Disciplina delle controversie Clausole campione

Disciplina delle controversie. Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.
Disciplina delle controversie. 1. Le eventuali controversie che potranno insorgere tra l’Ente parco e l’affittuario in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto vengono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno dall’amministrazione, uno dal privato contraente e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Belluno.
Disciplina delle controversie. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore è unico responsabile per tutti i danni che dovessero causarsi, sia durante la installazione dei parcometri, sia durante la manutenzione degli stessi, a cose e/o persone, compresi i dipendenti di APS Holding SpA. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l’Appaltatore ne farà denuncia al Direttore per l'Esecuzione del Contratto entro cinque giorni dall’accadimento, a pena di decadenza dal diritto del risarcimento. Quest’ultimo procederà, redigendo apposito verbale, all’accertamento dei fatti. Nessun indennizzo sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa del Rappresentante dell’Appaltatore o del personale dell’Appaltatore.
Disciplina delle controversie. 1. Le Parti si impegnano a trovare una soluzione concordata per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Protocollo;
Disciplina delle controversie. Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del pre- sente Accordo, che non si sia potuta definire in via amichevole e/o stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’ar-
Disciplina delle controversie. Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all’esecuzione del presente atto, le parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amministrativa, preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali. Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Ancona.
Disciplina delle controversie. 10.1 Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale attraverso il coinvolgimento del Collegio di Vigilanza, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2, del d.lgs. 104/10.
Disciplina delle controversie. 1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Protocollo d’Intesa, i sottoscrittori si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
Disciplina delle controversie presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice 104/10.
Disciplina delle controversie. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa sorgere per effetto del presente Accordo. Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e alla esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.Lgs. 104/2010.