Inondazioni, alluvioni. AXA indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione e scoppio - alle cose assicurate, causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto. Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione.
Inondazioni, alluvioni. (art. 1.15)
Inondazioni, alluvioni. Per Inondazione, la fuoriuscita d’acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d’acqua o di bacini; per Alluvione, un’inondazione provocata da piogge eccezionali.
Inondazioni, alluvioni. La fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d’acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili.
Inondazioni, alluvioni. Inondazioni e alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; sono comprese, sempre a parziale deroga della lettera (a) dell’articolo E 11, le frane, valanghe, slavine e cedimenti del terreno conseguenti. Anche se provocati di “inondazioni e alluvioni”, non sono risarcibili i danni: • di stillicidio, trasudamento e, in generale, quelli caratterizzati da situazioni graduali; • a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; • alle merci (definizione C) la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento, salvo quelle che per peso o per natura non possono essere poste su pallets o scaffali; • prodotti da liquidi o sostanze diverse dall’acqua, salvo il caso di liquidi o sostanze disciolte nei corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali in occasione di “inondazioni e alluvioni”. Questa rischio garantito opera fino alla concorrenza del limite di indennizzo (definizioni n° 17) stabilito in Specifica per ciascun sinistro e con applicazione della franchigia (definizione n° 15) ivi prevista.
Inondazioni, alluvioni. La Società risponde - in deroga dell'art. 17) lettera O delle Condizioni Generali di Assicurazione - dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione anche se originati da terremoto. La Società non risponde dei danni:
Inondazioni, alluvioni. A parziale deroga di quanto disposto alla lettera b), punto
Inondazioni, alluvioni. AXA indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di Incendio, Esplosione e Scoppio - alle cose assicurate, causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali, anche se provocata da terremoto. Inoltre AXA, a seguito di sinistro indennizzabile ai termini della presente garanzia e nel rispetto del limite di indennizzo, rimborsa i maggiori costi derivanti dall’adeguamento del fabbricato a normative eventualmente entrate in vigore successivamente alla sua costruzione. I limiti di indennizzo e la franchigia/scoperto di questa garanzia sono indicati nel certificato di Polizza. AXA non indennizza i danni: ▪ causati da mareggiata, marea, xxxxxxxx, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione; ▪ causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell’inondazione e alluvione sugli enti assicurati; ▪ di franamento, cedimento o smottamento del terreno; ▪ a enti mobili all’aperto; ▪ causati da traboccamento e rigurgito di fognature, salvo che tali eventi siano connessi al diretto effetto dell’inondazione o alluvione; ▪ causati da fuoriuscita d’acqua, e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d’acqua e/o di bacini naturali od artificiali dovuta ad atti di terrorismo; ▪ indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati ▪ causati da formazione di ruscelli o accumulo esterno d’acqua.
Inondazioni, alluvioni. Inondazioni e alluvioni, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali; sono comprese, sempre a parziale deroga della lettera (a) dell’articolo E 11, le frane, valanghe, slavine e cedimenti del terreno conseguenti. Anche se provocati di “inondazioni e alluvioni”, non sono risarcibili i danni: di stillicidio, trasudamento e, in generale, quelli caratterizzati da situazioni graduali; a cose all’aperto, salvo il caso di impianti posti all’aperto per natura e destinazione; alle merci (definizione C) la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm dal pavimento, salvo quelle che per peso o per natura non possono essere poste su pallets o scaffali; prodotti da liquidi o sostanze diverse dall’acqua, salvo il caso di liquidi o sostanze disciolte nei corsi o specchi d’acqua naturali o artificiali in occasione di “inondazioni e alluvioni”. Questa rischio garantito opera fino alla concorrenza del limite di indennizzo (definizioni n° 17) stabilito in Specifica per ciascun sinistro e con applicazione della franchigia (definizione n° 15) ivi prevista.
Inondazioni, alluvioni. Per la garanzia di cui all’Art. 2.14, non sono indennizzati i danni causati da: