Disciplina delle controversie. Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2 del D.lgs. 104/2010.
Disciplina delle controversie. 1. Le eventuali controversie che potranno insorgere tra l’Ente parco e l’affittuario in ordine alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto vengono devolute ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri nominati uno dall’amministrazione, uno dal privato contraente e il terzo, con funzioni di Presidente, di comune accordo tra le parti ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del tribunale di Belluno.
2. All’arbitrato si applicano le disposizioni di cui all’articolo 806 e ss. del codice di procedura civile.
3. La richiesta di arbitrato deve essere inoltrata nel termine di sessanta giorni dalla data in cui si verifica il fatto oggetto di contestazione; decorso inutilmente detto termine, ciascuna parte decade dal diritto di ricorrere al giudizio arbitrale.
4. La richiesta di arbitrato, notificata all’altra parte, deve indicare con chiarezza i termini della controversia e indicare il nominativo dell’arbitro prescelto.
Disciplina delle controversie. 1. Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Protocollo d’Intesa, i sottoscrittori si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa.
2. Ove il tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.
1) Possibile Format scrittura privata tra Comune, Parrocchia, Associazione, ecc…. 2) ……
Disciplina delle controversie. 1. Le Parti si impegnano a trovare una soluzione concordata per ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Protocollo;
2. Ogni controversia che non possa essere composta in via amichevole tra le Parti sarà devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il foro competente è quello di Roma.
Disciplina delle controversie. Danni Non ricorre trattandosi di contratto di mera fornitura di beni.
Disciplina delle controversie. Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del pre- sente Accordo, che non si sia potuta definire in via amichevole e/o stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’ar-
Disciplina delle controversie. Le Parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione amichevole in caso di controversia relativa alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione o alla cessazione del presente accordo. Qualora la divergenza non si sia potuta ricomporre in via stragiudiziale, la controversia sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Cagliari.
Disciplina delle controversie. 10.1 Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente Accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale attraverso il coinvolgimento del Collegio di Vigilanza, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a) punto 2, del d.lgs. 104/10.
Disciplina delle controversie. Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all’esecuzione del presente atto, le parti si impegnano a perseguire la soluzione in via amministrativa, preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali. Per qualsiasi controversia relativa al presente atto che non sia possibile ricomporre in via amichevole, è competente in via esclusiva il foro di Ancona.
Disciplina delle controversie presente Accordo, che non si sia potuta definire in via bonaria e stragiudiziale, sarà deferita alla giurisdizione esclusiva del giudice 104/10.