ARTICOLI DI LEGGE. Si richiamano qui di seguito i principi normativi generali che sono alla base di un Contratto di Assicurazione. L’applicazione dei suddetti principi deve essere adattata al contesto di riferimento; nel caso di specie, per esempio, la figura del Contraente coincide con quella dell’Aderente.
ARTICOLI DI LEGGE. (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) Esonero della responsabilità civile del datore di lavoro. L’assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l’assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l’infortunio è derivato. La disposizione del comma precedente non si applica quando per la punibilità del fatto dal quale l’infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo non ascende a somma maggiore dell’indennità che, per effetto del presente decreto, è liquidata all’infortunato o ai suoi aventi diritto. Qualora si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti. Agli effetti dei precedenti commi quarto e quinto l’indennità d’infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all’art. 39.
ARTICOLI DI LEGGE. Si richiamano qui di seguito i principi normativi generali che sono alla base di un Contratto di Assicurazione.
ARTICOLI DI LEGGE. Di seguito vengono riportati gli articoli del Codice Civile citati all’interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.
ARTICOLI DI LEGGE. 1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto I requisiti del contratto sono:
ARTICOLI DI LEGGE. 817 C.C. - Pertinenze Sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad orna- mento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata dal proprie- tario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla medesima. ❯ 818 C.C. - Regime delle pertinenze Gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale com- prendono anche le pertinenze (…) se non è diversamente disposto. Le per- tinenze possono formare oggetto di separati atti o rapporti giuridici (…) ❯ 1325 C.C. - Indicazioni dei requisiti del contratto I requisiti del contratto sono:
ARTICOLI DI LEGGE. Di seguito vengono riportati gli articoli del Codice Civile richiamati nel Fascicolo Informativo.
ARTICOLI DI LEGGE. 1341 C.C. Condizioni generali di contratto Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza. In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro con- traente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o dero- ghe alla competenza dell’autorità giudiziaria. 1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formu- lario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
ARTICOLI DI LEGGE. 1898 C.C. Aggravamento del rischio Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’as- sicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’as- sicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato. L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggrava- mento del rischio. Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso. Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
ARTICOLI DI LEGGE. 2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti. 624 C.P. Furto Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…). 624 bis C.P. Furto in abitazione e furto con strappo (…).Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (…). 628 C.P. Rapina Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o mi- naccia s’impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (…). 629 C.P. Estorsione Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (…).