PROSPETTO DI BASE
PROSPETTO DI BASE
relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato
Obbligazioni Zero Coupon
e
Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso Obbligazioni a Tasso Fisso* Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali*
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up* Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down*
Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Misto
Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e/o floor Obbligazioni a Tasso Misto con cap e/o floor Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile Obbligazioni Inflation linked
*con possibilità di rimborso anticipato a favore dell’Emittente o dell’obbligazionista
Le Obbligazioni possono prevedere il rimborso amortising, salvo in caso di Obbligazioni Zero Coupon,
Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. - Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxx - Telefono 0000.000000 - Capitale Sociale € 876.761.620,00 i.v. - Iscritta al Registro Imprese di Parma, C.F. e P.I. n. 02113530345 - Codice ABI: 6230.7 - Numero di iscrizione all’Albo delle banche: 5435 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari soggetta all'attività di Direzione e Coordinamento di Crédit Agricole S.A.
(il Programma) di
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza SPA
Le Obbligazioni Inflation Linked sono caratterizzate da una specifica rischiosità connessa all’aleatorietà del rendimento il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse e che necessità di un’adeguata valutazione da parte dell’investitore.
E’ quindi necessario che il potenziale investitore sottoscriva tali Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il livello di esposizione al rischio ad esse connessi, attraverso la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive e l’assistenza dell’intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail, ove pertinente.
Si segnala che l’investimento in tali Obbligazioni non è adatto alla generalità degli investitori in quanto strumenti finanziari complessi; pertanto prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni, ai sensi della normativa vigente, l’intermediario dovrà verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore. Nella prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l’intermediario dovrà inoltre valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore considerata anche la sua situazione finanziaria e gli obiettivi dell’investimento, oltre alla valutazione del relativo livello di conoscenza ed esperienza.
Il presente Prospetto di Base è stato depositato presso la CONSOB in data 10 giugno 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0054061/16 del 9 giugno 2016.
Il presente documento costituisce un prospetto di base (il Prospetto di Base, in cui si devono ritenere ricompresi i documenti indicati come inclusi mediante riferimento, così come modificati ed aggiornati) ed è stato predisposto da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. (l’Emittente o la Banca) in conformità ed ai sensi della direttiva 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata (la Direttiva Prospetti o la Direttiva), nonché dell’articolo 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento 2004/809/CE, (il Regolamento CE) ed al Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificati ed integrati.
Il Documento di Registrazione relativo a Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza
S.p.A. depositato presso la CONSOB in data 10 giugno 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0054061/16 del 9 giugno 2016 è incluso mediante riferimento alla Sezione V del Prospetto di Base.
L’informativa completa sull’Emittente e sull’offerta degli strumenti finanziari può essere ottenuta solo sulla base della consultazione congiunta del Prospetto di Base (ivi inclusi i documenti inclusi mediante riferimento, tra cui il Documento di Registrazione) e, con riferimento a ciascuna offerta che sarà effettuata nell’ambito del Programma, delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi di ciascuna emissione.
Si veda, inoltre, il Capitolo 2 “Fattori di Rischio” di cui alla Sezione VI, del Prospetto di Base ed al Capitolo 3 del Documento di Registrazione per l’esame dei fattori di rischio che devono essere presi in considerazione prima di procedere ad un investimento negli strumenti finanziari.
L’adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della CONSOB sull’opportunità dell’investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.
Il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx e presso il Servizio di Segreteria Generale in xxx Xxxxxxxx 0 Xxxxx e presso tutte le filiali dell’Emittente. Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e la Nota di Sintesi di ciascuna emissione saranno consultabili sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive.
Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione e delle Condizioni Definitive, nonché della Nota di Sintesi della singola emissione saranno indicati in queste ultime.
Una copia cartacea del Prospetto di Base, del Documento di Registrazione, e delle Condizioni Definitive verrà consegnata gratuitamente ad ogni potenziale investitore che ne faccia richiesta.
Avvertenze per l’Investitore
Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a valutare attentamente le informazioni contenute nel Prospetto di Base e negli eventuali supplementi, ivi inclusi gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, al settore di attività in cui operano, nonché relativi agli strumenti finanziari offerti, per una descrizione dei quali si veda rispettivamente il Capitolo 3.1 del Documento di Registrazione e il Capitolo 2 del presente Prospetto di Base.
In particolare si richiama l’attenzione degli investitori su quanto di seguito indicato:
1. L’investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio di perdita, anche integrale, del capitale investito laddove, nel corso della vita dei Titoli, la Banca sia sottoposta a procedure concorsuali ovvero venga a trovarsi in una condizione di dissesto o di rischio di dissesto (come previsto dall’art. 17, comma 2, del D. Lgs. N. 180 del 16 novembre 2015). In particolare, tra gli strumenti che potranno essere utilizzati dalla Banca di Italia è previsto lo strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.
Per una maggiore informativa si rinvia in proposito alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo 2.2.1 “Rischio connesso all’utilizzo del bail-in”.
2. L’Emittente non ha presentato richiesta di giudizio di ammissibilità alla quotazione del Programma. Pertanto, non vi è alcuna garanzia che le Obbligazioni siano ammesse a quotazione successivamente alla loro Data di Emissione, ovvero che siano negoziate su un altro mercato secondario o sistema multilaterale di negoziazione e che tale mercato secondario o sistema di scambi sia liquido. L’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive (a) se si impegna al riacquisto di tutte le Obbligazioni ovvero di un quantitativo parziale di Obbligazioni che sarà indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. onere di controparte) oppure (b) pur non assumendosi il c.d. onere di controparte, se si riserva la mera facoltà di riacquistare un quantitativo di Obbligazioni. Pertanto, in assenza di un impegno al riacquisto totale da parte dell’Emittente, sussiste il rischio che l’investitore possa trovarsi nell’impossibilità di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza naturale.
Per maggiori informazioni si rinvia in proposito alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo
2.2.4 “Rischio di liquidità”.
3. Le Obbligazioni Inflation Linked offerte nell’ambito del Programma sono caratterizzate da una specifica rischiosità, connessa all’aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse.
È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall'intermediario.
Per maggiori informazioni si rinvia in proposito alla Sezione VI, Capitolo 2, Paragrafo
2.2.22 “Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni Inflation Linked”.
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 7
1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base 7 1.2 Dichiarazione di responsabilità 7
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA 8
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE 35
2. FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI ALLE OBBLIGAZIONI 35
2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE 39
2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI 39
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta 50
3.2 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi 51
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE 52
4.1 Descrizione delle Obbligazioni 52
4.2 Legge applicabile e foro competente 54
4.3 Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni 55
4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari 55
4.5 Ranking degli strumenti finanziari 55
4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio 56
4.8 Data di scadenza, modalità di pagamento delle Cedole e di ammortamento del Prestito 65
4.9 Tasso di rendimento effettivo lordo e netto 66
4.10 Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti 67
4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni relative all’emissione delle Obbligazioni 67
4.12 Data di emissione delle Obbligazioni 67
4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari 67
5.1 Statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’Offerta 71
5.1.1 Condizioni cui l’Offerta è subordinata 71
5.1.2 Ammontare totale dell’emissione e dell’Offerta 72
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e descrizione delle procedure di adesione 72
5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione 74
5.1.5 Indicazione dell’ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione 74
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari 74
5.1.7 Data in cui i risultati dell’Offerta verranno resi pubblici 74
5.1.8 Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione 75
5.2 Piano di ripartizione ed assegnazione 75
5.2.1 Categorie di potenziali investitori 75
5.2.2 Criteri di riparto e procedura relativa alla comunicazione agli investitori dell’importo di Obbligazioni assegnate 75
5.4 Collocamento e sottoscrizione 76
5.4.1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell’Offerta e dei Collocatori 76
5.4.2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario 76
5.4.3 Nome e indirizzo dei soggetti che accettano di sottoscrivere l’emissione sulla base di un impegno di assunzione a fermo e dei soggetti che accettano di collocare l’emissione senza un impegno di assunzione a fermo 76
5.4.4 Data in cui è stato o sarà sottoscritto l’accordo di sottoscrizione 76
5.4.5 Agente per il Calcolo 77
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 78
6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari 78
6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell’Emittente, sono già ammessi alla negoziazione, strumenti della stessa classe di quelli offerti 78
6.3 Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario 78
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 79
7.1 Consulenti legati all’emissione 79
7.2 Informazioni contenute nel Prospetto di Base sottoposte a revisione 79
7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica 79
7.4 Informazioni provenienti da terzi 79
7.5 Rating dell’Emittente e delle Obbligazioni 79
8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 81
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ
1. PERSONE RESPONSABILI
1.1 Indicazione delle persone responsabili per le informazioni contenute nel Prospetto di Base
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., con sede sociale in Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx, si assume la responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Prospetto di Base.
1.2 Dichiarazione di responsabilità
Il presente Prospetto di Base è conforme a quello depositato presso la CONSOB in data 10 giugno 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0054061/16 del 9 giugno 2016.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., con sede sociale in Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.
SEZIONE II
DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA
L’Emittente ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un programma per l’emissione di Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, Obbligazioni a Tasso Fisso Step up, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e/o floor, Obbligazioni a Tasso Misto con cap e/o floor, Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, Obbligazioni Inflation Linked.
Le Obbligazioni saranno denominate in Euro.
Il presente Prospetto di Base sarà valido ed efficace per un periodo di dodici mesi, dalla data dell’avvenuta approvazione dello stesso.
Pagamento Cedole: fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, le Obbligazioni danno diritto al pagamento di cedole periodiche.
Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, il rendimento effettivo lordo è dato dalla differenza tra l’Ammontare di Rimborso Finale e il Prezzo di Emissione/Offerta e tale differenza rappresenta l’interesse implicito capitalizzato pagabile in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.
Le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso danno diritto al pagamento di una Cedola Unica posticipata alla Data di Scadenza, il cui ammontare è predeterminato, all’atto di emissione, ed indicato nelle Condizioni Definitive di ciascuna Singola Offerta.
Le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile danno diritto unicamente al pagamento di una Cedola Unica posticipata alla Data di Scadenza, il cui ammontare sarà determinato in ragione dell’andamento del Parametro di Riferimento prescelto (IRS) corrispondente alla scadenza dell’Obbligazione stessa, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread).
Le Obbligazioni a Tasso Fisso, a Tasso Fisso Solidali, a Tasso Fisso Step Up ed a Tasso Fisso Step Down, danno diritto al pagamento di cedole periodiche determinate in ragione di un tasso di interesse prefissato costante con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso e alle Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, di un tasso di interesse prefissato crescente con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up, e di un tasso di interesse prefissato decrescente con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down.
Inoltre, le cedole potranno essere:
(i) fisse, e/o crescenti e/o decrescenti con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto (per la parte della loro durata in cui maturano interessi a tasso fisso), alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (per la parte della loro durata in cui maturano interessi a tasso fisso) ed alle Obbligazioni Inflation Linked (per la parte della loro durata in cui maturano interessi a tasso fisso); ovvero
(ii) determinate in ragione dell’andamento del Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread) con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, a Tasso Misto (per la parte della loro durata in cui maturano interessi a tasso variabile), a Tasso Misto con Cap e/o Floor (per la parte della loro durata in cui maturano interessi a tasso variabile con Cap e/o Floor); ovvero
(iii) determinate in ragione dell’andamento del Parametro di Indicizzazione (vale a dire la variazione percentuale su base annua dell’indice di inflazione europea o dell’indice di inflazione
italiana, come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive), eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), con un Tasso minimo prefissato, con riferimento alle Obbligazioni Inflation Linked.
Il Parametro di Riferimento prescelto, il Parametro di Indicizzazione e l’eventuale Spread saranno indicati nelle Condizioni Definitive.
A prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento, l’importo della Cedola Variabile non potrà mai assumere un valore negativo.
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), nelle Condizioni Definitive sarà previsto un valore minimo (Floor) e/o un valore massimo (Cap) da applicarsi al valore del Parametro di Riferimento.
Inoltre, con riferimento alle Obbligazioni Inflation Linked è previsto un Tasso minimo prefissato, il cui valore sarà specificato nelle Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Misto e le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile non presentano alcuna componente di natura derivativa.
Rimborso: salvo per le Obbligazioni Zero Coupon, per le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e per le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile che danno sempre il diritto al rimborso del Valore Nominale in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, ove nelle pertinenti Condizioni Definitive sia previsto il rimborso in un’unica soluzione (bullet), l’Emittente rimborserà il Valore Nominale delle Obbligazioni in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.
Con riferimento alle Obbligazioni Tasso Fisso, a Tasso Fisso Solidali, a Tasso Fisso Step Up e/o a Tasso Fisso Step Down ove sia prevista l’Opzione Call e questa sia esercitata, l’Emittente rimborserà alla/e Data/e di Rimborso Anticipato quanto previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive; tali Obbligazioni, infatti, prevedono la Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente.
Ove nelle pertinenti Condizioni Definitive sia previsto il Rimborso Amortizing, l’Emittente rimborserà il Valore Nominale delle Obbligazioni mediante rate periodiche durante la vita delle Obbligazioni; in tale ultimo caso non sarà prevista la Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente.
Ove le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli Obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile dell'Obbligazionista, deve rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come data di rimborso anticipato dall'Obbligazionista, mediante il pagamento dell'Ammontare di Rimborso Anticipato.
Le Obbligazioni prevedono, in ogni caso, il rimborso del Valore Nominale alla pari (ossia al 100%).
Ranking delle Obbligazioni: le Obbligazioni di cui al presente Programma costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e non subordinate dell’Emittente, parimenti ordinate (pari passu) tra loro, fatto salvo quanto indicato al Capitolo 4, Paragrafo 4.6 del Prospetto di Base in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
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Per maggiori informazioni in merito alle Obbligazioni, si rinvia alla Sezione VI, Nota informativa sugli strumenti finanziari, Capitolo 4, del presente Prospetto di Base.
Le Condizioni Definitive, che conterranno i termini e le condizioni specifiche di ciascuna Serie, saranno redatte in conformità al modello di cui al presente Prospetto di Base, pubblicate entro l’inizio del Periodo di Offerta sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx- di-risparmio/obbligazioni-cariparma/elenco-delle-obbligazioni--5 del Responsabile del Collocamento (ove diverso dall’Emittente) e, ricorrendo l’ipotesi, dei Collocatori (ove diversi dalle filiali dell’Emittente) a cui saranno allegate per ciascuna emissione le relative Note di Sintesi.
SEZIONE III
NOTA DI SINTESI
La Nota di Sintesi fornisce le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all’Emittente e agli strumenti finanziari offerti.
La presente Nota di Sintesi è costituita da una serie di elementi informativi obbligatori definiti
Elementi. Tali Elementi sono numerati nelle Sezioni da A ad E (A.1 - E.7).
La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi ritenuti necessari per la relativa tipologia di strumenti finanziari e di Emittente, pertanto potranno verificarsi dei salti di sequenza nella numerazione delle Sezioni.
E’ possibile che per alcuni Elementi non vi siano informazioni disponibili; in tal caso essi figureranno con la menzione “non applicabile”, corredata da una breve descrizione dell’Elemento stesso.
SEZIONE A - INTRODUZIONE E AVVERTENZE | ||
A.1 | Avvertenza | La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un’introduzione al Prospetto di Base. |
Qualsiasi decisione di investire nelle Obbligazioni dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del Prospetto di Base nella sua completezza. Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto di Base prima dell’inizio del procedimento. La responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offre, se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l’opportunità di investire in tali Obbligazioni. | ||
A.2 | Consenso all’utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite | Non Applicabile. L’Emittente non ha espresso il proprio consenso all’utilizzo del Prospetto di Base per successive rivendite. |
SEZIONE B - EMITTENTE | ||
B.1 | Denominazione legale e commerciale dell’Emittente | La denominazione legale dell’Emittente è Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. La denominazione commerciale dell’Emittente è “Cariparma” o “Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza”. |
B.2 | Domicilio e forma giuridica dell’Emittente - legislazione in base alla quale opera, paese di costituzione | Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. è una banca operante in base alla legislazione italiana, costituita in Parma il 14 febbraio 2000 in forma di società per azioni, iscritta al Registro delle Imprese di Parma, codice fiscale e partita IVA numero 02113530345 e all’albo delle banche al n. 5435, con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx. |
B.4b | Descrizione delle tendenze note riguardanti l’Emittente e i | Non si hanno informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno |
settori in cui opera | per l’esercizio in corso. | |||
B.5 | Descrizione del gruppo di cui fa parte l’Emittente e della posizione che esso vi occupa | L’Emittente è controllato da Crédit Agricole S.A., che detiene il 76,5% del suo capitale sociale ed esercita altresì sullo stesso attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e seguenti del codice civile ed è Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Credìt Agricole. | ||
B.9 | Previsione o stima degli utili | Non Applicabile. La presente Nota di Sintesi non include previsioni o stime degli utili. | ||
B.10 | Descrizione della natura di eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie relative agli esercizi passati | Si segnala che la società di revisione, Reconta Xxxxx & Young S.p.A., ha svolto l’incarico di revisione legale dei bilanci consolidati ed individuali dell’Emittente al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2014, esprimendo, con le proprie relazioni rispettivamente in data 25 marzo 2016 e 31 marzo 2015, giudizi senza rilievi sul bilancio individuale dell’Emittente ed il bilancio consolidato del Gruppo relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e 2014. | ||
B.12 | Informazioni finanziarie fondamentali | Si riporta di seguito la tabella contenente i principali indicatori economico-finanziari consolidati relativi al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, ricavabili dai bilanci consolidati del Gruppo relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2015 e 2014. Il bilancio dell’Emittente relativo al 31 dicembre 2015 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 marzo 2016. Il bilancio consolidato del Gruppo relativo al 31 dicembre 2015 è stato approvato dall’Assemblea dei soci della Banca tenutasi in data 28 aprile 2016. | ||
Tabella 1 - Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali consolidati | ||||
Fondi Propri e coefficienti di solvibilità | 31.12.2015 | 31.12.2014 | ||
(in migliaia di Euro) | ||||
Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 – CET 1) prima dell'applicazione dei filtri prudenziali e al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio | 4.872.244 | 4.779.932 | ||
Filtri prudenziali del CET1 (+/-) | -1.462 | -7.004 | ||
Elementi da dedurre dal CET1 | 2.442.800 | 2.523.624 | ||
Regime transitorio - Impatto su CET1 (+/-), inclusi gli interessi di minoranza oggetto di disposizioni transitorie | 232.828 | 388.715 | ||
Totale Capitale primario di classe 1 (Common Equity Tier 1 - CET1) | 2.660.810 | 2.638.019 | ||
Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) al lordo degli elementi da dedurre e degli effetti del regime transitorio | 100.532 | 112.823 | ||
Elementi da dedurre dall’AT1 | - | - | ||
Regime transitorio - Impatto su AT1 (+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nell'AT1 per effetto di disposizioni transitorie | -178.139 | -243.392 | ||
Totale Capitale aggiuntivo di classe 1 (Additional Tier 1 - AT1) | - | - | ||
Totale Capitale di classe 1 (Tier 1 - T1) | 2.660.810 | 2.638.019 |
Capitale di classe 2 (Tier 2 - T2) | |||||||
prima dell'applicazione dei filtri | |||||||
prudenziali e al lordo degli | 658.333 | 774.451 | |||||
elementi da dedurre e degli effetti | |||||||
del regime transitorio | |||||||
Filtri prudenziali del T2 (+/-) | |||||||
Elementi da dedurre dal T2 | - | - | |||||
Regime transitorio - Impatto su T2 | |||||||
(+/-), inclusi gli strumenti emessi da filiazioni e inclusi nel T2 per | -165.465 | -230.534 | |||||
effetto di disposizioni transitorie | |||||||
Totale capitale di classe 2 (Tier 2 | 492.868 | 543.917 | |||||
- T2) | |||||||
Totale fondi propri | 3.153.678 | 3.181.936 | |||||
Attività di rischio Ponderate | 23.387.753 | 23.588.581 | |||||
COEFFICIENTI DI CAPITALE | |||||||
Common Equity Tier 1 Ratio | 11,4% | 11,2% | |||||
Tier 1 Ratio * | 11,4% | 11,2% | |||||
Total Capital Ratio* | 13,5% | 13,5% | |||||
* le soglie minime previste dalla normativa sono pari: (i) con | |||||||
riferimento al Common Equity Tier al 7%; (ii) con riferimento al | |||||||
Tier 1 Ratio al 8,5%; e (iii) con riferimento al Total Capital Ratio al | |||||||
10,5%. Tali soglie sono già comprensive del cosiddetto “capital | |||||||
conservation buffer”, pari al 2,5% rispetto alle soglie minime | |||||||
previste dalla normativa. | |||||||
Tabella 2 – Principali indicatori di rischiosità creditizia | |||||||
Indicatori di rischiosità creditizia(1) | 31.12. 15 | Dati di sistema grandi banche al 31.12.15 (2) | 31.12. 14 | Dati di sistema grandi banche al 31.12.14 (2) | Variazione Indicatori Cariparma 2015-2014 | ||
Crediti deteriorati lordi/Crediti lordi | 13,3% | 17,7% | 12,4% | 15,8% | 0,9 | ||
verso clientela | |||||||
Crediti deteriorati | |||||||
netti/Crediti netti | 8,4% | 10,8%(3) | 8,0% | 10,8%(4) | 0,4 | ||
verso clientela | |||||||
Sofferenze | |||||||
lorde/Crediti lordi | 7,1% | 9,5% | 6,5% | 8,3% | 0,6 | ||
verso la clientela | |||||||
Sofferenze | |||||||
nette/Crediti netti | 3,2% | 4,8%(3) | 2,9% | 4,5(4) | 0,3 | ||
verso la clientela | |||||||
Rapporto di | |||||||
copertura crediti | 40,5% | 43,4% | 39,0% | 40,8% | 1,5 | ||
deteriorati | |||||||
Rapporto di | |||||||
copertura delle | 57,6% | 58,6% | 57,6% | 56,9% | - | ||
sofferenze | |||||||
Sofferenze | |||||||
nette/Patrimonio | 36,8% | n.d. | 34,3% | n.d. | 2,5 | ||
totale di vigilanza | |||||||
Sofferenze nette / | 23,5% | n.d. | 22,9% | n.d. | 0,6 | ||
Patrimonio netto | |||||||
Rettifiche di valore | |||||||
nette su crediti/Crediti netti | 1,1% | n.d. | 1,2% | n.d. | -0,1 | ||
verso clientela |
(1) Gli indici sono costruiti sulla base dei dati patrimoniali ed economici | |||||
riesposti nei prospetti contabili riclassificati di cui alle pagine 24 e 32 | |||||
del bilancio consolidato del Gruppo. | |||||
(2) Fonte: rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla Banca d’Italia | |||||
n° 1 di aprile 2016, tavola 4.1 pag. 34 e n° 1 di aprile 2015, tavola 3.1 | |||||
pag. 21. | |||||
(3) I dati si riferiscono all’intero sistema bancario italiano. | |||||
(4) I dati sono tratti dall’Appendice alla relazione annuale della Banca | |||||
d’Italia al 31 dicembre 2014, riferita all’intero sistema bancario italiano. | |||||
L’incidenza dello stock dei crediti deteriorati sul totale crediti a fine | |||||
esercizio è pari 8,4% rispetto al 8,0% del 2014, con un livello di | |||||
copertura pari a 40,5%. Il livello di copertura delle sofferenze nette | |||||
è costante e si attesta a 57,6%. | |||||
Tabella 3 –Grandi | |||||
rischi | |||||
Voce (in migliaia di | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Variazione | ||
Euro) | |||||
Impieghi ponderati grandi | 3,8% | 4,2% | -0,4% | ||
rischi / Impieghi Netti | |||||
Ammontare nominale | 17.118.240 | 20.820.879 | -3.702.639 | ||
complessivo | |||||
Ammontare ponderato | 1.390.620 | 1.598.225 | -207.605 | ||
complessivo | |||||
Numero grandi rischi | 5 | 5 | - | ||
Tabella 4 – Indicatori di liquidità | |||||
Indicatore di liquidità | 31.12.201 | 31.12.2014 | Variazione | ||
5 | % | ||||
Loan to Deposit Ratio | 93,5% | 100,3% | -6,8 | ||
Liquidity Coverage Ratio(1) | 114,4% | 137,6% | -23,2 | ||
Net Stable Funding | 129% | 126% | 3,0 | ||
Ratio*(1) | |||||
*Il Net Stable Funding Ratio (NSFR) è determinato rapportando | |||||
l’ammontare complessivo delle Fonti stabili di raccolta con il | |||||
valore degli impieghi da finanziare. La sua calibrazione è stata | |||||
effettuata dalla controllante Crédit Agricole S.A. | |||||
(1) Dato rilevato da NEW DEaL, l'applicativo utilizzato dal | |||||
Gruppo Crédit Agricole per il monitoraggio del rischio di liquidità. | |||||
Tabella 5: Principali dati di conto economico consolidato | |||||
Voce | 31.12.201 | 31.12.2014 | Xxxxxxxxxx | ||
( xx xxxxxxxx xx Xxxx) | 0 | % | |||
Margine di interesse | 941.284 | 941.571 | -0,03 | ||
Margine di intermediazione | 1.651.283 | 1.623.095 | 1,7 | ||
Risultato netto della | 1.337.553 | 1.232.635 | 8,5 | ||
gestione finanziaria | |||||
Oneri operativi | -1.007.788 | -957.614 | 5,2 | ||
Utile netto di periodo | 230.884 | 169.082 | 36,6 | ||
Utile di periodo di | -10.248 | -8.927 | 14,8 | ||
pertinenza di terzi | |||||
Utile netto di periodo del | 220.636 | 160.155 | 37,8 | ||
Gruppo | |||||
Tabella 6: Principali dati di stato patrimoniale | |||||
Voce | 31.12.2015 | 31.12.2014 | Variazione | ||
(in migliaia di Euro) | % | ||||
Raccolta da clientela | 38.999.585 | 37.146.030 | 5,0 | ||
Raccolta indiretta da clientela | 60.198.338 | 56.976.170 | 5,7 | ||
Crediti verso clientela | 36.462.501 | 37.275.835 | -2,2 | ||
Posizione interbancaria netta | -1.420.518 | -3.503.635 | -59,5 | ||
Attività finanziarie | 5.916.783 | 6.433.979 | -8,0 | ||
Passività finanziarie | 117.472 | 219.593 | -46,5 |
Massa Amministrata | 99.197.923 | 94.122.200 | 5,4 | ||||
Titoli in circolazione | 10.597.134 | 11.831.609 | -10,4 | ||||
Totale Attivo | 51.373.177 | 52.203.510 | -1,6 | ||||
Capitale Sociale | 876.762 | 876.762 | - | ||||
Patrimonio netto contabile | 4.923.547 | 4.768.894 | 3,2 | ||||
Tabella 7: Esposizione sui titoli di debito di Governi centrali e/o enti governativi | |||||||
31.12.2015 | Emittente | Rating S&P | Valore nominale | Valore di Xxxxxxxx | Xxxxxxx di valutazione | ||
(in migliaia di Euro) | |||||||
FVTPL (Fair Value Through Profit or Loss) | |||||||
Titoli di Stato Argentini | Repubblica Argentina | SD | 21 | 2 | - | ||
31.12.2014 | |||||||
Titoli di Stato Italiano | Repubblica Italiana | BBB- | 3 | 4 | - | ||
Titoli di Stato Argentini | Repubblica Argentina | SD | 21 | 1 | 1 | ||
AFS (Available- for-sale financial assets) | |||||||
31.12.2015 | |||||||
Titoli di Stato Italiano | Repubblica Italiana | BBB- | 4.589.500 | 5.573.834 | 114.236 | ||
Titoli di Stato Argentini | Repubblica Argentina | SD | 24 | 34 | 6 | ||
31.12.2014 | |||||||
Titoli di Stato Italiano | Repubblica Italiana | BBB- | 5.000.000 | 5.946.617 | 1.414.298 | ||
Titoli di Stato Argentini | Repubblica Argentina | SD | 24 | 28 | 28 | ||
L’Emittente attesta che: − non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell’Emittente a partire dal 31 dicembre 2015, data dell’ultimo bilancio sottoposto a revisione e pubblicato; − non si sono verificati cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del Gruppo dal 31 dicembre 2015, data di chiusura dell’ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione. | |||||||
B.13 | Descrizione di qualsiasi fatto recente relativo all’Emittente sostanzialmente rilevante per la valutazione della sua solvibilità | Dalla data di riferimento dell’ultimo bilancio consolidato del Gruppo sottoposto a revisione legale e pubblicato, relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015, non si sono verificati fatti recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell’Emittente medesimo. | |||||
B.14 | Dipendenza dell’Emittente da altri soggetti all’interno del gruppo di cui fa parte | L’Emittente è controllato da Crédit Agricole S.A., che detiene il 76,50% del capitale sociale dell'Emittente. La restante quota del capitale sociale è detenuta da Fondazione Cariparma (per una quota pari al 13,5%) e Sacam International S.A. (per una quota pari al 10%). Crédit Agricole S.A. esercita altresì sull’Emittente attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. | |||||
B.15 | Descrizione delle principali attività dell’Emittente | L’Emittente può, con l’osservanza delle disposizioni vigenti, compiere, sia direttamente, sia per il tramite di società controllate, tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, inclusi l’assunzione e la gestione di partecipazioni, |
nonché la costituzione e la gestione di forme pensionistiche complementari aperte o chiuse. L’Emittente offre alla propria clientela un’ampia gamma di servizi, essendo attivo nell’intermediazione creditizia, che consiste per lo più in attività di raccolta ed impieghi nei confronti di clientela retail, corporate e private, nell’intermediazione finanziaria, nel risparmio gestito, nel collocamento, nella negoziazione di strumenti finanziari anche mediante trading on line, nei servizi di incasso e pagamento (anche offerti mediante l’on-line banking) e nel private banking. Inoltre, offre alla propria clientela prodotti di bancassurance, leasing e factoring. | ||||||
B.16 | Soggetti che esercitano il controllo sull’Emittente | L’Emittente è controllato da Crédit Agricole S.A., che detiene il 76,5% del capitale sociale dell’Emittente. La restante quota del capitale sociale è detenuta da Fondazione Cariparma (per una quota pari al 13,5%) e Sacam International S.A. (per una quota pari al 10%). Per quanto a conoscenza dell’Emittente, non vi è alcun accordo dalla cui attuazione possa derivare una variazione del proprio assetto proprietario. | ||||
B.17 | Rating attribuito all’Emittente | I giudizi di rating assegnati all’Emittente da parte delle principali Agenzie internazionali sono i seguenti: | ||||
Agenzia di rating | Lungo termine | Breve termine | Outlook | Data ultimo aggiornamento | ||
Moody’s | A3 | Prime-2 | Stabile | 22 giugno 2015 | ||
Si segnala che in seguito alla richiesta dell’Emittente di cancellazione del rating, il 9 luglio 2015 Standard & Poor’s, ha confermato il rating dell’Emittente a BBB- e lo ha cancellato. Alla data del Prospetto di Base l’Emittente non ha intenzione di richiedere il giudizio di rating ad altra agenzia. | ||||||
SEZIONE C - STRUMENTI FINANZIARI | ||||||
C.1 | Tipologia e classe degli strumenti finanziari | Gli strumenti finanziari sono [Obbligazioni Zero Coupon]/ [Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso]/ [Obbligazioni a Tasso Fisso]/[Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali]/[Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up]/[Obbligazioni a Tasso Fisso Step DownI]/[Obbligazioni a Tasso Variabile]/[Obbligazioni a Tasso Misto]/[Obbligazioni a Tasso Variabile con cap] [e/o] [floor]/[Obbligazioni a Tasso Misto] [con cap] [e/o] [floor,]/[ Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile]/[Obbligazioni Inflation Linked] emesse da Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. che danno diritto al rimborso del 100% del Valore Nominale e al pagamento di [Interessi]/[Cedole]. Le Obbligazioni determinano l’obbligo per l’Emittente di rimborsare all’investitore il 100% del loro Valore Nominale, salvo quanto previsto dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi con particolare riferimento all’applicazione dello strumento del bail-in e degli altri strumenti di risoluzione ivi previsti (si veda Elemento D.3 “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”). | ||||
C.2 | Valuta | Le Obbligazioni saranno denominate in Euro. | ||||
C.5 | Eventuali restrizioni alla libera trasferibilità dei Titoli | Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni in Italia, salvo le disposizioni della vigente normativa applicabile. Ciascuna Singola Offerta sarà effettuata per il tramite dei Collocatori esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale. Pertanto, il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di |
alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli Altri Paesi). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. | ||
C.8 | Descrizione dei diritti connessi alle Obbligazioni ed eventuali restrizioni Ranking delle Obbligazioni | Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alle relative date di scadenza salvo quanto previsto dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi 2014/59/UE, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “bail–in” il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l’ordine previsto dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi 2014/59/UE, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015. Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore dei creditori secondo l’ordine previsto dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi 2014/59/UE, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad Euro 100.000. |
C.9 | Tasso di interesse delle Obbligazioni | Il pagamento [di Interessi] [o] [Xxxxxx] saranno corrisposti secondo quanto descritto di seguito: |
[Obbligazioni Zero Coupon: non prevedono la corresponsione periodica di Cedole. Il rendimento effettivo lordo è dato dalla differenza tra l’Ammontare di Rimborso Finale e il Prezzo di Emissione/Offerta e tale differenza rappresenta l’interesse implicito capitalizzato pagabile in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.] | ||
[Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso: danno diritto al pagamento di una Cedola Unica posticipata alla Data di Scadenza, il cui ammontare è predeterminato, all’atto di emissione e pari a [●].] | ||
[Obbligazioni a Tasso Fisso e a Tasso Fisso Solidali: fruttano interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un Tasso Fisso prefissato costante e pari a [●] fino alla Data di Scadenza, salvo il Rimborso Anticipato]. Investendo nelle Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, l’Obbligazionista rinuncia a una percentuale del suo rendimento netto della cedola per destinarlo ad organizzazioni non lucrative |
Data di entrata in godimento e scadenza degli interessi | di utilità sociale. Contestualmente, l’Emittente devolverà una percentuale dell’ammontare collocato pari a [●]/ un’erogazione liberale in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale pari [●].] | |
[Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up: fruttano interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse prefissato crescente e pari a [●], salvo il Rimborso Anticipato.] | ||
[Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down: fruttano interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse prefissato decrescente e pari a [●], salvo il Rimborso Anticipato.] | ||
[Obbligazioni a Tasso Variabile: maturano un Interesse determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento [●], [maggiorato / diminuito di un importo (Spread) pari a [●]].] | ||
[Obbligazioni a Tasso Misto: maturano per l’iniziale Periodo con Interessi a Tasso Fisso, Interessi calcolati ad un tasso di interesse prefissato costante, / crescente / decrescente pari a [●] e per il successivo Periodo con Interessi a Tasso Variabile, Interessi determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento [●], [maggiorato / diminuito di un importo (Spread) pari a [●]].] | ||
[Obbligazioni a Tasso Variabile con [Cap] [e][o] [Floor]: maturano un Interesse determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento [●], [maggiorato / diminuito di un importo (Spread) pari a [●]]. E’ inoltre previsto un valore massimo (Cap) / un valore minimo (Floor) pari a [●] da applicarsi al valore del Parametro di Riferimento, [maggiorato o diminuito di un importo (Spread) pari a [●]].] | ||
[Obbligazioni a Tasso Misto con [Cap] [e][o] [Floor]: maturano per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso Interessi calcolati ad un tasso di interesse prefissato costante, / crescente / decrescente pari a [●] e, per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, Interessi determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento [●], [maggiorato / diminuito di un importo (Spread) pari a [●]]. Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, è inoltre previsto un valore massimo (Cap) / un valore minimo (Floor) pari a [●] da applicarsi al valore del Parametro di Riferimento [●], [maggiorato o diminuito di un importo (Spread) pari a [●]].] | ||
[Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile: danno diritto al pagamento di una Cedola Unica posticipata alla Data di Scadenza pari a [●], determinata moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento (IRS) [●], corrispondente alla scadenza dell’Obbligazione stessa, [maggiorato / diminuito di un importo (Spread) pari a [●]].] | ||
[Obbligazioni Inflation Linked: maturano per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso Interessi calcolati ad un tasso di interesse prefissato (costante, e/o crescente e/o decrescente) e, per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, Interessi legati all’andamento del Parametro di Indicizzazione (vale a dire la variazione percentuale su base annua [dell’indice di inflazione europea] [dell’indice di inflazione italiana]) [maggiorato] [diminuito] di un importo (Spread), con un Tasso minimo prefissato, pari a [●]].] | ||
Le Obbligazioni matureranno a partire dalla Data di Godimento [che cade il [⚫]] il diritto al pagamento degli Interessi che saranno pagati in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi fino alla Data di Scadenza [che cade il [⚫]], con |
cadenza [annuale][semestrale][trimestrale][mensile]. [Le Obbligazioni Zero Coupon]/[le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso]/[Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile] danno diritto unicamente al pagamento di una Cedola Unica posticipata alla Data di Scadenza. | ||
Parametro di Riferimento | [Inserire ove applicabile: il Parametro di Rifermento è [⚫]] | |
Parametro di Indicizzazione | [Inserire ove applicabile: Con riferimento alle Obbligazioni Inflation Linked, il Parametro di Indicizzazione è rappresentato dalla variazione percentuale su base annua dell’[indice di inflazione europea, ossia l’indice di inflazione Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Index]/[indice di inflazione italiana, ossia l’indice FOI – Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati – senza tabacchi.] che misura [l’andamento dei prezzi al consumo] [e/o] [la dinamica inflattiva] [in Italia] [in Europa] rilevati dalle autorità o dagli organismi competenti, notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione (quali, ad esempio, Eurostat o ISTAT) e pubblicato sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari (quali, ad esempio, Bloomberg). | |
Data di Scadenza e procedure di rimborso | Le Obbligazioni saranno rimborsate [in un’unica soluzione (bullet) alla Data di Scadenza][mediante rate periodiche (Amortizing) durante la vita delle Obbligazioni] | |
[Le Obbligazioni a prevedono un’opzione di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, in base alla quale l’Emittente potrà decidere di rimborsare i titoli ad una o più delle seguenti Date di Pagamento degli Interessi: [●].] | ||
La facoltà di rimborso anticipato consiste nella vendita da parte del sottoscrittore di un’Opzione Call [di tipo europeo (in quanto la stessa può essere esercitata in corrispondenza di una sola Data di Pagamento degli Interessi)][di tipo bermuda (in quanto la stessa può essere esercitata in corrispondenza di più Date di Pagamento degli Interessi).] Se l’Opzione Call è esercitata dall’Emittente, allora gli Obbligazionisti avranno il diritto al rimborso integrale del capitale investito alla Data di Rimborso Anticipato (o alle Date di Rimborso Anticipato) invece che a scadenza. | ||
[Inserire qualora sia previsto il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli Obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile dell'Obbligazionista: deve rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come data di rimborso anticipato dall'Obbligazionista.] | ||
Tasso di rendimento | Il tasso di rendimento effettivo lordo e netto alla Data di Emissione rappresenta la remunerazione dell’investimento in termini percentuali che l’investitore otterrà nell’ipotesi di detenzione dei titoli fino a scadenza. [Il tasso di rendimento effettivo lordo e netto a scadenza è pari a [●]. Il tasso di rendimento effettivo sarà calcolato nell’ipotesi di costanza del Parametro di Riferimento e del Parametro di Indicizzazione.] | |
Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti | L’Emittente si riserva la possibilità di costituire una o più organizzazioni per rappresentare gli interessi dei Titolari delle Obbligazioni. |
C.10 | Componenti derivative legate al pagamento degli interessi delle Obbligazioni | [Inserire in caso di Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor, Obbligazioni Inflation Linked: Le Obbligazioni presentano al loro interno una componente derivativa. In particolare, qualora sia previsto un Floor o il Tasso minimo prefissato, la componente derivativa consiste in un’opzione, su tassi di interesse negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, acquistata dall’investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore minimo del Parametro di Riferimento/Indicizzazione. Qualora sia previsto un Cap, la componente derivativa consiste in un’opzione, su tassi di interesse negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, venduta dall’investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore massimo del Parametro di Riferimento.] |
C.11 | Ammissione alle Negoziazioni | L’Emittente non ha presentato richiesta di giudizio di ammissibilità alla quotazione del Programma. L’Emittente si riserva il diritto di presentare richiesta di ammissione alle negoziazioni delle Obbligazioni emesse ai sensi del Programma in mercati regolamentati, italiani o esteri, fermi gli obblighi regolamentari che si rendano in tal caso necessari ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, inerenti alla predisposizione di un prospetto di quotazione. [L’Emittente si riserva la facoltà di richiedere l’ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) o internalizzatori sistematici.] [L’Emittente non si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni e, come tale, non si assume l’onere di controparte, ma si riserva la mera facoltà di riacquistare le stesse nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell’investitore.]/[L’Emittente si assume il c.d. onere di controparte impegnandosi al riacquisto di [tutte le]/[●] Obbligazioni, nell’ambito del servizio di negoziazione in contro proprio, su richiesta dell’investitore.] |
SEZIONE D - FATTORI DI RISCHIO | ||
D.2 | Fattori di rischio relativi all’Emittente | Rischio relativo all’assenza di credit spread dell’Emittente: si richiama l’attenzione dell’investitore sulla circostanza che per l’Emittente non è possibile determinare un valore di credit spread (inteso come differenza tra il rendimento di un’obbligazione plain vanilla di propria emissione e il tasso interest rate swap su durata corrispondente), atto a consentire un ulteriore apprezzamento della rischiosità dell’Emittente. |
Rischio di credito: l’Emittente è esposto ai rischi relativi all’attività creditizia. In particolare, il rischio di credito è il rischio connesso all’eventualità che l’Emittente o il Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole possano subire un deterioramento della propria solidità patrimoniale e delle proprie prospettive economiche a seguito di perdite derivanti dall’eventuale impossibilità o rifiuto da parte della clientela di onorare le proprie obbligazioni contrattuali, connesse a rapporti di concessione di finanziamenti, impegni, lettere di credito, strumenti derivati, operazioni in valuta e di altro tipo. |
Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito: si segnala che i crediti deteriorati, al netto delle rettifiche di valore complessive, sono aumentati rispetto all’esercizio precedente portandosi a 3.065 milioni di Euro contro i 2.992 milioni di Euro dell’esercizio precedente e rappresentano circa l’8,4% del totale crediti netti rilevati al termine del presente esercizio (8,0% a fine 2014), con un livello di copertura che ha raggiunto il 40,5%. Le sofferenze nette si attestano a 1.159 milioni di Euro rispetto ai 1.091 milioni di Euro di dicembre 2014, dopo aver consolidato una percentuale di copertura in linea con l’anno precedente, con un lieve incremento del proprio peso all’interno dell’aggregato a 3,2% (+0,3%). Rispetto al precedente esercizio sono cresciute, seppur anch’esse in misura contenuta, le inadempienze probabili posizionatesi a 1.814 milioni di Euro, con un’incidenza sui crediti netti complessivi pari al 5% e con un miglioramento del tasso di copertura salito al 21,8%. In controtendenza i crediti scaduti/sconfinati che, se confrontati con il dato del 2014, sostanzialmente dimezzano il valore dell’esposizione netta, scendendo a 90,8 milioni di Euro (-123,4 milioni di Euro, -57,6%), rappresentando solo lo 0,2% dei crediti netti totali ma con un grado di copertura al 6,5% (rispetto al 3,6% del 2014). La Banca ha tuttavia perseguito il miglioramento della qualità del credito attraverso il monitoraggio continuo del portafoglio, valutando il rispetto della strategia di rischio concordata con un’attenzione particolare verso i maggiori rischi assunti. | ||
Rischio di esposizione nei confronti di titoli di debito emessi da Stati sovrani: tale rischio si sostanzia nella diminuzione del merito di credito dei terzi, ivi inclusi gli stati sovrani, di cui l’Emittente detiene titoli od obbligazioni che potrebbero comportare perdite e/o influenzare negativamente la capacità del Gruppo di vincolare nuovamente o utilizzare in modo diverso tali titoli od obbligazioni a fini di liquidità. Al 31 dicembre 2015 il valore di bilancio dell’esposizione verso Stati sovrani era pari a Euro 5.574 milioni di Euro di cui il 99,9% concentrato sull’Italia: una significativa diminuzione nel merito di credito dell’Italia potrebbe pertanto avere un impatto negativo sui risultati del Gruppo stesso. | ||
Rischio di mercato: Si definisce rischio di mercato il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall’Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tassi di interesse, prezzi dei titoli, tassi di cambio) che potrebbero generare un deterioramento della solidità patrimoniale dell’Emittente e/o del Gruppo. | ||
Rischio di liquidità dell’Emittente: è il rischio che l’Emittente non sia in grado di far fronte ai propri impegni di pagamento per l’incapacità di reperire fondi su mercato (funding liquidity risk) e/o di smobilizzare i propri attivi (market liquidity risk) e/o che sia costretto a sostenere costi molto elevati per far fronte a detti impegni. L’Emittente ritiene che le politiche adottate ed i presidi implementati dal Gruppo siano adeguate a tenere sotto controllo il rischio di liquidità. Tuttavia, non si può escludere il verificarsi di eventi ignoti e imprevedibili che potrebbero incidere negativamente sulla capacità del Gruppo di far fronte ai propri impegni finanziari. Al 31 dicembre 2015, a livello di Gruppo, le operazioni di rifinanziamento Targeted Long Term Refinancing Operations (TLTRO) sono pari a 1,4 miliardi di Euro. Inoltre, allo scopo di ampliare le fonti di liquidità, il Gruppo Cariparma nel corso del 2013 ha strutturato un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite (Covered Bonds). |
Tali titoli obbligazionari, assistiti da una garanzia rappresentata da un portafoglio crediti di primaria qualità, sono stati segregati a favore degli obbligazionisti mediante cessione in una società veicolo (Cariparma OBG srl - partecipata al 60% da Cariparma). Oltre a permettere di creare ulteriore riserva eligibile presso la BCE attraverso l’emissione di un Covered Bond interno (c.d. retained), il suddetto programma ha permesso di collocare il Covered Bond anche presso investitori esterni. Si segnala al riguardo che, nel xxxxx 0000 x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx un nuovo Covered Bond per totali 1 miliardo di Euro interamente collocato presso investitori istituzionali. | ||
Rischio operativo: è il rischio di subire perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure e/o sistemi interni, risorse umane, oppure da eventi esogeni. Tale definizione include il rischio legale, ma non quello strategico e di reputazione. Il rischio legale comprende - fra l’altro - l’esposizione ad ammende, sanzioni pecuniarie o penalizzazioni derivanti da provvedimenti assunti dall’Organo di Vigilanza, ovvero da regolamenti privati. L’Emittente ritiene che le politiche adottate dal Gruppo siano adeguate a tenere sotto controllo il rischio operativo. Tuttavia, non si può escludere il verificarsi di eventi ignoti e imprevedibili, quali danneggiamenti o malfunzionamenti causati da eventi straordinari, che potrebbero incidere negativamente sul funzionamento dei sistemi posti a presidio del rischio operativo, causando effetti negativi sulla posizione finanziaria e sui risultati dell’Emittente. | ||
Rischio relativo alle controversie legali pendenti: è il rischio dovuto alla circostanza che l’Emittente è parte in procedimenti giudiziari riconducibili allo svolgimento della sua attività ordinaria, per alcuni dei quali l’Emittente ha costituito nel proprio bilancio consolidato un apposito fondo rischi e oneri destinato a coprire le potenziali passività che ne potrebbero derivare. A fronte di tali contenziosi, al 31 dicembre 2015, il Gruppo evidenzia un fondo rischi e oneri per complessivi Euro 12.716 migliaia di Euro. | ||
Rischio connesso all’evoluzione della regolamentazione del settore bancario ed alle modifiche intervenute nella disciplina sulla risoluzione delle crisi bancarie: A novembre 2014 è entrato in funzione il sistema unico europeo di vigilanza bancaria (Single Supervisory Mechanism = SSM). Con questo meccanismo la Banca Centrale Europea (BCE) si assume il compito di vigilanza su 130 grandi banche sistemiche dell'eurozona. Il Gruppo ricade sotto la vigilanza della BCE. | ||
La fase di forte e prolungata crisi dei mercati ha portato all’adozione di discipline più rigorose da parte delle autorità internazionali. A partire dall’1 gennaio 2014, parte della Normativa di Vigilanza è stata modificata in base alle indicazioni derivanti dai c.d. accordi di Xxxxxxx XXX, principalmente con finalità di un significativo rafforzamento dei requisiti patrimoniali minimi, del contenimento del grado di leva finanziaria e dell’introduzione di policy e di regole quantitative per l’attenuazione del rischio di liquidità negli istituti bancari. In particolare, per quanto concerne l’innalzamento dei requisiti patrimoniali, gli Accordi di Basilea III prevedono una fase transitoria con livelli minimi di patrimonializzazione via via crescenti; a regime, ovvero a partire dal 2019, tali livelli contemplano per le banche un common equity tier one ratio pari almeno al 7% delle attività ponderate per il rischio, un tier capital ratio pari almeno al 8,5% e un total capital ratio pari almeno al |
10,5 delle suddette attività ponderate per il rischio (tali livelli minimi includono il c.d. capital conservation buffer, vale a dire un cuscinetto di ulteriore capitalizzazione obbligatoria). Si segnala inoltre che la BCE ha terminato la revisione della valutazione sugli istituti di credito europei più significativi per lo SREP 2015; in tale contesto la BCE ha inviato una comunicazione alla controllante Crédit Agricole S.A. riguardante i requisiti patrimoniali complessivi minimi da rispettare a livello consolidato per il Gruppo Cariparma Crédit Agricole (i.e Common Equity Tier I Ratio pari al 9,5%), i quali risultano rispettati, in quanto tale l’indicatore a livello di Gruppo si posiziona all’11,4%. L’autorità di vigilanza, inoltre, non ha richiesto all’Emittente ulteriori misure prudenziali. Si segnala, infine, che nel corso del 2016 Crédit Agricole S.A. e, di conseguenza, il Gruppo Cariparma, in quanto Gruppo controllato dalla stessa, è stata sottoposta all’esercizio di stress test richiesto dall’European Banking Authority che coinvolge i gruppi aventi rilevanza sistemica. Tale esercizio, guidato dalla Credit Agricole S.A., ha coinvolto varie funzioni aziendali e ha consentito, come già avvenuto per l’esercizio tenutosi nel corso del 2014, una valutazione complessiva della sostenibilità di conto economico e stato patrimoniale a condizioni macroeconomiche avverse. La disclosure dei risultati dell’esercizio, secondo il calendario stabilito dall’EBA, è prevista per luglio 2016. Per quanto concerne la liquidità, gli Accordi di Basilea III prevedono, tra l’altro, l’introduzione di un indicatore di breve termine (Liquidity Coverage Ratio, o “LCR”), avente come obiettivo la costituzione e il mantenimento di un buffer di liquidità che consenta la sopravvivenza della banca per un periodo temporale di trenta giorni in caso di grave stress, e di un indicatore di liquidità strutturale (Net Stable Funding Ratio, o “NSFR”) con orizzonte temporale pari a un anno, introdotto per garantire che attività e passività presentino una struttura per scadenze sostenibile. Relativamente a questi indicatori, si segnala che: - per l’indicatore LCR è previsto un valore minimo del 60% a partire dal 1° ottobre 2015, del 70% a partire dal 1° gennaio 2016, con un minimo in progressivo aumento fino a raggiungere il 100% dal 1° gennaio 2018 secondo il regolamento UE n. 575/2013 (il Regolamento 575/2013); - per l’indicatore NSFR, è prevista una soglia minima del 100% da rispettare a partire dal 1° gennaio 2018. Inoltre, gli accordi di Xxxxxxx XXX prevedono che le banche monitorino il proprio indice di leva finanziaria (Leverage Ratio) calcolato come rapporto fra il capitale di classe 1 (Tier 1) e le esposizioni complessive dell’ente creditizio, secondo quanto previsto dall’articolo 429 del Regolamento 575/2013. Tale indicatore è oggetto di segnalazione da parte delle banche a partire dal 2015, tuttavia alla data attuale non è stata definita la soglia minima e la data di decorrenza dell’indice in questione. Nonostante l’evoluzione normativa summenzionata preveda un regime graduale di adattamento ai nuovi requisiti prudenziali, gli impatti sulle dinamiche gestionali dell’Emittente potrebbero essere significativi. |
Tra le novità normative si segnalano i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della la Direttiva 2014/59/UE (la Direttiva Bank Recovery and Resolution Directive o BRRD) |
del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicati il 16 novembre 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento che s’inserisce nel contesto della definizione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie. Tra gli aspetti innovativi della BRRD, in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi, si evidenzia l’introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. In particolare, in base ai suddetti decreti attuativi si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. bail-out) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. “bail-in”). Pertanto, con l’applicazione dello strumento del “bail-in”, i sottoscrittori potranno subire la riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in” per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail–in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Al riguardo si rinvia al “Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in” inserito nel Elemento D.3. Da ultimo si segnala che l’implementazione delle Direttive 2014/49/UE (Deposit Guarantee Schemes Directive) del 16 aprile 2014 e 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive) e l’istituzione del Meccanismo di Risoluzione Unico (Regolamento UE n.806/2014 del 15 luglio 2014), potrà comportare un impatto sulla posizione economica e patrimoniale della Banca in quanto impone l’obbligo di costituire specifici fondi con risorse finanziarie che dovranno essere fornite, a partire dall'esercizio 2015, tramite contribuzioni a carico degli enti creditizi. La Banca d’Italia, nella sua veste di autorità di risoluzione nazionale ha istituito con provvedimento n. 1226609/15 del 18 novembre 2015 il Fondo di Risoluzione Nazionale. Per il 2015, tenuto conto dell’esigenza di ricorrere con immediatezza alle risorse del Fondo di Risoluzione Nazionale nel quadro del programma di risoluzione delle crisi di alcune banche italiane, l’autorità nazionale ha richiamato non solo i contributi ordinari (ex-ante) ma anche i contributi straordinari (ex-post, in misura pari a tre annualità della contribuzione ordinaria). A livello consolidato, per il Gruppo Cariparma la quota ex ante 2015 ammonta a circa |
8,1 milioni di Euro mentre la quota ex-post a circa 24,2 milioni di Euro, per un ammontare complessivo di circa 32,2 milioni di Euro. Il contributo ex ante 2015 per il finanziamento del DGS (Deposit Guarantee Schemes) ammonta a circa 6,4 milioni di Euro. A livello individuale, per Cariparma, la quota ex-ante 2015 ammonta a circa 6 milioni di Euro mentre la quota ex-post a circa 24,1 milioni di Euro, per una ammontare di circa 30,1 milioni di Euro. Inoltre, il contributo ex ante 2015 per il finanziamento del DGS (Deposit Guarantee Schemes) ammonta a circa 4,6 milioni di Euro | ||
Si segnala, infine, che ai versamenti ordinari effettuati nel corso dell’anno, nell’ultimo trimestre 2015 sono stati richiesti alle banche italiane versamenti straordinari per il salvataggio di quattro istituti di credito finiti in dissesto: CariFerrara, Banca Marche, Banca Etruria e CariChieti. A fine novembre 2015 il Governo ha, infatti, approvato il programma di risoluzione delle 4 Banche, che prevede l’assorbimento delle perdite a carico di azionisti, obbligazionisti subordinati, e a seguire del Fondo di Risoluzione, e la costituzione di quattro “Bridge Bank”, a cui vengono conferiti tutti gli asset, al netto delle sofferenze confluite in un’unica “Bad Bank”. L’impegno finanziario del Fondo di Risoluzione è finalizzato a coprire le perdite delle banche originarie, ricapitalizzare le “Bridge Bank” e dotare la “Bad Bank” del capitale necessario a operare. L’Emittente è inoltre soggetto ad un’articolata e stringente regolamentazione, nonché all’attività di vigilanza, esercitata dalle istituzioni preposte. Sia la regolamentazione applicabile, sia l’attività di vigilanza, sono soggette, rispettivamente, a continui aggiornamenti ed evoluzioni della prassi. Oltre alla normativa di matrice sovranazionale e nazionale e di natura primaria o regolamentare in ambito finanziario e bancario, l’Emittente è soggetta a specifiche normative, in tema, tra l’altro, di antiriciclaggio, usura, tutela del cliente (consumatore). Sebbene l’Emittente si impegni ad ottemperare al complesso sistema di norme e regolamenti, il suo mancato rispetto, ovvero eventuali mutamenti di normative e/o cambiamenti delle modalità di interpretazione e/o applicazione delle stesse da parte delle competenti autorità, potrebbero comportare possibili effetti negativi rilevanti sui risultati operativi e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente. | ||
Rischio connesso alle attuali incertezze del contesto macroeconomico e alla crisi economico – finanziaria: l’Emittente è esposto al rischio che la congiuntura economica attuale, la dinamica dei mercati finanziari, la realtà e le prospettive delle economie in cui opera l’Emittente, ne influenzino la capacità di generare profitti, la relativa solvibilità e affidabilità creditizia. | ||
D.3 | Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni | (A) Rischi comuni relativi a tutte le Obbligazioni Rischio connesso all’utilizzo del bail-in: in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i Xxxxxxx XXXX) attuativi della BRRD, in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”, di seguito le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto |
del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza. I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail-in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data. Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente. Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia: 1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato: - degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. Common equity Tier 1); - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) 2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato: - degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments); - degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate; - dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2; - delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior) |
Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail-in” riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie degli emittenti. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l’importo di Euro 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior. Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni. Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali: (i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo; (ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte; (iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività. Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e l’Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia l’Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti. Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato. Da ultimo si segnala che in data 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico, e istituisce il cd. comitato di risoluzione unico e il fondo di risoluzione unico. | ||
Rischio di credito per il sottoscrittore: l’investitore, diventando finanziatore dell’Emittente, è esposto al rischio che l’Emittente diventi insolvente e non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi al pagamento delle Cedole maturate e del rimborso del Capitale a scadenza. | ||
Rischi relativi alla vendita prima della scadenza : nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della |
loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato dai seguenti fattori: [(i) caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate; (ii) variazione dei tassi di interesse di mercato; (iii) variazione del merito di credito dell’Emittente; (iv) deprezzamento delle Obbligazioni in presenza di costi e/o commissioni]. | ||
Rischio di liquidità: è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l’investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza, dipenderà dall’esistenza di una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni e, quindi, anche dall’assunzione dell’onere di controparte da parte dell’Emittente. L’Emittente non ha presentato richiesta di giudizio di ammissibilità alla quotazione del Programma. L’Emittente si riserva il diritto di presentare richiesta di ammissione alle negoziazioni dei Titoli emessi ai sensi del Programma in mercati regolamentati, italiani o esteri, fermi gli obblighi regolamentari che si rendano in tal caso necessari ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, inerenti alla predisposizione di un prospetto di quotazione. [L’Emittente si riserva la facoltà di richiedere l’ammissione alla negoziazione su [sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF)] [o] [internalizzatori sistematici] [su[●]]. L’Emittente, tuttavia, potrebbe non richiedere l’ammissione a negoziazione delle Obbligazioni, né vi è alcuna garanzia che, ove richiesta, le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione successivamente alla loro Data di Emissione, ovvero che le Obbligazioni siano negoziate su un mercato secondario o sistema multilaterale di negoziazione e che tale mercato secondario o sistema di scambi sia liquido. [L’Emittente non si impegna al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni, e pertanto non assume il c.d. onere di controparte ma si riserva la mera facoltà di riacquistare le stesse nell’ambito del servizio di negoziazione in conto proprio, su richiesta dell’investitore. Pertanto sussiste il rischio che l’investitore possa trovarsi nell’impossibilità di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza naturale.]/[L’Emittente si assume il c.d. onere di controparte impegnandosi al riacquisto di [tutte le]/[●] Obbligazioni, nell’ambito del servizio di negoziazione in contro proprio, su richiesta dell’investitore.] I Titoli riacquistati potranno essere, a scelta dell’Emittente, conservati, rivenduti o annullati. In tale ultimo caso, l’ammontare nominale complessivo della singola serie sarà corrispondentemente ridotto con impatto negativo sulla liquidità dei Titoli. In relazione a quanto precede, le Obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da rendere impossibile o non conveniente per l’Obbligazionista rivenderle sul mercato. L’investitore pertanto, potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua scadenza naturale a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento dell’investimento pur di trovare una controparte acquirente. | ||
Rischio di tasso di mercato: in caso di vendita prima della scadenza, l’investitore è esposto al cosiddetto "rischio di tasso", in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato[, per i titoli a tasso fisso, si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo][, mentre nel caso di titoli a tasso variabile il titolo subirà un apprezzamento]. Conseguentemente, qualora l’investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di sottoscrizione delle |
Obbligazioni. L’esposizione ai rischi di tasso di mercato è anche funzione della vita residua del Titolo (intendendosi il periodo di tempo che deve trascorrere prima del suo naturale rimborso). In particolare, ad una variazione di tassi si accompagna una variazione del prezzo del titolo tanto più pronunciata quanto più lunga è la vita residua del titolo stesso. | ||
Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente: le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria attuale o prospettica dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso da un peggioramento del giudizio di rating relativo all’Emittente. | ||
[Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione: il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni e/o costi: la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli similari privi di tali costi e/o commissioni. Inoltre, si evidenzia che le commissioni e/o i costi inclusi nel Prezzo di Emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. In conseguenza, nel caso di rivendita delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dell’investitore, il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni/costi che sono stati inclusi nel Prezzo di Emissione.] | ||
[Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione: in relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione. L’importo di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del Prezzo di Emissione. Al riguardo si precisa che, nel calcolare il rendimento netto delle Obbligazioni, la Banca non tiene conto di tali eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione.] | ||
Rischio connesso all’assenza di garanzie per le Obbligazioni: il rimborso del Capitale e il pagamento degli Interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né assistiti da quelle del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. | ||
Rischio dovuto all’assenza di rating per le Obbligazioni: l’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni: è pertanto assente un indicatore che sintetizzi la rischiosità delle Obbligazioni. | ||
[Rischio di Spread negativo: nel caso in cui sia previsto uno Spread negativo, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale Spread negativo. E’ possibile che lo Spread negativo possa generare un rendimento pari a zero, in questo caso l’investitore non percepirebbe alcun interesse sull’investimento effettuato.] | ||
[Rischio di indicizzazione: poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende dall’andamento del Parametro di Riferimento ed al Parametro di Indicizzazione, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Riferimento e del Parametro di Indicizzazione, anche il rendimento del Titolo sarà proporzionalmente decrescente. È possibile che il Parametro di Riferimento e il Parametro di Indicizzazione possano ridursi fino a zero; in questo caso l’investitore non percepirebbe alcun interesse sull’investimento effettuato.] | ||
Rischio connesso allo scostamento del rendimento dell’Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato di similare durata residua: il rendimento delle |
Obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto al rendimento di un titolo di Stato di similare durata residua, con caratteristiche finanziarie simili. | ||
[Rischio relativo al Rimborso con ammortamento: il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico, la cui durata non potrà estendersi oltre la Data di Scadenza dei Titoli, potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità del Titolo.] | ||
Rischio di conflitto d’interessi : i soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell’investitore tra cui: [(i) il rischio relativo alla coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento; (ii) rischio di conflitto di interessi con i Collocatori; (iii) rischio di conflitto di interessi con l’Agente per il Calcolo; (iv) rischio relativo alle attività di copertura sulle Obbligazioni; (v) rischio di conflitto di interessi legato al mercato secondario; (vi) rischio di conflitto di interessi con il soggetto che svolge la funzione di market maker.] | ||
[Rischio relativo ad eventi di turbativa di mercato riguardanti il Parametro di Riferimento e il Parametro di Indicizzazione: nel caso di non disponibilità del Parametro di Riferimento e del Parametro di Indicizzazione a causa di eventi perturbativi di mercato, l’investitore è esposto al rischio che il valore determinato dall’Emittente si discosti dalle attese implicite di valorizzazione del Parametro di Riferimento e del Parametro di Indicizzazione.] | ||
Rischio relativo all’assenza di informazioni successive all’emissione: è legato al fatto che l’Emittente non fornirà, successivamente alla chiusura dell’Offerta alcuna informazione relativamente [all’andamento del Parametro di Riferimento] [e] [al Parametro di Indicizzazione prescelti] [o, comunque,] [al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.] | ||
[Xxxxxxx relativo al ritiro/annullamento dell’Offerta: in tale ipotesi, ove gli investitori abbiano versato l’importo di sottoscrizione delle Obbligazioni prima della comunicazione dell’annullamento dell’Offerta, il rischio è di non poter beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbero altrimenti percepito se non avessero sottoscritto le Obbligazioni e avessero eventualmente effettuato un’altra tipologia di investimento.] | ||
[Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta : rischio legato al possibile impatto che la chiusura anticipata dell’Offerta potrebbe avere sull’ammontare dell’Emissione e sulla liquidità delle Obbligazioni.] | ||
[Rischio connesso alle clausole limitative dei destinatari dell’Offerta: la limitazione dell’Offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni eventualmente previste potrebbe influire sull’ammontare complessivo eventualmente collocato e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.] | ||
Rischio connesso alle variazioni del regime fiscale: tutti gli oneri fiscali che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni sono ad esclusivo carico dell’investitore, pertanto un eventuale inasprimento del regime fiscale determinerebbe un effetto negativo sul rendimento netto dell’investitore. | ||
[(B) Rischi specifici relativi alle caratteristiche di alcune tipologie di Obbligazioni L’investitore deve valutare attentamente che, in caso di investimento nelle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o |
Floor, alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (per il Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor) e alle Obbligazioni Inflation Linked, poiché tali Obbligazioni presentano al loro interno una componente derivativa, il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, come indicato in dettaglio di seguito.] | ||
[Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni Inflation Linked Le Obbligazioni Inflation Linked sono caratterizzate da una specifica rischiosità, connessa all’aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse. È quindi necessario che l’investitore ne comprenda la natura ed il grado di esposizione al rischio sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall'intermediario. Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni, il Collocatore deve verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo.] | ||
[Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni Inflation Linked: l’investitore deve considerare che l’Obbligazione presenta, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa. [Qualora sia previsto un Floor, la componente derivativa consiste in un’opzione implicita, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, che vede determinato a priori il valore minimo del Parametro di Riferimento.] [Ove sia previsto un Cap, la componente derivativa consiste in un’opzione implicita, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, che vede determinato a priori il valore massimo del Parametro di Riferimento.] Dal momento che nelle Obbligazioni Inflation Linked è previsto un Tasso minimo prefissato la componente derivativa consiste in un’opzione implicita, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, che vede determinato a priori il valore minimo del Parametro di Indicizzazione.] | ||
[Rischio derivante dalla presenza di un Cap: l’Emittente potrà applicare al valore del Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), un Cap, costituente il valore massimo del Tasso di Interesse per la determinazione delle Cedole Variabili. Nel caso in cui sia previsto un Cap, il valore della Cedola Variabile non potrà essere mai superiore al valore massimo predeterminato. Se il Valore del Parametro di Riferimento dovesse superare tale soglia, la differenza tra il Cap e tale valore non sarà corrisposto per cui il Cap rappresenta il valore massimo della cedola variabile ricevibile. Conseguentemente, non sarà interamente riconosciuto l’eventuale andamento ulteriormente favorevole del Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread).] | ||
[Rischio connesso alla compresenza di un Cap e di un Floor: nel caso in cui sia prevista la compresenza di Cap e di un Floor, ove il Cap sia di poco superiore al Floor, la possibilità di ottenere un maggior rendimento rispetto al Tasso Floor potrebbe risultare ridotta. L’Obbligazione avrebbe una struttura simile a quella di un’obbligazione a tasso fisso.] | ||
[Rischio di indicizzazione connesso alle Obbligazioni Inflation Linked: per le Obbligazioni Inflation Linked, il Parametro di Indicizzazione (vale a dire la variazione percentuale su base |
annua [dell’indice di inflazione europea] [dell’indice di inflazione italiana]) potrà avere andamento diverso e presentare valori molto più bassi dei tassi monetari. Inoltre il Parametro di Indicizzazione potrebbe ridursi fino a zero. In questo caso l’investitore percepirebbe interessi pari al Tasso minimo prefissato.] | ||
[Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle Cedole: è legato all’ipotesi in cui la periodicità delle Cedole non corrisponde alla durata del Parametro di Riferimento (ad esempio, cedole a cadenza annuale legate all’Euribor semestrale), e pertanto gli investitori potrebbero essere esposti ad un rischio di rendimento legato a tale disallineamento.] | ||
[Rischio connesso alla previsione di una clausola di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente: in presenza di una clausola di rimborso anticipato in relazione alle Obbligazioni a Tasso Fisso, alle Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up ed alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, l’investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di valore di mercato in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione, in quanto le Obbligazioni potrebbero essere rimborsate prima della Data di Scadenza.] | ||
[Xxxxxxx connesso alla devoluzione di parte degli interessi a favore di enti beneficiari: l’investitore nel sottoscrivere il prestito, qualora sia prevista la devoluzione di una parte degli interessi a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale, è consapevole che, per l’intera durata dello stesso prestito, il rendimento netto del titolo subirà un decremento in misura pari alla parte devoluta. Le modalità di devoluzione e l’ammontare sono pari a [●]. L’Emittente dichiara che il soggetto beneficiario delle devoluzioni della parte di interessi non sarà una società controllata o collegata, così come definite dall’art. 2359 del codice civile. Si conferma, pertanto, che non verranno a sussistere situazioni di conflitto di interessi] | ||
[Xxxxxxx connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione dell’ammontare collocato ovvero di un’erogazione liberale in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale: il prestito obbligazionario potrà essere caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un prestito che non prevede la devoluzione, in quanto l’Emittente devolverà una percentuale dell’ammontare collocato o effettuerà una erogazione liberale in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il cui importo sarà pari a [●]. L’Emittente dichiara che il soggetto beneficiario dei proventi derivanti dal collocamento delle Obbligazioni o dell’erogazione liberale, non sarà una società controllata o collegata, così come definite dall’art. 2359 del codice civile. Si conferma, pertanto, che non verranno a sussistere situazioni di conflitto di interessi.] | ||
SEZIONE E – OFFERTA | ||
E.2b | Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi | L’Emittente intende procedere all’offerta delle Obbligazioni al fine di soddisfare le proprie esigenze di raccolta a medio/lungo termine, connesse alla continuazione ed allo sviluppo dell’attività di intermediazione creditizia. |
E.3 | Termini e condizioni dell’Offerta | [L’Offerta è subordinata alle seguenti condizioni [●]] [L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione.] |
[L’ammontare nominale massimo complessivo dell’Offerta è pari a [●]]. [L’Emittente, si riserva peraltro la facoltà, [d’intesa con il Responsabile del Collocamento] durante il Periodo di Offerta, di aumentare l’ammontare totale dell’Offerta]. Il Periodo di Offerta è [⚫]. Il Prezzo di Offerta è pari a [⚫]. [L’Emittente [d’intesa con il Responsabile del Collocamento] si riserva la facoltà di [chiudere anticipatamente l’Offerta prima della chiusura del Periodo di Offerta, con apposito avviso pubblicato sul sito web dell’Emittente, anche ove non sia stato raggiunto l’importo massimo pari a [●]] [e/o] [prorogare la chiusura del Periodo di Offerta] [Qualora successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione dovessero verificarsi circostanze di carattere eccezionale che, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente [d’intesa con il Responsabile del Collocamento], siano tali da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza dell’Offerta, l’Emittente avrà la facoltà [di non dare inizio all’Offerta] [di ritirare l’Offerta] e la stessa dovrà ritenersi annullata. In tal caso le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione alle Obbligazioni eventualmente già prenotate, e la totalità delle somme eventualmente versate in deposito temporaneo sarà corrisposta al richiedente senza alcun interesse. [[Il]/[i] Collocator[e]/[i] [è]/[sono][•].] [L’adesione all’Offerta avverrà tramite [compilazione e sottoscrizione, anche telematica, dell’apposita modulistica, disponibile presso la rete dei Collocatori,] [tramite ordini di investimento impartiti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (purché in condizioni di sicurezza e riservatezza), ai Collocatori abilitati ad agire per loro conto]]. [I Collocatori possono avvalersi per l’Offerta [di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta della modulistica tramite Internet (collocamento on-line)] [ovvero] [dell’offerta fuori sede.] [Inserire in caso di offerta fuori sede: L'efficacia dei contratti conclusi fuori sede è sospesa per la durata di 7 (sette) giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante contratti conclusi fuori sede sarà [●].] [Inserire in caso di tecniche di comunicazione a distanza: L'efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza è sospesa per la durata di [●] giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore. La data ultima in cui sarà possibile aderire all’Offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà [●].] [La modalità del diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate sarà] [●] [indicata dai Collocatori ai sensi della vigente normativa applicabile.]]/[Non è previsto il diritto di recesso] Le domande di adesione all’Offerta dovranno essere presentate per un ammontare minimo (il Lotto Minimo) di [●] [Inserire ove sia previsto un lotto massimo: [e/o] per un ammontare massimo (il Lotto Massimo) di [●].] Il pagamento integrale del Prezzo di Emissione/Offerta dovrà essere effettuato il [●] (la Data di Regolamento). | ||
E.4 | Eventuali interessi | I soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel |
significativi e/o confliggenti per l’Offerta | collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell’investitore. Gli interessi confliggenti connessi con l’emissione delle Obbligazioni: [(i) interesse legato alla coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento; (ii) interesse legato alle società appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole in qualità di Collocatori; (iii) interesse legato alla coincidenza dell’Emittente e delle società appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole con l’Agente per il Calcolo; (iv) interesse confliggente legato alle attività di copertura sulle Obbligazioni; (v) interesse confliggente dell’Emittente legato alla negoziazione sul mercato secondario e (vi) interesse legato al soggetto che svolge la funzione di market maker.] | |
E.7 | Spese addebitate all’investitore | [Il Prezzo di Emissione include [commissioni] [e] [oneri/costi] complessivamente pari a [●] [così ripartite]: [- commissioni di collocamento pari a [●]]; [- commissioni [specificare tipologia] pari a [●]]; [- costi/oneri [specificare tipologia] pari a [●]]. [Il Prezzo di Emissione non include commissioni e costi.]] [Sono previste a carico dell’investitore [indicare la tipologia delle commissioni, spese] in aggiunta al Prezzo di Emissione, pari a [●]]/ [Non sono previste commissioni, spese o imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.] Saranno a carico dell’investitore imposte e tasse dovute per legge. |
SEZIONE IV FATTORI DI RISCHIO
1. FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE
Con riferimento ai Fattori di Rischio relativi all’Emittente, si rinvia al Capitolo 3 del Documento di Registrazione, incorporato nel presente Prospetto di Base mediante riferimento.
2. FATTORI DI RISCHIO ASSOCIATI ALLE OBBLIGAZIONI
Con riferimento ai Fattori di Rischio associati alle Obbligazioni si rinvia alla Sezione III Nota di Sintesi ed alla Sezione VI, Nota informativa sugli strumenti finanziari, del Prospetto di Base.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza PROSPETTO DI BASE
SEZIONE V
DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE
La presente sezione include mediante riferimento, ai sensi dell’art. 11 della Direttiva Prospetti, le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull’Emittente, depositato presso la CONSOB in data 10 giugno 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0054061/16 del 9 giugno 2016.
Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente, in Xxx Xxxxxxxxxx 0 - 00000 Xxxxx, presso il Servizio Segreteria Generale, in xxx Xxxxxxxx 0, Xxxxx, e presso tutte le filiali dell’Emittente. Il Documento di Registrazione è altresì consultabile sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xx- risparmio/obbligazioni-cariparma.
Ulteriori luoghi di messa a disposizione del Documento di Registrazione saranno indicati nelle Condizioni Definitive.
SEZIONE VI
NOTA INFORMATIVA
relativo al programma di offerta di prestiti obbligazionari denominato
Obbligazioni Zero Coupon
E
Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso Obbligazioni a Tasso Fisso*
Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali* Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up* Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down*
Obbligazioni a Tasso Variabile Obbligazioni a Tasso Misto
Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e/o floor
Obbligazioni a Tasso Misto con cap e/o floor
Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile Obbligazioni Inflation linked
*con possibilità di rimborso anticipato a favore dell’Emittente o dell’obbligazionista
Le Obbligazioni possono prevedere il rimborso amortising, salvo in caso di Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile
1. PERSONE RESPONSABILI
L’indicazione delle persone responsabili e la dichiarazione di responsabilità, prevista dall’Allegato V al Regolamento CE n. 809/2004, è contenuta nella Sezione I del presente Prospetto di Base.
2. FATTORI DI RISCHIO
2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL’EMITTENTE
Con riferimento ai fattori di rischio relativi all’Emittente, si rinvia al Capitolo 3 del Documento di Registrazione, incorporato per riferimento alla Sezione V del presente Prospetto di Base.
2.2 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI
(A) RISCHI COMUNI RELATIVI A TUTTE LE OBBLIGAZIONI
1. Rischio connesso all’utilizzo del “bail-in”
In data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 (i Xxxxxxx XXXX) attuativi della BRRD, in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”, di seguito le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail-in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.
Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.
Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:
1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:
- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d.
Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)
2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)
Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail-in” riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie degli emittenti. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l’importo di Euro 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior.
Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato
D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99 e le passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni. Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:
(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.
Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Obbligazionista (con sostituzione dell’originario debitore, ossia l’Emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest’ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell’originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per gli Obbligazionisti.
Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e
qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Da ultimo si segnala che in data 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento UE
n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014 che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del Meccanismo di Risoluzione Unico, e istituisce il c.d. comitato di risoluzione unico e il fondo di risoluzione unico.
2. Rischio di credito per il sottoscrittore
Sottoscrivendo le Obbligazioni, l’investitore diventa un finanziatore dell’Emittente ed acquista il diritto a percepire gli Interessi indicati nelle Condizioni Definitive, nonché al rimborso del Capitale. Pertanto, l’investitore è esposto al rischio che l’Emittente diventi insolvente e non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti.
3. Rischi relativi alla vendita prima della scadenza
Nel caso in cui l’investitore volesse vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale, il prezzo sarà influenzato da diversi elementi tra cui:
- caratteristiche del mercato in cui le Obbligazioni verranno negoziate (“Rischio di liquidità”);
- variazione dei tassi di interesse di mercato (“Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx”);
- variazione del merito di credito dell’Emittente (“Rischio di deterioramento del merito creditizio dell’Emittente”);
- deprezzamento delle Obbligazioni in presenza di costi e/o commissioni (“Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione” e “Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione”).
Tali elementi potranno determinare una riduzione del prezzo delle Obbligazioni anche al di sotto del Valore Nominale delle stesse. Questo significa che nel caso in cui l’investitore vendesse le obbligazioni prima della scadenza potrebbe subire una perdita del Capitale.
4. Rischio di liquidità
Tale rischio è rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per l’investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato che potrebbe essere anche inferiore al prezzo di emissione del titolo.
La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza, dipenderà dall’esistenza di una controparte disposta ad acquistare le Obbligazioni e, quindi, anche dall’assunzione dell’onere di controparte da parte dell’Emittente.
L’Emittente non ha presentato richiesta di giudizio di ammissibilità alla quotazione del Programma.
L’Emittente si riserva il diritto di presentare richiesta di ammissione alle negoziazioni dei Titoli emessi ai sensi del Programma in mercati regolamentati, italiani o esteri, fermi gli obblighi regolamentari che si rendano in tal caso necessari ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, inerenti alla predisposizione di un prospetto di quotazione. L’Emittente si riserva inoltre la facoltà di richiedere l’ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility – MTF) o internalizzatori sistematici. L’Emittente, tuttavia, potrebbe non richiedere l’ammissione a negoziazione delle Obbligazioni, né vi è alcuna garanzia che, ove richiesta, le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione successivamente alla loro Data di Emissione, ovvero che le Obbligazioni siano negoziate su un mercato secondario o sistema multilaterale di negoziazione e che tale mercato secondario o sistema di scambi sia liquido.
L’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive (a) se si impegna al riacquisto di tutte le Obbligazioni ovvero di un quantitativo parziale di Obbligazioni che sarà indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. onere di controparte) oppure (b) pur non assumendosi il c.d. onere di controparte, se si riserva la mera facoltà di riacquistare un quantitativo di Obbligazioni.
Pertanto, in assenza di un impegno al riacquisto totale da parte dell’Emittente, sussiste il rischio che l’investitore possa trovarsi nell’impossibilità di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza naturale.
Nel caso in cui l’Emittente si impegni al riacquisto delle Obbligazioni, praticherà i prezzi determinati attraverso metodologie descritte nel Paragrafo 6.3. I Titoli riacquistati potranno essere, a scelta dell’Emittente, conservati, rivenduti o annullati. In tale ultimo caso, l’ammontare nominale complessivo della singola serie sarà corrispondentemente ridotto con impatto negativo sulla liquidità dei Titoli.
In relazione a quanto precede, le Obbligazioni possono presentare problemi di liquidità tali da rendere impossibile o non conveniente per l’Obbligazionista rivenderle sul mercato. L’investitore pertanto, potrebbe trovarsi nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua scadenza naturale a meno di dover accettare un prezzo inferiore a quello pagato al momento dell’investimento pur di trovare una controparte acquirente.
5. Rischio di tasso di mercato
In caso di vendita prima della scadenza, l’investitore è esposto al cosiddetto “rischio di tasso”, in quanto in caso di aumento dei tassi di mercato per i titoli a tasso fisso si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo, mentre per i titoli a tasso variabile, il titolo subirà un apprezzamento. Conseguentemente, qualora l’investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di sottoscrizione delle obbligazioni.
Con riferimento ad Obbligazioni a Tasso Fisso e alle Obbligazioni a Tasso Fisso Solidale, in caso di vendita prima della scadenza, l’investitore è esposto al rischio che, in caso di aumento dei tassi di mercato, si verificherà una diminuzione del prezzo del titolo a tasso fisso, mentre nel caso di tasso variabile, si avrà un apprezzamento. Conseguentemente, qualora l’investitore decidesse di vendere i titoli prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore o superiore anche in maniera significativa rispetto al prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.
Con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon ed alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso, variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni di prezzo più penalizzanti per l’investitore in quanto il rendimento dell’Obbligazione è interamente corrisposto alla scadenza del Prestito.
Con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Fisso, il prezzo delle Obbligazioni a Tasso Misto, delle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor e delle Obbligazioni Inflation Linked, potrebbe diminuire durante la vita delle medesime a causa dell’aumento dei tassi di mercato. In generale, a fronte di un aumento dei tassi d’interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso, mentre, a fronte di una contrazione dei tassi d’interesse, si attende un rialzo del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso.
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, Obbligazioni a Tasso Misto (con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Variabile), Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Variabile), eventuali variazioni in aumento dei livelli di tasso di interesse, potrebbero ridurre il prezzo dei Titoli durante il periodo in cui il tasso cedolare è fissato a seguito della rilevazione del Parametro di Riferimento, determinando temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari.
Con riferimento alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, variazioni al rialzo dei tassi di mercato possono generare riduzioni del prezzo più penalizzanti ris petto ad Obbligazioni che pagano flussi cedolari per l’investitore in quanto il rendimento dell’Obbligazione è interamente corrisposto alla scadenza del Prestito.
Con riferimento alle Obbligazioni Inflation Linked l’investimento comporta i rischi propri di un investimento obbligazionario a tasso variabile. In particolare, le Cedole Variabili dipendono dall’andamento del Parametro di Indicizzazione (vale a dire la variazione percentuale su base annua dell’indice di inflazione europea o dell’indice di inflazione italiana, come specificato nelle Condizioni Definitive) a cui sono collegate, pertanto fluttuazioni relative all’andamento del Parametro di Indicizzazione, potrebbero determinare momentanee ripercussioni sul valore del Titolo. Sul Tasso minimo prefissato, l’investitore è invece esposto al rischio dell’aumento dei tassi.
6. Rischio di deterioramento del merito di credito dell’Emittente
Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria attuale e prospettica dell’Emittente, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso anche espresso da (o dall’aspettativa di) un peggioramento del giudizio di rating relativo all’Emittente, ovvero da indicatori di mercato (quali, ad esempio, un incremento degli spreads dei CDS di Crédit Agricole S.A., società cui fa capo l’omonimo Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, di cui fanno parte l’Emittente e le sue controllate, presi in considerazione in quanto non sono presenti sul mercato CDS relativi all’Emittente). Ne consegue che ogni peggioramento effettivo o atteso del giudizio di rating, ovvero dell’outlook, attribuito all’Emittente può influire negativamente sul prezzo delle Obbligazioni.
Inoltre, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da molteplici fattori, un miglioramento del rating potrebbe incidere positivamente sul prezzo delle stesse, anche se non diminuirebbe gli altri rischi connessi all’investimento nelle Obbligazioni.
Non si può quindi escludere che le quotazioni dei Titoli sul mercato secondario possano essere influenzate, tra l’altro, da un diverso apprezzamento del rischio Emittente. Per informazioni sul giudizio di rating attribuito all’Emittente, si rinvia alla Sezione VI, Capitolo 7, Paragrafo 7.5 del Prospetto di Base.
7. Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione
Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni e/o costi: la presenza di tali commissioni e/o costi può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli similari privi di tali costi e/o commissioni. Inoltre, si evidenzia che le commissioni e/o i costi inclusi nel Prezzo di Emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. In conseguenza, nel caso di rivendita delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dell’investitore, il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni/costi che sono stati inclusi nel Prezzo di Emissione.
8. Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione
In relazione alle singole offerte, potranno essere previsti, a carico del sottoscrittore, costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione. L’importo di tali costi/commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del Prezzo di Emissione. Al riguardo si precisa che, nel calcolare il rendimento netto delle Obbligazioni, la Banca non tiene conto di tali eventuali costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione.
9. Rischio connesso all’assenza di garanzie per le Obbligazioni
Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del “Fondo Interbancario di Tutela dei
Depositi”. Il rimborso del Capitale e il pagamento degli Interessi non sono assistiti da garanzie specifiche, né sono previsti impegni relativi alla assunzione di garanzie. In particolare, né la Capogruppo Cariparma, né la controllante di quest’ultima, Credìt Xxxxxxxx S.A., ha prestato o si prevede che presti alcuna garanzia con riferimento alle Obbligazioni.
Infine, l’Emittente può liberamente procedere a successive ed ulteriori emissioni, con la conseguenza che, in tal caso, i portatori delle Obbligazioni concorreranno nel soddisfacimento dei propri diritti, anche con i portatori delle obbligazioni successivamente emesse.
10. Rischio dovuto all’assenza di rating delle Obbligazioni
L’Emittente non ha richiesto alcun giudizio di rating per le Obbligazioni. E’ pertanto assente un indicatore che sintetizzi la rischiosità delle Obbligazioni.
Va comunque considerato che l’assenza di rating delle Obbligazioni di per sé non è elemento indicativo della rischiosità delle stesse.
11. Rischio di Spread negativo
Fatto salvo quanto previsto per le Obbligazioni Inflation Linked, i Titoli possono prevedere che il Parametro di Riferimento prescelto per il calcolo degli interessi venga diminuito di uno Spread, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Nel caso in cui sia previsto uno Spread negativo, gli importi da corrispondere a titolo di interesse agli obbligazionisti, generano un rendimento inferiore rispetto a quello che risulterebbe in assenza di tale Spread negativo. Ad ogni modo, l’applicazione di uno Spread negativo al Parametro di Riferimento, non potrà in alcun modo portare ad una Cedola negativa.
12. Rischio di indicizzazione
Fatto salvo quanto previsto con riferimento alle Obbligazioni Inflation Linked, per le quali si rinvia al successivo Paragrafo 2.2.26 del presente Capitolo, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende dall’andamento del Parametro di Riferimento, ad un eventuale andamento decrescente del Parametro di Riferimento, anche il rendimento del Titolo sarà proporzionalmente decrescente.
È possibile che il Parametro di Riferimento possa ridursi fino a zero ovvero essere negativo; in questo caso l’investitore non percepirebbe alcun interesse sull’investimento effettuato.
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor ed a Tasso Misto con Cap e/o Floor (per il Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), nel caso in cui sia previsto un valore minimo (Floor) applicabile al Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), verrà comunque corrisposto l’importo minimo della Cedola.
13. Rischio connesso allo scostamento del rendimento dell’Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato di similare durata residua
Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni (in regime di capitalizzazione composta), al lordo ed al netto dell’effetto fiscale potrebbe risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua (sempre al lordo ed al netto dell’effetto fiscale) di un titolo di Stato di similare durata residua, con caratteristiche finanziarie simili.
14. Rischio relativo al Rimborso con ammortamento
Fatto salvo quanto previsto con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, che danno in ogni caso il diritto al rimborso del Valore Nominale in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, le pertinenti Condizioni Definitive potranno prevedere il Rimborso con ammortamento (i.e. l’ammontare del rimborso è pagato in rate periodiche anziché tramite un unico pagamento alla Data di Scadenza).
In tal caso, il rimborso del capitale attraverso un piano di ammortamento periodico, la cui durata non potrà estendersi oltre la Data di Scadenza dei Titoli (anziché in un’unica soluzione alla Data di Scadenza), potrebbe avere un impatto negativo sulla liquidità del Titolo.
L’investitore dovrà inoltre tener conto del fatto che per effetto del Rimborso con ammortamento, l’ammontare delle Cedole connesse alle Obbligazioni diminuirà nel corso della vita dell’Obbligazione, essendo l’ammontare delle Cedole determinato sulla base di un valore percentuale del Valore Nominale residuo delle Obbligazioni.
In particolare, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up, tale previsione di rimborso graduale, riduce l’effetto positivo connesso all’ammontare degli Interessi crescenti.
15. Rischio di conflitto d’interessi
I soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell’investitore.
Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l’emissione delle Obbligazioni.
Rischio relativo alla coincidenza dell’Emittente con il Collocatore e con il Responsabile del Collocamento
L’Emittente, potrebbe operare in qualità di Collocatore e come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l’Emittente si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.
Rischio di conflitto di interessi con i Collocatori
Società appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, potrebbero operare in qualità di Collocatore e/o Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di Gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori.
Inoltre, tali soggetti riceverebbero un importo dovuto a titolo di commissione di collocamento, secondo quanto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Rischio di conflitto di interessi con l’Agente per il Calcolo
L’Agente per il Calcolo ha la facoltà di procedere ad una serie di determinazioni che influiscono sulle Obbligazioni e che potrebbero incidere sul valore delle medesime comportando una situazione di conflitto d’interessi. Qualora il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni sia ricoperto dall’Emittente medesimo o da una società facente parte del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, tale coincidenza potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
Rischio relativo alle attività di copertura sulle Obbligazioni
Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l’Emittente può concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni. Le banche o società finanziarie con cui l’Emittente può concludere tali contratti di copertura possono far parte del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, ovvero essere selezionati dal Responsabile del Collocamento, ovvero dal Collocatore. Ai sensi degli accordi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento, ovvero il Collocatore debba sostenere i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti qualora l’importo complessivo degli stessi risultasse superiore all’importo nominale effettivamente collocato. Pertanto, il Responsabile del Collocamento, ovvero il Collocatore si troveranno in una situazione di conflitto di
interessi in quanto potrebbero avere interesse a che venga collocato l’intero ammontare massimo del prestito.
Rischio di conflitto di interessi legato al mercato secondario
Le Obbligazioni offerte nell’ambito del Programma potrebbero essere negoziate in strutture di negoziazione gestite direttamente dall’Emittente (sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) o internalizzatori sistematici. Tale attività potrebbe configurare una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale. L’Emittente potrà inoltre negoziare le Obbligazioni per conto proprio, situazione che potrebbe configurare un conflitto di interessi.
Rischio di conflitto di interessi con il soggetto che svolge la funzione di market maker Nell’eventualità in cui l’Emittente o una società appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole svolga il ruolo di market maker, lo stesso potrebbe trovarsi a riacquistare titoli di emissione propria o di società del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole. In tal caso, il prezzo di acquisto delle Obbligazione potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi, attribuibile al contemporaneo svolgimento del market making con l’emissione.
16. Rischio relativo ad eventi di turbativa di mercato riguardanti il Parametro di Riferimento e il Parametro di Indicizzazione
L’investitore deve considerare l’eventualità di non disponibilità del Parametro di Riferimento e del Parametro di Indicizzazione nel caso di eventi perturbativi del mercato alla/e data/e di osservazione del Parametro di Riferimento o del Parametro di Indicizzazione. L’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive i criteri di determinazione del Parametro di Riferimento e del Parametro di Indicizzazione. In tal caso, l’investitore sarà esposto al rischio che il valore determinato dall’Emittente si discosti dalle attese implicite di valorizzazione del Parametro di Riferimento e del Parametro di Indicizzazione. In ogni caso, tali criteri di determinazione dovranno essere improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi perturbativi di mercato.
17. Rischio relativo all’assenza di informazioni successive all’emissione L’Emittente non fornirà, successivamente alla chiusura dell’Offerta alcuna informazione relativamente all’andamento del Parametro di Riferimento e al Parametro di Indicizzazione prescelti o, comunque, al valore di mercato corrente delle Obbligazioni.
18. Rischio relativo al ritiro/annullamento dell’Offerta
Al verificarsi di determinate circostanze indicate nella Sezione VI, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 del Prospetto di Base, il Responsabile del Collocamento e l’Emittente, d’intesa tra loro, avranno la facoltà di ritirare la Singola Offerta e la stessa dovrà ritenersi annullata. In tal caso, le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione a Titoli eventualmente già prenotati, e la totalità delle somme eventualmente versate in deposito temporaneo sarà restituita al richiedente senza alcun onere a suo carico. In tali ipotesi, ove gli investitori abbiano versato l’importo di sottoscrizione delle Obbligazioni prima della comunicazione dell’annullamento dell’Offerta, non potranno beneficiare degli interessi sulle somme versate che avrebbero altrimenti percepito se non avessero sottoscritto le Obbligazioni e avessero eventualmente effettuato un’altra tipologia di investimento.
19. Rischio di chiusura anticipata dell’Offerta
L'investitore deve considerare che l'eventuale chiusura anticipata dell'Offerta potrebbe essere disposta anche ove non sia stato raggiunto l'importo massimo dell'Offerta e tale
circostanza avrà un impatto sull'ammontare nominale complessivo e sulla relativa liquidità delle Obbligazioni.
A tal riguardo le Condizioni Definitive conterranno la previsione delle eventuali condizioni al ricorrere delle quali l'Emittente e/o il/i Responsabile/i del Collocamento e/o il/i Collocatore/i e/o i diversi soggetti indicati nelle Condizioni Definitive medesime avranno la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta secondo quanto descritto alla Sezione VI, Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 del presente Prospetto di Base.
20. Rischio connesso alle clausole limitative dei destinatari dell’Offerta
Le Condizioni Definitive, secondo quanto indicato nella Sezione VI, Capitolo 5, Paragrafi
5.1.1 e 5.2.1 del Prospetto di Base, possono prevedere una serie - ovvero una combinazione - di limitazioni o condizioni per l'offerta dei Titoli. In tali casi, vi è il rischio che la limitazione dell'Offerta ai soli investitori che siano in grado di soddisfare le condizioni previste, influisca sull'ammontare nominale complessivo collocato e, conseguentemente, sulla liquidità delle Obbligazioni.
21. Rischio connesso alle variazioni del regime fiscale
Tutti gli oneri fiscali presenti o futuri che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni sono ad esclusivo carico dell’investitore. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di deposito del Prospetto di Base o delle Condizioni Definitive rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni con effetto pregiudizievole sul rendimento atteso dell’investitore.
(B) RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI OBBLIGAZIONI
L’investitore deve valutare attentamente che, in caso di investimento nelle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, nelle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (per il Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor) e nelle Obbligazioni Inflation Linked, poiché tali Obbligazioni presentano al loro interno una componente derivativa, il valore del loro investimento è influenzato dal valore degli strumenti sottostanti, come indicato in dettaglio nei Paragrafi che seguono.
22. Rischio connesso alla complessità delle Obbligazioni Inflation Linked
Le Obbligazioni Inflation Linked offerte nell’ambito del Programma sono caratterizzate da una specifica rischiosità, connessa all’aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse.
È quindi necessario che l’investitore concluda un’operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell’assistenza fornita dall'intermediario.
Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni, l’intermediario deve verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore (con particolare riferimento alla conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest’ultimo) e, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza, dovrà altresì valutare se è adeguato per il medesimo avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di conoscenza ed esperienza) alla sua situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento.
23. Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni con Cap e/o
Floor e delle Obbligazioni Inflation Linked
L’investitore deve considerare che le Obbligazioni con Cap e/o Floor e le Obbligazioni Inflation Linked presentano, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.
In particolare, ove sia previsto un Floor, la componente derivativa consiste in un’opzione implicita su tassi di interesse negoziata al di fuori dei mercati regolamentati,
acquistata dall’investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore minimo del Parametro di Riferimento. Qualora sia previsto un Cap, la componente derivativa consiste in un’opzione implicita su tassi di interesse negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, venduta dall’investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore massimo del Parametro di Riferimento.
Dal momento che nelle Obbligazioni Inflation Linked è previsto un Tasso minimo prefissato la componente derivativa consiste in un’opzione implicita, negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, che vede determinato a priori il valore minimo del Parametro di Indicizzazione.
24. Rischio derivante dalla presenza di un Cap
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), l’Emittente potrà applicare al valore del Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), un Cap, costituente il valore massimo del valore del Tasso di Interesse per la determinazione delle Cedole Variabili. Pertanto, nel caso in cui sia previsto un Cap, il valore della Cedola Variabile non potrà essere superiore ad un valore massimo predeterminato. Conseguentemente, non sarà interamente riconosciuto l’eventuale andamento ulteriormente favorevole del Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread).
25. Rischio connesso alla compresenza di un Cap e di un Floor
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e Floor ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e Floor (per il Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), si osserva che Cap e Floor possono essere entrambi presenti nelle Obbligazioni (c.d. opzione collar). Ove i due valori di Cap e Floor siano molto vicini, la possibilità di ottenere un maggior rendimento rispetto ad un’obbligazione a tasso Floor può risultare di fatto ridotta. In tal caso, l’Obbligazione avrebbe infatti una struttura simile a quella di un’obbligazione a tasso fisso.
26. Rischio di indicizzazione connesso alle Obbligazioni Inflation Linked Con riferimento alle Obbligazioni il cui rendimento è indicizzato all’indice di inflazione europea o all’indice di inflazione italiana, si segnala che tali indici hanno un andamento diverso rispetto ai parametri monetari, quale ad esempio l’Euribor, e pertanto potrebbero presentare valori anche molto più bassi rispetto a questi ultimi. Si segnala che potrebbe verificarsi un disallineamento del Parametro di Indicizzazione rilevato ai fini della determinazione della Cedola, rispetto al livello dell’indice di inflazione rilevabile al momento del pagamento della Cedola, poiché il valore dell’indice del parametro prescelto viene, in linea generale, rilevato nei mesi antecedenti l’inizio del periodo di godimento della Cedola.
Inoltre, nel caso di Obbligazioni il cui rendimento sia indicizzato all’inflazione, qualora la variazione di tale indice abbia valore negativo l’investitore rischia di non essere remunerato in misura superiore pur in presenza di un andamento favorevole del mercato, ma percepirebbe in ogni caso il Tasso minimo prefissato previsto per questo tipo di Obbligazioni.
27. Rischio di disallineamento tra il Parametro di Riferimento e la periodicità delle Cedole
Le Condizioni Definitive di ciascuna Serie obbligazionaria individueranno il Parametro di Riferimento e la periodicità delle Cedole (annuali, semestrali, trimestrali o mensili). Nelle ipotesi in cui la periodicità delle Cedole non corrispondesse alla durata del Parametro di Riferimento (ad esempio, cedole a cadenza annuale legate all’Euribor semestrale), gli investitori potrebbero essere esposti ad un rischio di rendimento legato a tale disallineamento.
28. Rischio connesso alla previsione di una clausola di Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx a favore dell’Emittente
In relazione alle Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up ed Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, è prevista una clausola di rimborso anticipato a favore dell’Emittente. Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d'Italia, il rimborso anticipato da parte dell’Emittente è consentito non prima che siano trascorsi 18 mesi dalla chiusura del periodo di offerta del prestito obbligazionario. È ipotizzabile che l’Emittente attiverà la clausola di rimborso anticipato in caso di discesa dei tassi di interesse; pertanto, la previsione di una clausola di rimborso anticipato ad opzione dell’Emittente è normalmente penalizzante per l’investitore ed incide negativamente sul valore delle Obbligazioni. In caso di rimborso anticipato, l’investitore potrebbe vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento, in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione, in quanto le Obbligazioni potrebbero essere rimborsate prima della Data di Scadenza.
La previsione di una clausola di Rimborso Anticipato delle Obbligazioni nelle pertinenti Condizioni Definitive, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni stesse. In simili circostanze, l’investitore potrebbe non essere in grado di reinvestire i proventi del rimborso ottenendo un tasso d’interesse effettivo pari al tasso d’interesse applicato alle Obbligazioni rimborsate. Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up, poiché i tassi di interesse sono periodicamente crescenti, risultano esposti a tale rischio di Rimborso Anticipato gli importi cedolari residui più elevati. Si segnala, pertanto, che l’esercizio dell’Opzione Call si rivela particolarmente favorevole per l’Emittente nel caso di Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up.
29. Rischio connesso alla devoluzione di parte degli interessi a favore di enti beneficiari
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, l’investitore nel sottoscrivere il prestito, qualora sia prevista la devoluzione di una parte degli interessi a favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), enti, fondazioni, associazioni, enti ecclesiastici e altri soggetti non aventi fini di lucro, che perseguono scopi di utilità sociale, è consapevole che, per l’intera durata dello stesso e con la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, il rendimento netto del titolo subirà un decremento in misura pari alla parte devoluta. Nelle Condizioni Definitive saranno esplicitate le modalità di devoluzione e l’ammontare massimo complessivo determinato discrezionalmente dall’Emittente per ciascuna emissione. L’Emittente dichiara che il soggetto beneficiario della parte di interessi non sarà una società controllata o collegata, così come definite dall’art. 2359 del codice civile. Si conferma, pertanto, che non verranno a sussistere situazioni di conflitto di interessi.
30. Rischio connesso alla presenza di una percentuale di devoluzione dell’ammontare collocato ovvero di un’erogazione liberale in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale
Il prestito obbligazionario potrà essere caratterizzato da un tasso cedolare inferiore rispetto ad un prestito che non prevede la devoluzione, in quanto l’Emittente devolverà una percentuale dell’ammontare collocato o effettuerà una erogazione liberale in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, il cui importo sarà specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive. L’Emittente dichiara che il soggetto beneficiario dei proventi derivanti dal collocamento delle Obbligazioni o dell’erogazione liberale, non sarà una società controllata o collegata, così come definite dall’art. 2359 del codice civile. Si conferma, pertanto, che non verranno a sussistere situazioni di conflitto di interessi.
3. INFORMAZIONI ESSENZIALI
3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all’Offerta
I soggetti a vario titolo coinvolti nell’emissione e nel collocamento delle Obbligazioni possono avere, rispetto all’operazione, un interesse autonomo in conflitto con quello dell’investitore.
Di seguito vengono descritti i conflitti di interesse connessi con l’emissione delle Obbligazioni.
L’Emittente, potrebbe operare in qualità di Collocatore e/o come Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso, l’Emittente si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto i titoli collocati sono di propria emissione.
Società appartenenti al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, potrebbero operare in qualità di Collocatore e/o Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni; in tal caso si potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in ragione degli interessi di gruppo di cui i suddetti soggetti sono portatori. Inoltre, tali soggetti potrebbero ricevere un importo dovuto a titolo di commissione di collocamento, secondo quanto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Qualora il ruolo di Agente per il Calcolo delle Obbligazioni, ossia il soggetto incaricato al calcolo degli interessi sia ricoperto dall’Emittente medesimo o da una società facente parte del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, in tal caso potrebbe determinarsi una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.
Ai fini della copertura della propria esposizione con riferimento alle Obbligazioni, l’Emittente può concludere contratti di copertura in relazione alle Obbligazioni. Le banche o società finanziarie con cui l’Emittente può concludere tali contratti di copertura possono far parte del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole, o essere selezionati dal Responsabile del Collocamento, ovvero dal Collocatore. Ai sensi degli accordi tra le parti, può essere previsto che il Responsabile del Collocamento, ovvero il Collocatore, debba sostenere i costi eventualmente derivanti dalla cancellazione (totale o parziale) di tali contratti. Pertanto, il Responsabile del Collocamento ovvero il Collocatore si troveranno in una situazione di conflitto di interessi in quanto potrebbero avere interesse a che venga collocato l’intero ammontare massimo del prestito.
Le Obbligazioni offerte nell’ambito del Programma potrebbero essere negoziate in strutture di negoziazione gestite direttamente dall’Emittente (sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) o internalizzatori sistematici. Tale attività potrebbe configurare una situazione di conflitto di interesse nei confronti degli investitori che volessero vendere le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale.
L’Emittente potrà inoltre negoziare le Obbligazioni per conto proprio, situazione che potrebbe configurare un conflitto di interessi.
Nell’eventualità in cui l’Emittente o una società appartenente al Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole svolga il ruolo di market maker, lo stesso potrebbe trovarsi a riacquistare titoli di emissione propria o di società del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole. In tal caso, il prezzo di acquisto delle Obbligazione potrebbe essere negativamente influenzato per effetto del conflitto di interessi attribuibile al contemporaneo svolgimento del market making con l’emissione.
3.2 Ragioni dell’Offerta e impiego dei proventi
L’Emittente intende procedere all’offerta delle Obbligazioni al fine di soddisfare le proprie esigenze di raccolta a medio/lungo termine, connesse alla continuazione ed allo sviluppo della propria attività di intermediazione creditizia.
In aggiunta, in relazione alle Obbligazioni a Tasso Fisso Solidale, l’Emittente potrà prevedere che una percentuale dell’ammontare collocato o un importo in forma di erogazione liberale sia devoluta a favore di uno o più enti beneficiari, fino ad un ammontare massimo predefinito: le modalità di tale devoluzione e l’ammontare massimo complessivo determinato discrezionalmente dall’Emittente per ciascuna emissione saranno esplicitate nelle relative Condizioni Definitive.
4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE
4.1 Descrizione delle Obbligazioni
Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, non garantite e non subordinate dell’Emittente, parimenti ordinate (pari passu) tra loro, fatto salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6 della Nota Informativa in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
Di seguito si riportano le caratteristiche sintetiche dei Titoli oggetto del Programma.
Obbligazioni Zero Coupon: non prevedono la corresponsione periodica di Cedole. Il rendimento effettivo lordo, è dato dalla differenza tra l’Ammontare di Rimborso Finale e il Prezzo di Emissione/Offerta. Tale differenza rappresenta l’interesse implicito capitalizzato pagabile in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.
Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso: danno diritto al pagamento di una Cedola Unica posticipata alla Data di Scadenza, il cui ammontare è predeterminato, all’atto di emissione, ed indicato nelle Condizioni Definitive di ciascuna Singola Offerta.
Obbligazioni a Tasso Fisso: fruttano, a partire dalla Data di Godimento, interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un Tasso Fisso prefissato costante, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza, salvo il Rimborso Anticipato, ove previsto.
Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali: fruttano, a partire dalla Data di Godimento, interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un Tasso Fisso prefissato costante, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza, salvo il Rimborso Anticipato, ove previsto. Investendo in tali Obbligazioni, l’investitore rinuncia a una percentuale del suo rendimento netto della cedola per destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Contestualmente, l’Emittente, deciderà di devolvere una percentuale dell’ammontare collocato oppure valutare, per ogni singola emissione, la devoluzione di un’eventuale erogazione liberale in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive. Queste eventualità saranno opportunamente indicate all’interno delle pertinenti Condizioni Definitive ove verranno esplicitati gli elementi identificativ i del soggetto destinatario delle devoluzioni, l’ammontare delle stesse e le modalità di corresponsione.
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up: fruttano, a partire dalla Data di Godimento, interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse prefissato crescente, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza, salvo il Rimborso Anticipato, ove previsto.
Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down: fruttano, a partire dalla Data di Godimento, interessi determinati applicando al Valore Nominale delle Obbligazioni un tasso di interesse prefissato decrescente, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza, salvo il Rimborso Anticipato, ove previsto.
Obbligazioni a Tasso Variabile: maturano a partire dalla Data di Godimento un Interesse sul relativo Valore Nominale determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), come indicato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza.
Obbligazioni a Tasso Misto: maturano per l’iniziale Periodo con Interessi a Tasso Fisso Interessi calcolati ad un tasso di interesse prefissato costante, o crescente o decrescente. Per il successivo Periodo con Interessi a Tasso Variabile, gli Interessi sono determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), come specificato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza.
Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor: maturano, a partire dalla Data di Godimento, un Interesse sul relativo Valore Nominale determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), come indicato nelle Condizioni Definitive. É previsto inoltre un valore massimo (Cap) e/o un valore minimo (Floor) da applicarsi al valore del Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), specificati nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza.
Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor: maturano, per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, Interessi calcolati ad un tasso di interesse prefissato (costante, e/o crescente e/o decrescente). Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, gli interessi sono determinati moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), come specificato nelle Condizioni Definitive. É previsto inoltre un valore massimo (Cap) e/o un valore minimo (Floor) da applicarsi al valore del Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), che saranno determinati nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza.
Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile: danno diritto al pagamento di una Cedola Unica posticipata alla Data di Scadenza, il cui ammontare è determinato, moltiplicando il Valore Nominale per il Parametro di Riferimento prescelto (IRS) corrispondente alla scadenza dell’Obbligazione stessa, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), come specificato nelle Condizioni Definitive della relativa Singola Offerta.
Obbligazioni Inflation Linked: maturano, per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, Interessi calcolati ad un tasso di interesse prefissato (costante, e/o crescente e/o decrescente). Per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile, le Obbligazioni Inflation linked danno diritto al pagamento di cedole variabili annuali, legate all’andamento del Parametro di Indicizzazione, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), con un Tasso minimo prefissato che sarà indicato nelle Condizioni Definitive di ciascuna singola Offerta.
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Misto, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento, l’importo della Cedola Variabile non potrà mai assumere un valore negativo.
Fatto salvo quanto previsto per le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, gli Interessi saranno pagati in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi fino alla Data di Scadenza, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive, salvo, ove prevista, la facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente.
Ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e delle Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, le Obbligazioni potranno essere rimborsate in un’unica soluzione (bullet) alla Data di scadenza o mediante rate
periodiche (Amortizing) durante la vita delle Obbligazioni. Le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile danno unicamente il diritto al rimborso del Valore Nominale in un’unica soluzione alla Data di Scadenza.
Le Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up e le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down possono prevedere un’opzione di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, in base alla quale l’Emittente potrà decidere di rimborsare i titoli ad una o più Date di Pagamento degli Interessi così come indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero un’opzione di rimborso anticipato a favore dell’Obbligazionista previa richiesta di quest’ultimo, in conformità con quanto previsto al Capitolo 4.8, lettera (F) del presente Prospetto di Base.
La facoltà di rimborso anticipato consiste nella vendita da parte del sottoscrittore di un’Opzione Call di tipo europeo (in quanto la stessa può essere esercitata in corrispondenza di una sola Data di Pagamento degli Interessi), o di tipo bermuda (in quanto la stessa può essere esercitata in corrispondenza di più Date di Pagamento degli Interessi). Se l’Opzione Call è esercitata dall’Emittente, allora gli Obbligazionisti avranno il diritto al rimborso integrale del Capitale investito alla Data di Rimborso Anticipato (o alle Date di Rimborso Anticipato) invece che a scadenza.
Ove nelle pertinenti Condizioni Definitive sia previsto il Rimborso Amortizing, l’Emittente rimborserà il Valore Nominale delle Obbligazioni mediante rate periodiche durante la vita delle Obbligazioni.
Ove nelle pertinenti Condizioni Definitive sia previsto il Rimborso Amortizing, per le Obbligazioni Tasso Fisso e/o a Tasso Fisso Step Up e/o a Tasso Fisso Step Down non sarà prevista l’Opzione Call.
Le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Misto e le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile non presentano alcuna componente di natura derivativa.
Per tutte le Obbligazioni, ad eccezione delle Obbligazioni Inflation Linked, il Parametro di Riferimento può essere scelto tra il tasso BCE, il tasso Euribor (a uno, tre, sei o dodici mesi), il tasso del rendimento d’asta del BOT (a tre, sei o dodici mesi), e il tasso Euro Swap, come indicato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza.
Con riferimento alle Obbligazioni Inflation Linked, il Parametro di Indicizzazione è rappresentato dalla variazione percentuale su base annua dell’indice di inflazione europea, ossia l’indice di inflazione Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Index o dell’indice di inflazione italiana, ossia l’indice FOI – Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati – senza tabacchi che misurano l’andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva in Italia o in Europa, come specificato nelle Condizioni Definitive.
Le Obbligazioni prevedono, in ogni caso, il rimborso del Valore Nominale alla pari (ossia al 100%).
Il codice ISIN (International Security Identification Number) relativo alla singola emissione sarà riportato nelle relative Condizioni Definitive.
4.2 Legge applicabile e foro competente
Le Obbligazioni, per ogni loro aspetto di forma o di merito, nonché i diritti e gli obblighi degli obbligazionisti e dell’Emittente sono sottoposti alla legge italiana e devono essere interpretati secondo la medesima legge.
L’autorità giudiziaria di Parma ha competenza esclusiva a conoscere e decidere ogni controversia e transigere ogni lite relativa alle Obbligazioni. L’assoggettamento alla competenza esclusiva della suddetta autorità giudiziaria non potrà limitare (e non potrà essere interpretato nel senso di limitare) il diritto di ciascun Obbligazionista di proporre giudizio presso qualsiasi altra corte o tribunale competente, incluso il foro di residenza o del domicilio elettivo del relativo Obbligazionista, ove tale diritto non possa essere convenzionalmente limitato o modificato ai sensi della vigente normativa applicabile.
4.3 Forma e regime di circolazione delle Obbligazioni
Le Obbligazioni sono rappresentate da titoli al portatore, che sono immessi nel sistema di gestione e amministrazione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., Xxxxxx xxxxx Xxxxxx, 0, Xxxxxx in regime di dematerializzazione ai sensi del Testo Unico e relativa normativa regolamentare d'attuazione. Non sono emessi certificati rappresentativi delle Obbligazioni. È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83-quinquies e 83-novies, comma 1, lett b) del Testo Unico. Il rimborso delle Obbligazioni ed il pagamento degli interessi avvengono a cura dell’Emittente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli
S.p.A. Il trasferimento delle Obbligazioni avviene mediante registrazione sui conti accesi, presso Monte Titoli S.p.A., dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata. Ne consegue che il soggetto che di volta in volta risulta essere titolare del conto, detenuto presso un intermediario direttamente o indirettamente aderente a Monte Titoli S.p.A., sul quale le Obbligazioni risultano essere accreditate, sarà considerato il legittimo titolare delle stesse e sarà autorizzato ad esercitare i diritti alle stesse collegate.
4.4 Valuta di emissione degli strumenti finanziari
Le Obbligazioni saranno denominate in Euro.
4.5 Ranking degli strumenti finanziari
Gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa a carico dell’Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso. Tuttavia, nell’ipotesi di applicazione dello strumento del “bail-in” il credito degli obbligazionisti verso l’Emittente non sarà soddisfatto pari passu con tutti gli altri crediti chirografari dell’Emittente (cioè non garantiti e non privilegiati) ma sarà oggetto di riduzione e/o conversione secondo l’ordine sinteticamente rappresentato all’interno della tabella che segue (si veda sul punto anche il successivo Paragrafo 4.6 in merito all'utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015) Nell'ambito delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, invece, le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate a favore dei creditori secondo l'ordine indicato nella tabella, partendo dalla categoria dei depositi e solo dopo aver soddisfatto i crediti prededucibili (ad esempio, crediti sorti in occasione o in funzione della procedura stessa di liquidazione), quelli con prelazione (ad esempio privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca), nonché i crediti per i depositi fino ad Euro 100.000.
Capitale primario di Classe 1 (Common Equity Tier I) |
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (Additional Tier I) |
Capitale di Classe 2 (ivi incluse le obbligazioni subordinate) |
Debiti subordinati diversi dal Capitale aggiuntivo di Classe 1 e Classe 2 |
Restanti Passività ivi incluse le OBBLIGAZIONI NON SUBORDINATE (SENIOR) non assistite da garanzie |
DEPOSITI DI IMPORTI SUPERIORI A € 100.000: - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese; - di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese effettuati presso succursali extracomunitarie delle banche - dal 1° gennaio 2019, gli altri depositi presso la Banca . |
“FONDI PROPRI”
4.6 Diritti connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio
Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla vigente normativa per i titoli della stessa categoria, e quindi il diritto alla percezione delle cedole alle date di pagamento degli interessi ed al rimborso del capitale alla/e data/e di scadenza previste dalle Condizioni Definitive salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come recepita nel nostro ordinamento dai Decreti Legislativi
n. 180 e 181 del 16 novembre 2015, come di seguito rappresentato.
In particolare, in data 16 novembre 2015 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i Decreti Legislativi n. 180 e 181 del 16 novembre 2015 attuativi della Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. “resolution Authorities”, di seguito le Autorità) possono adottare per la risoluzione di una banca in dissesto ovvero a rischio di dissesto. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell’ente, riducendo al minimo l’impatto del dissesto sull’economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.
I suddetti decreti attuativi sono entrati in vigore in data 16 novembre 2015, fatta unicamente eccezione per le disposizioni relative allo strumento del “bail-in”, come di seguito descritto, per le quali è stata prevista l’applicazione a partire dal 1° gennaio 2016. Peraltro, le disposizioni in materia di “bail-in” potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, ancorché emessi prima della suddetta data.
Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del “bail-in” ossia il potere di riduzione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni (art. 1 lett. g) D. Lgs n. 180). Pertanto, con l’applicazione del “bail-in”, gli
Obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder ridotto, azzerato, ovvero convertito in capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell’Emittente.
Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l’importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio. (art 60, comma 1, lettera i) Decreto 180).
Nell’applicazione dello strumento del “bail-in”, le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia:
1) innanzitutto si dovrà procedere alla riduzione, fino alla concorrenza delle perdite, secondo l’ordine indicato:
- degli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d.
Common equity Tier 1);
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior)
2) una volta assorbite le perdite, o in assenza di perdite, si procederà alla conversione in azioni computabili nel capitale primario, secondo l’ordine indicato:
- degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. Additional Tier 1 Instruments);
- degli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. Tier 2 Instruments) ivi incluse le obbligazioni subordinate;
- dei debiti subordinati diversi dagli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e degli strumenti di classe 2;
- delle restanti passività, ivi incluse le obbligazioni non subordinate (senior). Nell’ambito delle “restanti passività”, il “bail-in” riguarderà prima le obbligazioni contrattuali senior (compresi i depositi ma fatta eccezione per quelli di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese) e poi i depositi (per la parte eccedente l’importo di Euro 100.000) di persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese, i medesimi depositi di cui sopra effettuati presso succursali extracomunitarie degli emittenti. Inoltre si segnala che dal 1 gennaio 2019, tutti i depositi che eccedono l’importo di Euro 100.000, non detenuti da persone fisiche o piccole medie imprese, saranno preferiti rispetto alle obbligazioni contrattuali senior.
Non rientrano, invece, nelle “restanti passività” e restano pertanto escluse dall’ambito di applicazione del “bail-in” alcune categorie di passività indicate dalla normativa, tra cui i depositi fino a Euro 100.000 (c.d. “depositi protetti”) e le “passività garantite” definite dall’art. 1 del citato D. Lgs. n. 180 del 16 novembre 2015 come “passività per la quale il diritto del creditore al pagamento o ad altra forma di adempimento è garantito da privilegio, pegno o ipoteca, o da contratti di garanzia con trasferimento del titolo in proprietà o con costituzione di garanzia reale, comprese le passività derivanti da operazioni di vendita con patto di riacquisto”, comprendenti, ai sensi dell’art. 49 del citato
D. Lgs n. 180, anche le obbligazioni bancarie garantite di cui all’art. 7 bis L. n. 130/99 e le
passività derivanti da contratti derivati di copertura dei rischi dei crediti e dei titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni.
Lo strumento sopra descritto del “bail-in” potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla normativa di recepimento quali:
(i) cessione di beni e rapporti giuridici ad un soggetto terzo;
(ii) cessione di beni e rapporti giuridici ad un ente-ponte;
(iii) cessione di beni e rapporti giuridici a una società veicolo per la gestione dell’attività.
Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del “bail-in”, l’Autorità potrà escludere, in tutto o in parte, talune passività dall’applicazione del “bail-in” (art. 49 comma 2 Decreto 180), in particolare allorché:
a) non è possibile sottoporre a “bail-in” tale passività entro un tempo ragionevole;
b) l’esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle principali linee di operatività nonché per evitare un contagio che potrebbe perturbare gravemente il funzionamento dei mercati;
c) l’applicazione dello strumento del “bail-in” a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal “bail-in”.
Pertanto, nel caso in cui sia disposta l’esclusione dal “bail-in” di alcune passività, è possibile che le perdite che tali passività avrebbero dovuto assorbire siano trasferite ai titolari delle altre passività soggette a “bail-in” mediante la loro riduzione o conversione in capitale.
Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.
Per una descrizione delle procedure per l’esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari si rinvia ai Paragrafi 4.7 e 4.8 che seguono.
Gli Obbligazionisti potranno esercitare i diritti relativi alle Obbligazioni da essi sottoscritte per il tramite dell’intermediario presso cui le Obbligazioni sono depositate in regime di dematerializzazione.
Non vi sono limitazioni, condizioni o gravami – di qualsiasi natura – che possono incidere sui diritti dei sottoscrittori delle Obbligazioni. Si precisa inoltre che, fermo restando l’obbligo, ove applicabile ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 94, comma 7 e 95-bis del Testo Unico, di predisporre un supplemento al Prospetto di Base nella fase di offerta, l’Emittente può, nel corso della vita delle Obbligazioni, apportare alle disposizioni disciplinanti le caratteristiche delle Obbligazioni le modifiche necessarie od opportune alla luce della disciplina applicabile alle Obbligazioni, in conformità alla vigente normativa applicabile. Di tali modifiche verrà data comunicazione ai portatori delle Obbligazioni mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Emittente o con le modalità indicate nelle pertinenti Condizioni Definitive e in ogni caso secondo quanto previsto dalla vigente normativa applicabile.
4.7 Tasso di interesse
(i) Tasso di interesse nominale
Si descrivono di seguito le caratteristiche, in termini di corresponsione degli interessi, che avranno i Titoli a seconda che si tratti di Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, Obbligazioni a Tasso Fisso Step up, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, Obbligazioni a Tasso Misto, Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor, Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile ed Obbligazioni Inflation Linked.
Gli Interessi pagabili ai sensi delle Obbligazioni saranno arrotondati alla seconda cifra decimale, per eccesso o per difetto a seconda che l’ultima cifra sia maggiore o minore di 5, salvo quanto diversamente previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive.
A ciascuna Data di Rilevazione del Parametro di Riferimento e Data di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione con riferimento alle Obbligazioni Inflation Linked, come indicato nelle Condizioni Definitive, l’Agente per il Calcolo, comunicherà l’importo della relativa Cedola Variabile all’Emittente.
Gli Interessi saranno pagabili in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi con cadenza annuale, semestrale, trimestrale o mensile, come indicato nelle Condizioni Definitive, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile.
(ii) Disposizioni relative agli interessi da pagare
A) Obbligazioni Zero Coupon
Le Obbligazioni Zero Coupon non prevedono la corresponsione periodica di Cedole. Il rendimento effettivo lordo è dato dalla differenza tra l’Ammontare di Rimborso Finale e il Prezzo di Emissione/Offerta e tale differenza rappresenta l’interesse implicito capitalizzato pagabile in un’unica soluzione alla Data di Scadenza. Il Tasso di interesse implicito, al lordo del trattamento fiscale, sarà specificato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative ad ogni Singola Offerta.
B) Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e One Coupon Tasso Variabile
Le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e Tasso Variabile prevedono la corresponsione di un’unica Cedola di interessi posticipata alla Data di Scadenza dell’Obbligazione, determinata applicando al valore nominale delle Obbligazioni un tasso predeterminato all’atto di emissione, al quale per le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile può essere aggiunto uno spread positivo o negativo, come indicato nelle Condizioni Definitive di ciascuna Singola Offerta.
C) Obbligazioni a Tasso Fisso e a Tasso Fisso Solidali
Le Obbligazioni a Tasso Fisso e a Tasso Fisso Solidali danno diritto al pagamento posticipato di Cedole Fisse, il cui importo verrà determinato applicando al Valore Nominale (ovvero al Valore Nominale residuo nel caso di Xxxxxxxx Amortizing) un tasso di interesse fisso e costante. Il tasso di interesse, la periodicità, l’ammontare lordo e le Date di Pagamento delle cedole fisse saranno indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Investendo in Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, l’investitore rinuncia a una percentuale del suo rendimento netto per destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, come meglio specificato nelle Condizioni Definitive. Contestualmente, l’Emittente, deciderà di devolvere una percentuale dell’ammontare collocato oppure valutare, per ogni singola emissione, la devoluzione di un’eventuale erogazione liberale in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Queste eventualità saranno opportunamente indicate all’interno delle pertinenti Condizioni Definitive ove verranno esplicitati gli elementi identificativi del soggetto beneficiario delle devoluzioni, l’ammontare delle stesse e le modalità di corresponsione.
D) Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up e Step Down
Le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up e Step Down maturano interessi determinati applicando al Valore Nominale (ovvero al Valore Nominale residuo nel caso di Rimborso Amortizing) un tasso di interesse prefissato, rispettivamente crescente o decrescente, pagabile in via posticipata a ciascuna Data di Pagamento degli Interessi, con cadenza annuale, semestrale, trimestrale, o mensile, come specificato nelle Condizioni Definitive, fino alla Data di Scadenza, salvo il Rimborso Anticipato, ove previsto.
Il tasso di interesse, la periodicità, l’ammontare lordo e le Date di Pagamento delle cedole fisse crescenti saranno indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive.
E) Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Variabile con cap e/o floor
Il tasso di interesse delle Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Variabile con cap e/o floor sarà calcolato applicando al Valore Nominale (ovvero al Valore Nominale residuo nel caso di Rimborso Amortizing) il Parametro di Riferimento, che eventualmente potrà essere maggiorato o diminuito di un importo (Spread). A prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento, l’importo della cedola di interessi non potrà mai assumere un valore negativo.
L’Emittente potrà prefissare il valore del tasso di interesse applicabile per il calcolo della prima cedola in misura indipendente dal Parametro di Riferimento prescelto.
É previsto inoltre un valore massimo (Cap) e/o un valore minimo (Floor) da applicarsi al Tasso di Interesse (valore del Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), sulla base del quale verranno calcolate le singole Cedole da corrispondersi.
Il Parametro di Riferimento prescelto, l’eventuale Spread, il Cap e/o il Floor, la periodicità, e le Date di Pagamento delle cedole saranno indicati nelle Condizioni Definitive.
F) Obbligazioni a Tasso Misto e a Tasso Misto con cap e/o floor
Le Obbligazioni a Tasso Misto e a Tasso Misto con Cap e/o Floor maturano per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso Interessi calcolati ad un tasso di interesse prefissato (costante o crescente o decrescente) e, per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile Interessi determinati moltiplicando il Valore Nominale (ovvero il Valore Nominale residuo nel caso di Rimborso con ammortamento) per il Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread). A prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento, l’importo della cedola di interessi non potrà mai assumere un valore negativo.
É previsto inoltre un valore massimo (Cap) e/o un valore minimo (Floor) da applicarsi al Tasso di Interesse (valore del Parametro di Riferimento, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), sulla base del quale verranno calcolate le singole Cedole da corrispondersi.
Il Parametro di Riferimento prescelto, l’eventuale Spread, il Cap e/o il Floor, la periodicità, e le Date di Pagamento delle cedole saranno indicati nelle Condizioni Definitive.
G) Obbligazioni Inflation Linked
Le Obbligazioni Inflation Linked maturano per il Periodo con Interessi a Tasso Fisso, interessi calcolati ad un tasso di interesse prefissato (costante o crescente o decrescente) e, per il Periodo con Interessi a Tasso Variabile maturano interessi legati alla variazione percentuale su base annua dell’Indice dei Prezzi al Consumo Europeo o Italiano, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), prevedono un Tasso minimo prefissato da applicarsi al Tasso di Interesse (valore del Parametro di Indicizzazione, eventualmente maggiorato o diminuito di un importo (Spread), sulla base del quale verranno calcolate le singole Cedole da corrispondersi, il cui importo è calcolato applicando la seguente formula:
C = VN * [Max (TMP; PI+/-Spread)]
dove il valore di ciascuna Cedola non potrà mai risultare inferiore al Tasso minimo prefissato.
C = Cedola;
VN = Valore Nominale (ovvero il Valore Nominale residuo nel caso di Xxxxxxxx
Amortizing);
PI = Parametro di Indicizzazione (vale a dire la variazione percentuale su base annua dell’indice di inflazione europea o dell’indice di inflazione italiana) indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive e determinato come:
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒆 − 𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒍𝒆
𝑴𝒂𝒙 (
𝑰𝒏𝒅𝒊𝒄𝒆 𝒊𝒏𝒊𝒛𝒊𝒂𝒍𝒆 ; 𝟎%) 𝑑𝑜𝑣𝑒:
Indice finale è il valore dell’indice specificato nelle Condizioni Definitive e rilevato un mese antecedente la Data di Pagamento della cedola i-esima o altro periodo di rilevazione indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive;
e
Indice iniziale è il valore dell’indice specificato nelle Condizioni Definitive e rilevato quattro mesi antecedenti la Data di Godimento della cedola i-esima o altro periodo di rilevazione indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
TMP = Tasso minimo prefissato;
Spread = Valore percentuale fisso e costante
****
Le cedole saranno determinate applicando la Convenzione di Calcolo1 e la Base di Calcolo2 precisate nelle Condizioni Definitive, e saranno determinati in base alla formula di seguito riportata:
1 La Convenzione di Calcolo verrà specificata nelle Condizioni Definitive, ed include una fra le seguenti:
Following Business Day Convention, indica che, ai fini del pagamento dell’ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla suddetta data.
C = VN * I / NC
dove:
C = Cedola
I = Tasso di interesse annuo lordo
NC = il numero di Cedole pagate in un anno.
(iii) Data di Emissione, di Scadenza e di Godimento delle Obbligazioni
La Data di Emissione, la Data di Godimento e la Data di Scadenza delle Obbligazioni sono indicate nelle Condizioni Definitive.
(iv) Data di scadenza degli Interessi
Le data di scadenza degli interessi (Data di Pagamento) sono indicate nelle Condizioni Definitive.
Qualora la Data di Pagamento delle Cedole non sia un Giorno Lavorativo, come definito di volta in volta nelle Condizioni Definitive, il relativo pagamento sarà effettuato sulla base della Convenzione di Calcolo indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.
(v) Termine di prescrizione degli Interessi e del Capitale
I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli Interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli Interessi sono divenuti pagabili e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l’Obbligazione è divenuta rimborsabile.
(vi) Dichiarazione indicante il tipo di Parametro di Riferimento e sul Parametro di Indicizzazione
Le Obbligazioni corrisponderanno ai portatori delle cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato applicando al Valore Nominale il Parametro di Riferimento o il Parametro di Indicizzazione (per le sole Obbligazioni Inflation Linked).
(vii) Descrizione del Parametro di Riferimento e del Parametro di Indicizzazione
Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, alle Obbligazioni a Tasso Misto (per il Periodo di Interessi a Tasso Variabile) e alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (per il Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), le Condizioni Definitive della
Modified Following Business Day Convention indica che, ai fini del pagamento dell’ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, tale ammontare sarà accreditato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, tale ammontare sarà accreditato il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data.
La Convenzione di Calcolo può essere Adjusted ovvero Unadjusted:
Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del computo degli interessi;
Unadjusted indica che, al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del computo degli interessi.
2 La Base di Calcolo (Day Count Fraction) verrà specificata nelle Condizioni Definitive, ed include una fra le seguenti:
(a) “Actual/Actual (ICMA)” indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli Interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo Periodo di Calcolo;
(b) “Actual/365” o “Actual/Actual (ISDA)” indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 365 (o, se qualunque parte di quel Periodo di Calcolo cade in un anno bisestile, la somma di (A) il numero effettivo di giorni in quella parte di Periodo di Calcolo che cade in un anno bisestile diviso per 366 e (B) l’effettivo numero di giorni in quella parte di Periodo di Calcolo che cade in un anno non bisestile diviso per 365);
(c) “Actual/365 (Fixed)” indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 365;
(d) “Actual/365 (Sterling)” indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 365, oppure, nel caso di una Data di Pagamento che cada in un anno bisestile, per 366;
(e) “Actual/360 (ICMA)” indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360;
(f) “30/360” indica il numero di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360 (il numero di giorni da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di 30 giorni).
Singola Offerta descriveranno quale sarà il Parametro di Riferimento applicabile tra quelli di seguito descritti (Tasso Euribor, Tasso di Rendimento d’asta del BOT, Tasso BCE, Tasso Euro Swap). Per le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, il Parametro di Riferimento applicabile sarà il Tasso Euro Swap.
Si precisa che, a prescindere dal valore assunto dal Parametro di Riferimento indicato nelle Condizioni Definitive l’importo della Cedola Variabile non potrà mai assumere un valore negativo.
( a ) Tasso Euribor
L’Euribor è il tasso lettera sul mercato interno dell’Unione Monetaria Europea dei depositi bancari, rilevato dalla Federazione Bancaria Europea (FBE) - calcolato secondo la convezione indicata nelle Condizioni Definitive - e pubblicato sui maggiori quotidiani europei a contenuto economico e finanziario nonché sul sito xxx.xxxxxxx.xxx e alla pagina "EURIBOR01" del circuito Reuters.
Se una delle Date di Rilevazione del Parametro di Riferimento cade in un giorno in cui il Tasso Euribor non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile antecedente tale Data di Rilevazione del Parametro di Riferimento.
Il tasso Euribor scelto come Parametro di Riferimento potrà essere il tasso Euribor ad uno, tre, sei o dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive.
( b ) Tasso Rendimento d’ asta del BOT
Per "Rendimento d’asta del Bot" si intende il rendimento semplice lordo del BOT relativo all’asta BOT antecedente l’inizio del periodo di godimento di ciascuna Cedola come indicato nelle Condizioni Definitive. Il Rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx<xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx/>, oppure xxx.xxxxxxxxxxxx.xx<xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/> e alla pagina "BANKIT01" del circuito Reuters.
Il "Rendimento d’asta del BOT" scelto come Parametro di Riferimento potrà essere il rendimento d’asta del BOT a tre, sei o dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive.
Qualora tale valore non fosse disponibile si farà riferimento alla prima asta BOT valida antecedente all’asta del mese di riferimento.
( c ) Tasso BCE
Il tasso BCE, anche denominato tasso ufficiale di riferimento o TUR, è un tasso fissato dalla Banca Centrale Europea (BCE) applicato durante le operazioni di rifinanziamento nei confronti del sistema bancario e finanziario. E’ il tasso con al quale la BCE concede finanziamenti alle altre banche, calcolato secondo la convezione indicata nelle Condizioni Definitive - e pubblicato sui maggiori quotidiani finanziari nonché sul sito xxx.xxx.xxx, alla pagina Bloomberg EURR002W index e alla pagina ECB01 del circuito Reuters.
Se una delle date di rilevazione cade in un giorno in cui il tasso BCE non viene pubblicato, la rilevazione viene effettuata il primo giorno utile antecedente la data di rilevazione.
( d ) Tasso Euro Swap
Il tasso Euro Swap (IRS), indica il tasso annuale per le operazioni di swap in Euro, da due a trenta anni, espresso in percentuale pubblicato e reperibile, ove indicato, nelle Condizioni Definitive.
***
Le sole le Obbligazioni Inflation Linked saranno indicizzate ad uno dei Parametri di Indicizzazione di seguito descritti (ossia la variazione percentuale su base annua dell’indice di inflazione europea o dell’indice di inflazione italiana).
(a) Indice di inflazione italiana
Per indice di inflazione italiana si intende l’indice FOI - indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati – senza tabacchi che misura l’andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva in Italia, rilevato dall’autorità competente (ISTAT) e pubblicato sul sito Internet dell’ISTAT xxx.xxxxx.xx, alla pagina Bloomberg ITCPIUNR index.
(b) Indice di inflazione europea
Per indice di inflazione europea si intende, l’indice di inflazione Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Index che misura l’andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva in Europa, rilevato dall’ organismo competente (Eurostat), che raccoglie ed elabora i dati dell’Unione Europea ai fini statistici ed è rilevabile sul sito internet xxxx://xxx.xxxxxxxx.xx.xxxxxx.xx/ alla pagina Bloomberg CPTFEMU.
(viii) Indicazione della fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità
L’Emittente specificherà nelle Condizioni Definitive quale fonte informativa verrà utilizzata per ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del Parametro di Indicizzazione e sulla sua volatilità.
(ix) Eventi di Turbativa
Laddove si verifichino eventi perturbativi di mercato alla/e data/e di osservazione del Parametro di Riferimento o del Parametro di Indicizzazione, le Condizioni Definitive indicheranno i criteri di determinazione del Parametro di Riferimento e del Parametro di Indicizzazione.
Tali criteri di determinazione saranno in ogni caso improntati al principio di buona fede ed alla migliore prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi.
(x) Nome del responsabile del calcolo
Il Responsabile per il calcolo è l’Emittente
(xi) Componenti derivative legate al pagamento degli interessi delle Obbligazioni
Le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up, a Tasso Fisso Step Down, le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Misto e le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile non prevedono componenti derivative legate al pagamento degli interessi delle Obbligazioni.
L’investitore deve tener presente che le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor e le Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (per il Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor) e le Obbligazioni Inflation Linked (per il Tasso minimo prefissato), presentano al loro interno una componente derivativa.
In particolare, qualora sia previsto un Floor o il Tasso minimo prefissato, la componente derivativa consiste in un’opzione negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, acquistata dall’investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore minimo del Parametro di Riferimento/Indicizzazione.
Qualora sia previsto un Cap, la componente derivativa consiste in un’opzione negoziata al di fuori dei mercati regolamentati, venduta dall’investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore massimo del Parametro di Riferimento.
4.8 Data di scadenza, modalità di pagamento delle Cedole e di ammortamento del Prestito
Salvo il caso di Rimborso Anticipato, ove previsto nelle rilevanti Condizioni Definitive, le Obbligazioni saranno rimborsate alla Data di Scadenza secondo quanto previsto nelle Condizioni Definitive e salvo quanto indicato nel Paragrafo 4.6 della Nota Informativa in merito all’utilizzo del “bail-in” e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere alla Data di Scadenza, ovvero, fatto salvo quanto previsto con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, a ciascuna Data di Rimborso Amortizing con riferimento alla quota di Capitale rimborsata in tale data, ovvero alla Data di Rimborso Anticipato, in caso di esercizio dell’Opzione, ove prevista, a seconda del caso.
In particolare:
( A) MODALITÀ DI RIMBORSO
Alla Data di Scadenza, l’Emittente corrisponderà agli Obbligazionisti l’importo dovuto a titolo di Capitale, determinato nel modo specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive (l’Ammontare del Rimborso Finale).
L’Ammontare del Rimborso Finale sarà indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive ed avverrà alla pari (vale a dire 100% del Valore Nominale).
Inoltre, fatto salvo quanto previsto per le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, il rimborso del capitale investito nelle Obbligazioni potrà essere effettuato in numero di rate periodiche (Amortizing) il cui importo e le cui date di pagamento saranno determinati nelle pertinenti Condizioni Definitive (l’Ammontare del Rimborso Amortizing).
( B) RIMBORSO ANTICIPATO A FAVORE DELL’EMITTENTE DELLE OBBLIGAZIONI A TASSO FISSO E/O A TASSO FISSO SOLIDALI E/O A TASSO FISSO STEP UP E/O TASSO FISSO STEP DOWN
Qualora le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato a favore dell’Emittente, previo preavviso irrevocabile agli Obbligazionisti, contenente l’indicazione della data prevista per il rimborso, inviato non meno di quindici (15) e non più di trenta
(30) giorni prima questi, non prima di diciotto (18) mesi dalla Data di Emissione, potrà
rimborsare le Obbligazioni Tasso Fisso e/o Tasso Fisso Solidali e/o Tasso Fisso Step Up e/o Tasso Fisso Step Down, in tutto ma non in parte, salvo ove diversamente indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, a qualsiasi Data di Rimborso Anticipato (come indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive) mediante il pagamento dell’Ammontare di Rimborso Anticipato di cui alla successiva lettera C) che segue, specificato o determinabile nel modo indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive.
Si precisa che, ove nelle pertinenti Condizioni Definitive sia previsto il Rimborso
Amortizing, non sarà prevista la Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente. ( C) A MMO NT A R E DI RIMB O R SO A NT I CI PAT O
Ai fini del precedente paragrafo (b), ove l’Opzione Call sia stata validamente esercitata, l’Emittente è tenuto a corrispondere all’Obbligazionista un ammontare del rimborso anticipato pari al 100% del Valore Nominale (l’Ammontare di Rimborso Anticipato).
( D) A C Q UIST I
L’Emittente può in ogni momento acquistare le Obbligazioni ad un prezzo determinato di volta in volta. Qualora gli acquisti siano effettuati tramite offerta pubblica, l’offerta deve essere rivolta a tutti gli Obbligazionisti a parità di condizioni. Tali Obbligazioni possono essere conservate, rivendute o, a scelta dell’Emittente, cancellate.
( E) A N N U L L A M E N T O
Tutte le Obbligazioni rimborsate ai sensi del precedente Paragrafo (A) saranno immediatamente cancellate. Le Obbligazioni cancellate e le Obbligazioni acquistate ed annullate non potranno essere rivendute.
( F) R I M B O R S O A N T I C I P A T O A D O P Z I O N E D E G L I O B B L I G A Z I O N I S T I
Xxx le pertinenti Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli Obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile dell'Obbligazionista, contenente l'indicazione della data richiesta per il rimborso, il numero ed il Valore Nominale complessivo delle Obbligazioni per le quali è richiesto il rimborso anticipato nonché il codice ISIN delle Obbligazioni, inviato all'Emittente non meno di 15 e non più di 30 giorni prima ovvero entro i diversi termini indicati nelle pertinenti Condizioni Definitive, deve rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come data di rimborso anticipato dall'Obbligazionista, mediante il pagamento dell'Ammontare di Rimborso Anticipato. La Data di Rimborso Anticipato indicata dall'Obbligazionista deve, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso anticipato nelle pertinenti Condizioni Definitive (le Date di Rimborso Anticipato e ciascuna una Data di Rimborso Anticipato).
Le Obbligazioni relativamente alle quali sia stata esercitata dall'Obbligazionista l'opzione di rimborso anticipato non possono essere trasferite a terzi sino alla relativa Data di Rimborso Anticipato.
4.9 Tasso di rendimento effettivo lordo e netto
Il tasso di rendimento effettivo lordo e netto di ciascun Prestito sarà di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive. Il tasso di rendimento effettivo annuo è calcolato sulla base del Prezzo di Emissione.
La metodologia utilizzata per il rendimento delle Obbligazioni è quella del Tasso Interno di Rendimento (TIR). Il TIR rappresenta il tasso di attualizzazione che eguaglia il
valore attuale della somma dei flussi di cassa futuri offerti dalle Obbligazioni al prezzo di sottoscrizione delle stesse. Il TIR è calcolato in regime di capitalizzazione composta sulla base del Prezzo di Emissione, assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza e i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti ad un tasso pari al TIR medesimo e nell’ipotesi di assenza di eventi di credito dell’Emittente. In particolare i flussi di cassa intermedi sono calcolati assumendo che il Parametro di Riferimento o il Parametro di Indicizzazione sia costante per tutta la durata del Titolo.
4.10 Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti
Non sono previste modalità di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni ai sensi dell’art. 12 del Testo Unico Bancario e successive modifiche ed integrazioni. L’Emittente si riserva tuttavia la facoltà, in connessione ad una determinata emissione di Titoli, di nominare una o più organizzazioni (ovvero di coinvolgere organizzazioni già esistenti) per rappresentare gli interessi dei Titolari delle Obbligazioni.
4.11 Delibere, autorizzazioni e approvazioni relative all’emissione delle Obbligazioni
In data 11 febbraio 2016, il Consiglio d’Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di procedere nei dodici mesi successivi alla pubblicazione del presente Prospetto di Base ad operazioni di raccolta di fondi a breve/medio/lungo termine per un importo complessivo massimo pari ad Euro 4 miliardi, tramite l’emissione di prestiti obbligazionari o altri strumenti di debito ordinari ed ha approvato il relativo programma.
L’autorizzazione in virtù della quale potrà essere emessa la Singola Offerta sarà indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive.
4.12 Data di emissione delle Obbligazioni
La Data di Emissione delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.
L'Emittente si riserva il diritto di emettere, in qualsiasi momento, ulteriori Obbligazioni in una o più tranche, (ognuna una Tranche) tutte aventi le medesime condizioni, senza l'autorizzazione degli Obbligazionisti, così da formare un’unica serie fungibile (ciascuna una Serie). In questo caso, il termine "Obbligazioni" o “Titoli” include tutte le Obbligazioni della relativa Serie. Di tali ulteriori emissioni verrà data comunicazione agli Obbligazionisti secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.
4.13 Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari
Non sono previste restrizioni alla libera negoziabilità delle Obbligazioni in Italia, salvo le disposizioni della vigente normativa applicabile.
Ciascuna Singola Offerta sarà effettuata per il tramite dei Collocatori, secondo quanto indicato alla Sezione VI, Capitolo 5, Paragrafo 5.4, del Prospetto di Base, esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.
Pertanto, il Prospetto di Base non costituisce offerta, invito ad offrire, attività promozionale relativa alle Obbligazioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente o soggetto passivo di imposta negli Stati Uniti d’America, in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro paese nel quale tali atti non siano consentiti in assenza di specifiche esenzioni o autorizzazioni da parte delle competenti autorità (gli Altri Paesi). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte,
vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d’America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.
Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del “Public Offers of Securities Regulations 1995” ed alle disposizioni applicabili del “FSMA 2000”. Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal “FSMA 2000”.
4.14 Regime fiscale
Le informazioni fornite qui di seguito riassumono alcuni elementi generali del regime fiscale delle Obbligazioni per certe categorie di investitori, ai sensi della legislazione tributaria italiana e della prassi vigente alla data di pubblicazione del presente Prospetto di Base, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti che potrebbero avere effetti retroattivi.
Potrebbero altresì risultare applicabili, a seconda dei casi e delle circostanze, anche disposizioni fiscali di Paesi diversi dall’Italia, inclusa la normativa FATCA di diritto statunitense. Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, previsti da norme italiane o straniere, che si applichino ai pagamenti effettuati ai sensi delle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico dell’investitore. Di conseguenza, qualora si rendano necessarie trattenute a tali pagamenti, gli investitori riceveranno un importo inferiore a quello cui avrebbero avuto diritto quale pagamento relativo alle Obbligazioni.
Quanto segue non intende essere una analisi esauriente di tutte le conseguenze fiscali dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni. Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell’acquisto, della detenzione e della cessione di obbligazioni.
Redditi di capitale: gli interessi e gli altri frutti delle Obbligazioni (ivi inclusa ogni differenza positiva tra il prezzo di emissione e quello di rimborso) sono soggetti – ricorrendone le condizioni, nelle ipotesi e nei modi e termini previsti dal Decreto Legislativo 1 aprile 1996, n. 239 (il Decreto 239), come successivamente modificato ed integrato, nei confronti dei soggetti c.d. “nettisti” – ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26% salvo modifiche successive. I redditi di capitale sono determinati in base all’art. 45, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 come successivamente modificato ed integrato (il TUIR). L’imposta è applicata, ricorrendone le condizioni, dai soggetti indicati dal Decreto Legislativo 239. Per i soggetti “nettisti” per i quali l’investimento sia riferibile all’esercizio dell’attività commerciale eventualmente esercitata, l’imposta sostitutiva applicata rappresenta ordinariamente una anticipazione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRES) dovuta.
Salvo casi particolari, nessuna imposta sostitutiva è dovuta sugli interessi ed altri frutti delle Obbligazioni, qualora l’investitore sia una società o un ente commerciale residente in Italia (e altri soggetti c.d. “lordisti” ai sensi del Decreto Legislativo 239 e depositi le Obbligazioni presso un intermediario autorizzato; per tali soggetti, ordinariamente, gli interessi e gli altri frutti delle Obbligazioni, alle condizioni di legge, concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRPEF o dell’ IRES e in talune circostanze, in relazione alla natura dell’investitore, ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
In generale, nessuna imposta sostitutiva è dovuta sul pagamento di interessi relativamente ad obbligazioni sottoscritte da investitori non residenti in Italia, a condizione che questi siano residenti in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane incluso nell’elenco di cui al Decreto Ministeriale del 4 Settembre 1996 (la White List), come successivamente modificato, o nel diverso elenco previsto da un decreto ministeriale da emettersi ai sensi dell’articolo 11, comma 4, lett. c) del Decreto 239 (come modificato dal Decreto
legislativo 14 Settembre 2015, n. 147) ovvero ad ogni decreto o provvedimento che verrà adottato in futuro al fine di fornire una lista di Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni (la Nuova White List). Ricorrendone le condizioni, al fine di evitare l’applicazione dell’imposta sostitutiva, gli investitori non residenti devono, in particolare: (i) essere i beneficiari effettivi dei pagamenti; (ii) essere residenti in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane;
(iii) depositare le Obbligazioni presso un intermediario autorizzato; e (iv) consegnare un’autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.
L’Emittente non è tenuto ad operare ritenute di fonte italiana sui redditi di capitale corrisposti a valere sulle Obbligazioni salvo che, in considerazione della natura dell’investitore o della natura della transazione posta in essere dal medesimo investitore, non rivesta, ai sensi della normativa italiana, anche il ruolo di intermediario incaricato dell’applicazione delle ritenute. In tale caso l’Emittente opererà le ritenute con le aliquote e le modalità ai sensi della vigente normativa applicabile.
Tassazione delle plusvalenze: le plusvalenze, così come definite dall’articolo 67 del TUIR, come successivamente modificato ed integrato, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso delle Obbligazioni sono soggette ad un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, salvo modifiche successive. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall’art. 68 del TUIR, come successivamente modificato ed integrato, e secondo le disposizioni di cui all’art. 5 e dei regimi opzionali di cui all’art. 6 (risparmio amministrato) e all’art. 7 (risparmio gestito) del Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il quale dispone anche particolari regole per l’applicazione del prelievo suddetto.
Nessuna imposta sostitutiva è dovuta sulle plusvalenze realizzate da una società o da un ente commerciale residente in Italia, in quanto le plusvalenze stesse concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell’IRES e, in talune circostanze, in relazione alla natura dell’investitore, ai fini dell’IRAP.
In generale, le plusvalenze realizzate da investitori non residenti in Italia non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora le Obbligazioni siano negoziate in mercati regolamentati e l’investitore presenti idonea documentazione atta a dimostrare lo status di non residente. Se le Obbligazioni non sono negoziate in mercati regolamentati, le plusvalenze non sono soggette ad imposta sostitutiva qualora l’investitore (i) sia il beneficiario effettivo dei pagamenti; (ii) sia residente in un Paese che consente un adeguato scambio di informazioni con le autorità fiscali italiane incluso nella White List ovvero nella Nuova White List; e (iii) consegni un’autocertificazione redatta in conformità al Decreto Ministeriale 12 dicembre 2001.
Imposta sulle successioni e donazioni
Ai sensi del decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge del 24 novembre 2006, n. 286, il trasferimento a causa di morte ovvero inter vivos a titolo gratuito di qualsiasi attività (con l’esclusione, fra l’altro, dei titoli di Stato, dei titoli garantiti dallo Stato o equiparati), è sottoposto a tassazione con le seguenti aliquote:
(i) trasferimenti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000: 4%;
(ii) trasferimenti a favore dei parenti fino al quarto grado ed affini in linea retta, nonché di affini in linea collaterale fino al terzo grado: 6%; nell’ipotesi in cui la successione o la donazione abbiano come beneficiari fratelli e sorelle, l’imposta sul valore dei beni oggetto di donazione o successione sarà dovuta sull’importo che ecceda Euro 100.000;
(iii) trasferimenti a favore di altri soggetti: 8%.
Qualora il beneficiario sia portatore di handicap, l’imposta si applica al valore eccedente Euro 1.500.000.
Imposta di bollo sugli strumenti finanziari ed IVAFE
Sulle comunicazioni periodiche relative al deposito titoli inviate dagli enti finanziari alla propria clientela è dovuta annualmente l’imposta di bollo in misura proporzionale. Tale imposta si applica con aliquota dello 0,2% sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari, come risultante dalla comunicazione inviata alla clientela. L’imposta trova applicazione anche per i prodotti che non presentano un valore di mercato, nominale o di rimborso. In tal caso occorre far riferimento al valore di acquisto degli strumenti finanziari. L’imposta di bollo è dovuta nella misura massima di Euro 14.000 se il cliente è un soggetto diverso da una persona fisica. L’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato.
Le persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono strumenti finanziari al di fuori del territorio dello Stato sono soggetti ad un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (IVAFE) applicata con aliquota dello 0,2% sul valore di mercato o, in sua assenza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti finanziari detenuti all’estero.
5. CONDIZIONI DELL’OFFERTA
5.1 Statistiche relative all’Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’Offerta
5.1.1 Condizioni cui l’Offerta è subordinata
Potrebbero essere previste particolari condizioni a cui la Singola Offerta come di seguito definita, o parti della stessa, sia/siano subordinata/e. Secondo quanto di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive relative alla Singola Offerta, le Obbligazioni potranno essere sottoscritte senza essere subordinate ad alcuna condizione o limitazione oppure rispettando una o più condizioni.
Le Obbligazioni potranno essere offerte esclusivamente al pubblico indistinto in Italia fino ad un massimo del 100% del relativo ammontare complessivo e/o a particolari categorie di investitori, come di seguito descritte.
In particolare:
1) ciascuna Singola Offerta potrà essere suddivisa come segue:
• una parte rivolta al pubblico in Italia o a particolari categorie di sottoscrittori di cui al successivo punto 2); e
• una contestuale parte riservata alle adesioni da parte di particolari categorie di investitori di cui al successivo punto 2);
2) ciascuna Singola Offerta, ovvero una parte di essa, potrà essere soggetta a specifiche condizioni:
• riservata a soggetti che apportano c.d. “denaro fresco”, vale a dire nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso la Banca (mediante bonifico proveniente da altra banca e/o intermediario, versamento di contante e/o assegni). Non sono considerate nuove disponibilità le somme già depositate o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari detenuti presso l’Emittente; e/o
• riservata a specifiche categorie di sottoscrittori (p.e., a mero titolo indicativo e non esaustivo, dipendenti del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole e/o Gruppo Bancario Crédit Agricole residenti in Italia; soggetti appartenenti al segmento di Clientela Private o Corporate o altri segmenti di clientela; soggetti residenti in determinate aree geografiche, quali una o più Regioni e/o Province, ecc.).
Inoltre, nel rispetto della vigente normativa applicabile, l’Emittente si riserva la facoltà di offrire le Obbligazioni, contestualmente al pubblico in Italia, ad investitori qualificati così come definiti dall’articolo 100 del Testo Unico e relativa normativa di attuazione (gli Investitori Qualificati), o a particolari categorie degli stessi, nonché la possibilità di collocare presso Investitori Qualificati le Obbligazioni che risultassero non sottoscritte dal pubblico in Italia al termine del Periodo di Offerta della Singola Offerta, anche successivamente alla data di chiusura di tale Singola Offerta.
Qualora si intenda destinare un ammontare della Singola Offerta, ovvero una parte di essa, a persone fisiche che rispettino determinate condizioni (es. portatori di denaro fresco), le Condizioni Definitive indicheranno i criteri di suddivisione della Singola Offerta nonché le condizioni dell’Offerta che la stessa deve rispettare.
5.1.2 Ammontare totale dell’emissione e dell’Offerta
L’ammontare nominale massimo complessivo di ciascuna singola emissione ed offerta di Titoli ai sensi del Programma (la Singola Offerta) è indicato nelle Condizioni Definitive.
Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l’Emittente, si riserva peraltro la facoltà, d’intesa con il Responsabile del Collocamento (ove diverso dall’Emittente), durante il periodo in cui sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni (il Periodo di Offerta), di aumentare l’ammontare totale dell’Offerta e di indicare l’ammontare definitivo con apposito avviso integrativo da trasmettersi alla CONSOB non appena tale elemento è determinato, dandone comunicazione altresì sul proprio sito web e sul sito web del Responsabile del Collocamento ovvero secondo le diverse modalità specificate nelle Condizioni Definitive.
5.1.3 Periodo di validità dell’Offerta e descrizione delle procedure di adesione
(A) Periodo di validità dell’offerta, comprese possibili modifiche
Il Prospetto di Base sarà valido ed efficace per un periodo di dodici mesi, dalla data dell’avvenuta approvazione dello stesso.
Il Periodo di Offerta di ciascuna Singola Offerta effettuata in base al Programma è indicato nelle Condizioni Definitive.
Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l’Emittente d’intesa con il Responsabile del Collocamento (ove diverso dall’Emittente) avrà la facoltà di chiudere anticipatamente la Singola Offerta anche ove non sia stato raggiunto l’importo massimo indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero la facoltà di prorogare la chiusura del Periodo di Offerta.
In caso di chiusura anticipata, l’Emittente e il Responsabile del Collocamento (ove diverso dall’Emittente) dovranno comunicare al pubblico la chiusura anticipata prima della chiusura del Periodo di Offerta, secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive quali, a titolo esemplificativo con apposito avviso pubblicato sul sito web dell’Emittente xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx -di- risparmio/obbligazioni-cariparma/elenco-delle-obbligazioni--5 e del Responsabile del Collocamento e trasmesso contestualmente alla CONSOB.
In caso di proroga della chiusura del Periodo di Offerta, l’Emittente e il Responsabile del Collocamento (ove diverso dall’Emittente) dovranno tempestivamente comunicare al pubblico, mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito web dell’Emittente e del Responsabile del Collocamento e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB entro l’ultimo giorno del Periodo di Offerta o entro la diversa data indicata, ovvero secondo le ulteriori modalità specificate nelle Condizioni Definitive.
Qualora, ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze di carattere eccezionale che, secondo il ragionevole giudizio dell’Emittente, nonché se previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive anche d’intesa con il Responsabile del Collocamento (ove diverso dall’Emittente) siano tali da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della Singola Offerta, l’Emittente avrà la facoltà di non dare inizio alla Singola Offerta, ovvero di ritirare la Singola Offerta, e la stessa dovrà ritenersi annullata. In caso di annullamento della Singola Offerta le parti saranno libere da ogni obbligo reciproco, anche in relazione ai Titoli eventualmente già prenotati, e la totalità delle somme eventualmente versate in deposito temporaneo sarà corrisposta al richiedente senza alcun interesse.
Tali decisioni verranno comunicate al pubblico entro, rispettivamente, la data di inizio della Singola Offerta e la Data di Emissione delle Obbligazioni, mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell’Emittente e del Responsabile del Collocamento e contestualmente trasmesso alla CONSOB, ovvero secondo le modalità specificate nelle Condizioni Definitive.
Ai sensi dell’articolo 94 comma 7 e 95-bis del Testo Unico, nel caso in cui l’Emittente proceda alla pubblicazione di un supplemento, gli Obbligazionisti, che abbiano già concordato di sottoscrivere i Titoli prima della pubblicazione del supplemento, potranno revocare la propria accettazione, entro il secondo giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, ovvero dopo l’avviso se successivo, mediante una comunicazione scritta al Collocatore che ha ricevuto l’adesione, secondo le modalità indicate nel contesto del modulo di adesione e/o del supplemento medesimo, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni previsti dall’articolo 94 comma 7 del Testo Unico, siano intervenuti prima della chiusura dell’Offerta o della consegna dei Titoli.
(B) Descrizione della procedura di sottoscrizione
L’adesione alla Singola Offerta può avvenire tramite compilazione e sottoscrizione, anche telematica, dell’apposita modulistica, disponibile presso la rete dei Collocatori, o tramite ordini di investimento impartiti, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza (purché in condizioni di sicurezza e riservatezza), ai Collocatori abilitati ad agire per loro conto.
Le domande di adesione sono irrevocabili e non possono essere soggette a condizioni, salvo quanto precisato di seguito. Non saranno ricevibili, né considerate valide le domande di adesione pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta.
Ciascun richiedente potrà presentare più domande di adesione alla Singola Offerta le quali verranno integralmente soddisfatte, fatto salvo quanto previsto al seguente Paragrafo 5.2.2.
All’aderente che non intrattenga alcun rapporto di clientela con l’Emittente potrebbe essere richiesta l’apertura di un conto corrente, ovvero di un dossier titoli, ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore dei Titoli richiesti calcolato sulla base del Prezzo di Offerta. In caso di mancata assegnazione dei Titoli, per qualsiasi ragione (ivi inclusa l’ipotesi di annullamento dell’Offerta), la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l’eventuale differenza rispetto al controvalore dei Titoli assegnati, verrà restituita al richiedente senza alcun onere a suo carico.
Ai sensi degli articoli 30 e 32 del Testo Unico i Collocatori, ove previsto nelle Condizioni Definitive, possono avvalersi per Singole Offerte di tecniche di comunicazione a distanza con raccolta della modulistica tramite Internet (il Collocamento online) ovvero fuori sede (l’Offerta fuori sede). L’eventuale utilizzo della modalità di collocamento on-line ovvero di offerta fuori sede, viene indicata nelle Condizioni Definitive. L’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se sarà previsto il diritto di recesso e le relative modalità e termini di esercizio di tale diritto di recesso derivante dalle modalità di collocamento utilizzate, ai sensi della vigente normativa applicabile.
La validità e l’efficacia dei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza (p.e., per mezzo di internet) può essere sospesa per un periodo di tempo, indicato nelle Condizioni Definitive.
Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del Testo Unico, l’efficacia dei contratti di collocamento conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell’investitore e, pertanto, l’adesione diviene ferma ed irrevocabile se non revocata entro tale termine.
L’eventuale data ultima in cui è possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ovvero tramite l’uso di altre tecniche di collocamento è indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive.
Gli interessati potranno aderire alla Singola Offerta anche tramite soggetti autorizzati all’attività di gestione individuale di portafogli di investimento per conto terzi, ai sensi del Testo Unico e relative disposizioni di attuazione, purché gli stessi sottoscrivano l'apposita modulistica in nome e per conto del cliente investitore, e tramite soggetti autorizzati, ai sensi dello stesso Testo Unico, e delle relative disposizioni di attuazione, all'attività di ricezione e trasmissione ordini, alle condizioni indicate nella relativa normativa di attuazione.
Le società fiduciarie autorizzate alla gestione patrimoniale di portafogli d'investimento mediante intestazione fiduciaria potranno aderire alla Singola Offerta esclusivamente per conto dei loro clienti, indicando sulla modulistica il solo codice fiscale del cliente.
5.1.4 Descrizione della possibilità di ridurre la sottoscrizione
Non è prevista la possibilità per l’Emittente di ridurre l’ammontare di Titoli offerti.
5.1.5 Indicazione dell’ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione
Le domande di adesione alla Singola Offerta dovranno essere presentate presso la rete dei Collocatori e, ai soli fini della sottoscrizione, per quantitativi minimi (il Lotto Minimo) e, ove applicabile, per quantitativi massimi (il Lotto Massimo), come specificati nelle Condizioni Definitive. Le sottoscrizioni potranno essere accolte per importi minimi pari al Lotto Minimo.
5.1.6 Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari
L’Emittente potrà prevedere che durante il Periodo di Offerta vi siano una o più date nelle quali dovrà essere effettuato il pagamento del Prezzo di Emissione/Offerta (le Date di Regolamento e ciascuna una Data di Regolamento). Le Date di Regolamento verranno indicate nelle Condizioni Definitive.
L’Emittente si riserva inoltre la facoltà di indicare ulteriori Date di Regolamento durante il Periodo di Offerta che verranno comunicate agli investitori mediante avviso da pubblicarsi sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx- di-risparmio/obbligazioni-cariparma/elenco-delle-obbligazioni--5 e, ove diverso dall’Emittente, del Responsabile del Collocamento.
Alla Data di Emissione dei Titoli, ovvero alla Data di Regolamento, ove diversa, sui conti correnti degli investitori verrà automaticamente addebitato un importo pari al prezzo d’offerta, eventualmente maggiorato dei ratei di interessi maturati tra la Data di Emissione e la Data di Regolamento, come indicato nelle Condizioni Definitive (il Prezzo di Regolamento), a cura dell’Emittente. Contestualmente, i Titoli sottoscritti verranno messi a disposizione degli aventi diritto mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti dai Collocatori, direttamente o indirettamente, presso Monte Titoli S.p.A. dall’Emittente.
Si segnala che possono essere previsti a carico dell’investitore dei costi connessi all’apertura di un conto corrente o di un dossier titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore dei Titoli richiesti presso l’Emittente, laddove il sottoscrittore non intrattenga già con lo stesso un rapporto di clientela.
5.1.7 Data in cui i risultati dell’Offerta verranno resi pubblici
Il Responsabile del Collocamento comunicherà, successivamente alla conclusione del Periodo di Offerta, i risultati della stessa mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito web dell’Emittente e del Responsabile del Collocamento.
In caso di modifiche alle disposizioni normative e regolamentari applicabili sopraggiunte alla data di deposito del Prospetto di Base, il Responsabile del Collocamento e l’Emittente provvederanno a mettere a disposizione del pubblico le informazioni previste sulla base delle disposizioni vigenti di volta in volta applicabili.
5.1.8 Procedura per l’esercizio di un eventuale diritto di prelazione
Non sono previsti diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni.
5.2 Piano di ripartizione ed assegnazione
5.2.1 Categorie di potenziali investitori
Fermo restando quanto specificato nei Paragrafi 4.13 e 5.1.1 e quanto di seguito precisato, le Obbligazioni saranno offerte al pubblico in Italia.
Non sono previsti criteri di riparto e la ripartizione e relativa assegnazione avverranno secondo le modalità di seguito indicate.
Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori nel Periodo di Offerta fino al raggiungimento dell’importo massimo dell’Offerta Infatti, qualora durante il Periodo di Offerta le richieste raggiungessero l’importo indicato nelle Condizioni Definitive, si procederà alla chiusura anticipata dell’Offerta, che sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito web del Responsabile del Collocamento e dell’Emittente e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB, ovvero con le modalità indicate nelle Condizioni Definitive e la chiusura dell’Offerta sarà efficace dal giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso.
In ogni caso saranno assegnate ai richiedenti tutte le Obbligazioni prenotate prima della pubblicazione dell’avviso di chiusura anticipata, mentre alle Obbligazioni prenotate (i) l’ultimo giorno dell’Offerta o (ii) nel caso di chiusura anticipata, nel periodo compreso tra la pubblicazione dell’avviso di chiusura anticipata dell’Offerta e l’ultimo giorno di Offerta effettivo ed eccedenti l’ammontare specificato nelle Condizioni Definitive cui sarà destinato l’importo residuo specificato nelle Condizioni Definitive. Ove tale importo non fosse tuttavia sufficiente a soddisfare le richieste di prenotazione eccedenti l’ammontare specificato nelle Condizioni Definitive, le Obbligazioni verranno assegnate ai sottoscrittori, nel rispetto dei principii posti a tutela della parità di trattamento degli investitori, con i criteri indicati nelle Condizioni Definitive, ovvero comunicati secondo le modalità previste nelle Condizioni Definitive, quali, a titolo meramente esemplificativo, mediante avviso da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente e/o del/i Responsabile/i del Collocamento.
Le medesime modalità si applicano altresì nel caso in cui siano previste la modalità di collocamento on-line o fuori sede.
5.3 Fissazione del prezzo
Le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Fisso, le Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, le Obbligazioni a Tasso Fisso Step up, le Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, le Obbligazioni a Tasso Variabile, le Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, le Obbligazioni a Tasso Misto, le Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor, le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile e le Obbligazioni Inflation Linked sono emesse alla pari mentre le Obbligazioni Zero
Coupon sono emesse sotto la pari (per un valore inferiore al Valore Nominale di ciascun Titolo).
Il prezzo a cui le Obbligazioni saranno offerte (il Prezzo di Emissione/Offerta), che includerà eventuali commissioni e/o costi previsti in aggiunta al Prezzo di Emissione, sarà indicato nelle Condizioni Definitive.
Il Prezzo di Emissione/Offerta è determinato in base a valutazioni di natura strategica e di tipo commerciale dell’Emittente sulla base della policy di pricing adottata dalla Banca di tempo in tempo e vigente alla data della Singola Offerta interessata e disponibile sul sito internet dell’Emittente.
Il Prezzo di Emissione/Offerta delle Obbligazioni è il risultato della somma del valore della componente obbligazionaria, del valore della componente derivativa, ove prevista, delle eventuali commissioni di collocamento e degli eventuali ulteriori oneri indicati nelle Condizioni Definitive di ciascuna emissione.
Inoltre, nell’ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenga a una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione/Offerta sarà maggiorato del rateo interessi maturato dalla Data di Godimento del prestito alla data di sottoscrizione.
Eventuali commissioni e/o costi in aggiunta al Prezzo di Emissione a carico dell’investitore saranno indicate nelle Condizioni Definitive relative a ciascun prestito. Inoltre, laddove il sottoscrittore non intrattenga già con lo stesso un rapporto di clientela, potranno essere previste le spese connesse all’apertura di un conto corrente o di un dossier titoli ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero pari al controvalore dei Titoli richiesti presso l’Emittente.
5.4 Collocamento e sottoscrizione
5 . 4 . 1 Nome e indirizzo dei Coordinatori dell’Offerta e dei Collocatori
Ciascuna Singola Offerta avrà luogo in Italia e sarà effettuata per il tramite dei Collocatori secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. Salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, i Titoli saranno collocati attraverso la rete di sportelli della Banca e il coordinamento e la direzione delle attività di collocamento verranno svolti dalla Banca, in qualità di responsabile del collocamento
5 . 4 . 2 Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario
Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale saranno effettuati tramite gli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli S.p.A., Xxxxxx xxxxx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx.
Non sono previsti impegni di assunzione a fermo, né impegni di assunzione a fermo nell’ambito di accordi di “vendita al meglio”. Ove il ruolo di Collocatore sia svolto da un soggetto terzo, potrà essere prevista una commissione di collocamento che sarà esplicitata nelle Condizioni Definitive.
5 . 4 . 4 Data in cui è stato o sarà sottoscritto l’accordo di sottoscrizione
Eventuali accordi di sottoscrizione o collocamento saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.
Ove non diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, l’Emittente svolgerà il ruolo di Agente per il Calcolo.
6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE
6.1 Mercati presso i quali è stata richiesta l’ammissione alle negoziazioni degli strumenti finanziari
L’Emittente non ha presentato richiesta di giudizio di ammissibilità alla quotazione del Programma.
L’Emittente si riserva il diritto di presentare richiesta di ammissione alle negoziazioni dei Titoli emessi ai sensi del Programma in mercati regolamentati, italiani o esteri, fermi gli obblighi regolamentari che si rendano in tal caso necessari ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, inerenti alla predisposizione di un prospetto di quotazione.
L’Emittente si riserva inoltre la facoltà di richiedere l’ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) o internalizzatori sistematici.
L’Emittente, tuttavia, potrebbe non richiedere l’ammissione a negoziazione delle Obbligazioni, né vi è alcuna garanzia, ove richiesta, che i titoli siano effettivamente ammessi a quotazione successivamente alla loro Data di Emissione ovvero che le Obbligazioni siano negoziate su un mercato secondario o sistema multilaterale di negoziazione e che tale mercato secondario o sistema di scambi sia liquido.
6.2 Mercati regolamentati o equivalenti sui quali, per quanto a conoscenza dell’Emittente, sono già ammessi alla negoziazione, strumenti della stessa classe di quelli offerti
L'Emittente segnala che sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari sul sistema di negoziazione della Borsa del Lussemburgo, della stessa classe di quelli a valere sul presente prospetto.
6.3 Nome e indirizzo dei soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario
Nessun soggetto si è assunto l’impegno di agire quale intermediario nelle operazioni sul mercato secondario.
L’Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive (a) se si impegna al riacquisto di tutte le Obbligazioni ovvero di un quantitativo parziale di Obbligazioni che sarà indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. onere di controparte) oppure (b) pur non assumendosi il c.d. onere di controparte, se si riserva la mera facoltà di riacquistare un quantitativo di Obbligazioni. Pertanto, in assenza di un impegno al riacquisto totale da parte dell’Emittente, sussiste il rischio che l’investitore possa trovarsi nell’impossibilità di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza naturale.
Le condizioni delle proposte di acquisto (ed ove possibile di vendita) delle Obbligazioni (i prezzi) saranno determinate secondo la stessa metodologia utilizzata per la formazione del prezzo sul mercato primario, ossia sulla base della policy di pricing adottata dalla Banca di tempo in tempo e vigente alla data della Singola Offerta interessata e disponibile sul sito internet dell’Emittente, come al precedente Paragrafo 5.3.
7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
7.1 Consulenti legati all’emissione
Non vi sono consulenti legati all’emissione delle Obbligazioni.
7.2 Informazioni contenute nel Prospetto di Base sottoposte a revisione
Il Prospetto di Base contiene informazioni sottoposte a revisione completa da parte dei revisori legali dei conti. Per maggiori informazioni al riguardo, si rinvia alla Sezione III Nota di Sintesi Paragrafo B., “EMITTENTE”, del Prospetto di Base e al Capitolo 11 del Documento di Registrazione incluso mediante riferimento nel Prospetto di Base ai sensi dell’art. 11 della Direttiva Prospetti (si veda la Sezione V del Prospetto di Base).
7.3 Pareri o relazioni di esperti, indirizzo e qualifica
Il Prospetto di Base non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.
7.4 Informazioni provenienti da terzi
Il Prospetto di Base non contiene informazioni provenienti da terzi.
7.5 Rating dell’Emittente e delle Obbligazioni
(i) Rating attribuiti all’Emittente
Alla data del presente Prospetto di Base, all’Emittente sono stati assegnati i seguenti giudizi di rating da parte della seguente agenzia internazionale. L’agenzia di rating Moody’s ha sede nella Unione Europea ed è registrata a norma del Regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito.
Agenzia di rating | Debiti a lungo termine | Debito a breve termine | Outlook | Data dell’ultimo report |
MOODY’S | A3(1) | Prime-2(2) | Stabile(3) | 22/06/2015 |
(1) In precedenza, MOODY’S, con report del 19 dicembre 2010, del 5 ottobre 2011, del 15 dicembre 2011, con report del 29 giugno 2012 e successivamente del 16 luglio 2012 e del 17 marzo 2015, aveva assegnato all’Emittente, rispettivamente i seguenti giudizi di rating “Debiti a lungo termine”: “AA3” (19 dicembre 2010); “A1” (5 ottobre 2011), “A2” (15 dicembre 2011), “Baa1” (29 giugno 2012) e Baa2 (16 luglio 2012 e 17 marzo 2015).
(2) Invariato rispetto ai rating assegnato da MOODY’S con report del 17 marzo 2015 e del 29 giugno 2012. In precedenza MOODY’S con report del 29 giugno 2012 aveva rivisto il rating a breve termine, assegnato all’Emittente in data 19 dicembre 2010 e confermato in data 5 ottobre 2011, riducendolo da “Prime-1” a “Prime-2”. Il seguente giudizio di rating “Debito a breve termine”: “Prime-1” era stato posto in osservazione per una possibile riduzione con report del 15 dicembre 2011.
(3) In precedenza, con report del 19 dicembre 2010, del 5 ottobre 2011, del 15 dicembre 2011, del 29 giugno 2012 e del 17 marzo 2015, MOODY’S aveva assegnato all’Emittente i seguenti giudizi di rating “Outlook”: “stabile” (19 dicembre 2010), “under review” (5 ottobre 2011 e 15 dicembre 2011), “negativo” (29 giugno 2012), “stabile” (18 febbraio 2014) e “under review” (17 marzo 2015).
I rating di credito attribuiti all’Emittente costituiscono una valutazione della capacità dell’Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi ai Titoli.
Ne consegue che ogni cambiamento effettivo o atteso dei rating di credito attribuiti all’Emittente può influire sul prezzo di mercato delle Obbligazioni.
Tuttavia, poiché il rendimento sulle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell’Emittente di assolvere i propri impegni finanziari rispetto alle Obbligazioni, un miglioramento dei rating di credito dell’Emittente non diminuirà gli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni. Con riferimento ai giudizi di rating attribuiti all’Emittente dalla seguente agenzia internazionale si precisa di seguito il significato delle singole valutazioni:
Moody’s:
Il giudizio di rating per i debiti a lungo termine A3 indica un livello di qualità medio-alta. Le Obbligazioni sono infatti soggette ad un basso rischio di credito, e come tali possono avere talune caratteristiche speculative. L’aggiunta dei numeri da 1 a 3 ai giudizi di rating sono inclusi al fine di meglio precisare la posizione all’interno della singola classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore, 2 una qualità media e 3 la qualità peggiore).
Il giudizio di rating per i debiti a breve termine “Prime-2” indica una forte capacità dell’Emittente di rimborsare le Obbligazioni a breve termine. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto ai titoli valutati “Prime 1”.
Per ulteriori dettagli sul significato delle scale di rating assegnati dalle agenzie internazionali di rating si vedano i seguenti siti web: xxx.xxxxxx.xxx
Si segnala inoltre che, in seguito alla richiesta dell’Emittente di cancellazione del rating, il 9 luglio 2015 Standard & Poor’s, ha confermato il rating dell’Emittente a BBB- e lo ha cancellato. Alla data del Prospetto di Base l’Emittente non ha intenzione di richiedere il giudizio di rating ad altra agenzia.
(ii) Rating attribuiti agli strumenti finanziari
Si segnala che non è stato assegnato alcun giudizio di rating alle Obbligazioni e l’Emittente non intende farne richiesta.
8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE
CASSA DI RISPARMIO DI PARMA E PIACENZA S.p.A.
Sede legale ed amministrativa in Xxx Xxxxxxxxxx, 0, 00000 XXXXX Capitale sociale Euro 876.761.620,00 interamente versato Codice fiscale, partita I.V.A. e numero iscrizione
Registro delle Imprese di Parma: 02113530345 Numero iscrizione Albo delle Banche: 5435 Codice ABI 6230.7
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Capogruppo del Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole iscritto all’Albo dei
Gruppi Bancari e soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Crédit Agricole S.A.
Condizioni Definitive relative all’offerta di [● indicare l’ammontare nominale massimo complessivo della tranche] di Obbligazioni [●], e scadenza [●] di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
[Le Obbligazioni Inflation Linked sono caratterizzate da una specifica rischiosità connessa all’aleatorietà del rendimento, il cui apprezzamento da parte dell’investitore può essere ostacolato dalla complessità delle stesse e che necessità di un’adeguata valutazione da parte dell’investitore.
E’ quindi necessario che il potenziale investitore sottoscriva tali Obbligazioni solo dopo averne compreso la natura e il livello di esposizione al rischio ad esse connessi, attraverso la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive e l’assistenza dell’intermediario, tenuto anche conto della comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail, ove pertinente.
Si segnala che l’investimento in tali Obbligazioni non è adatto alla generalità degli investitori in quanto strumenti finanziari complessi; pertanto prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni, ai sensi della normativa vigente, l’intermediario dovrà verificare se l’investimento è appropriato per l’investitore. Nella prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l’intermediario dovrà inoltre valutare se l’investimento è adeguato per l’investitore considerata anche la sua situazione finanziaria e gli obiettivi dell’investimento, oltre alla valutazione del relativo livello di conoscenza ed esperienza.]
ai sensi del Programma di offerta di strumenti finanziari [Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down con eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e/o floor, Obbligazioni a Tasso Misto con cap e/o floor, Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, Obbligazioni Inflation Linked / [ove applicabile, con possibilità di rimborso anticipato a favore dell’Emittente o dell’obbligazionista / con rimborso amortising].
Le presenti Condizioni Definitive sono state elaborate ai fini dell’articolo 5, paragrafo 4 della Direttiva Prospetti 2003/71/CE, come successivamente modificata ed integrata, e devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base (inclusivo dei documenti inclusi mediante riferimento) ed al Documento di Registrazione depositato presso la CONSOB in data 10
giugno 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0054061/16 del 9 giugno 2016, incluso mediante riferimento alla Sezione V del Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 10 giugno 2016, a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0054061/16 del 9 giugno 2016 [e al suo supplemento depositato presso la CONSOB in data [ ] a seguito di approvazione comunicata con nota del [ ]].
Il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione, [nonché il relativo supplemento] e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell’Emittente in Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx e presso il Servizio di Segreteria Generale in xxx Xxxxxxxx 0 Xxxxx e presso tutte le filiali dell’Emittente. Il Prospetto di Base e il Documento di Registrazione saranno consultabili sul sito web dell’Emittente xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxx-xx-xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx dove sono altresì consultabili le Condizioni Definitive. L’Emittente e gli intermediari incaricati del collocamento consegnano gratuitamente a chi ne faccia richiesta una copia dei suddetti documenti in forma stampata.
Per ottenere informazioni complete occorre leggere congiuntamente sia il Prospetto di Base che le Condizioni Definitive.
Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla Consob in data [●].
Alle presenti Condizioni Definitive è allegata la Nota di Sintesi relativa alla singola emissione.
Nel prendere una decisione di investimento gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all’Emittente, ai settori di attività in cui esso opera, nonché agli strumenti finanziari proposti. I fattori di rischio descritti nella Nota di Sintesi devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni di cui al Prospetto di Base ivi inclusi gli ulteriori fattori di rischio di cui al Documento di Registrazione.
Per ulteriori informazioni relative all’Emittente, gli investitori sono invitati a prendere visione del Documento di Registrazione, e dei documenti a disposizione del pubblico, nonché inclusi mediante riferimento nel Prospetto di Base, di cui ai Capitoli 11 e 14 del Documento di Registrazione, e delle presenti Condizioni Definitive.
INFORMAZIONI ESSENZIALI | |
Ulteriori conflitti di interessi | [●] |
Ragioni dell’offerta e impiego dei proventi | [●] |
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI DA OFFRIRE | |
(i) Denominazione dell’Obbligazione offerta (ii) Anagrafica dei Xxxxxx Xxxxxx XXXX (International Security Identification Number) | [●] [●] |
Diritti connessi alle Obbligazioni | [●] |
Tasso di Interesse: | [●] [●] |
Disposizioni relative agli Interessi da pagare: (i) Periodo / Date di Pagamento Interessi: (ii) Metodo di determinazione del Tasso di Interesse, del Parametro di Riferimento: -Data di Rilevazione del Parametro di Riferimento - Pagina Telematica di Riferimento (iii) Periodicità di pagamento degli Interessi (iv) Giorno Lavorativo (v) Data/e di Regolamento /Ulteriori Date di Regolamento: | [●] [●] [Determinazione Telematica]/[Non Applicabile] [PR/Spread+/-][[●]per anno]/[Cedola Unica pari a [●]]/[Tasso minimo pari a [●]] [●] [Annuale] [Semestrale] [Trimestrale] [Mensile] [Qualunque giorno in cui il Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET) è operativo] [Qualunque giorno in cui le banche sono aperte al pubblico] [qualunque giorno in cui il Trans European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (TARGET) è operativo e le banche sono aperte al pubblico in [●]] [●] |
(vi) Base di Calcolo Convenzione di | [Actual/Actual(ICMA)][Actual/Actual(ISDA)][Actual/ 365 (sterling)][Actual/360 (ICMA)][30/360] |
Calcolo (Business Day Convention) | [Following Business Day Convention][Modified Following Business Day Convention] |
(vii) Arrotondamento del tasso di interesse | [Adjusted/Unadjusted] [●] |
Data di Godimento degli interessi (se differente dalla Data di Emissione) | [●]/[Non Applicabile] |
Data di Scadenza degli Interessi | [Data pagamento interessi che cade in [specificare giorno, mese, anno] |
Termine di prescrizione degli Interessi e del Capitale | [●] |
(i) Parametro di Riferimento (ii) Parametro di Indicizzazione - Data di Rilevazione del Parametro di Indicizzazione | [Tasso BCE] [Tasso Euribor a [●] mesi] [Tasso del rendimento d’asta del BOT a [●] mesi] [Tasso Euro Swap] [Indice di inflazione europea] [Indice di inflazione italiana] [Non Applicabile] [●] / [Non Applicabile] |
Metodo di calcolo per mettere in relazione il tasso di interesse | [●] |
Fonte da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del parametro applicabile e sulla sua volatilità | [●] |
Eventi di Turbativa | [●] |
[In caso di investimento in Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, indicazione della ONLUS, Ente, Fondazione, Associazione o altro soggetto non avente fini di lucro, che persegua scopi di utilità sociale a cui sarà devoluta una parte degli interessi netti maturati] | A favore di: ● CF: ● P. IVA: ● Si prevede la devoluzione di una parte degli interessi netti maturati dall’investitore in misura del ●% su base semestrale / annua per un ammontare annuo massimo di € ● [Non Applicabile] |
[In caso di investimento in Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, indicazione del soggetto non avente fini di lucro che persegua scopi di utilità sociale a cui potrà essere devoluta dall’Emittente una parte dell’ammontare collocato o un importo in forma di erogazione liberale] | A favore di: ● CF: ● P. IVA: ● Si prevede la devoluzione di una parte dell’ammontare collocato o di un importo in forma di erogazione liberale ● in misura del ●% [Non Applicabile] |
Criteri applicabili in caso di eventi di turbativa | [●] |
Responsabile/Agente per il Calcolo | [●] |
Dettagli sulla componente derivativa dell’Obbligazione relativamente al pagamento degli interessi | [●] |
Data di scadenza | [Data pagamento interessi che cade in [specificare giorno, mese, anno] [altro] |
(i) Modalità di ammortamento del Prestito e procedure di rimborso (ii) Dettagli relativi alle Obbligazioni rimborsabili in più soluzioni: importo di ciascuna rata, data in cui deve essere effettuato ciascun pagamento: (iii) Ammontare del [Rimborso Finale]/ [Rimborso Amortizing] (iv) Facoltà di Rimborso Anticipato a Favore dell’Emittente: (v) Facoltà di Rimborso Anticipato a Favore dell’Obbligazionista: | [in un’unica soluzione alla Scadenza bullet)] [a rate periodiche (Amortizing)] [●] [●] [Applicabile]/[Non Applicabile] (qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato, il Prezzo di Rimborso Anticipato e le modalità e termini di esercizio.) [Applicabile]/[Non Applicabile] (qualora applicabile, specificare la/e Data/e di Rimborso Anticipato, il Prezzo di Rimborso Anticipato e le modalità e termini di esercizio.) |
Indicazione del tasso di rendimento: - Rendimento annuo netto a scadenza: - Rendimento annuo lordo a scadenza: - Formula per la determinazione del tasso di rendimento effettivo a scadenza: | [Indicare Formula per la determinazione del tasso di rendimento effettivo a scadenza] [●] [inserire formula TIR] |
Organizzazioni rappresentative degli Obbligazionisti | [Non Applicabile]/[●] |
Dettagli della delibera dell’organo Competente dell’Emittente che ha approvato la specifica emissione, ove diversa dalla delibera del comitato esecutivo che ha approvato il Programma | Autorizzazione del [CFO – Governo Finanza e Bilancio] / [Responsabile dell’Area Gestione Finanziaria] / [Responsabile del Servizio ALM e Tesoreria] / [Direttore Generale Vicario]. |
Data di Emissione | [●] |
CONDIZIONI DELL’OFFERTA | |
Condizioni, statistiche relative all’offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell’offerta | |
Taglio dei Xxxxxx Xxxxxxxxx Nominale massimo offerto: | [●] |
- Tranche: - Serie (i) Numero dell’emissione: (ii) Numero della Tranche | [●] [●] |
(i) Periodo di validità dell’Offerta (ii) procedura di sottoscrizione [Data entro cui è comunicata la proroga del Periodo di offerta:] [se diversa dall’ultimo giorno del Periodo d’Offerta/chiusura del Periodo di Offerta] | Dal [●] al [●] (date entrambe incluse) [Inserire descrizione della procedura di sottoscrizione fuori sede ed eventuali condizioni per la sottoscrizione] [SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE – [L’Emittente]/[I Collocatori] qualora [raccolga]/[raccolgano] le domande di adesione fuori sede [provvederà]/[provvederanno] alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] al [●], [salvo [chiusura anticipata] [e/o] proroga del Periodo di Offerta]] [Inserire descrizione della procedura di sottoscrizione on line ed eventuali condizioni per la sottoscrizione] [SOLO IN CASO DI OFFERTA ON LINE [L’Emittente]/[I Collocatori] qualora [raccolga]/[raccolgano] le domande di adesione on line [provvederà]/[provvederanno] alla raccolta di tali adesioni esclusivamente dal [●] al [●], [salvo [chiusura anticipata] [e/o] proroga del Periodo di Offerta]]./[Non Applicabile]/[⚫] [E’ previsto il diritto di recesso]. [Il diritto di recesso potrà essere esercitato entro il [●],secondo le seguenti modalità: [●]] [Non è previsto il diritto di recesso]/[Altro] [●] |
Lotto minimo e/o massimo della sottoscrizione: | [●] |
Termine/i per il pagamento del Prezzo di Offerta e la consegna dei Titoli: Modalità di pagamento del Prezzo di Offerta: | [●] [Addebito su conto corrente] |
Data in cui i risultati dell’Offerta verranno resi pubblici: Importo raggiunto il quale si procede alla pubblicazione dell’avvisodi chiusura anticipata dell’Offerta: | [●] [●] |
Piano di ripartizione e di assegnazione | |
Condizioni dell’Offerta | [●] [tranche riservate] |
Fissazione del Prezzo |
Prezzo di Emissione/Offerta | [●]% del Valore Nominale] | |||||||||
Metodo Prezzo/Offerta | di | determinazione | del | Prezzo di Offerta +[indicare dietimi][●] | ||||||
Commissioni/oneri/spese incluse nel | [Il Prezzo di Emissione include [commissioni] [e] [oneri/costi] complessivamente pari a [●] [così ripartite]: [- commissioni [●]]; [- costi/oneri [specificare tipologia] pari a [●]]. / [Non Applicabile.] | |||||||||
Prezzo di Emissione | ||||||||||
Commissioni/oneri/spese in aggiunta al Prezzo di Emissione | [Sono previste a carico dell’investitore [indicare la tipologia delle commissioni, spese, o imposte] in aggiunta al Prezzo di Emissione, pari a [●]] / [Non Applicabile] | |||||||||
Collocamento e sottoscrizione | ||||||||||
Nominativo e indirizzo dei Collocatori: | [●] | |||||||||
(i) Responsabile del Collocamento: Sito web: | ||||||||||
(ii) Collocatori: Sito web | ||||||||||
(iii) Modalità di collocamento: | [Sportelli dei Collocatori] [Collocamento online] [Offerta fuori sede] | |||||||||
[●]/ [Non previste] | ||||||||||
(iv) Commissioni di organizzazione | [●]/ [Non previste] | |||||||||
(v) Commissioni per i Collocatori | ||||||||||
Accordo di sottoscrizione / collocamento | [●] | |||||||||
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA’ DI NEGOZIAZIONE PRESSO SISTEMI MULTILATERALI DI NEGOZIAZIONE | ||||||||||
Ammissione alla negoziazione e modalità di negoziazione | [●] | |||||||||
Soggetti | operanti | sul | mercato | [L’Emittente | non | si | impegna | al | riacquisto | di |
secondario | qualunque quantitativo di Obbligazioni, e pertanto | |||||||||
non assume il c.d. onere di controparte ma si | ||||||||||
riserva la mera facoltà di riacquistare le stesse | ||||||||||
nell’ambito del servizio di negoziazione in conto | ||||||||||
proprio, su richiesta dell’investitore.]/[L’Emittente si | ||||||||||
assume il c.d. onere di controparte impegnandosi | ||||||||||
al riacquisto di [tutte le]/[●] Obbligazioni, | ||||||||||
nell’ambito del servizio di negoziazione in contro | ||||||||||
proprio, su richiesta dell’investitore.] | ||||||||||
INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI | ||||||||||
Rating degli strumenti finanziari oggetto dell’offerta | [●] | |||||||||
Luoghi in cui saranno pubblicati gli | Tutte le comunicazioni dell’Emittente agli | |||||||||
eventuali avvisi agli Obbligazionisti | Obbligazionisti saranno effettuate mediante avviso |
da comunicarsi [sul sito internet dell’Emittente xxx.xxxxxxxxx.xx]/[eventuali altri luoghi] | |
Altre Disposizioni | [●]/[Non Applicabile] |
* * *
Data [●], luogo [●]
L’Emittente Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. si assume la responsabilità per le informazioni contenute nelle presenti Condizioni Definitive.
Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.
(Firma Autorizzata)
* * *
ALLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE È ALLEGATA COPIA DELLA NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL’EMISSIONE
9. GLOSSARIO
Agente per il Calcolo | Il soggetto, indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni. |
Ammontare del Rimborso Amortizing o R i m b o r s o con ammortamento | L’importo pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni corrisposto mediante rate periodiche alle Date di Rimborso Amortizing, secondo quanto specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive. |
Ammontare di Rimborso Anticipato | L’importo pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni corrisposto a seguito dell’esercizio dell’Opzione Call, secondo quanto previsto nelle pertinenti Condizioni Definitive, alla data, ovvero, in caso di pluralità di date, ad una delle date indicate come Date di Rimborso Anticipato nelle pertinenti Condizioni Definitive. |
Ammontare del Rimborso Finale | L’importo pari al 100% del Valore Nominale delle Obbligazioni corrisposto in un’unica soluzione alla Data di Scadenza, secondo quanto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive. |
Base di Calcolo | Con riferimento al calcolo dell’ammontare di Interessi sulle Obbligazioni per qualsiasi periodo: "Actual/Actual(ICMA)" indica il numero di giorni a partire dalla data in cui gli Interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo Periodo di Calcolo; " Actual/365" o " Actual/Actual (ISDA)" indica i l numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 365 (o, se qualunque parte di quel Periodo di Calcolo cade in un anno bisestile, la somma di (A) il numero effettivo di giorni in quella parte di Periodo di Calcolo che cade in un anno bisestile diviso per 366 e (B) l’effettivo numero di giorni in quella parte di Periodo di Calcolo che cade in un anno non bisestile diviso per 365); "Actual/365 (Fixed)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 365; "Actual/365 (Sterling)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 365, oppure, nel caso di una Data di Pagamento degli Interessi che cada in un anno bisestile, per 366; "Actual/360 (ICMA)" indica il numero effettivo di giorni nel Periodo di Calcolo diviso per 360; |
"30/360" indica il numero di giorni nel Periodo di Calcolo degli interessi diviso per 360 (ovvero numero di giorni da calcolarsi sulla base di un anno di 360 giorni con dodici mesi di 30 giorni); oppure ogni ulteriore base di calcolo, come specificata nelle Condizioni Definitive. | |
Cap | Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), il valore massimo che potrà essere applicato al valore del Parametro di Riferimento. |
Capitale | L’importo investito nelle Obbligazioni, che sarà rimborsato all’Obbligazionista alla Data di Scadenza, alla Data di Rimborso Anticipato ovvero alle Date di Rimborso Amortizing. |
Cedola Fissa | Con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Fisso, in relazione alle Obbligazioni a Tasso Misto, alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor e alle Obbligazioni Inflation Linked, la cedola pagata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, pari ad un valore percentuale fisso lordo, calcolato moltiplicando il Tasso Fisso per il Valore Nominale e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (Day Count Fraction) indicata nelle Condizioni Definitive. |
Cedola Unica | Con riferimento alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, il pagamento di un’unica cedola a titolo di interessi alla Data di Scadenza (come di seguito definita), secondo quanto specificato nelle Condizioni Definitive, oltre al rimborso del 100% del capitale. |
Cedola Variabile | Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, alle Obbligazioni a Tasso Misto e alle Obbligazioni Inflation Linked(con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Variabile) e alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), la cedola pagata ad ogni Data di Pagamento degli Interessi, pari ad un valore percentuale lordo determinato moltiplicando il Valore Nominale per il Tasso di Interesse e moltiplicando tale ammontare per la Base di Calcolo (Day Count Fraction) indicata nelle Condizioni Definitive. |
Collocatori | Le banche e gli intermediari finanziari che collocheranno i Titoli offerti ai sensi del Programma, di volta in volta indicati nelle Condizioni Definitive. |
Condizioni Definitive | Le condizioni definitive relative all’Offerta dell’Obbligazione. Le condizioni definitive sono comunicate agli investitori e trasmesse all’autorità competente in occasione di ogni Singola Offerta, entro il giorno antecedente l’inizio dell’Offerta dall’Emittente, tramite l’avviso integrativo che sarà messo a disposizione del pubblico sul sito web dell’Emittente, nonché negli altri luoghi indicati nelle Condizioni Definitive, quali il sito web del relativo Responsabile del Collocamento e del/i Collocatore/i. Alle Condizioni Definitive è allegata copia della Nota di Sintesi di ciascuna emissione. |
CONSOB | La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa. |
Convenzione di Calcolo | Ciascuna delle convenzioni di calcolo che sono specificate nelle Condizioni Definitive, fra cui quelle indicate di seguito: -Following Business Day Convention, indica che, ai f ini del pagamento dell’ammontare del rimborso, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, tale ammontare sarà accreditato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla suddetta data; - Modified Following Business Day Convention indic a c he, ai fini del pagamento dell’ammontare del rimborso finale, e/o di una Cedola, qualora la relativa data di pagamento cada in un giorno che non è un Xxxxxx Xxxxxxxxxx, tale ammontare sarà accreditato il primo Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivo alla suddetta data; qualora ciò comporti il passaggio al mese solare successivo, tale ammontare sarà accreditato il Giorno Lavorativo immediatamente precedente alla suddetta data. |
La Convenzione di Calcolo può essere Adjusted ovvero Unadjusted: -Adjusted indica che al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, sarà modificata la durata del computo degli interessi; -Unadjusted indica che, al verificarsi della circostanza ovvero delle circostanze indicate nella pertinente Convenzione di Calcolo, non sarà modificata la durata del computo degli interessi. | |
Data di Emissione | La data di emissione delle Obbligazioni, come specificata nelle relative Condizioni Definitive. |
Data di Godimento | La data a partire dalla quale le Obbligazioni maturano il diritto al pagamento degli Interessi, nonché all’esercizio dei diritti ad essi collegati. |
Data di Pagamento degli Interessi | Fatte salve le Obbligazioni Zero Coupon, le Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e le Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, ciascuna data di pagamento degli Interessi relativi alle Obbligazioni. |
Data/e di Regolamento | Ciascuna data in cui le Obbligazioni sono accreditate sui conti degli investitori a fronte dell’avvenuto pagamento del corrispettivo per la sottoscrizione delle medesime. |
Data/e di Rimborso Amortizing | Fatto salvo quanto previsto con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, ciascuna delle date indicate nelle Condizioni Definitive in cui sarà pagata, a titolo di Rimborso Amortizing, da parte dell’Emittente la rata periodica del Capitale. |
Data/e di Rimborso Anticipato | Fatto salvo quanto previsto con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, la data in cui è previsto il rimborso del Capitale e degli Interessi, da effettuarsi in seguito all’esercizio dell’Opzione Call indicata nelle pertinenti Condizioni Definitive. |
Data di Scadenza | La data in cui è previsto il rimborso del Capitale, salvo il caso, ove previsto e ad eccezione delle Obbligazioni Zero Coupon, delle Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e delle Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, di Rimborso Amortizing. |
Decreti BRRD | Il Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 180 che recepisce la BRRD, in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi, in Italia e il Decreto Legislativo 16 novembre 2015, n. 181 che apporta le modifiche al Testo Unico e al Testo Unico Bancario in attuazione della BRRD. |
Direttiva BRRD o BRRD | La Direttiva 2014/59/UE del Parlamento e del Consiglio, in materia di risoluzione delle crisi o di altre procedure di gestione delle crisi, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. Banking Resolution and Recovery Directive), come di volta in volta modificata. |
Direttiva Prospetti o Direttiva | La Direttiva 2003/71/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 novembre 2003 relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, così come modificata ed integrata dalla Direttiva 2010/73 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 (e successive modifiche). |
Documento di Registrazione | Il Documento di Registrazione, depositato presso la CONSOB in |
data 10 giugno 2016 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0054061/16 del 9 giugno 2016 e qualsiasi supplemento che venga di volta in volta pubblicato ai sensi dell’art. 16 della Direttiva Prospetti e dell’art. 94, comma 7, del TUF (come definito di seguito). | |
Emittente o Banca | Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A., con sede e direzione centrale in Xxx Xxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxx. |
Floor | Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor ed alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor), il valore minimo che potrà essere applicato al valore del Parametro di Riferimento. |
Fondo Interbancario di tutela dei depositi | Il consorzio di diritto privato, costituito ai sensi del D. Lgs. 4.12.1996 n. 659, a cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro i limiti previsti dalle leggi e regolamenti applicabili in materia e dallo statuto di ciascuna banca consorziata. |
Giorno Lavorativo | Indica qualunque giorno in cui il Trans-European Automated RealTime Gross Settlement Express Transfer System (TARGET) è operativo, ovvero il diverso giorno specificato nelle Condizioni Definitive. |
Gruppo Bancario Cariparma Crédit Agricole | Il gruppo bancario Cariparma Crédit Agricole di cui l’Emittente è Capogruppo, composto da: - Crédit Agricole Leasing Italia; - Cariparma OBG; - Banca Popolare FriulAdria; - Cassa di Risparmio della Spezia - Crédit Agricole Group Solution. |
Interesse/i | Gli interessi pagabili all’Obbligazionista ad ogni Data di Pagamento degli Interessi da parte dell’Emittente secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive. |
Intermediari Aderenti | Gli intermediari italiani o esteri aderenti al Sistema di Gestione Accentrata titolari di conti presso Monte Titoli S.p.A. |
Investitori Qualificati | Gli investitori qualificati di cui all’articolo 100 del Testo Unico, e relativa normativa regolamentare di attuazione. |
Lotto Massimo | Il numero massimo di Obbligazioni che gli investitori possono sottoscrivere durante il Periodo di Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive. |
Lotto Minimo | Il numero minimo di Obbligazioni che gli investitori possono sottoscrivere durante il Periodo di Offerta, indicato nelle Condizioni Definitive. |
MiFID | La Direttiva 2004/39/CE, la Direttiva 2006/73/CE e il Regolamento della Commissione Europea n. 1287/2006, attuati in Italia dal Decreto Legislativo n. 164 del 17 settembre 2007. |
Nota di Sintesi | La nota di sintesi di ciascuna singola emissione, redatta in conformità alla Direttiva Prospetti, nonché all’Articolo 24 e dell’Allegato XXII del Regolamento CE. |
Obbligazioni o Titoli o Prestito | Le obbligazioni che saranno di volta in volta offerte ai sensi del Programma. |
Obbligazionista | Ciascun portatore delle Obbligazioni che saranno di volta in volta offerte ai sensi del Programma. |
Opzione Call o Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente | Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, alle Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Up ed alle Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, salvo il caso in cui sia previsto il Rimborso Amortizing, l’opzione di rimborso anticipato a favore dell’Emittente, da esercitarsi in una o più Date di Rimborso Anticipato, secondo quanto specificato nelle pertinenti Condizioni Definitive |
Parametro di Indicizzazione | Con riferimento alle Obbligazioni Inflation Linked è il parametro di indicizzazione in ragione del quale è determinato l’ammontare di ciascuna Cedola Variabile. Il Parametro di Indicizzazione è rappresentato dalla variazione percentuale su base annua dell’indice di inflazione europea, ossia l’indice di inflazione Eurostat Eurozone HICP Ex Tobacco Index o dell’indice di inflazione italiana, ossia l’indice FOI – Indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai e impiegati – senza tabacchi che misurano l’andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva in Italia o in Europa rilevati dalle autorità o dagli organismi competenti, notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e di diffusione (quali, ad esempio, Eurostat o ISTAT) e pubblicati sulle pagine dei principali circuiti telematici finanziari (quali, ad esempio, Bloomberg). |
Parametro di Riferimento | Il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del Tasso di Interesse delle Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con cap e/o floor, Obbligazioni a Tasso Misto con cap e/o floor, Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, potrà essere scelto tra il tasso BCE, il tasso Euribor (a uno, tre, sei o dodici mesi) il tasso del rendimento d’asta del BOT (a tre, sei o dodici mesi) o il tasso Euro Swap (solo quest’ultimo applicabile alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile), come specificato di volta in volta nelle condizioni Definitive. |
Periodo con Interessi a Tasso Fisso | Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto, alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor e alle Obbligazioni Inflation Linked, la parte della loro durata in cui maturano interessi a Tasso Fisso, come specificato nelle relative Condizioni Definitive. |
Periodo con Interessi a Tasso Variabile | Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto e alle Obbligazioni Inflation Linked, la parte della loro durata in cui maturano interessi a Tasso Variabile, come specificato nelle relative Condizioni Definitive. |
Periodo con Interessi a Tasso Variabile con Cap e/ o Floor | Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor, la parte della loro durata in cui maturano interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor come specificato nelle relative Condizioni Definitive. |
Periodo d’Offerta | Con riferimento a ciascuna Serie, il periodo in cui sarà possibile sottoscrivere le Obbligazioni, come specificato nelle relative Condizioni Definitive. |
Prezzo di Emissione | Il prezzo a cui sono emesse le Obbligazioni, come specificato nelle relative Condizioni Definitive. |
Prezzo di Offerta | Il prezzo a cui sono offerte le Obbligazioni, come specificato nelle relative Condizioni Definitive e che coinciderà, salvo ove diversamente indicato nelle Condizioni Definitive, con il Prezzo di Emissione. |
Prezzo di Regolamento | Il prezzo a cui sono offerte le Obbligazioni, che sarà maggiorato dei ratei di Interessi maturati tra la Data di Emissione e una Data di Regolamento, ove non coincidenti, secondo quanto previsto nelle |
relative Condizioni Definitive. | |
Prezzo di Rimborso | Il prezzo a cui saranno rimborsate le Obbligazioni. |
Programma | Il programma di offerta di Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, Obbligazioni a Tasso Fisso Step up, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, Obbligazioni a Tasso Variabile, Obbligazioni a Tasso Misto, Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor, Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile ed Obbligazioni Inflation Linked di Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A.. |
Prospetto di Base | Il presente prospetto di base redatto in conformità all’articolo 26 ed agli Schemi di cui al Regolamento CE (come definito di seguito) ed al Regolamento Emittenti (come definito di seguito). |
Regolamento CE | Il Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della Direttiva Prospetti per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari, così come modificato ed integrato dal Regolamento (CE) Delegato n. 486/2012 della Commissione del 30 marzo 2012 per quanto riguarda il formato e il contenuto del prospetto, del prospetto di base, della nota di sintesi e delle condizioni definitive nonché per quanto riguarda gli obblighi di informativa (e successive modifiche). |
Regolamento Emittenti | Il Regolamento adottato con delibera CONSOB no. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche). |
Responsabile del Collocamento | Il soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento, il coordinatore del collocamento o il collocatore unico delle Obbligazioni, come indicato nelle Condizioni Definitive. |
Riacquisto | Ciascun riacquisto delle Obbligazioni, effettuato dall’Emittente in conformità alla vigente normativa applicabile. |
Rimborso Amortizing | Fatto salvo quanto previsto con riferimento alle Obbligazioni Zero Coupon, alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Fisso e alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, il rimborso del Capitale da effettuarsi durante la vita delle Obbligazioni, mediante un piano di ammortamento, in un numero di rate periodiche corrisposte alle Date di Rimborso Amortizing. |
Rimborso Anticipato | Per le Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni a Tasso Fisso Solidali, Obbligazioni a Tasso Fisso Step up, Obbligazioni a Tasso Fisso Step Down, il rimborso del Capitale delle Obbligazioni ed il pagamento degli Interessi, da effettuarsi in seguito all’esercizio della Facoltà di Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente o dell’Obbligazionista, secondo quanto indicato nelle pertinenti Condizioni Definitive, alla/e Data/e di Rimborso Anticipato. |
Serie | Ciascuna serie di Obbligazioni di volta in volta offerta ai sensi del Programma. |
Singola Offerta o Offerta | L’offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma, le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive. |
Sistema di Gestione Accentrata | Monte Titoli S.p.A. |
Spread | Con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile, alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Cap e/o Floor, alle Obbligazioni a Tasso Misto |
e alle Obbligazioni Inflation Linked (con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Variabile), alle Obbligazioni a Tasso Misto con Cap e/o Floor (con riferimento al Periodo di Interessi a Tasso Variabile con Cap e/o Floor) ed alle Obbligazioni One Coupon a Tasso Variabile, l’importo percentuale che può essere aggiunto o sottratto al Parametro di Riferimento o al Parametro di Indicizzazione. | |
Tasso minimo prefissato | Con riferimento alle Obbligazioni Inflation Linked, il valore minimo della Cedola. |
Testo Unico o TUF | Il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 come successivamente modificato. |
Testo Unico Bancario | Il Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, come successivamente modificato e integrato. |
Valore Nominale o VN | Il valore nominale delle Obbligazioni. |
I riferimenti normativi contenuti nel presente Prospetto di Base, ivi incluso il Glossario, devono ritenersi relativi ai riferimenti normativi così come modificati ovvero sostituiti dalla normativa di volta in volta vigente.
Ove consentito o richiesto dal contesto, le definizioni e i termini al singolare comprenderanno anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.