna ad offrire al Dipartimento SAAF il supporto per attività formative assicurando:
- la collaborazione di proprio personale qualificato ed identificato all’uopo per lo svolgimento di attività di stage e formative;
- la possibilità di accesso, per studenti, docenti e ricercatori impegnati nei Corsi di laurea presenti presso il Dipartimento SAAF alle strutture dell’Agenzia FORESTAS ubicate sul territorio regionale, previo interlocuzione finalizzata all’accertamento della contingente disponibilità delle stesse.
Le attività di collaborazione offerte da presente accordo, nell'ambito dei settori di cui al punto precedente, riguardano:
• l’organizzazione e la realizzazione di stage didattici e cicli di esercitazioni a carattere residenziale rivolti agli studenti dei corsi di laurea promossi e sostenuti dal Dipartimento SAAF;
• l’assistenza e il supporto nello svolgimento di tesi di laurea, progetti ed elaborati previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
• l’organizzazione e la realizzazione di visite didattiche;
• l’organizzazione di conferenze, convegni, e seminari.
Il Dipartimento SAAF si impegna ad offrire all’Agenzia il supporto per attività formative e per i programmi di ricerca e innovazione tecnologica comuni, assicurando con il proprio personale e strutture:
• lo svolgimento di insegnamenti, lezioni, giornate informative e di aggiornamento professionale a favore del personale dell’Agenzia relativi ai settori di competenza dell’Agenzia stessa;
• l’utilizzo delle aule, dei laboratori e strutture a favore del personale dell’Agenzia per attività di formazione, ricerca, divulgazione e trasferimento tecnologico;
• collaborazione per realizzazione di progetti di ricerca di comune interesse;
• l’organizzazione e la realizzazione di visite;
• l’organizzazione di conferenze, convegni, e seminari.
ARTICOLO 4 - Impegno di reciprocità
Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo, l’Agenzia FORESTAS e il Dipartimento SAAF si impegnano a consentire, alle persone coinvolte nell’attività di collaborazione l’accesso alle rispettive strutture, l’uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l’espletamento dell’attività formativa, di ricerca e di innovazione tecnologica.
ARTICOLO 5 - Responsabili dell’accordo
l’Agenzia indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Direttore Generale Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx;
Il Dipartimento indica quale proprio referente e responsabile del presente accordo il Dr Xxxxxx Xxxxxxxxx Xx Xxxx Xxxx.
ARTICOLO 6 - Divulgazione e utilizzazione dei risultati
Le Parti convengono sul comune interesse alla valorizzazione dell'immagine di ciascuna di esse nelle comunicazioni all'esterno in relazione a sviluppi e risultati dell'attività oggetto del presente accordo.
I risultati degli studi svolti in collaborazione, secondo lo spirito del presente accordo, avranno carattere riservato e potranno essere divulgati e utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con
precisa menzione della collaborazione oggetto del presente accordo e previo assenso dell'altra Parte.
Qualora una Parte intenda pubblicare su riviste nazionali e internazionali i risultati delle ricerche in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, si concorderanno i termini ed i modi delle pubblicazioni o esposizioni attraverso singoli atti e accordi esecutivi.
I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo e delle successive intese che ne deriveranno.
Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del logo e dell’identità visiva dell’Università per fini commerciali e/o pubblicitari. L’eventuale utilizzo straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, qualora compatibile con l’immagine e la mission dell’Ateneo, dovrà esser regolato da specifici accordi, previamente approvati dagli organi universitari competenti.
ARTICOLO 7 – Proprietà intellettuale
Si applicano le disposizioni previste dalla normativa generale e universitaria vigente in materia. La proprietà dei risultati conseguiti nell’ambito delle attività convenute è riservata di norma all’Università degli Studi di Palermo, salva diversa pattuizione contenuta in separati accordi, in funzione delle condizioni dell’accordo e della rilevanza dell’apporto di ciascuno dei Contraenti.
ARTICOLO 8 - Decorrenza, durata, recesso e risoluzione. Modifiche contrattuali, Xxxxx Il presente accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti se contestuale, ovvero, in caso di firme differite, dalla data dell’ultima sottoscrizione. La durata è convenuta in 3 anni e non è tacitamente rinnovabile. Eventuali proroghe, potranno essere concordate per iscritto a mezzo scambio di note trasmesse a mezzo PEC tra le Parti.
Ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno 1 mese. Tale preavviso dovrà essere notificato alla controparte con lettera a mezzo PEC. L’accordo potrà anche essere risolto consensualmente.
L’eventuale scioglimento anticipato rispetto la scadenza prevista non produce effetti sulla parte del rapporto già eseguito o ancora in esecuzione e potrà produrre effetti solo per l’avvenire.
Qualsiasi modifica contrattuale dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.
Il presente accordo non comporta oneri finanziari aggiuntivi per le parti.
ARTICOLO 9 – Tutela della salute e sicurezza. Coperture assicurative.
Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative prescritte dalla legge in favore del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.
Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente contratto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., osservando in particolare gli obblighi di cui all’art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Ateneo.
Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all’uopo apposita dichiarazione.
Gli obblighi previsti dall’art. 26 del D. Lgs n. 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul Responsabile della struttura/ente di provenienza.
ARTICOLO 10 – Trattamento dati personali.
Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati forniti o comunque raccolti in relazione al presente accordo, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza,
esclusivamente per il raggiungimento delle finalità dell’accordo stesso, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti connessi.
Le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al D. Lgs. n. 101/2018 che ha innovato la materia, recependo quanto disposto dal Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali (GDPR
– General Data Protection Regulation) in vigore dal 15 maggio 2018 in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
ARTICOLO 11 - Disciplina delle controversie.
Le Parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione amichevole in caso di controversia relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla cessazione del presente accordo.
Qualora la divergenza non si sia potuta ricomporre in via stragiudiziale, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Cagliari.
ARTICOLO 12 – Oneri fiscali.
Si osservano le norme di cui al D.P.R. del 26.10.1972 n. 642 allegato b) art. 16 e al D.P.R. del 26.04.1986 n. 131.
In particolare, il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86. Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente al presente accordo, redatto in una sola copia, sono a carico della Parte richiedente.
ARTICOLO 13 - Norme applicabili.
Il presente accordo è impegnativo per le Parti contraenti in conformità delle leggi vigenti.
Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dai precedenti articoli riguardo ai rapporti tra le Parti, si applicano le disposizioni del Codice Civile.
Letto, confermato e sottoscritto.
PER L’AGENZIA FORESTALE REGIONALE PER LO SVILUPPO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA | PER IL DIPARTIMENTO SCIENZE AGRARIE, ALIMENTARI E FORESTALI, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO |
IL DIRETTORE GENERALE | Il Direttore |
(XXXX.XXXXXXXX XXXXXXX) | (XXXX. XXXXXXX XXXXXX) |
Cagliari,10/05/2022
Delibera del Commissario Straordinario n 28 del 13.05.2022 “Approvazione Rinnovo dell’accordo quadro fra Agenzia Forestas e Università degli Studi di Palermo.”
Approvato nella seduta del consiglio di dipartimento n. del