Inondazioni, alluvioni Clausole campione

Inondazioni, alluvioni. AXA indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle cose assicurate, causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto. Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.
Inondazioni, alluvioni. Inondazioni e alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; sono comprese, sempre a parziale deroga della lettera (a) dell’articolo E 11, le frane, valanghe, slavine e cedimenti del terreno conseguenti. Anche se provocati di “inondazioni e alluvioni”, non sono risarcibili i danni: • di stillicidio, trasudamento e, in generale, quelli caratterizzati da situazioni graduali; • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • alle merci (definizione C) la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento, salvo quelle che per peso o per natura non possono essere poste su pallets o scaffali; • prodotti da liquidi o sostanze diverse dall’acqua, salvo il caso di liquidi o sostanze disciolte nei corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali in occasione di “inondazioni e alluvioni”. Questa rischio garantito opera fino alla concorrenza del limite di indennizzo (definizioni n° 17) stabilito in Specifica per ciascun sinistro e con applicazione della franchigia (definizione n° 15) ivi prevista.
Inondazioni, alluvioni. (art. 1.15)
Inondazioni, alluvioni. Per Inondazione, la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini; per Alluvione, un’inondazione provocata da piogge eccezionali.
Inondazioni, alluvioni. La fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Inondazioni, alluvioni. La Società risponde - in deroga dell'art. 17) lettera O delle Condizioni Generali di Assicurazione - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione anche se originati da terremoto. La Società non risponde dei danni: a) a enti mobili all'aperto; b) agli oggetti, diversi da mobili e tappeti, la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento. Agli effetti della presente estensione di garanzia: - il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia assoluta pari all’1% della somma assicurata per ogni opera danneggiata, con il minimo di Euro 5.000,00; - in nessun caso la Società pagherà, per singolo sinistro, somma maggiore del 50% della somma assicurata per singola ubicazione.
Inondazioni, alluvioni. A parziale deroga di quanto disposto alla lettera b) punto
Inondazioni, alluvioni. Art 10 lett. q) 10% con il min. di € 5.000,00 per ciascuna ubi- cazione colpita da sinistro ====== 50% delle somme assicu- rate per singola ubica- zione col massimo di € 10.000.000,00 Allagamenti Art 10 lett. r) 10% con il min. di € 5.000,00 per ciascuna ubi- cazione colpita da sinistro ====== 2.500.000,00 per sinistro e € 5.000.000,00 per cia- scuna annualità assicura- tiva. Smottamenti, franamenti, cedimenti del terreno Art 10 lett. s) 10% € 10.000,00 ====== 20% delle somme assicu- rate relativamente a cia- scuna ubicazione colpita da sinistro, con il limite massimo di € 5.000.000,00 per sinistro e per anno.
Inondazioni, alluvioni. La Società, a parziale deroga del comma 11 dell’Art. 1 della presente Sezione, indennizza i danni materiali, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini, anche se provocata da terremoto, franamento, cedimento o smottamento del terreno, quando detto evento sia caratterizzato da violenza riscontrabile su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze. La Società non indennizza i danni: a) causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina; b) a enti mobili all’aperto; c) agli oggetti la cui base è posta a meno di 12 (dodici) centimetri dal pavimento; tale esclusione non è valida per i mobili e i tappeti; d) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione o dell’alluvione sulle cose assicurate; e) di franamento, cedimento o smottamento del terreno; f) di rapina o saccheggio. La Società e il Contraente hanno facoltà, in ogni momento, di recedere dall’assicurazione prestata con la presente clausola, con preavviso di 30 (trenta) giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa mette a disposizione la quota di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Inondazioni, alluvioni. La fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili. La Società indennizza i danni materiali, compresi quelli da incendio, esplosione o scoppio, subiti dai beni per effetto di inondazione o alluvione anche se causati da evento sismico. Nell’ambito di questa garanzia la Società non indennizza i danni causati da: - mareggiata, marea, maremoto - umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione - mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica termica o idraulica laddove non connesse all’effetto diretto degli eventi sui beni assicurati o su impianti ad essi connessi, nonché quelli subiti da enti mobili all’aperto o da merci che siano distanziate dal pavimento meno di 8 cm Sono esclusi i danni di franamento, cedimento o smottamento del terreno, nonché i danni ai beni posti ai locali interrati o seminterrati.