Acqua piovana Clausole campione

Acqua piovana. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati elle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di: Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione: a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana; c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie; d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali. La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 2, sotto la voce Acqua piovana.
Acqua piovana. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione: a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivanti da acqua piovana; c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie; d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali; e) i danni causati da cedimento o franamento del terreno. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti all’Art. 5 della presente polizza sotto la voce “Acqua piovana”.
Acqua piovana. La Società risponde dei danni materiali e diretti provocati dalla penetrazione di acque meteoriche attraverso le coperture dei fabbricati in conseguenza di rottura, ingorgo o traboccamento delle grondaie, dei pluviali e dei condotti di scarico. La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza dell’importo indicato nell’apposita scheda della Sezione 6.
Acqua piovana. Danni causati alle cose assicurate da acqua piovana con esclusione dei: - danni a cose poste all'aperto e/o sotto tettoie aperte ai lati, eccetto quelle ivi poste per loro naturale destinazione; - danni ai fabbricati e loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonchè da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti. - I danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere o specie. Per tali danni il pagamento dell'indennizzo, per ogni singolo sinistro, sarà effettuato previa detrazione dell'importo di € 1.000,00 ed un massimo risarcimento pari all'50% delle somme assicurate.
Acqua piovana. La Società si obbliga a rimborsare l’Assicurato dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono tuttavia esclusi dall’assicurazione: a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe anche se derivante da acqua piovana; c) i danni indiretti, consequenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie; d) i danni alle merci poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali. Resta convenuto, ai fini della presente garanzia, che il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, dell’importo di Euro 1.500,00 ed in nessun caso la Società rimborserà per singolo sinistro e per anno assicurativo somma superiore ad Euro 100.000,00.
Acqua piovana. La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da acqua piovana. Sono compresi i danni conseguenti ad infiltrazione e/o congelamento nelle coibentazioni interne, con esclusione di: a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, da gelo e da crollo per accumulo di neve, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti; b) i danni causati da fuoriuscita di acqua dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, digheanche se derivanti da acqua piovana; c) i danni indiretti o di inattività di qualsiasi genere e specie; d) i danni a cose poste a meno di 12 centimetri dal livello dei pavimenti dei locali. La presente garanzia è regolata dalle norme della presente polizza se non contrastanti con quanto sopra. La garanzia è prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell’apposita scheda della Sezione 6 sotto la voce “Acqua piovana”.
Acqua piovana. I danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti.
Acqua piovana. La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da acqua piovana, penetrata nel fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate. Sono esclusi i danni: mancata manutenzione di pavimentazioni, coperture, impermea- bilizzazioni ed intonaci; – da fuoriuscita di acqua da canali o condutture di scarico, dagli argini di corsi naturali od artificiali, da laghi, bacini, dighe, anche se derivante da acqua piovana; – ai fabbricati e/o tettoie aperte da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti e a quanto in essi contenuto; – alle merci poste ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo. Il pagamento del danno sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di Euro 100,00 e la Società non pagherà, per sinistro e per periodo di assicurazione, somma maggiore di Euro 10.000,00, al netto della franchigia. – da infiltrazione di acqua dal terreno, da penetrazione di acqua da finestre, lucernari e relativi infissi o dovuta a difetti o cattiva o