SEZIONE TUTELA LEGALE. Il Contraente / Assicurato deve: 1. Denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente; 2. Informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.
SEZIONE TUTELA LEGALE. L’Assicurato deve: • Denunciare immediatamente alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto. La denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto. Esclusivamente in relazione agli interventi di cui al Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito in Legge n. 77 del 17 luglio 2020 e dei relativi decreti attuativi, la denuncia del sinistro deve pervenire alla Società e/o D.A.S. nel termine massimo di 10 anni dalla data di cessazione del contratto. Nel caso in cui la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Società, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente; • Informare immediatamente la Società e/o D.A.S. in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l’eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione. In mancanza, D.A.S. non può essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire; • Fornire le prove e argomentazioni per permettere ad D.A.S. di valutare la copertura assicurativa delle spese della fase giudiziale, comprese eventuali successive impugnazioni; • Restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. quando ha diritto di recuperarle dalla controparte. Inoltre, l’Assicurato deve restituire le spese che sono state anticipate da D.A.S. nel caso di sinistro relativo a delitti dolosi quando il giudizio si conclude con sentenza definitiva diversa da assoluzione, o senza la derubricazione del reato da doloso a colposo oppure se dopo il provvedimento di archiviazione il giudizio è riaperto e viene emessa una sentenza diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo. L’Assicurato ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente ad D.A.S. la copia della sentenza definitiva. L’Assicurato può denunciare i nuovi sinistri di Tutela Legale utilizzando: Numero verde: 800 572 572 - Numero dall’estero: +00 00 00 00 00 00; Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Xxxxxx scrivendo all’indirizzo E-mail: xxxxxxxx@xxx.xx. I medesimi con...
SEZIONE TUTELA LEGALE. NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal Contraente/Assicurato. (Operante solo se riportata sul Modulo di Polizza)
SEZIONE TUTELA LEGALE. Le coperture assicurative previste nella seguente Sezione, prevedono il pagamento delle spese legali per la tutela dei diritti dell’assicurato qualora nell’ambito della propria attività sia sottoposto a procedimento penale o civile. Rientrano in garanzia le seguenti spese: • per l’intervento di un legale; • per l’intervento di un perito/consulente tecnico d’ufficio e/o di un consulente tecnico di parte; • di giustizia; • liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza; • conseguenti ad una transazione autorizzata dall’Impresa; • di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri; • di indagini per la ricerca di prove a difesa nei procedimenti penali; • per la redazione di denunce, querele, istanze all’Autorità Giudiziaria; • degli arbitri e del legale intervenuto, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri; • per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest’ultima. La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell’Assicurato qualora in stretta relazione alla proprietà e/o conduzione de locali adibiti ad ufficio o studio professionale, identificato in polizza, ove svolge la propria attività: a) sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; b) sia sottoposto a procedimento penale per delitto doloso, purché sia prosciolto o assolto con decisione passata in giudicato, fermo restando l’obbligo per l’Assicurato di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio il procedimento penale; c) debba sostenere controversie di natura contrattuale nei confronti di artigiani, riparatori, appaltatori per lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione o di ristrutturazione da lui stesso commissionati, purché il valore in lite sia superiore a Euro 200,00.
SEZIONE TUTELA LEGALE. Quando l’Assicurato è coinvolto in una vertenza, l’Assicuratore non copre le seguenti spese: - compensi dell’avvocato determinati tramite patti quota lite; - compensi dell’avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale; - compensi dell’avvocato domiciliatario se non indicato da ARAG; - spese per l’indennità di trasferta; - spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per Xxxxxxxx; - spese dell’organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria; - imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia; - multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere; - spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l’Assicurato nei procedimenti penali; - spese non concordate con ARAG; - ogni duplicazione di onorari in caso di domiciliazione. L’Assicurazione non opera per sinistri relativi a: 1. diritto di famiglia, successioni o donazioni; 2. materia fiscale o amministrativa; 3. fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive; 4. fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali viene riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme; 5. fatti dolosi dei soggetti assicurati; 6. fatti non accidentali che causano inquinamento dell'ambiente; 7. vertenze con Net Insurance S.p.A.; 8. adesione ad azioni di classe (class action).
SEZIONE TUTELA LEGALE. Premessa
SEZIONE TUTELA LEGALE. La garanzia opera in relazione alle spese che l’Assicurato sostiene per l’assistenza di un legale, per gli oneri processuali al fine di tutelare i propri interessi nei confronti di terzi, prima e/o durante una causa giudiziaria connessa alla Circolazione del veicolo assicurato e per le spese sostenute per la partecipazione al corso di aggiornamento di recupero punti della patente. Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale” gli articoli 5.1) “Condizioni particolari della garanzia “Tutela Legale””, 5.2) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Legale” e 5.5) “Oggetto dell’Assicurazione”, 5.6) “Esclusioni e limiti specifici per la garanzia “Tutela Circolazione” e 5.7) “Patente a punti” delle Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’indennizzo. Per maggiori dettagli sulle prestazioni offerte consultare per la “Tutela Legale” gli articoli 5.1) “Condizioni particolari della garanzia “Tutela Legale””,
SEZIONE TUTELA LEGALE. La Compagnia s’impegna a esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all’Assicurato. In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia, si intende prestata a favore dell’Assicurato identificato in polizza. La copertura assicurativa è prestata nelle seguenti formule, a condizione che le relative garanzie siano richiamate in polizza:
SEZIONE TUTELA LEGALE. Fascicolo Informativo - Contratto di Assicurazione per la Responsabilità Civile Autoveicoli terrestri ed altre garanzie
SEZIONE TUTELA LEGALE. (Versione GOLD) L’offerta assicurativa è proposta secondo due possibili opzioni di vendita: Versione SILVER e Versione GOLD: Xxxx MiFido Versione SILVER: prevede la garanzia Rimborso Spese Mediche Veternarie; Xxxx MiFido Versione GOLD: prevede le garanzie Rimborso Spese Mediche Veterinarie, Responsabilità civile terzi e Tutela Legale.